Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
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Dirigenza Coordinamento
Urbanistica Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche /MI 5
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
11 aprile 2006
OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE OPERATA DAL
P.R.G. DEL 1995 CON RIFERIMENTO ALLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DEL D.M.
N.1444/68. ATTO DI INDIRIZZO.
Proposta dell'Assessore
Viano.
Il nuovo P.R.G. di Torino, approvato nel
1995, è stato fortemente segnato dalla impostazione della Legge
Urbanistica Regionale n. 56/77 che assegna al piano il compito di disciplinare
l’uso del suolo con “prescrizioni topograficamente e normativamente
definite” ed è stato, quindi, meno attento al tema della divisione
del territorio in “zone omogenee”, che caratterizzava i piani
regolatori di “prima generazione”, impostati sulla legge urbanistica
17 agosto 1942, n. 1150 e sugli adeguamenti degli anni ‘67 e ‘68.
Infatti, pur avendo il piano ricondotto gran parte del territorio urbano
alle “zone territoriali omogenee”, di cui al D.M. n.1444 del
2/04/68, che costituisce, a tutt’oggi, il riferimento normativo in
materia, la individuazione di tali “zone” non è stata
sistematica ed ha lasciato qualche margine di indeterminatezza, peraltro
più formale che sostanziale, che risulta opportuno chiarire in maniera
definitiva.
Ciò, in particolare, al fine di poter dare risposte
esaurienti ed univoche alle richieste di specificazione delle “zone
territoriali omogenee” di appartenenza, in sede di certificazione
urbanistico-edilizia di aree e immobili vari esistenti in Torino.
A tale
scopo, si richiama, in termini sintetici, la definizione delle “zone
omogenee” operate dal citato D.M. che, all’art. 2, individua le
seguenti “zone territoriali omogenee”:
- le porzioni di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- le porzioni di territorio totalmente o parzialmente edificate (con rapporto
di copertura sup. coperta/sup. fondiaria maggiore o uguale a 1/8, o
densità territoriale maggiore di 1,5 mc/mq);
- le porzioni di territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
inedificate o con densità minori delle soglie di cui al punto B);
- le porzioni di territorio per nuovi impianti industriali o ad essi
assimilati;
- le porzioni di territorio destinate ad usi agricoli;
- le porzioni di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale.
Ciò premesso, il P.R.G. del 1995 ha suddiviso il
territorio comunale in 9 “zone normative” in base alle
caratteristiche morfologiche e di impianto urbano, nonché agli obiettivi
di modificazione o conservazione espressi.
Con riferimento alle “zone
omogenee” del D.M. n. 1444/68, il Piano riconosce i caratteri della zona
A) alla “zona centrale storica”; i caratteri della zona B) a quasi
tutte le altre zone, e i caratteri della zona C) a pochi casi, essenzialmente
per le basse densità esistenti in queste porzioni di territorio, non
avendo il piano individuato “aree di espansione”. Inoltre, la
“zona boscata” non viene ricondotta ad alcun tipo di zona omogenea
né vengono individuate zone D) e zone E); vengono, infine, formalmente
richiamate come zona F) solo due “zone urbane di trasformazione”
destinate ad insediamenti universitari.
In relazione alla classificazione
sopra descritta, risulta, quindi, opportuno puntualizzare l’attribuzione
di alcune porzioni di territorio che il P.R.G. del 1995 non ha ricondotto con
chiarezza alla “zonizzazione” del D.M. n. 1444/68.
Le aree
normative, di regola, hanno la stessa classificazione delle zone di piano nelle
quali sono comprese, sulla base delle perimetrazioni delle zone stesse riportate
nella tavola 1 di P.R.G. “Azzonamento – Aree normative e
destinazioni d’uso”.
Ciò vale, quindi, per le aree
destinate ai “servizi zonali e ad attrezzature a livello comunale” e
per le “aree da trasformare per servizi” di cui all’art. 20
della N.U.E.A., destinate prioritariamente alla realizzazione di servizi di
livello locale.
Fanno eccezione le aree per “servizi sociali e
attrezzature di interesse generale” (sia quelle ex art. 22 L.U.R. sia
quelle “oltre le quantità minime di legge”), come definite
all’art. 8, commi 63 e 64 delle N.U.E.A di P.R.G., che sono riconducibili
alla zona F) del D.M. n.1444/68 (attrezzature e impianti di interesse
generale).
Analogamente, sono riconducibili alla zona F) anche le aree per
impianti ferroviari (Aree FS) di cui all’art. 8 comma 73 delle
N.U.E.A.
Altre aree riconducibili alla zona F) sono quelle destinate a parchi
urbani fluviali e collinari (corrispondenti ai “parchi urbani e
comprensoriali” dell’art. 22 della L.U.R.) che sono identificabili
nelle aree del P.R.G. sottoposte alla disciplina degli articoli 21 (Parchi
urbani e fluviali) e 22 (Parchi collinari) delle N.U.E.A. di P.R.G., a cui vanno
aggiunti, per omogeneità e continuità sotto il profilo
urbanistico, il sistema del verde spondale già realizzato e i grandi
parchi esistenti nella media e alta collina.
Allo scopo di definire in
termini univoci le aree destinate a parco riconducibili alla zona F),
distinguendole dalle altre aree verdi (da intendersi quindi ricondotte alle zone
B o C), è stata elaborata la planimetria in allegato alla presente
deliberazione, (all. 1 - n. ) che individua le aree a parco
classificate di categoria F).
Un’ultima specificazione riguarda la
porzione di territorio collinare sulla sponda destra del Po per la quale il
P.R.G. non ha espressamente definito la classificazione di
riferimento.
Ciò riguarda la parte medio-alta della collina, oltre il
limite delle zone consolidate residenziali e miste (con indici di
edificabilità pari a 0,60 e 1,00 mq/mq) corrispondenti alle fasce
pedecollinari e alla frazione di Cavoretto (per le quali vale la classificazione
in cat. B).
La porzione di territorio collinare oltre tale limite (con le
aree normative presenti, compresa la viabilità) è da considerare
zona di categoria C), per la bassa densità media che la caratterizza (con
la sola eccezione di limitate parti comprese in zona consolidata collinare R 8,
già individuata dal P.R.G. come zona di categoria B).
La “zona
boscata”, infine, presente solo in collina, per il carattere
naturalistico, può essere assimilata alla zona di tipo E) del D.M.
n.1444/68 (per usi agricoli), fermo restando che la normativa di riferimento
(art. 18 delle N.U.E.A.) non è di zona agricola.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- di approvare, per i motivi espressi in premessa che qui
integralmente si richiamano, il presente atto di indirizzo, inerente la
specificazione della classificazione del territorio comunale rispetto alle zone
territoriali omogenee previste dal DM 2/04/1968 n. 1444, come puntualmente
specificato in narrativa;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell' art. 134,4 comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di
regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti
diretti o indiretti sul
bilancio.
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