Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 12
2007 00367/009
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE FINALIZZATO ALLA MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA VIGENTE RELATIVO AL "PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO" ADOTTATO CON D.P.G.R. N. 72 DEL 6 AGOSTO 2002 - RATIFICA.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda gli immobili che ospitano
il Presidio Sanitario "San Camillo", sito in strada
Santa Margherita 136 i quali, nel 2001, erano stati oggetto di
un precedente Accordo di Programma, adottato con D.P.G.R. n. 72
in data 6 agosto 2002, volto a consentire interventi di ampliamento
e modifiche interne finalizzati all'adeguamento funzionale della
struttura.
A seguito della revisione generale nella sistemazione dei
locali del Presidio Sanitario, l'Ospedale San Camillo ha richiesto
la modifica del predetto Accordo di Programma.
Le modifiche proposte riguardano aggiornamenti nella distribuzione
e nel dimensionamento di alcuni locali e ampliamenti di limitata
entità per parti esterne al fabbricato rimanendo, comunque,
invariata la consistenza del progetto originario e la destinazione
d'uso urbanistica del complesso stesso. Nello specifico, si prevedono:
- al secondo piano interrato, un nuovo piano di autorimessa
e due nuove scale di accesso, la modifica delle sale visita, un
ampliamento verso il cortile interno e l'inserimento di un nuovo
ascensore, la costruzione di due nuove vasche per la refrigerazione
ed il trattamento dell'aria ed impianti;
- al primo piano interrato, l'ampliamento della palestra e
la modifica della distribuzione interna di alcuni locali;
- al piano terra, nella palazzina a nord, la chiusura parziale
del portico per l'ampliamento delle cucine esistenti; nel corpo
principale, piccole modifiche nella distribuzione interna di alcuni
locali, la costruzione di una pensilina esterna sul lato sud nell'area
di arrivo delle ambulanze, l'ampliamento della palestra;
- al piano secondo, nella palazzina adibita ad uffici, piccole
modifiche nella distribuzione interna di alcuni locali: in particolare,
non viene più realizzata la prevista passerella di collegamento
tra la palazzina ed il corpo principale, all'interno del quale
si prevedono un nuovo ascensore e nuove camere verso valle;
- al piano terzo, modifiche della distribuzione interna di
alcuni locali (nuovo ascensore e nuove camere verso valle);
- al piano sottotetto, modifiche nella distribuzione interna
(nuovo ascensore e nuovi studi medici) con trasformazione degli
alloggi dei religiosi in box per terapie fisico strumentali;
- ulteriori modifiche relativamente alle pendenze dei percorsi
esterni;
- nella palazzina a nord, ove si trasferirà la dimora
dei padri Camilliani, è prevista la sopraelevazione con
creazione del sottotetto per gli alloggiamenti, un nuovo ascensore
ed un nuovo porticato;
- nell'edificio adibito a servizi (officina), un modesto ampliamento
al piano terreno per il ricovero di un nuovo gruppo elettrogeno.
Per quanto concerne l'ampliamento della palestra al piano
terra, va precisato che deve ritenersi strettamente funzionale
ed accessorio all'attività sanitaria e che, ove nel lungo
periodo dovesse mutare la destinazione prevalente, che peraltro
dovrà essere preventivamente assentita dall'Amministrazione
comunale, il suddetto ampliamento non potrà considerarsi
elemento consolidato all'interno del fabbricato.
L'area oggetto dell'Accordo è classificata dal P.R.G.
vigente in parte ad area per servizi pubblici S, lettera "h",
aree per le attrezzature sociali, sanitarie ospedaliere (articolo
8, comma 63, delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione -
N.U.E.A) ed in parte a "verde privato con preesistenze edilizie",
disciplinate dall'art. 17 delle N.U.E.A..
Gli interventi sopra descritti non risultano in contrasto
con le destinazioni d'uso né con i parametri urbanistici
ed edilizi.
La modifica del citato Accordo di Programma si rende necessaria
in quanto gli interventi contengono opere aggiuntive, quali il
nuovo piano a parcheggio interrato, i locali tecnici e la sopraelevazione
dell'edificio, che necessitano di una revisione della specifica
relazione geologica ed il conseguente adeguamento del quadro normativo
urbanistico vigente sull'area.
Nell'aprile 2006 il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto
Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli
15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla
Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto
Idrogeologico - P.A.I.", attualmente in regime di salvaguardia.
Sulla base di tale variante, l'area del Presidio sanitario
è ritenuta, sotto il profilo idrogeologico, ad edificabilità
condizionata: infatti la "Carta di sintesi della pericolosità
idrogeomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"
inserisce l'area rispettivamente nelle sottoclassi II2 (C); IIIa
(C); IIIb3 (C) le cui prescrizioni sono contenute nell'allegato
B, al punto 3.1.2 "Disposizioni specifiche" delle N.U.E.A..
Inoltre, l'area è parzialmente compresa in un perimetro
di frana stabilizzata.
Al fine di verificare la compatibilità tra la situazione
geologica delineata dal P.R.G. vigente e dalla Variante n. 100
e gli interventi previsti, è stata predisposta una specifica
relazione geologica, allegata al presente provvedimento, nella
quale "Si conferma quindi che le classi della Variante n.
100 ben si adattano alle opere in variante dell'Accordo di Programma
e pertanto possono essere utilizzate integralmente sia come tipologia
di classificazione, sia come distribuzione planimetrica, sia ancora
come normativa, per il citato tassello di variante urbanistica,
ovviamente limitatamente alle sole opere di variante dell'Accordo
di Programma e non alle aree circostanti che saranno invece oggetto
della variante urbanistica in itinere". Inoltre, la stessa
relazione conclude che essa "
può costituire
il supporto per la modifica dell'Accordo di Programma denominato
"Presidio San Camillo" limitatamente alle opere in variante,
nonché l'anticipazione del previsto tassello della Variante
n. 100 al P.R.G. vigente", affermando, pertanto, la compatibilità
degli interventi stessi a condizione che siano rispettate le conclusioni
della suddetta relazione geologica.
Per poter permettere la realizzazione degli interventi di
modifica sopra citati, risulta quindi necessario avviare la procedura
di variante al P.R.G., modificando le Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione in sede di Accordo di programma, ai sensi ex art.
34 del D.Lgs. 267/2000.
La suddetta variante prevede la modifica dell'Allegato B
alle N.U.E.A. del P.R.G. vigente e il seguente aggiornamento dell'articolo
17:
- all'articolo 17, sostituire la frase "Sono fatti salvi
i disposti riguardanti gli immobili ubicati in strada S. Margherita
136 - Presidio sanitario San Camillo - oggetto di Accordo di programma
ai sensi della Legge 142/1990 e s.m.i.", con la frase "Sono
fatti salvi i disposti riguardanti gli immobili ubicati in strada
S. Margherita 136 - Presidio sanitario San Camillo - oggetto di
Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 72 del 6 agosto
2002 e sue successive modifiche.";
- nell'Allegato B - Norme geologiche, sostituire la frase
"Sono fatti salvi i disposti riguardanti gli immobili ubicati
in strada S. Margherita 136 - Presidio sanitario San Camillo -
oggetto di Accordo di programma ai sensi della Legge 142/1990
e s.m.i.", con la frase "Sono fatti salvi i disposti
riguardanti gli immobili ubicati in strada S. Margherita 136 -
Presidio sanitario San Camillo - oggetto di Accordo di programma
approvato con D.P.G.R. n. 72 del 6 agosto 2002 e sue successive
modifiche.".
Successivamente all'approvazione della modifica dell'Accordo
di Programma, sarà redatto un testo normativo coordinato
nel quale verrà modificata l'attuale nota a piè
di pagina, con i riferimenti aggiornati degli estremi di approvazione
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente
con il Piano di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici
competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del
26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) così come risulta
dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n.
18900 del 15 novembre 2006, che si allega.
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante urbanistica al P.R.G. vigente in
Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;
non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici e
si specifica che, per quanto attiene alla quantità globale
di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G.
vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione
del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono
gli effetti di cui al 4° comma dell'articolo 17 della L.R.
56/1977 e s.m.i..
L'ultima seduta della Conferenza di Servizi si è tenuta
in data 21 dicembre 2006 ed ha approvato le modifiche all'Accordo
di Programma vigente e la relativa proposta di variante al P.R.G..
In data 18 gennaio 2007 la Regione Piemonte, la Provincia
Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi,
Ente Morale proprietario dell'immobile, e la Città di Torino
hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i., l'Accordo di Programma in Variante al vigente
P.R.G., finalizzato alla modifica dell'Accordo di Programma relativo
al "Presidio Sanitario San Camillo" adottato con D.P.G.R.
n. 72 in data 6 agosto 2002.
Viene dato atto che la comunicazione relativa all'avvio della
procedura di adozione dell'Accordo di Programma, contenente la
Variante urbanistica e i relativi elaborati tecnici, è
stata depositata in visione presso l'Albo Pretorio della Città
per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 24 novembre al 23
dicembre 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
Poiché il suddetto Accordo di Programma prevede la
modifica del P.R.G. vigente, lo stesso deve essere ratificato
dalla Città entro i successivi trenta giorni dalla sottoscrizione,
a pena di decadenza.
Trattandosi di Accordo di Programma in variante al P.R.G.
non comporta effetti diretti ed indiretti sul bilancio.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 8 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione
del 31 gennaio 2007 (all. 98 - n. ), ha espresso
parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art. 34 del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma in variante
al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, siglato dalla
Regione Piemonte, la Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici
Regolari Ministri degli Infermi, Ente Morale proprietario dell'immobile,
e la Città di Torino, in data 18 gennaio 2007, con i relativi
allegati che ne fanno parte integrante (all. da 1 a 97 - nn.
) finalizzato
alla modifica del precedente Accordo di Programma relativo al
"Presidio Sanitario San Camillo";
2) di prendere atto che l'Accordo di cui al punto 1), adottato
con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, determina le
variazioni urbanistiche al P.R.G. vigente, come descritte in narrativa
e in dettaglio negli allegati che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.