Divisione Commercio
Divisione Edilizia ed UrbanisticaSettore Urbanistica CommercialeSettore Attività Economiche e di ServizioDirigenza di Coordinamento Urbanistica

n. ord. 18
2006 10283/122

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 MARZO 2007
(proposta dalla G.C. 12 dicembre 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 114, L.R. 28/1999, D.C.R. 563-13414/99 E S.M.I.: APPROVAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE.

Proposta dell'Assessore Altamura,
di concerto con l'Assessore Viano.

Il tessuto commerciale di una città è un sistema assai delicato e complesso, la cui evoluzione agisce in modo significativo sulla storia della città stessa, non solo con riferimento alla sfera economica ma anche ai modi con i quali quest'ultima si costruisce e viene vissuta. Di fronte alle dinamiche globali e agli interessi economici che si delineano in uno scenario di grandissima scala (globale, planetario, internazionale), diventa assai importante costruire un sistema di governo che garantisca un'evoluzione del settore integrata con le componenti e le specificità locali, con particolare riferimento ai valori espressi dal tessuto culturale, sociale.
La necessità di valutare i processi di integrazione in un'ottica non solo settoriale assume ancora maggior valenza in relazione alla considerazione che il commercio è una funzione urbana (gli insediamenti commerciali sono spazi semipubblici, forte è l'impatto sull'arredo).
L'articolazione normativa che si è delineata nell'ultimo decennio interpreta questo significato del commercio, prevedendo che la strumentazione di governo della sua distribuzione sul territorio (con particolare riferimento a quello di medio-grande dimensione) sia prevista all'interno della pianificazione territoriale di livello comunale, favorendo di fatto l'integrazione di cui si scriveva. Dal punto di vista della cultura dell'amministrazione pubblica si è avviato un percorso di revisione dell'approccio legato alla sola fase autorizzatoria, anche se non sempre le strutture organizzative, la strumentazione operativa e le banche-dati si rivelano adeguate a questo nuovo approccio.
In tal senso, in ossequio ai disposti della L.R. n. 28/1999 ed a seguito dell'approvazione della D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 avente ad oggetto gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, la Città di Torino ha recepito, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2000, (mecc. 2000 03258/16), esecutiva dal 5 giugno 2000, i criteri regionali per l'adeguamento alla nuova disciplina del commercio. Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2000 (mecc. 2000 05687/09), esecutiva dal 10 agosto 2000, la Città ha adottato, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 bis L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante urbanistica n. 31 finalizzata ad adeguare lo strumento urbanistico generale ai suddetti nuovi criteri; la variante è stata approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 02109/09).
Il primo recepimento dei criteri commerciali ha certamente contribuito ad accelerare il processo di adeguamento, anche organizzativo: in tal senso, gli Enti Locali e prima di tutti la Città di Torino paiono oggi meglio attrezzati ad affrontare la pianificazione del commercio secondo gli approcci prima descritti e alla luce del principio di sussidiarietà, teso a realizzare il coordinamento locale di dinamiche di grande scala.
Successivamente, la Regione Piemonte ha modificato gli indirizzi generali: l'ultima modifica è avvenuta con la D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006 (pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 2006) la quale ha previsto modifiche ed integrazioni all'allegato A della D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i..
In tale provvedimento si introducono vari elementi di novità e, all'articolo 29, si prevede che i Comuni abbiano a disposizione 180 giorni per adeguare i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi ai disposti della deliberazione regionale stessa. Ai sensi dell'articolo 25 si prevede, inoltre, che si applichino le norme sostitutive di cui all'articolo 30 fino a quando i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento.
In attesa del predetto adeguamento, con deliberazione (mecc. 2006 04116/122) del 25 maggio 2006, la Giunta Comunale ha assunto l'adozione di una disciplina di salvaguardia nella materia della programmazione commerciale.
Con il presente provvedimento si procede, pertanto, ad approvare i nuovi criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private, superando la precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2000 (mecc. 2000 05687/09), esecutiva dal 10 agosto 2000, alla luce delle modifiche previste dalla Regione Piemonte con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006, a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e dando, al contempo, atto che, con separato provvedimento, si procederà ad approvare la relativa variante allo strumento urbanistico con allegata cartografia atta ad individuare specificatamente i singoli ambiti commerciali. Tale atto sarà approvato seguendo la procedura prevista dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i. relativamente all'adeguamento degli strumenti comunali.
I nuovi criteri sono ispirati dall'esigenza di favorire la complementarietà tra i diversi canali di distribuzione commerciale e di valorizzare il contributo offerto dai punti vendita al miglioramento della qualità urbana. L'analisi delle dinamiche che il settore commercio ha effettuato negli ultimi anni a Torino evidenziano che i rischi di desertificazione commerciale del tessuto urbano consolidato sono particolarmente connessi alla presenza di grandi strutture di vendita localizzate in ambiti extra e periurbani.
Se si limita ai confini del Comune di Torino l'analisi della presenza di grandi strutture di vendita (all. 1 - n. ), con particolare riferimento a quelle di tipologia mista, si evidenzia, infatti, che il loro numero è inferiore a quello di altre città italiane. Particolarmente rilevante è, invece, la presenza di una corona di poli commerciali presenti sul territorio dei Comuni confinanti che genera forte attrazione in uscita dei flussi di consumatori.
Nasce da qui l'esigenza di "ripolarizzazione" verso gli addensamenti commerciali della Città, in particolare attraverso le medie strutture di vendita in grado di svolgere il ruolo di "ancore commerciali", cioè di migliorare la capacità competitiva, all'interno della complessiva rete della distribuzione commerciale, degli addensamenti commerciali, passando da una competizione tra imprese, ad una competizione tra luoghi, in accordo con i principi più generali della programmazione regionale.
Nella definizione dei criteri, ciò si traduce in una serie di indicazioni che favoriscono l'insediamento nel tessuto commerciale diffuso e nell'introduzione, in modo massiccio e rilevante, di strumenti di concertazione atti a favorire l'integrazione tra i canali distributivi. Integrazione e complementarietà che devono investire gli aspetti organizzativi ed edilizi (da qui il ricorso a progetti di coordinamento e protocolli d'intesa) con il fine di favorire edifici "estroversi", ovvero con affacci commerciali e vetrine rivolte verso lo spazio pubblico, piuttosto che organizzazioni dello spazio "introverse", delle quali le big boxes (grandi scatole) attorniate dai parcheggi, tipiche dei primi Centri Commerciali, costituiscono l'interpretazione più semplice.
Alle localizzazioni commerciali si è, quindi, riconosciuto un ruolo del tutto marginale, introducendo la possibilità di riconoscere nuove localizzazioni L2 solo in aree produttive dismesse da almeno dieci anni, previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei commercianti e dei consumatori e purché l'intero ambito sia oggetto di apposito piano di recupero adottato secondo le norme vigenti in materia o secondo il programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale adottato ai sensi della L.R. 9 aprile 1996 n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179). Il riconoscimento di nuove localizzazioni commerciali L2 sarà, pertanto, facoltà del Comune che ne farà oggetto di specifico provvedimento, valutando caso per caso l'interesse pubblico sottostante.
Dal punto di vista più strettamente tecnico sono state poi introdotte modifiche circa il metodo di riconoscimento degli addensamenti commerciali legato alla necessità di avere maggiore flessibilità, rispetto a rigidi criteri geometrici, anche in relazione alla distribuzione dei negozi (all. 2 - n. ), che segue logiche diverse, a volte legate agli assi viari, a volte con vocazione di carattere areale.
Per quanto riguarda, inoltre, la dotazione di parcheggi ed altre aree per la sosta, ferma restando la verifica dell'osservanza dello standard urbanistico di cui all'articolo 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i., si è introdotto un criterio perequativo che consenta di verificare l'adeguata dotazione di parcheggi soprattutto da parte delle strutture di vendita che comportano maggiori esigenze in tal senso.
Pertanto con il seguente si procede all'approvazione del documento che descrive i nuovi criteri commerciali (all. 3 bis).
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa una proroga fino al 10 febbraio 2007.
Tutte le Circoscrizioni hanno espresso parere entro il termine previsto.
Le Circoscrizioni 1, 2, 4, 7, 8 e 9 (all. 4-9 - nn. ) hanno espresso parere favorevole.
Le Circoscrizioni 3, 5, 6 e 10 (all. 10-13 - nn. ) hanno espresso parere favorevole condizionato.
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole a condizione che:
- l'articolo 17 comma 6 venga integrato prevedendo la possibilità per l'esercizio commerciale di convenzionarsi con strutture di parcheggio già esistenti o comunque di prevedere che la monetizzazione della quota prevista al comma 5 sia sottoposta al parere della Circoscrizione e vincolata al suo utilizzo nel territorio circoscrizionale;
- venga istituito un osservatorio cittadino per la verifica dell'efficacia dei nuovi criteri introdotti in relazione agli obiettivi proposti e sia previsto al riguardo un periodico confronto con le Circoscrizioni.
Le Circoscrizioni 5 e 6 hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano modificate le seguenti parti dell'Allegato 3:
Articolo 1- Obiettivi:
- si preveda di disincentivare la concentrazione di grande distribuzione nell'intera area metropolitana;
- si richiami la necessità di mitigare l'impatto sulla viabilità e sul traffico delle nuove localizzazioni;
- si faccia riferimento anche agli aspetti sociali e culturali quali elementi di miglioramento della qualità urbana.
Articolo 12 - Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali:
- siano previsti dei limiti alle nuove localizzazioni L2 in aree produttive dismesse da almeno 10 anni, e nella prevista concertazione siano coinvolte anche le Circoscrizioni al fine di evitare esagerate concentrazioni;
- siano previsti limiti dimensionali e di distanze minime da altre localizzazioni ed addensamenti commerciali.
Articolo 21 - Strumenti di coordinamento, valorizzazione e potenziamento degli insediamenti commerciali:
- Al P. 2, dopo "... oltre che dall'Amministrazione" aggiungere "e dalle Circoscrizioni".
Inoltre la Circoscrizione 5 ha chiesto che sia istituito un osservatorio cittadino per la verifica dell'efficacia dei nuovi criteri introdotti in relazione agli obiettivi proposti e sia previsto al riguardo un periodico confronto con le Circoscrizioni e che sia eliminata la possibilità, prevista all'articolo 17 comma 6 del documento "Criteri per l'insediamento delle attività commerciali nella Città di Torino", di monetizzare interamente la quota aggiuntiva di parcheggi prevista al comma 5 dello stesso articolo in quanto tale facoltà aggraverebbe ulteriormente i problemi di parcheggio già esistenti.
La Circoscrizione 6 ha anche aggiunto che in merito all'Articolo 22 - Oneri aggiuntivi - si recepisca il recente provvedimento regionale D.G.R. n. 21-4844 dell'11 dicembre 2006.
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole condizionato all'innalzamento del numero di anni delle aree produttive dismesse su cui poter riconoscere l'autorizzazione a nuove localizzazioni al fine di mantenere ove possibile la destinazione originale produttiva di dette aree.
Sono stati inoltre richiesti, come previsto dalla normativa regionale, i pareri alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori.
L'Ascom ha risposto con nota del 26 febbraio 2007 che si allega (all. 14 - n. ) esprimendo un parere sostanzialmente positivo e di condivisione delle scelte fatte dall'Amministrazione, segnalando solo una sospensione del giudizio in relazione al fatto che il provvedimento demanda la perimetrazione degli Addensamenti nonché delle Localizzazioni L2 sulla base delle scelte urbanistiche e del relativo piano di recupero alla successiva Variante Urbanistica e rinviando pertanto l'espressione di un giudizio puntuale e completo al momento in cui saranno chiari gli effetti complessivi.
Tuttavia l'Ascom ha richiesto:
a) al fine di assicurare la sussistenza dei presupposti previsti dai criteri regionali in sede di identificazione nonché di successiva perimetrazione, l'introduzione di uno specifico rimando al disposto di cui all'articolo 13 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i.;
b) ha richiamato all'importanza che all'articolo 12, oltre al coinvolgimento delle Associazioni di Categoria, venisse recuperato un rimando al coinvolgimento nella identificazione delle L2, della Provincia ed eventualmente, per quelle superiori ai 40.000 mq., dei comuni limitrofi attraverso lo strumento della concertazione;
c) ha sottolineato l'importanza di poter disporre di uno specifico Osservatorio sulle dinamiche commerciali.
La Confesercenti ha risposto con un documento con il quale, nei suoi aspetti generali, sottolinea, così come l'Ascom, la stessa necessità di sospensione del giudizio in attesa della definizione operativa della programmazione commerciale della Città e fornisce alcune puntuali proposte. In particolare:
- propone il massimo raccordo tra gli uffici Commercio e Urbanistica e le categorie interessate chiedendo che in successivi interventi di trasformazione e/o varianti urbanistiche caratterizzati da significativi contenuti commerciali venga istituzionalizzata apposita procedura che consenta il diretto coinvolgimento del Commercio il quale a sua volta provveda alla consultazione delle categorie di rappresentanza degli operatori;
- richiede che venga sottoposto alla consultazione delle categorie il quadro cartografico e normativo complessivo riguardante il riconoscimento degli addensamenti commerciali;
- richiede che le localizzazioni L2 siano individuate al di fuori di una anello corrispondente, in modo sostanziale, all'ultima cinta daziaria;
- in relazione alle medie superfici si propone che vengano valutati gli aspetti normativi riguardanti la semplificazione delle procedure autorizzatorie nei limiti della competenza comunale ed il ripristino della deroga al fabbisogno teorico dei parcheggi quale previsti dall'articolo 25, comma 5, della vigente D.C.R..
Tali osservazioni sono poi state tradotte in una serie di proposte di emendamento così come si può evincere dall'allegato documento (all. 15 - n. ).
L'ADUSBEF, Associazione consumatori regionale del Piemonte, ha espresso un parere complessivamente positivo condividendo l'intento e scelte della Città manifestate con il provvedimento di approvazione dei criteri comunali per l'insediamento delle attività commerciali. Ha richiesto che venga esplicitata la possibilità di adottare un provvedimento volto alla tutela dei numerosi locali di interesse storico e artistico presenti in città (all. 16 - n. ).
Inoltre, sono state anche sentite le OO.SS. dei lavoratori del Commercio. In particolare la UIL TUCS ha manifestato la sua preoccupazione in ordine alla funzione di "ancore commerciali" che si vuole attribuire alle medie strutture al fine di arginare ed invertire l'attrattività sui consumatori attualmente esercitata dai grandi poli commerciali presenti sul territorio dei Comuni confinanti e segnala i seguenti rischi:
- conflittualità con i Comuni confinanti che si vedranno come delle specificità territoriali in aperta e dichiarata concorrenza nell'attrazione dei consumatori e che non avranno più ragioni di far politica omogenea con Torino bensì motivi inversi;
- la redistribuzione della clientela e la diminuzione per singola struttura avranno conseguenze sull'occupazione;
- insorgenza di nuovi problemi all'utenza con incremento dei problemi del traffico, parcheggio e inquinamento;
- la possibilità che i nuovi insediamenti non facciano "polo" in quanto non contigui agli insediamenti commerciali preesistenti e pertanto non garantiscano una attrazione aggiuntiva di consumatori.
Nel complesso delle osservazioni si è ritenuto di accettare le indicazioni circa il coinvolgimento dei diversi soggetti nelle fasi di consultazione e soprattutto delle Associazioni di categoria in particolare per i provvedimenti che rivestono un' importanza di carattere commerciale, rispettando comunque sempre quanto previsto dalla normativa regionale (osservazioni delle Circoscrizioni, delle Associazioni di categoria e delle OO.SS.). Si è pure ritenuto di accettare l'ipotesi di costituzione di un osservatorio comunale sulle dinamiche del settore commerciale (Circoscrizioni 3 e 5, ed Ascom).
Si è ritenuto di accettare l'indicazione dell'ADUSBEF sull'introduzione di un regolamento per la salvaguardia dei locali storici, peraltro documento già all'attenzione di questa amministrazione.
Si è ritenuto di accettare l'indicazione della Confesercenti sui centri polifuzionali, identificando però che la dimensione massima di 2500 mq. è da riferirsi alle sole medie strutture, in quanto se espresso in modo generico penalizzerebbe anche le strutture di vicinato.
L'osservazione della Circoscrizione 6 sulla necessità di far riferimento alla D.G.R. n. 21-4844 dell'11 dicembre 2006, pubblicata nel B.U.R. del 18 dicembre 2006 è stata accolta, anche in quanto atto dovuto.
Si ritiene inoltre che le osservazioni circa la predisposizione di strumenti atti a mitigare l'impatto del traffico siano già contemplate negli articoli dei criteri, oltreché obbligo ai sensi di quanto previsto dalla D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i..
Non si è ritenuto di accettare le osservazioni relative a ulteriori criteri di identificazione per le L2 (limiti dimensionali, aumento del numero di anni, identificazioni di perimetri o distanze che indichino lontananza da addensamenti commerciali) in quanto potrebbe ciò contrastare con il concetto di integrazione dell'offerta e delle diverse forme distributive che è carattere essenziale e strategico del documento. Per la stessa ragione si è ritenuto di non accettare le osservazioni (generali e particolari) sulla limitazione della concorrenza (Confesercenti, Circoscrizioni 5, 6 e 10).
Non si ritiene opportuno introdurre nei Criteri elementi preordinanti i contenuti delle convenzioni, così come richiesto da Confesercenti, in quanto elementi di carattere privatistico. Inoltre il diritto di prelazione proposto potrebbe favorire l'effetto di desertificazione del tessuto commerciale, incentivando il trasferimento di attività già insediate sul territorio all'interno delle grandi strutture di vendita.
Non si ritiene di accettare l'indicazione proposta dalla UIL in relazione all'eliminazione della possibilità di derogare in materia di orari negli ambiti oggetto di Progetti di qualificazione Urbana, in quanto tale strumento è una importante leva di promozione del territorio.
Infine non si ritiene di accettare le osservazioni in materia di parcheggi, siano esse poste richiedendo maggiore impegno per le imprese commerciali (Circoscrizioni) ovvero tendenti a maggiori esenzioni (Confesercenti). L'impostazione del documento è stata, infatti, prevista proprio nella ricerca di un equilibrio tra garanzia di un corretto impatto dell'aumento di traffico dovuto ai nuovi insediamenti e tendenza a favorire, comunque, lo sviluppo del settore commerciale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;
Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, il documento allegato (all. 3 bis - n. ) avente per oggetto i "Criteri per l'insediamento delle attività commerciali nella Città di Torino", per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dar mandato agli uffici di predisporre, in coerenza con i presenti criteri e con i criteri assunti dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006, la relativa variante urbanistica con allegata cartografia che individui specificatamente i singoli ambiti commerciali. Tale atto sarà approvato seguendo la procedura prevista dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i. relativamente all'adeguamento degli strumenti comunali.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PREMESSA

L'insieme dei criteri che seguono definiscono le modalità di riconoscimento degli insediamenti commerciali ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 28 del 12/11/1999, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e per la formulazione dei pareri ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998, e le politiche di incentivo rivolte all'iniziativa privata, aventi per obiettivo la qualificazione e il potenziamento del commercio urbano ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 28/1999 e degli articoli 18 e 19 degli Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 563/13414 del 29/10/1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006.

Articolo 1 - Obiettivi

1. In conformità con i risultati conseguiti dagli studi sull'organizzazione urbana del commercio al dettaglio in sede fissa e nel rispetto dell'articolo 1 del D.Lgs. 114/1998, dell'articolo 1 della L.R. 28/1999 e degli articoli 1 e 2 degli Indirizzi e dei criteri regionali di programmazione urbanistica degli insediamenti del commercio al dettaglio citati in Premessa, con il presente atto si perseguono i seguenti obiettivi generali e settoriali:
a. incentivare la modernizzazione del sistema distributivo torinese generando le condizioni per il miglioramento della produttività e della qualità del servizio al consumatore;
b. favorire il mantenimento di una presenza diffusa del servizio di prossimità in modo che sia facilitato l'approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso l'eventuale intervento diretto dell'Amministrazione comunale;
c. orientare l'insediamento degli esercizi commerciali in ambiti idonei alla formazione di sinergie tra le differenti strutture distributive (in particolare il commercio su area pubblica) e le altre componenti funzionali e ambientali, al fine di potenziare il riconoscimento, l'identificazione e la fruibilità urbana;
d. incentivare l'ampliamento e la diffusione spaziale delle gamme tipologiche dell'offerta distributiva in modo che i consumatori possano scegliere tra diverse alternative, favorendo la realizzazione di condizioni di concorrenza tra le imprese del settore;
e. fornire gli indirizzi di interesse pubblico per l'adeguamento della pianificazione urbanistica alle esigenze del settore commerciale esposte ai punti che precedono;
f. garantire la sostenibilità dell'offerta commerciale rispetto al territorio e alle sue componenti;
g. favorire un miglioramento della qualità urbana, anche in termini estetici.
2. Al fine di monitorare gli obiettivi sopradescritti verrà istituito, all'interno del Settore comunale competente in materia un Osservatorio delle dinamiche del comparto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per commercio al dettaglio in sede fissa si intende l'attività svolta da chiunque acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda in esercizi ubicati su aree private alle quali il pubblico accede liberamente, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..
2. Per esercizio commerciale in sede fissa si intende il luogo in cui si esercita attività di commercio al dettaglio così come descritti negli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.
3. Per centro commerciale si intende una pluralità di esercizi commerciali in sede fissa organizzati come meglio specificato al successivo articolo 4.
4. Per superficie di vendita si intende la superficie netta di pavimento (snp) destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri ed al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché la superficie espositiva così come definita al successivo comma 10. Non costituisce, altresì, superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
5. Ad ogni esercizio commerciale in sede fissa corrisponde una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 114/1998, o autorizzazione commerciale rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998 o ai sensi della Legge n. 426/1971.
6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionari auto, legnami, materiali per l'edilizia e altri similari) può essere limitata dal richiedente, previa sottoscrizione di atto di impegno unilaterale, alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di un atto di impegno d'obbligo tra Comune e operatore, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 D.Lgs. 114/1998 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva di cui al comma 10 del presente articolo.
7. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale di locali con libero accesso al pubblico (spaccio aziendale) deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, negli immobili in cui si svolge la produzione e riferirsi esclusivamente ai prodotti dell'azienda; essa non può superare i 250 mq. ed è assoggettata al rispetto dello standard a parcheggio di cui all'articolo 21 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
8. Ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 114/1998, la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi é soggetta ad apposita comunicazione al Comune e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico (spacci interni), che non abbiano accesso dalla pubblica via. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
9. La superficie di vendita di un centro commerciale diverso da quelli naturali (come definiti al successivo articolo 5) è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti.
10. La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico può accedere in condizioni di sicurezza solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione dei prodotti non immediatamente asportabili e non costituisce superficie di vendita.

Articolo 3 - Applicazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni commerciali

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 114/1998, le differenti procedure per il rilascio delle autorizzazioni commerciali si applicano alle seguenti categorie di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio:
a. esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
b. medie strutture di vendita la cui superficie di vendita è compresa tra 251 e 2.500 mq.;
c. grandi strutture di vendita la cui superficie di vendita è superiore ai 2.500 mq..

Articolo 4 - Definizione di centro commerciale

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998 un centro commerciale è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero.
2. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'articolo 8 dell'allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., ricavati in due o più edifici non costituiscono un unico centro commerciale quando siano separati da vie o piazze, pedonali o veicolari, di proprietà pubblica o assoggettate ad uso pubblico, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998. Le vie o piazze, pedonali o veicolari, pubbliche devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana. In tal caso la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 56/1977 deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.
3. I centri commerciali sono così classificati:
a. il centro commerciale classico è un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio e ricavato in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio. L'edificio è soggetto al rilascio di un unico titolo abilitativo edilizio. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 114/1998 e dall'articolo 24 del presente atto;
b. il centro commerciale sequenziale è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e, pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, di cui all'articolo 6 comma 1 bis, dell'allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un'unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall'articolo 26 della L.R. n. 56/1977, come modificato dalla Legge Regionale sul commercio; nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a titolo abilitativo edilizio rilasciato con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio e dall'articolo 24 del presente atto. Le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo;
c. il centro commerciale naturale è un insieme di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che il successivo articolo 9 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e costituiti in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing territoriale. Il Comune può aderire al soggetto associativo o societario. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata. I titoli abilitativi edilizi sono rilasciati separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare;
d. il centro commerciale pubblico è rappresentato da mercati su area pubblica e da unità immobiliari, o porzioni di esse, predisposte per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, di proprietà pubblica. Le attività sono disciplinate dal titolo X del Decreto Legislativo n. 114/1998. In tal senso e nel rispetto del Regolamento n. 305 del commercio su area pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005, il Comune può concedere la gestione a terzi attraverso apposite convenzioni che disciplinino in particolare utilizzi e canoni.

Articolo 5 - Definizione di centri polifunzionali

1. L'Amministrazione può promuovere, anche in convenzione con soggetti privati, l'istituzione di centri polifunzionali di servizi che insistano su area privata o pubblica a destinazione commerciale, di mercato o di attrezzature di servizio. Potrà essere ceduto il solo diritto di superficie. I centri polifunzionali di servizi potranno essere costituiti da uno o più esercizi commerciali ubicati in un'unica struttura o complesso che potrà ospitare anche altre attività di servizio. Tali centri non sono considerati centro commerciale.
2. Se non ricadenti all'interno di un Addensamento (A1, A2, A3, A4), tali Centri, ove contenenti esercizi diversi dal Vicinato, dovranno essere classificati come Localizzazioni L1.
3. La composizione tipologica di tali Centri non potrà essere estesa alla presenza di Grandi Strutture, seppure compatibili con la zona di insediamento, mentre la superficie complessiva di vendita, con riferimento alle medie strutture di vendita, non potrà, superare i 2.500 mq..
Articolo 6 - Definizione di offerta commerciale
1. Per offerta commerciale si intende il complesso dei prodotti e dei relativi servizi venduti da un singolo esercizio commerciale. Ai fini della presente normativa, l'offerta commerciale è articolata come segue:
a. offerta alimentare (settore merceologico alimentare);
b. offerta non alimentare (settore merceologico non alimentare);
c. offerta mista (determinata dalla presenza nello stesso esercizio commerciale del settore merceologico alimentare e di quello non alimentare) ed è praticabile, oltre che negli esercizi di Vicinato, esclusivamente nelle tipologie di attività previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i..
2. Nel quadro delle Convenzioni o Protocolli d'Intesa riguardanti interventi di riqualificazione urbana e commerciale specificati al successivo articolo 21, nonché con appositi regolamenti riguardanti la salvaguardia dei locali storici, potranno essere previste maggiori specificazioni o limitazioni al contenuto merceologico e tipologico degli esercizi insediabili di cui al precedente comma 1.
3. A completamento dell'offerta alimentare o non alimentare nelle medie e grandi strutture di vendita, e senza ampliarne la superficie di vendita, può essere prevista anche l'offerta di altro settore merceologico purché non occupi complessivamente una superficie di vendita superiore a 100 mq.; tale completamento è soggetto a sola comunicazione corredata dalla sottoscrizione di atto unilaterale di impegno volto a garantire il rispetto della norma.
4. Ai fini della presente normativa sono escluse le forme di vendita non comprese nell'articolo 4 comma 1 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 114/1998.

Articolo 7 - Classificazione delle tipologie di strutture distributive

1. Le categorie di esercizi commerciali così come definite ai precedenti articoli 2 e 4 in base alle caratteristiche quantitative e qualitative dell'offerta si articolano in tipologie di strutture distributive. Queste ultime, in base agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998 e dei criteri regionali, sono classificate come segue:
- Esercizi di vicinato:
tutti gli esercizi commerciali aventi superficie non superiore a mq 250; la loro localizzazione è funzionalmente compatibile su tutto il territorio comunale fatte salve eventuali specifiche limitazioni.
- Medie strutture di vendita
offerta alimentare e/o mista:
M-SAM1: superficie di vendita da 251 a 400 mq.
M-SAM2: superficie di vendita da 401 a 900 mq.
M-SAM3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq.
M-SAM4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq.
offerta non alimentare:
M-SE1: superficie di vendita da 251 a 400 mq.
M-SE2: superficie di vendita da 401 a 900 mq.
M-SE3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq.
M-SE4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq.
- Grandi strutture di vendita
offerta commerciale mista:
G-SM1: superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq.
G-SM2: superficie di vendita da 4.501 a 7.500 mq.
G-SM3: superficie di vendita da 7.501 a 12.000 mq.
G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq.
offerta commerciale non alimentare:
G-SE1: superficie di vendita da 2.501 a 3.500 mq.
G-SE2: superficie di vendita da 3.501 a 4.500 mq.
G-SE3: superficie di vendita da 4.501 a 6.000 mq.
G-SE4: superficie di vendita oltre 6.000 mq.
- Centri commerciali
Medie strutture di vendita:
M-CC: da 251 a 2.500 mq. di superficie di vendita complessiva
Grandi strutture di vendita (oltre i limiti massimi di cui sopra):
G-CC1: superficie di vendita fino a 6.000 mq.
G-CC2: superficie di vendita da 6.001 a 12.000 mq.
G-CC3: superficie di vendita da 12.001 a 18.000 mq.
G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq.

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6, commi 1 e 2, la modifica o l'aggiunta di un settore merceologico ad un esercizio commerciale in sede fissa ed il passaggio da una classe dimensionale all'altra sono soggetti alle norme stabilite per le nuove autorizzazioni relative al trasferimento ed alla variazione di superficie di cui all'articolo 15 del presente atto.

Articolo 8 - Coerenza funzionale e urbanistica dello sviluppo urbano del commercio

1. Ai sensi del D.Lgs. 114/1998, lo sviluppo urbano del commercio non è soggetto ad alcuna limitazione quantitativa, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 41 della Costituzione e nella Legge n. 287/1990 recante le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento alla formazione di posizioni dominanti.
2. Fatto salvo quanto sopra, per garantire il rispetto del principio della libera concorrenza e per l'efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 114/1998, lo sviluppo del commercio è regolato dalle relazioni di coerenza funzionale e urbanistica che scaturiscono dai principi stabiliti all'articolo 1 del D.Lgs. 114/1998 richiamato al precedente articolo 2. In particolare, per evitare la formazione di posizioni dominanti, ferma restando l'assenza di vincoli quantitativi allo sviluppo complessivo alle singole zone, sono posti limiti di dimensione ai singoli punti di vendita, tenuto conto della quota di mercato locale che potranno assorbire.

Articolo 9 - Classificazione degli ambiti di insediamento commerciale

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 dell'Allegato A alla D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., nel territorio cittadino sono riconoscibili le seguenti zone di insediamento commerciale:
- Addensamenti commerciali;
- Localizzazioni commerciali.
Tali zone costituiscono elementi di forte interazione con il tessuto urbano e con la complessità delle funzioni ivi riconoscibili, dando luogo alla formazione di sistemi commerciali.
I sistemi commerciali sono articolazioni complesse del territorio, con forte interazione funzionale, non solo commerciale, riconoscibili attraverso porzioni continue di esso ad alta densità commerciale. Sono composti da uno o più addensamenti e/o localizzazioni. Costituiscono gli ambiti minimi sui quali valutare l'impatto diretto delle politiche di insediamento commerciale, di riqualificazione dello spazio pubblico, della mobilità. All'interno di essi deve essere verificata la molteplicità dell'offerta commerciale, tenendo conto dei diversi canali distributivi.
Gli addensamenti commerciali sono costituiti da porzioni di territorio urbano, percepite come unitarie, che raggruppano un insieme diffuso di attività commerciali, ubicate a scala pedonale, all'interno delle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale. Sono caratterizzate dalla natura pubblica dei percorsi. Sono riconoscibili addensamenti con carattere lineare, addensamenti con carattere reticolare ed addensamenti con carattere radiale.
Le localizzazioni commerciali sono zone urbane puntuali, sedi attuali o potenziali di insediamenti commerciali ubicati all'esterno di addensamenti commerciali.
2. Gli addensamenti e le localizzazioni commerciali urbani sono classificati come segue:
a. Addensamenti commerciali:
A1 addensamento commerciale del centro storico principale;
A2 addensamenti commerciali dei centri storici secondari consolidati;
A3 addensamenti commerciali forti delle aree periferiche;
A4 addensamenti commerciali minori o interstiziali.
- Localizzazioni commerciali:
L1 localizzazioni commerciali urbane non addensate;
L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate.
Gli addensamenti commerciali possono essere, inoltre, classificati in lineari, radiali ed areali a seconda della loro morfologia urbana.
3. L'unità di riferimento per il riconoscimento degli ambiti commerciali è la sezione di censimento. Ad ogni sezione di censimento viene attribuito un valore di appartenenza all'addensamento, compreso tra 1 e 100. Per le localizzazioni l'appartenenza delle sezioni è sempre pari a 100. E' possibile che una sezione appartenga a più addensamenti (con somma dei valori di appartenenza non superiore a 100). Non si possono avere abbattimenti del valore di appartenenza, tra sezioni contigue, superiori a 34, a meno che la sezione sia caratterizzata dalla totale assenza di attività commerciali.
Nel caso delle localizzazioni l'unità di riferimento può essere anche parte della sezione di censimento, ove questa sia costituita da aree non omogenee dal punto di vista edilizio urbanistico, o abbia una superficie maggiore rispetto ai parametri prevista dalla vigente programmazione regionale. In tal caso le localizzazioni saranno individuate dallo loro perimetrazione.

Articolo 10 - Criteri per il riconoscimento dei sistemi commerciali

1. I sistemi commerciali sono riconoscibili graficamente in apposita tavola allegata al P.R.G. attraverso la continuità della presenza di attività commerciali oppure attraverso la concentrazione di attività misurata in termini di superficie a destinazione commerciale su superficie territoriale delle sezioni di censimento.
2. I sistemi commerciali sono elencati nella tabella 1 dell'allegato A. La loro precisa delimitazione è oggetto della variante urbanistica di cui all'articolo 16 comma 1 del presente provvedimento.

Articolo 11 - Criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali

1. Gli addensamenti commerciali sono riconoscibili attraverso i seguenti criteri e parametri:
a. l'addensamento commerciale del centro storico principale A1 è costituito da sezioni di censimento appartenenti alla zona urbana centrale storica (ZUCS) e/o alle aree limitrofe a questa riconosciute come aree di valenza turistica;
b. gli addensamenti commerciali dei centri storici secondari consolidati A2 sono ambiti commerciali esterni al centro storico principale di non recente formazione, prevalentemente in corrispondenza delle Zone Urbane Storico-Ambientali (ZUSA) o di mercati storici della città. Sono costituiti da sezioni di censimento di rilevante densità abitativa, i cui fronti sono caratterizzati da una elevata presenza di attività commerciali che garantiscono un'offerta differenziata e integrata di attività commerciali e di servizio. Ogni sezione, per appartenere con un valore pari a 100 deve avere sullo stesso fronte almeno quattro attività commerciali o almeno due se in continuità con sezione di censimento con valore pari a 100 nel caso di addensamenti lineari o radiali, oppure almeno sei, anche su fronti diversi, nel caso di addensamenti reticolari. L'addensamento si interrompe nel caso in cui:
i. per gli addensamenti lineari e radiali, vi siano porzioni dell'asse centrale su cui si affacciano, su entrambi i lati e consecutivamente, due sezioni sul cui fronte non sono collocate attività commerciali;
ii. per gli addensamenti reticolari, ove la sezione sia circondata su tre lati da sezioni su cui non sono presenti attività commerciali.
Si può derogare a tali parametri ammettendo un massimo del 10% di sezioni che non rispettino le condizioni di cui sopra.
c. gli addensamenti commerciali forti delle aree periferiche A3 sono ambiti commerciali collocati nel tessuto residenziale periferico e costituiti da sezioni di censimento caratterizzate sia da un'apprezzabile presenza di unità distributive e di servizio, sia da compatibili condizioni di accessibilità e viabilità. Questi addensamenti sono le sedi attuali e potenziali di offerta concentrata che diffondono un servizio qualificato anche al di fuori dell'addensamento commerciale del centro storico principale e di quelli secondari. Ogni sezione, per appartenere a sezioni con un valore pari a 100, deve avere sul fronte almeno tre attività commerciali o almeno due se in continuità con sezione di censimento con valore pari a 100, nel caso di addensamenti lineari o radiali, oppure almeno quattro attività, anche su fronti diversi, nel caso di addensamenti reticolari. L'addensamento si interrompe nel caso in cui:
i. per gli addensamenti lineari e radiali, vi siano porzioni dell'asse centrale su cui si affacciano su entrambi i lati e consecutivamente due sezioni sul cui fronte non sono collocate attività commerciali;
ii. per gli addensamenti reticolari, ove la sezione sia circondata su tre lati da sezioni su cui non sono presenti attività commerciali;
iii. alla massima distanza di metri lineari 500 nel caso di sezioni di censimento con lato maggiore di tale misura.
Si può derogare a tali parametri ammettendo un massimo del 10% di sezioni che non rispettino le condizioni di cui sopra.
a. Gli addensamenti commerciali minori o interstiziali A4 sono ambiti commerciali di minore complessità e caratterizzati da un'offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Ogni sezione, per appartenere a sezioni con un valore pari a 100, deve avere sul fronte almeno due attività commerciali o almeno una se in continuità con sezione di censimento con valore pari a 100, nel caso di addensamenti lineari o radiali, oppure almeno tre, anche su fronti diversi, nel caso di addensamenti reticolari. L'addensamento si interrompe nel caso in cui:
i. per gli addensamenti lineari e radiali vi siano porzioni dell'asse centrale su cui si affaccino su entrambi i lati e consecutivamente due sezioni sul cui fronte non sono collocate attività commerciali;
ii. per gli addensamenti reticolari ove la sezione sia circondata su tre lati da sezioni su cui non sono presenti attività commerciali;
iii. alla massima distanza di metri lineari 200 nel caso di sezioni di censimento con lato maggiore di tale misura.
Si può derogare a tali parametri ammettendo un massimo del 10% di sezioni che non rispettino le condizioni di cui sopra.
2. Gli addensamenti commerciali, con la loro classificazione tipologica, sono elencati nella tabella 2 dell'allegato A. La loro precisa delimitazione è oggetto della variante urbanistica di cui all'articolo 16 comma 1 del presente provvedimento.

Articolo 12 - Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali

1. Sono riconoscibili le localizzazioni commerciali urbane ed urbano-periferiche non addensate, L1 e L2. Esse sono esterne agli addensamenti commerciali. Al fine del riconoscimento delle localizzazioni si adottano i seguenti criteri:
a. l'individuazione delle localizzazioni L1 avviene attraverso l'elencazione di quelle già riconosciute nonché attraverso la definizione di criteri per il riconoscimento di nuove L1 a seguito delle sottoscrizioni dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 21 comma 6 del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 bis della D.C.R. n. 59 - 10831 del 26 marzo 2006, nel caso in cui tale riconoscimento sia relativo a sezioni di censimento, o loro porzioni urbanisticamente omogenee con destinazione commerciale contigue a sezioni, o a porzioni di esse, già classificate come L1, dovrà essere presentato il progetto unitario di coordinamento di cui al successivo articolo 21 comma 4. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate sono intercluse nel tessuto residenziale nell'ambito del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono, infatti, anche destinate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti, ai nodi di interscambio o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Sono individuabili attraverso la verifica di entrambi i seguenti parametri orientativi:
i. ubicazione in prossimità (massimo 700 mt.) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (5000 abitanti);
ii. dimensione massima (somma delle superfici territoriali delle sezioni di censimento o di porzioni urbanisticamente omogenee con destinazione commerciale appartenenti alla localizzazione) di mq. 45.000.
Ai fini del conteggio dei residenti di cui al punto i., il numero degli abitanti deve essere verificato, comprendendo le sezioni di censimento contenute per almeno il 50% della loro estensione in una circonferenza di raggio di 350 mt. E' possibile, altresì, tener conto dei residenti potenziali insediabili in edifici in costruzione o con interventi attuativi già approvati; tale numero è calcolato ai sensi dell'articolo 20 L.R. 56/1977 e s.m.i..
L'ordine di grandezza dei parametri relativi al numero di residenti s'intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati;
b. le localizzazioni commerciali urbane-periferiche non addensate L2 sono individuate come quelle già riconosciute dal precedente P.R.G.. Esse sono ampliabili fino al raggiungimento della massima superficie prevista (170.000 mq.); in tal caso, o nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni commerciali, dovrà essere approvato il progetto unitario di coordinamento di cui all'articolo 21, comma 4 del presente atto, nonché verificati, con riferimento all'intero complesso:
i. il soddisfacimento degli standards urbanistici;
ii. la coerenza delle tipologie presenti al quadro di compatibilità di cui al successivo articolo 14;
iii. il fabbisogno di parcheggi di cui al successivo articolo 17.
c. sono riconoscibili nuove localizzazioni L2 solo in aree produttive dismesse da almeno dieci anni, previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei commercianti, dei consumatori e dei lavoratori del commercio purché l'intero ambito sia oggetto di apposito piano di recupero adottato secondo le norme vigenti in materia o secondo il programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale adottato ai sensi della L.R. 9 aprile 1996 n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179). In questo caso si deve prevedere una utilizzazione degli spazi destinati al commercio al dettaglio non superiore al 50% della superficie lorda di pavimento totale (SLP) dell'intervento stesso né sono previsti, ai sensi dell'articolo 14 punto 4, lettera b, punto 5) sub. 4 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., limiti dimensionali o distanze minime da altre localizzazioni o addensamenti. Il progetto unitario di coordinamento è recepito dagli strumenti sopra indicati, deve essere predisposto sentendo le principali associazioni di categoria a livello provinciale e deve contenere tutte le indicazioni sull'impatto commerciale esteso all'intero sistema e le indicazioni circa le azioni da attivare per creare sinergie con il tessuto commerciale esistente. All'interno della convenzione, dovranno essere previsti specifici impegni da parte dell'operatore, finalizzati a creare sinergie con il resto del territorio e, in particolare, con le attività commerciali insediate. Ai fini della valutazione dei parametri relativi alle superfici massime e minime, il riferimento deve essere fatto in relazione alla Superficie Territoriale interessata dallo strumento attuativo utilizzato. Per quanto riguarda l'applicazione del parametro del 50% previsto dalla normativa regionale per le aree dismesse, quest'ultimo deve essere valutato sulla complessiva SLP di progetto all'interno del programma di attuazione. Le localizzazioni commerciali urbane-periferiche non addensate L2, in applicazione dell'articolo 14 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., sono puntualmente individuate nella planimetria di cui all'allegato B. La loro precisa delimitazione verrà definita in sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo.

Articolo 13 - Insediamento degli esercizi commerciali

1. Nel rispetto dei criteri definiti nel presente atto, gli esercizi commerciali potranno insediarsi negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali alle seguenti condizioni:
a. Addensamenti commerciali
- per l'addensamento commerciale del centro storico principale A1 l'ingresso principale delle strutture commerciali compatibili ai sensi del successivo articolo 14 deve essere ubicato esclusivamente all'interno dell'addensamento;
- per gli addensamenti commerciali dei centri storici secondari consolidati A2 l'ingresso principale delle strutture commerciali compatibili ai sensi del successivo articolo 14 deve essere ubicato all'interno di una sezione di censimento appartenente all'addensamento o ad una sezione contigua ad una sezione con valore di appartenenza almeno pari a 66. Si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) costituiti da almeno una sezione di censimento appartenente all'addensamento o contigui ad una sezione con valore di appartenenza superiore a 66;
- per gli addensamenti commerciali forti delle aree periferiche A3 l'ingresso principale delle strutture commerciali compatibili ai sensi del successivo articolo 14 deve essere ubicato all'interno di una sezione di censimento appartenente o contigua all'addensamento. Si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) costituiti da almeno una sezione di censimento appartenente all'addensamento o contigue ad una sezione con valore di appartenenza almeno pari a 33;
- per gli addensamenti commerciali minori o interstiziali A4 l'ingresso principale delle strutture commerciali compatibili ai sensi del successivo articolo 14 deve essere ubicato all'interno di una sezione di censimento appartenente all'addensamento o ad una sezione contigua ad una sezione con valore di appartenenza pari ad almeno 66. Si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) costituiti da almeno una sezione di censimento appartenente all'addensamento o contigui ad una sezione con valore di appartenenza superiore a 66.
b. Localizzazioni commerciali
- per le localizzazioni commerciali urbane non addensate L1 l'ingresso principale delle strutture commerciali compatibili ai sensi del successivo articolo 14 deve cadere esclusivamente all'interno di una delle sezioni di censimento appartenenti alla localizzazione, ovvero all'interno della loro perimetrazione;
- per le localizzazioni urbane non addensate L2 l'ingresso principale delle strutture commerciali compatibili ai sensi del successivo articolo 14 deve cadere esclusivamente all'interno di una delle sezioni di censimento appartenenti alla localizzazione stessa ovvero all'interno dallo loro perimetrazione. Per ingresso principale, nel caso delle localizzazioni L2, si intendono anche gli accessi e le uscite veicolari che, sulla base degli studi di cui al successivo articolo 19, risulta accumulino almeno il 30% del traffico convogliato o generato dalle aree di sosta proprie della localizzazione.

Articolo 14 - Compatibilità tipologico-funzionale dello sviluppo urbano del commercio

1. Per ciascun addensamento commerciale urbano (A1, A2, A3 e A4) e per ciascuna localizzazione commerciale urbana (L1 e L2), in ottemperanza ai criteri regionali, si individuano le seguenti compatibilità tipologico funzionali:

TABELLA 1

TIPO DI COMUNE: CENTRO METROPOLITANO E POLI DELLA RETE PRIMARIA CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI (COMPRESI I TURISTICI)

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE

SUPERFICIE DI VENDITA (MQ.)

ADDENSAMENTI

LOCALIZZAZIONI

A1

A2-A3

A4

L1

L2

VICINATO

fino a 250

SI

SI

SI

SI

SI

M-SAM1

251-400

SI

SI

SI

SI

SI (1)

M-SAM2

401-900

SI

SI

SI

SI

SI (1)

M-SAM3

901-1800

NO

SI

NO

SI

SI (1)

M-SAM4

1801-2500

NO

SI (2)

NO

SI

SI

M-SE1

251-400

SI

SI

SI

SI

SI

M-SE2

401-900

SI

SI

SI

SI

SI

M-SE3

901-1800

SI

SI

NO

SI

SI

M-SE4

1801-2500

NO

SI

NO

SI

SI

M-CC

251-2500

SI

SI

SI

SI

NO

G-SM1

2501-4500

NO

SI (3)

NO

NO

SI

G-SM2

4501-7500

NO

NO

NO

NO

NO

G-SM3

7501-12000

NO

NO

NO

NO

NO

G-SM4

>12000

NO

NO

NO

NO

NO

G-SE1

2501-3500

NO

NO

NO

SI (5)

SI

G-SE2

3501-4500

NO

NO

NO

NO

NO

G-SE3

4501-6000

NO

NO

NO

NO

NO

G-SE4

>6000

NO

NO

NO

NO

NO

G-CC1

fino a 6000

SI

SI

NO

NO

SI

G-CC2

6001-12000

NO

SI (4)

NO

NO

SI

G-CC3

12001-18000

NO

NO

NO

NO

NO

G-CC4

>18000

NO

NO

NO

NO

NO

 

NOTE:

(1) Nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella.

(2) Solo negli addensamenti A3

(3) Negli addensamenti A2. solo fino a mq. 2.500; negli addensamenti A3. solo fino a mq. 3.000.

(4) Negli addensamenti A2. solo fino a mq. 6.000; negli addensamenti A3. solo fino a mq. 8.000.

(5) Solo fino a mq. 3.000.


2. La compatibilità funzionale di cui alla precedente tabella costituisce vincolo inderogabile ai fini del rilascio di autorizzazioni commerciali per nuova apertura, per variazione della superficie di vendita, per trasferimento degli esercizi commerciali, per modificazione o aggiunta di settore merceologico e di rilascio di titolo abilitativo edilizio relativo agli insediamenti commerciali.
3. Ciascuna unità distributiva insediabile all'interno dei centri commerciali compatibili con gli addensamenti o le localizzazioni non può unitariamente eccedere la specifica superficie massima prevista per ciascuna delle tipologie distributive riportate nella precedente tabella.

Articolo 15 - Provvedimenti relativi a nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali

1. La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite nel rispetto delle norme del presente provvedimento e di quanto previsto dal vigente P.R.G. La nuova apertura di esercizi commerciali è soggetta:
a. per gli esercizi di vicinato, a comunicazione, nel rispetto degli aspetti urbanistici e fatte salve le eventuali limitazioni previste dal successivo articolo 20 e nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana, dei progetti di rivitalizzazione commerciale e dei protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 21, e fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 20 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i.;
b. per le medie o grandi strutture di vendita, ad autorizzazione, concessa nel rispetto del presente provvedimento e dalle norme regionali e comunali in materia.
2. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in sede fissa è consentito solo nell'ambito del Comune purché effettuato nel rispetto delle norme del presente provvedimento e di quanto previsto dal P.R.G. vigente. Il trasferimento è soggetto:
a. per gli esercizi di vicinato, a comunicazione, fatte salve le eventuali limitazioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana, progetti di rivitalizzazione commerciale e dei protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 21 e comunque in conformità al vigente P.R.G. e fatte salve le eventuali limitazioni di cui all'articolo 20 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i.;
b. per medie o grandi strutture di vendita, nell'ambito dello stesso addensamento o della stessa localizzazione, ad autorizzazione dovuta. In tutti gli altri casi, il trasferimento è soggetto ad autorizzazione rilasciata nel rispetto del presente atto e delle norme regionali e comunali in materia.
Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in sede fissa ubicato in un centro commerciale così come definito al precedente articolo 4 o autorizzato ai sensi della Legge n. 426/1971, non è mai consentito al di fuori del centro commerciale stesso.
Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in un centro commerciale classico o sequenziale, così come definito al precedente articolo 4 o autorizzato ai sensi della Legge 426/1971, è soggetto ad autorizzazione dovuta nel caso in cui l'esercizio che si intenda trasferire sia ubicato esternamente agli ambiti di insediamento commerciale definiti negli articoli precedenti e allorquando la variazione della superficie di vendita del centro commerciale non superi il 20% della superficie originaria autorizzata o non rientri in quanto previsto nel comma successivo. In tutti gli altri casi, è soggetto ad autorizzazione rilasciata nel rispetto del presente atto e delle norme regionali e comunali in materia.
3. La variazione della superficie di vendita di un esercizio commerciale in sede fissa che comporti il passaggio da una all'altra delle singole tipologie di cui al precedente articolo 7, è soggetta a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto del presente atto e delle norme regionali e comunali in materia. Se tale variazione si verifica all'interno di una localizzazione urbano-periferica non addensata L2 è necessario prevedere il progetto unitario di coordinamento di cui al successivo articolo 21 comma 4. Le altre variazioni della superficie di vendita, inferiori a 250 mq., e comunque non superiori al 20% della superficie originaria autorizzata, qualora non comportino il passaggio ad altra delle strutture definite al precedente articolo 7, sono soggette ad autorizzazione dovuta. La variazione della superficie di vendita di un esercizio commerciale in sede fissa che non comporti il passaggio ad altra tipologia di struttura distributiva di cui al sopracitato articolo 7, al di fuori dei casi previsti al precedente comma, è disciplinata come segue:
a. per gli esercizi di vicinato sono soggette a semplice comunicazione tutte le variazioni di superficie di vendita, fatte salve le eventuali limitazioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana, progetti di rivitalizzazione commerciale e dei protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 21 comma 6 e, comunque, in conformità al vigente P.R.G. e fatte salve le eventuali limitazioni previste dall'articolo 20 dei presenti criteri;
b. per le medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione dovuta gli accorpamenti riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal Comune ai sensi della Legge n. 426/1971. In tal caso non è richiesto il ricalcolo e l'adeguamento al fabbisogno dei parcheggi di cui al successivo articolo 17;
c. per le grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione dovuta le variazioni di superficie di vendita non superiori al 20% della superficie originaria autorizzata, nel caso di accorpamenti di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 426/1971. In tal caso non è richiesto il ricalcolo e l'adeguamento al fabbisogno dei parcheggi di cui al successivo articolo 17. Tali variazioni sono soggette all'approvazione del progetto unitario di coordinamento di cui all'articolo 21 comma 4 dei presenti criteri se inserite in una localizzazione urbano periferica L2.
In ogni caso le autorizzazioni dovute di cui sopra sono subordinate all'obbligo di reimpiego del personale dipendente degli esercizi di cui si richiede l'accorpamento secondo le indicazioni dell'articolo 21 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i..
La superficie di vendita risultante dalle autorizzazioni accorpate è pari alla somma delle superfici oggetto delle singole autorizzazioni. Nel caso in cui la superficie di vendita delle autorizzazioni accorpate sia inferiore a mq. 250, essa è ampliabile fino a tale limite. Contestualmente, l'Amministrazione provvederà a revocare le autorizzazioni accorpate.
4. La modifica e l'aggiunta di settore merceologico sono disciplinate come segue:
a. per gli esercizi di vicinato sono soggette a comunicazione, fatte salve le eventuali limitazioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti di rivitalizzazione commerciale di cui al successivo articolo 21 commi 1 e 2, dei protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 21 comma 6 e previa verifica di conformità urbanistica al vigente P.R.G.;
b. per le medie e grandi strutture di vendita sono soggette a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto del presente atto e delle norme regionali e comunali in materia, previa verifica del computo degli standards e del fabbisogno di parcheggi di cui al successivo articolo 17. È fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7 comma 2.
5. Le disposizioni relative al trasferimento di sede, alla variazione di superficie di vendita, alla modifica o aggiunta di settore merceologico, disciplinate dai precedenti commi, si applicano anche al complesso di esercizi commerciali che costituiscono centro commerciale ai sensi del precedente articolo 4 o autorizzati ex lege n. 426/1971.
6. Le autorizzazioni per nuove aperture, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita, modifica o aggiunta di settore merceologico per gli esercizi di media dimensione, sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme del presente provvedimento con le procedure e nei tempi stabiliti in apposito regolamento redatto ai sensi della Legge Regionale n. 28/1999 e del D.Lgs. 114/1998.
7. Le autorizzazioni per nuove aperture, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita, modifica o aggiunta di settore merceologico per gli esercizi di grande dimensione, sono rilasciate dall'Amministrazione comunale a seguito delle risultanze dell'istruttoria regionale o a seguito della conferenza di servizi prevista all'articolo 6, comma 3 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., in applicazione dell'articolo 9 del D.Lgs. 114/1998.
8. Il Comune effettua il controllo sulle comunicazioni per quanto concerne:
a. il rispetto delle prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti di rivitalizzazione commerciale di cui al successivo articolo 21 commi 1 e 2;
b. il rispetto dei contenuti dei protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 21 comma 6;
c. la veridicità di quanto dichiarato, in particolare in merito al rispetto degli standards e al rispetto della destinazione d'uso e degli aspetti urbanistici regolati dal presente provvedimento;
d. le garanzie di igiene e salubrità degli ambienti.
9. I titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari per la realizzazione o modificazione dell'unità immobiliare entro cui l'esercizio commerciale è ubicato sono rilasciati nei tempi previsti dal successivo articolo 24 e nel rispetto della Legge Regionale 56/1977 s.m.i..
10. Per la programmazione della rete distributiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 114/1998 e articolo 3 L.R. 28/1999, è obbligatorio dare comunicazione all'Amministrazione Comunale della chiusura degli esercizi commerciali entro 30 giorni dalla stessa. Ove ciò non avvenga potrà essere negata al titolare la possibilità di aprire nuove attività commerciali.

Articolo 16 - Adeguamento del PRG

1. Con apposita variante urbanistica, si provvederà ad adeguare lo strumento urbanistico vigente agli indirizzi di cui alla Legge Regionale 28/1999, alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i. e ai criteri definiti nel presente atto. La procedura di approvazione dovrà rispettare particolarmente quanto previsto dall'articolo 29 della D.C.R. n. 563 - 13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i..
2. In sede di Conferenza dei Servizi, indetta dai Settori Comunali competenti in materia di commercio, a cui saranno invitate per la consultazione i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei commercianti, potranno essere previsti gli adeguamenti cartografici che prendono atto delle trasformazioni del tessuto commerciale in coerenza con quanto previsto dai criteri per il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni.
3. Ai fini dell'insediamento di nuove attività commerciali si dovrà verificare l'ammissibilità delle superfici di vendita rispetto alla tabella di compatibilità tipologico-funzionale di cui al precedente articolo 14 oltre alla conformità alle destinazioni d'uso ed alle prescrizioni previste dal P.R.G. vigente (parametri, indici di edificabilità, ecc.).

Articolo 17 - Standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta

1. Ferma restando la verifica dell'osservanza dello standard urbanistico di cui all'articolo 21, 1° comma, punto 3) della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., per l'insediamento di attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita maggiore di 400 mq., dovrà altresì verificarsi la dotazione del fabbisogno ai sensi del comma 2 del predetto articolo 21.
2. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri illustrati nella Tabella che segue. Il fabbisogno totale di superficie da destinare a parcheggio è determinato moltiplicando il coefficiente di trasformazione in superficie di un posto parcheggio per il numero di posti parcheggio calcolati secondo i parametri della tabella. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:
a. mq. 26 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati al piano di campagna;
b. mq. 28 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO

TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE

SUPERFICIE DI VENDITA

MQ. (S)

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)

M-SAM2

400-900

N = 35+0,05(S-400)

M-SAM3

901-1800

N = 60+0,10(S-900)

M-SAM4

OLTRE 1800

N = 140+0,15(S-1800)

G-SM1

FINO A 4500

N = 245+0,20(S-2500)

G-SM2

OLTRE 4500

N = 645+0,25(S-4500)

G-SM3

G-SM4

M-SE2-3-4

401-2500

N = 0,045xS

G-SE 1

DA 1501 O 2501 A OLTRE 6000

N = 40+0,08(S-900)

G-SE 2

G-SE 3

G-SE 4

M-CC

151-1500

251-2500

NCC = N+N' (*)

G-CC1

FINO A 12000

NCC = N+N' (*)

G-CC2

G-CC3

FINO A 18000

NCC = (N+N')x1,5 (*)

G-CC4

OLTRE 18000

 

(*) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale.

N' è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.

3. Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, eventualmente anche con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., come modificato dalla Legge Regionale sul commercio, da reperire e da considerare separatamente rispetto al fabbisogno ed allo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate.
4. Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20% della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi; per superfici eccedenti il suddetto 20% è obbligatorio un incremento del fabbisogno nella misura di un posto parcheggio ogni 20 mq.. La presenza di una multisala con una capienza superiore a 1300 posti, autorizzata ai sensi del Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 391 (Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della Legge 4 novembre 1965 n. 1213, e successive modificazioni) o ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 21, comma 2, della L.U.R. pari ad 1 posto auto ogni dieci mq. di superficie utile lorda di pertinenza della suddetta multisala cinematografica.
5. Per le nuove aperture, gli ampliamenti e i trasferimenti di esercizi commerciali con superficie di vendita maggiore di 400 mq., dovrà verificarsi la dotazione del fabbisogno secondo i criteri di cui all'articolo 21, comma 2 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.. Negli addensamenti commerciali in riferimento alle medie superfici commerciali superiori a mq. 700 di SLP, in virtù della possibilità offerta ai Comuni dal comma 2 dello stesso articolo 21 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., lo standard urbanistico di cui all'articolo 21, 1° comma, punto 3) della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., deve essere incrementato di una quota ulteriore pari al fabbisogno calcolato secondo la tabella di cui al comma 2.
6. La quota ulteriore prevista dal precedente comma può essere interamente monetizzata per le attività con SLP fino a 1500 mq. nell'addensamento A1 e, limitatamente alle tipologie M-SAM, negli addensamenti A2. Inoltre per le attività fino a 1500 mq. di SLP negli addensamenti A3 e A4 e per le attività fino a 2500 mq. di SLP negli addensamenti A1 e A2 può essere monetizzato solo il 50% della quota ulteriore.

Articolo 18 - Regolamentazione delle aree di sosta

1. La destinazione d'uso commerciale, così come definita dall'articolo 24 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., consente la realizzazione di insediamenti commerciali solo qualora siano rispettate le compatibilità di cui all'articolo 14 del presente atto e le condizioni di impatto non traumatico sulla viabilità con riferimento alle aree di sosta ed al traffico generato.
2. Nel centro abitato, ed in particolare negli addensamenti commerciali A1 e A2, l'orario di carico e scarico delle merci su area pubblica deve essere previsto fino alle ore 7 e dalle ore 10 alle 15 e dopo le ore 20 evitando in ogni caso di generare inquinamento acustico nelle ore di riposo notturno, fatte salve diverse disposizioni e regolamenti in materia di viabilità.
3. In sede di presentazione della domanda di autorizzazione, le medie (con superficie > 900 mq. di vendita) e le grandi strutture di vendita devono dimostrare la disponibilità di parcheggi, nonché di appositi spazi destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico.

Articolo 19 - Verifiche di impatto ambientale e sulla viabilità

1. L'approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l'aggiunta di settore merceologico è subordinato alla verifica di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i. e secondo le modalità previste dagli stessi.

Articolo 20 - Salvaguardia dei beni culturali ed ambientali

1. Le attività commerciali devono attenersi al rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e secondo le finalità di cui all'articolo 6 D.Lgs. 114/1998.
2. La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di esercizi commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su edifici che ricadono nella zona urbana centrale storica oppure rientrino tra quelli riconosciuti come edifici di particolare interesse storico, sono assoggettati agli articoli 10 e 26 delle N.U.E.A. del P.R.G. ed alle ulteriori prescrizioni di cui all'allegato A "Definizione dei tipi di intervento" delle N.U.E.A. del P.R.G.
3. La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di esercizi commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su edifici ubicati nelle zone urbane storico-ambientali, così come definite all'articolo 11 delle N.U.E.A. del P.R.G., sono assoggettate alla verifica della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti, con particolare attenzione all'inserimento degli spazi vetrina, degli accessi e degli arredi commerciali. Inoltre, tali interventi dovranno essere coerenti con il contenuto dei progetti di riqualificazione degli spazi pubblici previsti allo stesso articolo 11 delle N.U.E.A. del P.R.G. e con eventuali Progetti di Qualificazione Urbana di cui al successivo articolo 21 o Progetti Integrati d'Ambito di cui al Regolamento n. 287 della Città.
4. Per singole porzioni delle zone urbane storico-ambientali, l'Amministrazione, sulla base di specifici studi e approfondimenti, con apposito atto deliberativo, potrà applicare le compatibilità previste per l'addensamento commerciale del centro storico (A1).
5. Qualora il Regolamento di Polizia Urbana o le N.U.E.A. del P.R.G. prevedano che l'area di insediamento sia soggetta a limitazioni ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., si applicano le compatibilità previste per l'addensamento A1.
6. Con apposito Regolamento o con provvedimento urbanistico la Città approva eventuali limitazioni circa la compatibilità e le merceologie al fine di salvaguardare porzioni del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed attività artigianali, aventi valore storico e artistico, ubicati nell'ambito degli addensamenti commerciali A1, A2 e A3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari, addensamenti commerciali urbani forti), così come individuati all'articolo 13 del presente provvedimento, al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione, in osservanza di quanto prescritto dall'articolo 6 comma 3, punto c) del D.Lgs. n. 114/1998.

Articolo 21 - Strumenti di coordinamento, valorizzazione e potenziamento degli insediamenti commerciali

1. L'Amministrazione comunale adotta provvedimenti tesi a produrre il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana, la riqualificazione del tessuto commerciale, il rafforzamento della dinamica concorrenziale, lo sviluppo economico locale, l'attrazione turistica e la sicurezza del territorio.
Al fine di dare attuazione ai disposti di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione comunale, nel rispetto della leale concorrenza sul territorio e nell'ambito delle valutazioni dell'Osservatorio di cui al comma 2 dell'articolo 1, potrà ricorrere ad appositi stanziamenti e facilitazioni, deroghe in materia di orari e deroghe per l'insediamento di attività eventualmente sottoposte a contingentamento.
Nell'ambito delle predette finalità possono essere previste le seguenti tipologie di intervento:
- Progetti di qualificazione urbana (PQU) delle aree di addensamento commerciale;
- Progetti integrati di rivitalizzazione (PIR);
- Progetti unitari di coordinamento;
- Progetti Integrati d'Ambito;
- Accordi specifici con operatori (protocolli d'intesa).
Gli strumenti sopradescritti saranno approvati a seguito della consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei commercianti, e sentite le Circoscrizioni interessate.
2. L'obiettivo di cui al comma 1 può essere perseguito anche attraverso specifici contenuti inseriti in progetti e programmi di riqualificazione/trasformazione urbana quali:
- interventi nelle ZUT e ATS previste dal P.R.G.;
- progetti integrati d'ambito;
- programmi di recupero urbano (PRU, PRIU) di cui alla Legge 493/1993;
- accordi di programma, programmi integrati di cui alla Legge 203/1991;
- programmi integrati di riqualificazione urbanistica (PRIU) di cui alla Legge Regionale 18/1996 e relativi Protocolli d'Intesa e Convenzioni.
3. Sulla base di appositi studi sulle problematiche della distribuzione commerciale locale e sulla qualità ambientale delle aree urbane all'interno delle quali la presenza di insediamento commerciale, di pubblici esercizi, di aree mercatali, di servizi e di attività turistico-ricettive genera fenomeni di aggregazione sociale e di animazione urbana, l'Amministrazione comunale adotta specifici "Progetti di Qualificazione Urbana" che prevedono interventi di carattere strutturale e forme integrate di facilitazione. L'Amministrazione approva, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, i suddetti progetti, congiuntamente ad un programma di attuazione contenente anche i tipi, i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi, la valutazione di impatto ambientale, i soggetti pubblici e privati attori del progetto ed il piano finanziario che evidenzia le risorse erogate dai singoli operatori. Con lo stesso atto si individuano i relativi strumenti incentivanti. I progetti possono essere proposti e redatti oltre che dall'Amministrazione, anche da associazioni degli operatori commerciali, ovvero dai CAT riconosciuti, dalle associazioni dei consumatori, da imprese o in collaborazione con questi.
Gli interventi a carattere strutturale ammessi sono i seguenti:
- realizzazione di parcheggi pubblici o privati pluripiano o interrati;
- rifacimento della rete di illuminazione pubblica;
- pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, contestualmente ad altre adeguate -- ristrutturazioni del sistema del traffico urbano;
- ripavimentazione di vie e piazze;
- ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani;
- realizzazione di piantumazioni, alberate e aree da destinare a verde pubblico di livello locale;
- realizzazione di arredi urbani tali da ottenere un miglioramento della visibilità, dell'identità e delle forme di richiamo nell'ambito dell'insediamento commerciale;
- recupero di facciate dotate di valori storici, artistici e culturali;
- recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
- recupero di piazze e spazi pubblici da destinare a commercio in area pubblica o a luoghi di esposizione, di mostre e di attività culturali a carattere non permanente;
- creazione di spazi per l'insediamento delle attività;
- realizzazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;
- realizzazioni e ristrutturazione di aree mercatali;
- ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione economica ed urbana dell'ambito oggetto dell'intervento.
Le forme di facilitazione collegate possono essere le seguenti:
- agevolazioni (suolo pubblico, scomputo oneri di urbanizzazione);
- disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, anche in deroga ai disposti del D.Lgs. 114/1998 e della Legge Regionale 28/1999;
- disciplina della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva dell'esercizio commerciale, anche in deroga ai disposti del D.Lgs. 114/1998 e della Legge Regionale 28/1999;
- sviluppo di merceologie idonee all'innalzamento della qualità dell'addensamento;
- organizzazione di idonee aree pubbliche da destinare alla realizzazione di attività commerciale su area pubblica integrative, complementari e/o sostitutive del commercio al dettaglio in sede fissa;
- divieto di vendita di merceologie non compatibili con i caratteri ambientali dell'addensamento, in ogni caso non in contrasto con le regole della libera concorrenza;
- definizione di priorità o obblighi di contestualità nella realizzazione delle iniziative programmate;
- attivazione di procedure, che saranno definite dalle autorità competenti a seguito di appositi studi, finalizzate al conseguimento della certificazione ambientale delle imprese commerciali operanti;
- esonero dall'obbligo di corredare eventuali richieste di autorizzazione della valutazione di impatto economico ambientale in quando parte integrante del PQU stesso;
- esonero, per le medie strutture di vendita, dall'obbligo di rispetto degli standards a parcheggio previsti all'articolo 21 della L.U.R. qualora, nell'ambito del PQU, siano contemplati adeguati parcheggi pubblici o privati.
I PQU possono essere promossi, realizzati, finanziati e gestiti anche attraverso la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato come i centri commerciali naturali. Qualora i PQU siano promossi, realizzati, finanziati e gestiti da operatore pubblico, gli interventi strutturali e le forme integrate di facilitazione saranno definite autonomamente dall'Amministrazione.
Nel caso in cui il PQU sia esteso ad interi addensamenti commerciali riconosciuti o riconoscibili ai sensi del precedente articolo 11, lo stesso può essere realizzato in fasi successive. La priorità di accesso alle facilitazioni potrà essere graduata in proporzione al valore di appartenenza della sezione di censimento.
4. Al fine di superare le eventuali carenze del servizio commerciale così come indicate ai precedenti articoli 10, 13 e 16, l'Amministrazione comunale adotta specifici Progetti integrati di rivitalizzazione. La predisposizione di tali progetti avviene nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 19 degli Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa approvati con D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i..
5. Per gli insediamenti commerciali superiori a 2500 mq. di vendita si prevede la redazione di un progetto unitario di coordinamento approvato dalla Giunta Comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori del commercio. Tale progetto deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell'intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, così come previsto al precedente articolo 19, il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto di cui al precedente articolo 17 e al soddisfacimento delle aree a standard, così come prescritto in relazione alle nuove singole possibili proposte. Il progetto deve, inoltre, contenere apposita analisi di compatibilità ambientale dell'intera area, secondo quanto indicato all'articolo 19 del presente atto, dalla quale devono discendere le indicazioni progettuali relative per le successive fasi di attuazione. Lo stesso deve, altresì, contenere anche lo studio di impatto sulla struttura commerciale, sociale ed occupazionale esistente, esteso al sistema commerciale di riferimento, prevedendo anche la possibilità di attivare azioni volte a costruire delle sinergie tra il nuovo insediamento e il tessuto esistente. Ove esistano strumenti urbanistici esecutivi, questi ultimi sostituiscono il progetto unitario di coordinamento ove tali strumenti siano integrati con i contenuti qui previsti. L'approvazione del progetto unitario di coordinamento da parte del Comune è presupposto necessario per la realizzazione degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita ed a titolo abilitativo edilizio. Il progetto approvato può essere attuato per parti con Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.), purché dotate di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell'area.
6. Al fine di valorizzare in modo integrato la presenza di attività commerciali, la gestione dello spazio pubblico e di migliorare la qualità dell'immagine urbana, il Comune approva i Progetti Integrati d'Ambito, come già previsto dal Regolamento n. 287 della Città. Tali Progetti hanno valenza su porzioni minime di ambiti commerciali caratterizzati da unità ambientale.
7. In relazione alla necessità di sviluppare determinati assetti di natura commerciale, con particolare riferimento alle tipologie di intervento di trasformazione e riqualificazione urbana specificati al precedente comma 1, il Comune approva, con provvedimento della Giunta Comunale, protocolli d'intesa con i promotori. Tali assetti sono riferiti alla dimensione degli insediamenti e alle merceologie. A fronte di ciò la Città può rilasciare in deroga e con procedure definite da appositi provvedimenti concertati con le associazioni di categoria, autorizzazioni per la localizzazione di attività eventualmente sottoposte a contingentamento.

Articolo 22 - Oneri aggiuntivi

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera d) della Legge Regionale sul commercio, recepito dall'articolo 15 comma 11bis della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., il rilascio delle nuove autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita, ubicate in tutti i tipi di sistemi, addensamenti e localizzazioni commerciali, è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere un onere aggiuntivo, così come definito dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'11 dicembre 2006, n. 2-4844 o da ogni sua successiva modifica. Tali oneri, ove nelle disponibilità della Città, potranno essere destinati alla predisposizione ed alla realizzazione di quanto previsto dagli strumenti di coordinamento e promozione di cui all'articolo 21 del presente provvedimento.

Articolo 23 - Priorità nel rilascio delle autorizzazioni commerciali

1. La nuova apertura ed il trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita è disciplinato al precedente articolo 15. In caso di domande concorrenti e che si escludono a vicenda, presentate nello stesso giorno, verrà attribuita priorità alle istanze che comportano accorpamento o anche solo trasferimento di autorizzazioni con superficie di vendita superiore a mq. 250 rilasciate ai sensi della Legge 426/1971, operanti nel Comune e ubicate:
a. in ambiti non riconosciuti come addensamenti di tipo A1, A2 o A3 o, in ogni caso, in centri commerciali classici o sequenziali;
b. in aree o edifici non idonei sotto il profilo dell'accessibilità, anche ubicati all'interno degli addensamenti precedentemente indicati. L'inidoneità è dimostrata qualora le aree e gli edifici non rispondano ai criteri di valutazione di impatto sulla viabilità di cui al precedente articolo 19 e non rispettino gli standards minimi di parcheggio di cui al precedente articolo 17 e non sia possibile alcun intervento per l'adeguamento;
c. in aree nelle quali le autorizzazioni che si intendono accorpare o trasferire contribuiscono alla formazione di posizioni dominanti, valutate ai sensi della Legge 21 ottobre 1990 n. 287 avente ad oggetto norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'attribuzione delle priorità sopra indicate è subordinata all'obbligo di reimpiego del personale dipendente degli esercizi di cui si richiede l'accorpamento secondo le indicazioni dell'articolo 21 dei criteri regionali di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i. Contestualmente, l'Amministrazione provvederà a revocare le autorizzazioni accorpate.

Articolo 24 - Contestualità delle autorizzazioni commerciali e dei titoli abilitativi edilizi

1. I titoli abilitativi edilizi relativi alle medie strutture di vendita sono rilasciati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., e secondo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali indicato dal D.Lgs. 114/1998.
2. I titoli abilitativi edilizi relativi alle grandi strutture di vendita devono essere rilasciati entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del parere favorevole, sia in merito all'autorizzazione urbanistica regionale sia sulla domanda di autorizzazione commerciale, espresso dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9 comma 3 del D.Lgs. 114/1998.
3. Le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo edilizio sono dettate dagli articoli 26 e 48 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..
4. Ai sensi dell'articolo 28 comma 6 dei criteri regionali di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., anche in deroga al presente provvedimento, sarà data esecuzione agli strumenti esecutivi e ai programmi di intervento approvati anteriormente alla data di adozione del presente atto o con convenzione sottoscritta.

Articolo 25 - Efficacia e validità delle autorizzazioni

1. L'apertura al pubblico delle medie e grandi strutture di vendita, conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico o comunque per altra fattispecie prevista all'articolo 3 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del D.Lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di anni tre per le grandi strutture di vendita e di anni due per le medie strutture di vendita per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato, come previsto dall'articolo 5 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28.
2. I termini di cui sopra sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato. Nello stesso periodo è ugualmente sospeso il procedimento amministrativo di attivazione dell'autorizzazione.
3. Qualora, nei tempi stabiliti dai commi precedenti, la superficie di vendita sia realizzata in una misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, l'Amministrazione comunale o regionale, ciascuna per le rispettive competenze, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme contenute nella Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e le compatibilità di cui al precedente articolo 17.
4. La revoca o la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata, determinano, relativamente a quella parte, l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale così come previsto nella Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e del titolo abilitativo edilizio, laddove rilasciato.
5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998 affinché li gestiscano in proprio, previa la comunicazione all'Amministrazione per la durata contrattualmente convenuta.
6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 114/98, non opera per la vendita di:
a. macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b. materiale elettrico;
c. colori, vernici e carte da parati;
d. ferramenta ed utensileria;
e. articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;
f. articoli da riscaldamento;
g. strumenti scientifici e di misura;
h. macchine per uffici e relativi accessori;
i. auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j. combustibili;
k. materiali per l'edilizia;
l. legnami e altri articoli assimilabili ai precedenti (carta da imballo, ecc.).

Articolo 26 - Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciale in sede fissa, fatto salvo quanto già previsto negli articoli 22 del D.Lgs. 114/1998 e 6 della Legge Regionale n. 28/1999, sono revocate qualora non siano rispettate:
a. le norme contenute nella presente disciplina;
b. le norme contenute nei regolamenti locali di polizia municipale e di igiene e sanità;
c. le indicazioni normative e cartografiche del P.R.G., fatte salve le condizioni specifiche disciplinate nei precedenti articoli e ogni altra prescrizione relativa alle autorizzazioni e contenuta in dispositivi legislativi sovraordinati.
2. Le indicazioni del presente articolo si applicano per tutte le tipologie di esercizi commerciali.

ALLEGATO A

Tabella 1

Sistema Commerciale

Aurora

Barriera Milano

Belgio

Bengasi

Casale Sassi

Centro

Cibrario S.Donato

Cit Turin

Crocetta

Francia

Grosseto Vittoria

Lingotto

Mirafiori Sud

Nizza

Parella

Pozzo Strada

Regina Dora

S.Paolo Racconigi

S.Rita

Sofia Settimo

Vallette

Zara

Tabella 2

Sistema commerciale

Addensamenti

ZUSA

tipo

elementi per l'identificazione territoriale

nome mercato

Tipo addens

Aurora

Brescia Palermo

radiale

largo brescia

 

A4

Aurora

Cecchi

no

lineare

largo cigna

 

A4

Aurora

Giulio Vercelli

reticolare

corso emilia

 

A4

Aurora

Reggio

reticolare

via catania

 

A2

Barriera Milano

Bologna

no

lineare

corso novara

 

A4

Barriera Milano

Brandizzo Cherubini

no

reticolare

via montanaro

 

A4

Barriera Milano

Derna

no

radiale

piazza derna

 

A3

Barriera Milano

Foroni

reticolare

mercato foroni

foroni

A2

Barriera Milano

Giulio

lineare

corso novara

 

A3

Barriera Milano

Martorelli

lineare

corso novara

 

A4

Barriera Milano

Porpora

no

lineare

mercato porpora

porpora

A3

Barriera Milano

Respighi

no

radiale

piazza respighi

 

A4

Barriera Milano

Vercelli nord

no

lineare

piazza rebaudengo

cena

A4

Barriera Milano

Vercelli sud

lineare

mercato crispi

crispi

A2

Belgio

Belgio

lineare

mercato chieti

chieti

A4

Bengasi

Bengasi

no

reticolare

mercato bengasi

bengasi

A2

Casale Sassi

Casale

lineare

mercato casale

casale

A4

Casale Sassi

Sassi

no

radiale

largo casale

 

A4

Centro

Centrale

no

reticolare

piazza castello

bolzano palestro carlina

A1

Centro

Porta Palazzo Borgo Dora

reticolare

porta palazzo

porta palazzo e balon

A2

Centro

San Salvario

reticolare

mercato madama cristina

madama cristina

A2

Centro

San Secondo

reticolare

mercato san secondo

san secondo

A2

Centro

Vanchiglia

reticolare

mercato santa giulia

santa giulia

A2

Cibrario S.Donato

Cibrario

lineare

piazza statuto

 

A2

Cibrario S.Donato

S.Donato

lineare

piazza statuto

barcellona

A2

Cit Turin

Cit Turin

reticolare

mercato martini benefica

martini benefica

A2

Cit Turin

Francia Statuto-Bernini

lineare

piazza statuto

 

A2

Crocetta

Crocetta Storica

lineare

mercato crocetta

crocetta

A2

Crocetta

Lione

reticolare

corso einaudi

 

A4

Crocetta

Mauriziano

reticolare

largo turati

 

A4

Crocetta

Spina 1

lineare

piazza marmolada

 

A4

Francia

Francia Bernini-Rivoli

no

lineare

piazza bernini

 

A4

Francia

Francia Massaua-Collegno

no

lineare

piazza massaua

 

A4

Francia

Francia Rivoli-Massaua

no

lineare

piazza rivoli

brunelleschi

A3

Francia

Francia Statuto-Bernini

lineare

piazza statuto

 

A2

Grosseto Vittoria

Grosseto

no

lineare

mercato grosseto

grosseto

A4

Grosseto Vittoria

Stradella

lineare

largo giachino

ex cir + spina3

A3

Grosseto Vittoria

Vittoria

no

reticolare

mercato vittoria

vittoria

A2

Lingotto

Tunisi Nord

no

reticolare

corso sebastopoli

 

A4

Lingotto

Tunisi Sud - ex MOI

no

reticolare

piazza galimberti

ex moi

A3

Mirafiori Sud

Artom

no

reticolare

via onorato vigliani

 

A4

Mirafiori Sud

Plava

no

reticolare

corso unione sovietica

plava

A4

Mirafiori Sud

Traiano Guala

no

reticolare

mercato guala

guala

A3

Mirafiori Sud

Unione Sovietica Pavese

no

lineare

mercato pavese

pavese

A3

Nizza

Genova Millefonti

no

lineare

via biglieri

 

A3

Nizza

Nizza - Madama Cristina

reticolare

corso marconi

nizza

A2

Nizza

Spezia Carducci

no

reticolare

mercato spezia

spezia

A2

Parella

Campidoglio

reticolare

mercato svizzera

svizzera

A2

Parella

Francia Bernini-Rivoli

no

lineare

piazza bernini

 

A4

Parella

Francia Rivoli-Massaua

no

lineare

piazza rivoli

 

A3

Parella

Lecce Cossa

no

reticolare

corso montegrappa

chironi campanella

A4

Pozzo Strada

De Sanctis

no

lineare

via monginevro

 

A4

Pozzo Strada

Francia Massaua-Collegno

no

lineare

piazza massaua

 

A4

Pozzo Strada

Francia Rivoli-Massaua

no

lineare

piazza rivoli

 

A3

Pozzo Strada

Monginevro

no

lineare

corso trapani

 

A4

Pozzo Strada

Peschiera

no

lineare

corso francia o via bardonecchia

 

A4

Pozzo Strada

Vandalino Brunelleschi

no

reticolare

mercato brunelleschi

brunelleschi + michele rua

A3

Regina Dora

Oddone

lineare

piazza statuto

 

A4

Regina Dora

Regina Cigna

no

lineare

rondò della forca

 

A4

Regina Dora

Regina San Donato

lineare

mercato barcellona

barcellona

A2

Regina Dora

Umbria

no

reticolare

via don bosco

 

A3

S.Paolo Racconigi

Frejus Racconigi

no

radiale

largo frejus

racconigi

A2

S.Paolo Racconigi

Robilant Racconigi

no

radiale

piazza robilant

 

A4

S.Paolo Racconigi

Sabotino

radiale

piazza sabotino

di nanni

A2

S.Rita

Don Grioli

no

reticolare

mercato don grioli

don grioli

A4

S.Rita

Nitti Gaidano

no

reticolare

mercato nitti

nitti baltimora

A4

S.Rita

S.Rita

no

radiale

piazza santa rita

sebastopoli

A2

S.Rita

Siracusa Guido Reni

no

reticolare

piazza pitagora

baltimora

A4

S.Rita

Tripoli sud

no

reticolare

corso cosenza

 

A4

Sofia Settimo

San Mauro

no

lineare

torrente stura lanzo

 

A4

Sofia Settimo

Settimo

no

lineare

torrente stura lanzo

 

A4

Sofia Settimo

Sofia Taranto

no

radiale

piazza sofia

taranto

A3

Vallette

Borgaro

no

radiale

piazza villari

 

A2

Vallette

Cincinnato

no

reticolare

mercato cincinnato

cincinnato

A4

Vallette

Foglizzo Pianezza

no

lineare

corso potenza

 

A4

Vallette

Lanzo

no

lineare

corso grosseto

 

A4

Vallette

Lucento

no

reticolare

corso lombardia

lucento

A4

Vallette

Vallette

no

reticolare

mercato vallette

vallette

A4

Zara

Zara

no

lineare

piazza zara

zara

A4