Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema InformativoSettore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 80
2006 01777/008
OGGETTO: SEDIME STRADALE VIA ZINO ZINI. DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE DELLA CITTA` SU SOLETTONE COPERTURA FERROVIARIA DAL KM.1+857 A CORSO BRAMANTE DELLA LINEA TORINO-GENOVA. CORRISPETTIVO EURO 981.142,83 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessora Sestero.
Il P.R.G. vigente ha previsto la realizzazione
e la risistemazione della via Zino Zini, che si sviluppa lungo
il confine ovest della sede ferroviaria tra corso Turati e via
Bossoli/corso Caio Plinio, nei pressi della stazione ferroviaria
del Lingotto.
Come evidenziato nella deliberazione della Giunta
Comunale del 19 novembre 2002 (mecc. 2002 09072/033), recante
approvazione del progetto preliminare del Lotto 1 (tratto da via
Bossoli a corso Bramante), lungo il lato ovest del nuovo tracciato
della via Zino Zini sono stati realizzati o sono in corso di ultimazione
rilevanti interventi di trasformazione urbanistica, che hanno
determinato una radicale modifica dell’assetto del territorio,
in particolare nelle aree ex Framtek ed ex M.O.I.. La realizzazione
di nuove strade a servizio di tali interventi ha quindi consentito
la creazione di un nuovo asse viario indispensabile non solo nel
quadro della nuova viabilità olimpica, ma soprattutto per
lo scorrimento del traffico che va dall’asse della Spina
Centrale sino a via Pio VII, consentendo di raggiungere il comune
di Nichelino tramite il nuovo ponte sul Sangone sul prolungamento
della via Artom .
L’apertura e la sistemazione viabile di
via Zino Zini - inserita nel Programma Triennale delle OO.PP.
2003/2005 al cod. opera 458 per l’anno 2003 (cod. CUP C31B03000120004)
- hanno interessato, nell’ultimo tratto del sedime compreso
tra corso Sebastopoli e corso Bramante, il solettone di copertura
della ferrovia dal km 1+857 della linea Passante Torino Lingotto-Torino
Porta Susa al km 2+128 della linea Passante Torino Lingotto-Torino
Porta Susa, quale individuato con colore giallo nell’unita
planimetria (all. 1). Con nota in data 19 febbraio 2004, infatti,
RFI ha autorizzato la Città all’occupazione della
sede ferroviaria per l’inizio della cantierizzazione in vista
dell’evento olimpico.
Tale copertura è stata realizzata da
R.F.I. S.p.A., proprietaria delle relative aree di insistenza,
in conseguenza dell’interramento dei binari, che ha comportato
l’abbassamento del piano del ferro e la successiva copertura,
appunto, della trincea ferroviaria.
La Società ha pertanto proposto alla
Città l’acquisto del diritto di superficie sul solettone,
in analogia con quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 4 marzo1989
n. 77 convertito in Legge 5 maggio 1989 n. 160, a tenore del quale
"in caso di realizzazione di progetti adottati in attuazione
dei piani regionali dei trasporti miranti al recupero di aree…,
utilizzando gli spazi offerti con l’abbassamento del piano
del ferro e successiva copertura a livello stradale, ovvero con
la creazione di piattaforme a copertura delle strutture ferroviarie,
gli enti finanziatori, cui il relativo costo ha fatto carico,
acquisiscono il diritto di superficie sulle aree così realizzate".
La costituzione di tale diritto di superficie
perpetuo - concernente un’estensione su solettone di circa
mq. 3.530 (ante frazionamento) - permette a R.F.I. di mantenere
la proprietà piena della parte sottostante la copertura,
interessata dall’attuale sedime ferroviario e alla Città
di disporre di un legittimo titolo per l’esercizio del pubblico
transito pedonale e veicolare.
Come sopra evidenziato, R.F.I. ha effettuato,
a propria cura e spese, i lavori di copertura, nel tratto in oggetto,
mediante concessione di prestazioni integrate della linea passante
da stazione Lingotto a Porta Susa, 1° lotto (aggiudicataria
A.T.I. Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A./C.C.P.L.
s.c. a r.l./C.I.S. S.p.A./Fiat Enginering S.p.A. - Società
operativa: R.C.C.F. Nodo di Torino s.c.p.a. -, che ha concluso
i lavori nel secondo semestre del 1997). La realizzazione di tale
opera ha trovato disciplina nella Convenzione stipulata tra R.F.I.,
Città, Regione e G.T.T. che regola la ripartizione degli
oneri e degli impegni finanziari facenti capo a ciascun Ente per
i lavori di potenziamento del Passante Ferroviario, per la costruzione
di un nuovo collegamento tra le stazioni Torino-Lingotto e Torino-Porta
Susa, il quadruplicamento del tratto Torino-Porta Susa/Torino-Stura
e l’allacciamento con la rete FS della ferrovia in concessione
Torino-Ceres (Convenzione rep. n. 113/84 del 10 dicembre 1984
e successive Appendici). In particolare, infatti, l’articolo
4 della Convenzione 113/84 pone a carico di R.F.I. la realizzazione
completa (opere civili e attrezzaggio ferroviario) della tratta
tra il cavalcaferrovia di Corso Vittorio Emanuele II e la Stazione
Lingotto, e quindi del tratto in oggetto.
Per tale ragione, il diritto di superficie viene
costituito a favore della Città a titolo oneroso, verso
un corrispettivo - tuttavia - determinato in misura pari ai meri
costi sostenuti dalla Società per la realizzazione della
copertura. Tali costi sono riassunti nel prospetto riepilogativo
che segue:
Euro 638.395,29 | Prezzo tariffa contrattuale della convenzione 55/84 con Concessionario R.C.C.F. comprensivo rivalutazione del 4° Atto Integrativo |
Euro 168.734,26 | Importo Revisione Prezzi del 26,431% relativa al 2° semestre 1997 (ultimazione lavori) |
Euro 807.129,55 | Totale parziale |
Euro 63.839,53 | Deduzione del 10% dell'alea prevista dalla Convenzione Originaria |
Euro 743.290,02 | Importo lavori |
Euro 74.329,00 | Maggiorazione del 10% per spese generali |
Euro 817.619,02 | Importo complessivo lavori |
Tale prospetto riassume le voci di spesa
che hanno fatto carico a R.F.I., in base al contratto di appalto
con il concessionario e alla revisione prezzi, detraendo - dalla
somma di tali voci - il 10% dell’alea prevista nel contratto
R.F.I./Concessionario ed aggiungendovi, poi, il 10% per spese
generali.
Quest’ultima maggiorazione deriva da quanto
disposto all’art. 9 punto 3 della Convenzione rep. 113/84
sopra citata, secondo cui "l’ammontare delle spese erogate
annualmente sarà maggiorato dell’aliquota forfettaria
del 10% per spese generali, con la quale si intendono assorbiti
anche tutti gli oneri relativi alle varianti di progettazione,
direzione lavori e collaudi".
Il corrispettivo dovuto per il diritto di superficie
ammonta, pertanto, ad Euro 817.619,02, oltre IVA 20% e così
per complessivi Euro 981.142,83. I costi sopra indicati sono stati
ritenuti congrui dall’Ufficio Tecnico, alla luce dei costi
sostenuti dalla Città per la realizzazione di altri tratti
di copertura, i cui oneri avevano fatto carico alla medesima.
Considerato che l’acquisizione della disponibilità
del solettone costituisce un onere indispensabile al fine di regolamentare
in perpetuo i rapporti con R.F.I. afferenti il relativo tratto
di via Zino Zini, è stato quindi concordato, con la stessa,
un testo di convenzione (allegato 2) volto a disciplinare tali
rapporti e a definire i problemi derivanti dalla necessità
di regolamentazione della manutenzione delle strutture di copertura
e della sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Gli accordi raggiunti al riguardo prevedono,
in particolare (cfr. artt.6 e 7 dell’unita bozza di convenzione
- all. 2):
1. l’obbligo, per la Città, di provvedere
alla manutenzione delle strutture di copertura, per mantenerle
integre ed efficienti in ogni loro parte;
2. l’impegno di R.F.I. di procedere agli
interventi di manutenzione delle coperture che debbano eseguirsi
dalla sottostante sede ferroviaria di proprietà della stessa
ed il correlativo impegno della Città a rifonderne i costi;
3. l’obbligo di R.F.I. di provvedere alla
manutenzione delle strutture di sostegno in sottosuolo;
4. il riconoscimento del diritto, spettante alla
Città o alle società erogatrici dei servizi, di
attraversare le coperture con condutture di qualsiasi genere,
adottando le cautele necessarie ad evitare inconvenienti all’esercizio
ferroviario.
Occorre, precisare, infine, che i terreni limitrofi
al solettone, occorrenti per la realizzazione di marciapiedi,
verde e, più in generale, costituenti fascia di rispetto
stradale, saranno oggetto di separati accordi con la Società
proprietaria, nel quadro della disciplina delle occupazioni definitive
di quelle aree - di proprietà del Comune o di R.F.I. -
necessarie ad entrambi gli Enti per la realizzazione del nuovo
Viale della Spina, della viabilità accessoria e della nuova
stazione Rebaudengo. Resta inteso che detti accordi dovranno essere
approvati dal Consiglio Comunale.
Tenuto conto di quanto sopra, occorre pertanto
provvedere all’approvazione dell’acquisto del diritto
di superficie perpetuo ed in soprassuolo del solettone costituente
sedime della via Zino Zini, secondo le condizioni meglio indicate
nel dispositivo del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente
si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di approvare l’acquisto - da R.F.I. S.p.A.
con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, c.f. 01585570581,
partita IVA 01008081000 - del diritto di superficie in soprassuolo
perpetuo, in analogia con il disposto dell’art. 3 della Legge
160/89, sul solettone (realizzato dalla Società stessa
a proprie spese a seguito dell’interramento della linea ferroviaria)
nel tratto compreso dal km 1+857 al km 2+128 della linea Passante
Torino Lingotto-Torino Porta Susa. Tale solettone, individuato
con colore giallo nell’unita planimetria (all. 1 - n. ),
incide sulle aree descritte al C.T. al foglio 1378 n. 39 parte
e n. 136 parte nonché al foglio 1348 strade pubbliche parte,
n. 90 parte e n. 116 parte ed ha una estensione indicativa di
mq. 3.530 (salvo migliore identificazione in sede di rogito);
2) di dare atto che il corrispettivo per il diritto
di superficie, meglio dettagliato in narrativa, ammonta ad Euro
817.619,02, oltre IVA 20% e così per complessivi Euro 981.142,83,
che verranno corrisposti integralmente dalla Città in sede
di atto costitutivo del diritto;
3) la spesa di cui sopra sarà coperta
con finanziamento a medio e lungo termine; con successiva determinazione
dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa. L’affidamento
e l’erogazione della spesa saranno subordinati alla contrazione
del mutuo;
4) di approvare la bozza di convenzione allegata
al presente provvedimento (all. 2 - n. )
disciplinante i rapporti afferenti il diritto di superficie e
la copertura della rete ferroviaria, da stipularsi con R.F.I.
S.p.A.. Le spese relative alle operazioni catastali che si rendessero
necessarie per la corretta trascrizione dell’atto nei pubblici
Registri Immobiliari sono a carico di RFI, mentre quelle di rogito,
fiscali e conseguenti sono assunte a carico della Città;
5) di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione
di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari sotto il
profilo amministrativo, fiscale e contabile;
6) di stabilire che il solettone oggetto del
presente provvedimento verrà preso in carico ad ogni effetto,
dal momento della stipulazione del rogito, dal Settore Suolo Pubblico
Nuove Opere fino alla data di fine lavori; successivamente a tale
data verrà preso in carico dal Settore Parcheggi e Suolo
della Divisione Infrastrutture e Mobilità;
7) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
CONVENZIONE tra la "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A.
ed il Comune di Torino per la sistemazione della sede stradale
di Via Zino Zini interessata dai lavori di potenziamento del nodo
ferroviario di Torino. Diritto di superficie.
L’anno duemilasei addì……….del mese di…………….in Torino………………
Avanti a me…………………….
Sono personalmente comparsi:
BIANCIOTTO dr. Giuseppe, nato a Torino il 24 giugno 1954, Dirigente Amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, nella sua qualità di dirigente del Settore Contratti della CITTA’ DI TORINO, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n.1, codice fiscale 00514490010, in seguito per brevità denominata "Città" o "Comune", con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento del Sindaco prot…..in data……, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art………..del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale…………….. , in esecuzione di deliberazione del medesimo Consiglio in data……….mecc. n°…………. che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la lettera………, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;
PALMERI ing. Giacomo, nato a Santa Ninfa (Trapani) il 27 gennaio 1950, dirigente, domiciliato per la carica in Torino, via Sacchi n. 1, nella sua qualità di Direttore Compartimentale Infrastruttura di Torino della società "Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni" - Gruppo Ferrovie dello Stato - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies C.C. e del D.Lgs. n. 188/2003, codice fiscale 0158557058, in seguito per brevità denominata "Ferrovie", in virtù dei poteri conferiti con le delibere n°............... dell'........................,
Detti comparenti, della cui identità io……..…sono certo, previa rinuncia fra loro d’accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale
1. che il P.R.G.C. di Torino ha previsto la
realizzazione di una nuova viabilità necessaria a collegare
Via Zino Zini con Corso Bramante;
2. che il Comune di Torino ha manifestato l’intenzione
di realizzare un primo tratto di prolungamento dell’attuale
Via Zino Zini;
3. che il prolungamento previsto di via Zino
Zini interessa, tra l'altro, la copertura ferroviaria nel tratto
compreso dal km 1+857 al km 2+128 della linea Passante Torino
Lingotto - Torino Porta Susa;
4. l'articolo 4 della convenzione stipulata tra
l'Azienda FS (ora R.F.I. S.p.A.), la Città, la Regione
Piemonte e la Satti (ora G.T.T. S.p.A.) in data 10 dicembre 1984
(rep. n. 133/84) poneva a carico di R.F.I. la realizzazione completa
(opere civili ed attrezzaggio ferroviario) della tratta tra il
cavalcaferrovia di corso Vittorio Emanuele II e la Stazione Lingotto,
e quindi del tratto de quo;
5. in analogia rispetto a quanto previto dall’articolo
3 della Legge 160 del 05 maggio 89 e ai sensi e per gli effetti
degli art. 952 c.c. e seguenti, il Comune di Torino può
acquisire il diritto di superficie sulle aree realizzate con i
manufatti di copertura della trincea ferroviaria oggetto del presente
atto;
6. che lo stesso articolo 3 della Legge 160 del
05/05/89 prevede che la parte sottostante le coperture, interessata
dall’attuale sedime ferroviario, resti di proprietà
di R.F.I. S.p.A., mentre resterà in proprietà superficiaria
del Comune quella interessata dal sedime stradale;
7. che la Giunta Comunale con deliberazione (mecc.
2003 11262/33) del 9 dicembre 2003 ha approvato il progetto esecutivo
del Lotto 1 della futura viabilità e delle opere S.M.A.T.
relative ai lavori per l’apertura e sistemazione viabile
di via Zino Zini (opera inserita nel Programma Triennale delle
OO.PP. 2003/2005, approvato contestualmente al Bilancio di previsione
per l’anno 2003 con deliberazione del Consiglio Comunale
8 aprile 2003 - mecc. 2003 01334/24 - , al codice opera 458 per
l’anno 2003 cod. cup. C31B03000120004);
8. che nelle more della stipulazione della presente
Convenzione, vista l’urgenza della realizzazione della viabilità,
R.F.I. S.p.A. ha già consegnato le aree di cui trattasi
al Comune di Torino in attesa della predisposizione del presente
atto e, conseguentemente, la Città, con determinazione
dirigenziale n. 619 del 14 maggio 2004 (mecc. 2004 03917/120)
ha autorizzato la consegna anticipata dei lavori all’A.T.I.
risultata aggiudicataria dell’asta pubblica 27/2004.
Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 - RATIFICA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL PRESENTE ATTO
In conseguenza dell’esecuzione delle opere di copertura
della linea ferroviaria Torino Lingotto - Torino Porta Susa nonché
del prolungamento stradale di via Zino Zini, con la presente Convenzione
viene regolata la costituzione del diritto reale di superficie
perpetuo ed oneroso da R.F.I. S.p.A. a favore del Comune di Torino
sulle coperture, che diverranno sedime dalla medesima via, già
realizzate a suo tempo dalle Ferrovie nel tratto compreso dal
km 1+857 al km 2+128 della linea Passante Torino Lingotto-Torino
Porta Susa.
Più precisamente, con il presente atto tale diritto viene
costituito in soprassuolo ed in perpetuo sul solettone risultante
dall’abbassamento del piano del ferro, avente un’estensione
di circa mq. 3530, quale individuato indicativamente con tratteggio
nero nella planimetria allegata alla sopra citata deliberazione
consiliare mecc. ……del…….. incidente sulle
aree descritte al C.T. al foglio 1378 n. 39 parte e n. 136 parte
nonché al foglio 1348 strade pubbliche parte, n. 90 parte
e n. 116 parte.
Le parti danno atto che in esito al frazionamento l’estensione
sopra indicata potrebbe subire modificazioni che, tuttavia, non
daranno luogo a diminuzione o supplemento di prezzo.
ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Torino a R.F.I. per
la costituzione del diritto di superficie sulla copertura (già
realizzata dalle Ferrovie) in relazione all’esecuzione delle
opere di sistemazione della sede stradale di via Zino Zini, è
pari all’importo complessivo dei costi sostenuti dalle Ferrovie
per la realizzazione della copertura medesima; detto corrispettivo
viene forfetariamente aumentato del 10% per le spese generali
sostenute da R.F.I. S.p.A. al riguardo. Tale corrispettivo è
soggetto all’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Pertanto, la determinazione del corrispettivo dovuto, risulta
dal prospetto seguente:
Opera: Sistemazione della sede stradale su solettone di via Zino Zini |
|
|||
Importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione del solettone |
€. |
638.395,29= |
||
Importo revisione prezzi relativa al II semestre 1997 |
€. |
168.734,26= |
||
Deduzione del 10% per alea |
€. |
63.839,53= |
||
Maggiorazione 10% per spese generali |
€. |
74.329,00= |
||
Importo totale (I.V.A. esclusa) |
€. |
817.619,02= |
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO
Il pagamento della somma dovuta dal Comune alle Ferrovie viene
effettuato al momento della stipulazione del presente atto, dietro
presentazione di regolare fattura. Tale somma viene corrisposta
dal Comune in persona del suo legale rappresentante, mediante
rimessione, alla presenza di me pubblico ufficiale e a puro scopo
probatorio, di copia autentica del mandato di pagamento dell’importo
di Euro 981.142,83 n. ……… emesso in data …..
intestato a R.F.I. S.p.A. e depositato presso il Civico Tesoriere,
alla qui comparsa Società che lo ritira, con rilascio di
ampia e finale quietanza al Comune per la somma sopra indicata.
La Società stessa, riconoscendo soddisfatto l’intero
prezzo, rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale, con esonero
per il sig. Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari da
ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 5 - PROPRIETA’ DELLE AREE E DELLE STRUTTURE
Ai sensi per gli effetti di quanto stabilito dagli articoli
952 e seguenti C.C., il Comune di Torino acquisisce il diritto
di superficie sulle aree realizzate con i manufatti di copertura
della trincea ferroviaria oggetto del presente atto. R.F.I. dichiara,
al riguardo, che dette aree sono di sua piena ed esclusiva proprietà,
franche e libere da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli,
arretrati di imposte e tasse, e ne presta garanzia per evizione
e molestie nel possesso.
La parte sottostante le coperture, interessata dall’attuale
sedime ferroviario e dalle aree espropriate, nonché il
relativo sottosuolo, restano di proprietà di R.F.I S.p.A..
La Città viene immessa nel possesso dalla data odierna,
a tutti gli effetti attivi e passivi, dandosi atto le Parti che
la detenzione è già stata trasferita alla Città
stessa prima d’ora.
ARTICOLO 6 - MANUTENZIONE
A seguito della formalizzazione del presente atto, il Comune
provvederà tempestivamente - in tutti i casi in cui l’intervento
sia eseguibile dal piano strada e senza interrompere l’esercizio
ferroviario - alla manutenzione delle strutture coperture, costituite
dai cordoli, travi di appoggio, impalcati, solette, giunti, apparecchi
di appoggio ed impermeabilizzazione, affinché le medesime
si confermino integre ed efficienti in ogni loro parte.
Gli interventi di manutenzione delle strutture di cui sopra, comprensive
della sorveglianza, di eventuali rallentamenti o interruzioni
del traffico, saranno effettuati a cura e spese della Città.
Nel caso in cui gli interventi di manutenzione delle strutture
delle coperture dovessero necessariamente eseguirsi dalla sottostante
sede ferroviaria, R.F.I. S.p.A. provvederà a farli eseguire
a propria cura e spese e a richiedere al Comune il relativo corrispettivo.
In tale caso il Comune dovrà corrispondere a R.F.I. l'importo
dovuto a stato avanzamento lavori previa presentazione dei relativi
giustificativi di spesa.
Alla manutenzione, invece, delle restanti strutture di sostegno
(fondazioni, strutture in elevazione) provvederà R.F.I.
a propria cura e spese.
Resta stabilito che, qualora R.F.I. dovesse rilevare inadempienze
del Comune agli obblighi di manutenzione - tali da compromettere
la stabilità dell'opera, la sicurezza o la regolarità
dell'esercizio ferroviario -, ne darà comunicazione al
Comune documentandone l’urgenza e la necessità di
intervento. In tal caso il Comune si obbliga fin d'ora a provvedere
entro il termine che sarà indicato dalla Società
stessa ad eliminare le deficienze riscontrate.
Qualora il Comune non eseguisse le opere richieste, ovvero si
trattasse di lavori di somma urgenza, improcrastinabili per la
sicurezza dell'esercizio ferroviario, e tali da non consentire
l’attivazione del procedimento di cui al comma precedente,
R.F.I. eseguirà gli occorrenti lavori dandone preventiva
comunicazione al Comune. In tale evenienza la quota parte di spese
di competenza del Comune, ivi comprese quelle di sorveglianza,
rallentamenti od interruzioni, sarà rimborsata dal Comune
dietro presentazione dei giustificativi di spesa e della relativa
fattura.
Resta stabilito che lo stesso procedimento di cui ai precedenti
paragrafi verrà applicato al caso in
cui il Comune dovesse rilevare inadempienze di R.F.I. agli obblighi
di manutenzione, tali da compromettere la stabilità dell'opera,
la sicurezza o la regolarità dell'uso della copertura.
Per i lavori di manutenzione eseguiti a cura delle Ferrovie, il
Comune, previa regolamentazione circa le modalità, i tempi
e l’individuazione della superficie stradale da occupare,
potrà riconoscere a R.F.I. il diritto di occupare provvisoriamente
la sede stradale in corrispondenza della copertura, totalmente
o parzialmente, anche se ciò comporti la sospensione del
traffico.
ARTICOLO 7 - ATTRAVERSAMENTI
Il Comune o le Società erogatrici dei servizi, dallo
stesso partecipate, potranno far passare, sopra le coperture oggetto
della presente Convenzione, condutture elettriche, telefoniche,
di gas, acqua, ecc..senza pagamento di canone e senza stipulazione
di Convenzione, previa però dettagliata ed anticipata comunicazione
alla R.F.I. S.p.A delle modalità da adottare per l’installazione
di tali impianti.
A R.F.I. S.p.A. è riconosciuto, entro 30 giorni dalla comunicazione
effettuata con lettera raccomandata R/R da parte della Città,
il diritto di prescrivere le norme necessarie per evitare inconvenienti
all’esercizio ferroviario ovvero di negare l’autorizzazione
qualora gli impianti fossero
incompatibili con le proprie esigenze di esercizio. Decorso inutilmente
il termine di 30 giorni l’autorizzazione si considererà
rilasciata.
La R.F.I. S.p.A. potrà inoltre richiedere in qualsiasi
tempo al Comune l’utilizzo della copertura suddetta per ormeggiarvi
le proprie condutture elettriche, protezioni, cavi, segnali e
quant’altro occorrente per garantire il corretto traffico
ferroviario.
ARTICOLO 8 - MODIFICA DELLE OPERE
Qualora in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazione
degli impianti ferroviari, lavori di qualunque genere che R.F.I.
S.p.A. dovesse eseguire, nuove esigenze del servizio ferroviario,
occorresse a giudizio di R.F.I. S.p.A., apportare variazioni di
qualsiasi natura della opere, ovvero si rendesse necessario spostare
o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, il Comune
resta obbligato a sopportare senza eccezioni e senza obbligo di
dover concorrere alle relative spese, dette variazioni/demolizioni.
ARTICOLO 9 - SPESE DI STIPULAZIONE
Tutte le spese di stipulazione, ivi comprese quelle di carattere
fiscale, sono a carico del Comune che chiede l’applicazione
dell’imposta di registro in misura fissa, trattandosi di
prestazioni soggette ad I.V.A..
Le spese relative alle operazioni catastali eventualmente occorrenti
sono a carico di R.F.I. S.p.A..
ARTICOLO 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Il Comune di Torino dichiara di eleggere il proprio domicilio
fiscale in Torino, piazza Palazzo di Città n° 1, C.F.
e partita I.V.A. 00514490010.
R.F.I. S.p.A. dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale
presso RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - Piazza
della Croce Rossa n° 1 - 00161 ROMA, C.F. 01585570581 - Partita
I.V.A. 01008081000.
Le parti convengono che eventuali vertenze giudiziarie derivanti
dalla presente Convenzione verranno deferite alla cognizione del
Tribunale di Torino.