Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Divisione
n. ord. 25
2006 09746/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
L'art. 1, comma 3 e 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.
360, come modificati, da ultimo, dalla Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Finanziaria 2007), testualmente recitano:
" 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione
da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze
31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data
di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti
di cui al comma 2".
" 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddittuali."
L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni, testualmente recita: "1. Le Province ed i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.".
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal
suddetto art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360,
si propone nel testo allegato (all. 1) l'approvazione del Regolamento
per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Si ritiene altresì opportuno avvalersi della facoltà
concessa, con novità a partire dal 2007 rispetto al dettato
legislativo degli anni scorsi, dal medesimo art. 1, comma3-bis,
del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, stabilendo la soglia di
esenzione fino ad Euro 10.300,00 di imponibile determinato ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs 360/1998 per tutelare per
quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di bilancio,
le fasce reddittuali più basse, attraverso l'alleggerimento
della pressione fiscale rispetto agli anni passati.
In materia fiscale con il termine "esenzione" si intende
la sottrazione totale di un reddito ad imposizione, tale per cui
quello che supera la soglia di esenzione viene interamente assoggettato
ad imposizione. Viceversa, con il termine di "deduzione"
si allude alla progressiva sottrazione dal reddito imponibile.
La disposizione normativa di cui al citato art. 1, comma 3-bis,
riconosce esclusivamente la forma applicativa della esenzione
per soglia, non lasciando margini per altre forme interpretative;
si ritiene, pertanto, auspicabile una prossima modifica legislativa
che salvaguardi, anche a livello locale, la forma della progressività
analogamente alla normativa nazionale in materia di imposizione
diretta.
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42 lettera
f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi.
L'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, stabilisce che i regolamenti tributari devono essere
approvati non oltre il termine previsto per il bilancio di previsione
e producono effetti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo all'approvazione; tale disposizione è stata
poi integrata con l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria
per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27 dicembre 2001), che ha sostituito
il testo dell'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000 (Finanziaria
2001), stabilendo che, in caso di rinvio del termine per l'approvazione
del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate anche
se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine previsto per il bilancio di previsione stesso,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Le disposizioni di cui al capoverso precedente sono state ribadite,
in tal senso, dal comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre
2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre
2006, proroga al 31 marzo il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2007.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento sono stati
richiesti, in data 5 dicembre 2006, i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
ha espresso parere favorevole pervenuto fuori termine la Circoscrizione
8 (all. 2 - n. );
le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 non hanno espresso
parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
l'allegato testo contenente l'istituzione del "Regolamento
per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" (all.
1 - n. );
2) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore dal 1°
gennaio 2007;
3) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio all'art. 43 lett. e) ed all'art. 44 del Regolamento
del Decentramento;
4) di dare atto che il presente Regolamento verrà trasmesso
al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.
52, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni
e della Circolare Ministeriale 29 dicembre 2000, n. 241/E;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 (1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 (2) del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione (3), se non diversamente disposto.
1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sulla base degli indirizzi fissati annualmente dal Consiglio Comunale (4).
1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge (5).
1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1, non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.300,00 (6).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro10.300,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Note:
(1) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni"; Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E - Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province - D.Lgs. 446/1997.
(2) D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 242".
(3) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 151; Statuto della Città, articolo 36 comma 5; Legge 296/2007 (Legge Finanziaria 2007) articolo 1 comma 169.
(4) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 49; D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54; Statuto della Città, articolo 36 comma 5.
(5) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"; D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3.
(6) D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3-bis.
(7) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e Regolamento Entrate Tributarie (Regolamento n. 267); D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (Versamento unificato); D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Accertamento delle Imposte sui Redditi).