MECC. N. 2007 01591/087



Atto n. 35



Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


21 MARZO 2007


Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE Claudio, BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FONTANA Marco, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo.

In totale n. 24 Consiglieri

Risulta assente il Consigliere: Mauro VALLE.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA




il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:



C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE, AI SENSI DEGLI ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO”.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari, riferisce.
 
 
Con nota del 6 marzo 2007 n. prot. 4780 la Direzione Servizi Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere parere, ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in ordine ai Regolamenti di natura fiscale di seguito riportati:
 
1. “Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino: Modifiche ”.
 
La presente proposta di modifica al Regolamento tiene conto delle innovazioni tributarie introdotte per i Comuni dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) tra le quali: l’unificazione dei termini di accertamento, l’introduzione dell’imposta di scopo per le opere pubbliche, la possibilità di conferire con atto dirigenziale ai propri dipendenti poteri di accertamento e di notificazione diretta degli atti impositivi, la determinazione di nuovi termini per i rimborsi dei tributi locali, della misura degli interessi sulle somme da riscuotere e le modalità per il loro calcolo.
Nell’articolo 3 “Individuazione delle Entrate”: all’elenco delle entrate comunali disciplinate dal Regolamento viene inserita l’Imposta di scopo che il Comune può istituire a parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (commi 145 - 151, art. 1, L.F. 2007).
Nell’articolo 9 “Attività di verifica e controllo”: viene specificato, al comma 2, che il Comune si potrà avvalere anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, art. 1, L. 296 del 27 dicembre 2006 (L.F. 2007), quali l’accertamento, la contestazione immediata, la redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate.
Nell’articolo 12 “Notificazione degli atti”: viene previsto che gli atti di accertamento possano essere notificati anche a mezzo di dipendenti dell’ufficio competente, nominati messi notificatori dal dirigente con provvedimento formale, ai sensi dei commi 158 - 162, art. 1, L.F. 2007.
Nell’articolo 13 “Versamenti e rimborsi”: al comma 3 il termine per le richieste di rimborso è portato da tre a cinque anni, mentre al comma 4 , il termine previsto per la risposta alle istanze del contribuente da parte dell’Amministrazione è portato da 90 a 180 giorni (comma 164, art. 1, L.F. 2007).
Nell’articolo 14 “Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi”: la disciplina relativa agli interessi viene modificata in ottemperanza al comma 165, art. 1, della Legge Finanziaria 2007. Si è andati in rettifica, pertanto, dei commi 1 e 2 relativi al calcolo e al momento della decorrenza degli interessi, che - per l’Ufficio - decorrono dal momento dell’esigibilità delle somme mentre - per il contribuente - dal momento del versamento.
Si opera, inoltre, l’integrazione dell’art. 21 quanto alla facoltà di concedere su richiesta del contribuente la rateazione del pagamento delle somme dovute, riconoscendo analoga possibilità alla Società incaricata della riscossione, nonché la modificazione della soglia di cui al comma 7 stesso articolo, che prevede la garanzia fidejussoria al fine di rateizzare somme ritenute rilevanti.
 
2. “Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche Parziali ”.
 
Visto che le norme regolamentari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di stabilità, anche quest'anno vengono proposti interventi di carattere integrativo e chiarificatore piuttosto che vere e proprie modifiche.
Vengono soppresse le lettere a) e b) dell’art. 4, comma 2 e parte del comma 2 bis in conformità al disposto del D.Lgs. 504/1992, art. 8, in base al quale agli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.C. e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa può essere applicata la detrazione o la riduzione dell’imposta fino al 50 per cento, ma non si può ad essi riconoscere la medesima aliquota fissata per l’abitazione principale, come al contrario è attualmente previsto. La considerazione suddetta, peraltro, proviene da una segnalazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Viene modificato l’art. 4, comma 2, lett. d) visto che il D.Lgs. 446/1996, art. 59, comma 1 consente ai Comuni di riconoscere le agevolazioni previste (detrazione per l’abitazione principale e/o aliquota ridotta) esclusivamente nell’ambito dei rapporti di parentela e non anche agli affini.
Viene soppressa la lettera e) dell’art. 4, comma 2. Questa norma, introdotta nel 1999, mirava a considerare la situazione effettiva dell'alloggio indipendentemente da come esso fosse censito al N.C.E.U., in virtù del fatto che in quell'anno presso l’Agenzia del Territorio era pendente un considerevole numero di pratiche di classamento per cui un contribuente poteva rimanere in attesa che venisse elaborata la domanda di fusione di due o più unità immobiliari per diversi anni. Dopo l’entrata in vigore della procedura per l’attribuzione/aggiornamento degli atti catastali redatta ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701 (DOCFA) che impone di indicare comunque una rendita proposta, la norma in questione è diventata anacronistica.
 
 
  1. Regolamento per l’Applicazione del canone sulle Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni parziali”
 
L'articolato relativo al “Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie” pur ormai consolidato da tempo, necessita di essere modificato per diversi motivi: adeguamento alla normativa introdotta con la Legge Finanziaria per il 2007, Legge n. 296/06; introduzione di nuovi aspetti organizzativi del servizio, nonché semplici integrazioni e precisazioni.
All'art. 2 (Presupposti dell’autorizzazione e del canone) al comma 3 viene specificato che la pubblicità effettuata nelle aree mercatali soggetta ad autorizzazione e al pagamento del canone è solo quella riferita alle aree mercatali scoperte, in quanto solo la pubblicità effettuata in queste ultime incide sull’immagine e arredo urbano come previsto dall’art. 2 comma 1 del presente Regolamento; viene inoltre soppresso il riferimento alle strutture ospedaliere, per la medesima ragione.
All’art. 4 (Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione) viene introdotto il comma 3 bis nel quale si stabilisce che, per la collocazione su suolo pubblico o privato, la documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione, per i soli impianti tipo affissione, cartellonistica e grandi insegne per conto terzi, deve essere prodotta in sei copie. Questo permette di inviare la documentazione simultaneamente a tutti i settori tecnici affinchè esprimano il proprio parere in apposita commissione. Tale nuova impostazione della procedura consente di garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 4 comma 6 del Regolamento Cimp.
All’art. 5 (Validità dell’autorizzazione-rinnovo-revoca-duplicati) al comma 1 viene introdotto il concetto di sospensione del rilascio della nuova autorizzazione nei confronti dei soggetti che, già autorizzati in precedenza per altri impianti, non sono in regola con il pagamento del canone dovuto.
All’art. 13 (Criteri per la determinazione delle tariffe del canone) al comma 1 viene modificata la lettera B). Per la classificazione delle vie, strade, piazze, aree pubbliche, che si mantiene in 5 categorie, si fa rinvio all’allegato “B” del presente Regolamento a prescindere dal richiamato Regolamento COSAP ed in considerazione della specificità della disciplina relativa al CIMP.
Conseguentemente nel Regolamento, dopo l’allegato “A” – Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori - viene inserito l’Allegato “B” – Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione - nel quale è riportato l’elenco delle strade cittadine e per ciascuna di esse l’appartenenza a una delle cinque categorie viarie.





All’art. 14 (Determinazione delle tariffe - criteri generali) viene modificato il comma 3 con riferimento ai coefficienti viari poiché, stante la riqualificazione dell’assetto urbano della Città nel suo complesso, il divario del valore commerciale pubblicitario tra il Centro e le zone più periferiche si è andato con il tempo ad assottigliarsi. Conseguentemente viene modificato l'Allegato “A” - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori - alla lettera B), nella parte relativa ai coefficienti viari.
L'art. 19 (Esenzione del canone) è stato rinominato “Riduzione del pagamento del canone” ed è stato riformulato il contenuto del comma 1 stabilendo, in luogo dell’esenzione, la riduzione del pagamento del canone del 50 per cento e l’obbligo di conseguire la preventiva autorizzazione. Questa modifica si è resa necessaria in quanto l’art. 1 comma 176 della Legge Finanziaria n. 296/06 per combattere l’abusivismo ha, alla lettera a), abrogato il comma 2 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 507/93 che aveva stabilito l’esenzione dal pagamento dell’imposta di pubblicità per i soggetti di cui all’art. 20 D.Lgs. 507/93 introdotto con la Legge Finanziaria per il 2005 (Legge 311/04). Dovendo il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, uniformarsi ai criteri impositivi stabiliti dalla legge, si è provveduto, con la modifica dell’art. 19 su citato, ad adeguare la normativa locale a quella nazionale.
All’art. 21 (Versamenti e rimborsi) al comma 2 è stato specificato, quale termine per presentare l’istanza di rimborso, quello quinquennale previsto dall’art. 2948 del Codice Civile. Infatti, per prassi consolidata in giurisprudenza, il canone di pubblicità è assoggettato all’applicazione del termine breve di prescrizione e non a quello della prescrizione ordinaria.
All’art. 21 bis (Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento) comma 2 e comma 3 si è resa necessaria una riformulazione del contenuto per consentire, in analogia con il Regolamento delle Entrate, alla Società di riscossione, incaricata dalla Città, di procedere direttamente alla rateazione delle somme poste in riscossione. Sempre in analogia al Regolamento delle Entrate, al comma 5 e 7, l’importo di Euro 5.164,57, quale soglia di riferimento per la concessione della rateizzazione su rilascio di idonea garanzia fideiussoria, e per la durata massima del piano rateale, viene elevato a Euro 7.000,00.
All’art. 22 (Sanzioni amministrative e interessi) è stata introdotta una sanzione amministrativa specifica per il caso di collocazione abusiva di impianti pubblicitari al di sotto dei 5 mq., quale deterrente al fenomeno dell’abusivismo.
All’art. 24 bis (attività di verifica e controllo) viene specificato, al comma 1 che in sede di accertamento il Comune si avvarrà anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, art. 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (L.F. 2007), quali i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio.
Nelle note è stato modificato il contenuto della nota 7 bis nel senso che viene aggiornato con i richiami alla normativa della Legge Finanziaria 2007.

 
4. Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modifiche parziali
 
 
L'articolato relativo al “Regolamento pubbliche affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari” sebbene consolidato da tempo, necessita di essere rivisto a seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2007, Legge n. 296/06, inoltre necessita di essere aggiornato in conseguenza di alcuni nuovi aspetti organizzativi del servizio.
L’art. 1 Bis (Prescrizioni particolari), inserito a seguito dell’approvazione della deliberazione di modifica regolamentare del Consiglio Comunale del 28 aprile 2005 (mecc. 2004 08563/013), viene annullato in ottemperanza alla sentenza n. 2455 del 6 luglio 2005 del Tar Piemonte.
L'art. 2 (Superfici) comma 1 viene aggiornato circa lo stato di consistenza degli impianti pubblicitari gestiti dal Servizio Affissioni, tenendo conto delle rimozioni e nuove installazioni effettuate nel corso del 2006, nonché dell’eliminazione degli spazi in esenzione previsti dall’art. 20 bis del D.Lgs. 507/1993, in quanto quest’ultimo è stato soppresso dall’art. 1 comma 176 della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/06). In sua vece sono rimaste in uso, quali spazi in esenzione, le tabelle “politico - ideologiche” di cui all’art. 1 comma 69 della Legge 549/95.
Il comma 2, secondo quanto richiesto dall’art. 3 comma 3 D.Lgs 507/93, viene modificato con riferimento alla percentuale della superficie da destinare alle affissioni di natura commerciale ed alla percentuale della superficie degli impianti per l’effettuazione dell’affissione diretta da attribuire a terzi.
Nell’art. 7 (esenzioni dal diritto) viene inserita la lettera i), nella quale viene considerata in esenzione l’affissione di manifesti redatti da enti, associazioni, fondazioni e simili, tra i cui soci fondatori compare la Città di Torino, per eventi organizzati per conto dell’Amministrazione anche con la partecipazione della Regione Piemonte e/o Provincia di Torino, conformemente a quanto disposto dalla Legge 150 del 5 giugno 2000 che all’ art. 1 comma 4 dispone “è attività istituzionale la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, anche se effettuata attraverso l’affissione di manifesti, volta ad illustrare le attività delle Istituzioni ed il loro funzionamento o a promuovere l’immagine delle Amministrazioni dando conoscenza ad eventi d’importanza locale”.
All’art. 19 (sanzioni amministrative) vengono abrogati i commi 3 e 4 perché disciplinano aspetti già contemplati nell’art. 23 del regolamento Cimp, commi 1 e 2, e pertanto non pertinenti alle specifiche violazioni del regolamento Affissioni. Di conseguenza il comma n. 5 viene rinumerato comma n. 3.
Nelle note viene introdotta la nota 1bis specificando che ritorna in vigore la normativa precedente l’entrata in vigore della Legge Finanziaria per l’anno 2005.

La nota 2 bis viene eliminata in quanto riferita all’articolo 1 comma 480 della Legge 311/04 abrogato con la Legge Finanziaria per il 2007, Legge 296/06.
 
  1. Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati. Modifiche”.
 
La disciplina normativa della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo, le modifiche proposte sono comunque necessarie per adeguare il testo regolamentare alle disposizioni dettate in materia tributaria dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Prima modifica:

Riguarda l’articolo 9 (“DENUNCIA DI CESSAZIONE”), del quale sono soppressi i commi 6, 7 e 8 che riproducono rispettivamente quanto previsto dai commi 2, 1 e 3 dell’articolo 75 del D.Lgs. 507/93, detto articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 172, lettera b) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Seconda modifica:

Riguarda l’articolo 10 (“SGRAVI E RIMBORSI”) che viene riformulato in aderenza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si prevede il termine quinquennale per le richieste di rimborso e quello di 180 giorni per l’effettuazione dello stesso. Con la modifica regolamentare ad analoga disciplina è stata assoggettata la procedura degli sgravi.
Terza modifica:
Riguarda l’articolo 11 (“CONTROLLI - ACCERTAMENTI”) dal quale è soppresso il richiamo all’art. 8 della Legge 241/1990 quale riferimento normativo generale ai sensi del quale effettuare la comunicazione di avvio di procedimento tributario. La modifica trova la giustificazione nel fatto che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la normativa tributaria ha carattere di specialità rispetto a quella amministrativa propriamente detta; pertanto, il potere conferito ai Comuni in ordine allo svolgimento di accertamenti, verifiche controlli atti a verificare la misura e la destinazione delle superfici imponibili trova esplicita disciplina nell’art. 73, comma 1° del D.Lgs. 507/93.
Quarta modifica:
Riguarda l’articolo 12 (“ACCERTAMENTO DELLA TASSA”), che viene interamente riformulato in aderenza a quanto stabilito dall’art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).




 
6.  Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali.
 
L’articolato relativo al Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è ormai consolidato da tempo; le modificazioni proposte sono semplici integrazioni, precisazioni e specificazioni delle relative norme.
Si riportano di seguito le modificazioni proposte.
All’art. 2, comma 3, si specifica meglio l’esclusione dal canone dei passaggi privati “a fondo cieco” non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
All’art. 13, comma 2, alla lettera A), ultimo periodo, si elide un contrasto con le disposizioni del primo periodo della medesima lettera A) che escludono dall’applicazione del canone le occupazioni di istituzioni, enti pubblici e ONLUS necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti; alla lettera F) si modifica la superficie dell’area, aumentandola ad un valore più congruo rispetto alle attività svolte.
All’art. 14, comma 4, viene equiparato al passo carrabile l’accesso all’area di distribuzione carburante ed eliminata l’agevolazione prevista mediante applicazione della 2° categoria viaria per i distributori siti nella 1° categoria viaria; al comma 5 sono incrementati i coefficienti di maggiorazione relativi all’occupazione temporanea di suolo stradale, stante il rilevante ed aumentato disagio che si crea alla circolazione stradale; al comma 6 si stabilisce che il coefficiente moltiplicatore per i parcheggi a rotazione, nei giorni di sospensione dal pagamento, è determinato annualmente con la deliberazione di indirizzo in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili, in conformità alla modalità di determinazione del coefficiente ordinario; al comma 9 viene ricondotto ad assoggettamento a canone ordinariamente determinato, in attuazione degli indirizzi programmatici del “Piano Mercati” della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2002 (mecc. 2002 05897/101) e successivi atti di attuazione, il canone dovuto dagli operatori mercatali su aree ristrutturate rispetto a quelle attualmente oggetto di intervento, in corso o programmato, per le quali permane l’agevolazione prevista; al comma 16 si specifica meglio l’area da assoggettare a canone occupazione suolo per lavori di scavo.
All’art. 16, comma 2 il termine per la presentazione delle richieste di rimborso viene ridotto a 5 anni come disposto dall’art. 2948, numero 4, del Codice Civile, stabilendo un rapporto sinallagmatico con i termini decadenziali per il recupero di annualità pregresse.
All’art. 16 bis viene riconosciuta, alla Società incaricata della riscossione, la facoltà di rateizzazione del pagamento di somme richieste a fronte di intimazione, ingiunzione o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione e rendicontazione al responsabile della risorsa di entrata. L’importo di Euro 5.164,57, indicato ai commi 5 e 7 stesso articolo, quale soglia di riferimento per la durata della rateizzazione e per la richiesta al contribuente della garanzia di fideiussione, viene elevato per entrambe le ipotesi a Euro 7.000,00.


All’art. 19 bis si introduce la facoltà prevista dall’art. 1, comma 179, della L. 296/2006, in tema di modalità di accertamento e controllo del territorio.
Ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento COSAP, si ritiene inoltre necessario modificare alcuni coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione previsti nell’Allegato “A”, lettera B, del Regolamento COSAP, a suo tempo stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999, e pertanto non più corrispondenti alle mutate condizioni economiche del territorio.
Quanto sopra, risulta da un’analisi merceologica riguardante le attività economiche temporanee su suolo pubblico (in particolare della tipologia padiglione, “dehor”, chiosco ed edicola), di particolare interesse per il settore terziario; la rilevante quantità di domande di concessione suolo pubblico per le tipologie in argomento, presentate nel corso degli ultimi anni, dimostrano infatti la particolare convenienza ed utilità economica per i richiedenti.
Ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento COSAP, in relazione alla classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, prevista dall’Allegato “A”, lettera C, al Regolamento COSAP ed anch’essa a suo tempo stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999 e secondo quanto risulta dalle rilevazioni riportate sull’Osservatorio Immobiliare redatto a cura della Città di Torino in collaborazione con il Politecnico di Torino, è possibile modificare il coefficiente viario della 1° categoria, di cui al medesimo Allegato “A”, lettera C, al Regolamento COSAP, portandolo da 1,00 a 1,15 in considerazione dell’aumento, tra i soli anni dal 2003 alla metà del 2006, del valore degli immobili delle zone centrali della Città in misura superiore rispetto alla media rilevata sul territorio cittadino, anche in ragione degli ingenti investimenti effettuati dalla Città per la riqualificazione delle vie e del miglioramento dell’arredo urbano; per gli stessi motivi, modificare le classificazioni delle strade, aree e spazi pubblici attualmente in allegato “B” al Regolamento COSAP, attribuendo quale categoria massima la 2°, ed includendo in 1° categoria le vie classificate “ZUCS”, non già presenti nella predetta categoria viaria 1°.
Infine, si aggiorna l’elenco delle strade, aree e spazi pubblici di cui al medesimo Allegato “B” del Regolamento con quelle di nuova costituzione, abbinando alle stesse i coefficienti previsti dall’Allegato “A”, lettera C, del medesimo Regolamento.
Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.






Con Decreto del Ministro dell’Interno del 30 novembre 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli Enti Locali è stato fissato al 31 marzo 2007.
 
La I Commissione Permanente di Lavoro, in riunione congiunta con la II – III – IV – V e VI commissione, riunitasi il 16 marzo 2007 ha esaminato la richiesta di parere in oggetto.
  Tutto ciò premesso,
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE



 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
 
di esprimere parere in ordine ai Regolamenti di natura fiscale di seguito riportati:

  1. Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Torino: Modifiche - PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche Parziali – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni Parziali – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modifiche parziali – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati. Modifiche” – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali – PARERE FAVOREVOLE.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei, Novo e Lazzarini per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.

PUNTO 1

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 6
ASTENUTI: 2 (Lavecchia-Rabellino)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA



PUNTO 2

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 6
ASTENUTI: 2 (Lavecchia-Rabellino)


Pertanto il Consiglio
DELIBERA






PUNTO 3

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 4 (Lavecchia-Rabellino-D’Acunto-Puglisi)


Pertanto il Consiglio
DELIBERA


PUNTO 4

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 4 (Lavecchia-Rabellino-Marrone-Bosso)


Pertanto il Consiglio
DELIBERA









PUNTO 5

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 4 (Lavecchia-Rabellino-D’Acunto-Marrone)


Pertanto il Consiglio
DELIBERA


Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Puglisi per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.

PUNTO 6

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 20
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 3 (Lavecchia-Rabellino-Marrone)


Pertanto il Consiglio
DELIBERA