Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Bilanci e Rendiconti

n. ord. 15
2005 12041/024

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2006
(proposta dalla G.C. 20 dicembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2006 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Peveraro, Bonino, Borgione, Vinciguerra e Viano.

   Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
   Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2006 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:
- ADDIZIONALE IRE (già IRPEF)
Per effetto del disposto della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 51, l'addizionale IRE viene confermata nello 0,3%, misura applicata fin dal 2002.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Nessuna variazione rispetto al 2005.
- TARSU
Anche per l'anno 2006 le tariffe TARSU saranno interessate, seppure in modo meno incisivo del passato, dal progressivo avvicinamento alla c.d. "Tariffa Ronchi" (art. 49 D.Lgs. 22/1997) avviato nel 2002 con la riclassificazione delle categorie tariffarie e la loro contestualizzazione. Il citato processo deve tendere alla copertura dei costi per la gestione del servizio con le relative entrate; in questo contesto si decide, in via generale, di limitare l'aumento della pressione fiscale, rispetto al 2005, come segue:
1) utenze domestiche = aggiornamento del +1,7% pari al tasso di inflazione programmato;
2) utenze non domestiche = aggiornamento del +1,7% per tutte, inoltre per quelle che, secondo gli indici quali/quantitativi, sono ancora ad una soglia tariffaria lontana dall'adeguamento del "Decreto Ronchi", è applicato l'aumento del +1,8%.
Il processo di cui ai punti precedenti si rende necessario in considerazione delle studio commissionato ad Amiat, sulla contestualizzazione e la determinazione tariffaria.
Inoltre, si ritiene di applicare anche all'anno 2006 le percentuali di riduzione relative alle fattispecie di sgravio riferite agli interventi agevolativi previsti dal Regolamento TARSU di seguito descritti:
A) Agevolazioni per grandi cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell'articolo 19 ter, 1° comma, lettera a); in attuazione del citato articolo si è deciso di considerare i seguenti interventi:
il completamento del parcheggio di Piazza Vittorio Veneto cui viene riconosciuta una riduzione del 100% per i primi sei mesi del 2006;
il completamento dei lavori di ristrutturazione del Mercato Coperto V Alimentare ubicato su Piazza della Repubblica cui viene riconosciuta una riduzione del 100% per tutto l'anno 2006 nonché il completamento dei lavori dei posteggi riservati al Settore Produttori cui viene riconosciuta una riduzione del 100% per i primi tre mesi del 2006.
Le citate agevolazioni si applicano, su richiesta, esclusivamente alle attività commerciali e artigianali i cui locali di esercizio sono all'interno delle aree indicate così come risultanti dalle allegate planimetrie (all. 1 bis e 2 -nn.                          ) parte integrante del presente provvedimento.
B) Agevolazioni a favore di: ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1° comma, lettera c); la riduzione da applicarsi per l'anno 2006 è, come per l'anno 2005, pari al 30% sul pagamento annuale dovuto dagli enti suddetti. L'agevolazione del presente punto si applica dietro richiesta.
C) Agevolazione a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico, risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1° comma, lettera d). Il testo regolamentare rimanda alla determinazione annuale del valore ISEE che viene aggiornato per l'anno 2006 al tasso di inflazione programmato in Euro 11.365,00, mentre la riduzione rimane confermata al 50%.
D) Agevolazione relativa ai locali di culto e loro pertinenze destinate a finalità istituzionali di confessioni religiose la cui libertà è garantita dagli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione ed il cui statuto, quindi, non contrasta con l'ordinamento giuridico italiano.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1° comma, lettera e); si conferma anche per il 2006 la percentuale del 30% da applicarsi a seguito di richiesta.
E) Agevolazione relativa ai residenti con abitazione principale ed a coloro che posseggono attività commerciale ed artigianale nella zona circostante l'area della discarica di Basse di Stura.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19, 1° comma, lettera f) ed è relativa ai disagi causati dalle emissioni olfattive provenienti dalla discarica. Si conferma anche per il 2006 la riduzione, dietro richiesta, del 30% per le attività commerciali ed artigianali e del 50% per le abitazioni per le quali farà fede l'iscrizione del nucleo familiare nei registri anagrafici di residenza. Si conferma anche l'ambito territoriale interessato dall'agevolazione descritta come definito nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento (all. 3 - n.                  ).
F) Agevolazione relativa agli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado (escluse le scuole comunali ed Università).
La fattispecie, di nuova istituzione (deliberazione mecc. 2005 09885/013, proposta dalla Giunta Comunale il 22 novembre 2005), è prevista all'art. 19, 1° comma, lettera g) del Regolamento TARSU. In prima applicazione si stabilisce di concedere per l'anno 2006 la riduzione del 60% commisurata all'insufficienza dei fondi statali trasferiti nel 2005 per il pagamento del tributo. La suddetta agevolazione si applica dietro richiesta.
- COSAP
Per il 2006 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche va incrementata, rispetto all'anno 2005, del 6,49%.
Tale misura è determinata dai seguenti elementi:
- applicazione del tasso di inflazione programmato pari all'1,7% previsto dal DPEF 2006-2009;
- recupero del differenziale tra inflazione programmata ed inflazione consuntiva (Istat - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività NIC) per gli anni dal 2000 al 2004, pari al 4,79% cumulativo.
In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento (All. "A" del Regolamento, lettera B, punto 9) il coefficiente moltiplicatore viene stabilito nello 0,31 della tariffa ordinaria 2006.
Sgravi - COSAP per grandi cantieri relativi ad opere pubbliche -
Per quanto concerne le fattispecie agevolative previste nel Regolamento, all'art. 14, 2° comma, lettera b), la riduzione sul carico COSAP anno 2006 è riferita alla realizzazione del parcheggio interrato di P.za Vittorio Veneto sull'area individuata nell'allegato (all. 2).
L'agevolazione di cui sopra si applica, nella misura del 100% per il primo semestre 2006, dietro richiesta, alle attività commerciali ed artigianali i cui locali di esercizio sono all'interno dell'area in argomento. Tale agevolazione si applica anche per il completamento dei lavori dei posteggi riservati al Settore Produttori cui viene riconosciuta una riduzione del 100% per i primi tre mesi del 2006 (area individuata nell'allegato 1 bis).
- CIMP
Nell'anno 2006 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie viene aumentata, rispetto all'anno 2005, dell'1,7% pari al tasso di inflazione programmato.
Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità di cui al punto C dell'allegato "A" del Regolamento vengono aumentate anch'esse, rispetto al 2005, dell'1,7%.
Sgravi - Cimp su grandi cantieri di opere pubbliche
La fattispecie è descritta nell'art. 20, comma 2, del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie; in attuazione del citato articolo si conferma lo sgravio per la realizzazione e la ristrutturazione del parcheggio relativo a P.za Vittorio Veneto, nella misura del 100%, per il primo semestre del 2006 esclusivamente nell'area individuata dall'allegato (all. 2).
L'agevolazione di cui sopra si applica - dietro richiesta - alle attività commerciali ed artigianali, i cui locali di esercizio sono all'interno dell'area in argomento.
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per l'anno 2006 vengono confermate le tariffe applicate nell'anno 2005, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 3 maggio 2005 (mecc. 2005 03100/013).
Si confermano anche le tariffe per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso approvate con la citata deliberazione.
- TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI
Nel 2006 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell'1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2006-2008; analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere oggetto di un incremento dell'1,7% (pari al tasso di inflazione programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.
Le tariffe relative all'uso della fototeca dell'Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994.
In merito alle tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata sono formulati i seguenti indirizzi per le variazioni da apportare nel 2006, definite anche in base ai costi effettivamente sostenuti nell'ambito delle attività amministrative:
- è applicata la variazione dell'1,7% delle tariffe relative ai canoni di precarietà pari al tasso di inflazione programmato dal DPEF 2006-2008;
- è introdotta la tariffa di Euro 20,00 per l'attività istruttoria richiesta dal cittadino conseguente alla presentazione di comunicazione opere edilizie libere art. 6 D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia);
- è adeguato il diritto di esame in misura variabile da un minimo di Euro 1,50 ad un massimo di Euro 7,50 in relazione all'entità delle operazioni di protocollo edilizio e/o successive attività istruttorie;
- il diritto di incarto è aggiornato a Euro 0,50;
- è adeguata a Euro 1.400,00 la tariffa per la presentazione di programmi integrati in variante al PRGC da parte di privati;
- è introdotta la tariffa di Euro 70,00 per la richiesta e consegna di punti fissi (allineamento livellette stradali) di cui all'art. 60 R.E;
- è introdotto il rimborso dei costi di riproduzione della modulistica edilizia pari a Euro 0,1 a pagina stampata, posto che detta modulistica può essere gratuitamente scaricata dal sito dello sportello per l'edilizia;
- l'importo per il rimborso delle spese postali è arrotondato a Euro 3,00 (da Euro 2,99);
- è introdotta la tariffa relativa all'autorizzazione per la messa in opera di steccati e ponteggi su suolo pubblico di Euro 30,00;
- la tariffa per il rilascio della certificazione di agibilità è incrementata, a partire dall'attuale importo, introducendo una proporzionalità in relazione alle destinazioni d'uso e all'entità degli interventi realizzati;
- è introdotta la tariffa di Euro 30,00 relativa all'autorizzazione paesistico-ambientale in subdelega ai sensi dell'art. 13 L.R. 20/1989 richiesta sia con permesso di costruire che con dichiarazione inizio attività.
Per quanto riguarda le tariffe dei servizi sociali, occorre distinguere tra prestazioni domiciliari e interventi residenziali. Per quanto riguarda le prestazioni domiciliari con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019) si è disposto un generale riordino delle modalità di accesso che entrerà in vigore in corso 2006 con contestuale abrogazione dei provvedimenti precedentemente vigenti e pertanto non è necessario né opportuno adottare adeguamenti mediante il presente provvedimento.
I criteri per la corresponsione delle rette relative agli interventi residenziali invece, nelle more della emanazione della deliberazione regionale di cui all'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 1 dell'8 gennaio 2004, saranno ancora regolati, in relazione alle varie tipologie di utenza, dai provvedimenti indicati nella deliberazione della Giunta Comunale dell'11 febbraio 2002 (mecc. 2002 00427/024) come integrati e modificati dalle successive deliberazioni annuali in materia di tariffe. Con il presente provvedimento occorre autorizzare l'adozione dei seguenti correttivi individuati come opportuni per una progressiva armonizzazione in un quadro unitario dell'intero sistema:
- per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà, a seguito della riorganizzazione del sistema dei servizi di ospitalità realizzato a partire dal luglio 2005 sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Previsionale Programmatica 2005/2007 occorre riassumere di seguito le regole di contribuzione per gli utenti in relazione alle varie tipologie di strutture, specificando in particolare le denominazioni di quelle che hanno cambiato destinazione d'uso e prevedendo che le tariffe precedentemente stabilite restino invariate anche per il 2006, come segue:
a) le strutture di accoglienza di bassa soglia e di primo livello (case di ospitalità notturne/dormitori), che accolgono temporaneamente persone in situazione di grave marginalità e conclamata indigenza, offrono una risposta ai bisogni primari (ricovero notturno, igiene personale e occasione di dialogo per un eventuale avvicinamento ai servizi sanitari e sociali); in considerazione della finalità umanitaria di tali servizi non è prevista nessuna contribuzione da parte dell'utenza;
b) le strutture definite di secondo livello, alloggi di risocializzazione e convivenze guidate, prevedono l'inserimento temporaneo di adulti in difficoltà e senza dimora per la realizzazione di un progetto volto all'autonomia della persona. In esse occorre perseguire il più possibile il coinvolgimento diretto dell'utenza nella gestione delle spese quotidiane, il contributo previsto si configura come la simulazione del pagamento di un "affitto" in un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nel nuovo sistema dei servizi Villino Primule non è più una casa di ospitalità residenziale bensì un alloggio di risocializzazione e pertanto la quota contributiva è da considerarsi pari agli altri alloggi di risocializzazione;
c) una particolare tipologia è costituita dai servizi dedicati alle persone senza dimora ultracinquantenni con un basso livello di autonomia e con problematiche di natura sanitaria: a seconda delle condizioni individuali le persone vengono inserite nella casa di ospitalità di via Ghedini o nell'alloggio, denominato "Colonnetti". L'alloggio prevede la fornitura di un servizio "completo" e pertanto la quota contributiva a carico dell'utente dovrà considerare anche il costo dei due pasti giornalieri calcolato in base alla quota minima prevista per i pasti a domicilio; la Casa di ospitalità di Via Ghedini si configura come un servizio di tutela per persone senza dimora ultracinquantenni con la fornitura di pasti, un servizio lavanderia e la presenza di operatori sociali 24 ore su 24. Gli ospiti sono pertanto tenuti a versare al Comune l'importo dei propri redditi fino alla copertura della tariffa prevista per l'accoglienza residenziale, fatta salva la quota di piccole spese. Al fine di consentire all'utente di accantonare risorse finalizzate ad una sistemazione autonoma definitiva, è opportuno che la contribuzione sia pari al 30% dell'eventuale reddito da lavoro. Inoltre, per un periodo massimo di 6 mesi precedenti l'uscita dalla struttura in relazione ad un progetto che preveda l'utilizzo di una propria risorsa abitativa autonoma, la contribuzione consisterà nel 30% dei redditi percepiti anche se diversi da quelli da lavoro per le stesse motivazioni sopradescritte;
d) nelle strutture di secondo livello sono previsti alcuni posti di emergenza: in tali casi non sarà richiesta all'ospite contribuzione per un massimo di 30 notti.
- per gli inserimenti di persone disabili in strutture residenziali è necessario proseguire nell'azione di attuazione dell'allegato B della DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria" recepita anche mediante l'accordo convenzionale con le ASL cittadine, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2005 (mecc. 2005 01273/019): ciò comporta una ridefinizione e un adeguamento progressivo delle tariffe delle strutture a gestione diretta a quelle previste dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc. 2005 06283/019) (che definisce i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei presidi da inserire nell'Albo prestatori di servizi socio sanitari sezione B - Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità) e del 2 novembre 2005 (mecc. 2005 08849/019) (che ha aggiornato i massimali delle rette precedentemente stabilite in considerazione di quanto previsto dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro degli operatori del settore). A tal fine si prevede pertanto di rideterminare le tariffe e di applicare a quelle inferiori al limite massimo di contribuzione previsto dalle norme regionali un aumento per il 2006 pari al 2%. Analogamente la tariffa giornaliera del soggiorno viene aggiornata in base alla medesima percentuale.
- per gli interventi residenziali per anziani, in considerazione del fatto che negli ultimi 5 anni si è proceduto all'aumento progressivo delle tariffe suddette di circa l'8-10% ogni anno, con il conseguente allineamento a quelle degli istituti convenzionati in possesso di autorizzazione come RAF a regime definitivo e come RSA a regime transitorio e tenuto conto che in corso d'anno si renderà necessario un riesame della materia come previsto dalla normativa regionale (DGR 17/2005), si ritiene opportuno, per il 2006, mantenere le tariffe attualmente in vigore, il cui eventuale aumento, anche del solo tasso programmato, porterebbe la tariffa complessiva giornaliera ad un importo superiore a quello indicato dalla normativa regionale.
Nel 2006 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell'1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2006-2008.
Le tariffe dei Servizi Educativi vengono variate dell'1,7% (con successivo arrotondamento all'unità di Euro).
Inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/007) è così modificata e integrata:
Titolo NORME GENERALI:
a) nella sezione "Esenzioni dal pagamento della tariffa" è abrogato il punto 6:
"minori iscritti ai Nidi d'infanzia Comunali ed alle Scuole Comunali, Statali e Paritarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 45 del successivo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000"
b) nella sezione "Applicazione della tariffa minima o massima"
al punto "E' prevista l'applicazione della tariffa minima in caso di:"
il comma 2 viene così modificato:
"- minori iscritti ai Nidi d'infanzia Comunali ed alle Scuole Comunali, Statali e Paritarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 45 del successivo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
In tali casi la tariffa è imputata ai genitori o adulti di riferimento dei minori."
Titolo NORME PARTICOLARI:
c) nella sezione "Refezione scolastica Scuola d'infanzia e Scuola dell'obbligo"
al punto "Rimborsi", al capoverso esistente, è aggiunta la seguente frase: "Nel caso in cui l'assenza continuativa si sia protratta dal primo giorno del mese o addirittura dal mese precedente e il compimento del 20° giorno di mancata frequenza al servizio ricada all'interno del periodo di vacanza natalizio o pasquale viene riconosciuto il rimborso del numero di giorni effettivi di mancata fruizione del servizio.".
Le variazioni decorrono dal 1°giugno 2006. Per le mense scolastiche e la frequenza ai nidi d'infanzia la decorrenza è prevista dal 1° settembre 2006.
I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, rimangono oggetto delle tariffe già determinate per il 2005 senza ulteriori variazioni.
Sono compresi fra detti servizi:
- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, ecc.;
- interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente pubblico;
- esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti.
Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le seguenti iniziative:
- manifestazioni organizzate e promosse da Enti e soggetti pubblici in generale;
- manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
- manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;
- manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
- manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali;
- eventi di grande risonanza ed altre iniziative al quale venga concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale;
- manifestazioni al quale sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione.
- ONERI DI URBANIZZAZIONE
I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere di urbanizzazione rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato, con l'identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.
- CANONI PER LE LOCAZIONI
Relativamente ai contratti ad uso abitativo fatti salvi pochi contratti ancora disciplinati - in ragione dell'epoca in cui furono stipulati - dalla Legge n. 359/1992 sui "Patti in deroga", i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della Legge n. 431/1998 e dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008), esecutiva dal 3 luglio 2004 che recepisce il nuovo Accordo Territoriale.
I contratti ad uso commerciale sono disciplinati, per quanto attiene ai profili contrattuali, alle disposizioni della Legge n. 392/1978; per quanto attiene alla quantificazione dei canoni, in applicazione del disposto della Legge n. 537/1993, essi sono determinati sulla base dei correnti valori di mercato, mediante apposite stime analitiche.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica disciplina, confermata anche per il 2006, è contenuta nell'apposito Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in vigore da luglio 1995;
2) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.