Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Bilanci e Rendiconti
n. ord. 15
2005 12041/024
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2006 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Peveraro, Bonino, Borgione, Vinciguerra e Viano.
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
all'art. 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio
Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo
36, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il
Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente
gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe,
rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2006 in
tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:
- ADDIZIONALE IRE (già IRPEF)
Per effetto del disposto della Legge 30 dicembre 2004, n. 311,
art. 1, comma 51, l'addizionale IRE viene confermata nello 0,3%,
misura applicata fin dal 2002.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Nessuna variazione rispetto al 2005.
- TARSU
Anche per l'anno 2006 le tariffe TARSU saranno interessate, seppure
in modo meno incisivo del passato, dal progressivo avvicinamento
alla c.d. "Tariffa Ronchi" (art. 49 D.Lgs. 22/1997)
avviato nel 2002 con la riclassificazione delle categorie tariffarie
e la loro contestualizzazione. Il citato processo deve tendere
alla copertura dei costi per la gestione del servizio con le relative
entrate; in questo contesto si decide, in via generale, di limitare
l'aumento della pressione fiscale, rispetto al 2005, come segue:
1) utenze domestiche = aggiornamento del +1,7% pari al tasso di
inflazione programmato;
2) utenze non domestiche = aggiornamento del +1,7% per tutte,
inoltre per quelle che, secondo gli indici quali/quantitativi,
sono ancora ad una soglia tariffaria lontana dall'adeguamento
del "Decreto Ronchi", è applicato l'aumento del
+1,8%.
Il processo di cui ai punti precedenti si rende necessario in
considerazione delle studio commissionato ad Amiat, sulla contestualizzazione
e la determinazione tariffaria.
Inoltre, si ritiene di applicare anche all'anno 2006 le percentuali
di riduzione relative alle fattispecie di sgravio riferite agli
interventi agevolativi previsti dal Regolamento TARSU di seguito
descritti:
A) Agevolazioni per grandi cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell'articolo 19 ter, 1°
comma, lettera a); in attuazione del citato articolo si è
deciso di considerare i seguenti interventi:
il completamento del parcheggio di Piazza Vittorio Veneto cui
viene riconosciuta una riduzione del 100% per i primi sei mesi
del 2006;
il completamento dei lavori di ristrutturazione del Mercato Coperto
V Alimentare ubicato su Piazza della Repubblica cui viene riconosciuta
una riduzione del 100% per tutto l'anno 2006 nonché il
completamento dei lavori dei posteggi riservati al Settore Produttori
cui viene riconosciuta una riduzione del 100% per i primi tre
mesi del 2006.
Le citate agevolazioni si applicano, su richiesta, esclusivamente
alle attività commerciali e artigianali i cui locali di
esercizio sono all'interno delle aree indicate così come
risultanti dalle allegate planimetrie (all. 1 bis e 2 -nn. )
parte integrante del presente provvedimento.
B) Agevolazioni a favore di: ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e Associazioni
di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1°
comma, lettera c); la riduzione da applicarsi per l'anno 2006
è, come per l'anno 2005, pari al 30% sul pagamento annuale
dovuto dagli enti suddetti. L'agevolazione del presente punto
si applica dietro richiesta.
C) Agevolazione a favore dei nuclei familiari in situazione di
disagio economico, risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente).
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1°
comma, lettera d). Il testo regolamentare rimanda alla determinazione
annuale del valore ISEE che viene aggiornato per l'anno 2006 al
tasso di inflazione programmato in Euro 11.365,00, mentre la riduzione
rimane confermata al 50%.
D) Agevolazione relativa ai locali di culto e loro pertinenze
destinate a finalità istituzionali di confessioni religiose
la cui libertà è garantita dagli articoli 7, 8 e
19 della Costituzione ed il cui statuto, quindi, non contrasta
con l'ordinamento giuridico italiano.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1°
comma, lettera e); si conferma anche per il 2006 la percentuale
del 30% da applicarsi a seguito di richiesta.
E) Agevolazione relativa ai residenti con abitazione principale
ed a coloro che posseggono attività commerciale ed artigianale
nella zona circostante l'area della discarica di Basse di Stura.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19, 1° comma,
lettera f) ed è relativa ai disagi causati dalle emissioni
olfattive provenienti dalla discarica. Si conferma anche per il
2006 la riduzione, dietro richiesta, del 30% per le attività
commerciali ed artigianali e del 50% per le abitazioni per le
quali farà fede l'iscrizione del nucleo familiare nei registri
anagrafici di residenza. Si conferma anche l'ambito territoriale
interessato dall'agevolazione descritta come definito nella planimetria
allegata facente parte integrante del presente provvedimento (all.
3 - n. ).
F) Agevolazione relativa agli istituti scolastici pubblici di
ogni ordine e grado (escluse le scuole comunali ed Università).
La fattispecie, di nuova istituzione (deliberazione mecc. 2005
09885/013, proposta dalla Giunta Comunale il 22 novembre 2005),
è prevista all'art. 19, 1° comma, lettera g) del Regolamento
TARSU. In prima applicazione si stabilisce di concedere per l'anno
2006 la riduzione del 60% commisurata all'insufficienza dei fondi
statali trasferiti nel 2005 per il pagamento del tributo. La suddetta
agevolazione si applica dietro richiesta.
- COSAP
Per il 2006 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche va incrementata,
rispetto all'anno 2005, del 6,49%.
Tale misura è determinata dai seguenti elementi:
- applicazione del tasso di inflazione programmato pari all'1,7%
previsto dal DPEF 2006-2009;
- recupero del differenziale tra inflazione programmata ed inflazione
consuntiva (Istat - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo
per l'intera collettività NIC) per gli anni dal 2000 al
2004, pari al 4,79% cumulativo.
In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle
occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento (All. "A"
del Regolamento, lettera B, punto 9) il coefficiente moltiplicatore
viene stabilito nello 0,31 della tariffa ordinaria 2006.
Sgravi - COSAP per grandi cantieri relativi ad opere pubbliche
-
Per quanto concerne le fattispecie agevolative previste nel Regolamento,
all'art. 14, 2° comma, lettera b), la riduzione sul carico
COSAP anno 2006 è riferita alla realizzazione del parcheggio
interrato di P.za Vittorio Veneto sull'area individuata nell'allegato
(all. 2).
L'agevolazione di cui sopra si applica, nella misura del 100%
per il primo semestre 2006, dietro richiesta, alle attività
commerciali ed artigianali i cui locali di esercizio sono all'interno
dell'area in argomento. Tale agevolazione si applica anche per
il completamento dei lavori dei posteggi riservati al Settore
Produttori cui viene riconosciuta una riduzione del 100% per i
primi tre mesi del 2006 (area individuata nell'allegato 1 bis).
- CIMP
Nell'anno 2006 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone
sulle iniziative pubblicitarie viene aumentata, rispetto all'anno
2005, dell'1,7% pari al tasso di inflazione programmato.
Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità
di cui al punto C dell'allegato "A" del Regolamento
vengono aumentate anch'esse, rispetto al 2005, dell'1,7%.
Sgravi - Cimp su grandi cantieri di opere pubbliche
La fattispecie è descritta nell'art. 20, comma 2, del Regolamento
per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie;
in attuazione del citato articolo si conferma lo sgravio per la
realizzazione e la ristrutturazione del parcheggio relativo a
P.za Vittorio Veneto, nella misura del 100%, per il primo semestre
del 2006 esclusivamente nell'area individuata dall'allegato (all.
2).
L'agevolazione di cui sopra si applica - dietro richiesta - alle
attività commerciali ed artigianali, i cui locali di esercizio
sono all'interno dell'area in argomento.
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per l'anno 2006 vengono confermate le tariffe applicate nell'anno
2005, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 3
maggio 2005 (mecc. 2005 03100/013).
Si confermano anche le tariffe per la defissione del materiale
pubblicitario abusivamente affisso approvate con la citata deliberazione.
- TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI
Nel 2006 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non
oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell'1,7%
pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2006-2008;
analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere
oggetto di un incremento dell'1,7% (pari al tasso di inflazione
programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.
Le tariffe relative all'uso della fototeca dell'Archivio Storico
vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6
del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi approvato
dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994.
In merito alle tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici
della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata sono formulati
i seguenti indirizzi per le variazioni da apportare nel 2006,
definite anche in base ai costi effettivamente sostenuti nell'ambito
delle attività amministrative:
- è applicata la variazione dell'1,7% delle tariffe relative
ai canoni di precarietà pari al tasso di inflazione programmato
dal DPEF 2006-2008;
- è introdotta la tariffa di Euro 20,00 per l'attività
istruttoria richiesta dal cittadino conseguente alla presentazione
di comunicazione opere edilizie libere art. 6 D.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico dell'edilizia);
- è adeguato il diritto di esame in misura variabile da
un minimo di Euro 1,50 ad un massimo di Euro 7,50 in relazione
all'entità delle operazioni di protocollo edilizio e/o
successive attività istruttorie;
- il diritto di incarto è aggiornato a Euro 0,50;
- è adeguata a Euro 1.400,00 la tariffa per la presentazione
di programmi integrati in variante al PRGC da parte di privati;
- è introdotta la tariffa di Euro 70,00 per la richiesta
e consegna di punti fissi (allineamento livellette stradali) di
cui all'art. 60 R.E;
- è introdotto il rimborso dei costi di riproduzione della
modulistica edilizia pari a Euro 0,1 a pagina stampata, posto
che detta modulistica può essere gratuitamente scaricata
dal sito dello sportello per l'edilizia;
- l'importo per il rimborso delle spese postali è arrotondato
a Euro 3,00 (da Euro 2,99);
- è introdotta la tariffa relativa all'autorizzazione per
la messa in opera di steccati e ponteggi su suolo pubblico di
Euro 30,00;
- la tariffa per il rilascio della certificazione di agibilità
è incrementata, a partire dall'attuale importo, introducendo
una proporzionalità in relazione alle destinazioni d'uso
e all'entità degli interventi realizzati;
- è introdotta la tariffa di Euro 30,00 relativa all'autorizzazione
paesistico-ambientale in subdelega ai sensi dell'art. 13 L.R.
20/1989 richiesta sia con permesso di costruire che con dichiarazione
inizio attività.
Per quanto riguarda le tariffe dei servizi sociali, occorre distinguere
tra prestazioni domiciliari e interventi residenziali. Per
quanto riguarda le prestazioni domiciliari con deliberazione del
Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019)
si è disposto un generale riordino delle modalità
di accesso che entrerà in vigore in corso 2006 con contestuale
abrogazione dei provvedimenti precedentemente vigenti e pertanto
non è necessario né opportuno adottare adeguamenti
mediante il presente provvedimento.
I criteri per la corresponsione delle rette relative agli interventi
residenziali invece, nelle more della emanazione della deliberazione
regionale di cui all'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 1
dell'8 gennaio 2004, saranno ancora regolati, in relazione alle
varie tipologie di utenza, dai provvedimenti indicati nella deliberazione
della Giunta Comunale dell'11 febbraio 2002 (mecc. 2002 00427/024)
come integrati e modificati dalle successive deliberazioni annuali
in materia di tariffe. Con il presente provvedimento occorre autorizzare
l'adozione dei seguenti correttivi individuati come opportuni
per una progressiva armonizzazione in un quadro unitario dell'intero
sistema:
- per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà,
a seguito della riorganizzazione del sistema dei servizi di ospitalità
realizzato a partire dal luglio 2005 sulla base delle indicazioni
contenute nella Relazione Previsionale Programmatica 2005/2007
occorre riassumere di seguito le regole di contribuzione per gli
utenti in relazione alle varie tipologie di strutture, specificando
in particolare le denominazioni di quelle che hanno cambiato destinazione
d'uso e prevedendo che le tariffe precedentemente stabilite restino
invariate anche per il 2006, come segue:
a) le strutture di accoglienza di bassa soglia e di primo livello
(case di ospitalità notturne/dormitori), che accolgono
temporaneamente persone in situazione di grave marginalità
e conclamata indigenza, offrono una risposta ai bisogni primari
(ricovero notturno, igiene personale e occasione di dialogo per
un eventuale avvicinamento ai servizi sanitari e sociali); in
considerazione della finalità umanitaria di tali servizi
non è prevista nessuna contribuzione da parte dell'utenza;
b) le strutture definite di secondo livello, alloggi di risocializzazione
e convivenze guidate, prevedono l'inserimento temporaneo di adulti
in difficoltà e senza dimora per la realizzazione di un
progetto volto all'autonomia della persona. In esse occorre perseguire
il più possibile il coinvolgimento diretto dell'utenza
nella gestione delle spese quotidiane, il contributo previsto
si configura come la simulazione del pagamento di un "affitto"
in un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nel nuovo sistema
dei servizi Villino Primule non è più una casa di
ospitalità residenziale bensì un alloggio di risocializzazione
e pertanto la quota contributiva è da considerarsi pari
agli altri alloggi di risocializzazione;
c) una particolare tipologia è costituita dai servizi dedicati
alle persone senza dimora ultracinquantenni con un basso livello
di autonomia e con problematiche di natura sanitaria: a seconda
delle condizioni individuali le persone vengono inserite nella
casa di ospitalità di via Ghedini o nell'alloggio, denominato
"Colonnetti". L'alloggio prevede la fornitura di un
servizio "completo" e pertanto la quota contributiva
a carico dell'utente dovrà considerare anche il costo dei
due pasti giornalieri calcolato in base alla quota minima prevista
per i pasti a domicilio; la Casa di ospitalità di Via Ghedini
si configura come un servizio di tutela per persone senza dimora
ultracinquantenni con la fornitura di pasti, un servizio lavanderia
e la presenza di operatori sociali 24 ore su 24. Gli ospiti sono
pertanto tenuti a versare al Comune l'importo dei propri redditi
fino alla copertura della tariffa prevista per l'accoglienza residenziale,
fatta salva la quota di piccole spese. Al fine di consentire all'utente
di accantonare risorse finalizzate ad una sistemazione autonoma
definitiva, è opportuno che la contribuzione sia pari al
30% dell'eventuale reddito da lavoro. Inoltre, per un periodo
massimo di 6 mesi precedenti l'uscita dalla struttura in relazione
ad un progetto che preveda l'utilizzo di una propria risorsa abitativa
autonoma, la contribuzione consisterà nel 30% dei redditi
percepiti anche se diversi da quelli da lavoro per le stesse motivazioni
sopradescritte;
d) nelle strutture di secondo livello sono previsti alcuni posti
di emergenza: in tali casi non sarà richiesta all'ospite
contribuzione per un massimo di 30 notti.
- per gli inserimenti di persone disabili in strutture residenziali
è necessario proseguire nell'azione di attuazione dell'allegato
B della DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre
2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di
assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria" recepita
anche mediante l'accordo convenzionale con le ASL cittadine, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2005
(mecc. 2005 01273/019): ciò comporta una ridefinizione
e un adeguamento progressivo delle tariffe delle strutture a gestione
diretta a quelle previste dalle deliberazioni della Giunta Comunale
del 5 agosto 2003 (mecc. 2005 06283/019) (che definisce i requisiti
organizzativi, gestionali e strutturali dei presidi da inserire
nell'Albo prestatori di servizi socio sanitari sezione B - Servizi
residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità)
e del 2 novembre 2005 (mecc. 2005 08849/019) (che ha aggiornato
i massimali delle rette precedentemente stabilite in considerazione
di quanto previsto dai nuovi contratti collettivi nazionali di
lavoro degli operatori del settore). A tal fine si prevede pertanto
di rideterminare le tariffe e di applicare a quelle inferiori
al limite massimo di contribuzione previsto dalle norme regionali
un aumento per il 2006 pari al 2%. Analogamente la tariffa giornaliera
del soggiorno viene aggiornata in base alla medesima percentuale.
- per gli interventi residenziali per anziani, in considerazione
del fatto che negli ultimi 5 anni si è proceduto all'aumento
progressivo delle tariffe suddette di circa l'8-10% ogni anno,
con il conseguente allineamento a quelle degli istituti convenzionati
in possesso di autorizzazione come RAF a regime definitivo e come
RSA a regime transitorio e tenuto conto che in corso d'anno si
renderà necessario un riesame della materia come previsto
dalla normativa regionale (DGR 17/2005), si ritiene opportuno,
per il 2006, mantenere le tariffe attualmente in vigore, il cui
eventuale aumento, anche del solo tasso programmato, porterebbe
la tariffa complessiva giornaliera ad un importo superiore a quello
indicato dalla normativa regionale.
Nel 2006 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non
oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell'1,7%
pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2006-2008.
Le tariffe dei Servizi Educativi vengono variate dell'1,7% (con
successivo arrotondamento all'unità di Euro).
Inoltre, la deliberazione
del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/007)
è così modificata e integrata:
Titolo NORME GENERALI:
a) nella sezione "Esenzioni dal pagamento della tariffa"
è abrogato il punto 6:
"minori iscritti ai Nidi d'infanzia Comunali ed alle Scuole
Comunali, Statali e Paritarie di ogni ordine e grado ai sensi
dell'art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 45
del successivo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, non possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n.
445/2000"
b) nella sezione "Applicazione della tariffa minima o massima"
al punto "E' prevista l'applicazione della tariffa minima
in caso di:"
il comma 2 viene così modificato:
"- minori iscritti ai Nidi d'infanzia Comunali ed alle Scuole
Comunali, Statali e Paritarie di ogni ordine e grado ai sensi
dell'art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 45
del successivo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394.
In tali casi la tariffa è imputata ai genitori o adulti
di riferimento dei minori."
Titolo NORME PARTICOLARI:
c) nella sezione "Refezione scolastica Scuola d'infanzia
e Scuola dell'obbligo"
al punto "Rimborsi", al capoverso esistente, è
aggiunta la seguente frase: "Nel caso in cui l'assenza continuativa
si sia protratta dal primo giorno del mese o addirittura dal mese
precedente e il compimento del 20° giorno di mancata frequenza
al servizio ricada all'interno del periodo di vacanza natalizio
o pasquale viene riconosciuto il rimborso del numero di giorni
effettivi di mancata fruizione del servizio.".
Le variazioni decorrono dal 1°giugno 2006. Per le mense scolastiche
e la frequenza ai nidi d'infanzia la decorrenza è prevista
dal 1° settembre 2006.
I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano
di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori
rispetto alla normale attività istituzionale, rimangono
oggetto delle tariffe già determinate per il 2005 senza
ulteriori variazioni.
Sono compresi fra detti servizi:
- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche,
spot pubblicitari, ecc.;
- interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente
pubblico;
- esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni
ed iniziative di cui ai punti precedenti.
Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico
e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le
seguenti iniziative:
- manifestazioni organizzate e promosse da Enti e soggetti pubblici
in generale;
- manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
- manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative
del Comune di Torino;
- manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti
ammessi dallo Stato);
- manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti
politici e sindacali;
- eventi di grande risonanza ed altre iniziative al quale venga
concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale;
- manifestazioni al quale sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni:
in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita
deliberazione.
- ONERI DI URBANIZZAZIONE
I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la
determinazione della quota di contributo commisurato all'incidenza
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi
per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle
intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere
di urbanizzazione rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato,
con l'identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione
consiliare.
- CANONI PER LE LOCAZIONI
Relativamente ai contratti ad uso abitativo fatti salvi pochi
contratti ancora disciplinati - in ragione dell'epoca in cui furono
stipulati - dalla Legge n. 359/1992 sui "Patti in deroga",
i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della
Legge n. 431/1998 e dalla deliberazione della Giunta Comunale
del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008), esecutiva dal 3 luglio
2004 che recepisce il nuovo Accordo Territoriale.
I contratti ad uso commerciale sono disciplinati, per quanto attiene
ai profili contrattuali, alle disposizioni della Legge n. 392/1978;
per quanto attiene alla quantificazione dei canoni, in applicazione
del disposto della Legge n. 537/1993, essi sono determinati sulla
base dei correnti valori di mercato, mediante apposite stime analitiche.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati
sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione
all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica
disciplina, confermata anche per il 2006, è contenuta nell'apposito
Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed
Associazioni in vigore da luglio 1995;
2) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.