Atto n. 35
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
21 MARZO 2007
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli
18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE
Claudio, BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL
BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FONTANA Marco, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio,
NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo.
In
totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente il Consigliere: Mauro VALLE.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO) PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE, AI SENSI
DEGLI ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E
44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO.
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con nota del 6 marzo 2007 n. prot. 4780 la
Direzione Servizi Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere
parere, ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in
ordine ai Regolamenti di natura fiscale di seguito riportati:
1.
“Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino:
Modifiche ”. La presente proposta di modifica al
Regolamento tiene conto delle innovazioni tributarie introdotte per i Comuni
dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) tra le quali:
l’unificazione dei termini di accertamento, l’introduzione
dell’imposta di scopo per le opere pubbliche, la possibilità di
conferire con atto dirigenziale ai propri dipendenti poteri di accertamento e di
notificazione diretta degli atti impositivi, la determinazione di nuovi termini
per i rimborsi dei tributi locali, della misura degli interessi sulle somme da
riscuotere e le modalità per il loro calcolo.
Nell’articolo 3
“Individuazione delle Entrate”: all’elenco delle entrate
comunali disciplinate dal Regolamento viene inserita l’Imposta di scopo
che il Comune può istituire a parziale copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche (commi 145 - 151, art. 1, L.F.
2007).
Nell’articolo 9 “Attività di verifica e
controllo”: viene specificato, al comma 2, che il Comune si potrà
avvalere anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, art. 1, L. 296 del 27
dicembre 2006 (L.F. 2007), quali l’accertamento, la contestazione
immediata, la redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento
per le violazioni relative alle proprie entrate.
Nell’articolo 12
“Notificazione degli atti”: viene previsto che gli atti di
accertamento possano essere notificati anche a mezzo di dipendenti
dell’ufficio competente, nominati messi notificatori dal dirigente con
provvedimento formale, ai sensi dei commi 158 - 162, art. 1, L.F.
2007.
Nell’articolo 13 “Versamenti e rimborsi”: al comma 3
il termine per le richieste di rimborso è portato da tre a cinque anni,
mentre al comma 4 , il termine previsto per la risposta alle istanze del
contribuente da parte dell’Amministrazione è portato da 90 a 180
giorni (comma 164, art. 1, L.F. 2007).
Nell’articolo 14
“Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e
sui rimborsi”: la disciplina relativa agli interessi viene modificata in
ottemperanza al comma 165, art. 1, della Legge Finanziaria 2007. Si è
andati in rettifica, pertanto, dei commi 1 e 2 relativi al calcolo e al momento
della decorrenza degli interessi, che - per l’Ufficio - decorrono dal
momento dell’esigibilità delle somme mentre - per il contribuente -
dal momento del versamento.
Si opera, inoltre, l’integrazione
dell’art. 21 quanto alla facoltà di concedere su richiesta del
contribuente la rateazione del pagamento delle somme dovute, riconoscendo
analoga possibilità alla Società incaricata della riscossione,
nonché la modificazione della soglia di cui al comma 7 stesso articolo,
che prevede la garanzia fidejussoria al fine di rateizzare somme ritenute
rilevanti.
2. “Regolamento Imposta Comunale sugli
Immobili: Modifiche Parziali
”. Visto che le norme regolamentari in
materia di Imposta Comunale sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di
stabilità, anche quest'anno vengono proposti interventi di carattere
integrativo e chiarificatore piuttosto che vere e proprie modifiche.
Vengono soppresse le lettere a) e b) dell’art. 4, comma 2 e parte del
comma 2 bis in conformità al disposto del D.Lgs. 504/1992, art. 8, in
base al quale agli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.C. e dalle
cooperative edilizie a proprietà indivisa può essere applicata la
detrazione o la riduzione dell’imposta fino al 50 per cento, ma non si
può ad essi riconoscere la medesima aliquota fissata per
l’abitazione principale, come al contrario è attualmente previsto.
La considerazione suddetta, peraltro, proviene da una segnalazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Viene modificato l’art. 4, comma
2, lett. d) visto che il D.Lgs. 446/1996, art. 59, comma 1 consente ai Comuni di
riconoscere le agevolazioni previste (detrazione per l’abitazione
principale e/o aliquota ridotta) esclusivamente nell’ambito dei rapporti
di parentela e non anche agli affini.
Viene soppressa la lettera e)
dell’art. 4, comma 2. Questa norma, introdotta nel 1999, mirava a
considerare la situazione effettiva dell'alloggio indipendentemente da come esso
fosse censito al N.C.E.U., in virtù del fatto che in quell'anno presso
l’Agenzia del Territorio era pendente un considerevole numero di pratiche
di classamento per cui un contribuente poteva rimanere in attesa che
venisse elaborata la domanda di fusione di due o più unità
immobiliari per diversi anni. Dopo l’entrata in vigore della procedura per
l’attribuzione/aggiornamento degli atti catastali redatta ai sensi del
regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701
(DOCFA)
che impone di indicare comunque una rendita proposta, la norma
in questione è diventata anacronistica.
- Regolamento per l’Applicazione del canone sulle Iniziative
Pubblicitarie. Modificazioni parziali”
L'articolato relativo al
“Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie” pur ormai consolidato da tempo, necessita di essere
modificato per diversi motivi: adeguamento alla normativa introdotta con la
Legge Finanziaria per il 2007, Legge n. 296/06; introduzione di nuovi aspetti
organizzativi del servizio, nonché semplici integrazioni e
precisazioni.
All'art. 2 (Presupposti dell’autorizzazione e del
canone) al comma 3 viene specificato che la pubblicità effettuata nelle
aree mercatali soggetta ad autorizzazione e al pagamento del canone è
solo quella riferita alle aree mercatali scoperte, in quanto solo la
pubblicità effettuata in queste ultime incide sull’immagine e
arredo urbano come previsto dall’art. 2 comma 1 del presente Regolamento;
viene inoltre soppresso il riferimento alle strutture ospedaliere, per la
medesima ragione.
All’art. 4 (Modalità per la presentazione
della domanda di autorizzazione) viene introdotto il comma 3 bis nel quale si
stabilisce che, per la collocazione su suolo pubblico o privato, la
documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione, per i soli
impianti tipo affissione, cartellonistica e grandi insegne per conto terzi, deve
essere prodotta in sei copie. Questo permette di inviare la documentazione
simultaneamente a tutti i settori tecnici affinchè esprimano il proprio
parere in apposita commissione. Tale nuova impostazione della procedura consente
di garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 4 comma 6 del
Regolamento Cimp.
All’art. 5 (Validità
dell’autorizzazione-rinnovo-revoca-duplicati) al comma 1 viene introdotto
il concetto di sospensione del rilascio della nuova autorizzazione nei confronti
dei soggetti che, già autorizzati in precedenza per altri impianti, non
sono in regola con il pagamento del canone dovuto.
All’art. 13
(Criteri per la determinazione delle tariffe del canone) al comma 1 viene
modificata la lettera B). Per la classificazione delle vie, strade, piazze, aree
pubbliche, che si mantiene in 5 categorie, si fa rinvio all’allegato
“B” del presente Regolamento a prescindere dal richiamato
Regolamento COSAP ed in considerazione della specificità della disciplina
relativa al CIMP.
Conseguentemente nel Regolamento, dopo l’allegato
“A” – Determinazione della tariffa ordinaria e dei
coefficienti moltiplicatori - viene inserito l’Allegato “B”
– Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la
classificazione - nel quale è riportato l’elenco delle strade
cittadine e per ciascuna di esse l’appartenenza a una delle cinque
categorie viarie.
All’art. 14 (Determinazione
delle tariffe - criteri generali) viene modificato il comma 3 con riferimento ai
coefficienti viari poiché, stante la riqualificazione dell’assetto
urbano della Città nel suo complesso, il divario del valore commerciale
pubblicitario tra il Centro e le zone più periferiche si è andato
con il tempo ad assottigliarsi. Conseguentemente viene modificato l'Allegato
“A” - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti
moltiplicatori - alla lettera B), nella parte relativa ai coefficienti
viari.
L'art. 19 (Esenzione del canone) è stato rinominato
“Riduzione del pagamento del canone” ed è stato riformulato
il contenuto del comma 1 stabilendo, in luogo dell’esenzione, la riduzione
del pagamento del canone del 50 per cento e l’obbligo di conseguire la
preventiva autorizzazione. Questa modifica si è resa necessaria in quanto
l’art. 1 comma 176 della Legge Finanziaria n. 296/06 per combattere
l’abusivismo ha, alla lettera a), abrogato il comma 2 bis dell’art.
6 del D.Lgs. 507/93 che aveva stabilito l’esenzione dal pagamento
dell’imposta di pubblicità per i soggetti di cui all’art. 20
D.Lgs. 507/93 introdotto con la Legge Finanziaria per il 2005 (Legge 311/04).
Dovendo il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,
uniformarsi ai criteri impositivi stabiliti dalla legge, si è provveduto,
con la modifica dell’art. 19 su citato, ad adeguare la normativa locale a
quella nazionale.
All’art. 21 (Versamenti e rimborsi) al comma 2
è stato specificato, quale termine per presentare l’istanza di
rimborso, quello quinquennale previsto dall’art. 2948 del Codice Civile.
Infatti, per prassi consolidata in giurisprudenza, il canone di
pubblicità è assoggettato all’applicazione del termine breve
di prescrizione e non a quello della prescrizione ordinaria.
All’art. 21 bis (Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento)
comma 2 e comma 3 si è resa necessaria una riformulazione del contenuto
per consentire, in analogia con il Regolamento delle Entrate, alla
Società di riscossione, incaricata dalla Città, di procedere
direttamente alla rateazione delle somme poste in riscossione. Sempre in
analogia al Regolamento delle Entrate, al comma 5 e 7, l’importo di Euro
5.164,57, quale soglia di riferimento per la concessione della rateizzazione su
rilascio di idonea garanzia fideiussoria, e per la durata massima del piano
rateale, viene elevato a Euro 7.000,00.
All’art. 22 (Sanzioni
amministrative e interessi) è stata introdotta una sanzione
amministrativa specifica per il caso di collocazione abusiva di impianti
pubblicitari al di sotto dei 5 mq., quale deterrente al fenomeno
dell’abusivismo.
All’art. 24 bis (attività di verifica e
controllo) viene specificato, al comma 1 che in sede di accertamento il Comune
si avvarrà anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, art. 1, Legge 296
del 27 dicembre 2006 (L.F. 2007), quali i poteri di accertamento, di
contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del
processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate
e per quelle che si verificano sul proprio territorio.
Nelle note è
stato modificato il contenuto della nota 7 bis nel senso che viene aggiornato
con i richiami alla normativa della Legge Finanziaria 2007.
4. Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento
dei mezzi pubblicitari. Modifiche
parziali”
L'articolato
relativo al “Regolamento pubbliche affissioni. Norme tecniche per il
collocamento dei mezzi pubblicitari” sebbene consolidato da tempo,
necessita di essere rivisto a seguito delle modifiche normative introdotte dalla
Legge Finanziaria per il 2007, Legge n. 296/06, inoltre necessita di essere
aggiornato in conseguenza di alcuni nuovi aspetti organizzativi del
servizio.
L’art. 1 Bis (Prescrizioni particolari), inserito a seguito
dell’approvazione della deliberazione di modifica regolamentare del
Consiglio Comunale del 28 aprile 2005 (mecc. 2004 08563/013), viene annullato in
ottemperanza alla sentenza n. 2455 del 6 luglio 2005 del Tar Piemonte.
L'art. 2 (Superfici) comma 1 viene aggiornato circa lo stato di
consistenza degli impianti pubblicitari gestiti dal Servizio Affissioni, tenendo
conto delle rimozioni e nuove installazioni effettuate nel corso del 2006,
nonché dell’eliminazione degli spazi in esenzione previsti
dall’art. 20 bis del D.Lgs. 507/1993, in quanto quest’ultimo
è stato soppresso dall’art. 1 comma 176 della Legge Finanziaria per
il 2007 (Legge n. 296/06). In sua vece sono rimaste in uso, quali spazi in
esenzione, le tabelle “politico - ideologiche” di cui all’art.
1 comma 69 della Legge 549/95.
Il comma 2, secondo quanto richiesto
dall’art. 3 comma 3 D.Lgs 507/93, viene modificato con riferimento alla
percentuale della superficie da destinare alle affissioni di natura commerciale
ed alla percentuale della superficie degli impianti per l’effettuazione
dell’affissione diretta da attribuire a terzi.
Nell’art. 7
(esenzioni dal diritto) viene inserita la lettera i), nella quale viene
considerata in esenzione l’affissione di manifesti redatti da enti,
associazioni, fondazioni e simili, tra i cui soci fondatori compare la
Città di Torino, per eventi organizzati per conto
dell’Amministrazione anche con la partecipazione della Regione Piemonte
e/o Provincia di Torino, conformemente a quanto disposto dalla Legge 150 del 5
giugno 2000 che all’ art. 1 comma 4 dispone “è
attività istituzionale la comunicazione esterna rivolta ai cittadini,
anche se effettuata attraverso l’affissione di manifesti, volta ad
illustrare le attività delle Istituzioni ed il loro funzionamento o a
promuovere l’immagine delle Amministrazioni dando conoscenza ad eventi
d’importanza locale”.
All’art. 19 (sanzioni
amministrative) vengono abrogati i commi 3 e 4 perché disciplinano
aspetti già contemplati nell’art. 23 del regolamento Cimp, commi 1
e 2, e pertanto non pertinenti alle specifiche violazioni del regolamento
Affissioni. Di conseguenza il comma n. 5 viene rinumerato comma n. 3.
Nelle
note viene introdotta la nota 1bis specificando che ritorna in vigore la
normativa precedente l’entrata in vigore della Legge Finanziaria per
l’anno 2005.
La nota 2 bis viene eliminata in quanto riferita
all’articolo 1 comma 480 della Legge 311/04 abrogato con la Legge
Finanziaria per il 2007, Legge 296/06.
- Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei
Rifiuti Urbani e Assimilati.
Modifiche”.
La disciplina
normativa della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è
ormai consolidata da tempo, le modifiche proposte sono comunque necessarie per
adeguare il testo regolamentare alle disposizioni dettate in materia tributaria
dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Prima modifica:
Riguarda l’articolo 9 (“DENUNCIA DI CESSAZIONE”), del
quale sono soppressi i commi 6, 7 e 8 che riproducono rispettivamente quanto
previsto dai commi 2, 1 e 3 dell’articolo 75 del D.Lgs. 507/93, detto
articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 172, lettera b) della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Seconda modifica:
Riguarda l’articolo 10 (“SGRAVI E RIMBORSI”) che viene
riformulato in aderenza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 164 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si prevede il
termine quinquennale per le richieste di rimborso e quello di 180 giorni per
l’effettuazione dello stesso. Con la modifica regolamentare ad analoga
disciplina è stata assoggettata la procedura degli sgravi.
Terza modifica:
Riguarda l’articolo 11 (“CONTROLLI - ACCERTAMENTI”) dal
quale è soppresso il richiamo all’art. 8 della Legge 241/1990 quale
riferimento normativo generale ai sensi del quale effettuare la comunicazione di
avvio di procedimento tributario. La modifica trova la giustificazione nel fatto
che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la normativa tributaria ha
carattere di specialità rispetto a quella amministrativa propriamente
detta; pertanto, il potere conferito ai Comuni in ordine allo svolgimento di
accertamenti, verifiche controlli atti a verificare la misura e la destinazione
delle superfici imponibili trova esplicita disciplina nell’art. 73, comma
1° del D.Lgs. 507/93.
Quarta modifica:
Riguarda
l’articolo 12 (“ACCERTAMENTO DELLA TASSA”), che viene
interamente riformulato in aderenza a quanto stabilito dall’art. 1, commi
161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007).
6. Regolamento Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche
Parziali.
L’articolato relativo al
Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è ormai
consolidato da tempo; le modificazioni proposte sono semplici integrazioni,
precisazioni e specificazioni delle relative norme.
Si riportano di seguito
le modificazioni proposte.
All’art. 2, comma 3, si specifica meglio
l’esclusione dal canone dei passaggi privati “a fondo cieco”
non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
All’art. 13,
comma 2, alla lettera A), ultimo periodo, si elide un contrasto con le
disposizioni del primo periodo della medesima lettera A) che escludono
dall’applicazione del canone le occupazioni di istituzioni, enti pubblici
e ONLUS necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi
statuti; alla lettera F) si modifica la superficie dell’area, aumentandola
ad un valore più congruo rispetto alle attività
svolte.
All’art. 14, comma 4, viene equiparato al passo carrabile
l’accesso all’area di distribuzione carburante ed eliminata
l’agevolazione prevista mediante applicazione della 2° categoria
viaria per i distributori siti nella 1° categoria viaria; al comma 5 sono
incrementati i coefficienti di maggiorazione relativi all’occupazione
temporanea di suolo stradale, stante il rilevante ed aumentato disagio che si
crea alla circolazione stradale; al comma 6 si stabilisce che il coefficiente
moltiplicatore per i parcheggi a rotazione, nei giorni di sospensione dal
pagamento, è determinato annualmente con la deliberazione di indirizzo in
tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili, in
conformità alla modalità di determinazione del coefficiente
ordinario; al comma 9 viene ricondotto ad assoggettamento a canone
ordinariamente determinato, in attuazione degli indirizzi programmatici del
“Piano Mercati” della Città approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 25 novembre 2002 (mecc. 2002 05897/101) e successivi atti
di attuazione, il canone dovuto dagli operatori mercatali su aree ristrutturate
rispetto a quelle attualmente oggetto di intervento, in corso o programmato, per
le quali permane l’agevolazione prevista; al comma 16 si specifica meglio
l’area da assoggettare a canone occupazione suolo per lavori di
scavo.
All’art. 16, comma 2 il termine per la presentazione delle
richieste di rimborso viene ridotto a 5 anni come disposto dall’art. 2948,
numero 4, del Codice Civile, stabilendo un rapporto sinallagmatico con i termini
decadenziali per il recupero di annualità pregresse.
All’art. 16
bis viene riconosciuta, alla Società incaricata della riscossione, la
facoltà di rateizzazione del pagamento di somme richieste a fronte di
intimazione, ingiunzione o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione
e rendicontazione al responsabile della risorsa di entrata. L’importo di
Euro 5.164,57, indicato ai commi 5 e 7 stesso articolo, quale soglia di
riferimento per la durata della rateizzazione e per la richiesta al contribuente
della garanzia di fideiussione, viene elevato per entrambe le ipotesi a Euro
7.000,00.
All’art. 19 bis si introduce la facoltà
prevista dall’art. 1, comma 179, della L. 296/2006, in tema di
modalità di accertamento e controllo del territorio.
Ai sensi
dell’art. 8 del vigente Regolamento COSAP, si ritiene inoltre necessario
modificare alcuni coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di
occupazione previsti nell’Allegato “A”, lettera B, del
Regolamento COSAP, a suo tempo stabiliti dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999,
e pertanto non più corrispondenti alle mutate condizioni economiche del
territorio.
Quanto sopra, risulta da un’analisi merceologica
riguardante le attività economiche temporanee su suolo pubblico (in
particolare della tipologia padiglione, “dehor”, chiosco ed
edicola), di particolare interesse per il settore terziario; la rilevante
quantità di domande di concessione suolo pubblico per le tipologie in
argomento, presentate nel corso degli ultimi anni, dimostrano infatti la
particolare convenienza ed utilità economica per i richiedenti.
Ai
sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento COSAP, in relazione alla
classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, prevista
dall’Allegato “A”, lettera C, al Regolamento COSAP ed
anch’essa a suo tempo stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale
del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999 e secondo
quanto risulta dalle rilevazioni riportate sull’Osservatorio Immobiliare
redatto a cura della Città di Torino in collaborazione con il Politecnico
di Torino, è possibile modificare il coefficiente viario della 1°
categoria, di cui al medesimo Allegato “A”, lettera C, al
Regolamento COSAP, portandolo da 1,00 a 1,15 in considerazione
dell’aumento, tra i soli anni dal 2003 alla metà del 2006, del
valore degli immobili delle zone centrali della Città in misura superiore
rispetto alla media rilevata sul territorio cittadino, anche in ragione degli
ingenti investimenti effettuati dalla Città per la riqualificazione delle
vie e del miglioramento dell’arredo urbano; per gli stessi motivi,
modificare le classificazioni delle strade, aree e spazi pubblici attualmente in
allegato “B” al Regolamento COSAP, attribuendo quale categoria
massima la 2°, ed includendo in 1° categoria le vie classificate
“ZUCS”, non già presenti nella predetta categoria viaria
1°.
Infine, si aggiorna l’elenco delle strade, aree e spazi
pubblici di cui al medesimo Allegato “B” del Regolamento con quelle
di nuova costituzione, abbinando alle stesse i coefficienti previsti
dall’Allegato “A”, lettera C, del medesimo Regolamento.
Il
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 42 lettera f), stabilisce la
competenza del Consiglio Comunale per l’istituzione e l’ordinamento
dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e
dei servizi.
Con Decreto del Ministro
dell’Interno del 30 novembre 2006 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli Enti Locali è
stato fissato al 31 marzo 2007.
La I Commissione Permanente di
Lavoro, in riunione congiunta con la II – III – IV – V e VI
commissione, riunitasi il 16 marzo 2007 ha esaminato la richiesta di parere in
oggetto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere in ordine ai Regolamenti di natura fiscale di seguito
riportati:
- Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Torino: Modifiche -
PARERE FAVOREVOLE;
- Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche Parziali –
PARERE FAVOREVOLE;
- Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie. Modificazioni Parziali – PARERE
FAVOREVOLE;
- Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei
mezzi pubblicitari. Modifiche parziali – PARERE
FAVOREVOLE;
- Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei
Rifiuti Urbani e Assimilati. Modifiche” – PARERE
FAVOREVOLE;
- Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche
Parziali – PARERE
FAVOREVOLE.
OMISSIS DELLA
DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i
Consiglieri Maffei, Novo e Lazzarini per cui i Consiglieri presenti in aula al
momento del voto sono 21.
PUNTO 1
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI
CONTRARI: 6
ASTENUTI: 2 (Lavecchia-Rabellino)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
- Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Torino: Modifiche -
PARERE FAVOREVOLE
PUNTO
2
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI:
19
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 6
ASTENUTI: 2
(Lavecchia-Rabellino)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche Parziali –
PARERE FAVOREVOLE;
PUNTO
3
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI:
17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 4
(Lavecchia-Rabellino-D’Acunto-Puglisi)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie. Modificazioni Parziali – PARERE
FAVOREVOLE;
PUNTO 4
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI
CONTRARI: 4
ASTENUTI: 4 (Lavecchia-Rabellino-Marrone-Bosso)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei
mezzi pubblicitari. Modifiche parziali – PARERE
FAVOREVOLE;
PUNTO
5
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI:
17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 4
(Lavecchia-Rabellino-D’Acunto-Marrone)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei
Rifiuti Urbani e Assimilati. Modifiche” – PARERE
FAVOREVOLE;
Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Puglisi per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.
PUNTO 6
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
20
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 3
(Lavecchia-Rabellino-Marrone)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche
Parziali – PARERE
FAVOREVOLE.