Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 2
2006 09606/064
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA S.I.T.O. S.P.A. ED I COMUNI DI RIVALTA DI TORINO - GRUGLIASCO - ORBASSANO - RIVOLI E TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI USUFRUIBILI DAGLI UTENTI INSEDIATI NELL'INTERPORTO DI TORINO - APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri,
di concerto con l'Assessore Passoni.
La società S.I.T.O. S.p.A. (Società Interporto
di Torino S.p.A.) veniva costituita nel 1980 per la gestione e
la realizzazione dell'interporto di Torino ricadente nei Comuni
di Torino, Orbassano, Rivoli, Rivalta e Grugliasco; la compagine
societaria è formata da Regione Piemonte, Socotras, Finpiemonte
e FS - Cargo.
L'area interportuale, che copre una superficie di circa mq. 2.800.000
insistente sui predetti Comuni, veniva creata, quale sistema organico
di servizi tra loro uniformati, per garantire agilità,
comodità e redditività, secondo un moderno concetto
di riequilibrio delle quote di mercato tra i vari sistemi di trasporto
e di vero rispetto per l'ambiente. L'interporto di Torino viene
interpretato, infatti, come risoluzione delle criticità
dell'offerta trasportistica in chiave di innovazione profonda
del sistema dei trasporti nello scenario europeo e mantiene una
configurazione svincolata da ogni problema di impatto urbano,
consentendo una riduzione dei tempi di sosta e di percorso per
tutti i fruitori: infatti la rete autostradale e la fitta rete
di arterie di comunicazione garantisce l'effetto moltiplicatore
di attività e di interscambi, mentre il collegamento ferroviario
è assicurato dal contiguo impianto di Orbassano.
La costruzione del centro avveniva in conformità al Piano
Insediamenti Produttivi intercomunale approvato dalla Giunta Regionale.
L'interporto di Torino rappresenta una delle migliori location
dell'Area logistica del Nord Ovest e costituisce la "porta"
privilegiata delle Alpi per le merci destinate al quadrante Nord
occidentale europeo. L'interporto copre una superficie totale
di 3.000.000 di mq., di cui 600.000 mq. destinati ad aree verdi,
100.000 mq. destinati ad uffici, 400.000 mq. destinati ad aree
attrezzate ed a servizi, 900.000 mq. dedicati a magazzini ed operatori
e 150.000 mq. destinati ad aree di stoccaggio all'aperto. La fase
di sviluppo prevede il completamento di ulteriori 500.000 mq.
di insediamenti logistici con 80.000 mq. di nuove aree servizi.
Queste strutture sono riservate in locazione e vendita a operatori
Import-Export, spedizionieri, trasportatori nazionali ed internazionali,
compagnie di navigazione marittime e aeree. Molte delle strutture
insistono contemporaneamente su più Comuni limitrofi.
In data 2 agosto 1996 è stata stipulata una Convenzione
tra la SITO S.p.A. ed i Comuni di Rivalta ed Orbassano avente
per ambito l'area a sud della tangenziale, e concernente la gestione
dei servizi pubblici e la disciplina dei rapporti intercorrenti
tra i Comuni ed i soggetti insediati attraverso la SITO. I servizi
presi in considerazione sono stati: lo spazzamento delle strade,
lo smaltimento dei rifiuti, lo sgombero della neve, manutenzioni
varie, la distribuzione dell'acqua potabile e l'illuminazione
pubblica. Con detta Convenzione la SITO si è assunta nei
confronti dei Comuni contraenti l'onere di provvedere alla gestione
di tutti i servizi pubblici, riservandosi la facoltà di
rivalersi delle spese nei confronti dei soggetti insediati a mezzo
di apposita regolamentazione. Inoltre è stato consentito
dai Comuni che la SITO fosse dotata di ampia discrezionalità
per la determinazione delle tariffe di uso dei servizi, a fronte
degli oneri sostenuti per la gestione degli stessi, in modo da
realizzare una equa ed uguale distribuzione dei costi a carico
degli utenti del SITO, i cui fabbricati come detto, spesso insistono
contemporaneamente sull'area ricadente in più Comuni.
Successivamente, con l'insediamento di nuove aziende nella zona
a Nord della tangenziale e in vista della scadenza della Convenzione
con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2002 (mecc.
2001 12070/13) si provvedeva ad approvare la Convenzione volta
a disciplinare i rapporti tra tutti i Comuni interessati, tra
i quali il Comune di Torino e la SITO S.p.A. avente durata dal
1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.
La S.I.T.O. S.p.A. assumeva l'iniziativa di far disciplinare
in modo organico la gestione dei servizi pubblici sul comprensorio
dalla stessa costituito e ricadente su più Comuni limitrofi,
anche nella considerazione che parte dei beni appartenevano al
patrimonio della Regione Piemonte.
Tale proposta pareva non solo opportuna, ma anche necessaria
vista la difficoltà di imporre ad ogni operatore più
tariffe in base alla porzione di fabbricato ubicata su ciascun
Comune, nonché l'enorme ed evidente difficoltà nascente
dalla presenza di più gestori di pubblici servizi nella
stessa area: si pensi solo ai diversi gestori di sgombero neve
operanti contemporaneamente sull'area e ciascuno per una parte
diversa.
In particolare con la Convenzione suddetta si individuavano le
strutture ed i servizi pubblici esistenti nei Piani Insediamenti
Produttivi SITO per la parte ricadente nel territorio dei Comuni
contraenti, al fine di permettere una loro gestione integrata.
Poiché la suddetta Convenzione è in scadenza al
31 dicembre 2006 e si ritiene opportuno e necessario continuare
a disciplinare i rapporti tra la SITO e i Comuni interessati,
è utile approvare una nuova Convenzione volta ad individuare
le strutture ed i servizi pubblici attualmente esistenti nei Piani
Insediamenti Produttivi SITO e di cui si rende necessario continuare
una gestione integrata.
Per strutture insistenti si intendono: le strade, le aree verdi,
gli spazi di sosta e di parcheggio, le reti di fognatura, di acquedotto,
di telefonia, di distribuzione del gas, gli impianti di pubblica
illuminazione, gli impianti di segnaletica stradale, sia orizzontale
che verticale che semaforica.
I servizi pubblici usufruibili dai soggetti attuatori nei P.I.P.
sono in via esemplificativa, ma non tassativa, i seguenti:
- spazzamento delle strade e delle aree di sosta e di parcheggio
aperte al pubblico;
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'accezione di cui
al D.Lgs. 22/1997;
- rimozione della neve dalle aree di circolazione;
- raccolta e depurazione delle acque reflue;
- distribuzione dell'acqua potabile;
- fornitura energia elettrica e cambio lampade per pubblica illuminazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sopra
citate.
Sulla base della Convenzione tra i Comuni interessati, la S.I.T.O.
S.p.A. si assume l'onere di provvedere in proprio o a mezzo appaltatori
e/o concessionari, alla gestione di tutti i servizi pubblici predetti,
riservandosi la facoltà di rivalersi delle spese nei confronti
dei soggetti insediati nei P.I.P. a mezzo di apposita regolamentazione,
per altro già in atto, e sollevando i Comuni contraenti
da ogni incombenza in materia per tutta la durata della Convenzione.
I Comuni contraenti consentono a che la S.I.T.O. S.p.A. sia dotata
di ogni discrezionalità nella determinazione delle tariffe
di uso dei servizi a fronte degli oneri sostenuti per la gestione
degli stessi, restando totalmente svincolata dalle tariffe in
uso nei singoli Comuni comparenti.
Le modalità di svolgimento dei servizi, come sopra assicurati
dalla S.I.TO. S.p.A., dovranno essere sottoposte all'assenso dei
singoli Comuni, che ne verificano la rispondenza alle esigenze
igienico-sanitarie del territorio ed alle esigenze di efficienza
e di efficacia organizzativa.
A tal fine i Comuni di Torino, Rivalta di Torino, Grugliasco,
Orbassano e Rivoli riconoscerebbero alla S.I.T.O. S.p.A. la titolarità
di gestione dei servizi pubblici, in quanto riferiti ad aree e
ad impianti in parte appartenenti al patrimonio regionale, anche
in deroga a privative esistenti. Ciò tenuto conto del titolo
vantato dalla predetta società in base alla L.R. n. 8 del
18 marzo 1982 e n. 11 del 6 marzo 1980 e successive variazioni.
Gli stessi Comuni contraenti, a fronte degli oneri assunti dalla
S.I.T.O. S.p.A. si impegnano a non ricomprendere l'ambito dei
P.I.P. S.I.T.O., come ante delimitato, nella zona del rispettivo
territorio comunale perimetrata agli effetti del servizio smaltimento
rifiuti (facoltà prevista dal 2° comma dell'art 59
del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993) e, conseguentemente, a
non applicare ai soggetti insediati nei P.I.P. la tassa smaltimento
rifiuti urbani e la tariffa igiene ambientale.
In termini di servizio, la Città non ha interesse a che
l'area venga ricompresa poiché la delimitazione del territorio,
ai soli fini della raccolta rifiuti (e conseguente idonea collocazione
di cassonetti), non è agevole in quanto avviene su una
superficie complessiva estesa, promiscua ed intersecante con quella
del territorio dei Comuni viciniori.
I relativi costi di raccolta e smaltimento, sostenuti dal concessionario
del servizio, lieviterebbero notevolmente proprio in considerazione
della difficoltà a raggiungere e servire un'area promiscua
e oltre il perimetro, motivo per il quale si rende inopportuna
la fissazione e determinazione di un'entrata ad hoc.
Si propone la sottoscrizione della Convenzione allegata per la
durata di anni cinque a partire dal 1o gennaio 2007. Alla scadenza,
le parti potranno rinegoziare l'eventuale prosecuzione del rapporto.
In conclusione, la sottoscrizione della Convenzione allegata,
tra i Comuni sui quali insiste l'interporto e la S.I.T.O. S.p.A.
consentirebbe, tra l'altro, una gestione più razionale
dei servizi pubblici, in funzione del raggiungimento di maggiore
efficienza degli stessi nell'ambito dell'interporto, nonché
dell'esigenza di contenimento delle spese correnti della civica
Amministrazione, spese che la stessa dovrebbe sostenere per l'attivazione
di servizi in un'area fortemente autonoma e funzionale: ciò
anche a vantaggio degli utenti che sarebbero soggetti a parità
di trattamento e di imposizione fiscale, con evidente raggiungimento
da parte della P.A. dei criteri di efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, lo schema di Convenzione, che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale (all. 1 - n. ) tra la Città di Torino,
i Comuni di Rivalta, Orbassano, Grugliasco e Rivoli da una parte
e la società S.I.T.O. S.p.A. dall'altra, inerente l'individuazione
delle strutture e dei servizi pubblici esistenti nei Piani Insediamenti
Produttivi SITO per la parte ricadente nel territorio dei Comuni
contraenti, al fine di permettere una loro gestione integrata
per la durata di cinque anni a partire dal 1o gennaio 2007;
2) di precisare che i servizi usufruibili dai soggetti attuatori
nei P.I.P. sono esclusivamente i seguenti:
- spazzamento delle strade e delle aree di sosta e di parcheggio
aperte al pubblico;
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'accezione di cui
al D.Lgs. 22/1997;
- rimozione della neve dalle aree di circolazione;
- raccolta e depurazione delle acque reflue;
- distribuzione dell'acqua potabile;
- fornitura energia elettrica e cambio lampade per pubblica illuminazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sopra
citate.
3) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere la Convenzione, apportando eventuali modificazioni
non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della
società S.I.T.O. S.p.A.;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4 comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.