Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 76
2006 01034/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 125 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I., CONCERNENTE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA EX MAGAZZINO COMUNALE, SITA IN STRADA BASSE DI STURA N. 33. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 7 novembre
2005 (mecc. 2005 06122/009), esecutiva in data 21 novembre 2005,
è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della
L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 125 al vigente P.R.G.,
concernente il cambio di destinazione duso dellarea
ex magazzino comunale, sita in Strada Basse di Stura n. 33.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 12 dicembre 2005 al 10 gennaio 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 22 dicembre 2005.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere
previsto dalla L.R. 41/1997, alla Provincia di Torino che, con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 10-719-2006, ha espresso
parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità
con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003
e con i progetti sovracomunali approvati.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare la variante parziale n. 125 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 162
del 7 novembre 2005 (mecc. 2005 06122/009), esecutiva dal 21 novembre
2005, così come modificati in sede di approvazione definitiva
della Variante (all. 2 - n. ); è allegato al presente provvedimento
il testo della deliberazione della Provincia n. 10-719-2006 recante
il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia (all. 1 - n. ).
Nell'elaborato tecnico, allegato n. 1 alla delibera di adozione
(mecc. 2005 06122/009), alla parte Relazione illustrativa, pagina
6, si elimina il penultimo capoverso che va da "Considerato
che attualmente
" a "Piano Stralcio di integrazione
al P.A.I." e lo si sostituisce con il seguente periodo:
"Attualmente l'area oggetto della presente variante è
ricompresa, nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), all'interno
della fascia C con retrostante fascia B di progetto. In data 31
luglio 2003 con deliberazione n. 11/2003 il Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il progetto
di Piano Stralcio di Integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico
(PAI), che prevede una nuova delimitazione delle fasce fluviali,
comprendendo l'area in oggetto in fascia C, eliminando di fatto
l'intervento infrastrutturale previsto dal P.A.I.. Non essendo
ancora stato pubblicato il Decreto di approvazione del Piano Stralcio
di Integrazione al P.A.I. al fine di concludere l'iter tecnico
amministrativo della variante si subordina la trasformazione dell'area
in oggetto alla pubblicazione del provvedimento di approvazione
ministeriale del Piano Stralcio di Integrazione al P.A.I.".
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare attesa lurgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo
Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.