Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Direzione
n. ord. 29
2007 01314/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
La disciplina normativa della tassa per la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo,
con il presente provvedimento si intendono apportare, principalmente,
le modifiche necessarie per adeguare il testo regolamentare alle
disposizioni dettate in materia tributaria dalla Legge 27 dicembre
2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Gli emendamenti, per facilitarne la lettura, sono riportati
in neretto nell'allegato alla presente (allegato 1), il quale
ripropone nella colonna di sinistra il testo regolamentare vigente
e in quella di destra il testo contenente le proposte di modifica.
Prima modifica:
Riguarda l'articolo 9 ("DENUNCIA DI CESSAZIONE"),
del quale sono soppressi i commi 6, 7 e 8 che riproducono rispettivamente
quanto previsto dai commi 2, 1 e 3 dell'articolo 75 del D.Lgs.
507/1993, detto articolo è stato abrogato dall'articolo
1, comma 172, lettera b) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge
Finanziaria 2007).
Seconda modifica:
Riguarda l'articolo 10 ("SGRAVI E RIMBORSI") che
viene riformulato in aderenza a quanto stabilito dall'articolo
1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007), ove si prevede il termine quinquennale per le richieste
di rimborso e quello di 180 giorni per l'effettuazione dello stesso.
Con la modifica regolamentare ad analoga disciplina è stata
assoggettata la procedura degli sgravi.
Terza modifica:
Riguarda l'articolo 11 ("CONTROLLI - ACCERTAMENTI")
dal quale è soppresso il richiamo all'articolo 8 della
Legge 241/1990 quale riferimento normativo generale ai sensi del
quale effettuare la comunicazione di avvio di procedimento tributario.
La modifica trova la giustificazione nel fatto che, secondo la
giurisprudenza ormai consolidata, la normativa tributaria ha carattere
di specialità rispetto a quella amministrativa propriamente
detta; pertanto, il potere conferito ai Comuni in ordine allo
svolgimento di accertamenti, verifiche controlli atti a verificare
la misura e la destinazione delle superfici imponibili trova esplicita
disciplina nell'articolo 73, comma 1° del D.Lgs. 507/1993.
Quarta modifica:
Riguarda l'articolo 12 ("ACCERTAMENTO DELLA TASSA"),
che viene interamente riformulato in aderenza a quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006
n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento sul Decentramento
sono stati richiesti, in data 6 marzo 2007, i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-10 - nn. );
- la Circoscrizione 6 non ha espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 30 novembre 2006,
pubblicato nella G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2006, che proroga
al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio
degli Enti Locali per l'anno 2007;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione
della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (all.
1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni
in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento sul Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come
modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia
e delle Finanze ai sensi dell'articolo 68, comma 3° del D.Lgs.
507/1993 e della Circolare 29 dicembre 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate dal 1° gennaio 2007.
ALLEGATO 1
1. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione
o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata
dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita
denuncia che deve essere presentata secondo le modalità
previste per la denuncia originale.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile
dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione
dei locali o delle aree;
- l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della
scala;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle
aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali
o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie
per l'individuazione della pratica da cessare.
3. La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali
o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità
del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della
tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia
di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in
Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno
del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.
5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno
di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità
successive se il contribuente dimostra di non aver continuato
l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la
tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia
o in sede di recupero d'ufficio.
6. (soppresso)
7. (soppresso)
8. (soppresso)
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere
richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal
versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine deve essere
richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario
di pagamento o della notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione
fiscale.
2. Il rimborso o lo sgravio sono effettuati entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione
dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette
ad accertamenti d'ufficio.
L'Amministrazione comunale ha il potere di effettuare tutte le
verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente
efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati
a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia
od acquisiti direttamente dall'ufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili,
nell'ordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari
nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero
planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici
con i mq. di riferimento. L'Amministrazione comunale non può
richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già
possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a
meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti
relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso
deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti;
b) il contribuente od il proprietario dell'immobile possono
essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree,
da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta
delle superfici e destinazione delle stesse, nonché delle
caratteristiche qualiquantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente,
salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò
avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita
una attività e con modalità tali da arrecare la
minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente
ha diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che
lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere
da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi
di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere
redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo
il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali
casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima
della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare
e motivata urgenza. L'accesso ai locali deve essere comunicato
al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.
2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero
quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche
e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento
può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici
o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti
dalla Pubblica Amministrazione.
3. L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente
agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione
delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie
(in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre
gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La
medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari
di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale
finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere,
nonché individua le modalità operative. Gli amministratori
e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche
a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico
e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione
di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.
1. La Divisione Servizi Tributari procede alla rettifica
delle denunce incomplete o infedeli nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse denunce notificando al contribuente, anche
a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è
stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono
essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione
dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali
è possibile proporre un riesame anche del merito dell'atto
in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo
giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono
sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la
gestione del tributo (6).
Note:
(3), (4), (5) (soppressa)
(6) Art. 1, commi 161 e 162 Legge 296/2006 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2007).