Atto n. 10
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
9 GENNAIO 2006
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO
Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO
Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO
Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE
Gian Luca, ZACCURI Rocco.
In totale n. 21
Consiglieri
Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri:
BARBARO Grazia, DEMARIE Stefania, GAI Giorgio e QUAGLIA Laura.
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE"
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Giorgio Ferrari,
riferisce.
Con nota del 22 novembre 2005 n.prot.20370 la Direzione
Servizi Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere parere in
merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto
““Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche”.
La I Commissione
permanente di lavoro, riunitasi il 1° dicembre 2005, ha esaminato la
proposta di deliberazione in oggetto.
La disciplina regolamentare della
tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai
consolidata da tempo; con il presente provvedimento si intendono apportare
alcune modifiche rispondenti a richieste di precisazioni.
La prima modifica riguarda l’articolo 19
(“Particolari condizioni d’uso”) nel quale viene inserita una
nuova ipotesi di riduzione.
L’articolo 66, lettera c) del D.L.vo 507/93 (“Tariffe per
particolari condizioni d’uso”) prevede la possibilità di
procedere alla riduzione della tariffa unitaria per un importo non superiore ad
un terzo e con specifico riferimento a determinate fattispecie . Tale riduzione
può essere prevista per quei locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività. E’ il caso di utenze
commerciali che svolgono la propria attività all’interno delle
strutture espositive cittadine, unicamente nei periodi previsti dal calendario
fieristico; si è ritenuto opportuno prevedere anche a favore di queste
una riduzione tariffaria che tenga conto del limitato uso dei locali e quindi
della minore produzione annua di rifiuti.
La seconda modifica riguarda
l’art. 19 BIS (“Riduzioni”) il cui 2° comma viene
riformulato.
L’articolo 49, 14° comma del D.L.vo 22/97 prevede la
possibilità di applicare un coefficiente di riduzione tariffaria
proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
stessi.
Con disposizione regolamentare si è recepita la normativa
nazionale disciplinandone l’applicazione. Nello specifico l’articolo
del regolamento prevede che la riduzione concessa al produttore sia correlata
all’incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione.
Recentemente si è registrato un sostanziale incremento delle
operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani da parte
della grosse utenze commerciali sempre più attive su tale fronte, sia in
relazione a politiche aziendali di rispetto dell’ambiente sia in
considerazione delle riduzioni previste dal Regolamento TARSU. Considerate le
dimensioni di tali utenze si è rilevato che la quantità di rifiuti
assimilati avviati a recupero tende a superare la produzione totale, la
conseguenza è che applicando la procedura di sconto prevista dal
regolamento si può arrivare sino alla detassazione. In considerazione
del fatto che l’esonero dal tributo è tassativamente previsto per
legge, risulta necessario determinare la percentuale massima di sconto, cui le
utenze che avviano al recupero i rifiuti assimilati possono accedere, senza
essere causa di detassazione. La percentuale massima di sconto non può
cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento
TARSU.
La terza modifica riguarda l’art. 19 TER (“Particolari
agevolazioni”) nel quale viene inserita una nuova ipotesi di
agevolazione.
Già da tempo i rappresentanti delle istituzioni
scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado hanno sollevato il problema legato
alla insufficienza dei fondi stanziati e trasferiti alle stesse dal MIUR per il
pagamento della tassa raccolta rifiuti in seguito alla applicazione della
sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n° 4944 del 19
aprile 2000 e della Conferenza Stato–Città del 7 settembre 2001. La
soluzione è stata sollecitata a livello nazionale anche dai Comuni, che
pur sono nella posizione di ente impositore: tuttavia si è ritenuto
opportuno, nei limiti concessi dalla vigente normativa tributaria, considerare
la situazione di disagio generale in cui versano i bilanci delle scuole
pubbliche e prevedere anche a favore di questa tipologia di utenza una
particolare agevolazione peraltro limitatamente alla situazione derivante
dall’esiguità dei fondi statali.
Nello specifico, si
è ritenuto di collegare il disagio sopradescritto con progetti di
raccolta differenziata, monitorati e certificati dal soggetto gestore del
servizio e che in via generale contribuiscono ad abbattere la produzione di
rifiuti, per arrivare alla riduzione del pagamento dovuto annualmente per la
TARSU dagli istituiti scolastici coinvolti in tale attività.
L’agevolazione potrà avere effetto dal 2006 in poi e solo
con riferimento alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado
(con esclusione delle scuole comunali e dell’Università degli
Studi).
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.
9604113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole per l’approvazione del
“Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche”.
OMISSIS DELLLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i
Consiglieri Bosso, Cartella Vignale e Puglisi per cui i Consiglieri presenti in
aula al momento del voto sono 17.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
17
VOTANTI: 16
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: 1
(Cacciapuoti)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole per l’approvazione del
“Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche”.