Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 82
2006 01775/009
OGGETTO: VARIANTE N. 82 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE IL COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO - OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI . APPROVAZIONE DEFINITIVA.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 173 del Consiglio Comunale
del 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 02201/009), esecutiva in data
3 gennaio 2005, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17,
comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n.
82 al vigente P.R.G. relativa al complesso dei Murazzi del Po.
La deliberazione predetta è stata depositata
in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni
consecutivi e, precisamente, dall'11 febbraio 2005 al 12 marzo
2005.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia
al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio
nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 17 febbraio 2005.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute n. 3 osservazioni
nel pubblico interesse alle quali occorre controdedurre.
Le osservazioni pervenute vengono di seguito
illustrate in sintesi, controdedotte, e la documentazione integrale
allegata al presente provvedimento (all. 1).
1) ENTE PARCO - "Parco Fluviale del Po Torinese"
Ente di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia
fluviale del Po.
Firmatari: Il Presidente Dott. Emilio SOAVE; il Direttore Dott.
Ippolito OSTELLINO.
A) Nella scheda normativa si propone di modificare
parzialmente la frase "Qualora si rendesse necessario
"
e pertanto di cancellare l'inizio di frase per sostituirlo con
le seguenti parole: "Gli stessi dovranno
" perché
si ritiene che tale formulazione attribuisca una eccessiva discrezionalità
nella richiesta di parere.
L'osservazione si ritiene accoglibile introducendo un correttivo
così di seguito formulato: cancellare le parole "Qualora
si rendesse necessario
" sostituendole con le seguenti:
"Nei casi previsti dalle norme vigenti", pertanto si
introducono i necessari emendamenti alla scheda normativa di cui
all'articolo 19, comma 16 bis che viene modificata.
B) Data la coincidenza dell'area dei Murazzi
con le fasce A e B del P.A.I., si ritiene opportuno richiamare
espressamente le Norme di Attuazione del P.A.I. per quanto riguarda
la rinuncia a richieste rimborso danni alluvionali e relative
coperture assicurative.
In merito a tale aspetto si segnala che tali specificazioni sono
previste nello "schema di Disciplinare per la concessione
di immobile di proprietà della Città di Torino"
da sottoscrivere a cura degli assegnatari e vanno ricomprese parallelamente
nella Convenzione che gli operatori proprietari devono a loro
volta sottoscrivere.
C) Si propone, tra le attività a cui devono
essere riservati spazi specifici, di aggiungere "
nonché
le attività di monitoraggio della qualità delle
acque dei livelli idrometrici già presenti nelle arcate
frontistanti la traversa Michelotti".
Per tale richiesta si specifica che la variante deve necessariamente
prevedere categorie normative di destinazione d'uso di carattere
generale, nelle quali, così come previste nell'apposita
scheda normativa, sono previste le attività di servizio
alle persone e alle imprese (A.S.P.I.) in cui rientra l'attività
di cui trattasi.
D) Si propone, infine, che venga espressamente
richiamato nell'atto deliberativo l'impegno ad adottare, entro
un termine temporale da stabilirsi, un progetto unitario di arredo
urbano ed un Regolamento d'uso.
Contestualmente all'esame della presente Variante è stato
avviato l'esame del Progetto Integrato d'Ambito e del Regolamento
del complesso dei Murazzi nelle competenti Commissioni Consiliari.
2) ITALIA NOSTRA (Sezione di Torino) Associazione
Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale.
Firmatario: Il Presidente Arch. Roberto LOMBARDI.
Le osservazioni di Italia Nostra sono tutte relative alla scheda
normativa e, in particolare, al nuovo comma 16 bis dell'art. 19
delle N.U.E.A. e sono così riassumibili:
A) aggiungere al termine del 1° periodo ("L'ambito
è oggetto
") la seguente frase: "L'area
è soggetta a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio e, pertanto, non ammette la realizzazione delle
infrastrutture che ne trasformino il valore paesaggistico e di
prospettiva sulle anse del fiume e sulle viste della collina e
delle sue emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali".
L'osservazione si ritiene accoglibile; si propone, nel contempo,
la seguente riformulazione della norma: "L'area è
soggetta a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio e, pertanto, deve essere salvaguardato il valore paesaggistico
e di prospettiva sulle anse del fiume e sulle viste della collina
e delle sue emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali".
B) Aggiungere al termine del 4° periodo ("Nei
locali ricavati
"), dopo "
adeguamento funzionale"
la frase "che non alterino i caratteri architettonici della
facciata".
L'osservazione riprende un concetto di carattere generale già
espresso e accolto tramite apposito emendamento alla scheda normativa.
In ogni caso i progetti degli interventi dovranno essere sottoposti
alle puntuali valutazioni degli Enti competenti.
C) Aggiungere nel 5° periodo ("L'attuale
superficie lorda
"), dopo "
realizzazione
di soppalchi" la frase ", di superficie non superiore
al 50% della superficie di pavimento sottostante;
"
e, al termine, dopo le parole "...diverse dalle arcate."
la frase: "Sono inoltre esclusi manufatti esterni, addossati
alle arcate, di tipologia analoga a verande e dehors a struttura
fissa e chiusa, seppur con carattere temporaneo e stagionale".
Non si ritiene corretto l'inserimento di normative inerenti la
limitazione della superficie destinata ai soppalchi con un parametro
predefinito che riguarda aspetti edilizi relativi all'interno
dei locali. Rimangono naturalmente fatte salve le prescrizioni
in merito alla sicurezza e all'igiene dei locali. I principi generali
della variante escludono interventi non coordinati su tutto l'ambito:
infatti, la fase attuativa e le modalità di intervento
sono disciplinati dal Progetto Integrato d'Ambito a cui devono
fare riferimento gli operatori pubblici e privati.
D) Aggiungere tra il 5° periodo ("l'attuale
superficie lorda
") ed il 6° ("In particolare
al fine di
") la seguente frase: "Per rispetto
delle visuali e delle prospettive è, inoltre, esclusa qualunque
soluzione di copertura tipo pantalere, ombrelloni, capottine,
direttamente adiacente alle fronti murarie. Sono peraltro
ammessi sulle banchine, a opportuna distanza dalle fronti, esclusivamente
dehors, non permanenti, di tipologie a ombrellone o padiglione
aperto con strutture portanti leggere e coperture a teli.".
La richiesta non si ritiene pertinente perché la variante
non disciplina le modalità attuative ma stabilisce i principi
di pianificazione demandando tali fasi ad atti successivi. Le
modalità attuative degli interventi, come già richiamato,
trovano regolamentazione specifica nel Progetto Integrato d'Ambito.
E) Nel 6° periodo ("In particolare,
al fine di
") sostituire le parole "ristrutturazione
edilizia" con "risanamento conservativo".
Si ritiene che l'intervento di ristrutturazione edilizia prescritto
nella scheda normativa dell'ambito sia adeguato perché
è quello da attuarsi ai sensi dell'allegato A delle N.U.E.A.
di P.R.G. per la Zona Urbana Centrale Storica e, pertanto, più
limitativo della restante parte del territorio cittadino e dei
tessuti consolidati; allo stesso tempo, si ritiene coerente con
le finalità di complessiva riqualificazione delle parti
interne delle arcate.
F) Aggiungere al termine dell'8° periodo
"In particolare le destinazioni" la seguente frase:
"Sono negate le destinazioni d'uso di esercizi pubblici (quali
catene di fast food, di pizzerie, di locali e sale
, segnati
da una tipologia di immagine e d'arredo fortemente standardizzata".
La variante urbanistica disciplina le categorie principali. L'articolazione
specifica delle attività da insediare nelle arcate e la
tipologia degli arredi commerciali sono trattate nel Progetto
Integrato d'Ambito.
3) SOCIETA' HYDRODATA S.p.A. Ingegneria delle
Risorse Idriche.
Firmatari: L'Amministratore Delegato Dott. Ing. Carlo MALERBA;
Il Responsabile Produzione e Logistica Arch. Susanna CHIAPPINO.
Le osservazioni della Società Hydrodata S.p.A sono formulate
alla scheda normativa (nuovo comma 16 bis dell'art. 19 delle N.U.E.A.)
e alla parte narrativa.
A) pag. 1 (ultima riga) e pag. 4 (17 riga comma
16 bis dell'art. 19 delle N.U.E.A.) "
l'impermeabilizzazione
delle arcate" ha riguardato per ora unicamente le arcate
dei Murazzi a monte del ponte di piazza Vittorio. Rimangono problemi
di infiltrazione nelle arcate in concessione alla società.
Si prende atto della segnalazione che è stata trasmessa
al Settore competente per la programmazione e attuazione degli
interventi inerenti l'impermeabilizzazione.
B) Pag. 2 (riga 5 - 7) il Processo di "recupero
e valorizzazione" deve riguardare anche attività tecnico-scientifiche
specifiche, proprio per evidenziare la presenza del fiume e le
sue intrinseche potenzialità.
Tali attività sono previste dalla variante nell'ambito
delle attività di servizio alle persone e alle imprese
(A.S.P.I.).
C) Pag. 2 (riga 11) riteniamo che il "presidio
attivo" si debba attivare facendo "vivere il fiume"
promuovendo, proprio a partire dall'utilizzo dei locali dei Murazzi,
attività coerenti e coordinate con tale obiettivo.
L'obiettivo enunciato è pienamente condiviso ed è
uno dei principi su cui si fonda la Variante e il Progetto Integrato
d'Ambito.
D) Pag. 2 (riga 30) e pag. 5 (riga 12, art. 19,
comma 16 bis) il "piano di gestione della crisi" (o
Piano di Protezione civile) deve essere predisposto in stretta
collaborazione con l'ARPA - Area Prevenzione e Monitoraggio Ambientale
che dispone di uno strumento modellistico (messo a punto dalla
nostra società) finalizzato alla previsione delle piene
e degli stati idrologici che possono comportare variazioni di
comportamento del fiume anche per gli stati di magra (conseguenti
problemi di fruibilità del corso d'acqua).
Il Piano di Protezione Civile è espressamente previsto
nella Variante, nel Progetto Integrato d'Ambito, nel Disciplinare
e nel Regolamento ex art. 20. Quando tali atti saranno definitivamente
approvati dal Consiglio Comunale, verranno trasmessi al Settore
Protezione Civile che valuterà autonomamente le forme di
collaborazione ed i soggetti cui eventualmente rivolgersi.
E) Pag. 5 (riga 1 art. 19, comma 16 bis) proponiamo
di inserire, quali spazi destinati a ospitare le attività
legate all'uso del fiume anche: locali polivalenti per mostre,
esposizioni e divulgazione di documentazione inerente le iniziative
che si svolgono sui corsi d'acqua cittadini (Torino è la
Città dei quattro fiumi ); stazioni di monitoraggio fluviale
e attrezzature predisposte per il controllo idrologico ambientale
finalizzate alla divulgazione dei risultati inerenti "lo
stato di salute" dei corsi d'acqua cittadini.
La Variante prevede la possibilità di insediare le attività
previste; infatti, nella scheda normativa si specifica che "Devono
essere, inoltre, riservati spazi destinati ad ospitare le attività
legate all'uso del fiume
È, inoltre, sempre ammesso
l'uso temporaneo per manifestazioni culturali, sportive, ricreative,
fieristico-espositive e relative attrezzature.". Si richiama,
infine, il legame della Città con i quattro fiumi perché
si ricorda che "L'area è inoltre interessata dal progetto
Torino Città d'Acque rispetto al quale gli interventi dovranno
essere coordinati, comprese eventuali localizzazioni e relative
infrastrutture di attracco per galleggianti." La localizzazione
delle attività è oggetto del Progetto Integrato
d'Ambito.
In relazione a quanto sopra e, in particolare,
in accoglimento delle osservazioni dell'Ente Parco e di Italia
Nostra, si riformula il nuovo testo coordinato con le modifiche
che seguono:
"16bis Complesso dei Murazzi del Po.
L'ambito è oggetto di interventi finalizzati alla valorizzazione
e riqualificazione complessiva dei cosiddetti Murazzi del Po.
L'area è soggetta a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio e, pertanto, deve essere salvaguardato
il valore paesaggistico e di prospettiva sulle anse del fiume
e sulle viste della collina e delle sue emergenze architettoniche,
monumentali ed ambientali.
Tale area è interessata da progetti
(omissis)
da
approvarsi in Consiglio Comunale.
Nei casi previsti dalle norme vigenti, gli stessi dovranno
(omissis).
Preso atto che, a seguito della Conferenza di
Servizi e dell'adozione della Variante, sono stati condotti
gli approfondmenti di natura patrimoniale sull'area dei Murazzi
del Po e che, in particolare, a tal proposito la Regione Piemonte
- Direzione Trasporti (Demanio idrico afferente la navigazione
interna piemontese) inviava nota alla Città di Torino nella
quale si specificavano, tra l'altro, gli aspetti patrimoniali
e le rispettive competenze.
Preso atto che la mozione n. 48, approvata dal
Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004, impegnava il Sindaco
e la Giunta Comunale a predisporre, in relazione alla scheda di
PRG e ai sensi dei regolamenti vigenti in materia di "Occupazione
suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e
continuativi", "Realizzazione di padiglioni ad uso ristoro
annessi ad esercizi pubblici su suolo pubblico o privato con servitù
di pubblico passaggio", "Piano generale degli impianti
pubblicitari", un adeguato Progetto Integrato d'Ambito con
allegato Piano della sicurezza con connessa analisi del rischio
e che, contestualmente all'approvazione della presente Variante,
le Commissioni Consiliari competenti hanno esaminato tale documentazione;
l'attuazione dovrà avvenire con le modalità previste
dall'articolo 19, commi 4, 5 e 6 delle NUEA di P.R.G. ovvero con
interventi dell'Ente Istituzionalmente competente, con soggetti
privati che si convenzionino con la Città, ovvero in qualità
di concessionari.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa,
per il parere previsto dalla L.R. 41/1997, alla Provincia di Torino
che, con deliberazione in data 1° marzo 2005 (n. 201-56766/05),
ha espresso parere favorevole in quanto la Variante non presenta
incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243
del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati
(allegato 2).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute
n. 3 osservazioni nel pubblico interesse in merito alla Variante
parziale n. 82, riportate in narrativa e allegate al presente
provvedimento (all. 1 - n. );
2) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni stesse, descritte
nella narrativa del presente provvedimento;
3) di approvare la Variante parziale n. 82 al vigente P.R.G.,
comprensiva delle modifiche apportate a seguito del parziale accoglimento
delle osservazioni presentate nel pubblico interesse. Si dà
atto che gli elaborati sono i medesimi di cui alla deliberazione
n. 173 del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2004
02201/009), integrati con gli emendamenti approvati dalla stessa
e con le modifiche apportate nella scheda a seguito del presente
provvedimento; è, inoltre, allegato al presente provvedimento
il testo della deliberazione della Provincia n. 201-56766/05 recante
il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia (all. 2 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.