Divisione Commercio
Divisione Edilizia ed UrbanisticaSettore Urbanistica CommercialeSettore
Attività Economiche e di ServizioDirigenza di Coordinamento
Urbanistica
n. ord. 18
2006 10283/122
OGGETTO: D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 114, L.R. 28/1999, D.C.R. 563-13414/99 E S.M.I.: APPROVAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE.
Proposta dell'Assessore Altamura,
di concerto con l'Assessore Viano.
Il tessuto commerciale di una città è un sistema
assai delicato e complesso, la cui evoluzione agisce in modo significativo
sulla storia della città stessa, non solo con riferimento
alla sfera economica ma anche ai modi con i quali quest'ultima
si costruisce e viene vissuta. Di fronte alle dinamiche globali
e agli interessi economici che si delineano in uno scenario di
grandissima scala (globale, planetario, internazionale), diventa
assai importante costruire un sistema di governo che garantisca
un'evoluzione del settore integrata con le componenti e le specificità
locali, con particolare riferimento ai valori espressi dal tessuto
culturale, sociale.
La necessità di valutare i processi di integrazione in
un'ottica non solo settoriale assume ancora maggior valenza in
relazione alla considerazione che il commercio è una funzione
urbana (gli insediamenti commerciali sono spazi semipubblici,
forte è l'impatto sull'arredo).
L'articolazione normativa che si è delineata nell'ultimo
decennio interpreta questo significato del commercio, prevedendo
che la strumentazione di governo della sua distribuzione sul territorio
(con particolare riferimento a quello di medio-grande dimensione)
sia prevista all'interno della pianificazione territoriale di
livello comunale, favorendo di fatto l'integrazione di cui si
scriveva. Dal punto di vista della cultura dell'amministrazione
pubblica si è avviato un percorso di revisione dell'approccio
legato alla sola fase autorizzatoria, anche se non sempre le strutture
organizzative, la strumentazione operativa e le banche-dati si
rivelano adeguate a questo nuovo approccio.
In tal senso, in ossequio ai disposti della L.R. n. 28/1999 ed
a seguito dell'approvazione della D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre
1999 avente ad oggetto gli indirizzi generali e i criteri di programmazione
urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede
fissa, la Città di Torino ha recepito, con deliberazione
del Consiglio Comunale del 18 maggio 2000, (mecc. 2000 03258/16),
esecutiva dal 5 giugno 2000, i criteri regionali per l'adeguamento
alla nuova disciplina del commercio. Successivamente, con deliberazione
del Consiglio Comunale del 26 luglio 2000 (mecc. 2000 05687/09),
esecutiva dal 10 agosto 2000, la Città ha adottato, ai
sensi dell'articolo 17 comma 5 bis L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante
urbanistica n. 31 finalizzata ad adeguare lo strumento urbanistico
generale ai suddetti nuovi criteri; la variante è stata
approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale
del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 02109/09).
Il primo recepimento dei criteri commerciali ha certamente contribuito
ad accelerare il processo di adeguamento, anche organizzativo:
in tal senso, gli Enti Locali e prima di tutti la Città
di Torino paiono oggi meglio attrezzati ad affrontare la pianificazione
del commercio secondo gli approcci prima descritti e alla luce
del principio di sussidiarietà, teso a realizzare il coordinamento
locale di dinamiche di grande scala.
Successivamente, la Regione Piemonte ha modificato gli indirizzi
generali: l'ultima modifica è avvenuta con la D.C.R. 59-10831
del 24 marzo 2006 (pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 30 marzo 2006)
la quale ha previsto modifiche ed integrazioni all'allegato A
della D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i..
In tale provvedimento si introducono vari elementi di novità
e, all'articolo 29, si prevede che i Comuni abbiano a disposizione
180 giorni per adeguare i propri strumenti urbanistici generali
ed attuativi ai disposti della deliberazione regionale stessa.
Ai sensi dell'articolo 25 si prevede, inoltre, che si applichino
le norme sostitutive di cui all'articolo 30 fino a quando i Comuni
non abbiano provveduto all'adeguamento.
In attesa del predetto adeguamento, con deliberazione (mecc. 2006
04116/122) del 25 maggio 2006, la Giunta Comunale ha assunto l'adozione
di una disciplina di salvaguardia nella materia della programmazione
commerciale.
Con il presente provvedimento si procede, pertanto, ad approvare
i nuovi criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento
commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
del commercio al dettaglio su aree private, superando la precedente
deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2000 (mecc.
2000 05687/09), esecutiva dal 10 agosto 2000, alla luce delle
modifiche previste dalla Regione Piemonte con la deliberazione
del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006, a quanto
disposto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414
del 29 ottobre 1999 e dando, al contempo, atto che, con separato
provvedimento, si procederà ad approvare la relativa variante
allo strumento urbanistico con allegata cartografia atta ad individuare
specificatamente i singoli ambiti commerciali. Tale atto sarà
approvato seguendo la procedura prevista dalla D.C.R. n. 563-13414
del 29 ottobre 1999 e s.m.i. relativamente all'adeguamento degli
strumenti comunali.
I nuovi criteri sono ispirati dall'esigenza di favorire la complementarietà
tra i diversi canali di distribuzione commerciale e di valorizzare
il contributo offerto dai punti vendita al miglioramento della
qualità urbana. L'analisi delle dinamiche che il settore
commercio ha effettuato negli ultimi anni a Torino evidenziano
che i rischi di desertificazione commerciale del tessuto urbano
consolidato sono particolarmente connessi alla presenza di grandi
strutture di vendita localizzate in ambiti extra e periurbani.
Se si limita ai confini del Comune di Torino l'analisi della presenza
di grandi strutture di vendita (all. 1 - n. ), con particolare
riferimento a quelle di tipologia mista, si evidenzia, infatti,
che il loro numero è inferiore a quello di altre città
italiane. Particolarmente rilevante è, invece, la presenza
di una corona di poli commerciali presenti sul territorio dei
Comuni confinanti che genera forte attrazione in uscita dei flussi
di consumatori.
Nasce da qui l'esigenza di "ripolarizzazione" verso
gli addensamenti commerciali della Città, in particolare
attraverso le medie strutture di vendita in grado di svolgere
il ruolo di "ancore commerciali", cioè di migliorare
la capacità competitiva, all'interno della complessiva
rete della distribuzione commerciale, degli addensamenti commerciali,
passando da una competizione tra imprese, ad una competizione
tra luoghi, in accordo con i principi più generali della
programmazione regionale.
Nella definizione dei criteri, ciò si traduce in una serie
di indicazioni che favoriscono l'insediamento nel tessuto commerciale
diffuso e nell'introduzione, in modo massiccio e rilevante, di
strumenti di concertazione atti a favorire l'integrazione tra
i canali distributivi. Integrazione e complementarietà
che devono investire gli aspetti organizzativi ed edilizi (da
qui il ricorso a progetti di coordinamento e protocolli d'intesa)
con il fine di favorire edifici "estroversi", ovvero
con affacci commerciali e vetrine rivolte verso lo spazio pubblico,
piuttosto che organizzazioni dello spazio "introverse",
delle quali le big boxes (grandi scatole) attorniate dai parcheggi,
tipiche dei primi Centri Commerciali, costituiscono l'interpretazione
più semplice.
Alle localizzazioni commerciali si è, quindi, riconosciuto
un ruolo del tutto marginale, introducendo la possibilità
di riconoscere nuove localizzazioni L2 solo in aree produttive
dismesse da almeno dieci anni, previa concertazione con i rappresentanti
delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale
dei commercianti e dei consumatori e purché l'intero ambito
sia oggetto di apposito piano di recupero adottato secondo le
norme vigenti in materia o secondo il programma integrato di riqualificazione
urbanistica, edilizia e ambientale adottato ai sensi della L.R.
9 aprile 1996 n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica,
edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della Legge
17 febbraio 1992, n. 179). Il riconoscimento di nuove localizzazioni
commerciali L2 sarà, pertanto, facoltà del Comune
che ne farà oggetto di specifico provvedimento, valutando
caso per caso l'interesse pubblico sottostante.
Dal punto di vista più strettamente tecnico sono state
poi introdotte modifiche circa il metodo di riconoscimento degli
addensamenti commerciali legato alla necessità di avere
maggiore flessibilità, rispetto a rigidi criteri geometrici,
anche in relazione alla distribuzione dei negozi (all. 2 - n.
), che segue logiche diverse, a volte legate agli assi viari,
a volte con vocazione di carattere areale.
Per quanto riguarda, inoltre, la dotazione di parcheggi ed altre
aree per la sosta, ferma restando la verifica dell'osservanza
dello standard urbanistico di cui all'articolo 21 della L.R. 56/1977
e s.m.i., si è introdotto un criterio perequativo che consenta
di verificare l'adeguata dotazione di parcheggi soprattutto da
parte delle strutture di vendita che comportano maggiori esigenze
in tal senso.
Pertanto con il seguente si procede all'approvazione del documento
che descrive i nuovi criteri commerciali (all. 3 bis).
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli articoli
43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Su richiesta di alcune
Circoscrizioni è stata concessa una proroga fino al 10
febbraio 2007.
Tutte le Circoscrizioni hanno espresso parere entro il termine
previsto.
Le Circoscrizioni 1, 2, 4, 7, 8 e 9 (all. 4-9 - nn. ) hanno espresso
parere favorevole.
Le Circoscrizioni 3, 5, 6 e 10 (all. 10-13 - nn. ) hanno espresso
parere favorevole condizionato.
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole a condizione
che:
- l'articolo 17 comma 6 venga integrato prevedendo la possibilità
per l'esercizio commerciale di convenzionarsi con strutture di
parcheggio già esistenti o comunque di prevedere che la
monetizzazione della quota prevista al comma 5 sia sottoposta
al parere della Circoscrizione e vincolata al suo utilizzo nel
territorio circoscrizionale;
- venga istituito un osservatorio cittadino per la verifica dell'efficacia
dei nuovi criteri introdotti in relazione agli obiettivi proposti
e sia previsto al riguardo un periodico confronto con le Circoscrizioni.
Le Circoscrizioni 5 e 6 hanno espresso parere favorevole a condizione
che vengano modificate le seguenti parti dell'Allegato 3:
Articolo 1- Obiettivi:
- si preveda di disincentivare la concentrazione di grande distribuzione
nell'intera area metropolitana;
- si richiami la necessità di mitigare l'impatto sulla
viabilità e sul traffico delle nuove localizzazioni;
- si faccia riferimento anche agli aspetti sociali e culturali
quali elementi di miglioramento della qualità urbana.
Articolo 12 - Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni
commerciali:
- siano previsti dei limiti alle nuove localizzazioni L2 in aree
produttive dismesse da almeno 10 anni, e nella prevista concertazione
siano coinvolte anche le Circoscrizioni al fine di evitare esagerate
concentrazioni;
- siano previsti limiti dimensionali e di distanze minime da altre
localizzazioni ed addensamenti commerciali.
Articolo 21 - Strumenti di coordinamento, valorizzazione e potenziamento
degli insediamenti commerciali:
- Al P. 2, dopo "... oltre che dall'Amministrazione"
aggiungere "e dalle Circoscrizioni".
Inoltre la Circoscrizione 5 ha chiesto che sia istituito un osservatorio
cittadino per la verifica dell'efficacia dei nuovi criteri introdotti
in relazione agli obiettivi proposti e sia previsto al riguardo
un periodico confronto con le Circoscrizioni e che sia eliminata
la possibilità, prevista all'articolo 17 comma 6 del documento
"Criteri per l'insediamento delle attività commerciali
nella Città di Torino", di monetizzare interamente
la quota aggiuntiva di parcheggi prevista al comma 5 dello stesso
articolo in quanto tale facoltà aggraverebbe ulteriormente
i problemi di parcheggio già esistenti.
La Circoscrizione 6 ha anche aggiunto che in merito all'Articolo
22 - Oneri aggiuntivi - si recepisca il recente provvedimento
regionale D.G.R. n. 21-4844 dell'11 dicembre 2006.
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole condizionato
all'innalzamento del numero di anni delle aree produttive dismesse
su cui poter riconoscere l'autorizzazione a nuove localizzazioni
al fine di mantenere ove possibile la destinazione originale produttiva
di dette aree.
Sono stati inoltre richiesti, come previsto dalla normativa regionale,
i pareri alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori.
L'Ascom ha risposto con nota del 26 febbraio 2007 che si allega
(all. 14 - n. ) esprimendo un parere sostanzialmente positivo
e di condivisione delle scelte fatte dall'Amministrazione, segnalando
solo una sospensione del giudizio in relazione al fatto che il
provvedimento demanda la perimetrazione degli Addensamenti nonché
delle Localizzazioni L2 sulla base delle scelte urbanistiche e
del relativo piano di recupero alla successiva Variante Urbanistica
e rinviando pertanto l'espressione di un giudizio puntuale e completo
al momento in cui saranno chiari gli effetti complessivi.
Tuttavia l'Ascom ha richiesto:
a) al fine di assicurare la sussistenza dei presupposti previsti
dai criteri regionali in sede di identificazione nonché
di successiva perimetrazione, l'introduzione di uno specifico
rimando al disposto di cui all'articolo 13 della D.C.R. n. 563-13414/99
e s.m.i.;
b) ha richiamato all'importanza che all'articolo 12, oltre al
coinvolgimento delle Associazioni di Categoria, venisse recuperato
un rimando al coinvolgimento nella identificazione delle L2, della
Provincia ed eventualmente, per quelle superiori ai 40.000 mq.,
dei comuni limitrofi attraverso lo strumento della concertazione;
c) ha sottolineato l'importanza di poter disporre di uno specifico
Osservatorio sulle dinamiche commerciali.
La Confesercenti ha risposto con un documento con il quale, nei
suoi aspetti generali, sottolinea, così come l'Ascom, la
stessa necessità di sospensione del giudizio in attesa
della definizione operativa della programmazione commerciale della
Città e fornisce alcune puntuali proposte. In particolare:
- propone il massimo raccordo tra gli uffici Commercio e Urbanistica
e le categorie interessate chiedendo che in successivi interventi
di trasformazione e/o varianti urbanistiche caratterizzati da
significativi contenuti commerciali venga istituzionalizzata apposita
procedura che consenta il diretto coinvolgimento del Commercio
il quale a sua volta provveda alla consultazione delle categorie
di rappresentanza degli operatori;
- richiede che venga sottoposto alla consultazione delle categorie
il quadro cartografico e normativo complessivo riguardante il
riconoscimento degli addensamenti commerciali;
- richiede che le localizzazioni L2 siano individuate al di fuori
di una anello corrispondente, in modo sostanziale, all'ultima
cinta daziaria;
- in relazione alle medie superfici si propone che vengano valutati
gli aspetti normativi riguardanti la semplificazione delle procedure
autorizzatorie nei limiti della competenza comunale ed il ripristino
della deroga al fabbisogno teorico dei parcheggi quale previsti
dall'articolo 25, comma 5, della vigente D.C.R..
Tali osservazioni sono poi state tradotte in una serie di proposte
di emendamento così come si può evincere dall'allegato
documento (all. 15 - n. ).
L'ADUSBEF, Associazione consumatori regionale del Piemonte, ha
espresso un parere complessivamente positivo condividendo l'intento
e scelte della Città manifestate con il provvedimento di
approvazione dei criteri comunali per l'insediamento delle attività
commerciali. Ha richiesto che venga esplicitata la possibilità
di adottare un provvedimento volto alla tutela dei numerosi locali
di interesse storico e artistico presenti in città (all.
16 - n. ).
Inoltre, sono state anche sentite le OO.SS. dei lavoratori del
Commercio. In particolare la UIL TUCS ha manifestato la sua preoccupazione
in ordine alla funzione di "ancore commerciali" che
si vuole attribuire alle medie strutture al fine di arginare ed
invertire l'attrattività sui consumatori attualmente esercitata
dai grandi poli commerciali presenti sul territorio dei Comuni
confinanti e segnala i seguenti rischi:
- conflittualità con i Comuni confinanti che si vedranno
come delle specificità territoriali in aperta e dichiarata
concorrenza nell'attrazione dei consumatori e che non avranno
più ragioni di far politica omogenea con Torino bensì
motivi inversi;
- la redistribuzione della clientela e la diminuzione per singola
struttura avranno conseguenze sull'occupazione;
- insorgenza di nuovi problemi all'utenza con incremento dei problemi
del traffico, parcheggio e inquinamento;
- la possibilità che i nuovi insediamenti non facciano
"polo" in quanto non contigui agli insediamenti commerciali
preesistenti e pertanto non garantiscano una attrazione aggiuntiva
di consumatori.
Nel complesso delle osservazioni si è ritenuto di accettare
le indicazioni circa il coinvolgimento dei diversi soggetti nelle
fasi di consultazione e soprattutto delle Associazioni di categoria
in particolare per i provvedimenti che rivestono un' importanza
di carattere commerciale, rispettando comunque sempre quanto previsto
dalla normativa regionale (osservazioni delle Circoscrizioni,
delle Associazioni di categoria e delle OO.SS.). Si è pure
ritenuto di accettare l'ipotesi di costituzione di un osservatorio
comunale sulle dinamiche del settore commerciale (Circoscrizioni
3 e 5, ed Ascom).
Si è ritenuto di accettare l'indicazione dell'ADUSBEF sull'introduzione
di un regolamento per la salvaguardia dei locali storici, peraltro
documento già all'attenzione di questa amministrazione.
Si è ritenuto di accettare l'indicazione della Confesercenti
sui centri polifuzionali, identificando però che la dimensione
massima di 2500 mq. è da riferirsi alle sole medie strutture,
in quanto se espresso in modo generico penalizzerebbe anche le
strutture di vicinato.
L'osservazione della Circoscrizione 6 sulla necessità di
far riferimento alla D.G.R. n. 21-4844 dell'11 dicembre 2006,
pubblicata nel B.U.R. del 18 dicembre 2006 è stata accolta,
anche in quanto atto dovuto.
Si ritiene inoltre che le osservazioni circa la predisposizione
di strumenti atti a mitigare l'impatto del traffico siano già
contemplate negli articoli dei criteri, oltreché obbligo
ai sensi di quanto previsto dalla D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i..
Non si è ritenuto di accettare le osservazioni relative
a ulteriori criteri di identificazione per le L2 (limiti dimensionali,
aumento del numero di anni, identificazioni di perimetri o distanze
che indichino lontananza da addensamenti commerciali) in quanto
potrebbe ciò contrastare con il concetto di integrazione
dell'offerta e delle diverse forme distributive che è carattere
essenziale e strategico del documento. Per la stessa ragione si
è ritenuto di non accettare le osservazioni (generali e
particolari) sulla limitazione della concorrenza (Confesercenti,
Circoscrizioni 5, 6 e 10).
Non si ritiene opportuno introdurre nei Criteri elementi preordinanti
i contenuti delle convenzioni, così come richiesto da Confesercenti,
in quanto elementi di carattere privatistico. Inoltre il diritto
di prelazione proposto potrebbe favorire l'effetto di desertificazione
del tessuto commerciale, incentivando il trasferimento di attività
già insediate sul territorio all'interno delle grandi strutture
di vendita.
Non si ritiene di accettare l'indicazione proposta dalla UIL in
relazione all'eliminazione della possibilità di derogare
in materia di orari negli ambiti oggetto di Progetti di qualificazione
Urbana, in quanto tale strumento è una importante leva
di promozione del territorio.
Infine non si ritiene di accettare le osservazioni in materia
di parcheggi, siano esse poste richiedendo maggiore impegno per
le imprese commerciali (Circoscrizioni) ovvero tendenti a maggiori
esenzioni (Confesercenti). L'impostazione del documento è
stata, infatti, prevista proprio nella ricerca di un equilibrio
tra garanzia di un corretto impatto dell'aumento di traffico dovuto
ai nuovi insediamenti e tendenza a favorire, comunque, lo sviluppo
del settore commerciale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;
Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che
qui si richiamano integralmente, il documento allegato (all. 3
bis - n. ) avente per oggetto i "Criteri per l'insediamento
delle attività commerciali nella Città di Torino",
per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dar mandato agli uffici di predisporre, in coerenza con
i presenti criteri e con i criteri assunti dalla Regione Piemonte
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24 marzo
2006, la relativa variante urbanistica con allegata cartografia
che individui specificatamente i singoli ambiti commerciali. Tale
atto sarà approvato seguendo la procedura prevista dalla
D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i. relativamente
all'adeguamento degli strumenti comunali.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'insieme dei criteri che seguono definiscono le modalità di riconoscimento degli insediamenti commerciali ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 28 del 12/11/1999, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e per la formulazione dei pareri ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998, e le politiche di incentivo rivolte all'iniziativa privata, aventi per obiettivo la qualificazione e il potenziamento del commercio urbano ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 28/1999 e degli articoli 18 e 19 degli Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 563/13414 del 29/10/1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006.
1. In conformità con i risultati conseguiti dagli studi
sull'organizzazione urbana del commercio al dettaglio in sede
fissa e nel rispetto dell'articolo 1 del D.Lgs. 114/1998, dell'articolo
1 della L.R. 28/1999 e degli articoli 1 e 2 degli Indirizzi e
dei criteri regionali di programmazione urbanistica degli insediamenti
del commercio al dettaglio citati in Premessa, con il presente
atto si perseguono i seguenti obiettivi generali e settoriali:
a. incentivare la modernizzazione del sistema distributivo torinese
generando le condizioni per il miglioramento della produttività
e della qualità del servizio al consumatore;
b. favorire il mantenimento di una presenza diffusa del servizio
di prossimità in modo che sia facilitato l'approvvigionamento
per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso l'eventuale
intervento diretto dell'Amministrazione comunale;
c. orientare l'insediamento degli esercizi commerciali in ambiti
idonei alla formazione di sinergie tra le differenti strutture
distributive (in particolare il commercio su area pubblica) e
le altre componenti funzionali e ambientali, al fine di potenziare
il riconoscimento, l'identificazione e la fruibilità urbana;
d. incentivare l'ampliamento e la diffusione spaziale delle gamme
tipologiche dell'offerta distributiva in modo che i consumatori
possano scegliere tra diverse alternative, favorendo la realizzazione
di condizioni di concorrenza tra le imprese del settore;
e. fornire gli indirizzi di interesse pubblico per l'adeguamento
della pianificazione urbanistica alle esigenze del settore commerciale
esposte ai punti che precedono;
f. garantire la sostenibilità dell'offerta commerciale
rispetto al territorio e alle sue componenti;
g. favorire un miglioramento della qualità urbana, anche
in termini estetici.
2. Al fine di monitorare gli obiettivi sopradescritti verrà
istituito, all'interno del Settore comunale competente in materia
un Osservatorio delle dinamiche del comparto.
1. Per commercio al dettaglio in sede fissa si intende l'attività
svolta da chiunque acquisti merci in nome e per conto proprio
e le rivenda in esercizi ubicati su aree private alle quali il
pubblico accede liberamente, nel rispetto dei requisiti di cui
all'articolo 4 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..
2. Per esercizio commerciale in sede fissa si intende il luogo
in cui si esercita attività di commercio al dettaglio così
come descritti negli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.
3. Per centro commerciale si intende una pluralità di esercizi
commerciali in sede fissa organizzati come meglio specificato
al successivo articolo 4.
4. Per superficie di vendita si intende la superficie netta di
pavimento (snp) destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, casse, scaffalature e simili. La superficie di vendita
si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando solo
l'area coperta, interamente delimitata dai muri ed al netto degli
stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini
del rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Non costituisce superficie
di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di
lavorazione, uffici e servizi, nonché la superficie espositiva
così come definita al successivo comma 10. Non costituisce,
altresì, superficie di vendita l'area che delimita le vetrine
e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si
trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio
comuni ad altri esercizi commerciali.
5. Ad ogni esercizio commerciale in sede fissa corrisponde una
sola superficie di vendita ed una sola comunicazione ai sensi
dell'articolo 7 del D.Lgs. 114/1998, o autorizzazione commerciale
rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998 o
ai sensi della Legge n. 426/1971.
6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano
merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado
di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionari
auto, legnami, materiali per l'edilizia e altri similari) può
essere limitata dal richiedente, previa sottoscrizione di atto
di impegno unilaterale, alla dimensione massima degli esercizi
di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con
essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si
può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva;
ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione
e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di un atto di
impegno d'obbligo tra Comune e operatore, che costituisce integrazione
alla comunicazione di cui all'articolo 7 D.Lgs. 114/1998 e nel
quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è
precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione
delle merceologie di offerta. La superficie di vendita degli esercizi
commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata
al netto della superficie espositiva di cui al comma 10 del presente
articolo.
7. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva,
industriale o artigianale di locali con libero accesso al pubblico
(spaccio aziendale) deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza,
negli immobili in cui si svolge la produzione e riferirsi esclusivamente
ai prodotti dell'azienda; essa non può superare i 250 mq.
ed è assoggettata al rispetto dello standard a parcheggio
di cui all'articolo 21 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
8. Ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 114/1998, la vendita
di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici
o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole
e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
ad accedervi é soggetta ad apposita comunicazione al Comune
e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico (spacci
interni), che non abbiano accesso dalla pubblica via. Ai sensi
del comma 3 del citato articolo, nella comunicazione deve essere
dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5
del D.Lgs. 114/1998 della persona preposta alla gestione dello
spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità
dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie
di vendita.
9. La superficie di vendita di un centro commerciale diverso da
quelli naturali (come definiti al successivo articolo 5) è
data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali
al dettaglio in esso presenti.
10. La superficie espositiva è la parte dell'unità
immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico
può accedere in condizioni di sicurezza solo se accompagnato
dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione dei prodotti
non immediatamente asportabili e non costituisce superficie di
vendita.
1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettere d), e) ed f), del
D.Lgs. 114/1998, le differenti procedure per il rilascio delle
autorizzazioni commerciali si applicano alle seguenti categorie
di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio:
a. esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore
a 250 mq.;
b. medie strutture di vendita la cui superficie di vendita è
compresa tra 251 e 2.500 mq.;
c. grandi strutture di vendita la cui superficie di vendita è
superiore ai 2.500 mq..
1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera g) del D.Lgs.
114/1998 un centro commerciale è una struttura fisico-funzionale
concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione
d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali
al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di
spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono
essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero.
2. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di
strutture distributive di cui all'articolo 8 dell'allegato A della
D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., ricavati
in due o più edifici non costituiscono un unico centro
commerciale quando siano separati da vie o piazze, pedonali o
veicolari, di proprietà pubblica o assoggettate ad uso
pubblico, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni
d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà
di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo
più il requisito della specifica ed unica destinazione
d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4, comma
1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998. Le vie o piazze, pedonali o
veicolari, pubbliche devono essere funzionalmente collegate alla
viabilità pubblica urbana o extraurbana. In tal caso la
quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita
nelle aree private, di cui all'articolo 17, comma 2 della L.R.
n. 56/1977 deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente
l'insediamento che lo ha generato.
3. I centri commerciali sono così classificati:
a. il centro commerciale classico è un insediamento commerciale
costituito da un unico edificio, comprendente uno o più
spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di
esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da
attività paracommerciali e di servizio e ricavato in area
a destinazione d'uso commerciale al dettaglio. L'edificio è
soggetto al rilascio di un unico titolo abilitativo edilizio.
Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento
generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore,
sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta regionale, e
nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 114/1998 e
dall'articolo 24 del presente atto;
b. il centro commerciale sequenziale è un insediamento
commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente
da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione
d'uso commerciale al dettaglio e, pertanto non facenti parte di
vie o piazze pubbliche, di cui all'articolo 6 comma 1 bis, dell'allegato
A della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i.,
dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali.
I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso
degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto
ad un'unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall'articolo
26 della L.R. n. 56/1977, come modificato dalla Legge Regionale
sul commercio; nei casi non previsti dal citato articolo è
soggetto a titolo abilitativo edilizio rilasciato con le procedure
previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio
e dall'articolo 24 del presente atto. Le singole autorizzazioni
commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale
rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione
della struttura può essere scaglionata nel tempo;
c. il centro commerciale naturale è un insieme di esercizi
commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle
zone di insediamento commerciale che il successivo articolo 9
definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani, che
si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e costituiti
in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, per
la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing
territoriale. Il Comune può aderire al soggetto associativo
o societario. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti
e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto
la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata.
I titoli abilitativi edilizi sono rilasciati separatamente ed
autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare;
d. il centro commerciale pubblico è rappresentato da mercati
su area pubblica e da unità immobiliari, o porzioni di
esse, predisposte per l'esercizio dell'attività di commercio
al dettaglio, di proprietà pubblica. Le attività
sono disciplinate dal titolo X del Decreto Legislativo n. 114/1998.
In tal senso e nel rispetto del Regolamento n. 305 del commercio
su area pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
del 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo
2005, il Comune può concedere la gestione a terzi attraverso
apposite convenzioni che disciplinino in particolare utilizzi
e canoni.
1. L'Amministrazione può promuovere, anche in convenzione
con soggetti privati, l'istituzione di centri polifunzionali di
servizi che insistano su area privata o pubblica a destinazione
commerciale, di mercato o di attrezzature di servizio. Potrà
essere ceduto il solo diritto di superficie. I centri polifunzionali
di servizi potranno essere costituiti da uno o più esercizi
commerciali ubicati in un'unica struttura o complesso che potrà
ospitare anche altre attività di servizio. Tali centri
non sono considerati centro commerciale.
2. Se non ricadenti all'interno di un Addensamento (A1, A2, A3,
A4), tali Centri, ove contenenti esercizi diversi dal Vicinato,
dovranno essere classificati come Localizzazioni L1.
3. La composizione tipologica di tali Centri non potrà
essere estesa alla presenza di Grandi Strutture, seppure compatibili
con la zona di insediamento, mentre la superficie complessiva
di vendita, con riferimento alle medie strutture di vendita, non
potrà, superare i 2.500 mq..
Articolo 6 - Definizione di offerta commerciale
1. Per offerta commerciale si intende il complesso dei prodotti
e dei relativi servizi venduti da un singolo esercizio commerciale.
Ai fini della presente normativa, l'offerta commerciale è
articolata come segue:
a. offerta alimentare (settore merceologico alimentare);
b. offerta non alimentare (settore merceologico non alimentare);
c. offerta mista (determinata dalla presenza nello stesso esercizio
commerciale del settore merceologico alimentare e di quello non
alimentare) ed è praticabile, oltre che negli esercizi
di Vicinato, esclusivamente nelle tipologie di attività
previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla D.C.R. 563-13414
del 29 ottobre 1999 e s.m.i..
2. Nel quadro delle Convenzioni o Protocolli d'Intesa riguardanti
interventi di riqualificazione urbana e commerciale specificati
al successivo articolo 21, nonché con appositi regolamenti
riguardanti la salvaguardia dei locali storici, potranno essere
previste maggiori specificazioni o limitazioni al contenuto merceologico
e tipologico degli esercizi insediabili di cui al precedente comma
1.
3. A completamento dell'offerta alimentare o non alimentare nelle
medie e grandi strutture di vendita, e senza ampliarne la superficie
di vendita, può essere prevista anche l'offerta di altro
settore merceologico purché non occupi complessivamente
una superficie di vendita superiore a 100 mq.; tale completamento
è soggetto a sola comunicazione corredata dalla sottoscrizione
di atto unilaterale di impegno volto a garantire il rispetto della
norma.
4. Ai fini della presente normativa sono escluse le forme di vendita
non comprese nell'articolo 4 comma 1 lettere d), e), f) e g) del
D.Lgs. 114/1998.
1. Le categorie di esercizi commerciali così come definite
ai precedenti articoli 2 e 4 in base alle caratteristiche quantitative
e qualitative dell'offerta si articolano in tipologie di strutture
distributive. Queste ultime, in base agli articoli 7, 8 e 9 del
D.Lgs. 114/1998 e dei criteri regionali, sono classificate come
segue:
- Esercizi di vicinato:
tutti gli esercizi commerciali aventi superficie non superiore
a mq 250; la loro localizzazione è funzionalmente compatibile
su tutto il territorio comunale fatte salve eventuali specifiche
limitazioni.
- Medie strutture di vendita
offerta alimentare e/o mista:
M-SAM1: superficie di vendita da 251 a 400 mq.
M-SAM2: superficie di vendita da 401 a 900 mq.
M-SAM3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq.
M-SAM4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq.
offerta non alimentare:
M-SE1: superficie di vendita da 251 a 400 mq.
M-SE2: superficie di vendita da 401 a 900 mq.
M-SE3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq.
M-SE4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq.
- Grandi strutture di vendita
offerta commerciale mista:
G-SM1: superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq.
G-SM2: superficie di vendita da 4.501 a 7.500 mq.
G-SM3: superficie di vendita da 7.501 a 12.000 mq.
G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq.
offerta commerciale non alimentare:
G-SE1: superficie di vendita da 2.501 a 3.500 mq.
G-SE2: superficie di vendita da 3.501 a 4.500 mq.
G-SE3: superficie di vendita da 4.501 a 6.000 mq.
G-SE4: superficie di vendita oltre 6.000 mq.
- Centri commerciali
Medie strutture di vendita:
M-CC: da 251 a 2.500 mq. di superficie di vendita complessiva
Grandi strutture di vendita (oltre i limiti massimi di cui sopra):
G-CC1: superficie di vendita fino a 6.000 mq.
G-CC2: superficie di vendita da 6.001 a 12.000 mq.
G-CC3: superficie di vendita da 12.001 a 18.000 mq.
G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6, commi 1 e 2, la modifica o l'aggiunta di un settore merceologico ad un esercizio commerciale in sede fissa ed il passaggio da una classe dimensionale all'altra sono soggetti alle norme stabilite per le nuove autorizzazioni relative al trasferimento ed alla variazione di superficie di cui all'articolo 15 del presente atto.
1. Ai sensi del D.Lgs. 114/1998, lo sviluppo urbano del commercio
non è soggetto ad alcuna limitazione quantitativa, fatto
salvo il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 41 della
Costituzione e nella Legge n. 287/1990 recante le norme per la
tutela della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento
alla formazione di posizioni dominanti.
2. Fatto salvo quanto sopra, per garantire il rispetto del principio
della libera concorrenza e per l'efficace perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 114/1998,
lo sviluppo del commercio è regolato dalle relazioni di
coerenza funzionale e urbanistica che scaturiscono dai principi
stabiliti all'articolo 1 del D.Lgs. 114/1998 richiamato al precedente
articolo 2. In particolare, per evitare la formazione di posizioni
dominanti, ferma restando l'assenza di vincoli quantitativi allo
sviluppo complessivo alle singole zone, sono posti limiti di dimensione
ai singoli punti di vendita, tenuto conto della quota di mercato
locale che potranno assorbire.
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 dell'Allegato A alla D.C.R.
563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., nel territorio cittadino
sono riconoscibili le seguenti zone di insediamento commerciale:
- Addensamenti commerciali;
- Localizzazioni commerciali.
Tali zone costituiscono elementi di forte interazione con il tessuto
urbano e con la complessità delle funzioni ivi riconoscibili,
dando luogo alla formazione di sistemi commerciali.
I sistemi commerciali sono articolazioni complesse del territorio,
con forte interazione funzionale, non solo commerciale, riconoscibili
attraverso porzioni continue di esso ad alta densità commerciale.
Sono composti da uno o più addensamenti e/o localizzazioni.
Costituiscono gli ambiti minimi sui quali valutare l'impatto diretto
delle politiche di insediamento commerciale, di riqualificazione
dello spazio pubblico, della mobilità. All'interno di essi
deve essere verificata la molteplicità dell'offerta commerciale,
tenendo conto dei diversi canali distributivi.
Gli addensamenti commerciali sono costituiti da porzioni di territorio
urbano, percepite come unitarie, che raggruppano un insieme diffuso
di attività commerciali, ubicate a scala pedonale, all'interno
delle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato
di offerta commerciale. Sono caratterizzate dalla natura pubblica
dei percorsi. Sono riconoscibili addensamenti con carattere lineare,
addensamenti con carattere reticolare ed addensamenti con carattere
radiale.
Le localizzazioni commerciali sono zone urbane puntuali, sedi
attuali o potenziali di insediamenti commerciali ubicati all'esterno
di addensamenti commerciali.
2. Gli addensamenti e le localizzazioni commerciali urbani sono
classificati come segue:
a. Addensamenti commerciali:
A1 addensamento commerciale del centro storico principale;
A2 addensamenti commerciali dei centri storici secondari consolidati;
A3 addensamenti commerciali forti delle aree periferiche;
A4 addensamenti commerciali minori o interstiziali.
- Localizzazioni commerciali:
L1 localizzazioni commerciali urbane non addensate;
L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate.
Gli addensamenti commerciali possono essere, inoltre, classificati
in lineari, radiali ed areali a seconda della loro morfologia
urbana.
3. L'unità di riferimento per il riconoscimento degli ambiti
commerciali è la sezione di censimento. Ad ogni sezione
di censimento viene attribuito un valore di appartenenza all'addensamento,
compreso tra 1 e 100. Per le localizzazioni l'appartenenza delle
sezioni è sempre pari a 100. E' possibile che una sezione
appartenga a più addensamenti (con somma dei valori di
appartenenza non superiore a 100). Non si possono avere abbattimenti
del valore di appartenenza, tra sezioni contigue, superiori a
34, a meno che la sezione sia caratterizzata dalla totale assenza
di attività commerciali.
Nel caso delle localizzazioni l'unità di riferimento può
essere anche parte della sezione di censimento, ove questa sia
costituita da aree non omogenee dal punto di vista edilizio urbanistico,
o abbia una superficie maggiore rispetto ai parametri prevista
dalla vigente programmazione regionale. In tal caso le localizzazioni
saranno individuate dallo loro perimetrazione.
1. I sistemi commerciali sono riconoscibili graficamente in
apposita tavola allegata al P.R.G. attraverso la continuità
della presenza di attività commerciali oppure attraverso
la concentrazione di attività misurata in termini di superficie
a destinazione commerciale su superficie territoriale delle sezioni
di censimento.
2. I sistemi commerciali sono elencati nella tabella 1 dell'allegato
A. La loro precisa delimitazione è oggetto della variante
urbanistica di cui all'articolo 16 comma 1 del presente provvedimento.
1. Gli addensamenti commerciali sono riconoscibili attraverso
i seguenti criteri e parametri:
a. l'addensamento commerciale del centro storico principale A1
è costituito da sezioni di censimento appartenenti alla
zona urbana centrale storica (ZUCS) e/o alle aree limitrofe a
questa riconosciute come aree di valenza turistica;
b. gli addensamenti commerciali dei centri storici secondari consolidati
A2 sono ambiti commerciali esterni al centro storico principale
di non recente formazione, prevalentemente in corrispondenza delle
Zone Urbane Storico-Ambientali (ZUSA) o di mercati storici della
città. Sono costituiti da sezioni di censimento di rilevante
densità abitativa, i cui fronti sono caratterizzati da
una elevata presenza di attività commerciali che garantiscono
un'offerta differenziata e integrata di attività commerciali
e di servizio. Ogni sezione, per appartenere con un valore pari
a 100 deve avere sullo stesso fronte almeno quattro attività
commerciali o almeno due se in continuità con sezione di
censimento con valore pari a 100 nel caso di addensamenti lineari
o radiali, oppure almeno sei, anche su fronti diversi, nel caso
di addensamenti reticolari. L'addensamento si interrompe nel caso
in cui:
i. per gli addensamenti lineari e radiali, vi siano porzioni dell'asse
centrale su cui si affacciano, su entrambi i lati e consecutivamente,
due sezioni sul cui fronte non sono collocate attività
commerciali;
ii. per gli addensamenti reticolari, ove la sezione sia circondata
su tre lati da sezioni su cui non sono presenti attività
commerciali.
Si può derogare a tali parametri ammettendo un massimo
del 10% di sezioni che non rispettino le condizioni di cui sopra.
c. gli addensamenti commerciali forti delle aree periferiche A3
sono ambiti commerciali collocati nel tessuto residenziale periferico
e costituiti da sezioni di censimento caratterizzate sia da un'apprezzabile
presenza di unità distributive e di servizio, sia da compatibili
condizioni di accessibilità e viabilità. Questi
addensamenti sono le sedi attuali e potenziali di offerta concentrata
che diffondono un servizio qualificato anche al di fuori dell'addensamento
commerciale del centro storico principale e di quelli secondari.
Ogni sezione, per appartenere a sezioni con un valore pari a 100,
deve avere sul fronte almeno tre attività commerciali o
almeno due se in continuità con sezione di censimento con
valore pari a 100, nel caso di addensamenti lineari o radiali,
oppure almeno quattro attività, anche su fronti diversi,
nel caso di addensamenti reticolari. L'addensamento si interrompe
nel caso in cui:
i. per gli addensamenti lineari e radiali, vi siano porzioni dell'asse
centrale su cui si affacciano su entrambi i lati e consecutivamente
due sezioni sul cui fronte non sono collocate attività
commerciali;
ii. per gli addensamenti reticolari, ove la sezione sia circondata
su tre lati da sezioni su cui non sono presenti attività
commerciali;
iii. alla massima distanza di metri lineari 500 nel caso di sezioni
di censimento con lato maggiore di tale misura.
Si può derogare a tali parametri ammettendo un massimo
del 10% di sezioni che non rispettino le condizioni di cui sopra.
a. Gli addensamenti commerciali minori o interstiziali A4 sono
ambiti commerciali di minore complessità e caratterizzati
da un'offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Ogni
sezione, per appartenere a sezioni con un valore pari a 100, deve
avere sul fronte almeno due attività commerciali o almeno
una se in continuità con sezione di censimento con valore
pari a 100, nel caso di addensamenti lineari o radiali, oppure
almeno tre, anche su fronti diversi, nel caso di addensamenti
reticolari. L'addensamento si interrompe nel caso in cui:
i. per gli addensamenti lineari e radiali vi siano porzioni dell'asse
centrale su cui si affaccino su entrambi i lati e consecutivamente
due sezioni sul cui fronte non sono collocate attività
commerciali;
ii. per gli addensamenti reticolari ove la sezione sia circondata
su tre lati da sezioni su cui non sono presenti attività
commerciali;
iii. alla massima distanza di metri lineari 200 nel caso di sezioni
di censimento con lato maggiore di tale misura.
Si può derogare a tali parametri ammettendo un massimo
del 10% di sezioni che non rispettino le condizioni di cui sopra.
2. Gli addensamenti commerciali, con la loro classificazione tipologica,
sono elencati nella tabella 2 dell'allegato A. La loro precisa
delimitazione è oggetto della variante urbanistica di cui
all'articolo 16 comma 1 del presente provvedimento.
1. Sono riconoscibili le localizzazioni commerciali urbane
ed urbano-periferiche non addensate, L1 e L2. Esse sono esterne
agli addensamenti commerciali. Al fine del riconoscimento delle
localizzazioni si adottano i seguenti criteri:
a. l'individuazione delle localizzazioni L1 avviene attraverso
l'elencazione di quelle già riconosciute nonché
attraverso la definizione di criteri per il riconoscimento di
nuove L1 a seguito delle sottoscrizioni dei protocolli d'intesa
di cui all'articolo 21 comma 6 del presente provvedimento. Ai
sensi dell'articolo 6 comma 4 bis della D.C.R. n. 59 - 10831 del
26 marzo 2006, nel caso in cui tale riconoscimento sia relativo
a sezioni di censimento, o loro porzioni urbanisticamente omogenee
con destinazione commerciale contigue a sezioni, o a porzioni
di esse, già classificate come L1, dovrà essere
presentato il progetto unitario di coordinamento di cui al successivo
articolo 21 comma 4. Le localizzazioni commerciali urbane non
addensate sono intercluse nel tessuto residenziale nell'ambito
del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi
viari di livello urbano. Esse sono, infatti, anche destinate ad
ospitare attività rivolte al servizio dei residenti, ai
nodi di interscambio o al potenziamento dell'offerta nel quadro
del processo di riqualificazione urbana. Sono individuabili attraverso
la verifica di entrambi i seguenti parametri orientativi:
i. ubicazione in prossimità (massimo 700 mt.) di un nucleo
residenziale sufficientemente numeroso (5000 abitanti);
ii. dimensione massima (somma delle superfici territoriali delle
sezioni di censimento o di porzioni urbanisticamente omogenee
con destinazione commerciale appartenenti alla localizzazione)
di mq. 45.000.
Ai fini del conteggio dei residenti di cui al punto i., il numero
degli abitanti deve essere verificato, comprendendo le sezioni
di censimento contenute per almeno il 50% della loro estensione
in una circonferenza di raggio di 350 mt. E' possibile, altresì,
tener conto dei residenti potenziali insediabili in edifici in
costruzione o con interventi attuativi già approvati; tale
numero è calcolato ai sensi dell'articolo 20 L.R. 56/1977
e s.m.i..
L'ordine di grandezza dei parametri relativi al numero di residenti
s'intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più
del 20 per cento rispetto a quelli indicati;
b. le localizzazioni commerciali urbane-periferiche non addensate
L2 sono individuate come quelle già riconosciute dal precedente
P.R.G.. Esse sono ampliabili fino al raggiungimento della massima
superficie prevista (170.000 mq.); in tal caso, o nel caso di
richiesta di nuove autorizzazioni commerciali, dovrà essere
approvato il progetto unitario di coordinamento di cui all'articolo
21, comma 4 del presente atto, nonché verificati, con riferimento
all'intero complesso:
i. il soddisfacimento degli standards urbanistici;
ii. la coerenza delle tipologie presenti al quadro di compatibilità
di cui al successivo articolo 14;
iii. il fabbisogno di parcheggi di cui al successivo articolo
17.
c. sono riconoscibili nuove localizzazioni L2 solo in aree produttive
dismesse da almeno dieci anni, previa concertazione con i rappresentanti
delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale
dei commercianti, dei consumatori e dei lavoratori del commercio
purché l'intero ambito sia oggetto di apposito piano di
recupero adottato secondo le norme vigenti in materia o secondo
il programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia
e ambientale adottato ai sensi della L.R. 9 aprile 1996 n. 18
(Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia
ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 179). In questo caso si deve prevedere una utilizzazione
degli spazi destinati al commercio al dettaglio non superiore
al 50% della superficie lorda di pavimento totale (SLP) dell'intervento
stesso né sono previsti, ai sensi dell'articolo 14 punto
4, lettera b, punto 5) sub. 4 della D.C.R. n. 563-13414 del 29
ottobre del 1999 e s.m.i., limiti dimensionali o distanze minime
da altre localizzazioni o addensamenti. Il progetto unitario di
coordinamento è recepito dagli strumenti sopra indicati,
deve essere predisposto sentendo le principali associazioni di
categoria a livello provinciale e deve contenere tutte le indicazioni
sull'impatto commerciale esteso all'intero sistema e le indicazioni
circa le azioni da attivare per creare sinergie con il tessuto
commerciale esistente. All'interno della convenzione, dovranno
essere previsti specifici impegni da parte dell'operatore, finalizzati
a creare sinergie con il resto del territorio e, in particolare,
con le attività commerciali insediate. Ai fini della valutazione
dei parametri relativi alle superfici massime e minime, il riferimento
deve essere fatto in relazione alla Superficie Territoriale interessata
dallo strumento attuativo utilizzato. Per quanto riguarda l'applicazione
del parametro del 50% previsto dalla normativa regionale per le
aree dismesse, quest'ultimo deve essere valutato sulla complessiva
SLP di progetto all'interno del programma di attuazione. Le localizzazioni
commerciali urbane-periferiche non addensate L2, in applicazione
dell'articolo 14 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del
1999 e s.m.i., sono puntualmente individuate nella planimetria
di cui all'allegato B. La loro precisa delimitazione verrà
definita in sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo.
1. Nel rispetto dei criteri definiti nel presente atto, gli
esercizi commerciali potranno insediarsi negli addensamenti e
nelle localizzazioni commerciali alle seguenti condizioni:
a. Addensamenti commerciali
- per l'addensamento commerciale del centro storico principale
A1 l'ingresso principale delle strutture commerciali compatibili
ai sensi del successivo articolo 14 deve essere ubicato esclusivamente
all'interno dell'addensamento;
- per gli addensamenti commerciali dei centri storici secondari
consolidati A2 l'ingresso principale delle strutture commerciali
compatibili ai sensi del successivo articolo 14 deve essere ubicato
all'interno di una sezione di censimento appartenente all'addensamento
o ad una sezione contigua ad una sezione con valore di appartenenza
almeno pari a 66. Si considerano facenti parte dell'estensione
gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) costituiti da almeno
una sezione di censimento appartenente all'addensamento o contigui
ad una sezione con valore di appartenenza superiore a 66;
- per gli addensamenti commerciali forti delle aree periferiche
A3 l'ingresso principale delle strutture commerciali compatibili
ai sensi del successivo articolo 14 deve essere ubicato all'interno
di una sezione di censimento appartenente o contigua all'addensamento.
Si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione
(ZUT e ATS) costituiti da almeno una sezione di censimento appartenente
all'addensamento o contigue ad una sezione con valore di appartenenza
almeno pari a 33;
- per gli addensamenti commerciali minori o interstiziali A4 l'ingresso
principale delle strutture commerciali compatibili ai sensi del
successivo articolo 14 deve essere ubicato all'interno di una
sezione di censimento appartenente all'addensamento o ad una sezione
contigua ad una sezione con valore di appartenenza pari ad almeno
66. Si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di
trasformazione (ZUT e ATS) costituiti da almeno una sezione di
censimento appartenente all'addensamento o contigui ad una sezione
con valore di appartenenza superiore a 66.
b. Localizzazioni commerciali
- per le localizzazioni commerciali urbane non addensate L1 l'ingresso
principale delle strutture commerciali compatibili ai sensi del
successivo articolo 14 deve cadere esclusivamente all'interno
di una delle sezioni di censimento appartenenti alla localizzazione,
ovvero all'interno della loro perimetrazione;
- per le localizzazioni urbane non addensate L2 l'ingresso principale
delle strutture commerciali compatibili ai sensi del successivo
articolo 14 deve cadere esclusivamente all'interno di una delle
sezioni di censimento appartenenti alla localizzazione stessa
ovvero all'interno dallo loro perimetrazione. Per ingresso principale,
nel caso delle localizzazioni L2, si intendono anche gli accessi
e le uscite veicolari che, sulla base degli studi di cui al successivo
articolo 19, risulta accumulino almeno il 30% del traffico convogliato
o generato dalle aree di sosta proprie della localizzazione.
1. Per ciascun addensamento commerciale urbano (A1, A2, A3
e A4) e per ciascuna localizzazione commerciale urbana (L1 e L2),
in ottemperanza ai criteri regionali, si individuano le seguenti
compatibilità tipologico funzionali:
TABELLA 1 TIPO DI COMUNE: CENTRO METROPOLITANO E POLI DELLA RETE PRIMARIA CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI (COMPRESI I TURISTICI) |
||||||
TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE |
SUPERFICIE DI VENDITA (MQ.) |
ADDENSAMENTI |
LOCALIZZAZIONI |
|||
A1 |
A2-A3 |
A4 |
L1 |
L2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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NOTE: (1) Nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella. (2) Solo negli addensamenti A3 (3) Negli addensamenti A2. solo fino a mq. 2.500; negli addensamenti A3. solo fino a mq. 3.000. (4) Negli addensamenti A2. solo fino a mq. 6.000; negli addensamenti A3. solo fino a mq. 8.000. (5) Solo fino a mq. 3.000. |
2. La compatibilità funzionale di cui alla precedente tabella
costituisce vincolo inderogabile ai fini del rilascio di autorizzazioni
commerciali per nuova apertura, per variazione della superficie
di vendita, per trasferimento degli esercizi commerciali, per
modificazione o aggiunta di settore merceologico e di rilascio
di titolo abilitativo edilizio relativo agli insediamenti commerciali.
3. Ciascuna unità distributiva insediabile all'interno
dei centri commerciali compatibili con gli addensamenti o le localizzazioni
non può unitariamente eccedere la specifica superficie
massima prevista per ciascuna delle tipologie distributive riportate
nella precedente tabella.
1. La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione
della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite
nel rispetto delle norme del presente provvedimento e di quanto
previsto dal vigente P.R.G. La nuova apertura di esercizi commerciali
è soggetta:
a. per gli esercizi di vicinato, a comunicazione, nel rispetto
degli aspetti urbanistici e fatte salve le eventuali limitazioni
previste dal successivo articolo 20 e nell'ambito dei progetti
di qualificazione urbana, dei progetti di rivitalizzazione commerciale
e dei protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 21, e
fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 20 della D.C.R.
n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i.;
b. per le medie o grandi strutture di vendita, ad autorizzazione,
concessa nel rispetto del presente provvedimento e dalle norme
regionali e comunali in materia.
2. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in sede
fissa è consentito solo nell'ambito del Comune purché
effettuato nel rispetto delle norme del presente provvedimento
e di quanto previsto dal P.R.G. vigente. Il trasferimento è
soggetto:
a. per gli esercizi di vicinato, a comunicazione, fatte salve
le eventuali limitazioni previste nell'ambito dei progetti di
qualificazione urbana, progetti di rivitalizzazione commerciale
e dei protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 21 e comunque
in conformità al vigente P.R.G. e fatte salve le eventuali
limitazioni di cui all'articolo 20 della D.C.R. n. 563-13414 del
29 ottobre del 1999 e s.m.i.;
b. per medie o grandi strutture di vendita, nell'ambito dello
stesso addensamento o della stessa localizzazione, ad autorizzazione
dovuta. In tutti gli altri casi, il trasferimento è soggetto
ad autorizzazione rilasciata nel rispetto del presente atto e
delle norme regionali e comunali in materia.
Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in sede fissa
ubicato in un centro commerciale così come definito al
precedente articolo 4 o autorizzato ai sensi della Legge n. 426/1971,
non è mai consentito al di fuori del centro commerciale
stesso.
Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in un centro
commerciale classico o sequenziale, così come definito
al precedente articolo 4 o autorizzato ai sensi della Legge 426/1971,
è soggetto ad autorizzazione dovuta nel caso in cui l'esercizio
che si intenda trasferire sia ubicato esternamente agli ambiti
di insediamento commerciale definiti negli articoli precedenti
e allorquando la variazione della superficie di vendita del centro
commerciale non superi il 20% della superficie originaria autorizzata
o non rientri in quanto previsto nel comma successivo. In tutti
gli altri casi, è soggetto ad autorizzazione rilasciata
nel rispetto del presente atto e delle norme regionali e comunali
in materia.
3. La variazione della superficie di vendita di un esercizio commerciale
in sede fissa che comporti il passaggio da una all'altra delle
singole tipologie di cui al precedente articolo 7, è soggetta
a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto del presente atto
e delle norme regionali e comunali in materia. Se tale variazione
si verifica all'interno di una localizzazione urbano-periferica
non addensata L2 è necessario prevedere il progetto unitario
di coordinamento di cui al successivo articolo 21 comma 4. Le
altre variazioni della superficie di vendita, inferiori a 250
mq., e comunque non superiori al 20% della superficie originaria
autorizzata, qualora non comportino il passaggio ad altra delle
strutture definite al precedente articolo 7, sono soggette ad
autorizzazione dovuta. La variazione della superficie di vendita
di un esercizio commerciale in sede fissa che non comporti il
passaggio ad altra tipologia di struttura distributiva di cui
al sopracitato articolo 7, al di fuori dei casi previsti al precedente
comma, è disciplinata come segue:
a. per gli esercizi di vicinato sono soggette a semplice comunicazione
tutte le variazioni di superficie di vendita, fatte salve le eventuali
limitazioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione
urbana, progetti di rivitalizzazione commerciale e dei protocolli
d'intesa di cui al successivo articolo 21 comma 6 e, comunque,
in conformità al vigente P.R.G. e fatte salve le eventuali
limitazioni previste dall'articolo 20 dei presenti criteri;
b. per le medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione
dovuta gli accorpamenti riconducibili al settore alimentare o
misto e rilasciate dal Comune ai sensi della Legge n. 426/1971.
In tal caso non è richiesto il ricalcolo e l'adeguamento
al fabbisogno dei parcheggi di cui al successivo articolo 17;
c. per le grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione
dovuta le variazioni di superficie di vendita non superiori al
20% della superficie originaria autorizzata, nel caso di accorpamenti
di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto
e rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 426/1971. In tal
caso non è richiesto il ricalcolo e l'adeguamento al fabbisogno
dei parcheggi di cui al successivo articolo 17. Tali variazioni
sono soggette all'approvazione del progetto unitario di coordinamento
di cui all'articolo 21 comma 4 dei presenti criteri se inserite
in una localizzazione urbano periferica L2.
In ogni caso le autorizzazioni dovute di cui sopra sono subordinate
all'obbligo di reimpiego del personale dipendente degli esercizi
di cui si richiede l'accorpamento secondo le indicazioni dell'articolo
21 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i..
La superficie di vendita risultante dalle autorizzazioni accorpate
è pari alla somma delle superfici oggetto delle singole
autorizzazioni. Nel caso in cui la superficie di vendita delle
autorizzazioni accorpate sia inferiore a mq. 250, essa è
ampliabile fino a tale limite. Contestualmente, l'Amministrazione
provvederà a revocare le autorizzazioni accorpate.
4. La modifica e l'aggiunta di settore merceologico sono disciplinate
come segue:
a. per gli esercizi di vicinato sono soggette a comunicazione,
fatte salve le eventuali limitazioni previste nell'ambito dei
progetti di qualificazione urbana e dei progetti di rivitalizzazione
commerciale di cui al successivo articolo 21 commi 1 e 2, dei
protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 21 comma 6 e
previa verifica di conformità urbanistica al vigente P.R.G.;
b. per le medie e grandi strutture di vendita sono soggette a
nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto del presente atto
e delle norme regionali e comunali in materia, previa verifica
del computo degli standards e del fabbisogno di parcheggi di cui
al successivo articolo 17. È fatto salvo quanto previsto
al precedente articolo 7 comma 2.
5. Le disposizioni relative al trasferimento di sede, alla variazione
di superficie di vendita, alla modifica o aggiunta di settore
merceologico, disciplinate dai precedenti commi, si applicano
anche al complesso di esercizi commerciali che costituiscono centro
commerciale ai sensi del precedente articolo 4 o autorizzati ex
lege n. 426/1971.
6. Le autorizzazioni per nuove aperture, trasferimento di sede,
variazione di superficie di vendita, modifica o aggiunta di settore
merceologico per gli esercizi di media dimensione, sono rilasciate
dal Comune nel rispetto delle norme del presente provvedimento
con le procedure e nei tempi stabiliti in apposito regolamento
redatto ai sensi della Legge Regionale n. 28/1999 e del D.Lgs.
114/1998.
7. Le autorizzazioni per nuove aperture, trasferimento di sede,
variazione di superficie di vendita, modifica o aggiunta di settore
merceologico per gli esercizi di grande dimensione, sono rilasciate
dall'Amministrazione comunale a seguito delle risultanze dell'istruttoria
regionale o a seguito della conferenza di servizi prevista all'articolo
6, comma 3 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e
s.m.i., in applicazione dell'articolo 9 del D.Lgs. 114/1998.
8. Il Comune effettua il controllo sulle comunicazioni per quanto
concerne:
a. il rispetto delle prescrizioni previste nell'ambito dei progetti
di qualificazione urbana e dei progetti di rivitalizzazione commerciale
di cui al successivo articolo 21 commi 1 e 2;
b. il rispetto dei contenuti dei protocolli d'intesa di cui al
successivo articolo 21 comma 6;
c. la veridicità di quanto dichiarato, in particolare in
merito al rispetto degli standards e al rispetto della destinazione
d'uso e degli aspetti urbanistici regolati dal presente provvedimento;
d. le garanzie di igiene e salubrità degli ambienti.
9. I titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari per la
realizzazione o modificazione dell'unità immobiliare entro
cui l'esercizio commerciale è ubicato sono rilasciati nei
tempi previsti dal successivo articolo 24 e nel rispetto della
Legge Regionale 56/1977 s.m.i..
10. Per la programmazione della rete distributiva di cui all'articolo
6 del D.Lgs. 114/1998 e articolo 3 L.R. 28/1999, è obbligatorio
dare comunicazione all'Amministrazione Comunale della chiusura
degli esercizi commerciali entro 30 giorni dalla stessa. Ove ciò
non avvenga potrà essere negata al titolare la possibilità
di aprire nuove attività commerciali.
1. Con apposita variante urbanistica, si provvederà
ad adeguare lo strumento urbanistico vigente agli indirizzi di
cui alla Legge Regionale 28/1999, alla D.C.R. n. 563-13414 del
29 ottobre del 1999 e s.m.i. e ai criteri definiti nel presente
atto. La procedura di approvazione dovrà rispettare particolarmente
quanto previsto dall'articolo 29 della D.C.R. n. 563 - 13414 del
29 ottobre del 1999 e s.m.i..
2. In sede di Conferenza dei Servizi, indetta dai Settori Comunali
competenti in materia di commercio, a cui saranno invitate per
la consultazione i rappresentanti delle organizzazioni più
rappresentative a livello provinciale dei commercianti, potranno
essere previsti gli adeguamenti cartografici che prendono atto
delle trasformazioni del tessuto commerciale in coerenza con quanto
previsto dai criteri per il riconoscimento degli addensamenti
e delle localizzazioni.
3. Ai fini dell'insediamento di nuove attività commerciali
si dovrà verificare l'ammissibilità delle superfici
di vendita rispetto alla tabella di compatibilità tipologico-funzionale
di cui al precedente articolo 14 oltre alla conformità
alle destinazioni d'uso ed alle prescrizioni previste dal P.R.G.
vigente (parametri, indici di edificabilità, ecc.).
1. Ferma restando la verifica dell'osservanza dello standard
urbanistico di cui all'articolo 21, 1° comma, punto 3) della
Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., per l'insediamento di attività
commerciali al dettaglio con superficie di vendita maggiore di
400 mq., dovrà altresì verificarsi la dotazione
del fabbisogno ai sensi del comma 2 del predetto articolo 21.
2. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato
secondo i parametri illustrati nella Tabella che segue. Il fabbisogno
totale di superficie da destinare a parcheggio è determinato
moltiplicando il coefficiente di trasformazione in superficie
di un posto parcheggio per il numero di posti parcheggio calcolati
secondo i parametri della tabella. Il coefficiente di trasformazione
in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari
a:
a. mq. 26 comprensivi della viabilità interna e di accesso
qualora situati al piano di campagna;
b. mq. 28 comprensivi della viabilità interna e di accesso
qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture
pluripiano.
TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO |
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PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO |
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(*) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale. N' è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale. |
3. Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un
immobile che ospita una o più attività di vendita
al dettaglio siano presenti, eventualmente anche con accessi separati
e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze,
uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato
al servizio delle persone e delle imprese e simili), la loro superficie
utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo
21 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., come modificato dalla
Legge Regionale sul commercio, da reperire e da considerare separatamente
rispetto al fabbisogno ed allo standard calcolato per le superfici
commerciali ed assimilate.
4. Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici
esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero, per
una superficie utile complessiva non superiore al 20% della superficie
di vendita del centro, il fabbisogno di posti parcheggio e la
relativa superficie non subisce incrementi; per superfici eccedenti
il suddetto 20% è obbligatorio un incremento del fabbisogno
nella misura di un posto parcheggio ogni 20 mq.. La presenza di
una multisala con una capienza superiore a 1300 posti, autorizzata
ai sensi del Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 391 (Regolamento
recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura
di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della Legge
4 novembre 1965 n. 1213, e successive modificazioni) o ai sensi
della Legge Regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della
diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), determina
un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall'applicazione
dell'articolo 21, comma 2, della L.U.R. pari ad 1 posto auto ogni
dieci mq. di superficie utile lorda di pertinenza della suddetta
multisala cinematografica.
5. Per le nuove aperture, gli ampliamenti e i trasferimenti di
esercizi commerciali con superficie di vendita maggiore di 400
mq., dovrà verificarsi la dotazione del fabbisogno secondo
i criteri di cui all'articolo 21, comma 2 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i.. Negli addensamenti commerciali in riferimento
alle medie superfici commerciali superiori a mq. 700 di SLP, in
virtù della possibilità offerta ai Comuni dal comma
2 dello stesso articolo 21 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.,
lo standard urbanistico di cui all'articolo 21, 1° comma,
punto 3) della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., deve essere incrementato
di una quota ulteriore pari al fabbisogno calcolato secondo la
tabella di cui al comma 2.
6. La quota ulteriore prevista dal precedente comma può
essere interamente monetizzata per le attività con SLP
fino a 1500 mq. nell'addensamento A1 e, limitatamente alle tipologie
M-SAM, negli addensamenti A2. Inoltre per le attività fino
a 1500 mq. di SLP negli addensamenti A3 e A4 e per le attività
fino a 2500 mq. di SLP negli addensamenti A1 e A2 può essere
monetizzato solo il 50% della quota ulteriore.
1. La destinazione d'uso commerciale, così come definita
dall'articolo 24 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del
1999 e s.m.i., consente la realizzazione di insediamenti commerciali
solo qualora siano rispettate le compatibilità di cui all'articolo
14 del presente atto e le condizioni di impatto non traumatico
sulla viabilità con riferimento alle aree di sosta ed al
traffico generato.
2. Nel centro abitato, ed in particolare negli addensamenti commerciali
A1 e A2, l'orario di carico e scarico delle merci su area pubblica
deve essere previsto fino alle ore 7 e dalle ore 10 alle 15 e
dopo le ore 20 evitando in ogni caso di generare inquinamento
acustico nelle ore di riposo notturno, fatte salve diverse disposizioni
e regolamenti in materia di viabilità.
3. In sede di presentazione della domanda di autorizzazione, le
medie (con superficie > 900 mq. di vendita) e le grandi strutture
di vendita devono dimostrare la disponibilità di parcheggi,
nonché di appositi spazi destinati alla movimentazione
delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa
di scarico.
1. L'approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l'aggiunta di settore merceologico è subordinato alla verifica di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i. e secondo le modalità previste dagli stessi.
1. Le attività commerciali devono attenersi al rispetto
dei beni culturali ed ambientali individuati ai sensi dell'articolo
24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e secondo le finalità
di cui all'articolo 6 D.Lgs. 114/1998.
2. La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione
della superficie di vendita di esercizi commerciali in sede fissa
che comportino interventi edilizi su edifici che ricadono nella
zona urbana centrale storica oppure rientrino tra quelli riconosciuti
come edifici di particolare interesse storico, sono assoggettati
agli articoli 10 e 26 delle N.U.E.A. del P.R.G. ed alle ulteriori
prescrizioni di cui all'allegato A "Definizione dei tipi
di intervento" delle N.U.E.A. del P.R.G.
3. La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione
della superficie di vendita di esercizi commerciali in sede fissa
che comportino interventi edilizi su edifici ubicati nelle zone
urbane storico-ambientali, così come definite all'articolo
11 delle N.U.E.A. del P.R.G., sono assoggettate alla verifica
della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici
adiacenti, con particolare attenzione all'inserimento degli spazi
vetrina, degli accessi e degli arredi commerciali. Inoltre, tali
interventi dovranno essere coerenti con il contenuto dei progetti
di riqualificazione degli spazi pubblici previsti allo stesso
articolo 11 delle N.U.E.A. del P.R.G. e con eventuali Progetti
di Qualificazione Urbana di cui al successivo articolo 21 o Progetti
Integrati d'Ambito di cui al Regolamento n. 287 della Città.
4. Per singole porzioni delle zone urbane storico-ambientali,
l'Amministrazione, sulla base di specifici studi e approfondimenti,
con apposito atto deliberativo, potrà applicare le compatibilità
previste per l'addensamento commerciale del centro storico (A1).
5. Qualora il Regolamento di Polizia Urbana o le N.U.E.A. del
P.R.G. prevedano che l'area di insediamento sia soggetta a limitazioni
ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della D.C.R. n. 563-13414 del
29 ottobre del 1999 e s.m.i., si applicano le compatibilità
previste per l'addensamento A1.
6. Con apposito Regolamento o con provvedimento urbanistico la
Città approva eventuali limitazioni circa la compatibilità
e le merceologie al fine di salvaguardare porzioni del tessuto
commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi
ed attività artigianali, aventi valore storico e artistico,
ubicati nell'ambito degli addensamenti commerciali A1, A2 e A3
(addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari,
addensamenti commerciali urbani forti), così come individuati
all'articolo 13 del presente provvedimento, al fine di evitarne
lo snaturamento e l'espulsione, in osservanza di quanto prescritto
dall'articolo 6 comma 3, punto c) del D.Lgs. n. 114/1998.
1. L'Amministrazione comunale adotta provvedimenti tesi a produrre
il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana,
la riqualificazione del tessuto commerciale, il rafforzamento
della dinamica concorrenziale, lo sviluppo economico locale, l'attrazione
turistica e la sicurezza del territorio.
Al fine di dare attuazione ai disposti di cui ai precedenti articoli,
l'Amministrazione comunale, nel rispetto della leale concorrenza
sul territorio e nell'ambito delle valutazioni dell'Osservatorio
di cui al comma 2 dell'articolo 1, potrà ricorrere ad appositi
stanziamenti e facilitazioni, deroghe in materia di orari e deroghe
per l'insediamento di attività eventualmente sottoposte
a contingentamento.
Nell'ambito delle predette finalità possono essere previste
le seguenti tipologie di intervento:
- Progetti di qualificazione urbana (PQU) delle aree di addensamento
commerciale;
- Progetti integrati di rivitalizzazione (PIR);
- Progetti unitari di coordinamento;
- Progetti Integrati d'Ambito;
- Accordi specifici con operatori (protocolli d'intesa).
Gli strumenti sopradescritti saranno approvati a seguito della
consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni più
rappresentative a livello provinciale dei commercianti, e sentite
le Circoscrizioni interessate.
2. L'obiettivo di cui al comma 1 può essere perseguito
anche attraverso specifici contenuti inseriti in progetti e programmi
di riqualificazione/trasformazione urbana quali:
- interventi nelle ZUT e ATS previste dal P.R.G.;
- progetti integrati d'ambito;
- programmi di recupero urbano (PRU, PRIU) di cui alla Legge 493/1993;
- accordi di programma, programmi integrati di cui alla Legge
203/1991;
- programmi integrati di riqualificazione urbanistica (PRIU) di
cui alla Legge Regionale 18/1996 e relativi Protocolli d'Intesa
e Convenzioni.
3. Sulla base di appositi studi sulle problematiche della distribuzione
commerciale locale e sulla qualità ambientale delle aree
urbane all'interno delle quali la presenza di insediamento commerciale,
di pubblici esercizi, di aree mercatali, di servizi e di attività
turistico-ricettive genera fenomeni di aggregazione sociale e
di animazione urbana, l'Amministrazione comunale adotta specifici
"Progetti di Qualificazione Urbana" che prevedono interventi
di carattere strutturale e forme integrate di facilitazione. L'Amministrazione
approva, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale,
i suddetti progetti, congiuntamente ad un programma di attuazione
contenente anche i tipi, i tempi e le modalità di realizzazione
degli interventi, la valutazione di impatto ambientale, i soggetti
pubblici e privati attori del progetto ed il piano finanziario
che evidenzia le risorse erogate dai singoli operatori. Con lo
stesso atto si individuano i relativi strumenti incentivanti.
I progetti possono essere proposti e redatti oltre che dall'Amministrazione,
anche da associazioni degli operatori commerciali, ovvero dai
CAT riconosciuti, dalle associazioni dei consumatori, da imprese
o in collaborazione con questi.
Gli interventi a carattere strutturale ammessi sono i seguenti:
- realizzazione di parcheggi pubblici o privati pluripiano o interrati;
- rifacimento della rete di illuminazione pubblica;
- pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze,
contestualmente ad altre adeguate -- ristrutturazioni del sistema
del traffico urbano;
- ripavimentazione di vie e piazze;
- ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici urbani ed
extraurbani;
- realizzazione di piantumazioni, alberate e aree da destinare
a verde pubblico di livello locale;
- realizzazione di arredi urbani tali da ottenere un miglioramento
della visibilità, dell'identità e delle forme di
richiamo nell'ambito dell'insediamento commerciale;
- recupero di facciate dotate di valori storici, artistici e culturali;
- recupero di immobili pubblici da adibire ad attività
commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
- recupero di piazze e spazi pubblici da destinare a commercio
in area pubblica o a luoghi di esposizione, di mostre e di attività
culturali a carattere non permanente;
- creazione di spazi per l'insediamento delle attività;
- realizzazione di spazi polifunzionali destinati ad attività
di intrattenimento e di svago;
- realizzazioni e ristrutturazione di aree mercatali;
- ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione
economica ed urbana dell'ambito oggetto dell'intervento.
Le forme di facilitazione collegate possono essere le seguenti:
- agevolazioni (suolo pubblico, scomputo oneri di urbanizzazione);
- disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali, anche in deroga ai disposti del D.Lgs. 114/1998 e
della Legge Regionale 28/1999;
- disciplina della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva
dell'esercizio commerciale, anche in deroga ai disposti del D.Lgs.
114/1998 e della Legge Regionale 28/1999;
- sviluppo di merceologie idonee all'innalzamento della qualità
dell'addensamento;
- organizzazione di idonee aree pubbliche da destinare alla realizzazione
di attività commerciale su area pubblica integrative, complementari
e/o sostitutive del commercio al dettaglio in sede fissa;
- divieto di vendita di merceologie non compatibili con i caratteri
ambientali dell'addensamento, in ogni caso non in contrasto con
le regole della libera concorrenza;
- definizione di priorità o obblighi di contestualità
nella realizzazione delle iniziative programmate;
- attivazione di procedure, che saranno definite dalle autorità
competenti a seguito di appositi studi, finalizzate al conseguimento
della certificazione ambientale delle imprese commerciali operanti;
- esonero dall'obbligo di corredare eventuali richieste di autorizzazione
della valutazione di impatto economico ambientale in quando parte
integrante del PQU stesso;
- esonero, per le medie strutture di vendita, dall'obbligo di
rispetto degli standards a parcheggio previsti all'articolo 21
della L.U.R. qualora, nell'ambito del PQU, siano contemplati adeguati
parcheggi pubblici o privati.
I PQU possono essere promossi, realizzati, finanziati e gestiti
anche attraverso la costituzione di società a capitale
misto pubblico-privato come i centri commerciali naturali. Qualora
i PQU siano promossi, realizzati, finanziati e gestiti da operatore
pubblico, gli interventi strutturali e le forme integrate di facilitazione
saranno definite autonomamente dall'Amministrazione.
Nel caso in cui il PQU sia esteso ad interi addensamenti commerciali
riconosciuti o riconoscibili ai sensi del precedente articolo
11, lo stesso può essere realizzato in fasi successive.
La priorità di accesso alle facilitazioni potrà
essere graduata in proporzione al valore di appartenenza della
sezione di censimento.
4. Al fine di superare le eventuali carenze del servizio commerciale
così come indicate ai precedenti articoli 10, 13 e 16,
l'Amministrazione comunale adotta specifici Progetti integrati
di rivitalizzazione. La predisposizione di tali progetti avviene
nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 19 degli Indirizzi
generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento
del commercio al dettaglio in sede fissa approvati con D.C.R.
n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i..
5. Per gli insediamenti commerciali superiori a 2500 mq. di vendita
si prevede la redazione di un progetto unitario di coordinamento
approvato dalla Giunta Comunale, sentite le organizzazioni dei
commercianti più rappresentative a livello provinciale
e le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori
del commercio. Tale progetto deve contenere le indicazioni relative
alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell'intera
area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi,
così come previsto al precedente articolo 19, il posizionamento
e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del
fabbisogno di posti auto di cui al precedente articolo 17 e al
soddisfacimento delle aree a standard, così come prescritto
in relazione alle nuove singole possibili proposte. Il progetto
deve, inoltre, contenere apposita analisi di compatibilità
ambientale dell'intera area, secondo quanto indicato all'articolo
19 del presente atto, dalla quale devono discendere le indicazioni
progettuali relative per le successive fasi di attuazione. Lo
stesso deve, altresì, contenere anche lo studio di impatto
sulla struttura commerciale, sociale ed occupazionale esistente,
esteso al sistema commerciale di riferimento, prevedendo anche
la possibilità di attivare azioni volte a costruire delle
sinergie tra il nuovo insediamento e il tessuto esistente. Ove
esistano strumenti urbanistici esecutivi, questi ultimi sostituiscono
il progetto unitario di coordinamento ove tali strumenti siano
integrati con i contenuti qui previsti. L'approvazione del progetto
unitario di coordinamento da parte del Comune è presupposto
necessario per la realizzazione degli interventi soggetti ad autorizzazione
commerciale per medie e grandi strutture di vendita ed a titolo
abilitativo edilizio. Il progetto approvato può essere
attuato per parti con Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.),
purché dotate di continuità territoriale ed estensione
adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione
funzionale dell'area.
6. Al fine di valorizzare in modo integrato la presenza di attività
commerciali, la gestione dello spazio pubblico e di migliorare
la qualità dell'immagine urbana, il Comune approva i Progetti
Integrati d'Ambito, come già previsto dal Regolamento n.
287 della Città. Tali Progetti hanno valenza su porzioni
minime di ambiti commerciali caratterizzati da unità ambientale.
7. In relazione alla necessità di sviluppare determinati
assetti di natura commerciale, con particolare riferimento alle
tipologie di intervento di trasformazione e riqualificazione urbana
specificati al precedente comma 1, il Comune approva, con provvedimento
della Giunta Comunale, protocolli d'intesa con i promotori. Tali
assetti sono riferiti alla dimensione degli insediamenti e alle
merceologie. A fronte di ciò la Città può
rilasciare in deroga e con procedure definite da appositi provvedimenti
concertati con le associazioni di categoria, autorizzazioni per
la localizzazione di attività eventualmente sottoposte
a contingentamento.
1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera d) della Legge Regionale sul commercio, recepito dall'articolo 15 comma 11bis della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., il rilascio delle nuove autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita, ubicate in tutti i tipi di sistemi, addensamenti e localizzazioni commerciali, è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere un onere aggiuntivo, così come definito dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'11 dicembre 2006, n. 2-4844 o da ogni sua successiva modifica. Tali oneri, ove nelle disponibilità della Città, potranno essere destinati alla predisposizione ed alla realizzazione di quanto previsto dagli strumenti di coordinamento e promozione di cui all'articolo 21 del presente provvedimento.
1. La nuova apertura ed il trasferimento di sede delle medie
e grandi strutture di vendita è disciplinato al precedente
articolo 15. In caso di domande concorrenti e che si escludono
a vicenda, presentate nello stesso giorno, verrà attribuita
priorità alle istanze che comportano accorpamento o anche
solo trasferimento di autorizzazioni con superficie di vendita
superiore a mq. 250 rilasciate ai sensi della Legge 426/1971,
operanti nel Comune e ubicate:
a. in ambiti non riconosciuti come addensamenti di tipo A1, A2
o A3 o, in ogni caso, in centri commerciali classici o sequenziali;
b. in aree o edifici non idonei sotto il profilo dell'accessibilità,
anche ubicati all'interno degli addensamenti precedentemente indicati.
L'inidoneità è dimostrata qualora le aree e gli
edifici non rispondano ai criteri di valutazione di impatto sulla
viabilità di cui al precedente articolo 19 e non rispettino
gli standards minimi di parcheggio di cui al precedente articolo
17 e non sia possibile alcun intervento per l'adeguamento;
c. in aree nelle quali le autorizzazioni che si intendono accorpare
o trasferire contribuiscono alla formazione di posizioni dominanti,
valutate ai sensi della Legge 21 ottobre 1990 n. 287 avente ad
oggetto norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'attribuzione delle priorità sopra indicate è
subordinata all'obbligo di reimpiego del personale dipendente
degli esercizi di cui si richiede l'accorpamento secondo le indicazioni
dell'articolo 21 dei criteri regionali di cui alla D.C.R. n. 563-13414
del 29 ottobre del 1999 e s.m.i. Contestualmente, l'Amministrazione
provvederà a revocare le autorizzazioni accorpate.
1. I titoli abilitativi edilizi relativi alle medie strutture
di vendita sono rilasciati nel rispetto di quanto previsto dalla
Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., e secondo il principio della
contestualità con le autorizzazioni commerciali indicato
dal D.Lgs. 114/1998.
2. I titoli abilitativi edilizi relativi alle grandi strutture
di vendita devono essere rilasciati entro novanta giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del parere
favorevole, sia in merito all'autorizzazione urbanistica regionale
sia sulla domanda di autorizzazione commerciale, espresso dalla
conferenza di servizi di cui all'articolo 9 comma 3 del D.Lgs.
114/1998.
3. Le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo edilizio
sono dettate dagli articoli 26 e 48 della Legge Regionale 56/1977
e s.m.i..
4. Ai sensi dell'articolo 28 comma 6 dei criteri regionali di
cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i.,
anche in deroga al presente provvedimento, sarà data esecuzione
agli strumenti esecutivi e ai programmi di intervento approvati
anteriormente alla data di adozione del presente atto o con convenzione
sottoscritta.
1. L'apertura al pubblico delle medie e grandi strutture di
vendita, conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione,
ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico o comunque
per altra fattispecie prevista all'articolo 3 della D.C.R. n.
563-13414 del 29 ottobre del 1999 e s.m.i., deve avvenire entro
i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del D.Lgs. 114/1998,
salvo proroga fino ad un massimo di anni tre per le grandi strutture
di vendita e di anni due per le medie strutture di vendita per
ritardi non imputabili al soggetto autorizzato, come previsto
dall'articolo 5 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28.
2. I termini di cui sopra sono sospesi in pendenza di procedimento
giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza
passata in giudicato. Nello stesso periodo è ugualmente
sospeso il procedimento amministrativo di attivazione dell'autorizzazione.
3. Qualora, nei tempi stabiliti dai commi precedenti, la superficie
di vendita sia realizzata in una misura inferiore ai due terzi
di quella autorizzata, l'Amministrazione comunale o regionale,
ciascuna per le rispettive competenze, dichiara la decadenza dell'autorizzazione
per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate
le norme contenute nella Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e le
compatibilità di cui al precedente articolo 17.
4. La revoca o la decadenza dell'autorizzazione per la parte non
realizzata, determinano, relativamente a quella parte, l'annullamento
o la modifica dell'autorizzazione regionale così come previsto
nella Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e del titolo abilitativo
edilizio, laddove rilasciato.
5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio
sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma
dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può
affidare tali reparti a terzi, purché in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998 affinché li gestiscano
in proprio, previa la comunicazione all'Amministrazione per la
durata contrattualmente convenuta.
6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale,
l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio previsto
dall'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 114/98, non opera per la
vendita di:
a. macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
b. materiale elettrico;
c. colori, vernici e carte da parati;
d. ferramenta ed utensileria;
e. articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;
f. articoli da riscaldamento;
g. strumenti scientifici e di misura;
h. macchine per uffici e relativi accessori;
i. auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j. combustibili;
k. materiali per l'edilizia;
l. legnami e altri articoli assimilabili ai precedenti (carta
da imballo, ecc.).
1. Le autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciale
in sede fissa, fatto salvo quanto già previsto negli articoli
22 del D.Lgs. 114/1998 e 6 della Legge Regionale n. 28/1999, sono
revocate qualora non siano rispettate:
a. le norme contenute nella presente disciplina;
b. le norme contenute nei regolamenti locali di polizia municipale
e di igiene e sanità;
c. le indicazioni normative e cartografiche del P.R.G., fatte
salve le condizioni specifiche disciplinate nei precedenti articoli
e ogni altra prescrizione relativa alle autorizzazioni e contenuta
in dispositivi legislativi sovraordinati.
2. Le indicazioni del presente articolo si applicano per tutte
le tipologie di esercizi commerciali.
ALLEGATO A
Tabella 1
Sistema Commerciale |
Aurora |
Barriera Milano |
Belgio |
Bengasi |
Casale Sassi |
Centro |
Cibrario S.Donato |
Cit Turin |
Crocetta |
Francia |
Grosseto Vittoria |
Lingotto |
Mirafiori Sud |
Nizza |
Parella |
Pozzo Strada |
Regina Dora |
S.Paolo Racconigi |
S.Rita |
Sofia Settimo |
Vallette |
Zara |
Tabella 2
Sistema commerciale |
Addensamenti |
|
tipo |
elementi per l'identificazione territoriale |
nome mercato |
|
Aurora |
Brescia Palermo |
|
radiale |
largo brescia |
|
|
Aurora |
Cecchi |
|
lineare |
largo cigna |
|
|
Aurora |
Giulio Vercelli |
|
reticolare |
corso emilia |
|
|
Aurora |
Reggio |
|
reticolare |
via catania |
|
|
Barriera Milano |
Bologna |
|
lineare |
corso novara |
|
|
Barriera Milano |
Brandizzo Cherubini |
|
reticolare |
via montanaro |
|
|
Barriera Milano |
Derna |
|
radiale |
piazza derna |
|
|
Barriera Milano |
Foroni |
|
reticolare |
mercato foroni |
foroni |
|
Barriera Milano |
Giulio |
|
lineare |
corso novara |
|
|
Barriera Milano |
Martorelli |
|
lineare |
corso novara |
|
|
Barriera Milano |
Porpora |
|
lineare |
mercato porpora |
porpora |
|
Barriera Milano |
Respighi |
|
radiale |
piazza respighi |
|
|
Barriera Milano |
Vercelli nord |
|
lineare |
piazza rebaudengo |
cena |
|
Barriera Milano |
Vercelli sud |
|
lineare |
mercato crispi |
crispi |
|
Belgio |
Belgio |
|
lineare |
mercato chieti |
chieti |
|
Bengasi |
Bengasi |
|
reticolare |
mercato bengasi |
bengasi |
|
Casale Sassi |
Casale |
|
lineare |
mercato casale |
casale |
|
Casale Sassi |
Sassi |
|
radiale |
largo casale |
|
|
Centro |
Centrale |
|
reticolare |
piazza castello |
bolzano palestro carlina |
|
Centro |
Porta Palazzo Borgo Dora |
|
reticolare |
porta palazzo |
porta palazzo e balon |
|
Centro |
San Salvario |
|
reticolare |
mercato madama cristina |
madama cristina |
|
Centro |
San Secondo |
|
reticolare |
mercato san secondo |
san secondo |
|
Centro |
Vanchiglia |
|
reticolare |
mercato santa giulia |
santa giulia |
|
Cibrario S.Donato |
Cibrario |
|
lineare |
piazza statuto |
|
|
Cibrario S.Donato |
S.Donato |
|
lineare |
piazza statuto |
barcellona |
|
Cit Turin |
Cit Turin |
|
reticolare |
mercato martini benefica |
martini benefica |
|
Cit Turin |
Francia Statuto-Bernini |
|
lineare |
piazza statuto |
|
|
Crocetta |
Crocetta Storica |
|
lineare |
mercato crocetta |
crocetta |
|
Crocetta |
Lione |
|
reticolare |
corso einaudi |
|
|
Crocetta |
Mauriziano |
|
reticolare |
largo turati |
|
|
Crocetta |
Spina 1 |
|
lineare |
piazza marmolada |
|
|
Francia |
Francia Bernini-Rivoli |
|
lineare |
piazza bernini |
|
|
Francia |
Francia Massaua-Collegno |
|
lineare |
piazza massaua |
|
|
Francia |
Francia Rivoli-Massaua |
|
lineare |
piazza rivoli |
brunelleschi |
|
Francia |
Francia Statuto-Bernini |
|
lineare |
piazza statuto |
|
|
Grosseto Vittoria |
Grosseto |
|
lineare |
mercato grosseto |
grosseto |
|
Grosseto Vittoria |
Stradella |
|
lineare |
largo giachino |
ex cir + spina3 |
|
Grosseto Vittoria |
Vittoria |
|
reticolare |
mercato vittoria |
vittoria |
|
Lingotto |
Tunisi Nord |
|
reticolare |
corso sebastopoli |
|
|
Lingotto |
Tunisi Sud - ex MOI |
|
reticolare |
piazza galimberti |
ex moi |
|
Mirafiori Sud |
Artom |
|
reticolare |
via onorato vigliani |
|
|
Mirafiori Sud |
Plava |
|
reticolare |
corso unione sovietica |
plava |
|
Mirafiori Sud |
Traiano Guala |
|
reticolare |
mercato guala |
guala |
|
Mirafiori Sud |
Unione Sovietica Pavese |
|
lineare |
mercato pavese |
pavese |
|
Nizza |
Genova Millefonti |
|
lineare |
via biglieri |
|
|
Nizza |
Nizza - Madama Cristina |
|
reticolare |
corso marconi |
nizza |
|
Nizza |
Spezia Carducci |
|
reticolare |
mercato spezia |
spezia |
|
Parella |
Campidoglio |
|
reticolare |
mercato svizzera |
svizzera |
|
Parella |
Francia Bernini-Rivoli |
|
lineare |
piazza bernini |
|
|
Parella |
Francia Rivoli-Massaua |
|
lineare |
piazza rivoli |
|
|
Parella |
Lecce Cossa |
|
reticolare |
corso montegrappa |
chironi campanella |
|
Pozzo Strada |
De Sanctis |
|
lineare |
via monginevro |
|
|
Pozzo Strada |
Francia Massaua-Collegno |
|
lineare |
piazza massaua |
|
|
Pozzo Strada |
Francia Rivoli-Massaua |
|
lineare |
piazza rivoli |
|
|
Pozzo Strada |
Monginevro |
|
lineare |
corso trapani |
|
|
Pozzo Strada |
Peschiera |
|
lineare |
corso francia o via bardonecchia |
|
|
Pozzo Strada |
Vandalino Brunelleschi |
|
reticolare |
mercato brunelleschi |
brunelleschi + michele rua |
|
Regina Dora |
Oddone |
|
lineare |
piazza statuto |
|
|
Regina Dora |
Regina Cigna |
|
lineare |
rondò della forca |
|
|
Regina Dora |
Regina San Donato |
|
lineare |
mercato barcellona |
barcellona |
|
Regina Dora |
Umbria |
|
reticolare |
via don bosco |
|
|
S.Paolo Racconigi |
Frejus Racconigi |
|
radiale |
largo frejus |
racconigi |
|
S.Paolo Racconigi |
Robilant Racconigi |
|
radiale |
piazza robilant |
|
|
S.Paolo Racconigi |
Sabotino |
|
radiale |
piazza sabotino |
di nanni |
|
S.Rita |
Don Grioli |
|
reticolare |
mercato don grioli |
don grioli |
|
S.Rita |
Nitti Gaidano |
|
reticolare |
mercato nitti |
nitti baltimora |
|
S.Rita |
S.Rita |
|
radiale |
piazza santa rita |
sebastopoli |
|
S.Rita |
Siracusa Guido Reni |
|
reticolare |
piazza pitagora |
baltimora |
|
S.Rita |
Tripoli sud |
|
reticolare |
corso cosenza |
|
|
Sofia Settimo |
San Mauro |
|
lineare |
torrente stura lanzo |
|
|
Sofia Settimo |
Settimo |
|
lineare |
torrente stura lanzo |
|
|
Sofia Settimo |
Sofia Taranto |
|
radiale |
piazza sofia |
taranto |
|
Vallette |
Borgaro |
|
radiale |
piazza villari |
|
|
Vallette |
Cincinnato |
|
reticolare |
mercato cincinnato |
cincinnato |
|
Vallette |
Foglizzo Pianezza |
|
lineare |
corso potenza |
|
|
Vallette |
Lanzo |
|
lineare |
corso grosseto |
|
|
Vallette |
Lucento |
|
reticolare |
corso lombardia |
lucento |
|
Vallette |
Vallette |
|
reticolare |
mercato vallette |
vallette |
|
Zara |
Zara |
|
lineare |
piazza zara |
zara |
|