Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
n. ord. 171
2006 05140/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 129 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. E S.M.I., CONCERNENTE L'AREA COMPRESA TRA VIA AMEDEO RAVINA E VIA GIULIO CARCANO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 129 del Consiglio Comunale dell'11 aprile
2006 (mecc. 2006 00082/009), esecutiva in data 29 aprile 2006,
è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della
L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante n. 129 al vigente P.R.G.,
concernente l'area compresa tra via Amedeo Ravina e via Giulio
Carcano.
Il provvedimento di adozione è stato assunto anche sulla
base di un'intesa, con la Circoscrizione n. 7, che ha accolto
le riserve e le osservazioni contenute nel parere negativo espresso
alla stessa in data 23 febbraio 2006.
Sulla base di tale intesa la Circoscrizione n. 7 ha ulteriormente
deliberato in data 11 aprile 2006 esprimendo formalmente parere
favorevole alla variante di cui all'oggetto (all. 2 - n.
), condizionato a definizioni progettuali che dovranno
essere ulteriormente verificate prevedendo in ogni caso che l'edificazione
in oggetto non superi il piano fuori terra. In tal senso si è
previsto di sottoporre il progetto dell'intervento ad esplicito
atto deliberativo della Circoscrizione e del Consiglio Comunale.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 17 maggio 2006 al 15 giugno 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 25 maggio 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere
previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 601-189101-2006, ha espresso parere
favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità
con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003
e con i progetti sovracomunali approvati.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la variante parziale n. 129 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 129
dell'11 aprile 2006 (mecc. 2006 00082/009), esecutiva dal 29 aprile
2006; è allegato al presente provvedimento il testo della
deliberazione della Provincia n. 601-189101-2006 recante il parere
di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia (all. 1 - n. );
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.