Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 79
2006 01935/002
OGGETTO: GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. DETERMINAZIONE INDENNITA'.
Proposta del Presidente Altamura e del Vicepresidente Coppola.
Con deliberazione del 7 giugno 2004 (mecc.
2003 08902/002) il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione
del Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale, avente quali compiti precipui, in attuazione dei principi
costituzionali di tutela della dignità e della libertà
delle persone, la promozione, anche congiuntamente ad altri soggetti
pubblici, ed in particolare con il Difensore Civico cittadino
- dell'esercizio dei diritti e delle opportunità
di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi
comunali delle persone private della libertà personale
ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate,
residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino;
- di iniziative di sensibilizzazione pubblica
sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà
personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- di protocolli di intesa con le Amministrazioni
interessate, utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso
visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti
alla vigilanza penitenziaria.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo
2 comma 1 del Regolamento allegato alla suddetta deliberazione,
il Sindaco, in data 18 marzo 2005, con proprio atto, nominava
il Garante individuandolo nella persona dell'Avv. Maria Pia Brunato.
Nella deliberazione istitutiva, il Consiglio
Comunale non prevedeva per il suddetto Garante alcuna indennità
di funzione, riservandosi di verificare l'impegno richiesto dalla
carica, l'attività svolta ed i programmi impostati per,
eventualmente, meglio ponderare ogni decisione in merito.
Dando seguito a tale impostazione, la Conferenza
dei Capigruppo provvedeva all'audizione del Garante in data 13
settembre 2005.
A seguito dell'audizione la Conferenza, nella
sua seduta del 18 novembre 2005, approvava, ai sensi dell'articolo
27 del Regolamento del Consiglio Comunale, il Documento di programmazione
per l'anno 2006 delle risorse umane e finanziarie per il Consiglio
stesso nel quale, pur senza giungere ad una determinazione puntuale,
veniva previsto uno stanziamento pari ad Euro 70.000,00, classificato
come "Rimborsi vari": stanziamento da utilizzare, oltre
che per l'eventuale indennità annuale, anche per finanziare
iniziative volte ad espletare le attività di competenza
del Garante.
La Conferenza si riservava pertanto di valutare,
in un secondo momento, l'opportunità di prevedere la suddetta
indennità, nonché la sua quantificazione, anche
tenendo conto di quanto già disposto in altre Città
italiane, utilizzando parte delle risorse stanziate nella quantità
descritta in precedenza.
Il Consiglio Comunale, nella sua seduta del
6 febbraio u.s., approvava il Bilancio di previsione del Comune
di Torino per l'anno 2006, allegata al quale era la Relazione
Previsionale e Programmatica contenente, tra l'altro, il succitato
Documento di programmazione per l'anno 2006 delle risorse umane
e finanziarie per il Consiglio così come approvato dalla
Conferenza dei Capigruppo e contenente, pertanto, lo stanziamento
di Euro 70.000,00 descritto precedentemente.
Successivamente, la Conferenza dei Capigruppo,
nella sua seduta del 7 marzo u.s., ha ribadito la volontà
di prevedere la suddetta indennità, ritenendo congrua,
viste anche le funzioni da espletare, una somma annua pari ad
Euro 25.000,00 comprensiva di tutte le ritenute previste dalla
legislazione vigente.
Occorre quindi, conseguentemente, modificare
il provvedimento per l'istituzione del Garante dei diritti delle
persone private della libertà personale, approvato dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione del 7 giugno 2004
(mecc. 2003 08902/002), inserendo il seguente articolo 6 - Trattamento
economico - "Al Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale spetta un'indennità annua
lorda pari ad Euro 25.000, comprensiva di tutte le ritenute previste
dalla legislazione vigente".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Sono intervenuti i Consiglieri Ventriglia, Gallo Domenico, Centillo, Castronovo, Ferragatta e Mina, i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.
Procede alla votazione nei modi di regolamento.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Airola, Altea, Tealdi e Ventriglia.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Borsano, Chiavarino, Coppola, Costa Gianluca, Foschia, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Levi-Montalcini, Lospinuso, Mina, Monaci, Riccardi, Salti e Troiano.
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 30
VOTI FAVOREVOLI 30
VOTI CONTRARI
/
Per l'esisto della votazione che precede il Presidente dichiara
che il Consiglio Comunale
1) di approvare la previsione per il Garante dei diritti delle
persone private della libertà personale di un'indennità
di funzione lorda, pari ad Euro 25.000,00;
2) di approvare, conseguentemente, la modifica del provvedimento
per l'istituzione del Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale, approvato dal Consiglio Comunale
con propria deliberazione del 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002),
inserendo il seguente art. 6 - Trattamento economico - "Al
Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale spetta un'indennità annua lorda pari ad Euro
25.000,00, comprensiva di tutte le ritenute previste dalla legislazione
vigente;
3) di demandare ad un successivo provvedimento l'impegno della
spesa derivante dall'applicazione della presente deliberazione.
Presidente - in considerazione dell'urgenza che la deliberazione
testé approvata produca subito i suoi effetti, propongo
che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Airola, Altea,
Tealdi e Ventriglia.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i
Consiglieri Borsano, Chiavarino, Coppola, Costa Gianluca, Foschia,
Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Levi-Montalcini, Lospinuso, Mina,
Monaci, Riccardi, Salti e Troiano.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente
risultato:
PRESENTI E VOTANTI 30
VOTI FAVOREVOLI 30
VOTI CONTRARI
/