Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 9
2006 06013/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 119 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'AMBITO 10.3 QUARTIERE MEISINO. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda aree ubicate nella Circoscrizione
Amministrativa n. 7 e più precisamente comprese tra il
Parco del Meisino ed il C.so Casale "Zona Meisino".
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino ha
classificato dette aree in Zona Urbana di Trasformazione (ZUT)
denominata "Ambito 10.3 Quartiere Meisino" con destinazione
d'uso di tipo prevalentemente residenziale, disciplinata dagli
articoli 7 e 15 e dalla relativa scheda normativa delle N.U.E.A..
Attualmente tali aree sono occupate da diversi fabbricati, alcuni
dei quali destinati a residenza e altri parzialmente utilizzati
da attività di tipo artigianale - produttivo.
Il P.R.G. vigente individua nella porzione ovest, occupata da
attività al momento non interessate alle previsioni di
trasformazione urbanistica, l'area in cui organizzare complessivamente
l'edificazione di progetto, mentre nella restante parte sono previste
le aree da destinare ai servizi pubblici.
All'interno dell'ambito sono state erroneamente comprese porzioni
di aree di pertinenza di lotti confinanti, classificati dal P.R.G.
in zona consolidata collinare area normativa "R8" ed
un lotto in cui, nelle more di approvazione del P.R.G. vigente,
è stato realizzato un nuovo edificio residenziale.
In considerazione di detta condizione i proprietari della quasi
totalità delle aree comprese nel citato ambito hanno presentato
una proposta che consentirebbe, da un lato, l'attuazione per parti
della previsione di trasformazione urbanistica e, dall'altro,
di stralciare alcune aree occupate da fabbricati residenziali/artigianali
non suscettibili di trasformazione, nonchè la possibilità
di cedere gratuitamente alla Città porzioni di limitrofe
aree destinate dal P.R.G. a parco urbano e fluviale denominato
"P1", previo utilizzo della relativa capacità
edificatoria nell'ambito stesso.
L'Amministrazione ritiene pertanto opportuno modificare parzialmente
le attuali previsioni di P.R.G. con l'adozione di una variante
urbanistica, ai sensi dell'articolo17, comma 7, della LUR, che
renda fattibile l'attuazione per parti dell'Ambito 10.3 e la contestuale
cessione gratuita di aree a parco (P1 parte) inserite in specifici
progetti avviati dalla Città e per le quali, in alternativa,
risulterebbe necessario ricorrere a procedura espropriativa per
la loro acquisizione. A tal fine si ipotizza di consentire l'atterraggio
delle utilizzazioni edificatorie generate da quest'ultime nell'Ambito
10.3 che, nella fattispecie ha indice territoriale pari a 0,7/3
mq/mq e che con l'elevazione dello stesso, ai sensi dell'art.
22 del P.R.G., risulterebbe incrementato sino ad un massimo di
circa 0,24 mq/mq. Sono state, peraltro, formulate simulazioni
progettuali di tipo planivolumetrico, che hanno di massima confermato
la fattibilità attuativa sia in termini di edificabilità
che di dotazione di aree per servizi pubblici. Per queste ultime,
in particolare, si è reso necessario apportare una modesta
variazione della quota riferita ai servizi per la Città
nella misura del 50% della superficie territoriale dell'ambito,
anziché del 60% previsto dal P.R.G. vigente.
Si specifica, altresì, che le porzioni di aree oggetto
di stralcio e conseguente riclassificazione in area normativa
"R8", non producono volumetrie aggiuntive avendo verificato
che i lotti in questione hanno saturato il relativo indice di
edificabilità.
L'Ambito è parzialmente inserito nel Progetto Territoriale
Operativo "Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali
del Po" i cui indirizzi progettuali, da seguire nella realizzazione
degli interventi, sono specificati nella scheda progettuale n.
8 e nello stesso sono presenti anche aree di proprietà
comunali, la cui trasformazione potrà essere favorita da
quanto contemplato dal presente provvedimento.
Nell'aprile 2006, è stato adottato il Progetto Definitivo
della "Variante n. 100 al Piano Regolatore, ai sensi degli
articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.. Adeguamento
alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto
Idrogeologico" che inserisce le aree interessate dal presente
provvedimento, interne ed esterne all'Ambito 10.3, in parte nella
sottoclasse III b4 (P), fascia B, ed in parte nella sottoclasse
II 1 (C).
Infine, si fa presente che parte delle aree comprese all'interno
dell'Ambito 10.3 e all'interno del P1 sono interessate da "fasce
di rispetto elettrodi" ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992
e da "fasce di rispetto" ai sensi dell'art. 29 Legge
Regionale 56/1974 e da fascia B di PAI (vedi allegati tecnici
7 e 7 bis della variante n. 100).
Alla luce di quanto sopra esposto la variante prevede:
- lo stralcio delle aree erroneamente ricomprese nell'Ambito10.3
(vedasi allegato "c") ed in particolare: il lotto ubicato
in c.so Casale n. 425, su cui è stato realizzato un fabbricato
residenziale; parte dei lotti di pertinenza dei fabbricati al
n. civico 423 e 437 di c.so Casale, una modesta parte del lotto
di cui al fabbricato al n. civico 419 di c.so Casale;
- la modifica della perimetrazione dell'Ambito 10.3, conseguente
agli stralci delle porzioni di aree succitate;
- la riclassificazione delle aree stralciate dall'ambito in Zona
Consolidata Collinare, area normativa "R8";
- la riformulazione della scheda normativa dell'Ambito 10.3 contenente:
la nuova stima della superficie territoriale dell'ambito (ST)
e della superficie lorda di pavimento generata dall'ambito (SLP);
la possibilità di realizzare le utilizzazioni edificatorie
generate dalle aree a parco urbano e fluviale "P1 parte";
la modifica della percentuale dei servizi per la Città
(vedasi allegato "h");
- inserimento della Tav. 10.3a allegata alla scheda normativa
dell'ambito 10.3 (vedasi allegato "i").
Il presente provvedimento comporta un modesto decremento di aree
per servizi pubblici (pari a circa mq. 2175 di superficie). Si
specifica tuttavia che, per quanto attiene la quantità
globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del
comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale e
risulta altresì coerente con il piano di zonizzazione acustica
predisposto dagli uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/21),
così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente
e Territorio Servizio Inquinamento Acustico prot. n. 9915/074/5147
del 30 maggio 2005 (vedasi allegato "l").
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 7 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del
13 ottobre 2006 (all. 2 - n. ), ha richiesto che venga
verificata la fattibilità, in sede progettuale, di una
diversa distribuzione dei volumi edificatori previsti, al fine
di evitare una soluzione edificatoria difforme da quella che oggi
caratterizza la borgata, nonché il costituirsi di un "pericoloso"
precedente.
Viene, inoltre, sollecitata la realizzazione dell'accesso ciclopedonale
(con possibilità di transito per i mezzi di soccorso) al
sottostante Parco del Meisino, come già concordato con
l'Ente Parco ed in sede di II Commissione Urbanistica Consiliare.
Con riferimento alla prima richiesta della Circoscrizione, si
evidenzia che le simulazioni progettuali di tipo planivolumetrico,
allegate alla Variante (allegati m e n), sono da considerarsi
illustrative e confermano la fattibilità attuativa della
trasformazione sia in termini di edificabilità sia in
termini di dotazione di aree per servizi pubblici.
Successivamente, con lo S.U.E. verranno distribuiti i volumi
edificatori tenendo conto delle aree di concentrazione edificatoria,
come individuate dalla Variante, e dell'altezza dei fabbricati
che, ai sensi dell'articolo 13 comma 19 del Regolamento Edilizio,
"per la zona a levante del fiume Po la Hf non può
superare il valore massimo di m. 15,00, e oltre tale altezza non
sono consentiti piani arretrati". Viene, pertanto, accolta
l'osservazione della Circoscrizione: lo S.U.E. prevederà
un numero massimo di quattro piani fuori terra per gli edifici
in progetto.
In relazione alla seconda richiesta si evidenzia che l'accesso
ciclopedonale, con possibilità di transito ai soli mezzi
di soccorso, sarà previsto nello Strumento Urbanistico
Esecutivo tra le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
degli oneri; nella relativa convenzione urbanistica verranno,
altresì, precisati tempi e modi di attuazione del predetto
accesso ciclopedonale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la
variante parziale n. 119 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, concernente l'"Ambito 10.3 Quartiere Meisino",
come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati
che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs: 18 agosto 2000 n. 267.
E' stato inoltre approvato il seguente emendamento all'allegato 1 al provvedimento - VARIANTE N. 119 AL P.R.G. -:
nell'Allegato h - Scheda Variante, al termine della terz'ultima
riga: "L'individuazione cartografica dell'area a servizio
è prescrittiva", inserire il seguente testo:
"Nella redazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.)
dovrà essere previsto un collegamento ciclopedonale con
possibilità di transito per i soli mezzi di soccorso.".