Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 81
2006 01321/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 135 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R, CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il Consiglio Comunale, in data 20 dicembre
2004, con deliberazione (mecc. 2003 08280/038), ha approvato il
nuovo Regolamento Edilizio (R.E.), in attuazione della Legge Regionale
8 luglio 1999 n. 19 ed in conformità al Regolamento Tipo
Regionale approvato dal Consiglio Regionale il 29 luglio 1999.
Con tale atto l'Amministrazione comunale ha
concluso il processo di revisione generale del Regolamento Edilizio,
il cui impianto, risalente al 1913, era rimasto sostanzialmente
invariato fino ad oggi.
Nel nuovo strumento normativo, in ottemperanza
alle prescrizioni cogenti contenute nel titolo III del R.E. Tipo
Regionale, sono state introdotte definizioni e metodi di calcolo
dei principali parametri edilizi ed urbanistici conformi a detto
Regolamento Tipo, rinviando ad un separato ma contestuale provvedimento
di variante urbanistica (la variante n. 87) l'adeguamento delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G.
alle innovazioni introdotte col nuovo R.E.
Tale allineamento comporta da un lato lo stralcio
delle definizioni dell'articolo 2 delle N.U.E.A. di P.R.G. che
sono ora contenute nel Nuovo Regolamento Edilizio e, dall'altro,
il corrispondente recepimento nello Strumento Urbanistico Generale
delle nuove definizioni del R.E. e dei relativi metodi di calcolo
con effetti indotti sullo stesso dimensionamento del Piano.
Ciò vale in particolare con riferimento al passaggio dalla
definizione di "superficie lorda di pavimento - S.L.P."
del PRG vigente (che esclude dal computo della superficie utile
degli edifici alcuni spazi accessori - atri, vani scala e ascensori
- per le sole destinazioni residenziali) alla definizione di "superficie
utile lorda - Sul" del nuovo R.E. (che generalizza tale esclusione
a tutti gli immobili, quale che sia la destinazione d'uso).
In particolare questo determina, nel caso di
edifici non residenziali, uno scarto tra il carico insediativo
stimato dal P.R.G. vigente (in termini di SLP) e quello risultante
dall'applicazione della nuova definizione di Sul, che dipende
dalla tipologia edilizia oltreché dalle specifiche scelte
progettuali compiute, fermo restando che l'elemento di maggiore
rilevanza è rappresentato dalla presenza di vani scala
e ascensori.
In relazione alla sostituzione della "S.L.P."
con la "Sul", al fine di non determinare modifiche al
dimensionamento del Piano, in sede di adozione della variante
n. 87 (adottata in data 21 marzo 2005 dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 38/2005), finalizzata ad adeguare il P.R.G. alle
definizioni del nuovo R.E., si è ritenuto necessario introdurre
un "parametro correttivo", da applicare negli interventi
con destinazioni diverse dalla residenza e sviluppati su più
piani, per compensare gli effetti derivanti dal nuovo metodo di
calcolo, comportante un incremento della capacità edificatoria,
stimato per i casi citati in circa il 10% della superficie autorizzabile.
La variante n. 87 è stata oggetto di
osservazioni assai diversificate, presentate da singoli cittadini,
Ordini professionali, associazioni di categoria ed altri soggetti,
che hanno evidenziato criticità nell'applicazione dell'articolato
delle N.U.E.A come riformulato sulla base delle definizioni contenute
nel Regolamento Edilizio approvato.
In particolare, il parametro correttivo è
stato oggetto di puntuali osservazioni, tese ad evidenziare le
complesse problematiche e le possibili sperequazioni conseguenti
all'applicazione della norma, discendenti, evidentemente, dall'applicazione
del "correttivo" a situazioni di progetto assai differenziate.
Le osservazioni presentate e gli ulteriori approfondimenti
effettuati dagli uffici, hanno evidenziato le oggettive difficoltà
tecniche connesse ad un'impostazione che, da un lato ha inteso
adeguare il P.R.G. ai parametri del nuovo R.E. (sostituendo la
S.L.P. con la Sul), ma dall'altro si è proposta di contenere
l'effetto di modifica sul dimensionamento globale del Piano Regolatore.
L'introduzione di queste innovazioni risulta
inoltre particolarmente complessa in questa fase, caratterizzata
da numerosi interventi urbanistici attuativi in via di definizione
o di adeguamento e da varianti parziali in itinere o di prossima
presentazione.
Gli approfondimenti svolti hanno condotto a
riformulare in termini diversi il percorso di adeguamento del
Piano alle innovazioni introdotte col nuovo R.E., assumendo un
nuovo indirizzo che la Regione stessa, peraltro, aveva a suo tempo
previsto con la citata Legge Regionale 19 del 1999 (in particolare
al comma 4 dell'art. 12), indirizzo esplicitato in un Comunicato
dell'Assessorato all'Urbanistica pubblicato sul B.U.R. del 21
novembre 1999.
In sostanza la nuova impostazione, che si assume
col presente atto, consiste nell'intervenire prima sul regolamento
edilizio (già approvato dal dicembre dello scorso anno)
e poi sullo strumento urbanistico, con separato e successivo provvedimento.
Data, però, la complessità di
tale adeguamento, risulta quanto mai opportuno che l'operazione
sia effettuata in sede di revisione del piano regolatore (come
testualmente recita la nota dell'Assessorato), o, quanto meno,
con una "variante generale" con la quale "tutte
le specificazioni inerenti all'assetto del territorio possano
essere globalmente e simultaneamente coordinate" (dalla "premessa"
del comunicato regionale).
Allo scopo di consentire l'adozione di un percorso
così articolato la Regione ha previsto nel "Regolamento
Tipo" un articolo (27 bis) che può costituire norma
transitoria da assumere in sede di approvazione del nuovo R.E.,
con l'effetto di sospendere l'efficacia delle definizioni uniformate
di cui al titolo III del regolamento tipo, con il contestuale
rinvio a quelle non uniformate inserite nel P.R.G. vigente.
In seguito, con l'adozione e la successiva approvazione
della variante generale "di adeguamento", si potrà
abrogare l'articolo 27 bis e dare piena efficacia alle nuove definizioni
uniformate.
Pertanto con il presente atto, da un lato, si
revoca la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2005 del
21 marzo 2005 con la quale è stata adottata la variante
n. 87 e, dall'altro, si adotta una nuova variante che comporta
l'aggiornamento dei contenuti dell'articolo 2 "Definizioni"
delle N.U.E.A. affinché siano allineati al Regolamento
Edilizio approvato, anche mediante l'introduzione di alcune specificazioni,
che non incidono sui contenuti generali di P.R.G..
In parallelo, con separato provvedimento, viene
anche modificato il nuovo R.E. introducendo la norma transitoria
di cui all'art 27 bis del R.E. Tipo che sospende l'efficacia dell'art.
18 "Superficie utile lorda" del R.E. e trasferisce,
in via transitoria, nel nuovo Regolamento la definizione di "S.L.P."
dello strumento urbanistico vigente, fino all'adeguamento di quest'ultimo
mediante una nuova specifica variante generale, ovvero la revisione
dello stesso piano regolatore generale.
In sintesi, la presente variante prevede quanto
segue:
a) aggiorna il testo dell'art. 2 delle N.U.E.A.
stralciando le definizioni ora contenute nel R.E. Contestualmente
si introducono alcune integrazioni non sostanziali alle stesse
definizioni relative all'inclinazione della falda da 30% al 50%,
all'esclusione dal computo della S.L.P. di cantine al piano terreno
di edifici privi di piani interrati, degli spazi relativi a logge,
balconi e terrazzi, anche se con pareti estese a più di
2/3 del loro perimetro (limitatamente agli edifici esistenti realizzati
in base a precedenti strumenti urbanistico-edilizi) e dei maggiori
spessori dei muri d'ambito (oltre i 30 cm.) e delle opere, su
edifici esistenti, necessarie per il superamento delle barriere
architettoniche;
b) introduce la definizione, attualmente non
presente, di "Cortina edilizia" nell'articolo 2, più
volte citata nelle N.U.E.A. e nel Regolamento Edilizio - all'interno
dell'articolo 29 "Allineamenti" in quanto l'assenza
di tale definizione generava scarsa chiarezza nell'applicazione
delle norme;
c) modifica il punto 38 "Verande" dell'art.
2 delle N.U.E.A. introducendo, ad integrazione dei contenuti riportati
nell'art. 58 del R.E., alcune specificazioni inerenti le modalità
attuative (che costituiscono contenuto specifico delle N.U.E.A.)
e precisa che la realizzazione delle verande è ammessa
in deroga agli indici di edificabilità del Piano così
come previsto nelle N.U.E.A vigenti;
d) modifica il punto 14 "Verde privato"
dell'art. 2 delle N.U.E.A. sulla base dell'osservazione presentata
dagli uffici alla variante 87, con la quale si propone di estendere
alle Z.U.T. la facoltà, ammessa per le A.T.S., di escludere
dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dell'art. 30 del R.E.
che impone la realizzazione di quote di verde privato in piena
terra con alberature di medio e alto fusto, con conseguenti forti
limitazioni tecniche alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali,
dal momento che, nell'ambito di tali trasformazioni urbane, è
prevista sempre la cessione di consistenti quote di aree per servizi
pubblici tra cui normalmente aree verdi in piena terra in misura
significativa;
e) introduce all'art. 33, con l'inserimento di
un nuovo comma, la norma finalizzata a garantire continuità
nell'attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi approvati
ed agli interventi conseguenti a convenzioni con la Città
approvate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Edilizio
e sino al termine della loro scadenza.
f) integra il comma 2 dell'art. 34 per precisare
che le N.U.E.A. prevalgono rispetto ad altre disposizioni, ove
vengano espressamente indicati i parametri edilizi-urbanistici
di riferimento.
Si dà infine atto che, ai sensi dell'art.
12 comma 5 della L.R. 19/1999 sopra richiamato, l'adeguamento
dei piani regolatori alle definizioni uniformate dei parametri
e degli indici edilizi ed urbanistici riportati nel Regolamento
Edilizio tipo della Regione Piemonte, è obbligatorio in
sede di redazione di nuovi Piani Regolatori Generali, loro revisioni
e loro varianti generali, in tale occasione sarà necessario
revocare l'articolo 27 bis del R.E., dando efficacia alle nuove
definizioni uniformate.
In relazione a quanto sopra e per le motivazioni
di interesse pubblico sopra descritte, l'Amministrazione ritiene
di procedere all'adozione del presente provvedimento, con variante
parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R..
La variante prevede, pertanto, la sostituzione
integrale dell'art. 2 "Definizioni" delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.), l'integrazione in calce al
comma 11 dell'art. 33 "Norme transitorie e finali" e
in calce al comma 2 dell'articolo 34 "Norme abrogate"
delle N.U.E.A., il tutto così come riportato nell'allegato
n. 4 - Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - Variante.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale e non
comporta, inoltre, decremento della dotazione di servizi pubblici.
Per quanto attiene, infine, alla quantità
globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali
del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto,
non si producono gli effetti di cui al 4° comma dell' art.
17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
La presente proposta di variante risulta altresì
coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta
Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021),
così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela
Ambiente prot. n. 23117/05 che si allega.
Si dà atto che, poiché il presente
provvedimento introduce differenti soluzioni tecniche alla Variante
n. 87, adottata dal Consiglio Comunale in data 21 marzo 2005,
senza tuttavia modificarne il contenuto ed il senso generale,
la presente deliberazione non è stata trasmessa ai Consigli
delle Circoscrizioni, che a suo tempo già espressero il
parere di competenza, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento
sul decentramento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di revocare la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38/2005 del 21 marzo 2005 con la quale è stata
adottata la variante n. 87 al P.R.G. e, contestualmente, di adottare,
ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale
n. 135 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente
l'adeguamento normativo delle N.U.E.A. di P.R.G. a seguito dell'approvazione
del nuovo Regolamento Edilizio (all.1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.