Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti
n. ord. 203
2006 05570/024
OGGETTO: PRESTAZ. FIDEIUSSIONE COMUNE TORINO A GARANZIA MUTUO DA CONTRARSI TRA SOC. COOP. CONSORT. MERC. COPERTO CORSO RACCONIGI E LA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A., IMPORTO STIMATO EURO 1.537.888,00, IN SOSTITUZIONE DELIBERAZIONI (MECC. 2001 02911/024 E 2004 07075/24).
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Altamura.
Con deliberazione n. 2810 della Giunta Comunale del 22 dicembre
2000 (mecc. 2000 12916/016) è stata approvata la concessione,
alla "Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto
di Corso Racconigi - Città di Torino - a responsabilità
limitata", dell'immobile di proprietà comunale adibito
a sede mercatale, per la durata di anni 30, alle condizioni specificate
nello schema di Convenzione approvato con il provvedimento dianzi
citato.
Il relativo atto è stato stipulato in data 30 maggio 2001,
a rogito dr. Mario Sicignano.
Con deliberazione n. 101 del Consiglio Comunale del 28 marzo 2001
(mecc. 2001 02911/024), è stato approvato il rilascio di
fideiussione solidale da parte del Comune di Torino a favore della
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. a garanzia del mutuo
di Euro 903.799,57 contratto dalla "Società Cooperativa
Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di
Torino - a responsabilità limitata" per il completamento
della ricostruzione dell'area mercatale.
Tale finanziamento è stato perfezionato con contratto stipulato
in data 12 gennaio 2001, a rogito notaio dr. Mario Sicignano,
Rep. n. 34499, raccolta 13285, registrato a Torino il 13 giugno
2001.
Con deliberazione n. 151 del Consiglio Comunale del 15 novembre
2004 (mecc. 2004 07075/024), è stato approvato il prolungamento,
da 10 a 15 anni, della fideiussione solidale concessa dal Comune
di Torino a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano
S.p.A., a garanzia del mutuo di Euro 903.799,57 sopra citato.
La Società richiede, ora, alla Banca, di estinguere il
precedente contratto di mutuo, stante un debito residuo stimato,
alla data odierna, di Euro 637.888,00 per accenderne uno nuovo
da destinarsi, per Euro 637.888,00 alla predetta estinzione e,
per Euro 900.000,00 quale nuovo finanziamento, per lavori di adeguamento
funzionale degli ingressi pedonali del Mercato Coperto, per un
totale complessivo stimato di Euro 1.537.888,00, da garantire
con fidejussione da parte del Comune di Torino, previa estinzione
della fidejussione prestata in precedenza, regolamentata con le
citate deliberazioni di Consiglio Comunale, (mecc. 2001 02911/024)
del 28 marzo 2001 e (mecc. 2004 07075/024) del 15 novembre 2004.
La stessa Società ha presentato apposita richiesta al Settore
Infrastrutture per il Commercio il quale, sulla base di idonea
documentazione, ha ritenuto congrua la maggiore spesa di Euro
900.000,00 preventivata per i lavori di adeguamento funzionale
degli accessi pedonali, con nota del 10 aprile 2006, prot. 8857.
Il Settore Attività Economiche e di Servizio - Divisione
Commercio - conseguentemente, ha già espresso, con nota
del 13 aprile 2006, prot. 16979, il proprio "nulla osta"
all'accoglimento di tale richiesta.
Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione
di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere
a fini sociali, su immobili di proprietà dell'ente locale,
è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. 267/2000
che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
a) progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione
che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in
funzione delle esigenze della collettività locale;
b) acquisizione della struttura al patrimonio dell'ente al termine
della concessione;
c) convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario
nel caso di rinuncia alla realizzazione o alla ristrutturazione
dell'opera.
Stante che la natura intrinseca del servizio consente la fruizione
dello stesso da parte dei cittadini, che dall'art. 12 della Convenzione
risulta che le nuove opere si intendono acquisite in proprietà
della Città, che il Settore Infrastrutture per il Commercio
ha espresso parere di congruità sulla stima di massima
degli interventi (nota del 10 aprile 2006 prot. 8857) e che la
concessione regola i rapporti di cui al precedente punto c), si
ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
L'Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo
dal quale emergono le seguenti condizioni:
- importo complessivo stimato del mutuo: Euro 1.537.888,00 destinato,
per Euro 637.888,00 all'estinzione del precedente finanziamento
e, per Euro 900.000,00 a finanziare i nuovi lavori di adeguamento
funzionale degli accessi pedonali al mercato;
- erogazione del mutuo di Euro 1.537.888,00: per Euro 637.888,00
contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, a titolo
di estinzione del mutuo precedente e, per Euro 900.000,00 a stato
di avanzamento lavori, ovvero in relazione alle fatture emesse
dalla ditta appaltatrice;
- saggio di interesse: nominale annuo variabile trimestralmente
corrispondente al tasso EURIBOR a 3 mesi lettera rilevato il terzultimo
giorno lavorativo di ogni trimestre solare, maggiorato dello spread
di 0,95 punti percentuali annui;
- durata: 20 anni;
- ammortamento: 240 rate mensili costanti posticipate comprensive
di capitale ed interessi a partire dal primo giorno del mese successivo
all' erogazione finale della somma mutuata;
- interessi preamm.to: con decorrenza dalla fine di ogni mese
immediatamente successivo a ciascuna somministrazione, calcolati
al tasso del prestito;
- garanzie: fideiussione solidale del Comune di Torino, ai sensi
dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, fino alla concorrenza di Euro
1.537.888,00.
L'importo complessivo del mutuo, stimato in Euro 1.537.888,00
sarà definito in maniera puntuale soltanto in sede di stipula
del relativo contratto, in funzione del mutevole livello del debito
residuo del mutuo preesistente che, stimato alla data odierna
pari ad Euro 637.888,00 è suscettibile di variazioni in
diminuzione dipendentemente dai pagamenti delle rate che interverranno
fino alla data di stipula suddetta.
La nuova fidejussione richiesta dalla Banca, al fine di adeguarla
alle nuove condizioni del finanziamento, verrà rilasciata
dal Comune di Torino previa estinzione della fidejussione prestata
precedentemente.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli interessi
annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art.
204 del D.Lgs. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli
dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni
a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato altresì che la fidejussione non costituisce
impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento
finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato
principale, e che il relativo importo non può essere iscritto
in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività
dello Stato Patrimoniale, si ritiene possibile approvare la fidejussione
secondo il nuovo piano di ammortamento predisposto dalla Banca
Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la bozza del nuovo contratto di mutuo e del relativo piano
di rimborso;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art. 207 comma 3 del D. Lgs.
267/2000, il rilascio della fidejussione solidale a favore della
Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. a garanzia del mutuo di
Euro 1.537.888,00 da perfezionarsi tra la Banca e la Società
Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città
di Torino - a responsabilità limitata, per il finanziamento
dei lavori di adeguamento degli accessi all'area mercatale, nonché
per l'estinzione del contratto di mutuo esistente in precedenza,
garantito con fidejussione regolamentata con le citate deliberazioni
del Consiglio Comunale del 28 marzo 2001 (mecc. 2001 02911/024)
e del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 07075/024);
2) di dare atto che l'importo definitivo del mutuo, e quindi della
fidejussione concessa, sarà determinato in maniera puntuale
soltanto in sede di stipula del contratto di mutuo, in funzione
del mutevole livello del debito residuo, suscettibile di variazioni
in diminuzione rispetto al livello stimato alla data odierna,
per effetto dei pagamenti delle rate che interverranno fino alla
data di stipula sopra citata;
3) di garantire con fidejussione, il pagamento delle rate di preammortamento
e di ammortamento del mutuo, che matureranno rispettivamente dal
primo giorno del mese successivo alla data di ciascuna somministrazione
e dall'erogazione finale della somma mutuata;
4) di prendere atto del piano di rimborso del capitale (all. 2
- n. ) e della bozza di contratto di mutuo
(all. 1 - n. ), allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che con la prestanda fidejussione non vengono
superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e che sono stati rispettati i criteri
indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000, così
come modificati con Legge 30 dicembre 2004 n. 311;
6) di iscrivere la fidejussione nelle passività dello Stato
Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di
perfezionamento del contratto di mutuo e, dalla stessa data, di
stornare la fidejussione precedente che si estingue;
7) di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala
od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro,
ai sensi dell'art.55 commi 5 e 6 del nuovo Regolamento per la
disciplina dei contratti, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione del 7 marzo 2005 a perfezionare l'operazione di
fidejussione in nome e per conto del Comune, nella forma in uso
presso la Società mutuante apportando le variazioni e le
integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di
legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare
le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune,
nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.