Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Divisione

n. ord. 25
2006 09746/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2007
(proposta dalla G.C. 5 dicembre 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni.

L'art. 1, comma 3 e 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati, da ultimo, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), testualmente recitano:
" 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
" 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddittuali."
L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, testualmente recita: "1. Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.".
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal suddetto art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, si propone nel testo allegato (all. 1) l'approvazione del Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Si ritiene altresì opportuno avvalersi della facoltà concessa, con novità a partire dal 2007 rispetto al dettato legislativo degli anni scorsi, dal medesimo art. 1, comma3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, stabilendo la soglia di esenzione fino ad Euro 10.300,00 di imponibile determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs 360/1998 per tutelare per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di bilancio, le fasce reddittuali più basse, attraverso l'alleggerimento della pressione fiscale rispetto agli anni passati.
In materia fiscale con il termine "esenzione" si intende la sottrazione totale di un reddito ad imposizione, tale per cui quello che supera la soglia di esenzione viene interamente assoggettato ad imposizione. Viceversa, con il termine di "deduzione" si allude alla progressiva sottrazione dal reddito imponibile. La disposizione normativa di cui al citato art. 1, comma 3-bis, riconosce esclusivamente la forma applicativa della esenzione per soglia, non lasciando margini per altre forme interpretative; si ritiene, pertanto, auspicabile una prossima modifica legislativa che salvaguardi, anche a livello locale, la forma della progressività analogamente alla normativa nazionale in materia di imposizione diretta.
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
L'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, stabilisce che i regolamenti tributari devono essere approvati non oltre il termine previsto per il bilancio di previsione e producono effetti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione; tale disposizione è stata poi integrata con l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27 dicembre 2001), che ha sostituito il testo dell'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), stabilendo che, in caso di rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine previsto per il bilancio di previsione stesso, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Le disposizioni di cui al capoverso precedente sono state ribadite, in tal senso, dal comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2006, proroga al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento sono stati richiesti, in data 5 dicembre 2006, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
ha espresso parere favorevole pervenuto fuori termine la Circoscrizione 8 (all. 2 - n. );
le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo contenente l'istituzione del "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" (all. 1 - n. );
2) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007;
3) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'art. 43 lett. e) ed all'art. 44 del Regolamento del Decentramento;
4) di dare atto che il presente Regolamento verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e della Circolare Ministeriale 29 dicembre 2000, n. 241/E;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 (1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 (2) del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione (3), se non diversamente disposto.

Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sulla base degli indirizzi fissati annualmente dal Consiglio Comunale (4).

Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge (5).

Articolo 4 bis - Esenzione

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1, non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.300,00 (6).

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro10.300,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5 - Disposizioni finali (7)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Note:

(1) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni"; Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E - Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province - D.Lgs. 446/1997.

(2) D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 242".

(3) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 151; Statuto della Città, articolo 36 comma 5; Legge 296/2007 (Legge Finanziaria 2007) articolo 1 comma 169.

(4) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 49; D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54; Statuto della Città, articolo 36 comma 5.

(5) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"; D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3.

(6) D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3-bis.

(7) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e Regolamento Entrate Tributarie (Regolamento n. 267); D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (Versamento unificato); D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Accertamento delle Imposte sui Redditi).