OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMITATO
ORGANIZZATORE "CAMPIONATI MONDIALI DI SCHERMA TORINO 2006" AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15 BIS DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI ORDINAMENTO DELLA
DIRIGENZA.
Proposta
dell'Assessore Olmeo,
di concerto con l'Assessore Montabone.
Con deliberazione n. 121 del Consiglio Comunale
dell’11 ottobre 2004, (mecc. 200406247/10) esecutiva dal 25 ottobre 2004
è stata approvata l’adesione della nostra Città al Comitato
“Organizzatore Campionati Mondiali di Scherma Torino 2006”,
costituitosi con atto del 6 luglio 2004.
In considerazione
dell’imponenza del progetto e degli sforzi che il Comitato Organizzatore
deve sostenere sia di ordine tecnico, che di ordine finanziario, contribuendo a
rafforzare l’immagine di Torino, anche dopo le Olimpiadi Invernali, come
grande Città Europea capace di rappresentare al meglio il connubio tra
industria e cultura intesa anche come cultura sportiva, attitudine organizzativa
e spirito competitivo, la Città ha provveduto a sostenere le
attività sinora svolte con appositi contributi.
Con nota del 20
febbraio 2006 conservata agli atti il Presidente del Comitato Organizzatore ha
presentato richiesta di potersi avvalere di risorse della Città in
distacco che possano offrire un contributo di specifica esperienza
indispensabile all’organizzazione di eventi sportivi di tale
portata.
Con nota del 22 febbraio u.s, l’Assessorato e la Direzione
Sport e Tempo Libero hanno individuato nel Signor Giovanni Ventura, dipendente a
tempo indeterminato della Città con il profilo di Responsabile Impianti
cat D, che ha manifestato il proprio consenso, la risorsa da distaccare al
Comitato Organizzatore per il periodo 1 aprile 2006 – 20 ottobre 2006.
Tale distacco potrà avvenire a part time al 50% al fine di non recare
nocumento alle attività proprie dell’Amministrazione.
Alla luce
di quanto esposto si rende necessario, ai sensi dell'art. 15 bis del vigente
Regolamento di Organizzazione, approvare l’allegato schema di protocollo
d’intesa (all. 1 –
n. )
che disciplina le funzioni, le modalità d’inserimento, la durata
dell’assegnazione temporanea e la ripartizione degli oneri economici fra
le parti.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi
espressi in forma palese;
L’intesa avrà durata dalla data di
sottoscrizione e sino al 20 ottobre 2006, fatta salva proroga da adottare con le
medesime modalità;