Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 132
2006 01646/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 5 - VARIANTE AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 4.23 STADIO DELLE ALPI", LOCALIZZATA TRA CORSO GROSSETO - STRADA COMUNALE ALTESSANO - STRADA DRUENTO E VIA TRAVES - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
La Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. vigente, denominata
"Ambito 4.23 Stadio delle Alpi", ubicata nella zona
nord-ovest della Città, compresa nella Circoscrizione Amministrativa
n. 5, è stata individuata con la Variante n. 56 al P.R.G.,
approvata dal Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2002 con
deliberazione n. 180 (mecc. 2002 08520/009), esecutiva dal 30
dicembre 2002.
Detta Variante n. 56 al P.R.G. ha modificato la destinazione d’uso
di una porzione del più vasto comprensorio della "Continassa"
da area a Servizi Pubblici S - area per verde e servizi con prescrizioni
particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio
pubblico (art. 19, comma 15, NUEA) a Zona Urbana di Trasformazione
"Ambito 4.23 Stadio delle Alpi", disciplinata dagli
artt. 7 - 15 e dalla relativa scheda normativa delle NUEA di P.R.G..
Con atto a rogito notaio Nardello del 15 luglio 2003, repertorio
n. 47136 raccolta n. 15664, la Città di Torino ha trasferito
alla società Juventus F.C. S.p.A. la proprietà superficiaria
dell'impianto Stadio delle Alpi e dei fabbricati insistenti sulle
aree limitrofe (edificio ex Bonafous) ed ha costituito, altresì,
a favore della stessa società il diritto di superficie
sulle aree predette per la durata di 99 anni.
In attuazione della Variante n. 56 è stato approvato, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 28 giugno 2004
(mecc. 2004 03341/009), esecutiva dal 12 luglio 2004 il Piano
Esecutivo Convenzionato relativo all’Ambito "4.23 Stadio
delle Alpi" proposto dalla Società Juventus F.C. S.p.A.,
non perfezionatosi con la stipula della relativa Convenzione attuativa
in quanto la stessa Società sportiva Juventus, con nota
del 22 dicembre 2004, richiedeva modifica alla scheda normativa
di P.R.G, quale poi approvata con la Variante n. 123, illustrata
nel prosieguo del presente provvedimento.
In data 12 dicembre 2005, pertanto, il Consiglio Comunale, con
deliberazione n. 194 (mecc. 2005 10690/009), esecutiva dal 26
dicembre 2005 ha approvato la suddetta Variante n. 123 al P.R.G.,
finalizzata ad adeguare, riarticolando le quantità relative
alle destinazioni ASPI/commerciale, i contenuti della precedente
Variante n. 56 alle nuove esigenze espresse dalla Juventus che
ha condotto un'ampia indagine di mercato interloquendo con i più
qualificati operatori del settore.
In data 13 gennaio 2006, sono state rilasciate dal Comune di Torino
le autorizzazioni commerciali relative ai Comparti 2 e 3, contenenti
le prescrizioni imposte dai provvedimenti della Conferenza dei
Servizi Regionale del 22 dicembre 2005 (Regione Piemonte - prot.
18437/17.1 e 18438/17.1 del 28 dicembre 2005 del Settore Programmazione
e Interventi dei Settori Commerciali) e, pertanto, la presente
Variante al Piano Esecutivo Convenzionato già approvato
in data 28 giugno 2004, contiene anch'essa le prescrizioni riportate
nei summenzionati atti della Regione Piemonte, allegati alla presente
deliberazione e a cui si rinvia per il dettaglio (all. nn. 12
e 13).
In sintesi, la Variante di P.E.C. in oggetto conferma gli interventi
già previsti con il P.E.C. approvato, salvo l'adeguamento
alle nuove quantità introdotte con la richiamata Variante
n. 123.
In particolare, si prevede:
- la ristrutturazione dello Stadio finalizzata ad eliminare l’attuale
pista di atletica ed a riplasmare il sistema delle tribune e dei
palchi, riducendo la capienza dagli attuali circa 75.000 a circa
40.000 spettatori, nonché le attività complementari
all’impianto sportivo stesso;
- la localizzazione delle destinazioni connesse a quelle sportivo/calcistiche
(commercio tematico) per una quota di circa mq. 11.136 di superficie
utile oltre una quota residua di mq. 864, di cui max mq. 4.000
di superficie di vendita (invece di mq. 17.000, di cui max mq.
10.000 di superficie di vendita);
- la realizzazione della sede sociale, localizzata alle spalle
della tribuna ovest, rappresentata da un fabbricato a tre piani
fuori terra che riprende formalmente, con un volume curvilineo,
l’impianto principale (circa mq. 5.000 di SLP);
- sulla parte esterna, sul lato est dello Stadio, il nuovo insediamento
con destinazione Attività di Servizio alle Persone e alle
Imprese (ASPI) per un max di 30.000 mq. di SLP e max mq. 17.000
di superficie di vendita netta (invece di mq. 20.000 di SLP e
identica superficie di vendita netta), servito da una viabilità
pedonale di progetto ai sensi dell'art. 51 comma 1. punto 1) lettera
b) della LUR 56/77 e s.m.i..
Il progetto di variante al P.E.C. conferma, altresì, il
mantenimento dell’edificio esistente lungo strada Altessano,
già sede dell’Istituto Bonafous, anch’esso destinato
ad ASPI con esclusione delle attività commerciali di vendita.
Con la Convenzione relativa alla presente Variante di P.E.C.,
le parti si impegnano ad assoggettare all’uso pubblico le
aree in diritto di superficie destinate a servizi pubblici e viabilità
pedonale, per complessivi mq. 144.820, entro 90 giorni dalla stipula
della Convenzione stessa.
L’assoggettamento all’uso pubblico si eserciterà
mediante la possibilità di godimento da parte della generalità
dei cittadini con modalità ed orari del tutto svincolati
dal funzionamento delle future attività commerciali e dagli
eventi che si terranno all’interno dello Stadio.
La gestione e la manutenzione di tutte le aree assoggettate all’uso
pubblico, le modalità di uso nonché l’accollo
degli altri oneri derivanti dal loro utilizzo (illuminazione,
formazione e cura delle aree verdi, delle aree attrezzate e degli
spazi di socializzazione, ecc.) sono a carico del superficiario,
come già convenuto nell’atto di trasferimento della
proprietà superficiaria del 15 luglio 2003.
Le aree, costituenti la dotazione di servizi pubblici e parcheggi
multifunzionali, pari a mq. 146.866 complessivi, sono commisurate
sia ai fabbisogni funzionali afferenti allo Stadio delle Alpi
di cui al D.M. 25 agosto 1989 (spazi attrezzati a parcheggi) e
al D.M. 18 marzo 1996 (aree attrezzate per lo sfollamento), sia
alle nuove attività ai sensi delle disposizioni di legge
vigenti.
In particolare, le aree destinate a parcheggi pubblici misurano
mq. 117.675. In parte a raso e in parte nel sottosuolo, inoltre,
verranno realizzati parcheggi privati afferenti le diverse attività
insediate.
L’ultimazione complessiva degli interventi dovrà avvenire
entro il termine di anni 10 decorrente dalla stipula della Convenzione,
corrispondente al termine di validità del P.E.C..
Le opere di sistemazione delle aree destinate a viabilità
e a servizi pubblici dovranno, tuttavia, essere eseguite dal Proponente
entro 3 anni dall’approvazione del progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione e, in ogni caso, non oltre 4 anni dalla
stipula della Convenzione relativa al P.E.C..
Il Proponente, a garanzia della puntuale stipula della Convenzione,
nonché dell’assoggettamento ad uso pubblico delle
aree a servizi, ha costituito, a favore della Città, due
fidejussioni per l'importo complessivo di Euro 256.795,44 pari
al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione dovuti, da svincolarsi
solo a seguito della formalizzazione dell’atto di assoggettamento
all’uso pubblico.
La Commissione Edilizia alla quale, in data 16 febbraio 2006,
è stato sottoposto il progetto di Variante al P.E.C., ha
espresso parere favorevole alla sua approvazione.
I dati tecnici fondamentali dell’intervento, che troverà
attuazione mediante il rilascio di 6 permessi a costruire, sono
i seguenti:
Superficie Territoriale (ST) mq. 356.091
IMPIANTO SPORTIVO
Superficie Utile di Progetto (pari a S.U. esistente) mq. 54.000
(S.L.P. mq. 60.982)
di cui:
- Impianto sportivo/attività complementari mq.
34.612 (S.L.P. mq. 39.109)
- Destinazioni connesse mq.
11.136 (S.L.P. mq. 12.373)
- Sede Sociale mq.
4.452 (S.L.P. mq. 5.000)
- Residua mq.
3.800 (S.L.P. mq. 4.500)
NUOVO INSEDIAMENTO (A.S.P.I.)
- A.S.P.I. commerciale (max 17.000 di vendita) S.L.P. mq. 30.000
- A.S.P.I. Ex Bonafous S.L.P. mq.
1.400 esistente
AREE SERVIZI di progetto
mq. 146.866
> minimo mq. 143.600 previsti nella scheda normativa
Aree per viabilità pedonale mq.
4.480
In base allo schema di Convenzione ed alle modalità in
esso contenute, il Proponente si impegna a realizzare tutte le
opere di urbanizzazione previste dai relativi progetti di massima,
che fanno parte integrante della Variante di P.E.C., e dai successivi
progetti preliminari ed esecutivi delle opere stesse.
L’assoggettamento perpetuo all’uso pubblico delle aree
già di proprietà della Città, oggetto di
diritto di superficie, consentirà l’acquisizione al
patrimonio indisponibile del Comune delle opere realizzate a scomputo.
Dette opere, articolate in lotti di intervento funzionali, sono
essenzialmente relative a:
Lotto 1 realizzazione di un’area a parcheggio e di un'area
a verde poste ad ovest del corso Grande Torino e ripristino muro
esistente al confine con area Continassa, per un importo pari
a circa Euro 2.427.310,00;
Lotto 2 rifacimento parziale del parcheggio pubblico esistente
(segnaletica orizzontale, raccolta acque, piantumazioni), per
un importo pari a circa Euro 640.690,00;
Lotto 3 realizzazione di aree a parcheggi e a viabilità
pedonale di servizio del nuovo insediamento commerciale annesso
all’impianto sportivo, per un importo pari a circa Euro 5.286.490,00.
L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle
valutazioni dei singoli progetti, è, ad oggi, calcolato
in Euro 8.354.490,00 salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione
esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici
ed Enti competenti.
Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione,
comprensivo del computo metrico estimativo, è stato trasmesso
al Settore Urbanizzazioni ottenendo parere complessivamente favorevole;
nelle successive fasi i progetti preliminari ed esecutivi dovranno
conformarsi alle prescrizioni contenute nei pareri espressi dai
Settori competenti.
Il Proponente si obbliga, in ogni caso, a corrispondere gli eventuali
oneri di urbanizzazione ancora dovuti, da valutare al momento
del rilascio dei singoli permessi a costruire.
Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dalla Variante
di P.E.C. i suddetti oneri ammontano oggi a Euro 8.559.848,08
di cui Euro 6.926.313,24 per gli oneri di urbanizzazione primaria
ed Euro 1.633.534,84 per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa) Euro
8.559.848,08
- costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
(circa) Euro
8.354.490,00
- differenza da versare in sede di rilascio dei permessi a costruire
(circa) Euro
205.358,08
Il costo di costruzione, dovuto ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380, non è definibile in sede di Convenzione in quanto
il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene
ancora i parametri per la sua corretta definizione, che è,
pertanto, demandata al momento del rilascio dei permessi a costruire.
Per l’impianto sportivo e le attività strettamente
complementari il Proponente corrisponderà il contributo
necessario al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, in
quanto le stesse attività di servizio privato sono assimilate,
in mancanza di una categoria specifica, alle attività produttive.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi
alla Variante di P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia
al più dettagliato e puntuale schema di Convenzione allegato
al presente provvedimento.
Con riferimento al P.E.C. approvato, il Settore Ambiente e Territorio
- Ufficio Inquinamento Acustico, con nota del 9 febbraio 2004
aveva espresso il parere di coerenza dello stesso con il Piano
di Zonizzazione Acustica. Successivamente, detto Settore, in data
11 maggio 2005 esprimeva, altresì, parere di coerenza circa
la predetta Variante n. 123 con il Piano di Zonizzazione Acustica.
La Commissione Edilizia in data 16 febbraio 2006 ha esaminato
la proposta di variante di Piano Esecutivo Convenzionato ed ha
espresso parere favorevole alla sua approvazione.
La documentazione completa del presente P.E.C. verrà inviata
all’Albo Pretorio della Città per il deposito e la
pubblicazione e sarà, altresì, trasmessa, ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento,
al Consiglio Circoscrizionale n. 5 per il prescritto parere.
Infine, in osservanza dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. n.
380/2001, si prende atto che, in relazione al presente Piano Esecutivo
Convenzionato, non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R.
n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso di costruire
e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 5 per l’acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del
3 aprile 2006 (mecc.2006 02729/088), che si allega (all. 14
- n. ),
ha espresso parere favorevole rispetto alla riqualificazione dell’ambito
su cui insiste lo Stadio; è stato, invece, espresso parere
sfavorevole "all’insediamento in quell’area dell’ennesimo
centro commerciale" per l’impatto sul commercio esistente
nella zona.
Viene, altresì, richiesto che gli oneri di rivitalizzazione
e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano,
pari a circa Euro 2.165.000,00, previsti dalla legislazione regionale,
siano messi a disposizione dei Comuni di Torino e Venaria utilizzando
le risorse che competono alla Città di Torino per misure
di sostegno al piccolo commercio del territorio della Circoscrizione
5, in accordo con la Circoscrizione stessa.
Si chiede, inoltre, di completare l’intervento di realizzazione
della "bretella" di corso Marche per alleggerire i problemi
di viabilità della zona e si auspica, infine, che "l’intervento
di apertura del trincerone di corso Molise non abbia ritardi".
In risposta a quanto richiesto dalla Circoscrizione, si osserva
quanto segue.
Non si ritiene che l’insediamento del nuovo centro commerciale
possa modificare la ripartizione della domanda fra grande e piccola
distribuzione, in relazione alla presenza ormai consolidata di
una notevole offerta di grande distribuzione. Il nuovo insediamento
introdurrà certo maggiore concorrenzialità all’interno
della grande distribuzione, ma non dovrebbe avere ulteriori riflessi
negativi sul commercio al dettaglio.
Non si ritiene altresì giustificabile alla luce
della vigente legislazione in materia, che promuove la libera
concorrenza, la tutela di una sorta di "semi-monopolio"
degli operatori del Settore già insediati nella zona.
Con riguardo al contributo aggiuntivo, di esclusiva competenza
regionale, a sostegno del commercio minore rispetto alle grandi
strutture, l’Amministrazione condivide la proposta della
Circoscrizione di mettere a disposizione parte dello stesso a
tutela del commercio ivi localizzato.
In merito al tema generale della viabilità ed in particolare
dell’auspicata realizzazione della bretella di corso Marche,
si evidenzia la volontà dell’Amministrazione di affrontare
la questione, tant’è che in data 18 luglio 2005 ha
sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la realizzazione
dell’asse integrato di corso Marche e del connesso studio
di riassetto del territorio con la Regione, la Provincia, i Comuni
di Collegno, Grugliasco, Venaria Reale e con la partecipazione
della Camera di Commercio di Torino. Si osserva, altresì,
che le problematiche relative alla viabilità sono state
anche ampiamente trattate e definite in sede di Conferenza dei
Servizi, indetta dalla Regione Piemonte per il rilascio delle
autorizzazioni commerciali; infatti, con le determinazioni della
Regione del 28 dicembre 2005 (prot. 18437/17.1 - 18438/17.1) di
chiusura della Conferenza, l’attivazione dei centri commerciali
da realizzarsi nell’Ambito 4.23 Stadio delle Alpi viene subordinata
ad una serie di prescrizioni, ed in particolare, "alla realizzazione
e relativa funzionalità di tutte le opere di viabilità
in progetto sul territorio del Comune di Torino e di Venaria.".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visti i pareri di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica, espressi in data 9 febbraio 2004 e 11 maggio 2005 dal Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico;
Visto il parere favorevole del 16 febbraio 2006 della Commissione Edilizia sul progetto di Variante di P.E.C.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la Variante del Piano Esecutivo Convenzionato,
ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo
alla Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. "Ambito 4.23
Stadio delle Alpi", che si compone dei seguenti elaborati:
- Schema di Convenzione (all. 1 - n. );
- Progetto di variante di P.E.C. costituito da:
- Relazione illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione (all.
2 - n. );
- Tavola 1 - Schemi Urbanistici (all. 3 - n. );
- Tavola 2 - Verifica Superfici Utili (all. 4 - n. );
- Tavola 3 - Rilievo Fotografico (all. 5 - n. );
- Tavola 4 - Tavola Prescrittiva (all. 6 - n. );
- Tavola 5 - Tavola Prescrittiva (all. 7 - n. );
- Tavola 6 - Tavola Prescrittiva (all. 8 - n. );
- Tavola 7 - Tavola Indicativa (all. 9 - n. );
- Tavola 8 - Parcheggi e Accessi (all. 10 - n. );
- Progetto di massima opere di urbanizzazione (all. 11 - n. );
- Conferenza dei Servizi Regionale Prot. 18437/17.1 del 28 dicembre
2005 (all. 12 - n. );
- Conferenza dei Servizi Regionale Prot. 18438/17.1 del 28 dicembre
2005 (all. 13 - n. );
2) di approvare l’attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione
stessa, entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività
della presente deliberazione, come da atto d'obbligo che è
stato presentato dal Proponente, unitamente alle relative garanzie
fideiussorie con funzione di penale per la mancata stipula o il
ritardo nella stipula della Convenzione medesima, a norma
del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i.,
tra il Comune di Torino e la società JUVENTUS F.C. S.p.A.
con sede legale in Torino, corso Galileo Ferraris n. 32, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
00470470014 rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Antonio
Giraudo, nato a Torino il 2 settembre 1946, domiciliato per la
carica presso la sede della società di cui infra, con l'autorizzazione
all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune
di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione,
tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le
modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione
e al costo di costruzione saranno acquisiti a cura del Settore
Procedimenti Istruttori Edilizi;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito
di approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di
urbanizzazione, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento
dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto
di massima ad Euro 8.354.490,00 per le opere di urbanizzazione
da realizzare a scomputo degli oneri dovuti. La restante entrata
derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico del Proponente
verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale
nel bilancio di competenza;
5) di prendere atto che il Proponente la presente Variante di
P.E.C. realizzerà, senza ulteriori oneri per il Comune
di Torino, tutte le opere di urbanizzazione previste nei progetti
esecutivi;
6) di prendere atto che, in relazione al presente Piano Esecutivo
Convenzionato, non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R.
380/2001 in materia di sostituzione di permesso di costruire e
autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.