Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore ICI - Rapporti con il Catasto
n. ord. 34
2007 01334/013
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2007.
Proposta dell'Assessore Passoni.
Con il comma 156 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007
(Legge 296/2006) viene modificato l'articolo 6 comma 1 del D.Lgs.
504/1992 con l'intento di attribuire al Consiglio Comunale la
competenza a fissare le aliquote e le detrazioni dell'ICI, facendo
venir meno la prescrizione dell'articolo 42 comma 2 lettera f)
del D.Lgs. 267/2000 che ne attribuiva la competenza alla Giunta.
Pertanto, nel merito di cui alla presente, si elencano di
seguito le modifiche proposte.
L'articolo 8 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 prevede per gli
alloggi regolarmente assegnati a titolo di abitazione principale
dall'A.T.C. e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa
a soggetti residenti nel Comune, l'applicazione della detrazione
o della riduzione dell'imposta fino al 50 per cento, ma non anche
la medesima aliquota fissata per l'abitazione principale, come
al contrario è attualmente previsto. La considerazione
suddetta, peraltro proviene da una segnalazione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, per gli alloggi in argomento
si propone, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la riduzione
del 50 per cento dell'imposta.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2004
(mecc. 2004 02260/013), esecutiva dal 12 aprile 2004, si era provveduto
a ridurre allo 0,1 per mille l'aliquota ICI sulle unità
immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale
con contratto regolarmente registrato, alle condizioni stabilite
dall'accordo territoriale del 23 settembre 2003 ai sensi della
Legge 431/1998, articolo 2 comma 3 e articolo 5 commi 1 e 2 (contratti
convenzionati), al fine di aumentare in capo ai potenziali conduttori
le possibilità di trovare alloggi in locazione. Si dà
atto che, dalle dichiarazioni attive nell'anno fiscale 2004, le
unità immobiliari che usufruiscono della suddetta aliquota
agevolata siano notevolmente aumentate sino alla soglia di circa
4.000 e se ne prevedono altrettante per l'anno 2005. Ritenuto,
pertanto, che la fase promozionale si sia ormai consolidata pur
nell'intento di garantire una notevole agevolazione ai soggetti
passivi, si propone di elevare all'1 per mille l'aliquota sulle
unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale,
con contratto regolarmente registrato, alle condizioni stabilite
dall'accordo territoriale del 23 settembre 2003.
Inoltre si ritiene opportuno aumentare la detrazione per
l'abitazione principale da Euro 120,00 ad Euro 132,00 al fine
di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie proprietarie dell'abitazione
di residenza.
In ultimo, si confermano le rimanenti aliquote ICI nelle
misure in vigore nell'anno 2006, approvate con deliberazione della
Giunta Comunale del 31 gennaio 2006 (mecc. 2006 00717/013), esecutiva
dal 17 febbraio 2006 e dettagliatamente indicate nel quadro sinottico
allegato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 30 novembre
2006, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio
di previsione per l'anno 2007 da parte degli Enti Locali al 31
marzo 2007;
Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre
2006 che prevede che le deliberazioni delle aliquote, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2) di approvare il prospetto "I.C.I. nell'anno 2007 -
ALIQUOTE E DETRAZIONI" allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.
) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote
corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili e di fissare
ad Euro 132,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale;
3) di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente
punto 2) dal 1° gennaio 2007;
4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione,
conformemente alle modalità stabilite dal Decreto dei Ministri
delle Finanze e della Giustizia;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALLEGATO 1
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REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA |
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UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO |
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UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE |
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UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI, articolo 4, comma 2, lettera c) |
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UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETRIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI, articolo 4, comma 2, lettera d) |
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UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI, articolo 4, comma 2, lettere a, b) |
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UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI, articolo 4, comma 2, lettera f) |
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UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (Legge 431/1998, articolo 2, comma 4) |
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UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'ACCORDO TERRITORIALE DEL 23 SETTEMBRE 2003 (Legge. 431/1998, articolo 2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (Regolamento ICI, articolo 4 bis) |
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UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA |
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* Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può
usufruire della detrazione pari a Euro 132,00 solo una volta e
per una sola unità immobiliare (Regolamento ICI, articolo
4, comma 2 bis).