Divisione Commercio
Divisione Ambiente e Verde
Settore Urbanistica Commerciale
Settore Gestione Verde
n. ord. 99
2006 00865/122
OGGETTO: PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ. ADEGUAMENTO DEI CHIOSCHI ESISTENTI E DEFINIZIONE DI NUOVE AREE DI LOCALIZZAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tessore,
di concerto con l'Assessore Ortolano.
I parchi cittadini rivestono nell'ambito
territoriale un'importanza rilevante per il ruolo primario di
luogo di svago e di aggregazione sociale; per tale motivo negli
ultimi anni l'Amministrazione ha programmato azioni volte alla
riqualificazione delle aree verdi, all'inserimento, laddove possibile,
di aree gioco e attrezzature per bambini, all'organizzazione di
eventi e manifestazioni. Tra le strutture che possono svolgere
un ruolo di aggregazione vi sono anche i chioschi di somministrazione
di alimenti e bevande.
Tale modello è già stato sperimentato
nel Parco del Valentino dove sono stati installati, nel corso
dell'ultimo biennio, alcuni nuovi chioschi; essi costituiscono
un importante punto di ritrovo all'interno del parco e un punto
di forza nell'attività sociale e culturale, oltre a rappresentare
un presidio del territorio.
Partendo da questi presupposti, l'Assessorato
alle Attività Economiche Diffuse e l'Assessorato al Verde,
attraverso i Settori Urbanistica Commerciale e Gestione Verde,
hanno avviato una collaborazione volta all'esame delle aree verdi
del territorio cittadino (giardini o grandi parchi) sulle quali
sono già collocati chioschi di somministrazione di alimenti
e bevande o sulle quali si intende inserirne di nuovi, per le
esigenze di loisir e sicurezza del territorio prima descritte.
Gli obiettivi che lo studio vuole raggiungere
sono legati:
- alla valorizzazione dei chioschi come elementi
di attrazione e di conseguenza all'elevazione della qualità
degli spazi verdi;
- al ruolo di presidio del territorio che i chioschi
assumono all'interno dell'area verde.
Il "Piano di Localizzazione dei Chioschi
nelle Aree Verdi della Città", che si intende approvare
con tale provvedimento, si compone di:
- Allegato A) Tavole di analisi sul territorio
dei singoli chioschi e della rete commerciale (dalla n. 1 alla
n. 45);
- Allegato B) Schede di esame delle caratteristiche
strutturali, di uso e azioni dei singoli chioschi (in numero di
80).
Sono state esaminate 52 aree verdi sul territorio,
intese come grandi parchi e giardini pubblici. I chioschi di somministrazione
di alimenti e bevande presi in considerazione sono 80, di cui
52 già esistenti e 28 di nuova istituzione, da collocare
in particolari aree qui di seguito indicate:
1) Giardini Cavour
2) Giardini Reali
3) Correnti
4) Don Rinaldi
5) Nitti
6) Ex Capamianto
7) Carrara (Pellerina)
8) Madame Curie
9) Venchi Unica
10) Calabria
11) Sempione
12) Confluenza (n. 2 chioschi)
13) Crescenzio
14) Chiaves
15) Colletta
16) Ex Italgas
17) Meisino
18) Battistini
19) Di Vittorio
20) Millefonti
21) Colonnetti (n. 2 chioschi)
22) Cascina Maletta
23) Cascina Bianco
24) Rubbertex
25) Toscana
26) Terni.
Le tavole di analisi descrivono lo stato manutentivo
o la possibile localizzazione dei chioschi e la rete commerciale
in cui sono inseriti.
Nelle schede di esame, relativamente ai chioschi
già esistenti sul territorio, sono stati utilizzati per
la valutazione i seguenti parametri:
- area di collocazione (erbosa centrale all'area
verde, gioco bimbi, marciapiede/viale, pedonale interna, parcheggio);
- uso (bar, angurie, bibite, somministrazione
alimenti);
- tipologia (Sottsass tipo bar, Sottsass tipo
doppio, chiosco area centrale, chiosco parco, particolare);
- struttura (gazebo, prefabbricato, muratura,
lamiera);
- stato di conservazione (buono, deteriorato,
nuova istituzione);
- utilizzo (sì/no);
- concessione commerciale in regola (sì/no);
- azione (da eliminare, da ristrutturare, da
sostituire, da spostare, verificare suolo pubblico aggiuntivo,
manutenzione ordinaria, nuova collocazione).
Le azioni emerse sono state distinte in funzione
dello stato di conservazione e correlate alla collocazione commerciale
sul territorio.
Per i chioschi definiti "buoni" non
sono stati indicati interventi oppure sono state previste operazioni
di manutenzione ordinaria. Per alcuni di essi si è rilevata
la presenza di occupazioni di suolo pubblico aggiuntive (recinzioni,
dehors, tendoni, fioriere,
), per le quali si intende attuare
una verifica dello stato e dei titoli di utilizzo.
Per i chioschi definiti "deteriorati"
(in numero di 12) si prevede, a seconda dei diversi casi:
- una manutenzione straordinaria, ove il manufatto
sia caratterizzato da qualche pregio dal punto di vista strutturale;
- la sostituzione, ove il manufatto non sia fornito
di elementi di pregio;
- l'eliminazione, ove esso sia collocato in un
sito in cui la rete commerciale è sufficientemente forte
ed esistano motivazioni legate al presidio del territorio.
Per questi 12 casi, segnalati nelle diverse
schede, si indica un periodo di 2 anni a partire dall'approvazione
del provvedimento amministrativo emesso per il singolo chiosco
e singolarmente valutato con i settori competenti; entro tale
termine i titolari dell'autorizzazione dovranno regolarizzarsi,
prevedendo la ristrutturazione, la sostituzione o l'eliminazione
del manufatto. Tali azioni dovranno essere programmate con l'Amministrazione
che valuterà con i singoli concessionari le tempistiche
e le procedure più idonee a mantenere costanti le attività
commerciali esistenti.
Per i 28 nuovi chioschi, è stata esaminata,
nelle tavole allegate, la collocazione rispetto alla rete commerciale
esistente, agli spazi di gioco dei bambini, alla presenza di scuole
o luoghi di aggregazione già esistenti. La scelta della
possibile posizione è stata anche relazionata al montaggio
stesso del manufatto, quindi tenendo conto della presenza della
rete fognaria esistente e degli allacciamenti facilmente sfruttabili.
L'ubicazione definitiva sarà comunque sempre subordinata
alla valutazione da parte dei settori competenti e della Circoscrizione
e dovrà privilegiare la collocazione dello stesso su area
pavimentata o asfaltata, salvaguardando il manto erboso e gli
eventuali alberi presenti e privilegiando la vicinanza di aree
gioco o luoghi di aggregazione, nel rispetto delle prescrizioni
imposte dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato, in particolare
per ciò che riguarda il divieto di scavi in prossimità
di alberate per la realizzazione di fondazioni e sottoservizi.
Sia per i chioschi esistenti qui censiti, sia
per quelli di nuova installazione, relativamente alla tipologia
di struttura, il Piano in approvazione deroga rispetto al Regolamento
per la collocazione di chioschi per la somministrazione di alimenti
e bevande Legge 287/1991 e commercio su aree pubbliche Legge 112/1991
(n. 237 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'
11 novembre 1996 - mecc. 9605121/16 - esecutiva dal 6 dicembre
1996), prevedendo:
- per i chioschi esistenti aventi struttura con
pregio architettonico, operazioni di restauro o risanamento conservativo;
- per i chioschi esistenti con struttura priva
di pregio architettonico e per le nuove installazioni, la realizzazione
di tipi specifici anche in relazione alla tipologia installata
al Parco del Valentino, da valutare caso per caso con successivo
atto della Giunta Comunale.
Inoltre, in relazione alla normativa igienico-sanitaria,
il citato Regolamento dei chioschi di somministrazione prevede
che "i chioschi
dovranno essere realizzati in modo
tale da consentire l'accesso al pubblico ai servizi igienici dall'esterno
del chiosco. La manutenzione e gestione di tali servizi igienici
rimane a cura e spese del concessionario del chiosco" (art.
4 - Caratteristiche del chiosco).
Si dispone pertanto che i chioschi esistenti
(entro 2 anni) e quelli di nuova realizzazione siano provvisti
di servizio igienico connesso al chiosco, aperto al pubblico,
appositamente segnalato e accessibile dall'esterno anche da persona
con disabilità.
Laddove il chiosco esistente non lo preveda
all'interno del manufatto, l'Amministrazione individuerà
con i settori competenti singolarmente ciascun caso, affidando
allo stesso titolare dell'autorizzazione, anche la gestione (apertura,
chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia) di eventuali
servizi igienici posti vicino alla struttura e presenti all'interno
dell'area verde o l'identificazione di un altro manufatto di nuova
installazione.
Come già definito con precedenti provvedimenti
relativamente al Parco del Valentino (deliberazione della Giunta
Comunale "Punti di ristoro al Parco del Valentino" del
18 ottobre 2005 mecc. 2005 08281/016), i nuovi chioschi osserveranno
precise prescrizioni sull'orario di apertura, sul divieto di vendere
bevande superalcoliche e sull'obbligo di somministrare esclusivamente
in appositi contenitori onde evitare che bicchieri di vetro o
contenitori di altro materiale pericoloso possano essere utilizzati,
se abbandonati nel parco, come armi improprie. Appare inoltre
necessario imporre ai titolari delle autorizzazioni che saranno
rilasciate l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area circostante
il chiosco per un raggio di m. 20 dal perimetro dell'area avuta
in concessione.
Lo studio svolto ha permesso di ipotizzare una
metodologia possibile per l'assegnazione dei chioschi nelle nuove
aree, mediante bando di rilevanza pubblica atto a definire graduatorie
di assegnatari eventuali cui affidare la gestione dei chioschi
e dei relativi servizi igienici eventualmente annessi o adiacenti.
Per ciascuna delle aree definite "di nuova istituzione"
sarà approvato, con successivo provvedimento amministrativo,
il bando di assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti aventi
i requisiti previsti, ad eccezione di quelle localizzazioni ove
esista domanda presentata in data antecedente all'approvazione
della proposta da parte della Giunta Comunale del presente provvedimento;
tra le priorità saranno considerati di rilievo i seguenti
elementi:
1. titolare di concessione attiva con annessa
autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti
e bevande su chiosco esistente, dichiarato dal piano suddetto
"da eliminare";
2. titolare di autorizzazione attiva per l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande nella zona di interesse,
compresa l'assegnazione di autorizzazione su area pubblica e in
subordine stagionale, come definite con le deliberazioni "Commercio
su area pubblica extramercatale. Individuazione dei siti di posteggi
singoli da affidare in concessione per un periodo sperimentale
di un anno ed ulteriore eventuale periodo di nove anni, per commercio
prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande a mezzo
veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi"" del
23 settembre 2003 (mecc. 2003 07426/016) e successiva deliberazione
"Commercio su area pubblica extramercatale per vendita prodotti
alimentari e somministrazione alimenti e bevande a mezzo veicoli
attrezzati cosiddetti "autobanchi". Individuazione di
n. 6 posteggi singoli da affidare in concessione per un periodo
sperimentale fino al 30 novembre 2005" del 22 marzo 2005
(mecc. 2005 01847/016);
3. titolare di autorizzazione attiva per l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande e in subordine stagionale
nell'area del territorio cittadino.
Per le nuove collocazioni verrà conseguentemente
rilasciata autorizzazione commerciale anche in deroga ai contingenti
previsti. Tale autorizzazione non sarà comunque trasferibile.
Qualora l'avente diritto rientri in una delle
suddette categorie dovrà provvedere alla presentazione
di comunicazione di cessazione dell'attività di somministrazione
presso la sede originaria mediante consegna dell'autorizzazione
alla Pubblica Amministrazione.
Al concessionario del nuovo chiosco, contestualmente
all'autorizzazione, potrà anche essere affidata la gestione
(intesa come controllo e pulizia dell'area) di eventuali spazi
giochi adiacenti al chiosco stesso. Lo stesso concessionario potrà
costituire il soggetto preferenziale a cui affidare la gestione
di eventuali attrezzature e arredi (sedie, biciclette,
)
finalizzati alla fruizione dell'area verde circostante. Le indicazioni
sulle modalità di gestione sopra menzionate saranno meglio
specificate nell'apposita Convenzione che il concessionario di
una nuova installazione comunque sottoscriverà con l'Amministrazione
Comunale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione commerciale.
È stato richiesto il parere alle Circoscrizioni
conformemente a quanto disposto dagli articoli 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento.
Le Circoscrizioni 1, 3, 5, 6 e 9 (all. 1-5 -
nn. ) hanno espresso parere favorevole. Le Circoscrizioni 2 e
10 (all. 6-7 - nn. )
hanno espresso parere favorevole condizionato. Le Circoscrizioni
4 e 7 (all. 8-9 - nn. )
hanno espresso parere non favorevole. La Circoscrizione 8 non
ha espresso parere.
Nel prendere atto che si è proceduto
all'acquisizione dei pareri per l'assunzione della presente deliberazione,
si ritiene di accogliere e rispondere alle osservazioni emerse
dalle Circoscrizioni.
Nell'esprimere parere favorevole la Circoscrizione
3 ha evidenziato alcuni aspetti:
1) l'opportunità di valutare l'istituzione
di un nuovo chiosco nell'area dell'ex Venchi Unica;
2) l'opportunità di inserire nella tipologia
di chioschi siti in aree verdi anche quello di piazza Adriano,
collocato all'interno del giardino della piazza;
3) l'esistenza di alcune perplessità sull'eliminazione
del chiosco sito in piazza Martini (Benefica), in quanto esso
fornisce un servizio agli utenti del giardino, principalmente
bambini e anziani, evitando pericoli di attraversamento delle
strade circostanti.
Si ritiene di accogliere le osservazioni di
cui ai punti 1) e 2). Si ritiene di non accogliere quanto previsto
al punto 3), considerando lo stato di ammaloramento del chiosco
e l'elevato numero di esercizi pubblici presenti nell'intorno.
Le Circoscrizioni 5 e 6 hanno proposto di inserire
nuove aree su cui collocare un chiosco. Inoltre la Circoscrizione
6 richiede che il progetto definitivo venga sottoposto a parere
preventivo della Circoscrizione stessa. Si ritiene di accogliere
le nuove proposte, così come inserite negli allegati A)
bis e B) bis, e precisamente: Cascina Maletta, Cascina Bianco,
Terni, Rubbertex, Toscana. Non si ritiene di inserire la proposta
relativa a piazza Montale in quanto non si tratta di area verde.
Sono stati inoltre inseriti nel Piano i chioschi esistenti sulla
banchina verde di corso Cincinnato.
Si ritiene infine di accogliere quanto suggerito
dalla Circoscrizione 6.
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole
evidenziando l'importanza di inserire nella progettazione del
chiosco elementi utili all'abbattimento delle barriere architettoniche,
quali scivoli, scalini e bancone ribassati. Si ritiene che tali
elementi rientrino nel rispetto delle normative vigenti, oltreché
in quanto contemplato dalla presente deliberazione in merito ai
servizi igienici.
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole
a condizione che la collocazione dei chioschi preservi le strutture
di arredo urbano adiacenti e che tenga conto del tessuto commerciale
circostante. Si ritiene che tali osservazioni siano corrette e
che per tale ragione esse siano insite nelle premesse stesse che
hanno dato avvio al progetto, così come evidenziato in
narrativa e nelle tavole di inquadramento territoriale.
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole
condizionato all'eliminazione del chiosco lato via Vigliani. Si
ritiene che tale richiesta non sia accoglibile in relazione all'ampia
superficie del parco Colonnetti.
La Circoscrizione 4 ha espresso parere non favorevole,
motivando tale parere con alcun aspetti relativi alle aree di
nuova installazione. In particolare si segnala che:
1) nell'area del parco Carrara è prevista
la realizzazione di un parcheggio di interscambio con annesse
attività di distribuzione carburante, meccanica e ristorazione;
2) nel giardino di Madame Curie è in corso
una trasformazione urbanistica;
3) nel parco della Tesoriera è in corso
il progetto di sistemazione dell'area occupata dall'ex liceo e
il riutilizzo della casa del custode come caffetteria.
Per ciò che riguarda il giardino di Madame
Curie e il parco Carrara, l'osservazione pare non poter essere
accolta in quanto la posizione del chiosco ipotizzata è
stata discussa anche con i settori che seguono i progetti di trasformazione,
stabilendo che l'inserimento è compatibile e le posizioni
precise saranno concordate in sede progettuale.
Per il parco della Tesoriera si ritiene di accogliere
l'osservazione, rimandando l'inserimento del chiosco ad un successivo
programma, in relazione ad una maggiore definizione del progetto
globale dell'area liberata dall'ex liceo.
La Circoscrizione 7 ha espresso parere non favorevole,
ritiendo che le aree di nuova collocazione risultino poco idonee
a tali attività in quanto isolate e poco frequentate o
nei pressi di punti di ristoro privati (bocciofile).
In relazione a quest'ultimo punto viene inoltre
richiesto di elaborare la predisposizione di una Convenzione tra
Comune e associazioni che preveda l'accesso libero alle strutture
di bar presenti.
Si ritiene di non accogliere le osservazioni
su espresse, in quanto il Piano auspica proprio il fatto che la
localizzazione dei chioschi possa incrementare la frequentazione
delle aree verdi, ove anche ora esista un minor afflusso.
Si specifica inoltre che lo spostamento del
chiosco da strada del Meisino nella posizione proposta non risulta
attuabile per le caratteristiche del terreno umido e per l'impossibilità
di realizzare la rete fognaria e idrica necessaria.
Si evidenzia che, per quanto riguarda la liberalizzazione
degli accessi per i circoli, l'ipotesi non è praticabile
in relazione alle normative vigenti in materia.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il "Piano di Localizzazione dei Chioschi nelle Aree Verdi della Città" che include l'esame di 48 chioschi esistenti e di 28 nuovi chioschi di possibile collocazione come evidenziato nell'ALLEGATO A) bis - Tavole di analisi sul territorio dei singoli chioschi e della rete commerciale (all. 1 bis - n. );
2) di approvare l'esame dello stato dei chioschi esistenti nelle aree verdi e l'analisi delle caratteristiche tipologiche e strutturali, oltre che dello stato di conservazione come evidenziato nelle singole schede dell'ALLEGATO B) bis - Schede di esame delle caratteristiche strutturali, di uso e azioni dei singoli chioschi (all. 2 bis - n. );
3) di approvare l'inserimento di 21 aree,
di seguito indicate, in cui si preveda la collocazione di un nuovo
chiosco e di definire che la posizione esatta dello stesso sull'area
verrà valutata di volta in volta dai settori competenti
e dalla Circoscrizione, salvaguardando il verde esistente, il
manto erboso e gli alberi e privilegiando la collocazione in prossimità
di aree giochi/scuole/luoghi di aggregazione:
1. Giardini Cavour
2. Giardini Reali
3. Correnti
4. Don Rinaldi
5. Nitti
6. Ex Capamianto
7. Carrara (Pellerina)
8. Madame Curie
9. Venchi Unica
10. Calabria
11. Sempione
12. Confluenza (n. 2 chioschi)
13. Crescenzio
14. Chiaves
15. Colletta
16. Ex Italgas
17. Meisino
18. Battistini
19. Di Vittorio
20. Millefonti
21. Colonnetti (n. 2 chioschi)
22. Cascina Maletta
23. Cascina Bianco
24. Rubbertex
25. Toscana
26. Terni;
4) di disporre che, relativamente alla tipologia della struttura del chiosco, sia esso già esistente o di nuova installazione, il presente Piano possa derogare rispetto al Regolamento n. 237 per la collocazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande Legge 287/1991 e commercio su aree pubbliche Legge 112/1991 (approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 novembre 1996 - mecc. 9605121/16 - esecutiva dal 6 dicembre 1996), prevedendo operazioni di restauro o risanamento conservativo per i chioschi esistenti caratterizzati da pregio architettonico o la realizzazione di un tipo specifico per quelli privi di pregio architettonico o per quelli nuovi, da valutare caso per caso con successivo atto della Giunta Comunale;
5) di indicare che i chioschi esistenti aventi stato di manutenzione classificato come "deteriorato" si adeguino alle azioni selezionate, entro 2 anni dall'approvazione del provvedimento amministrativo emesso per il singolo chiosco e singolarmente valutato con i settori competenti, prevedendo la ristrutturazione, la sostituzione o l'eliminazione del manufatto; tali azioni dovranno essere programmate con l'Amministrazione che valuterà con i singoli concessionari le tempistiche e le procedure più idonee a mantenere costanti le attività commerciali esistenti;
6) di stabilire che per ciascuna nuova area
la concessione potrà essere rilasciata a seguito della
pubblicazione di un bando (ad eccezione di quelle localizzazioni
ove esista domanda presentata in data antecedente all'approvazione
della proposta da parte della Giunta Comunale del presente provvedimento)
la cui definizione sarà approvata con successivo provvedimento
secondo requisiti del titolare che verranno meglio precisati e
che qui di seguito si accennano:
- titolare di concessione attiva con annessa
autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti
e bevande su chiosco esistente, dichiarato dal piano suddetto
"da eliminare";
- titolare di autorizzazione attiva per l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande nella zona di interesse,
compresa l'assegnazione di autorizzazione su area pubblica o in
subordine stagionale;
- titolare di autorizzazione attiva per l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande o in subordine stagionale
nell'area del territorio cittadino;
7) di disporre che per le nuove collocazioni verrà rilasciata autorizzazione commerciale in deroga ai contingenti previsti, previa cessazione dell'attività di somministrazione presso la sede originaria mediante consegna dell'autorizzazione alla Pubblica Amministrazione, e che tale autorizzazione non sarà comunque trasferibile;
8) di stabilire che il concessionario del nuovo chiosco sarà titolare dell'autorizzazione commerciale e della gestione della struttura, nonché della gestione dei servizi igienici connessi alla struttura stessa, o, laddove non connessi al chiosco per tipologia strutturale incompatibile, provvedere alla gestione gratuita (apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia) dei bagni che saranno realizzati a cura della Città nelle immediate vicinanze dei chioschi secondo gli orari concordati con l'Amministrazione;
9) di stabilire che il nuovo concessionario sottoscriverà apposita Convenzione con l'Amministrazione Comunale, nella quale potranno eventualmente anche essere specificate le modalità di gestione di aree adiacenti al chiosco (es. aree gioco) e di eventuali attrezzature (sedie, biciclette, );
10) di disporre che sia i chioschi esistenti sia quelli di nuova realizzazione dovranno essere provvisti di servizio igienico connesso al chiosco, aperto al pubblico, appositamente segnalato e accessibile dall'esterno anche da persona con disabilità, o adiacente nella stessa area verde di competenza;
11) di stabilire che, per i chioschi esistenti privi di servizio igienico interno, l'Amministrazione valuterà con i settori competenti ciascun caso, affidando allo stesso titolare dell'autorizzazione, anche la gestione (apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia) di eventuali servizi igienici vicini alla struttura e presenti all'interno dell'area verde o l'identificazione di un altro manufatto di nuova installazione; tale messa a norma dovrà realizzarsi entro 2 anni dall'approvazione del provvedimento amministrativo emesso per il singolo chiosco e singolarmente valutato con i settori competenti;
12) di approvare che qualunque spazio di occupazione di suolo pubblico esterno a quello del chiosco sia regolamentato dalle normative vigenti;
13) di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione di ogni eventuale procedura da avviarsi relativamente a quanto stabilito nel Piano in oggetto;
15) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.