Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
2006 03024/009
Dirigenza Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

11 aprile 2006


OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE OPERATA DAL P.R.G. DEL 1995 CON RIFERIMENTO ALLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DEL D.M. N.1444/68. ATTO DI INDIRIZZO.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il nuovo P.R.G. di Torino, approvato nel 1995, è stato fortemente segnato dalla impostazione della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 che assegna al piano il compito di disciplinare l’uso del suolo con “prescrizioni topograficamente e normativamente definite” ed è stato, quindi, meno attento al tema della divisione del territorio in “zone omogenee”, che caratterizzava i piani regolatori di “prima generazione”, impostati sulla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e sugli adeguamenti degli anni ‘67 e ‘68.
Infatti, pur avendo il piano ricondotto gran parte del territorio urbano alle “zone territoriali omogenee”, di cui al D.M. n.1444 del 2/04/68, che costituisce, a tutt’oggi, il riferimento normativo in materia, la individuazione di tali “zone” non è stata sistematica ed ha lasciato qualche margine di indeterminatezza, peraltro più formale che sostanziale, che risulta opportuno chiarire in maniera definitiva.
Ciò, in particolare, al fine di poter dare risposte esaurienti ed univoche alle richieste di specificazione delle “zone territoriali omogenee” di appartenenza, in sede di certificazione urbanistico-edilizia di aree e immobili vari esistenti in Torino.
A tale scopo, si richiama, in termini sintetici, la definizione delle “zone omogenee” operate dal citato D.M. che, all’art. 2, individua le seguenti “zone territoriali omogenee”:
  1. le porzioni di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
  2. le porzioni di territorio totalmente o parzialmente edificate (con rapporto di copertura sup. coperta/sup. fondiaria maggiore o uguale a 1/8, o densità territoriale maggiore di 1,5 mc/mq);
  3. le porzioni di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate o con densità minori delle soglie di cui al punto B);
  4. le porzioni di territorio per nuovi impianti industriali o ad essi assimilati;
  5. le porzioni di territorio destinate ad usi agricoli;
  6. le porzioni di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Ciò premesso, il P.R.G. del 1995 ha suddiviso il territorio comunale in 9 “zone normative” in base alle caratteristiche morfologiche e di impianto urbano, nonché agli obiettivi di modificazione o conservazione espressi.
Con riferimento alle “zone omogenee” del D.M. n. 1444/68, il Piano riconosce i caratteri della zona A) alla “zona centrale storica”; i caratteri della zona B) a quasi tutte le altre zone, e i caratteri della zona C) a pochi casi, essenzialmente per le basse densità esistenti in queste porzioni di territorio, non avendo il piano individuato “aree di espansione”. Inoltre, la “zona boscata” non viene ricondotta ad alcun tipo di zona omogenea né vengono individuate zone D) e zone E); vengono, infine, formalmente richiamate come zona F) solo due “zone urbane di trasformazione” destinate ad insediamenti universitari.
In relazione alla classificazione sopra descritta, risulta, quindi, opportuno puntualizzare l’attribuzione di alcune porzioni di territorio che il P.R.G. del 1995 non ha ricondotto con chiarezza alla “zonizzazione” del D.M. n. 1444/68.
Le aree normative, di regola, hanno la stessa classificazione delle zone di piano nelle quali sono comprese, sulla base delle perimetrazioni delle zone stesse riportate nella tavola 1 di P.R.G. “Azzonamento – Aree normative e destinazioni d’uso”.
Ciò vale, quindi, per le aree destinate ai “servizi zonali e ad attrezzature a livello comunale” e per le “aree da trasformare per servizi” di cui all’art. 20 della N.U.E.A., destinate prioritariamente alla realizzazione di servizi di livello locale.
Fanno eccezione le aree per “servizi sociali e attrezzature di interesse generale” (sia quelle ex art. 22 L.U.R. sia quelle “oltre le quantità minime di legge”), come definite all’art. 8, commi 63 e 64 delle N.U.E.A di P.R.G., che sono riconducibili alla zona F) del D.M. n.1444/68 (attrezzature e impianti di interesse generale).
Analogamente, sono riconducibili alla zona F) anche le aree per impianti ferroviari (Aree FS) di cui all’art. 8 comma 73 delle N.U.E.A.
Altre aree riconducibili alla zona F) sono quelle destinate a parchi urbani fluviali e collinari (corrispondenti ai “parchi urbani e comprensoriali” dell’art. 22 della L.U.R.) che sono identificabili nelle aree del P.R.G. sottoposte alla disciplina degli articoli 21 (Parchi urbani e fluviali) e 22 (Parchi collinari) delle N.U.E.A. di P.R.G., a cui vanno aggiunti, per omogeneità e continuità sotto il profilo urbanistico, il sistema del verde spondale già realizzato e i grandi parchi esistenti nella media e alta collina.
Allo scopo di definire in termini univoci le aree destinate a parco riconducibili alla zona F), distinguendole dalle altre aree verdi (da intendersi quindi ricondotte alle zone B o C), è stata elaborata la planimetria in allegato alla presente deliberazione, (all. 1 - n. ) che individua le aree a parco classificate di categoria F).
Un’ultima specificazione riguarda la porzione di territorio collinare sulla sponda destra del Po per la quale il P.R.G. non ha espressamente definito la classificazione di riferimento.
Ciò riguarda la parte medio-alta della collina, oltre il limite delle zone consolidate residenziali e miste (con indici di edificabilità pari a 0,60 e 1,00 mq/mq) corrispondenti alle fasce pedecollinari e alla frazione di Cavoretto (per le quali vale la classificazione in cat. B).
La porzione di territorio collinare oltre tale limite (con le aree normative presenti, compresa la viabilità) è da considerare zona di categoria C), per la bassa densità media che la caratterizza (con la sola eccezione di limitate parti comprese in zona consolidata collinare R 8, già individuata dal P.R.G. come zona di categoria B).
La “zona boscata”, infine, presente solo in collina, per il carattere naturalistico, può essere assimilata alla zona di tipo E) del D.M. n.1444/68 (per usi agricoli), fermo restando che la normativa di riferimento (art. 18 delle N.U.E.A.) non è di zona agricola.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di approvare, per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano, il presente atto di indirizzo, inerente la specificazione della classificazione del territorio comunale rispetto alle zone territoriali omogenee previste dal DM 2/04/1968 n. 1444, come puntualmente specificato in narrativa;





  1. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134,4 comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
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