Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 13
2005 10741/008

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2006
(proposta dalla G.C. 1 dicembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. ACQUISTO AREE DI PROPRIETA` RFI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELL`IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE OVAL. IMPORTO EURO 15.535.299,37 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Peveraro, Viano, Tessore e Ortolano.

  A seguito della proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000, con ulteriori precisazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2001, è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001, la localizzazione degli impianti e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali del 2006 previsti nell'area torinese. In tale provvedimento è stato, tra l'altro, dettagliato il quadro delle localizzazioni nell'area Lingotto e nell'area degli ex Mercati Generali individuando tale parte della Città quale fulcro del Distretto Olimpico e dei Villaggi Media.
   Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2002 (mecc. 2002 00314/009), esecutiva dall'11 febbraio 2002, in esito alla predetta localizzazione ed al fine di consentire all'Agenzia Torino 2006 l'avvio delle procedure di affidamento degli incarichi progettuali, sono state individuate le aree sulle quali realizzare l'impianto per la disputa delle gare olimpiche di Pattinaggio Veloce (Oval), site presso lo Scalo Ferroviario Lingotto, nell'ambito del complesso omonimo.
   Le aree interessate dall'intervento, di proprietà RFI S.p.A., erano destinate dal Piano Regolatore allora vigente a sedime ferroviario e su di esse doveva pertanto applicarsi la disciplina di cui all'art. 15 della Legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato. Ai sensi di tale articolo, sui beni trasferiti l'ente ha piena disponibilità, secondo il regime civilistico della proprietà privata e, in particolare, quelli tra essi che siano destinati a pubblico servizio, come era nel caso di specie, "non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente" gestore del servizio ferroviario.
   Tale vincolo normativo ha reso imprescindibile il raggiungimento di un accordo con RFI, non potendosi altrimenti in alcun altro modo acquisire la proprietà delle aree d'interesse.
   A tal fine è stata avviata la trattativa con RFI con la finalità di acquisire la disponibilità degli immobili in tempi compatibili con l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto olimpico.
   La trattativa, peraltro, è stata impostata con riguardo alle possibili previsioni di modifica, riorganizzazione e trasformazione urbanistica di un più ampio comprensorio territoriale compreso tra le vie Nizza, Passo Buole e lo Scalo Ferroviario Lingotto (incluse le infrastrutture viarie e per il trasporto pubblico in sede fissa), dell'estensione complessiva di circa mq. 345.000, di cui mq. 155.000 di proprietà RFI e mq. 190.000 di proprietà di altri soggetti, nella prospettiva di addivenire all'adozione di una variante urbanistica riguardante questo vasto ambito. In quest'ottica, il trasferimento in proprietà alla Città delle aree interessate dalla realizzazione dell'Oval si sarebbe dovuto configurare come cessione gratuita anticipata rispetto alla trasformazione urbanistica.
   Dovendosi, tuttavia, garantire la proprietà anche in assenza della variante urbanistica la cui approvazione, in ogni caso, non poteva costituire impegno contrattuale per la Città, si e' prevista quale ipotesi subordinata il pagamento di un corrispettivo determinabile secondo i criteri e i parametri specificamente indicati nell'intesa raggiunta con RFI.
   Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 05974/009), esecutiva dall'11 novembre 2002, è stato approvato l'accordo tra la Città di Torino e la società per azioni Rete Ferroviaria Italiana relativo all'acquisizione, da parte della Città stessa, delle aree di proprietà RFI individuate nella planimetria costituente "Allegato 2" al provvedimento, necessarie per la realizzazione del citato impianto olimpico del Pattinaggio Veloce.
   In esecuzione della deliberazione predetta, in data 23 gennaio 2003 è stato sottoscritto, a Roma, il relativo Protocollo d'Intesa che, nell'ambito delle sopra citate previsioni di modifica dell'assetto territoriale, disciplina i rapporti tra le parti allo scopo di rendere possibili gli interventi previsti dalla Legge 9 ottobre 2000 n. 285 ed, in particolare, la realizzazione, sull'area di cui sopra, dell'Oval.
   Tale Protocollo, che ha valenza di contratto preliminare, impegna RFI a trasferire in proprietà alla Città le aree individuate nella planimetria costituente allegato 2 al Protocollo stesso, aventi una superficie complessiva di mq.108.000 circa secondo le seguenti condizioni:
a titolo gratuito, qualora la Città approvi definitivamente, entro il 1° gennaio 2004, la variante urbanistica sopra menzionata (ed, in tal caso, la cessione senza corrispettivo si sarebbe configurata a titolo di standard); a titolo oneroso in caso contrario. In tal caso l'art. 5 dell'accordo disciplina le modalità di calcolo del corrispettivo dovuto dalla Città per l'acquisto degli immobili, secondo una formula che, per migliore comprensione, qui di seguito si riporta:
- 1° parametro economico KC = importo complessivo del progetto appaltato comprensivo di spese tecniche e spese generali, escluse le spese relative alle opere di demolizione e bonifica;
- Coefficiente 23% = incidenza percentuale dell'area sul totale valore del prodotto edilizio finito (area + fabbricati + opere, escluse demolizioni e bonifiche) che verrà realizzato sui suoli in esame;
- 2° parametro economico Vpe = totale valore del prodotto edilizio finito comprensivo del valore dell'area così determinabile: Vpe = Kc/(1-0,23);
- modalità di calcolo corrispettivo = Vpe x 0,23.
   Inoltre, considerata l'urgenza di ottenere la disponibilità dei terreni per dare inizio ai lavori, in ottemperanza alla clausola contrattuale di cui all'art. 3 del Protocollo - a tenore della quale "la Città di Torino è immessa da RFI nel pieno possesso delle aree oggetto di cessione entro 30 giorni dalla stipulazione del presente atto" - in data 3 marzo 2003 è stato sottoscritto il verbale di consegna delle aree interessate (con esclusione della striscia di terreno distinta al C.T. al Foglio 1401 n. 160) e degli immobili ivi insistenti alla Città e, contestualmente, quest'ultima ne ha effettuato la consegna all'Agenzia per lo Svolgimento dei Giochi Olimpici, al fine di avviare i lavori ed ultimare gli stessi in tempo utile per l'evento olimpico.
   In esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 febbraio 2003 (mecc. 2002 11927/072), esecutiva dal 24 febbraio 2003, è stata poi sottoscritta la convenzione che regolamenta i rapporti tra la Città, l'Agenzia Torino 2006 ed il Toroc per la progettazione, la realizzazione ed il successivo utilizzo dell'impianto compreso nel 13° stralcio del Piano degli Interventi di cui alla Legge 285/2000 al numero d'ordine 35; tra l'altro, in tale convenzione (art. 10) si precisa che quest'ultimo sarà di esclusiva proprietà della Città e che, per la sua completa realizzazione, è stato inizialmente stanziato un importo complessivo pari ad Euro 53.830.000,00 finanziato, quanto ad Euro 46.830.000,00 con fondi della Legge 285/2000 e quanto ad Euro 7.000.000,00 con fondi della Città (mutuo Cassa Depositi e Prestiti a valere sul "Formale Impegno" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 18 novembre 2002 (mecc. 2002 08661/024), impegnata con atto dirigenziale del 29 dicembre 2003 (mecc. 2003 12391/059) esecutiva dal 31 dicembre 2003.
   Ai sensi di tale ultimo accordo, è fatto obbligo all'Agenzia, anche nella sua qualità di stazione appaltante ex art. 3 comma 2 della Legge 285/2000, di provvedere non solo alla costruzione dell'opera, ma, altresì, alla preventiva demolizione e bonifica delle aree interessate.
   Così come disciplinato dal Protocollo sopra menzionato, infatti, poiché sulle aree di proprietà RFI insistevano infrastrutture ferroviarie ed edifici industriali di cui non sono previsti la conservazione o l'utilizzo, la Città ha assunto l'obbligo - in relazione alla disponibilità anticipata delle aree stesse - di provvedere alla loro demolizione e bonifica a propria cura, spese e responsabilità, come pure di provvedere a proprio costo, cura e responsabilità ad effettuare la bonifica delle aree medesime, inclusi gli eventuali trasferimenti in discarica dei materiali inquinanti. Tali obblighi sono stati trasferiti al Toroc, per quanto concerne la definizione, da parte di quest'ultimo, del relativo piano finanziario ed all'Agenzia, per quanto riguarda l'attuazione, con la precisazione che la realizzazione delle opere di demolizione e bonifica, fino alla concorrenza della somma di Euro 4.340.000,00, è finanziata esclusivamente con i fondi di cui alla Legge 285/2000.
   In esecuzione di quanto stabilito dalla Legge 285/2000 e dalla succitata convenzione, l'Agenzia, dopo aver esperito la gara pubblica per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed approvato il progetto preliminare dell'opera, ha appaltato il Lotto 1, avente ad oggetto demolizioni e bonifica bellica ed ha consegnato definitivamente i lavori in data 16 giugno 2003.
   Successivamente è intervenuta una intesa con la Regione Piemonte ed il Ministero competente, l'Università e il Politecnico per la realizzazione del "Parco della Salute" nel comprensorio Lingotto-Mercati Generali che ha condotto alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo in data 27 ottobre 2003. Tale intesa ha comportato la revisione delle ipotesi urbanistiche che sottendevano il Protocollo sottoscritto con RFI il 23 gennaio 2003 ed ha reso necessario procedere all'adeguamento urbanistico del P.R.G. vigente limitatamente al sito interessato dalla realizzazione del Palasport per pattinaggio di velocità su ghiaccio e delle attrezzature ad esso connesse, dei relativi parcheggi pertinenziali e delle aree circostanti utilizzabili a verde, viabilità e parcheggio; ciò al fine di realizzare la conformità urbanistica con la previsione di realizzazione dell'impianto di velocità su ghiaccio (Oval).
   Pertanto, con determinazione della Regione Piemonte n. 180 del 18 aprile 2003, costituente provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi Definitiva, si è esclusivamente dato atto dell'approvazione della variazione urbanistica adottata ai sensi dell'art. 9 della Legge 285/2000 e s.m.i. in forza della quale il sito ricade ora, per mq. 113.550, in area a "Servizi - Area per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport".
   Conseguentemente si rende ora necessario procedere all'acquisto da RFI S.p.A. a titolo oneroso dell'area interessata dall'impianto e dai manufatti accessori, nonchè dei terreni di pertinenza strettamente funzionali ed oggetto di intervento da parte dell'Agenzia.
   Infatti, non essendosi verificata la condizione di cui al punto 1 dell'art. 5 del Protocollo 23 gennaio 2003, deve ottemperarsi all'obbligazione indicata al punto 2 del medesimo articolo che testualmente dispone: "Nel caso in cui non si sia verificata la suddetta condizione, ovvero l'approvazione definitiva della variante, il trasferimento avverrà a titolo oneroso…..verso il pagamento del corrispettivo che sarà determinato con riferimento ai sottoesposti parametri economici e relativo coefficiente ed adottando le modalità di calcolo" che sono state più sopra riportate.
   I terreni oggetto di acquisto, per la maggior parte oggetto di consegna anticipata alla Città e per la restante parte (identificata al C.T. al Foglio 1401 n. 160 di mq. 1.500 circa) oggetto di prossima consegna da parte di RFI, dell'estensione complessiva di mq.111.853 e distinti al Catasto Terreni al foglio 1401 particelle 252 e 160 (in parte censite al N.C.E.U. come aree urbane al foglio 119 n. 3 sub. 2, foglio 121 n. 274 sub. 2 e foglio 91 n. 70 sub. 2) sono raffigurati con colore giallo nella planimetria che si allega al presente provvedimento (all. 1).
   L'applicazione delle modalità di calcolo concordate con RFI S.p.A. (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. ex art. 2497 sexies cod. civ.) operata dal competente Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, determina un corrispettivo pari ad Euro 12.966.394,51, derivante dal seguente computo:
- parametro economico Kc;
1) importo complessivo progetto appaltato = lotto 2: Euro 17.051.372,49 + lotto 3: Euro 21.245.476,51 = totale Euro 38.296.849,00;
2) spese tecniche esclusa IVA e CNPAIA = 4.722.530,39 + collaudo tecnico amministrativo e statico = 321.854,35 = totale Euro 5.044.384,74;
Totale voci 1) e 2) pari ad Euro 43.341.233,74.
- Parametro economico Vpe
Vpe = Kc/(1-0,23) = Euro 56.287.316,55
- CORRISPETTIVO = Vpe x 0,23 = Euro 12.946.082,81, oltre IVA 20% e così per complessivi Euro 15.535.299,37.
   Per quanto attiene, invece, alla bonifica dell'area, con deliberazione del Comitato di Regia n. 4 del 24 novembre 2003 è stato approvato uno stralcio del Piano degli Interventi sul finanziamento Legge 285/2000 al fine di finanziare la prima perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori del lotto I riguardante le demolizioni e la bonifica del sito. Come riportato in tale deliberazione "la variante afferisce alle particolari metodologie di lavoro imposte dall'ASL per la presenza di amianto sia nei manufatti da demolire che nel pietrisco costituente la massicciata ferroviaria da rimuovere".
   Il costo sostenuto per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto in matrice sia friabile che compatta e la movimentazione del ballast temporaneamente depositati nell'area nord ammonta ad Euro 910.567,76 al netto di IVA e spese tecniche.
   Successivamente, con determinazione dirigenziale del Settore Tutela Ambiente del 7 maggio 2004 n. cron. 258, in esito alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 e tenutasi il 29 marzo 2004, è stato approvato il progetto preliminare di bonifica dell'area Palaoval presentato dall'Agenzia in qualità di soggetto interessato, limitatamente alla zona a sud del sottopasso di corso Giambone, con contestuale autorizzazione alla presentazione della progettazione definitiva per fasi.
   Per quanto attiene, invece, l'area a nord del sottopasso stesso, laddove erano stati depositati temporaneamente il ballast ferroviario ed il terreno sottoballast contenenti amianto e precedentemente rimossi dall'area OVAL, il Comitato di Regia, dopo ampia discussione nella seduta del 3 maggio 2004 (come da verbale n. 22) , durante la seduta del 31 maggio 2004 (come da verbale n. 23) ha concordato all'unanimità di realizzare il parcheggio previsto sopraelevato senza rimuovere il ballast medesimo, rimandando lo smaltimento del ballast ed il ripristino dell'area al periodo post olimpico. Ciò è stato recepito dal nuovo progetto preliminare di bonifica, redatto dalla "Golder Associated", per conto dell'Agenzia, discusso in sede di Conferenza di Servizi ex D.M. 471/1999 tenutasi il 12 ottobre 2004. Infatti, in relazione a ciò ed in base ai risultati delle indagini previste nel piano di caratterizzazione che hanno evidenziato la presenza di una contaminazione superficiale e non omogenea da idrocarburi pesanti e da metalli, a profondità di qualche metro, il progetto preliminare, approvato con determinazione dirigenziale del Settore Tutela Ambiente dell'11 novembre 2004 n. cron. 642 ha previsto sia l'asportazione e smaltimento di parte del terreno inquinato da contaminanti in concentrazione superiore ai limiti D.M. 471/1999, sia la bonifica con misure di sicurezza della restante parte di terreno inquinato sia la messa in sicurezza permanente del materiale denominato "ballast" mediante la realizzazione di un parcheggio sopraelevato di m. 2 rispetto alla quota attuale del suolo. Il progetto ha previsto il confinamento del "ballast" nelle aree perimetrali adibite a verde e del terreno "sottoballast", misto cioè a detriti di ballast, nelle aree centrali sottostanti al piano asfaltato dell'area adibita a parcheggio. Tale soluzione, dettata in primis da evidenti esigenze di carattere economico e dalla necessità di movimentare il meno possibile il materiale contenente amianto, comunque coerente con l'aspetto estetico generale dell'area Lingotto parcheggi, consentirà di posizionare il ballast come parte del rilevato delle aree verdi a contorno del parcheggio e il terreno "sottoballast" come sottofondo di pavimentazione del parcheggio e quindi di farne una movimentazione interna al sito.
   Il progetto definitivo di bonifica di tutta l'area è stato approvato con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio del 24 febbraio 2005, n. cron. 119, e prevede un costo di bonifica pari ad Euro 2.401.862,25, al netto di IVA e spese tecniche (queste ultime pari a circa il 35% di detto importo).
   Attraverso le opere che condurranno alla realizzazione del parcheggio su terrapieno, la Città raggiungerà, con un onere economico relativamente contenuto, anche l'obiettivo di mettere in sicurezza l'area. Deve, tuttavia, essere rilevato come ogni ulteriore intervento che comporti l'effettuazione di significativi lavori di scavo nell'area non edificata, e in particolare nel parcheggio su terrapieno, comporterà, stante l'attuale interpretazione della normativa vigente, costi molto rilevanti per l'eventuale conferimento in discarica del cosiddetto "ballast e sottoballast" e del terreno sottostante inquinato (indicativamente stimati dall'Agenzia Torino 2006 in oltre 8 milioni di Euro).
   Pertanto, ogni futuro intervento dovrà considerare gli oneri economici per il conferimento in discarica dei rifiuti e per le bonifiche del terreno.
   Pur tenendo conto di quanto sopra evidenziato, risulta tuttavia indispensabile ed improcrastinabile procedere all'acquisto alle condizioni previste nel Protocollo del 23 gennaio 2003 anche in considerazione del fatto che su parte significativa dell'area è in corso di realizzazione l'edificio per il pattinaggio veloce ("Oval") per il prossimo evento olimpico.
   Le aree in oggetto - che ad oggi si presentano libere e sgombre da materiali, manufatti e da qualsivoglia costruzione di proprietà di RFI S.p.A., essendo state effettuate le demolizioni e le conseguenti pratiche catastali di tutti gli edifici ferroviari che vi insistevano e sulle quali è in fase di conclusione la realizzazione dell'Oval -, dovranno essere trasferite a corpo, libere da pesi, vincoli, ipoteche, privilegi anche fiscali, trascrizioni pregiudizievoli (eccezion fatta per l'onere reale di cui al D.Lgs. 22/1997, oltre che per l'eventuale presenza di condutture sotterranee di servizio), come pure da diritti reali o obbligatori a favore di terzi, arretrati di imposte, liti pendenti e controversie stragiudiziali, con tutte le inerenti azioni, accessioni e pertinenze e con ogni garanzia per evizione e molestie nel possesso.
  Sulle aree stesse insistono, oltre all'"Oval", due piazzali che verranno utilizzati, dopo le Olimpiadi, quali parcheggi di proprietà della Città: uno a raso, a sud dell'impianto, con fondi di quest'ultima ed uno - di cui si è detto - su terrapieno, posto a nord del medesimo e finanziato con fondi ex lege 285/2000. I restanti terreni oggetto di acquisto circostanti l'impianto sportivo costituiscono aree di disimpegno, viabilità e accesso alla struttura funzionali all'Oval. Il tutto come evidenziato nella planimetria di progetto che si allega (allegato 2).
   Il corrispettivo dovuto ad RFI S.p.A. sarà sostenuto con mutuo del pool Banca Opi S.p.A. - Dexia Crediop S.p.A. - Bancaintesa S.p.A. a valere sul "formale impegno di concessione" 2004 posizione n. 2004100 del 20 settembre 2004 per il triennio 2004/2006.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 05974/009);
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano, per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di approvare l'acquisto a titolo oneroso e alle condizioni di cui al Protocollo del 23 gennaio 2003 (sottoscritto a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale in data 28 ottobre 2002 della deliberazione (mecc. 2002 05974/009) da RFI S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, codice fiscale 01585570581, delle aree site presso lo scalo ferroviario Torino Lingotto, a nord del sottopasso di corso Giambone, necessarie per la realizzazione dell'impianto olimpico di Pattinaggio Veloce, quali risultano individuate con colore giallo nell'unita planimetria (all. 1 - n.              ), dell'estensione catastale complessiva di mq. 111.853 e distinte al Catasto Terreni al foglio 1401 particelle 252 e 160 (in parte censite al N.C.E.U. come aree urbane al foglio 119 n. 3 sub. 2, foglio 121 n. 274 sub. 2 e foglio 91 n. 70 sub. 2);
2) di dare atto che il corrispettivo, calcolato ai sensi dell'art. 5 del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Società venditrice in data 23 gennaio 2003, ammonta ad Euro 12.946.082,81, oltre IVA 20% pari ad Euro 2.589.216,56 e così per complessivi Euro 15.535.299,37 e verrà versato dalla Città in sede di atto pubblico di vendita;
3) le aree dovranno essere cedute a corpo, nello stato di fatto in cui si trovano, libere da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli (eccezion fatta per eventuali servitù concernenti le sottoutenze e per l'onere di cui al D.Lgs. 22/1997), arretrati di imposte, liti in corso, controversie stragiudiziali, diritti reali od obbligatori di terzi e la Società venditrice dovrà prestare ogni garanzia di legge per evizione e molestie nel possesso. Si prende atto che sulle aree stesse insistono, oltre all'"Oval", due piazzali che verranno utilizzati, dopo le Olimpiadi, quali parcheggi di proprietà della Città: uno a raso, a sud dell'impianto, con fondi di quest'ultima ed uno - di cui si è detto in narrativa - su terrapieno, posto a nord del medesimo e finanziato con fondi ex lege 285/2000. I restanti terreni oggetto di acquisto circostanti l'impianto sportivo costituiscono aree di disimpegno, viabilità e accesso alla struttura funzionali all'Oval. Il tutto come evidenziato nella planimetria di progetto che si allega (all. 2 - n.                  );
4) per quanto attiene alla compromissione ambientale del sito e alla sua messa in sicurezza, si richiama quanto riportato in narrativa per ciò che attiene alla soluzione progettuale attualmente adottata e per quanto concerne le dovute cautele, di carattere ambientale ed economico, da attuare per il futuro nell'eventualità di modifiche alla sistemazione dell'area;
5) la spesa per il corrispettivo dovuto ad RFI S.p.A. sarà sostenuta con mutuo del pool Banca Opi S.p.A. - Dexia Crediop S.p.A. - Bancaintesa S.p.A. a valere sul "formale impegno di concessione" 2004 posizione n. 2004100 del 20 settembre 2004 per il triennio 2004/2006. Con successiva determinazione dirigenziale verranno definiti l'approvazione e l'impegno della relativa spesa contestualmente all'accertamento di entrata del mutuo di pari ammontare, al fine di conservare l'impegno stesso nelle more della concessione del mutuo. La formalizzazione dell'atto di compravendita e l'erogazione della spesa saranno subordinate al perfezionamento di detto mutuo. I relativi oneri finanziari sono inclusi nella previsione di spesa del bilancio pluriennale approvato contestualmente al bilancio annuale con deliberazione consiliare n. 65 (mecc. 2005 01856/024) del 9 maggio 2005, esecutiva dal 23 maggio 2005;
6) di assumere a carico della Città acquirente le spese di atto, fiscali e conseguenti, che saranno sostenute dal competente Settore; viceversa, le spese relative alle operazioni di frazionamento catastale, ove occorrenti, saranno sostenute dalla Società venditrice;
7) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.