Atto n. 9
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
9 GENNAIO 2006
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO
Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO
Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO
Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE
Gian Luca, ZACCURI Rocco.
In totale n. 21
Consiglieri
Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri:
BARBARO Grazia, DEMARIE Stefania, GAI Giorgio e QUAGLIA Laura.
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI"
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Giorgio Ferrari,
riferisce.
Con nota del 22 novembre 2005 n.prot.20370 la Direzione
Servizi Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere parere in
merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto “Regolamento per
l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modificazioni
parziali”.
La I Commissione permanente di lavoro, riunitasi il
1° dicembre 2005, ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto.
L'articolato relativo al Regolamento per l'applicazione del Canone sulle
Iniziative Pubblicitarie, è ormai consolidato da tempo, più che
modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni e
precisazioni.
All'art. 10 comma 1 lett. F punto 16) viene inasprita la
sanzione verso chi viola la distanza del 250 mt. dagli ingressi dei luoghi ivi
indicati; prevedendo la revoca dell'atto autorizzatorio e la rimozione
dell'impianto.
All'art. 14 (Determinazione delle tariffe - criteri
generali) viene modificato il comma 2 lettera b), sopprimendo le parole "primo,
secondo e terzo scaglione"; conseguentemente viene modificato l'Allegato "A" -
Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori - alla
lettera B), sopprimendo le parole "sulla parte eccedente mq. 5,50 e mq. 8.5" .
Questa modifica consegue l'emanazione della sentenza n° 4909 del 7 marzo
2005 della Cassazione Civile, la quale chiamata ad interpretare
l’applicazione dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs 507/93 ha stabilito
che le maggiorazioni tariffarie, legate alla maggiore o minore ampiezza della
superficie pubblicitaria, vanno applicate fin dal primo metro quadrato della
fascia di superficie di appartenenza. Infatti, la norma richiamata, articolando
la tariffa in funzione della minore o maggiore incidenza della superficie
pubblicitaria ha inteso tassare maggiormente le forme pubblicitarie più
invasive. Quanto statuito dalla sentenza sopra richiamata, pur riguardando
l’applicazione dell’imposta di pubblicità, trova però
applicazione anche in ambito di canone sulle iniziative pubblicitarie ai sensi
dell’art. 62 comma 2 lett. d) del D.lgs. 446/97.
All'art. 17 comma 2
(Modalità e termini per il pagamento del canone) - è stato
precisato che per la nuova procedura semplificata (introdotta nel 2005) il
canone sulle iniziative pubblicitarie viene corrisposto calcolandolo dalla data
di collocazione indicata nella dichiarazione presentata agli
uffici.
All'art. 20 (Commisurazione del canone per situazioni particolari)
comma 1 lettera b) si è specificato che "gli eventi eccezionali" possono
avere anche una natura commerciale, benché abbiano ottenuto il patrocinio
della Città ed in tal caso anche per essi può venire determinato
uno specifico canone.
L'art. 23 (Pubblicità abusiva - sanzione
accessorie) comma 2 qualora non sia possibile la consegna al proprietario,
è stato previsto, l'immediato sequestro dell'impianto pubblicitario
abusivo, rimosso d'ufficio, in luogo del sequestro disposto dopo 60 giorni. Tale
diversa previsione normativa oltre ad essere in linea con la procedura della L.
689/81, consente notevoli risparmi di tempi per la chiusura dell'iter
amministrativo.
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.
9604113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole per l’approvazione del
“Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative
pubblicitarie. Modificazioni parziali”.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri
Cartella, Bosso, Puglisi, Molinaro e Vignale per cui i Consiglieri presenti in
aula al momento del voto sono 16.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
16
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: 1
(Cacciapuoti)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole per l’approvazione del
“Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative
pubblicitarie. Modificazioni parziali”.