Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 111
2006 01774/009
OGGETTO: VARIANTE N. 101 AL P.R.G. (AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.) - LAGHETTI FALCHERA - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda un'area di mq. 76.311, ubicata
nella Circoscrizione Amministrativa n. 6 delimitata a nord dalla
Tangenziale, ad est dal Comune di Settimo Torinese, a sud dall'Autostrada
Torino - Milano e ad ovest dal Villaggio Falchera, che il Piano
Regolatore vigente destina ad Aree a Parchi Urbani e Fluviali
e prossima all'area destinata alla realizzazione del parco "Laghetti
Falchera".
La Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 23
novembre 2000, ha aderito al Programma di Riqualificazione Urbana
e Sviluppo Sostenibile del Territorio "PRUSST 2010 PLAN -
Tangenziale Verde", finalizzato alla realizzazione di interventi
di salvaguardia, riqualificazione territoriale, ambientale e di
sviluppo produttivo, ritenendo di prioritario interesse la realizzazione
del vasto parco intercomunale di connessione tra parchi urbani
e regionali denominato "Tangenziale Verde", che si estende
nel territorio dei Comuni di Torino, Borgaro e Settimo.
L'attuazione di tale parco non può che avvenire in modo
unitario e contestuale e, conseguentemente, la realizzazione delle
opere comporta per la Città un notevole impegno economico.
La valenza territoriale che assume la realizzazione del parco
Tangenziale Verde è sottolineata dalla Giunta Provinciale,
la quale, riconoscendo la carenza di configurazione ambientale
e paesaggistica sovracomunale della zona nord di Torino, evidenzia
come la creazione di un'area verde pubblica darà a questo
territorio la qualificazione di immagine ed il richiamo di fruizione
che un parco può generare a livello dell'intera conurbazione
torinese.
In relazione a tali considerazioni la Città ha aderito
al Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di
Torino e i Comuni di Torino, Borgaro Torinese e Settimo Torinese
con cui tali Enti si impegnano reciprocamente a dare corso ai
provvedimenti di rispettiva competenza previsti dall'accordo con
la Società BOR.SET.TO. S.r.l. proprietaria di grandi aree
che insistono all'interno del futuro parco.
Per quanto concerne le aree ricomprese nel territorio della Città
di Torino tra la Falchera, la tangenziale Nord e il confine di
Settimo (per circa 460.000 mq.), nel citato Protocollo d'Intesa
se ne prevede la cessione gratuita con destinazione a parco con
contestuale riconoscimento della capacità edificatoria
generata in base alla vigente normativa di PRG per le aree destinate
a parchi urbani e fluviali. Tale capacità edificatoria
potrà essere localizzata nella porzione marginale posta
a sud della proprietà e ricompresa tra l'Autostrada Torino
- Milano, il Villaggio Falchera e via delle Querce, alla quale
non viene riconosciuta capacità edificatoria propria.
Il nuovo ambito di trasformazione così definito prevede
un insediamento polifunzionale con attività residenziali,
ricettive e Attività di Servizio alle Persone ed alle Imprese
(A.S.P.I.) con i limiti e le specificazioni della scheda normativa
alla quale si rimanda.
Al fine di consentire la realizzazione di tali interventi si rende
necessario, quindi, apportare alcune modifiche al Piano Regolatore
Generale consistenti in variazioni cartografiche e normative ai
sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
La modifica normativa consiste, sostanzialmente, nella formazione
di una nuova Zona Urbana di Trasformazione, denominata Ambito
"2.6 - LAGHETTI FALCHERA" attraverso l'inserimento di
apposita scheda normativa nella quale vengono dettate prescrizioni
ed orientamenti progettuali finalizzati all'attuazione del più
ampio progetto del nuovo insediamento e del nuovo parco, parte
dei "Laghetti Falchera".
All'interno dell'area da destinare a Z.U.T. è prevista,
previa approvazione di specifico provvedimento urbanistico, la
realizzazione di un nuovo tratto di viabilità che costituirà
un nuovo accesso veicolare al Quartiere Falchera che, sottopassando
l'Autostrada Torino - Milano, si raccorderà con la Via
delle Querce.
Si specifica che la trasformazione dell'ambito in previsione è
subordinata, in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo, alla
redazione dello Studio di Impatto Ambientale così come
prescritto nella scheda normativa.
Per quanto sopra detto la Variante prevede:
A) La variazione delle aree oggetto del presente provvedimento
da area destinata a "Aree a parco - parchi urbani e fluviali"
"P25" a Zona Urbana di Trasformazione;
B) La formazione di apposita scheda normativa, denominata "2.6
LAGHETTI FALCHERA" da inserire nel fascicolo 2 - Schede Normative
delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale;
C) L'inserimento nel foglio 2B della Tavola 1 in scala 1:5.000
(Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso) della Zona
Urbana di Trasformazione "2.6 LAGHETTI FALCHERA";
D)L'inserimento nell'elenco delle Z.U.T del fascicolo 2 - Schede
Normative delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale - della
nuova Z.U.T denominata "2.6 LAGHETTI FALCHERA";
E) L'inserimento all'articolo 15, comma 2, del fascicolo 1 - della
nuova Z.U.T. "2.6 LAGHETTI FALCHERA" tra quelle classificate
di categoria "C";
F) Il conseguente assoggettamento delle aree oggetto di variante
agli specifici disposti della scheda normativa "2.6 LAGHETTI
FALCHERA", nonché ai disposti di carattere generale
afferenti le Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli
7 e 15 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
G) La modifica normativa dell'art. 21 delle N.U.E.A. di P.R.G.,
relativa alla trasformazione della parte del Parco P25.
Il presente provvedimento comporta un decremento teorico di aree
per servizi pubblici pari a mq. 76.311. Tuttavia, la stessa Zona
urbana di trasformazione è destinata, per la maggior parte,
ad ambito nel quale realizzare aree a parco riqualificando i "Laghetti
Falchera", così come previsto nel Protocollo d'Intesa
tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i Comuni di Borgaro
Torinese, Settimo Torinese, Torino.
Nella porzione sud dell'ambito si realizza nella superficie fondiaria
assegnata, pari a mq. 41.000 circa, la capacità edificatoria
e conseguentemente i servizi pubblici indotti dagli insediamenti
pari a mq. 20.955 e, pertanto, il decremento effettivo risulta
di entità molto ridotta rispetto a quello teorico sottratto
alla disciplina più generale del Piano per le aree destinate
a parco urbano pari a mq. 20.000 circa.
Il presente provvedimento, pur essendo inserito in un contesto
più ampio, ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma
7 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli
articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione n. 6 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data
27 marzo 2006 che si allega (all. 2 - n.
), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la
variante parziale n. 101 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa e,
più in dettaglio, il cambio di destinazione urbanistica
da area destinata a "Aree a parco - parchi urbani e fluviali"
"P25" a Zona Urbana di Trasformazione e le conseguenti
modifiche, come risulta indicato nell'elaborato tecnico, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1A -
1B - 1C - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Scheda "Ambito 2.6 Laghetti Falchera", diciottesima riga, prima del periodo: "Tale area è individuata " inserire il seguente testo:
"La cessione delle aree avverrà alle condizioni
ordinariamente previste dal P.R.G., ovvero previa demolizione
dei fabbricati e manufatti sovrastanti e bonifica ambientale delle
aree stesse.".