Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 82
2006 01775/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 7 marzo 2006)

 

OGGETTO: VARIANTE N. 82 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE IL COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO - OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI . APPROVAZIONE DEFINITIVA.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   Con deliberazione n. 173 del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 02201/009), esecutiva in data 3 gennaio 2005, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 82 al vigente P.R.G. relativa al complesso dei Murazzi del Po.
   La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dall'11 febbraio 2005 al 12 marzo 2005.
   Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 17 febbraio 2005.
   Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute n. 3 osservazioni nel pubblico interesse alle quali occorre controdedurre.
   Le osservazioni pervenute vengono di seguito illustrate in sintesi, controdedotte, e la documentazione integrale allegata al presente provvedimento (all. 1).
1)   ENTE PARCO - "Parco Fluviale del Po Torinese" Ente di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po.
Firmatari: Il Presidente Dott. Emilio SOAVE; il Direttore Dott. Ippolito OSTELLINO.
A)   Nella scheda normativa si propone di modificare parzialmente la frase "Qualora si rendesse necessario…" e pertanto di cancellare l'inizio di frase per sostituirlo con le seguenti parole: "Gli stessi dovranno…" perché si ritiene che tale formulazione attribuisca una eccessiva discrezionalità nella richiesta di parere.
L'osservazione si ritiene accoglibile introducendo un correttivo così di seguito formulato: cancellare le parole "Qualora si rendesse necessario…" sostituendole con le seguenti: "Nei casi previsti dalle norme vigenti", pertanto si introducono i necessari emendamenti alla scheda normativa di cui all'articolo 19, comma 16 bis che viene modificata.
B)   Data la coincidenza dell'area dei Murazzi con le fasce A e B del P.A.I., si ritiene opportuno richiamare espressamente le Norme di Attuazione del P.A.I. per quanto riguarda la rinuncia a richieste rimborso danni alluvionali e relative coperture assicurative.
In merito a tale aspetto si segnala che tali specificazioni sono previste nello "schema di Disciplinare per la concessione di immobile di proprietà della Città di Torino" da sottoscrivere a cura degli assegnatari e vanno ricomprese parallelamente nella Convenzione che gli operatori proprietari devono a loro volta sottoscrivere.
C)   Si propone, tra le attività a cui devono essere riservati spazi specifici, di aggiungere "…nonché le attività di monitoraggio della qualità delle acque dei livelli idrometrici già presenti nelle arcate frontistanti la traversa Michelotti".
Per tale richiesta si specifica che la variante deve necessariamente prevedere categorie normative di destinazione d'uso di carattere generale, nelle quali, così come previste nell'apposita scheda normativa, sono previste le attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I.) in cui rientra l'attività di cui trattasi.
D)   Si propone, infine, che venga espressamente richiamato nell'atto deliberativo l'impegno ad adottare, entro un termine temporale da stabilirsi, un progetto unitario di arredo urbano ed un Regolamento d'uso.
Contestualmente all'esame della presente Variante è stato avviato l'esame del Progetto Integrato d'Ambito e del Regolamento del complesso dei Murazzi nelle competenti Commissioni Consiliari.
2)   ITALIA NOSTRA (Sezione di Torino) Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale.
Firmatario: Il Presidente Arch. Roberto LOMBARDI.
Le osservazioni di Italia Nostra sono tutte relative alla scheda normativa e, in particolare, al nuovo comma 16 bis dell'art. 19 delle N.U.E.A. e sono così riassumibili:
A)   aggiungere al termine del 1° periodo ("L'ambito è oggetto…") la seguente frase: "L'area è soggetta a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, pertanto, non ammette la realizzazione delle infrastrutture che ne trasformino il valore paesaggistico e di prospettiva sulle anse del fiume e sulle viste della collina e delle sue emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali".
L'osservazione si ritiene accoglibile; si propone, nel contempo, la seguente riformulazione della norma: "L'area è soggetta a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, pertanto, deve essere salvaguardato il valore paesaggistico e di prospettiva sulle anse del fiume e sulle viste della collina e delle sue emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali".
B)   Aggiungere al termine del 4° periodo ("Nei locali ricavati…"), dopo "…adeguamento funzionale" la frase "che non alterino i caratteri architettonici della facciata".
L'osservazione riprende un concetto di carattere generale già espresso e accolto tramite apposito emendamento alla scheda normativa. In ogni caso i progetti degli interventi dovranno essere sottoposti alle puntuali valutazioni degli Enti competenti.
C)   Aggiungere nel 5° periodo ("L'attuale superficie lorda…"), dopo "…realizzazione di soppalchi" la frase ", di superficie non superiore al 50% della superficie di pavimento sottostante;…" e, al termine, dopo le parole "...diverse dalle arcate." la frase: "Sono inoltre esclusi manufatti esterni, addossati alle arcate, di tipologia analoga a verande e dehors a struttura fissa e chiusa, seppur con carattere temporaneo e stagionale".
Non si ritiene corretto l'inserimento di normative inerenti la limitazione della superficie destinata ai soppalchi con un parametro predefinito che riguarda aspetti edilizi relativi all'interno dei locali. Rimangono naturalmente fatte salve le prescrizioni in merito alla sicurezza e all'igiene dei locali. I principi generali della variante escludono interventi non coordinati su tutto l'ambito: infatti, la fase attuativa e le modalità di intervento sono disciplinati dal Progetto Integrato d'Ambito a cui devono fare riferimento gli operatori pubblici e privati.
D)   Aggiungere tra il 5° periodo ("l'attuale superficie lorda…") ed il 6° ("In particolare al fine di…") la seguente frase: "Per rispetto delle visuali e delle prospettive è, inoltre, esclusa qualunque soluzione di copertura tipo pantalere, ombrelloni, capottine, …direttamente adiacente alle fronti murarie. Sono peraltro ammessi sulle banchine, a opportuna distanza dalle fronti, esclusivamente dehors, non permanenti, di tipologie a ombrellone o padiglione aperto con strutture portanti leggere e coperture a teli.".
La richiesta non si ritiene pertinente perché la variante non disciplina le modalità attuative ma stabilisce i principi di pianificazione demandando tali fasi ad atti successivi. Le modalità attuative degli interventi, come già richiamato, trovano regolamentazione specifica nel Progetto Integrato d'Ambito.
E)   Nel 6° periodo ("In particolare, al fine di…") sostituire le parole "ristrutturazione edilizia" con "risanamento conservativo".
Si ritiene che l'intervento di ristrutturazione edilizia prescritto nella scheda normativa dell'ambito sia adeguato perché è quello da attuarsi ai sensi dell'allegato A delle N.U.E.A. di P.R.G. per la Zona Urbana Centrale Storica e, pertanto, più limitativo della restante parte del territorio cittadino e dei tessuti consolidati; allo stesso tempo, si ritiene coerente con le finalità di complessiva riqualificazione delle parti interne delle arcate.
F)   Aggiungere al termine dell'8° periodo "In particolare le destinazioni" la seguente frase: "Sono negate le destinazioni d'uso di esercizi pubblici (quali catene di fast food, di pizzerie, di locali e sale…, segnati da una tipologia di immagine e d'arredo fortemente standardizzata".
La variante urbanistica disciplina le categorie principali. L'articolazione specifica delle attività da insediare nelle arcate e la tipologia degli arredi commerciali sono trattate nel Progetto Integrato d'Ambito.
3)   SOCIETA' HYDRODATA S.p.A. Ingegneria delle Risorse Idriche.
Firmatari: L'Amministratore Delegato Dott. Ing. Carlo MALERBA; Il Responsabile Produzione e Logistica Arch. Susanna CHIAPPINO.
Le osservazioni della Società Hydrodata S.p.A sono formulate alla scheda normativa (nuovo comma 16 bis dell'art. 19 delle N.U.E.A.) e alla parte narrativa.
A)   pag. 1 (ultima riga) e pag. 4 (17 riga comma 16 bis dell'art. 19 delle N.U.E.A.) "…l'impermeabilizzazione delle arcate" ha riguardato per ora unicamente le arcate dei Murazzi a monte del ponte di piazza Vittorio. Rimangono problemi di infiltrazione nelle arcate in concessione alla società.
Si prende atto della segnalazione che è stata trasmessa al Settore competente per la programmazione e attuazione degli interventi inerenti l'impermeabilizzazione.
B)   Pag. 2 (riga 5 - 7) il Processo di "recupero e valorizzazione" deve riguardare anche attività tecnico-scientifiche specifiche, proprio per evidenziare la presenza del fiume e le sue intrinseche potenzialità.
Tali attività sono previste dalla variante nell'ambito delle attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I.).
C)   Pag. 2 (riga 11) riteniamo che il "presidio attivo" si debba attivare facendo "vivere il fiume" promuovendo, proprio a partire dall'utilizzo dei locali dei Murazzi, attività coerenti e coordinate con tale obiettivo.
L'obiettivo enunciato è pienamente condiviso ed è uno dei principi su cui si fonda la Variante e il Progetto Integrato d'Ambito.
D)   Pag. 2 (riga 30) e pag. 5 (riga 12, art. 19, comma 16 bis) il "piano di gestione della crisi" (o Piano di Protezione civile) deve essere predisposto in stretta collaborazione con l'ARPA - Area Prevenzione e Monitoraggio Ambientale che dispone di uno strumento modellistico (messo a punto dalla nostra società) finalizzato alla previsione delle piene e degli stati idrologici che possono comportare variazioni di comportamento del fiume anche per gli stati di magra (conseguenti problemi di fruibilità del corso d'acqua).
Il Piano di Protezione Civile è espressamente previsto nella Variante, nel Progetto Integrato d'Ambito, nel Disciplinare e nel Regolamento ex art. 20. Quando tali atti saranno definitivamente approvati dal Consiglio Comunale, verranno trasmessi al Settore Protezione Civile che valuterà autonomamente le forme di collaborazione ed i soggetti cui eventualmente rivolgersi.
E)   Pag. 5 (riga 1 art. 19, comma 16 bis) proponiamo di inserire, quali spazi destinati a ospitare le attività legate all'uso del fiume anche: locali polivalenti per mostre, esposizioni e divulgazione di documentazione inerente le iniziative che si svolgono sui corsi d'acqua cittadini (Torino è la Città dei quattro fiumi ); stazioni di monitoraggio fluviale e attrezzature predisposte per il controllo idrologico ambientale finalizzate alla divulgazione dei risultati inerenti "lo stato di salute" dei corsi d'acqua cittadini.
La Variante prevede la possibilità di insediare le attività previste; infatti, nella scheda normativa si specifica che "Devono essere, inoltre, riservati spazi destinati ad ospitare le attività legate all'uso del fiume… È, inoltre, sempre ammesso l'uso temporaneo per manifestazioni culturali, sportive, ricreative, fieristico-espositive e relative attrezzature.". Si richiama, infine, il legame della Città con i quattro fiumi perché si ricorda che "L'area è inoltre interessata dal progetto Torino Città d'Acque rispetto al quale gli interventi dovranno essere coordinati, comprese eventuali localizzazioni e relative infrastrutture di attracco per galleggianti." La localizzazione delle attività è oggetto del Progetto Integrato d'Ambito.
   In relazione a quanto sopra e, in particolare, in accoglimento delle osservazioni dell'Ente Parco e di Italia Nostra, si riformula il nuovo testo coordinato con le modifiche che seguono:
"16bis   Complesso dei Murazzi del Po.
L'ambito è oggetto di interventi finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione complessiva dei cosiddetti Murazzi del Po.
L'area è soggetta a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, pertanto, deve essere salvaguardato il valore paesaggistico e di prospettiva sulle anse del fiume e sulle viste della collina e delle sue emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali.
Tale area è interessata da progetti…(omissis)…da approvarsi in Consiglio Comunale.
Nei casi previsti dalle norme vigenti, gli stessi dovranno…(omissis).
   Preso atto che, a seguito della Conferenza di Servizi e dell'adozione della Variante, sono stati condotti gli approfondmenti di natura patrimoniale sull'area dei Murazzi del Po e che, in particolare, a tal proposito la Regione Piemonte - Direzione Trasporti (Demanio idrico afferente la navigazione interna piemontese) inviava nota alla Città di Torino nella quale si specificavano, tra l'altro, gli aspetti patrimoniali e le rispettive competenze.
   Preso atto che la mozione n. 48, approvata dal Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004, impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale a predisporre, in relazione alla scheda di PRG e ai sensi dei regolamenti vigenti in materia di "Occupazione suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi", "Realizzazione di padiglioni ad uso ristoro annessi ad esercizi pubblici su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio", "Piano generale degli impianti pubblicitari", un adeguato Progetto Integrato d'Ambito con allegato Piano della sicurezza con connessa analisi del rischio e che, contestualmente all'approvazione della presente Variante, le Commissioni Consiliari competenti hanno esaminato tale documentazione; l'attuazione dovrà avvenire con le modalità previste dall'articolo 19, commi 4, 5 e 6 delle NUEA di P.R.G. ovvero con interventi dell'Ente Istituzionalmente competente, con soggetti privati che si convenzionino con la Città, ovvero in qualità di concessionari.
   La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione in data 1° marzo 2005 (n. 201-56766/05), ha espresso parere favorevole in quanto la Variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati (allegato 2).

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute n. 3 osservazioni nel pubblico interesse in merito alla Variante parziale n. 82, riportate in narrativa e allegate al presente provvedimento (all. 1 - n. );
2) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni stesse, descritte nella narrativa del presente provvedimento;
3) di approvare la Variante parziale n. 82 al vigente P.R.G., comprensiva delle modifiche apportate a seguito del parziale accoglimento delle osservazioni presentate nel pubblico interesse. Si dà atto che gli elaborati sono i medesimi di cui alla deliberazione n. 173 del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 02201/009), integrati con gli emendamenti approvati dalla stessa e con le modifiche apportate nella scheda a seguito del presente provvedimento; è, inoltre, allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 201-56766/05 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 2 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.