Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica

n. ord. 226
2006 07747/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 DICEMBRE 2006
(proposta dalla G.C. 24 ottobre 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: OPERE CONNESSE AL "TERMOVALORIZZATORE - ZONA GERBIDO". AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (D.LGS. 59/2005 E ART. 208 DEL T.U. DELL'AMBIENTE D.LGS. 152/2006), ART. 17 COMMA 8 L.R. N. 56/1977: VARIAZIONI URBANISTICHE AL P.R.G. E APPROVAZIONE DEROGA EDILIZIA.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessora Sestero.

Il presente provvedimento interessa un'area della zona sud della Città, in località denominata Gerbido, al confine con i Comuni di Beinasco, Grugliasco ed Orbassano ed in piccola parte con i Comuni di Rivoli e di Rivalta Torinese, delimitata a nord-ovest dallo scalo ferroviario di Orbassano, a sud-ovest dai binari ferroviari di Fiat Mirafiori, a sud-est da via Paolo Gorini e dall'area verde del Cimitero Sud di Torino e a nord-est dalle aree occupate dai depositi della GTT.
Su tale area è prevista la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione, dotato di recupero energetico, per la combustione di rifiuti solidi urbani residui dalla raccolta differenziata (RSU) e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSA) della Provincia di Torino.
Il conferimento al termovalorizzatore per il 2010 sarà di circa 297.000 t/anno per il circuito urbani pretrattati, e per RSA di circa 124.000 t/anno, per una potenzialità reale complessiva di incenerimento di circa 421.000 t/anno (capacità di circa 1620 t/g). L'impianto di termovalorizzazione consentirà il recupero energetico dei rifiuti residui da raccolta differenziata spinta (viene prevista una quota pari al 50% di raccolta differenziata contestualmente all'avvio dell'impianto), nonché dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, attraverso la conversione del calore di combustione dei rifiuti in energia elettrica e termica, da immettere nelle reti elettriche e di teleriscaldamento.
La scelta del sito del Gerbido per la localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione discende da un lungo e complesso iter nel corso del quale sono stati redatti studi e analisi e compiuti atti amministrativi da tutte le istituzioni locali competenti in materia. La Provincia di Torino, nel luglio 2005, a conclusione dell'analisi comparativa di carattere tecnico-economico-ambientale, che ha avuto come obiettivi principali quelli della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valutando in modo articolato i vari effetti positivi e negativi legati alla localizzazione dell'impianto, quali l'impatto sul traffico locale, la possibilità di recupero energetico, i rischi legati a possibili esondazioni, interferenze con piani di sviluppo, ecc., ha definitivamente individuato, tra i siti potenzialmente idonei, il sito denominato AMI3 (Gerbido). Per quanto riguarda la procedura amministrativa seguita per l'impianto in oggetto, in data 7 febbraio 2006 la Società Trattamento Rifiuti Metropolitani - T.R.M. S.p.A., ha richiesto l'avvio della procedura di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale della procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. 40/98, conclusasi in data 4 aprile 2006 con determinazione n. 13-110031 del Dirigente del Servizio Valutazione impatto ambientale e attività estrattiva della Provincia.
Terminata la fase di specificazione, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 40/98, in data 26 giugno 2006, la Società T.R.M. ha chiesto l'avvio della fase di valutazione della procedura di V.I.A.; conseguentemente, in data 19 luglio 2006, è stata convocata apposita Conferenza di servizi.
La conclusione della procedura è determinata dall'espressione del giudizio di compatibilità ambientale mediante deliberazione della Giunta Provinciale (D.G.P.) in data 21 novembre 2006 sulla base degli esiti della Conferenza di servizi conclusiva.
Il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, costituisce presupposto vincolante per l'autorizzazione definitiva dell'opera ove non assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale.
Contestualmente alla procedura di V.I.A. è stata, inoltre, presentata istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e del D.Lgs. 22/1997 (ora D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambiente").
Nell'ambito di tale procedura l'approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".
Ai sensi dell'art. 5, comma 12 del D.Lgs. 59/2005, il termine del procedimento di A.I.A. è stato sospeso fino alla conclusione della V.I.A..
Il P.R.G. vigente destina l'area sulla quale si propone di realizzare l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, che occupa una superficie di circa mq. 106.560, a servizi pubblici "S", in particolare "aree per attrezzature e impianti tecnologici - lettera t", soggetta ai disposti dell'art. 19 delle N.U.E.A. di P.R.G..
Su tale area sono ammesse le destinazioni d'uso riportate all'art. 3 delle N.U.E.A. comprendenti: impianti tecnologici e relativi servizi (depositi, autorimesse, centri di lavoro e uffici amministrativi funzionalmente connessi). L'indice di edificabilità fondiario massimo è di 1 mqSLP/mqSF.
L'impianto è quindi coerente con le indicazioni del P.R.G. vigente sotto il profilo della destinazione urbanistica.
Sotto il profilo edilizio, poichè il fabbricato caldaie ha un'altezza di circa 47 m. e il camino raggiunge quella di 120 m., superiori a quelle massime previste dal Regolamento Edilizio, è necessario procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 70 del R.E., trattandosi di parametro edilizio derogabile ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001.
Per quanto riguarda la viabilità su gomma l'area è interessata da due tipologie di flussi: accesso ai mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti e accesso dei veicoli per il personale dell'impianto e dei visitatori. Per la prima tipologia l'area di intervento, posta ad ovest dell'impianto, è destinata a Servizi pubblici "S" - lett. "t", mentre, per la seconda tipologia, l'area di intervento, posta a sud dell'impianto, è destinata dal P.R.G. vigente a "Parco Urbano e Fluviale" - ambito P20.
Per la movimentazione dei rifiuti su ferro, strettamente funzionale all'impianto in progetto, da attuarsi mediante l'innesto di un nuovo ramo sull'esistente linea ferroviaria, l'area interessata è destinata a "Parco Urbano e Fluviale" - ambito P20.
Per quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche dell'area si rileva che in base alla Variante n. 100 al P.R.G., recentemente adottata in via definitiva ed ora in salvaguardia, l'area risulta compresa nella classe I (P) di pianura per la quale non sono riconosciute condizioni di pericolosità geomorfologica e non sussistono quindi particolari limitazioni alle scelte urbanistico-edilizie.
Tali aree sono collocate all'esterno del centro abitato e in parte interessate dai vincoli riportati sugli elaborati grafici dell'allegato tecnico n. 7 al P.R.G. "Fasce di rispetto".
L'area sulla quale verrà realizzato l'impianto con i relativi edifici di servizio (destinazione a Servizi pubblici "S" - lett. "t") è parzialmente interessata da:
- Fascia di rispetto stradale ai sensi del D.M. 1404/68 posta su via Gorini e sulla strada (c.d. strada delle Ferrovie) compresa tra lo scalo ferroviario e l'area sulla quale verrà localizzato il termovalorizzatore;
- Fascia di rispetto ferroviaria ai sensi del D.P.R. 753/80 posta lungo il tratto di binario sita a sud-ovest dell'area e lungo lo scalo ferroviario, posto a nord-ovest dell'area, in parallelo alla c.d. strada delle Ferrovie.
Le aree sulle quali verranno realizzate le infrastrutture funzionali all'impianto sono interessate dai vincoli di cui sopra oltre che dalla fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del R.D. 1265/34.
Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono riportati all'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. e all'art. 30 delle N.U.E.A..
Nelle fasce di rispetto ferroviarie, ancorché non individuate nell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G., si applicano inoltre i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.
Per l'accesso all'impianto da strada delle Ferrovie è prevista la realizzazione di una rotatoria e il rimodellamento plano - altimetrico dei collegamenti alle viabilità esistenti per la regolazione dei flussi provenienti dal S.I.TO, dalla strada del Portone e dall'area ferroviaria del termovalorizzatore. Si deve pertanto adeguare l'attuale destinazione urbanistica da Servizi pubblici "S" lett. "t" a viabilità "VI".
La soluzione progettuale prevede, inoltre, l'adeguamento della sezione stradale della via Gorini, attraverso specifico progetto a cura della Città di Torino, ed il prolungamento della stessa via, al fine di garantire l'accesso al termovalorizzatore dal lato sud-est.
Per consentire la movimentazione dei rifiuti su ferro si prevede, altresì, la realizzazione di un terminal ferroviario con innesto alla linea esistente e rimodellamento plano - altimetrico per superare l'attuale dislivello.
Tali soluzioni necessitano di specifica destinazione urbanistica da individuare con una lieve modifica della perimetrazione del Parco Urbano Fluviale ambito P20 con cambio della destinazione urbanistica rispettivamente ad area per la viabilità "VI" e ad area per Servizi Pubblici "S" lett. "t".
Per quanto riguarda le porzioni di territorio destinate a viabilità - "VI" si precisa che, ai sensi dell'art. 23, comma 8 delle N.U.E.A. del P.R.G., "in sede di progetto esecutivo di opera pubblica i tracciati possono essere specificati o parzialmente modificati nel rispetto delle previsioni di massima indicate nelle tavole di piano senza che questo costituisca variante al P.R.G.".
In merito alla Via Gorini e alla c.d. strada delle Ferrovie, le stesse vengono classificate dal Nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone come viabilità di tipo F - "Strada locale esistente", collocate all'interno del perimetro del centro abitato come individuato dal P.U.T. ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
Per tale tipologia viaria non è richiesta dalla normativa vigente alcuna fascia di rispetto stradale.
La presente proposta comprende, pertanto, la soppressione della fascia di rispetto stradale della via Gorini e della c.d. strada delle Ferrovie come stabilito dall'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e in coerenza con il Piano Urbano del Traffico.
Per quanto attiene la fascia di rispetto cimiteriale che lambisce l'area sulla quale sorgerà l'impianto, nell'ambito della procedura di approvazione è previsto il recepimento di specifico parere dell'A.S.L. competente, in merito agli interventi di viabilità stradale e ferroviaria escludendo la riduzione di tale fascia.
Parallelamente per quanto attiene la fascia di rispetto ferroviario, nell'ambito della procedura di approvazione, è previsto anche il recepimento di specifico parere da parte della Società Rete Ferroviaria Italiana, in merito agli interventi ricadenti all'interno di tale fascia di rispetto.
Alla luce di quanto sopra esposto, gli interventi sopra descritti non sono conformi al P.R.G. vigente. La coerenza tra gli interventi da realizzare e le previsioni urbanistiche di P.R.G. è verificata nell'ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale ed a seguito di variazione ai sensi dell'8° comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 per quanto attiene al progetto della Città di Torino di adeguamento della sede stradale della via Gorini.
L'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e dell'art. 208 del T.U. dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006 comporta, infatti, variante allo strumento urbanistico comunale nonchè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
Si propone, pertanto, di introdurre le seguenti modifiche al vigente P.R.G.:
1) la modifica delle seguenti destinazioni urbanistiche:
- Area a) pari a circa mq. 6.083, da Parco urbano e fluviale - ambito P20 - ad aree per la viabilità pubblica - "VI";
- Area b) pari a circa mq. 2.188, da Parco urbano e fluviale - ambito P20 ad area a Servizi Pubblici "S" lett. "t" Attrezzature ed impianti tecnologici;
- Area c) pari a circa mq. 1.935, da Parco urbano e fluviale - ambito P20 - ad aree per la viabilità pubblica - "VI";
- Area d) pari a circa mq. 2.140, da area a Servizi Pubblici "S" lett. "t" Attrezzature ed impianti tecnologici ad aree per la viabilità pubblica - "VI";
2) la modifica del perimetro del Parco Urbano e Fluviale ambito P20;
3) la soppressione della fascia di rispetto stradale relativa a via Gorini e alla c.d. strada delle Ferrovie;
4) le conseguenti modifiche alla tavola n. 1 - Azzonamento - Foglio 11 - scala 1:5.000 e alla tavola n. 7 - Fasce di rispetto - foglio 11 - scala 1:5.000, in recepimento di quanto specificato ai punti precedenti.
La proposta in oggetto comporta decremento delle aree per servizi pubblici (aree a Parco Urbano e Fluviale e Servizi Pubblici "S" lett. "t") pari a circa mq. 10.158 costituenti, a seguito della proposta di variante, viabilità pubblica.
Il provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio, in data 18 ottobre 2006.
La realizzazione del termovalorizzatore prevede infine una serie di opere di adeguamento delle infrastrutture di accesso all'area stessa poiché è necessario risolvere alcune problematiche che comportano, da un lato, l'adeguamento delle sezioni stradali esistenti per assicurare una fruizione ottimale della viabilità ai mezzi pesanti e, dall'altro, il completamento della stessa con alcuni tratti strategici per lo snellimento dei flussi in transito.
Al fine di dare attuazione agli interventi di cui sopra, la Provincia di Torino ha avviato la procedura finalizzata alla sottoscrizione di Accordo di Programma con la quale ha, altresì, definito la modalità di trasporto dei rifiuti che deve essere, ove possibile, quella del trasporto ferroviario.
Tale Accordo, promosso dalla Provincia di Torino, tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Comune di Orbassano, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.), S.I.TO S.p.A., T.R.M. S.p.A., concerne la realizzazione e l'adeguamento delle viabilità di interesse provinciale e di opere connesse e complementari al termovalorizzatore.
In data 24 maggio 2006 si è svolta la seduta preliminare della Conferenza e, in data 10 ottobre 2006, ne è stata convocata una seconda al fine di concordare il testo definitivo dell'Accordo.
Costituiscono oggetto dell'Accordo di Programma gli interventi di sistemazione della viabilità di accesso allo svincolo del S.I.TO, adeguamento della connessione alla strada del Portone della strada delle Ferrovie (unico sul territorio della Città di Torino) e adeguamento e completamento della connessione da e per la direzione Rivalta / Ospedale San Luigi per la strada delle Ferrovie.
I contenuti dello specifico Accordo di Programma sono qui richiamati al solo fine di dare più completa illustrazione agli interventi previsti sull'area, ma non sono oggetto del presente provvedimento (l'unico intervento sito nel territorio comunale, relativo alla Strada del Portone, risulta conforme al P.R.G.).
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento, al Consiglio della Circoscrizione n. 10 per l'acquisizione del relativo parere.
La predetta Circoscrizione, in data 15 novembre 2006, ha comunicato, con nota che si allega (all. 2 - n. ), che il Consiglio di Circoscrizione ha iscritto ai propri lavori, per due volte, la delibera relativa al provvedimento di cui all'oggetto proponendo l'espressione di un parere favorevole e senza osservazioni. Si è tuttavia verificata l'impossibilità, per le ragioni indicate nella nota della Circoscrizione, di esprimere formalmente il parere richiesto in tempo utile per la chiusura della Conferenza dei Servizi.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il D.Lgs. n. 152 del 2006;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di esprimere parere favorevole alla variazione urbanistica al vigente P.R.G. nell'ambito della procedura di autorizzazione ambientale (ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, T.U. dell'Ambiente) ed ai sensi dell'8° comma dell'art.17 della L.R. 56/1977, in merito alle opere di viabilità su gomma e su ferro funzionali alla realizzazione e all'esercizio del Termovalorizzatore, oltre all'adeguamento delle fasce di rispetto stradali (via Gorini e c.d. strada delle Ferrovie), come meglio descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. );
2) di approvare, ai sensi dell'art. 70 del R.E. e dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, i contenuti in deroga al Regolamento Edilizio per quanto riguarda le altezze previste in progetto, di circa 47 m. per il fabbricato caldaie e di 120 m. per il camino, in deroga al Regolamento Edilizio.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.