Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 20
2007 00750/002
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: COMMISSIONE DIRITTI E PARI OPPORTUNITA'. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 39 COMMA 7 DELLO STATUTO DELLA CITTA'.
Proposta del Presidente Castronovo, del Vicepresidente Coppola
e della Presidente della Commissione Diritti e Pari Opportunità
Centillo.
Con deliberazione n. 159 del Consiglio Comunale del 10 luglio
2006 (mecc. 2006 05080/002) il Consiglio Comunale ha provveduto
ad istituire la Commissione Pari Opportunità uomo - donna
la quale, ai sensi dell'articolo 39 comma 7 dello Statuto della
Città, era costituita da tutte le Consigliere Comunali,
ed aveva compiti di proposta e di controllo dell'attività
amministrativa in riferimento alla condizione femminile.
Successivamente, durante le discussioni avvenute nella Commissione
stessa, si evidenziava come la suddetta composizione potesse essere
limitativa, sia perché escludeva la rappresentanza dei
Gruppi Consiliari sprovvisti di componenti femminili, sia perché
si valutava opportuno coinvolgere anche il genere maschile nelle
problematiche riguardanti le pari opportunità.
Emergeva quindi l'esigenza di integrare la composizione della
Commissione stessa, anche sul presupposto che le pari opportunità
uomo-donna dovessero diventare un obiettivo e una prassi diffusa
nella pratica amministrativa quotidiana, prevedendo che in essa
debbano essere presenti tutti i Gruppi Consiliari, analogamente
a quanto previsto per le altre Commissioni Consiliari.
Inoltre, le Consigliere componenti la Commissione ritenevano
anche necessario ridefinire le competenze della Commissione medesima,
attribuendo ad essa i compiti di proposta e controllo dell'attività
amministrativa non solo in riferimento alla condizione femminile,
ma anche per contribuire a promuovere i diritti attinenti la libertà
e la dignità delle persone, contrastando ogni forma di
discriminazione.
Conseguentemente, emergeva l'ulteriore proposta di modificare
anche il nome della Commissione, in Commissione "Diritti
e pari opportunità", trasformandola da Commissione
speciale a Commissione permanente.
Tali proposte sono state successivamente illustrate dalla Presidente
della Commissione alla Conferenza dei Capigruppo in data 26 settembre
u.s., Conferenza che le ha, nella sostanza (salvo alcune modifiche
marginali) approvate.
Infine, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 234 del 18
dicembre 2006 (mecc. 2006 06991/002) ha approvato una proposta
di deliberazione che, recependo le proposte della Commissione,
conteneva le necessarie modifiche statutarie.
Il nuovo dispositivo dell'articolo 39 comma7 dello Statuto, a
seguito della procedura prevista dall'articolo 6 comma 5 del T.U.E.L.
n. 267/2000, è entrato in vigore a far data dal 1 febbraio
u.s.
Occorre pertanto procedere ai necessari adeguamenti del Regolamento
del Consiglio Comunale, che dovrà disciplinare anche le
modalità di composizione della Commissione.
A tal proposito, la Conferenza dei Capigruppo e l'attuale Commissione
pari opportunità hanno convenuto che:
- la Commissione "Diritti e pari opportunità"
sia composta da rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari in
ragione di un/una consigliere/a ogni quattro componenti del gruppo,
o frazione di quattro, comunicati in forma scritta dai Capigruppo
al Presidente del Consiglio Comunale;
- hanno prioritariamente diritto di far parte della Commissione
le Consigliere Comunali, salvo diversa dichiarazione di volontà
delle medesime formalmente espressa;
- la Conferenza dei Capigruppo, all'atto della costituzione della
Commissione, per garantire una adeguata rappresentanza dei gruppi,
ovvero un equilibrato rapporto tra i generi, possa decidere, con
il voto favorevole di Capigruppo rappresentanti i due terzi dei/delle
consiglieri/e assegnati/e, una diversa composizione della commissione
stessa, modificando il rapporto tra componenti dei gruppi e loro
rappresentanti nella Commissione;
- nella sua prima seduta la Commissione elegga la Presidente e,
con votazione successiva, il/la vicepresidente;
- le modalità previste per le Commissioni Consiliari Permanenti
ordinarie in merito all'elezione del/della Presidente e del/della
vicepresidente, alla loro durata in carica ed alle loro eventuali
dimissioni e revoca, nonché relative alla rappresentatività
dei/delle componenti le Commissioni Consiliari Permanenti ordinarie
ai fini del numero legale per la validità delle riunioni
e nelle votazioni, si applichino anche per la Commissione "Diritti
e pari opportunità";
- alle modalità di svolgimento delle adunanze della Commissione
si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni previste
nel Capo VIII del Titolo III del Regolamento del Consiglio Comunale.
Occorre pertanto:
- introdurre un capo VI bis nel Titolo I del Regolamento del Consiglio
Comunale, composto da un articolo, che diviene il nuovo articolo
22, contenente le prescrizioni appena descritte;
- conseguentemente abrogare l'attuale articolo 24 e rinumerare
gli attuali articoli 22 e 23 in articoli 23 e 24.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento,
il Consiglio Comunale procederà alla costituzione della
nuova Commissione "Diritti e pari opportunità".
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata inviata alle
Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 3, 4 e 5.
Hanno espresso parere favorevole, senza osservazioni, le Circoscrizioni
1, 7 e 8 (all. 2-4 - nn. ).
Le Circoscrizioni 6, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole
(all. 5-7 - nn. ), chiedendo che sia istituita
analoga Commissione in ogni Circoscrizione. Si rileva, a tal proposito,
che tale proposta sarà vagliata nel momento in cui sarà
promossa una revisione del Regolamento del Decentramento, atto
normativo nel quale sono elencate le Commissioni Circoscrizionali.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
1) di inserire il capo VI bis nel Titolo I del Regolamento
del Consiglio Comunale, nel testo allegato (allegato 1), parte
integrante della presente deliberazione;
2) di abrogare l'articolo 24 del Regolamento del Consiglio Comunale;
3) di rinumerare in articoli 23 e 24 gli attuali articoli 22 e
23.
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i
Consiglieri Carossa, Ferraris, Galasso, Ghiglia e Ravello.
Il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 40
VOTI FAVOREVOLI 40
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
1) di inserire il capo VI bis nel Titolo I del Regolamento
del Consiglio Comunale, nel testo allegato (all. 1 - n.
), parte integrante della presente deliberazione;
2) di abrogare l'articolo 24 del Regolamento del Consiglio Comunale;
3) di rinumerare in articoli 23 e 24 gli attuali articoli 22 e
23.
Presidente - in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testé approvata produca subito i suoi effetti, propongo che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs 18agosto 2000, n. 267.
procede alla votazione nei modi di legge.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Carossa, Ferraris, Galasso, Ghiglia e Ravello.
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 40
VOTI FAVOREVOLI 40
VOTI CONTRARI /
Articolo 22 - Commissione Permanente "Diritti e pari opportunità".
1. Ai sensi dello Statuto, la Commissione Permanente "Diritti
e pari opportunità", svolge compiti di esame, proposta
e controllo dell'attività amministrativa in riferimento
alla necessità di garantire:
- pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne;
- la tutela e la promozione dei diritti costituzionalmente garantiti,
attinenti la dignità e la libertà delle persone,
contrastando ogni forma di discriminazione.
2. La Commissione "Diritti e pari opportunità"
è composta da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari
in ragione di un/una consigliere/a ogni quattro componenti del
gruppo, o frazione di quattro, comunicati in forma scritta dai
capigruppo al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, hanno
prioritariamente diritto di far parte della Commissione le Consigliere
Comunali, salvo diversa dichiarazione di volontà delle
medesime formalmente espressa.
4. La Conferenza dei Capigruppo, in deroga a quanto previsto dal
precedente comma 2, all'atto della costituzione della Commissione,
per garantire una adeguata rappresentanza dei gruppi, ovvero un
equilibrato rapporto tra i generi, può decidere, con il
voto favorevole di Capigruppo rappresentanti i due terzi dei/delle
consiglieri/e assegnati/e, una diversa composizione della commissione
stessa, modificando il rapporto tra componenti dei gruppi e loro
rappresentanti nella commissione.
5. Nella sua prima seduta la Commissione elegge la presidente
e, con votazione successiva, il/la vicepresidente.
6. Le modalità previste per le commissioni consiliari permanenti
ordinarie in merito all'elezione del/della Presidente e del/della
vicepresidente, alla loro durata in carica ed alle loro eventuali
dimissioni e revoca, si applicano anche per la Commissione "Diritti
e pari opportunità".
7. Le norme previste in merito alla rappresentatività dei/delle
componenti le Commissioni Consiliari permanenti ordinarie ai fini
del numero legale per la validità delle riunioni e nelle
votazioni, si applicano anche per la Commissione "Diritti
e pari opportunità".
8. Alle modalità di svolgimento delle adunanze della commissione
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
nel Capo VIII del successivo Titolo III.