Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Divisione
n. ord. 32
2007 01317/013
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
La presente proposta di modifica al Regolamento tiene
conto delle innovazioni tributarie introdotte per i Comuni dalla
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) tra le
quali: l'unificazione dei termini di accertamento, l'introduzione
dell'imposta di scopo per le opere pubbliche, la possibilità
di conferire con atto dirigenziale ai propri dipendenti poteri
di accertamento e di notificazione diretta degli atti impositivi,
la determinazione di nuovi termini per i rimborsi dei tributi
locali, della misura degli interessi sulle somme da riscuotere
e le modalità per il loro calcolo.
Nell'articolo 3 "Individuazione delle Entrate":
all'elenco delle entrate comunali disciplinate dal Regolamento
viene inserita l'Imposta di scopo che il Comune può istituire
a parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere
pubbliche (commi 145 - 151, articolo 1, L.F. 2007).
Nell'articolo 9 "Attività di verifica e controllo":
viene specificato, al comma 2, che il Comune si potrà avvalere
anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge
296 del 27 dicembre 2006 (L.F. 2007), quali l'accertamento, la
contestazione immediata, la redazione e sottoscrizione del processo
verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie
entrate.
Nell'articolo 12 "Notificazione degli atti": viene
previsto che gli atti di accertamento possano essere notificati
anche a mezzo di dipendenti dell'ufficio competente, nominati
messi notificatori dal dirigente con provvedimento formale, ai
sensi dei commi 158 - 162, articolo 1, L.F. 2007.
Nell'articolo 13 "Versamenti e rimborsi": al comma
3 il termine per le richieste di rimborso è portato da
tre a cinque anni, mentre al comma 4 , il termine previsto per
la risposta alle istanze del contribuente da parte dell'Amministrazione
è portato da 90 a 180 giorni (comma 164, articolo 1, L.F.
2007).
Nell'articolo 14 "Interessi sugli atti di accertamento,
sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi": la disciplina
relativa agli interessi viene modificata in ottemperanza al comma
165, articolo 1, della Legge Finanziaria 2007. Si è andati
in rettifica, pertanto, dei commi 1 e 2 relativi al calcolo e
al momento della decorrenza degli interessi, che - per l'Ufficio
- decorrono dal momento dell'esigibilità delle somme mentre
- per il contribuente - dal momento del versamento.
Si opera, inoltre, l'integrazione dell'articolo 21 quanto
alla facoltà di concedere su richiesta del contribuente
la rateazione del pagamento delle somme dovute, riconoscendo analoga
possibilità alla Società incaricata della riscossione,
nonché la modificazione della soglia di cui al comma 7
stesso articolo, che prevede la garanzia fidejussoria al fine
di rateizzare somme ritenute rilevanti.
Per facilitare l'individuazione delle proposte di modifica
e integrazione al presente Regolamento si allega una tabella che
presenta il testo dei soli articoli oggetto di revisione del Regolamento
vigente (colonna di sinistra) raffrontato con quello di cui si
propone l'approvazione (colonna di destra): in quest'ultimo sono
evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo
attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione
grafica (corsivo).
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento sono
stati richiesti, in data 6 marzo 2007, i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-10 - nn. ).
La Circoscrizione 6 non ha espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 30 novembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2006,
che proroga al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del
bilancio degli Enti Locali per l'anno 2007.
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
l'allegato testo modificato del Regolamento delle entrate tributarie
del Comune di Torino (all. 1 - n. ), composto da n.
25 articoli;
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio all'articolo 43, lett. e), del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come
modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze
ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e nella
circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per
le parti modificate, dal 1° gennaio 2007.
ALLEGATO 1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare
TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI
1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal
presente regolamento, sono le seguenti:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni;
- Canone per i servizi di depurazione e scarico delle acque;
- Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche
(18).
1. I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata,
nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare
tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare
le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di
potenziare le attività di accertamento dei tributi propri,
avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo
1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i
controlli e gli accertamenti conseguenti vengono effettuati sulla
base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di
approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì
ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili,
delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento
di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare
del recupero.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività
di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività
di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire
compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate,
in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione
ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica
di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.
1. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche
a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con avviso
di ricevimento, ed anche a mezzo di dipendenti dell'ufficio competente,
nominati messi notificatori dal dirigente con provvedimento formale
(18).
Articolo 13 - Versamenti e rimborsi
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno ad esclusione degli
incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e ai Diritti
sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre
quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento
di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro
il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione (18).
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione
dell'istanza da parte del contribuente (18).
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione
di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori ai due anni.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte
a ruolo.
1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale
a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti
dall'articolo 21 del presente regolamento, ovvero in forza di
provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi
in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti
percentuali, purché non superiore alla misura del 5% annua.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno
e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (18).
2. Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme
ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento
(18).
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi
nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari
di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con
criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può
essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata,
la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle
di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un
piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione
dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo
le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno
di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi
previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento (20), oltre
al rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime
modalità dal Direttore della Società incaricata
della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni
o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente
responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato
della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine
dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro
alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente
con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo
amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti
rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore
a Euro 258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre
anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore
a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere
inferiore a Euro 103,29.
7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro
7.000,00, deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente
vantato dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze
stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese
di riscossione.
Note:
(18) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in G.U. n. 299 del
27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244) - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2007).
(20) Articolo 14, Regolamento comunale delle entrate tributarie
- Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione
e sui rimborsi.