Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 105
2007 01444/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 148 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ISOLATO UBICATO TRA CORSO SIRACUSA, VIA MONFALCONE, VIA OSOPPO E VIA MOMBARCARO. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con il Vicesindaco Dealessandri.
Il presente provvedimento riguarda l'isolato compreso tra corso
Siracusa, via Monfalcone, via Osoppo e via Mombarcaro, composto
da edifici residenziali, bassi fabbricati con attività
commerciali e da un edificio industriale, attualmente sede della
"Stamperia Artistica Nazionale".
L'area in questione è destinata dal Piano Regolatore vigente
ad area normativa M2 che comprende "isolati o complessi di
edifici a funzione mista con forte presenza di attività
produttive".
L'edificio industriale, progettato dall'architetto Augusto Cavallari
Murat e terminato nel 1961, risulta attualmente inserito in un
contesto urbano ormai sempre più insofferente verso un'attività
che prevede la movimentazione di numerosi automezzi pesanti. A
causa di questa situazione logistica penalizzante, la Società
proprietaria dell'immobile ha individuato una nuova localizzazione
più idonea allo sviluppo della propria attività
sia dal punto di vista geografico e logistico sia dal punto di
vista strutturale. Lo stabilimento attuale, infatti, oltre ai
predetti problemi di spazio e "convivenza" con il contesto
urbano, denuncia il deterioramento dovuto alla vetustà
ed inadeguatezza che, in relazione alle subentrate normative,
rendono necessari interventi molto costosi. Poiché solo
uno stabilimento di nuova edificazione che riunisca tutte le attività
oggi frammentate, razionalizzando spazi e risorse, è in
grado di promuovere lo sviluppo e aggiornamento tecnologico dell'attività,
la Stamperia Artistica Nazionale ha, pertanto, ipotizzato il suo
trasferimento in uno stabilimento nella cintura di Torino, a Trofarello,
dotato di ampi spazi per produzione e logistica, condizione indispensabile
per continuare a garantire il futuro dell'attività, riconosciuta
come importantissimo riferimento nel campo dell'industria grafica.
In relazione a quanto sopra è stata, quindi, esaminata
la coerenza della destinazione prevista dal P.R.G. per l'area
compresa tra corso Siracusa, via Monfalcone, via Osoppo e via
Mombarcaro in rapporto all'evoluzione dell'attività produttiva
della "Stamperia Artistica Nazionale", unica dell'intero
isolato e sino ad oggi elemento caratterizzante e certamente determinante
nell'assegnazione della destinazione M2 produttiva.
L'obiettivo che, con il presente provvedimento, la Città
si propone è quello di riqualificare e valorizzare la porzione
di isolato che, con lo sviluppo urbanistico delle circostanti
aree prevalentemente residenziali ed artigianali, non risulta
più adeguata all'odierno contesto urbano, anche attraverso
l'alleggerimento del traffico veicolare che l'attività
dello stabilimento contribuisce a rendere difficoltoso.
Le predette considerazioni sono, peraltro, avvalorate dal parere
del gruppo di consulenza del Politecnico di Torino - "Dipartimento
Casa-Città e Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi
e Territoriali" che, pur reputando l'edificio progettato
da Augusto Cavallari Murat negli anni 1959 - 1960 meritorio di
attenzione, ha constatato che il tessuto urbano dell'intorno ha
subito, negli ultimi decenni, profonde trasformazioni passando
da edilizia a bassa densità volumetrica e destinazione
mista ad edilizia prevalentemente residenziale, caratterizzata
dalla presenza di volumi di forte impatto dimensionale.
Per quanto attiene l'immobile, il parere suggerisce che, nel caso
di modifiche della destinazione d'uso, "qualunque tipo di
trasformazione proposta per l'area in oggetto sia preceduta da
un'accurata documentazione grafica e fotografica della situazione
esistente, comprensiva della documentazione inerente gli elaborati
originali di progetto" e che, "poiché uno degli
elementi caratterizzanti è costituito dal disegno della
sky-line dell'edificio su via Osoppo, ne venga riconosciuto il
valore ambientale, mantenendone il segno in un eventuale progetto
di trasformazione", non prevedendo, tuttavia, specifiche
limitazioni agli interventi edilizi.
L'Amministrazione Comunale ritiene, altresì, di estrema
rilevanza la necessità di tutelare gli attuali livelli
occupazionali dell'azienda, come si evince anche dal verbale di
accordo tra l'azienda stessa, assistita dall'Unione Industriale
di Torino, e la segreteria territoriale dell'organizzazione sindacale
di categoria, sottoscritto in data 24 novembre 2005 e finalizzato
ad una valutazione congiunta del progetto di trasferimento dell'azienda
dalla attuale sede produttiva al distretto industriale del Comune
di Trofarello.
Dal verbale si evince che "le parti concordano in una valutazione
positiva dell'operazione di trasferimento e condividono la decisione
aziendale che viene valutata come opportunità di sviluppo
per l'attività produttiva anche in prospettiva di possibili
nuovi investimenti e di tutela degli attuali livelli occupazionali.
L'operazione è destinata a realizzarsi entro l'anno 2007
con allocazione delle strutture produttive in un sito ad oggi
già individuato e ritenuto maggiormente idoneo per lo svolgimento
dell'attività di stampa".
Con riguardo all'opportunità di non disperdere il patrimonio
documentale relativo alla storia della società, considerato
di rilevante interesse per la Città, l'Assessorato alla
Cultura e l'Assessorato al Lavoro ne propongono l'inserimento
all'interno della "Casa degli Archivi del Lavoro e dell'Industria",
attualmente in corso di realizzazione.
L'azienda potrà, peraltro, valutare la scelta di conservare
il proprio materiale storico presso i locali del nuovo stabilimento.
Per quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche dell'area,
si rileva che in base alla Variante n. 100 al PRG "Variante
al Piano Regolatore Generale in adeguamento alla Circolare P.G.R.
8 maggio 1996 n. 7 LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico",
adottata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale
del 12 aprile 2006, ora in salvaguardia ai sensi dell'art. 58
della L.U.R, l'area risulta compresa nella classe I(P) di pianura
per la quale non sono riconosciute condizioni di pericolosità
geomorfologica e non sussistono, quindi, particolari limitazioni
alle scelte urbanistiche-edilizie.
Per gli aspetti precedentemente evidenziati, la Città ritiene
di pubblico interesse consentire l'attuazione delle previsioni
sopra descritte: è stato, pertanto, predisposto il presente
provvedimento che si configura come variante parziale dello strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della
Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i. e con il quale si
propone, quindi, la variazione di destinazione urbanistica dell'intero
isolato ad Area Normativa M1, che comprende "isolati misti
prevalentemente residenziali".
Ai sensi dell'art. 8, commi 34 e ss. delle N.U.E.A. di P.R.G.,
la destinazione d'uso per tale area normativa è residenziale.
Al piano interrato, terreno e primo sono, inoltre, consentite
attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato
con superficie di vendita non superiore a mq. 250 e medie strutture
di vendita con superficie di vendita non superiore a mq. 1.800),
nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C delle
N.U.E.A., attività per la ristorazione e pubblici esercizi,
attività artigianali di servizio, attività di produzione
(purché compatibili con la residenza in relazione all'inquinamento
atmosferico e acustico, in applicazione delle specifiche disposizioni
normative di settore) e di ricerca anche a carattere innovativo,
agenzie bancarie, ecc. (v. art. 3 punto 5A) e, anche ai piani
superiori, studi professionali. A tutti i piani sono consentiti
gli usi ricettivi.
La presente variante urbanistica comporta:
- il cambio di destinazione urbanistica da Area Normativa M2 ad
Area Normativa M1;
- la conseguente attribuzione all'area in oggetto dei parametri
di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa
di appartenenza.
Il presente provvedimento risulta compatibile con il Piano di
Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione
del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) e pubblicato sul B.U.R.
n. 39 del 25 settembre 2003, così come risulta dal parere
redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e
Territorio, prot. 20465/06 del 7 dicembre 2006, con le specifiche
prescrizioni in esso contenute.
Tra le predette prescrizioni è previsto che, ai sensi degli
articoli 23 e 24 del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento
acustico, dovranno essere predisposte, nell'ambito dei successivi
interventi edilizi, una valutazione revisionale di impatto acustico
ex articolo 8, comma 2 Legge 447/95 ed articolo 10, L.R. 52/2000,
secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616
(B.U.R.P. n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n. 2) e/o una valutazione
revisionale di clima acustico, secondo i criteri indicati dalla
D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005 (B.U.R.P. n. 8 del 24
febbraio 2005), in virtù della tipologia dei futuri insediamenti;
inoltre, la realizzazione dei futuri interventi sarà comunque
subordinata alla verifica delle disposizioni dell'articolo 28
delle N.U.E.A. che prevede di allegare alla richiesta di attuazione
una valutazione della qualità ambientale che raccolga i
risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo,
del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della
falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino
ambientale necessarie per garantire l'attuabilità delle
previsioni del P.R.G..
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti, non comporta decremento delle aree per servizi pubblici
e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico, ai
sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R..
Si specifica che, per effetto di tutte le varianti parziali al
P.R.G. vigente, adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli art. 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 2, per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data
7 maggio 2007, che si allega (all. n. 2), ha espresso, in relazione
alla variante in oggetto, parere favorevole condizionato a che
alla variante venga allegato l'accordo sindacale siglato tra le
parti a garanzia del mantenimento degli attuali livelli occupazionali
e che venga garantita dall'azienda la disponibilità a trasferire
la produzione in un contesto industriale adeguato oltre al mantenimento
dei predetti livelli occupazionali.
Dal punto di vista urbanistico si richiede che la destinazione
per l'area in oggetto sia analoga a quella prevista per la zona
limitrofa compresa tra corso Siracusa, via Tirreno e via Guglielminetti,
dove è attualmente in corso un intervento di riconversione
in residenza e servizi di un'area industriale dismessa.
Qualora ciò non sia possibile, si chiede che una parte
degli oneri di urbanizzazione ricavati siano, fin da ora, investiti
nella riqualificazione delle aree circostanti e che gli indici
urbanistici di edificabilità e copertura si mantengano
ad un livello al massimo uguale a quello misurabile nel costruito
circostante.
In merito alla richiesta della Circoscrizione n. 2 di allegare
al presente provvedimento il verbale di accordo sindacale stipulato
fra le parti il 24 novembre 2005, si conferma che lo stesso è
stato acquisito agli atti, pur non ritenendo opportuno allegarlo
alla variante non avendo lo stesso alcun contenuto di natura urbanistica.
Con riguardo alle garanzie relative al mantenimento dei livelli
occupazionali, si rileva che il trasferimento dell'azienda è
già avvenuto e che dal 3 settembre 2007 l'attività
è nuovamente operativa presso la sede di Trofarello, ove
il personale è stato interamente impiegato.
Per quanto concerne gli aspetti urbanistici si sottolinea, invece,
che la destinazione dell'area proposta con la variante in oggetto
trae fondamento dall'analisi del contesto urbanizzato, che presenta
caratteri tipici dell'Area normativa M1 la quale comprende "isolati
misti prevalentemente residenziali".
Per quanto concerne le caratteristiche degli insediamenti e dei
relativi parametri, si ritiene che la scelta urbanistica sia coerente
con il contesto circostante. Inoltre, rispetto all'attuale destinazione
M2 "Isolati misti con forte presenza di attività produttive",
la nuova destinazione apporta all'isolato e agli edifici residenziali
esistenti un indubbio miglioramento circa la qualità urbana,
portando a tutti gli effetti la prevalenza della residenza ed
escludendo le attività nocive e moleste.
L'indice di edificabilità non è mutato: infatti,
la destinazione "M2" prevede un indice fondiario di
1,35 mq/mq, pari a quello previsto dalla destinazione urbanistica
"M1-Isolati misti prevalentemente residenziali" attribuita
dalla variante, che prescrive un indice pari a quello della zona
normativa di appartenenza, così da garantire omogeneità
rispetto agli isolati limitrofi, come richiesto dalla Circoscrizione.
Riguardo alla proposta della Circoscrizione n. 2 di attribuire
all'area in oggetto la destinazione a Zona Urbana di Trasformazione,
analoga all'isolato tra corso Siracusa, via Guglielminetti e via
Tirreno, si fa presente che l'area da considerare per un'eventuale
trasformazione non si estende all'intero isolato ma sarebbe limitata
alla superficie occupata dall'attuale edificio della Stamperia
Artistica essendo la restante porzione occupata da edifici residenziali.
L'isolato in questione, tutto ricompreso nel tessuto consolidato,
non ha, quindi, le caratteristiche delle aree di trasformazione
per le quali siano previsti interventi di radicale trasformazione.
Per quanto riguarda, infine, l'utilizzazione di una parte degli
oneri di urbanizzazione per la riqualificazione delle aree circostanti,
tale richiesta non è legittimamente attuabile non essendo
possibile prevedere accantonamenti in tal senso. Le specifiche
esigenze della Circoscrizione saranno, comunque, valutate nell'ambito
della distribuzione delle risorse di bilancio.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la
Variante parziale n. 148 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, concernente l'isolato ubicato tra corso Siracusa, via
Monfalcone, via Osoppo e via Mombarcaro, come descritto in narrativa
e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.