Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 13
2005 10741/008
OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. ACQUISTO AREE DI PROPRIETA` RFI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELL`IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE OVAL. IMPORTO EURO 15.535.299,37 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Peveraro, Viano, Tessore e Ortolano.
A seguito della proposta approvata dal Consiglio di
Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000,
con ulteriori precisazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione
del 22 giugno 2001, è stata approvata dal Consiglio Comunale
con deliberazione in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01),
esecutiva dal 6 agosto 2001, la localizzazione degli impianti
e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali del 2006
previsti nell'area torinese. In tale provvedimento è stato,
tra l'altro, dettagliato il quadro delle localizzazioni nell'area
Lingotto e nell'area degli ex Mercati Generali individuando tale
parte della Città quale fulcro del Distretto Olimpico e
dei Villaggi Media.
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale
del 28 gennaio 2002 (mecc. 2002 00314/009), esecutiva dall'11
febbraio 2002, in esito alla predetta localizzazione ed al fine
di consentire all'Agenzia Torino 2006 l'avvio delle procedure
di affidamento degli incarichi progettuali, sono state individuate
le aree sulle quali realizzare l'impianto per la disputa delle
gare olimpiche di Pattinaggio Veloce (Oval), site presso lo Scalo
Ferroviario Lingotto, nell'ambito del complesso omonimo.
Le aree interessate dall'intervento, di proprietà
RFI S.p.A., erano destinate dal Piano Regolatore allora vigente
a sedime ferroviario e su di esse doveva pertanto applicarsi la
disciplina di cui all'art. 15 della Legge 17 maggio 1985 n. 210,
istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato. Ai sensi di tale articolo,
sui beni trasferiti l'ente ha piena disponibilità, secondo
il regime civilistico della proprietà privata e, in particolare,
quelli tra essi che siano destinati a pubblico servizio, come
era nel caso di specie, "non possono essere sottratti alla
loro destinazione senza il consenso dell'ente" gestore del
servizio ferroviario.
Tale vincolo normativo ha reso imprescindibile
il raggiungimento di un accordo con RFI, non potendosi altrimenti
in alcun altro modo acquisire la proprietà delle aree d'interesse.
A tal fine è stata avviata la trattativa
con RFI con la finalità di acquisire la disponibilità
degli immobili in tempi compatibili con l'avvio dei lavori di
realizzazione dell'impianto olimpico.
La trattativa, peraltro, è stata impostata
con riguardo alle possibili previsioni di modifica, riorganizzazione
e trasformazione urbanistica di un più ampio comprensorio
territoriale compreso tra le vie Nizza, Passo Buole e lo Scalo
Ferroviario Lingotto (incluse le infrastrutture viarie e per il
trasporto pubblico in sede fissa), dell'estensione complessiva
di circa mq. 345.000, di cui mq. 155.000 di proprietà RFI
e mq. 190.000 di proprietà di altri soggetti, nella prospettiva
di addivenire all'adozione di una variante urbanistica riguardante
questo vasto ambito. In quest'ottica, il trasferimento in proprietà
alla Città delle aree interessate dalla realizzazione dell'Oval
si sarebbe dovuto configurare come cessione gratuita anticipata
rispetto alla trasformazione urbanistica.
Dovendosi, tuttavia, garantire la proprietà
anche in assenza della variante urbanistica la cui approvazione,
in ogni caso, non poteva costituire impegno contrattuale per la
Città, si e' prevista quale ipotesi subordinata il pagamento
di un corrispettivo determinabile secondo i criteri e i parametri
specificamente indicati nell'intesa raggiunta con RFI.
Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 05974/009), esecutiva dall'11
novembre 2002, è stato approvato l'accordo tra la Città
di Torino e la società per azioni Rete Ferroviaria Italiana
relativo all'acquisizione, da parte della Città stessa,
delle aree di proprietà RFI individuate nella planimetria
costituente "Allegato 2" al provvedimento, necessarie
per la realizzazione del citato impianto olimpico del Pattinaggio
Veloce.
In esecuzione della deliberazione predetta,
in data 23 gennaio 2003 è stato sottoscritto, a Roma, il
relativo Protocollo d'Intesa che, nell'ambito delle sopra citate
previsioni di modifica dell'assetto territoriale, disciplina i
rapporti tra le parti allo scopo di rendere possibili gli interventi
previsti dalla Legge 9 ottobre 2000 n. 285 ed, in particolare,
la realizzazione, sull'area di cui sopra, dell'Oval.
Tale Protocollo, che ha valenza di contratto
preliminare, impegna RFI a trasferire in proprietà alla
Città le aree individuate nella planimetria costituente
allegato 2 al Protocollo stesso, aventi una superficie complessiva
di mq.108.000 circa secondo le seguenti condizioni:
a titolo gratuito, qualora la Città approvi definitivamente,
entro il 1° gennaio 2004, la variante urbanistica sopra menzionata
(ed, in tal caso, la cessione senza corrispettivo si sarebbe configurata
a titolo di standard); a titolo oneroso in caso contrario. In
tal caso l'art. 5 dell'accordo disciplina le modalità di
calcolo del corrispettivo dovuto dalla Città per l'acquisto
degli immobili, secondo una formula che, per migliore comprensione,
qui di seguito si riporta:
- 1° parametro economico KC = importo complessivo del progetto
appaltato comprensivo di spese tecniche e spese generali, escluse
le spese relative alle opere di demolizione e bonifica;
- Coefficiente 23% = incidenza percentuale dell'area sul totale
valore del prodotto edilizio finito (area + fabbricati + opere,
escluse demolizioni e bonifiche) che verrà realizzato sui
suoli in esame;
- 2° parametro economico Vpe = totale valore del prodotto
edilizio finito comprensivo del valore dell'area così determinabile:
Vpe = Kc/(1-0,23);
- modalità di calcolo corrispettivo = Vpe x 0,23.
Inoltre, considerata l'urgenza di ottenere la
disponibilità dei terreni per dare inizio ai lavori, in
ottemperanza alla clausola contrattuale di cui all'art. 3 del
Protocollo - a tenore della quale "la Città di Torino
è immessa da RFI nel pieno possesso delle aree oggetto
di cessione entro 30 giorni dalla stipulazione del presente atto"
- in data 3 marzo 2003 è stato sottoscritto il verbale
di consegna delle aree interessate (con esclusione della striscia
di terreno distinta al C.T. al Foglio 1401 n. 160) e degli immobili
ivi insistenti alla Città e, contestualmente, quest'ultima
ne ha effettuato la consegna all'Agenzia per lo Svolgimento dei
Giochi Olimpici, al fine di avviare i lavori ed ultimare gli stessi
in tempo utile per l'evento olimpico.
In esecuzione alla deliberazione del Consiglio
Comunale del 10 febbraio 2003 (mecc. 2002 11927/072), esecutiva
dal 24 febbraio 2003, è stata poi sottoscritta la convenzione
che regolamenta i rapporti tra la Città, l'Agenzia Torino
2006 ed il Toroc per la progettazione, la realizzazione ed il
successivo utilizzo dell'impianto compreso nel 13° stralcio
del Piano degli Interventi di cui alla Legge 285/2000 al numero
d'ordine 35; tra l'altro, in tale convenzione (art. 10) si precisa
che quest'ultimo sarà di esclusiva proprietà della
Città e che, per la sua completa realizzazione, è
stato inizialmente stanziato un importo complessivo pari ad Euro
53.830.000,00 finanziato, quanto ad Euro 46.830.000,00 con fondi
della Legge 285/2000 e quanto ad Euro 7.000.000,00 con fondi della
Città (mutuo Cassa Depositi e Prestiti a valere sul "Formale
Impegno" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
in data 18 novembre 2002 (mecc. 2002 08661/024), impegnata con
atto dirigenziale del 29 dicembre 2003 (mecc. 2003 12391/059)
esecutiva dal 31 dicembre 2003.
Ai sensi di tale ultimo accordo, è fatto
obbligo all'Agenzia, anche nella sua qualità di stazione
appaltante ex art. 3 comma 2 della Legge 285/2000, di provvedere
non solo alla costruzione dell'opera, ma, altresì, alla
preventiva demolizione e bonifica delle aree interessate.
Così come disciplinato dal Protocollo
sopra menzionato, infatti, poiché sulle aree di proprietà
RFI insistevano infrastrutture ferroviarie ed edifici industriali
di cui non sono previsti la conservazione o l'utilizzo, la Città
ha assunto l'obbligo - in relazione alla disponibilità
anticipata delle aree stesse - di provvedere alla loro demolizione
e bonifica a propria cura, spese e responsabilità, come
pure di provvedere a proprio costo, cura e responsabilità
ad effettuare la bonifica delle aree medesime, inclusi gli eventuali
trasferimenti in discarica dei materiali inquinanti. Tali obblighi
sono stati trasferiti al Toroc, per quanto concerne la definizione,
da parte di quest'ultimo, del relativo piano finanziario ed all'Agenzia,
per quanto riguarda l'attuazione, con la precisazione che la realizzazione
delle opere di demolizione e bonifica, fino alla concorrenza della
somma di Euro 4.340.000,00, è finanziata esclusivamente
con i fondi di cui alla Legge 285/2000.
In esecuzione di quanto stabilito dalla Legge
285/2000 e dalla succitata convenzione, l'Agenzia, dopo aver esperito
la gara pubblica per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed
approvato il progetto preliminare dell'opera, ha appaltato il
Lotto 1, avente ad oggetto demolizioni e bonifica bellica ed ha
consegnato definitivamente i lavori in data 16 giugno 2003.
Successivamente è intervenuta una intesa
con la Regione Piemonte ed il Ministero competente, l'Università
e il Politecnico per la realizzazione del "Parco della Salute"
nel comprensorio Lingotto-Mercati Generali che ha condotto alla
sottoscrizione di uno specifico Protocollo in data 27 ottobre
2003. Tale intesa ha comportato la revisione delle ipotesi urbanistiche
che sottendevano il Protocollo sottoscritto con RFI il 23 gennaio
2003 ed ha reso necessario procedere all'adeguamento urbanistico
del P.R.G. vigente limitatamente al sito interessato dalla realizzazione
del Palasport per pattinaggio di velocità su ghiaccio e
delle attrezzature ad esso connesse, dei relativi parcheggi pertinenziali
e delle aree circostanti utilizzabili a verde, viabilità
e parcheggio; ciò al fine di realizzare la conformità
urbanistica con la previsione di realizzazione dell'impianto di
velocità su ghiaccio (Oval).
Pertanto, con determinazione della Regione Piemonte
n. 180 del 18 aprile 2003, costituente provvedimento conclusivo
della Conferenza di Servizi Definitiva, si è esclusivamente
dato atto dell'approvazione della variazione urbanistica adottata
ai sensi dell'art. 9 della Legge 285/2000 e s.m.i. in forza della
quale il sito ricade ora, per mq. 113.550, in area a "Servizi
- Area per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport".
Conseguentemente si rende ora necessario procedere
all'acquisto da RFI S.p.A. a titolo oneroso dell'area interessata
dall'impianto e dai manufatti accessori, nonchè dei terreni
di pertinenza strettamente funzionali ed oggetto di intervento
da parte dell'Agenzia.
Infatti, non essendosi verificata la condizione
di cui al punto 1 dell'art. 5 del Protocollo 23 gennaio 2003,
deve ottemperarsi all'obbligazione indicata al punto 2 del medesimo
articolo che testualmente dispone: "Nel caso in cui non si
sia verificata la suddetta condizione, ovvero l'approvazione definitiva
della variante, il trasferimento avverrà a titolo oneroso
..verso
il pagamento del corrispettivo che sarà determinato con
riferimento ai sottoesposti parametri economici e relativo coefficiente
ed adottando le modalità di calcolo" che sono state
più sopra riportate.
I terreni oggetto di acquisto, per la maggior
parte oggetto di consegna anticipata alla Città e per la
restante parte (identificata al C.T. al Foglio 1401 n. 160 di
mq. 1.500 circa) oggetto di prossima consegna da parte di RFI,
dell'estensione complessiva di mq.111.853 e distinti al Catasto
Terreni al foglio 1401 particelle 252 e 160 (in parte censite
al N.C.E.U. come aree urbane al foglio 119 n. 3 sub. 2, foglio
121 n. 274 sub. 2 e foglio 91 n. 70 sub. 2) sono raffigurati con
colore giallo nella planimetria che
si allega al presente provvedimento (all. 1).
L'applicazione delle modalità di calcolo
concordate con RFI S.p.A. (Società con socio unico soggetta
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
ex art. 2497 sexies cod. civ.) operata dal competente Settore
Logistica e Valutazioni Immobiliari, determina un corrispettivo
pari ad Euro 12.966.394,51, derivante dal seguente computo:
- parametro economico Kc;
1) importo complessivo progetto appaltato = lotto 2: Euro 17.051.372,49
+ lotto 3: Euro 21.245.476,51 = totale Euro 38.296.849,00;
2) spese tecniche esclusa IVA e CNPAIA = 4.722.530,39 + collaudo
tecnico amministrativo e statico = 321.854,35 = totale Euro 5.044.384,74;
Totale voci 1) e 2) pari ad Euro 43.341.233,74.
- Parametro economico Vpe
Vpe = Kc/(1-0,23) = Euro 56.287.316,55
- CORRISPETTIVO = Vpe x 0,23 = Euro 12.946.082,81, oltre IVA 20%
e così per complessivi Euro 15.535.299,37.
Per quanto attiene, invece, alla bonifica dell'area,
con deliberazione del Comitato di Regia n. 4 del 24 novembre 2003
è stato approvato uno stralcio del Piano degli Interventi
sul finanziamento Legge 285/2000 al fine di finanziare la prima
perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori del lotto
I riguardante le demolizioni e la bonifica del sito. Come riportato
in tale deliberazione "la variante afferisce alle particolari
metodologie di lavoro imposte dall'ASL per la presenza di amianto
sia nei manufatti da demolire che nel pietrisco costituente la
massicciata ferroviaria da rimuovere".
Il costo sostenuto per lo smaltimento dei materiali
contenenti amianto in matrice sia friabile che compatta e la movimentazione
del ballast temporaneamente depositati nell'area nord ammonta
ad Euro 910.567,76 al netto di IVA e spese tecniche.
Successivamente, con determinazione dirigenziale
del Settore Tutela Ambiente del 7 maggio 2004 n. cron. 258, in
esito alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 10
del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 e tenutasi il 29 marzo 2004, è
stato approvato il progetto preliminare di bonifica dell'area
Palaoval presentato dall'Agenzia in qualità di soggetto
interessato, limitatamente alla zona a sud del sottopasso di corso
Giambone, con contestuale autorizzazione alla presentazione della
progettazione definitiva per fasi.
Per quanto attiene, invece, l'area a nord del
sottopasso stesso, laddove erano stati depositati temporaneamente
il ballast ferroviario ed il terreno sottoballast contenenti amianto
e precedentemente rimossi dall'area OVAL, il Comitato di Regia,
dopo ampia discussione nella seduta del 3 maggio 2004 (come da
verbale n. 22) , durante la seduta del 31 maggio 2004 (come da
verbale n. 23) ha concordato all'unanimità di realizzare
il parcheggio previsto sopraelevato senza rimuovere il ballast
medesimo, rimandando lo smaltimento del ballast ed il ripristino
dell'area al periodo post olimpico. Ciò è stato
recepito dal nuovo progetto preliminare di bonifica, redatto dalla
"Golder Associated", per conto dell'Agenzia, discusso
in sede di Conferenza di Servizi ex D.M. 471/1999 tenutasi il
12 ottobre 2004. Infatti, in relazione a ciò ed in base
ai risultati delle indagini previste nel piano di caratterizzazione
che hanno evidenziato la presenza di una contaminazione superficiale
e non omogenea da idrocarburi pesanti e da metalli, a profondità
di qualche metro, il progetto preliminare, approvato con determinazione
dirigenziale del Settore Tutela Ambiente dell'11 novembre 2004
n. cron. 642 ha previsto sia l'asportazione e smaltimento di parte
del terreno inquinato da contaminanti in concentrazione superiore
ai limiti D.M. 471/1999, sia la bonifica con misure di sicurezza
della restante parte di terreno inquinato sia la messa in sicurezza
permanente del materiale denominato "ballast" mediante
la realizzazione di un parcheggio sopraelevato di m. 2 rispetto
alla quota attuale del suolo. Il progetto ha previsto il confinamento
del "ballast" nelle aree perimetrali adibite a verde
e del terreno "sottoballast", misto cioè a detriti
di ballast, nelle aree centrali sottostanti al piano asfaltato
dell'area adibita a parcheggio. Tale soluzione, dettata in primis
da evidenti esigenze di carattere economico e dalla necessità
di movimentare il meno possibile il materiale contenente amianto,
comunque coerente con l'aspetto estetico generale dell'area Lingotto
parcheggi, consentirà di posizionare il ballast come parte
del rilevato delle aree verdi a contorno del parcheggio e il terreno
"sottoballast" come sottofondo di pavimentazione del
parcheggio e quindi di farne una movimentazione interna al sito.
Il progetto definitivo di bonifica di tutta
l'area è stato approvato con determinazione dirigenziale
del Settore Ambiente e Territorio del 24 febbraio 2005, n. cron.
119, e prevede un costo di bonifica pari ad Euro 2.401.862,25,
al netto di IVA e spese tecniche (queste ultime pari a circa il
35% di detto importo).
Attraverso le opere che condurranno alla realizzazione
del parcheggio su terrapieno, la Città raggiungerà,
con un onere economico relativamente contenuto, anche l'obiettivo
di mettere in sicurezza l'area. Deve, tuttavia, essere rilevato
come ogni ulteriore intervento che comporti l'effettuazione di
significativi lavori di scavo nell'area non edificata, e in particolare
nel parcheggio su terrapieno, comporterà, stante l'attuale
interpretazione della normativa vigente, costi molto rilevanti
per l'eventuale conferimento in discarica del cosiddetto "ballast
e sottoballast" e del terreno sottostante inquinato (indicativamente
stimati dall'Agenzia Torino 2006 in oltre 8 milioni di Euro).
Pertanto, ogni futuro intervento dovrà
considerare gli oneri economici per il conferimento in discarica
dei rifiuti e per le bonifiche del terreno.
Pur tenendo conto di quanto sopra evidenziato,
risulta tuttavia indispensabile ed improcrastinabile procedere
all'acquisto alle condizioni previste nel Protocollo del 23 gennaio
2003 anche in considerazione del fatto che su parte significativa
dell'area è in corso di realizzazione l'edificio per il
pattinaggio veloce ("Oval") per il prossimo evento olimpico.
Le aree in oggetto - che ad oggi si presentano
libere e sgombre da materiali, manufatti e da qualsivoglia costruzione
di proprietà di RFI S.p.A., essendo state effettuate le
demolizioni e le conseguenti pratiche catastali di tutti gli edifici
ferroviari che vi insistevano e sulle quali è in fase di
conclusione la realizzazione dell'Oval -, dovranno essere trasferite
a corpo, libere da pesi, vincoli, ipoteche, privilegi anche fiscali,
trascrizioni pregiudizievoli (eccezion fatta per l'onere reale
di cui al D.Lgs. 22/1997, oltre che per l'eventuale presenza di
condutture sotterranee di servizio), come pure da diritti reali
o obbligatori a favore di terzi, arretrati di imposte, liti pendenti
e controversie stragiudiziali, con tutte le inerenti azioni, accessioni
e pertinenze e con ogni garanzia per evizione e molestie nel possesso.
Sulle aree stesse insistono, oltre all'"Oval",
due piazzali che verranno utilizzati, dopo le Olimpiadi, quali
parcheggi di proprietà della Città: uno a raso,
a sud dell'impianto, con fondi di quest'ultima ed uno - di cui
si è detto - su terrapieno, posto a nord del medesimo e
finanziato con fondi ex lege 285/2000. I restanti terreni oggetto
di acquisto circostanti l'impianto sportivo costituiscono aree
di disimpegno, viabilità e accesso alla struttura funzionali
all'Oval. Il tutto come evidenziato nella planimetria di progetto
che si allega (allegato 2).
Il corrispettivo dovuto ad RFI S.p.A. sarà
sostenuto con mutuo del pool Banca Opi S.p.A. - Dexia Crediop
S.p.A. - Bancaintesa S.p.A. a valere sul "formale impegno
di concessione" 2004 posizione n. 2004100 del 20 settembre
2004 per il triennio 2004/2006.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2002
(mecc. 2002 05974/009);
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente
si richiamano, per fare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di approvare l'acquisto a titolo oneroso e alle condizioni
di cui al Protocollo del 23 gennaio 2003 (sottoscritto a seguito
di approvazione da parte del Consiglio Comunale in data 28 ottobre
2002 della deliberazione (mecc. 2002 05974/009) da RFI S.p.A.,
con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, codice fiscale
01585570581, delle aree site presso lo scalo ferroviario Torino
Lingotto, a nord del sottopasso di corso Giambone, necessarie
per la realizzazione dell'impianto olimpico di Pattinaggio Veloce,
quali risultano individuate con colore giallo nell'unita planimetria
(all. 1 - n. ),
dell'estensione catastale complessiva di mq. 111.853 e distinte
al Catasto Terreni al foglio 1401 particelle 252 e 160 (in parte
censite al N.C.E.U. come aree urbane al foglio 119 n. 3 sub. 2,
foglio 121 n. 274 sub. 2 e foglio 91 n. 70 sub. 2);
2) di dare atto che il corrispettivo, calcolato ai sensi dell'art.
5 del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Società venditrice
in data 23 gennaio 2003, ammonta ad Euro 12.946.082,81, oltre
IVA 20% pari ad Euro 2.589.216,56 e così per complessivi
Euro 15.535.299,37 e verrà versato dalla Città in
sede di atto pubblico di vendita;
3) le aree dovranno essere cedute a corpo, nello stato di fatto
in cui si trovano, libere da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni
pregiudizievoli (eccezion fatta per eventuali servitù concernenti
le sottoutenze e per l'onere di cui al D.Lgs. 22/1997), arretrati
di imposte, liti in corso, controversie stragiudiziali, diritti
reali od obbligatori di terzi e la Società venditrice dovrà
prestare ogni garanzia di legge per evizione e molestie nel possesso.
Si prende atto che sulle aree stesse insistono, oltre all'"Oval",
due piazzali che verranno utilizzati, dopo le Olimpiadi, quali
parcheggi di proprietà della Città: uno a raso,
a sud dell'impianto, con fondi di quest'ultima ed uno - di cui
si è detto in narrativa - su terrapieno, posto a nord del
medesimo e finanziato con fondi ex lege 285/2000. I restanti terreni
oggetto di acquisto circostanti l'impianto sportivo costituiscono
aree di disimpegno, viabilità e accesso alla struttura
funzionali all'Oval. Il tutto come evidenziato nella planimetria
di progetto che si allega (all. 2 - n.
);
4) per quanto attiene alla compromissione ambientale del sito
e alla sua messa in sicurezza, si richiama quanto riportato in
narrativa per ciò che attiene alla soluzione progettuale
attualmente adottata e per quanto concerne le dovute cautele,
di carattere ambientale ed economico, da attuare per il futuro
nell'eventualità di modifiche alla sistemazione dell'area;
5) la spesa per il corrispettivo dovuto ad RFI S.p.A. sarà
sostenuta con mutuo del pool Banca Opi S.p.A. - Dexia Crediop
S.p.A. - Bancaintesa S.p.A. a valere sul "formale impegno
di concessione" 2004 posizione n. 2004100 del 20 settembre
2004 per il triennio 2004/2006. Con successiva determinazione
dirigenziale verranno definiti l'approvazione e l'impegno della
relativa spesa contestualmente all'accertamento di entrata del
mutuo di pari ammontare, al fine di conservare l'impegno stesso
nelle more della concessione del mutuo. La formalizzazione dell'atto
di compravendita e l'erogazione della spesa saranno subordinate
al perfezionamento di detto mutuo. I relativi oneri finanziari
sono inclusi nella previsione di spesa del bilancio pluriennale
approvato contestualmente al bilancio annuale con deliberazione
consiliare n. 65 (mecc. 2005 01856/024) del 9 maggio 2005, esecutiva
dal 23 maggio 2005;
6) di assumere a carico della Città acquirente le spese
di atto, fiscali e conseguenti, che saranno sostenute dal competente
Settore; viceversa, le spese relative alle operazioni di frazionamento
catastale, ove occorrenti, saranno sostenute dalla Società
venditrice;
7) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.