Divisione Ambiente e Verde
Settore Gestione Verde
n. ord. 67
2005 10310/046
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO.
Proposta dell'Assessore Ortolano.
Il patrimonio verde della Città di
Torino rappresenta una componente di primaria importanza dell'ambiente
urbano per le innumerevoli funzioni che esso svolge a beneficio
dell'uomo e per gli aspetti culturali, architettonici, estetici,
ornamentali e storici che valorizzano il contesto metropolitano.
L'Amministrazione Comunale, consapevole dell'esistenza nella nostra
città di tale notevole patrimonio, sia pubblico che privato,
costituito da alberate, parchi e giardini storici, parchi urbani,
fluviali e collinari, boschi e dal cosiddetto "verde di quartiere",
si impegna costantemente a porre in essere tutte le misure necessarie
a salvaguardarlo e tutelarlo.
Per far fronte a questo impegno, nel 1993 l'Amministrazione
Comunale si è dotata di un "Regolamento dei lavori
di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate"
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre
1993 (mecc. 9307498/46) esecutiva dal 4 febbraio 1994, volto a
normare i lavori di ripristino conseguenti a manomissione del
suolo verificatasi in presenza di aree verdi e alberate. Successivamente,
il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038)
esecutiva dal 3 gennaio 2005, ha inserito al suo interno norme
specifiche per la salvaguardia, la formazione e la tutela del
verde sia pubblico che privato, che ha assunto fino ad oggi la
funzione di normare la gestione del patrimonio esistente, senza
tuttavia entrare nel merito degli aspetti ambientali, storici
e culturali legati alle alberature e in generale al verde cittadino.
Per questi motivi l'Amministrazione Comunale
ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città
italiane e dopo un attento confronto con queste ultime, di un
Regolamento volto a disciplinare in modo specifico e dettagliato
la tutela e la salvaguardia del verde urbano, sia pubblico che
privato.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del
18 ottobre del 2004 (mecc. 2004 04834/002) esecutiva dal 1. novembre
2004 l'Amministrazione Comunale ha pertanto conferito alla Divisione
Ambiente e Verde il compito di redigere il testo di un "Regolamento
per la tutela del verde pubblico e privato" ed il compito
di effettuare contestualmente una revisione ed integrazione in
alcune parti del "Regolamento dei lavori di ripristino".
In attuazione della deliberazione di cui sopra,
ed in conformità alle indicazioni da essa fornite, il Settore
Gestione Verde della Città di Torino ha provveduto a predisporre
una proposta di "Regolamento del Verde pubblico e privato"
il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all.
1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi
allegati in esso richiamati.
Nello specifico, il Regolamento contiene una
prima parte dedicata a nozioni introduttive quali le funzioni
e le tipologie del verde urbano, la promozione e il coinvolgimento
del cittadino nelle attività di tutela del verde, l'affidamento
e la sponsorizzazione delle aree verdi, dove vengono individuati
alcuni principi e criteri sia generali sia concernenti la salvaguardia
degli alberi di pregio e monumentali, sia dei parchi e dei giardini
storici.
Vengono inoltre trattate numerose tematiche
quali la manutenzione e la salvaguardia delle aree verdi, la tutela
degli alberi nelle aree di cantiere, il rispetto delle aree di
pertinenza delle piante e la prevenzione dei danni agli apparati
radicali in seguito a scavi, gli abbattimenti in aree verdi sia
pubbliche che private, le tecniche di potatura, i criteri da utilizzare
per il trapianto di alberi.
Diversi articoli sono dedicati alla manutenzione
delle alberate cittadine con particolare attenzione al principio
della programmazione degli interventi.
Vi è poi una parte dedicata alla progettazione
delle nuove aree verdi ed i criteri da rispettare in fase di realizzazione
di nuovi interventi e di messa a dimora delle piante. Una Commissione
apposita avrà il compito di prendere visione dei progetti
concernenti sia la realizzazione di nuove aree sia il rifacimento
di aree già esistenti.
Gli ultimi capitoli sono dedicati alla difesa
fitosanitaria, con descrizione delle principali misure di lotta
obbligatoria attualmente esistenti per le piante ornamentali e
i criteri per l'impiego dei prodotti fitosanitari - alla fruizione
dei parchi e giardini pubblici, dove sono indicate le norme, i
criteri, le limitazioni per una corretta gestione e fruizione
dei parchi cittadini - alle sanzioni per coloro che non rispettano
il Regolamento, individuate secondo il criterio della gravità
comportamentale posta in essere dal soggetto.
Preso atto che la sopra richiamata proposta
di "Regolamento" in materia di tutela del verde pubblico
e privato è stata elaborata con il contributo di un gruppo
di lavoro, che si è costituito nel gennaio 2005 presso
la Divisione Ambiente e Verde e che è stato coordinato
dal Settore Gestione Verde, al quale hanno attivamente partecipato
i rappresentanti delle Divisioni Urbanistica ed Edilizia Privata,
Infrastrutture e Mobilità, della Vice Direzione Generale
Servizi Tecnici, dell'Ente Parco del Po Torinese e del coordinamento
Associazioni Ambientaliste.
Visto che l'articolo 7 del Testo Unico Ordinamento
delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo Statuto, i Comuni e la Provincia adottano regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione
e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Si è provveduto alla predisposizione
dell'allegata proposta di Regolamento Comunale che è stata
trasmessa in copia, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento e dell'art. 58 dello Statuto della Città
di Torino, alle Circoscrizioni territoriali per il prescritto
parere di competenza.
Non ha espresso parere la Circoscrizione 8.
Ha espresso parere sfavorevole la Circoscrizione
1 (all. 2 - n. ) in considerazione di una serie di norme eccessivamente
restrittive per gli interventi nelle aree verdi ed alberate di
proprietà privata.
La Circoscrizione 1 ha rilevato inoltre che
nella parte relativa alla procedura autorizzativa per la realizzazione
di nuove opere a verde pubblico non è prevista all'interno
della Commissione Aree Verdi (C.A.V.) alcuna partecipazione della
Circoscrizione interessata dall'intervento all'esame del progetto
in questione.
A questo proposito va rilevato che tale osservazione
è stata presentata anche dalle Circoscrizioni 3, 4 e 5
ed è stata accolta favorevolmente con apposito emendamento.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
6 e 10 (all. 3-4 - nn. ).
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole
(all. 5 - n. ) raccomandando l'aggiunta di schede tecniche da
inserire in appendice al Regolamento stesso, che riguardino la
particolare e delicata materia della costruzione e gestione dei
parcheggi alberati, e che suggeriscano soluzioni che rendano compatibile
la funzione di parcheggio con l'esistenza di alberature e presenze
vegetali.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni
per i seguenti motivi:
- si tratta di elaborati progettuali da inserire
nei singoli progetti o negli allegati di un Piano del verde. Ne
è garante comunque il Settore Gestione Verde che deve valutare
i progetti stessi.
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole
(all. 6 - n. ) accogliendo le osservazioni evidenziate in sede
di VI Commissione in relazione a quanto previsto dall'art. 51,
circa l'esigenza di prevedere la partecipazione di un funzionario
tecnico della Circoscrizione all'interno della Commissione Aree
Verdi.
Si ritiene di poter accogliere tali osservazioni
che saranno oggetto di apposito emendamento.
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole
(all. 7 - n. ) chiedendo rassicurazioni su alcuni punti toccati
nei seguenti articoli:
A) art. 32 sulle deroghe previste per gli interventi nel
sottosuolo in prossimità delle alberate pubbliche in merito
a nuovi impianti tecnologici;
B) art. 37-38-39 in caso di abbattimenti per la valutazione
delle compensazioni non considerare solo il valore ornamentale,
o il danno biologico ma il valore "ambientale" dell'albero,
così come descritto nella premessa e nell'art.1 "Finalità
e motivazioni" del regolamento;
C) sempre sulle compensazioni, anche del verde migliorativo
(Allegato 8 art.6), garanzie da parte dei privati che dai Settori
pubblici di una quota percentuale del costo dell'opera, per eventuali
ripristini, sia già prevista negli importi dei lavori;
D) art. 46 tra le condizioni indicate, sarebbe opportuno
specificare l'espressione "non su soletta" anziché
lasciarlo come sottinteso;
E) art. 51 Costituzione della Commissione aree verdi (C.A.V.),
in coerenza con il progetto di decentramento in atto, si chiede
la presenza di un Funzionario Tecnico della Circoscrizione interessata
dal progetto preso in esame;
F) art. 63 relativamente al verde previsto per i parcheggi
in superficie la percentuale di verde prevista è ridotta
rispetto a norme di P.R.G.;
G) art. 81 relativamente allo svolgimento di manifestazioni,
si richiede di essere prudenti sulla tipologia di veicoli autorizzati
(ad esempio sulle dimensioni dei mezzi autorizzati ad entrare
in parchi, giardini, ecc.);
H) art. 82 visto cosa succede durante le manifestazioni
estive forse anche i dehors è bene che si distanzino più
di un metro dal fusto degli alberi.
La Circoscrizione 4 ha inoltre fatto le seguenti
osservazioni:
I) sulle norme di esclusione e di divieto, si è riscontrato
come non sia stata recepita la proposta "del divieto di realizzazione
di parcheggi pertinenziali sottostanti aree di verde pubblico
indicate nel piano con tale destinazione; concessioni di suolo
pubblico per parcheggi pertinenziali, anche fuori dalle aree verdi,
dovranno evitare comunque qualsiasi interferenza con le alberate
cittadine" pertanto se ne chiede l'introduzione;
J) a tal proposito nel Regolamento proposto non sono nemmeno riprese
da un lato le raccomandazioni del P.U.P. sulla necessità
di ridurre al minino l'eventuale rimozione di essenze arboree
nella realizzazione di parcheggi e dall'altro la prassi già
fatta propria dalla Divisione Ambiente e Mobilità, in occasione
della individuazione delle aree per parcheggi, di escludere quelle
destinate a giardino pubblico, salvo richieste specifiche delle
Circoscrizioni.
Si ritiene di poter accogliere le osservazioni
dei punti C), D), E), G), che saranno oggetto di apposito emendamento.
Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni
dei punti A), B), F), H), I), J), per i seguenti motivi:
- per il punto A) le deroghe sono necessarie nel caso in cui non
sia in alcun modo possibile realizzare un impianto tecnologico
in altro modo (ad es. per mancanza di spazio) e comunque sono
concesse sotto stretta sorveglianza del Settore Gestione Verde;
- per il punto B) il valore ambientale dell'albero non è
ancora "quantificabile" con una formula, pertanto per
adesso ci si limita a far riferimento al valore ornamentale della
pianta e a danno biologico;
- per il punto F) per ulteriori prescrizioni si fa comunque riferimento
alle norme esistenti del P.R.G.;
- per il punto H) esiste già un Regolamento sui dehors
che prescrive le distanze da rispettare (1 metro dal fusto degli
alberi);
- per il punto I) le norme esistenti del P.R.G. consentono la
realizzazione di parcheggi pertinenziali sotterranei;
- per il punto J) si tratta di prescrizioni da inserire, eventualmente,
in un Piano del Verde e non in un Regolamento.
La Circoscrizione 5 (all. 8 - n. ) ha espresso
parere favorevole ma con alcune osservazioni:
1. art. 51 - ottavo rigo, inserire il punto 5: un funzionario
del settore tecnico della Circoscrizione 5 o suo delegato;
2. inserire nel Regolamento il divieto di costruzione sotterranea
di parcheggi nei parchi e giardini;
3. dare maggiori prescrizioni alla progettazione delle aree verdi
provenienti da aree dismesse o cedute alla Città (maggiore
attenzione alla futura manutenzione delle aree e rendere più
compatte le aree verdi evitando dove è possibile viabilità
interna a parchi e giardini. La progettazione deve tenere inoltre
conto della frequentazione di mezzi adatti alle nuove tecniche
quali trapianti ecc.).
Si ritiene di poter accogliere le osservazioni
del punto 1) che saranno oggetto di apposito emendamento.
Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni
del punto 2) in quanto i parcheggi sotterranei al di sotto di
aree verdi sono consentiti dal Piano Regolatore.
Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni
del punto 3) per i seguenti motivi:
- si tratta di prescrizioni da inserire non in Regolamento
ma in un eventuale Piano del Verde.
La Circoscrizione 7 (all. 9 - n. ) ha espresso
parere favorevole ma con alcune osservazioni:
A) in considerazione di una sempre maggior presenza di animali
di affezione si rende necessario prevedere, all'interno di aree
verdi, quali ad esempio: il parco Colletta, Meisino, Michelotti,
Crescenzio, la realizzazione di aree delimitate riservate ai cani.
In tali aree si potrebbe anche prevedere il potenziamento di arredi
(panchine, tavoli, ecc.) al fine di favorire l'aggregazione fra
i cittadini;
B) art. 6 vengono espressi dubbi e perplessità in
ordine alla "sponsorizzazione" delle aree verdi in quanto
potrebbero essere più facilmente richieste aree centrali,
con maggior visibilità, che non aree più periferiche
e per contro con un maggior utilizzo da parte dei residenti. Nel
caso venisse attuata la sponsorizzazione sarebbe interessante
prevedere il posizionamento di appositi impianti, abbinati con
la pubblicità, che indichino i principali parametri di
qualità dell'aria aggiornati quotidianamente allo scopo
di informare la cittadinanza. Tali strutture dovranno essere a
carico dello sponsor;
C) art. 21 in ordine alla manutenzione ordinaria come già
più volte evidenziato in tutte le sedi istituzionali, oltre
a decentrare alle Circoscrizioni funzioni è necessario
incrementare le risorse al fine di poter ottemperare a tutti gli
interventi previsti dal nuovo Regolamento;
D) art. 30 prevede "i progetti e i relativi capitolati
d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni
economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il
mantenimento del patrimonio arboreo presente". Si propone
che le quantificazioni economiche, previste nell'eventuale gara
d'appalto, non siano soggette al ribasso;
E) art. 81 prevede "l'esercizio di forme e di commercio,
ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo
o permanente", si propone che siano abrogate le parole "o
altre attività produttive" e le parole "o permanente"
in quanto non è comprensibile prevedere delle generiche
attività produttive su parchi, giardini o aree verdi pubbliche;
F) relativamente alla parola "permanente" si ricorda
che le attività di ristorazione quali ad esempio: chioschi
e dehors sono previsti e regolamentati dal successivo art. 82;
G) si richiede una maggior presenza della Polizia Municipale
e di tutti gli organi preposti al controllo e vigilanza al fine
di far rispettare le norme previste dal Regolamento.
Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni
dei punti A), B), C), D), E), F), G) per i seguenti motivi:
- per il punto A) si tratta di prescrizioni da inserire, eventualmente,
in un Piano del Verde e non in un Regolamento;
- per il punto B) si tratta di prescrizioni non accoglibili in
un Regolamento del Verde poiché la sponsorizzazione è
attualmente regolata dal Regolamento per la disciplina dei contratti,
Sezione II - Sponsorizzazioni;
- per il punto C) si tratta di prescrizioni non accoglibili in
un Regolamento del Verde;
- per il punto D) l'osservazione non è accoglibile in quanto
il valore ornamentale di una pianta non è già attualmente
soggetto a ribasso;
- per il punto E) l'osservazione non è accoglibile perché
nelle aree verdi esistono già attività di questo
tipo;
- per il punto F) vale l'osservazione del punto precedente;
- per il punto G) si tratta di prescrizioni non accoglibili in
un Regolamento del Verde.
La Circoscrizione 9 (all. 10 - n. ) ha espresso
parere favorevole ma auspicando che venga previsto un ruolo diretto
nella gestione dei rapporti di collaborazione con le realtà
delle Circoscrizioni. In particolare, sono state fatte le seguenti
osservazioni:
- pur trattandosi di Regolamento prettamente tecnico, si denota
l'assenza di qualsiasi riferimento al ruolo ormai crescente nel
campo delle Circoscrizioni;
- ci si riferisce in particolare a qualsiasi tipo di ruolo della
Circoscrizione nella possibilità di sponsorizzazione e
gestione delle aree verdi da parte delle Associazioni, Imprese
e gruppi di cittadini;
- si ritiene utile invece la previsione di un ruolo diretto ed
autonomo delle Circoscrizioni a completamento delle competenze
sull'attuale gestione delle aree verdi nella promozione di accordi
con le realtà locali per la sicurezza, manutenzione e decoro
delle aree stesse.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni
per i seguenti motivi:
- per quanto concerne la prima, poiché
esiste un riferimento specifico all'art. 21;
- per quanto concerne la seconda e la terza,
poiché il Regolamento non lo impedisce.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti
rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate la proposta di "Regolamento del Verde Pubblico e Privato", il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati in esso richiamati;
2) di dare atto che, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento e ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Città di Torino, è stato acquisito il parere di competenza da parte delle Circoscrizioni territoriali;
3) di prendere atto che, con la data di entrata in vigore del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, fissata a partire dal giorno successivo alla data dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città per la durata di 90 giorni, sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto, contenute in altri regolamenti e ordinanze comunali;
4) di dare atto che il "Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993 (mecc. 9307498/46) esecutiva dal 4 febbraio 1994 è abrogato a fare data dall'esecutività della presente deliberazione;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4. comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Premessa
1. Il verde urbano si inserisce nel contesto
più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare,
svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali
e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento
della qualità urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico,
il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica
come elemento migliorativo del microclima.
3. Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera,
svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico,
termico, chimico e acustico.
4. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose
ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi
di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente
il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque.
Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte
da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità
con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta
l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio
energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli
impianti di condizionamento. La barriera verde rende più
salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti
quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di
particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di
ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento
che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi
delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone
il ricambio.
5. Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle
aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree
pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi
anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni
ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
6. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro
gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori
diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che
incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere
attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città
e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa
si sviluppa.
TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 - Finalità e motivazioni
1. Il valore del paesaggio è tutelato
dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana.
Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione
alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché
per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento
della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo
sviluppo turistico ed economico della città.
2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella
sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi
e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche
e peculiarità.
3. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà
privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici
per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso
oggetto di rispetto e tutela.
4. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi
da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica
che su quello di proprietà privata e fissano norme relative
alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree
verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire
per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini
pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree
destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde
garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi
verdi della città.
5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante
del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità
della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche
e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione
delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile
con le risorse naturali presenti in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni
relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni
del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo
della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi
nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire
una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo
scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire
la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del
patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione
al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione
ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale
e sulle funzioni da esse espletate.
6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va
posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche,
storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento
imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
7. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi
fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico,
l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli
allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche
di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi
non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne
le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione,
edifici ed altro.
8. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi,
diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità
di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione
delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra
con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
9. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo
di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante
la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa
e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione
di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica,
sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare
danni comunque rilevanti.
TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO
Articolo 2 - Funzioni del verde urbano
1. Le funzioni del verde urbano per il controllo
ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche,
sono così riassumibili:
A) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
- Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura,
umidità, ventosità)
- Depurazione dell'aria
- Produzione di ossigeno
- Attenuazione dei rumori
- Azione antisettica
- Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio,
cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici),
anidride solforosa, ammoniaca, piombo
B) Difesa del suolo
- Riduzione della superficie impermeabilizzata
- Recupero dei terreni marginali e dismessi
- Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione
sullo smaltimento delle piogge
- Depurazione idrica
- Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
C) Sostegno alla biodiversità
- Conservazione della biodiversità
- Incremento della biodiversità
D) Miglioramento dell'estetica ed immagine della città
E) Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi
non strutturati
F) Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale
ed ambientale.
2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento
essenziale per la conservazione della biodiversità. E'
pertanto indispensabile:
a) rispettarla come elemento di identità del territorio
locale e come fattore determinante per la qualità della
vita degli abitanti;
b) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
c) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale
come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
d) mantenerla quanto più possibile integra;
e) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano
il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
f) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.
Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito
dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività
diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano
pubblico e privato del Comune di Torino ed in particolare la tutela,
la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione
del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.
2. La classificazione delle varie tipologie di verde distingue:
- piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato - riferito
a spazi che hanno un raggio di utenza di 50-100 m e dimensioni
inferiori a 500 mq);
- giardini scolastici, giardini di quartiere, orti urbani (verde
di quartiere - riferito a spazi che hanno un raggio di utenza
fino a 500 - 1.000 m e dimensioni fra 500 e 5.000 mq);
- giardini e parchi storici, aree verdi di rappresentanza (verde
a valenza cittadina - riferito a spazi che hanno una funzione
per tutti i cittadini e dimensioni fra 5.000 e 10.000 mq);
- parchi estensivi urbani e periurbani a carattere prevalentemente
naturalistico (verde a valenza cittadina o extracittadina e dimensioni
maggiori di 10.000 mq).
3. In particolare, per quanto concerne gli orti urbani (normati
dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli
orti urbani), spetta alle Circoscrizioni l'affidamento in gestione
a privati.
4. In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare
anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno
della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle
zone industriali; il verde quindi si configura come trama di connessione
tra le aree interne della città, fra le aree periferiche
periurbane e fra queste e la campagna.
5. In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed estetica
con il verde pubblico, si pone il verde privato. Quest'ultimo,
variabilmente a seconda del retroterra storico, della maggiore
o minore distanza dal centro della città, dei costumi e
del livello culturale degli abitanti, può giungere a rivestire
un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità.
6. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi
di proprietà della Città e alle aree private presenti
nel territorio comunale.
7. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito
elencati:
- parchi e giardini pubblici e privati;
- parchi e giardini storici pubblici e privati;
- alberate stradali;
- alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
- prati e coltivi;
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati
a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi
alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- sponde fluviali;
- aree destinate a parco dal vigente PRGC (parchi urbani, fluviali,
collinari);
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- boschi e zone boscate;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (Circoscrizioni,
cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi,
impianti sportivi, aree militari, aree industriali, verde in carico
all'Agenzia Territoriale per la Casa, all'Amiat, alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, alla Provincia
di Torino, ecc.);
- orti urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale
per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani).
8. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico
ed in quelle a verde privato, con le indicazioni illustrate nei
vari articoli. In linea generale dovrà incentivare l'inserimento
di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione di nuove
aree verdi ad uso pubblico.
9. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti
operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri
organi tecnici e amministrativi facenti capo agli Uffici del Settore
Gestione Verde o sua successiva denominazione (S.S.D.).
TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE
Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni
1. Il cittadino, facendosi portatore dei
contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde
da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale,
biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base
delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. Il Comune di Torino promuove tutte le forme di partecipazione
del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività
di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata
di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali
fruitori, i cittadini, i Consigli di Circoscrizione, attraverso
forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.
Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde
1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi
forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte
alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura
del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione
e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività
svolte.
3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre
che ad essere previste dal presente Regolamento (nel capitolo
sesto), sono richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana ed esposte
nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e
accrescimento della cultura del verde anche le attività
ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica
alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde
pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.),
mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite
il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica
di cantiere.
Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi
1. Nell'intento di permettere e di regolamentare
la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione
delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse
collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di
affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta
formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole
aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati,
nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a
verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo
del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi
di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso
pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione,
l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari
in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite
convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto
l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità
per la sicurezza e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione
di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente
di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati,
svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la
conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali,
generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi
ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione
a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati
a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più
targhe informative realizzate e collocate secondo modalità
stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo
atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite
convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione
Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente
con il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e sottoscritto dalle
parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor
di installare nell'area verde una o più targhe informative
indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere
ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza
del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata
di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione
Comunale e sponsor per ogni singolo caso.
TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI
Articolo 7 - Norme di esclusione
1. In linea generale sono escluse dalla presente
regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni
specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno,
le attività florovivaistiche.
2. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente
Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche
che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea
invadente ed essere individuati come tali a catasto.
Articolo 8 - Divieti
1. Fatte salve le prescrizioni contenute
nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate
è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private
per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è
vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità
del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed
impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie
di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le
modalità di utilizzo delle aree verdi.
3. In particolare, il dettaglio specificato nell'articolo 80
(Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli
spazi verdi) evidenzia le situazioni più critiche, che
causano danneggiamenti temporanei o più significativi,
che abitualmente o saltuariamente si riscontrano sulle aree verdi
e che compromettono la valenza estetica e ornamentale del verde,
interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati,
pena il rapido degrado dello stesso.
CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE
TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI
Articolo 9 - Pianificazione
1. La pianificazione del verde urbano, in
assenza di uno specifico Piano del verde, trae origine dall'applicazione
del vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.
2. In tale ambito l'aspetto pianificatorio più significativo
per ciò che concerne il verde è il Progetto Torino
Città d'Acque, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1993 , che ha come obiettivo la realizzazione
di un sistema continuo di parchi fluviali collegati fra loro sia
da fasce verdi che da percorsi ciclabili e pedonali allo scopo
di recuperare il paesaggio circostante, i quattro corsi d'acqua
cittadini e di restituire aree oggi degradate all'utilizzo dei
cittadini.
3. Parimenti la Città riconosce l'importanza dell'elaborazione
di un Piano urbano del verde con l'obiettivo di valorizzarne i
punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano
le potenzialità, prima fra tutte la necessità di
connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento.
Articolo 10 - Programmazione
1. Il patrimonio verde della città
è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività
costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte
di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate.
Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri
della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata
per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero
sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano
occorre:
- rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione
del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici
più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali
consolidate;
- migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando
il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente,
nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni
colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una
crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
- monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le
risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo
del verde cittadino in rapporto agli standard europei.
Articolo 11 - Manutenzione
1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Piano del verde urbano.
Articolo 12 - Realizzazione del verde
1. Nella realizzazione di nuovi giardini,
parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono
ispirarsi ai seguenti criteri:
a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella
fascia climatica dell'area della pianura e collina piemontese
ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe
e sedi stradali;
d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore
stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
h) facilità di manutenzione;
i) rispetto della funzione estetica del verde.
TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE
Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti
1. Le leggi nazionali e regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano sono riportate nell'allegato n. 1: avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.
Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. vigente della Città di Torino in materia di tutela delle alberate e formazione del verde
1. Le aree a "verde" esistenti
e di progetto nonché le alberature sono disciplinate dal
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, in particolare, agli
articoli delle N.U.E.A. (in allegato n. 2) di seguito richiamati:
- articolo 2 Definizioni - comma 28 "14 Verde privato";
- articolo 8 Aree Normative: classificazioni e destinazioni
d'uso - comma 61 "15 Area S", comma 62 lettera "v"
Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport; comma
63 lettera "v" Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali;
- articolo10 Zona urbana centrale storica - comma 20;
- articolo 13 Zone a verde privato con preesistenze edilizie
(parte piana) - commi 1-3-5;
- articolo 17 Zone a verde privato con preesistenze edilizie
parte collinare a levante del fiume Po- commi 1-2-6-9;
- articolo 19 Aree per servizi: generalità - commi 8-9-10;
- articolo 21 Parchi urbani e fluviali - commi 1-4bis-7-16-17-27-28;
- articolo 22 Aree a parco naturale della collina - commi 2-3-12-13;
- articolo 23 Aree per la viabilità - commi 1-5-7;
- articolo 25 Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico
- commi 3-4-5-11;
- articolo27 Norme di tutela ambientale - commi 10-11-12-13-14-15.
Gli allegati delle N.U.E.A. di riferimento sono costituiti da:
- Allegato A.
- Allegato B.
La cartografia di riferimento del P.R.G. vigente, è costituita
da:
- Tavola n. 1 - Azzonamento scala 1:5.000.
- Tavola n. 2 - Edifici di interesse storico scala 1:2.000.
- Tavola n. 4 - Viabilità scala 1:15.000.
Allegati tecnici:
- Tavola n. 6 - Boschi e vincolo idrogeologico- parchi regionali
- scala 1:10.000.
- Tavola n.14 - Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle leggi
n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939 - scala
1. 10.000.
2. Sono fatte salve eventuali successive modificazioni e integrazioni
delle N.U.E.A., della cartografia e degli allegati prescrittivi
del P.R.G. in generale.
Articolo 15 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati
1. Per parco o giardino storico si intende
una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista
storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta
un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto
rapporto tra civiltà e natura e testimonianza di una particolare
epoca o cultura. Come tale, deve essere salvaguardato e considerato
un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte
di personale qualificato.
2. Il Comune di Torino, con riferimento anche all'articolo 9
della Costituzione italiana, individua, tutela e valorizza i parchi
e i giardini storici presenti sul territorio comunale.
3. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree
verdi:
- sulle quali è stato posto apposito vincolo legislativo
in base alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 "Tutela delle
cose d'interesse artistico o storico", poi sostituita dal
Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali" e in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004
n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- annesse agli edifici di proprietà di Enti Pubblici
o Locali con più di 50 anni;
- annesse a edifici di culto e/o di proprietà di Enti
Religiosi con più di 50 anni;
- annesse a edifici situati all'interno della zona urbana centrale
storica (articolo 10 N.U.E.A. ) nonché delle zone urbane
storico-ambientali (articolo 11 N.U.E.A.) con età maggiore
di 50 anni.
4. Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici:
- i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo
ai sensi della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 e della Legge n.
1497 del 20 giugno 1939 (sostituite dal Decreto Legislativo del
29 ottobre 1999, n. 490 ed inseguito dal Decreto Legislativo n.
42 del 2004) nonché i punti panoramici segnalati per particolare
valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del Decreto Legislativo
n. 42 del 2004.
5. I parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza
per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte sono riportati
nell'allegato n. 4.
6. La salvaguardia dei parchi e giardini storici esige che essi,
una volta individuati, vengano catalogati.
A tal fine il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha predisposto,
per le aree sottoposte al vincolo di legge, apposita "Scheda
P.G." per la catalogazione di parchi e giardini storici
sia nelle loro componenti verdi che in quelle architettoniche
e decorative.
7. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge, ad
esclusione di quelli manutentivi, devono essere preventivamente
autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
il Paesaggio del Piemonte.
8. Per la tutela di tali aree verdi è vietata la realizzazione
di opere come costruzioni interrate od altro che coinvolgano una
quota superiore al 20% della superficie verde o la stessa quota
del patrimonio arboreo radicato sull'area.
9. Qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti,
o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici,
la richiesta di autorizzazione dovrà essere indirizzata
anche alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
10. Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio
verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti
nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli di aiuole,
recinzioni, cancelli, ecc.).
11. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro,
deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco
o il giardino storico in cui si opera.
12. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti,
ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione
dell'identità del giardino stesso in una volontà
di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
13. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e
le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà
pubbliche non eseguito direttamente dal Settore Gestione Verde
(o S.S.D.), deve essere da questo autorizzato in base a quanto
previsto dal presente Regolamento.
14. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati
in funzione della loro estensione, della capacità di contenere
visitatori e della loro fragilità, in modo da preservarne
l'integrità.
15. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà
essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere
ed apprezzare.
16. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono
con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli
alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio
anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante
le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del
verde esistente.
17. Tali progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al
vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle
competenti Soprintendenze.
A) Interventi
su proprietà private
1. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà
privata comunque vincolate dalle normative precitate, è
necessaria la preventiva autorizzazione del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) qualora questi interessino direttamente o indirettamente
le alberate presenti.
2. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione
del giardino in questione.
3. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto
da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di
assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Nel caso
degli edifici tutelati per legge, tali analisi dovranno essere
sottoposte alle competenti Soprintendenze; negli altri casi agli
Uffici comunali competenti in materia. La progettazione dovrà
inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento.
4. Qualora il progetto di restauro o di ripristino del giardino
in questione non segua le procedure sopra riportate, al proprietario
del fondo sarà comminata la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 87.
TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI
Articolo 16 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali
1. Ferme restando le disposizioni del presente
Regolamento, i soggetti individuati come alberi monumentali dalla
L.R. 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli Alberi
Monumentali, di Alto Pregio Naturalistico e/o storico del Piemonte
e successive modifiche ed integrazioni (in allegato n. 5), così
come quelli individuati dall'Amministrazione Comunale come alberi
di pregio sono soggetti a particolare tutela in base a quanto
dettato dal presente Regolamento.
2. Oltre alle procedure legate alla Legge Regionale n. 50/1995
sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino
segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio
indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare
l'apposita scheda (vedi allegato n. 6) fornita dall'Amministrazione
Comunale.
3. Le schede pervenute verranno valutate dall'Amministrazione
Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero
saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito
per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale,
verranno inviate alla Regione Piemonte per la valutazione prevista
ai sensi della Legge Regionale n. 50/1995.
4. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio
cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari,
i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni
dalla data della comunicazione. L'Amministrazione Comunale potrà
erogare contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli
alberi di pregio ai proprietari o agli aventi diritto che ne facciano
richiesta, nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e
compatibilmente con le risorse disponibili.
5. Gli alberi monumentali sono dunque soggetti alla L.R. 50/1995
e chiunque desideri segnalare piante che possono avere queste
caratteristiche seguirà le procedure indicate dalla Legge.
La Commissione Tecnica si esprimerà successivamente in
relazione alle segnalazioni pervenute.
Articolo 17- Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio
1. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) valuta,
mediante l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi
segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco
degli alberi di pregio della Città di Torino secondo i
seguenti criteri:
- dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una
dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza,
superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza,
superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza
e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale
o avere significative potenzialità di diventare un riferimento
tradizionale per la città.
2. La Commissione Alberi di Pregio sarà composta da 5
soggetti di cui: 3 facenti parte dei Settori afferenti al Verde
Pubblico e 2 appartenenti ad organismi esterni aventi opportuno
titolo o formazione professionale.
3. In presenza di segnalazioni, la Commissione si riunisce con
cadenza periodica minima di tre mesi per valutare gli stessi.
Articolo 18 - Obblighi per i proprietari
1. E' fatto obbligo ai proprietari degli
alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città
di Torino di rimuovere le cause di danno alla vitalità
delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione
contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi
per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa
di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante,
l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi
necessari in danno del privato proprietario.
2. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni
della L.R. 50/1995.
3. L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari
o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione
degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al
fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela,
nonchè per migliorare il contesto territoriale ed ambientale
circostante.
Articolo 19 - Interventi sugli alberi di pregio
1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio
riveste carattere di assoluta eccezionalità.
2. Per gli alberi di proprietà privata monumentali, di
pregio o meritevoli di particolare tutela, censiti come previsto
dall'articolo 17, è vietato l'abbattimento. In caso di
rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere
provvisionali di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
3. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica,
di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale
che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente
autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite la Commissione
Alberi di Pregio di cui all'articolo 17, previo parere del Settore
Fitosanitario Regionale per quanto riguarda il genere Platanus
.
4. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dal Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) nell'autorizzazione comporta l'automatica
decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative
sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve
corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni
fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché
con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono
realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare
per l'esecuzione degli interventi.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
7. Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire,
senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura
a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda
periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari
allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero
sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.
8. La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata
con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento.
9. In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi
precedenti, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità
di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.
10. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle
prescrizioni della Legge Regionale 50/1995.
Articolo 20 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti
1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento
autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere
poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite
dalla Commissione Alberi di Pregio, piante della stessa specie.
2. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo
il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè
un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale
dei soggetti rimossi. 3. Numero e dimensione dei nuovi soggetti
(di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti
di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza,
a 20-25 per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente
essere autorizzati dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione
Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione
all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà
essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi
adiacenti.
5. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno
essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità
di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di
conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche,
ambientali, tecniche.
7. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque
essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.
CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE
TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI
Articolo 21 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Compito istituzionale dell'Amministrazione
Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione
delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del
patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato
e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone
la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più
elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari
a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica
che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande
estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione
spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata,
limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali
la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con
carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica
ed eventuale delimitazione.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato
ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea
e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione
della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel
presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze
storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti
o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito
dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei
principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale
per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti norme
sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta
obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o
mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
Secondo quanto previsto dal vigente Statuto della Città,
la manutenzione ordinaria delle aree verdi di quartiere e scolastiche,
è decentrata alle rispettive Circoscrizioni che eseguono
gli interventi secondo i principi dettati dal presente Regolamento
e con il coordinamento tecnico del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
6. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni
o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la
manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti
interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di
frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali),
la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere
il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto
uso delle aree verdi pubbliche.
7. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola
d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte
al controllo e coordinamento del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
8. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale
o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione
a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure
nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come
da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) proporranno al Settore di competenza
la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente,
redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del
valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi
di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non
ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
9. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica
che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori,
per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta
esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza
del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione
al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che, effettuati gli opportuni
controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino
da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore
ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
10. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo
non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), all'impresa esecutrice
dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 87.
11. In ogni intervento edilizio che comporti significativa variazione
volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione
edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo
di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi
di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno
libero da costruzioni emergenti oltre a metri 1,50. Qualora tale
percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate
motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari
al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative consistenti
nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici
di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle
norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico
concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative
dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena
terra non realizzate.
Aree verdi in concessione
1. I concessionari a qualunque titolo
di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree
verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo
(Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere,
chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali,
Agenzia Territoriale per la Casa, Amiat, Soprintendenza per i
Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, Provincia di
Torino, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi
manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà,
in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei
suoi allegati.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi
e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico
al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in
quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice
Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel
rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne
gli impianti sportivi - di cui al Regolamento per la gestione
sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali
- la potatura rimane in carico al Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
dietro motivata richiesta del concessionario che mantiene in ogni
caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.
3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono
aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore
Gestione Verde (o S.S.D).
4. Affinché il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possa
effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in
qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli
alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi
momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario.
Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto
d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico
di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei
principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene
sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città
e di terzi.
5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area
verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni
dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio
si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie,
recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei
sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte
di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà
pubblica.
Articolo 22 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive
1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza
di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere
salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la
loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra,
fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è
consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica
utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità,
piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente
virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione
Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione,
volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico
che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria
la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate,
ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare
la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione
Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione
all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà
essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi
adiacenti.
6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno
essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
7. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica
ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso
delle acque fluviali e degli scoli.
Articolo 23 - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi
1. La conservazione, la valorizzazione e
la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà
pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori
di qualificazione ambientale.
2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque
per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata
a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie
di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie
di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza
grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in
progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle
misure sopra indicate.
c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più
fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di
diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti,
anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai
vincoli previsti dall'articolo 38 (abbattimento di alberature
pubbliche).
4. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente
o in gruppo un volume almeno pari a 5mc. Le alberature di interesse
paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela
ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette
alle norme specifiche di dette leggi.
5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in caso di pubblica incolumità
e nei casi previsti da normativa vigente.
Articolo 24 - Norme relative al territorio collinare
1. Per la tipologia di interventi ammessi
sul territorio collinare si rimanda all'Allegato B delle N.U.E.A..
2. Su tutto il territorio collinare (articolo 22 comma 12 delle
N.U.E.A. ) è vietato ridurre a colture i boschi e le zone
boscate, e alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico del
territorio. Gli interventi sui boschi e sulle zone boscate dovranno
essere preventivamente autorizzati ai sensi delle norme vigenti
di in materia di tutela ambientale e paesistica, e delle prescrizioni
dettate dalle leggi forestali in vigore.
3. E' poi espressamente vietata la copertura e l'intubamento
dei rivi collinari, e qualsiasi intervento edificatorio nella
fascia di rispetto di m. 20 dall'asse dei rivi collinari. Gli
interventi di sistemazione idraulica dovranno essere realizzati
con tecniche di ingegneria naturalistica (v. articolo 25), senza
manufatti in cemento. Analoghe prescrizioni valgono per eventuali
interventi di consolidamento di versanti franosi.
4. Per la precisazione di ulteriori dettagli sulle modalità
d'intervento si rimanda al già citato Allegato B delle
N.U.E.A..
5. Tutti i progetti di regimazione e di consolidamento dovranno
essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti
in materia.
6. Su tutto il territorio collinare gli interventi di recinzione
di aree pubbliche e private dovranno essere consoni con l'ambiente
circostante, non ostacolare le visuali panoramiche (in particolare
sui percorsi storici collinari), e non occludere i percorsi pedonali
identificati nelle Tavole di Piano all'interno di tutte le aree
del parco naturale della collina (identificate dall'articolo 22
delle N.U.E.A. ).
7. Gli interventi di costruzione di recinzioni su aree private
devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali
competenti in materia di edilizia privata.
8. Per le parti del territorio collinare ricadenti all'interno
del Parco regionale della Collina di Superga gli interventi sui
boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente sottoposti
al parere dell'Ente Gestore dell'Area Protetta.
Articolo 25 - Interventi di riassetto idrogeologico
1. Tali interventi sono normati dall'Allegato
A e dall'Allegato B delle N.U.E.A..
2. Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico e forestale
delle aree verdi collinari di proprietà della Città
rivestono carattere di priorità.
3. Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate,
il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi
d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e il recupero
del territorio collinare e fluviale, dovranno essere realizzati
utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica
così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre
1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
4. Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile,
il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare
le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche
tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo
gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei
manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.
Articolo 26 - Norme di tutela per le aree a conduzione agraria
1. In tutte le aree destinate a parco dal
vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi
dovranno rispettare il presente Regolamento, preferibilmente attraverso
la stipula di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale
ed i conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione
e manutenzione del territorio.
2. In particolare tali interventi dovranno:
a) salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro
funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne
la rigenerazione in caso di taglio motivato.
b) Conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua minori,
importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento
delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto
di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non
in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la cui
progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per
favorire la loro naturale funzione di drenaggio.
c) Favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo
i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità
ecologica e l'habitat della fauna.
d) Salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti,
i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.
3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato
il deposito dei rifiuti (come indicato nell'articolo 80), anche
temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni
praticate in esse.
Articolo 27 - Verde spondale e fasce fluviali
1. Per quanto attiene il taglio degli alberi
sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo
Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti
di sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano
le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri
dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su
alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.
2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione
è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.
3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni
che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano
e le scarpate degli argini.
4. Le realizzazioni di nuovi interventi in aree pubbliche e
private in prossimità delle sponde fluviali dovranno attenersi,
oltre che alle prescrizioni dell'AIPO (Agenzia Interregionale
per il fiume Po), del Piano d'Assetto Idrogeologico per il Bacino
del Po (P.A.I.) e di altri enti competenti in materia idraulica,
alle prescrizioni del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese
(articolo 3.3, 3.4, 3.5 delle norme del PdA); in quest'ultimo
caso dovranno essere corredati di V.C.A. (verifica della compatibilità
ambientale).
5. In tutti gli ambiti destinati dal vigente P.R.G. a parco
fluviale (articolo 21 delle N.U.E.A. ), qualora gli interventi
ricadano in tratti di sponda non costruita e protetta da difese
spondali già esistenti, i nuovi progetti devono essere
realizzati con tecniche ispirate all'ingegneria naturalistica.
Ove possibile i nuovi interventi devono consentire il mantenimento
o la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, utile anche
ai fini della conservazione di ittiofauna e avifauna, e tutti
i progetti di opere pubbliche da realizzarsi lungo le sponde fluviali
dovranno prevedere interventi di mitigazione concordati con gli
Uffici dei Settori competenti in materia di Verde Pubblico, in
coerenza con i progetti di "Torino Città d'Acque".
6. E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della
fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523
del 1904), da parte dei privati.
7. E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani
lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia
di sicurezza idraulica.
8. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione
di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati
e in parchi pubblici.
9. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le
sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica
), qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari,
devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario,
ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere
la continuità dei percorsi alberati.
10. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di nuovi
percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata
dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e dovrà essere realizzata
con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al
fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della
vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di
corrivazione delle acque meteoriche.
11. Per l'arboricoltura da legno sulle sponde fluviali valgono
le norme del T.U. del 25 luglio 1904, n. 523.
12. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e
sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi
ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto
della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando
intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle
loro caratteristiche ecologiche specifiche. Vanno in tal senso
rispettate le indicazioni contenute nel Piano Fanunistico dei
Fiumi Torinesi (Città di Torino - IPLA - anno 2000) oltre
a quelle previste dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese.
13. La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre
essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale
di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.
TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
Articolo 28 - Classi di grandezza e aree
di pertinenza degli alberi
1. Gli alberi, in base alle dimensioni
(altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in
tre classi di grandezza:
Tabella A: Classi di grandezza degli alberi
CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A
MATURITA'
a) 1. grandezza >
16 metri
b) 2. grandezza 10-16
metri
c) 3. grandezza <
10 metri
Nell'allegato n. 7 è riportato un elenco
con le specie più comuni di piante arboree con indicate
le diverse classi di appartenenza.
L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato
aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza
a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente
schema:
Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi
CLASSE DI GRANDEZZA RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri) 4
2. grandezza (altezza 10-16 metri) 3
3. grandezza (altezza < 10 metri) 2
Articolo 29 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate
1. La competenza sulle banchine alberate
comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è
attribuita al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che ne autorizza
le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il
principio della massima permeabilità del terreno e del
massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento
non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino,
deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata
ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla
loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi
successivi (A e B).
4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato
dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
A) SITUAZIONI ESISTENTI
1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona
di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che
possono causare deperimento o morte della pianta o che possono
in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche
per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA
con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario,
ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello
spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino
lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per
caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture
e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per
la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze
bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque
di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di
sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate
al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate
dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili,
previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni
per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area
di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:
Tabella C
CLASSE DI GRANDEZZA AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO
NUDO
Esemplari monumentali o di pregio 12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri) 8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri) 4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri) 2 mq
3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione. Tali progetti dovranno essere approvati a livello del preliminare dal Consiglio Comunale.
B) NUOVI PROGETTI
1. Per i nuovi progetti o per gli interventi
di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area
corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono
vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o
morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio
il normale sviluppo come:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche
per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA
con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella D;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario,
di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali
di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari
per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle
esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per
la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze
bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque
di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di
sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate
al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate
dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili,
previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni
per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area
di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:
Tabella D
CLASSE DI GRANDEZZA AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio 20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri) 10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri) 6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri) 3 mq
Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi
1. I lavori di scavo e le manomissioni su
aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame
e successivo parere tecnico vincolante da parte del Settore Gestione
Verde (o S.S.D.).
2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere
dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti
adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio
arboreo presente.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde
o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti
elaborati:
- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali
su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite
dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi
ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla
futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza
deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto
arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro
del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate
per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti
in conformità all'articolo 31 (Obblighi e divieti nelle
aree di cantiere) del presente Regolamento;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente
l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato n. 8) a propria
cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici
specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso
eventualmente richiesti dal Settore Gestione Verde - o S.S.D.)
e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero
provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore
competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti
vigenti in campo di inquinamento acustico.
4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato
avviso scritto agli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa (come
previsto dall'articolo 3 dell'allegato n. 8 al presente Regolamento:
Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città)
corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione
dei lavori.
5. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i
lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici)
presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve
dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) al capo cantiere e lasciare copia del
documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti
ai controlli e, qualora richiesto dal Settore Gestione Verde (o
S.S.D.), deve altresì affiggere in cantiere un cartello
che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto
lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possono richiedere di riaprire
lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.
7. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature,
interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali
di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore
Gestione Verde (o S.S.D.).
Articolo 31 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere
1. Nelle aree di cantiere è fatto
obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare
qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che
possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo
sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate
come la ZPA o sulle piante stesse:
a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva
e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti,
vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di
prodotti chimici;
b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi
natura;
d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza
(vedi articoli 28 e 29) degli alberi al fine di tutelare l'integrità
degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi
a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare
le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione
le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento
e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà
essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su
cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture
di qualsiasi parte della pianta;
f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale
inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro
materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati
radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura,
qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di
qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli
apparati radicali.
Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
In allegato n. 9 sono riportati gli schemi per la tutela degli
alberi nelle aree di cantiere.
Articolo 32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche
1. La distanza minima dalla luce netta di
qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro
maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro maggiore
di 40 cm;
b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non
incluse nel punto precedente;
c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) potrà aumentare
le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o
alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.
4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno
essere concesse dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) per le canalizzazioni
e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
1) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria
e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici
per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità
che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle
zone di protezione degli alberi (ZPA);
2) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto
tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente,
ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate
o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
3) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti
o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
5. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli
scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato
radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori
allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia
o la potatura e disinfezione.
6. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica
interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature,
ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare
gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere
sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo
di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette
contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
7. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti
per più di una settimana.
8. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi
dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti
umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita
stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
9. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella
zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con
materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale
sono da eseguirsi a mano.
10. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste
al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina
di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità
di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili
dagli uffici competenti.
Articolo 33 - Protezione degli alberi
1. Gli alberi presenti nei cantieri devono
essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore
del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con
una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto,
alla chioma ed all'apparato radicale (vedi allegato n. 9 dove
sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree
di cantiere).
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i
singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto
fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in
altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno
al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa
interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto
(pneumatici o altro materiale).
4. In caso di necessità deve essere protetta anche la
chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino
macchine con bracci mobili in elevazione.
5. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine
dei lavori.
Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche
1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a
parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza
degli alberi per depositi anche temporanei di materiale. 2.
Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici
o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto
avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione
suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno
per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito
del cantiere stesso previo parere vincolante del Settore Gestione
Verde (o S.S.D.).
4. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare
ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale
putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato
solo un parziale interramento massimo di 15 cm con materiale altamente
drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti
di acque di lavaggio di betoniere.
Articolo 35 - Transito di mezzi
1. In corrispondenza dell'apparato radicale
delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione
per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità
dell'apparato radicale stesso.
2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di
pertinenza degli alberi (vedi articolo28).
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area
di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.), la superficie di terreno interessata
deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello
spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole
di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate
le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di
pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
5. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
Articolo 36 - Modificazione della falda
1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.
TITOLO III: ABBATTIMENTI
Articolo 37 - Compensazione ambientale
1. Nel caso di abbattimenti di cui all'articolo
38 (abbattimento di alberature pubbliche) o qualora il Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) ritenga che tali opere non consentano
il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti
gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore
ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di
soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti
ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa
in sicurezza o il trapianto in altro sito.
2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico
devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base
compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere
nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui
insiste l'intervento.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena
terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno
essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare
previste nel quadro economico.
5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in
caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in
tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a
ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico
e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.
Articolo 38 - Abbattimento di alberature pubbliche
1. Posto che ogni opera pubblica di impatto
rilevante deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica
di Impatto Ambientale) o di V.C.A. (Valutazione di Compatibilità
Ambientale all'interno di aree protette) ai sensi della L.R. 40/1998
, il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) è tenuto a partecipare
in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore
ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e
le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio
comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Gestione
Verde (o S.S.D.), è consentito esclusivamente nei casi
comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante
favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le
prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale
delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per
le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche,
alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso,
alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi,
diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di
gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei
grandi trapianti.
5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto
dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature
necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica
e danni ai manufatti.
6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo
i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o
inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza
di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.
Articolo 39 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli
1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte
a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali,
zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di
tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8
agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione
a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti
della Regione Piemonte in materia di Tutela dei Beni Ambientali.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità -
accertata dagli Uffici Competenti Comunali - il Sindaco può
emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione
da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma
di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale)
che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione
di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie
qualora lo ritenga opportuno.
5. Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti
si rimanda all'articolo 20 ed all'articolo 38 per le sostituzioni
da effettuarsi in sedi diverse.
6. In questi casi il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) redigerà
le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto
per i piantamenti di compensazione da effettuarsi a cura e spese
del privato proprietario anche su aree di proprietà della
Città.
7. La compensazione avverrà mediante calcolo del valore
ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore
a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
8. In presenza di opere edili private l'abbattimento è
in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile
nessun'altra soluzione di progetto.
9. Fanno eccezione:
- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze
giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità,
o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
10. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di
coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine
turno.
11. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori
l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
12. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione
sarà comminata, al conduttore del fondo, la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli
1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:
Tabella E
CLASSE DI GRANDEZZA SOGLIA DI SALVAGUARDIA
DELLE ALBERATURE PRIVATE - MISURA DEL DIAMETRO DEL FUSTO A 1,30
M DA TERRA
1. grandezza (altezza > 16 metri) cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri) cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri) cm. 30
2. Ai trasgressori sarà comminata
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. Per la zona centrale storica (ZCS) e le zone urbane storico
ambientali (ZUST) i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti,
rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli
Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli
altri Enti di competenza.
TITOLO IV: LE POTATURE
Articolo 41 - Obiettivi generali
1. Un albero messo a dimora e coltivato in
modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia
natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle
porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da
attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono
pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità
ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale
della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla
vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile
con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti
ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria
ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle
porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione
stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture
o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già
esistenti e con la cartellonistica stradale, così come
previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale,
nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità
degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza
esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale
e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti
patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà
comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle
alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e
alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite
in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti
arborei:
- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero
giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori
ed è legata alla necessità di avere una maggiore
quantità di luce a terra o di facilitare il transito di
pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non
dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami
e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle
in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente
allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio
di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al
vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione
del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno
attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo
cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più
naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione
di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con
l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni
devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli
di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare
meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.
6. Per descrizioni più dettagliate vedasi il "Manuale
per tecnici del verde urbano" realizzato dal Settore Verde
Pubblico della Città di Torino e sue eventuali successive
integrazioni.
Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica
1. Poiché l'utente della strada deve
essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza,
di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli
lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante
con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere
di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinchè
la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle
norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal
Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili
e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso
pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio
o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che
protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi,
che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano
la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali
specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata,
nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile
per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà
ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami
sia a quota superiore a m 4,00 rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o
ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto
di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli
sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi
dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta
si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino
a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale,
in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi
potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza
ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai
proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata
che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali
situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale,
devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno
anche risarcire la Città delle spese per la riparazione
delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per
eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle
pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei
proprietari dei relativi alberi.
9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza,
il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni
di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche
o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai
precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità
di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni
caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il
ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità
di impianto.
TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE
Premessa
1. Per quanto riguarda le alberate è
necessario riferirsi all'articolo 23 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del P.R.G.) - Aree per la viabilità:
" Le tavole di piano in scala 1:15000 (tav. 4 "Viabilità"),
1:10000 (tav. 5 "Viabilità collinare") e 1:5000
(tav. 1 "Azzonamento") riportano le aree destinate alla
viabilità sia esistente che in progetto.
Nella tav. 4 "Viabilità" vengono individuati:
a) i viali urbani di progetto;
b) i viali storici;
c) i viali e corsi storici da riqualificare;
d) i viali pedonali;
e) le strade di scorrimento di progetto;
f) i percorsi ciclo pedonali;
g) i percorsi pedonali collinari;
h) i percorsi storici collinari;
i) i ponti di progetto;
.omissis
..
I viali storici di cui al precedente punto b) sono tutelati nel
loro carattere di viale alberato che non deve essere sostanzialmente
alterato in caso di intervento o di ristrutturazione.
I viali e i corsi storici da riqualificare di cui al precedente
punto c) devono essere riqualificati attraverso un disegno ispirato
all'impianto storico del viale, compatibilmente con le funzioni
di servizio previste dal Piano e necessarie per il contesto".
2. Il Piano contiene anche un riferimento alla riqualificazione
dei viali e dei corsi storici (articolo 25 comma 11 N.U.E.A. -
Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico): " Ambito
viali e corsi storici da riqualificare (individuati nella tav.
4 in scala 1:15000 con apposita simbiologia).
Il Piano propone la ricostituzione dei viali storici alberati
sui seguenti tratti:
- viale del Regio Parco dal ponte a Regio Parco;
- viale della Regina da piazza Gran Madre alla Villa della Regina;
- corso Francia dal confine comunale a piazza Statuto;
- l'ex cinta daziaria pedecollinare.
La ricostituzione deve essere inquadrata in specifici progetti
di riqualificazione del suolo pubblico".
Articolo 43 - L'albero come entità biologica
1. La componente vegetale fa parte a pieno
titolo dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione
più significativa ed importante sia da un punto di vista
ambientale che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.
2. L'albero è un'entità biologica che conduce
la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua
vita. Ciò comporta un'esposizione continua alle varie forme
di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i
vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato
radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica
e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione,
attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti
fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave
forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente
consistenza con conseguente diminuzione della capacità
di ancoraggio al suolo.
3. A ciò si aggiunge la debilitazione della parte epigea,
a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti che,
aggredendo le foglie, diminuiscono le capacità fotosintetiche
della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze
nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano la parte
legnosa e fibrosa compromettono la stabilità e la vitalità
dei soggetti arborei nel tempo.
4. Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione
della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi
idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi
estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.
5. Queste limitazioni non consentono all'albero radicato in
ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo
pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica
come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.
6. E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti
nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo
luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei
e, secondariamente, con quello di programmarne un corretto rinnovo
allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare
le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti
arborei in ambiente urbano.
Articolo 44 - La programmazione degli interventi sulle alberate
1. Il mantenimento delle alberate urbane
comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte
a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero
in città.
2. Le alberate storiche hanno un'età di impianto che
supera, in alcuni casi, il secolo di vita e sono ubicate su banchine
che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a
vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di
sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano.
Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione
del singolo soggetto arboreo.
3. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per
equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di
ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso
di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome
entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le
altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie,
fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la
gravità di possibili danni in caso di rottura di branche
e rami o di schianto di soggetti interi.
4. La Città si pone l'obiettivo di riuscire a potare
le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie,
dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare
resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione
delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini
responsabili della carie del legno.
5. Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano
disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche
attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi
di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità
in numerosi soggetti.
6. Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione
nell'ultimo decennio, con la crescita della sensibilità
nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con
una serie di attenzioni e di precauzioni che ne consentono una
più accurata gestione.
Articolo 45 - Il rinnovo delle alberate
1. Al di la di ogni valutazione tecnica circa
la necessità di rinnovare un'alberata nel suo complesso,
l'Amministrazione Comunale e gli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) valutano la possibilità di mantenere - all'interno
di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti
arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui
sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità
e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile
come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo
storico cittadino (vedi cap.2 Titolo III - Tutela degli alberi
di pregio e monumentali).
2. A tal fine gli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
provvederanno all'individuazione di misure preventive e limitative
degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del
soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti
a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità
della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).
3. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario
programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile
degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune
verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili
di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento
di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale
e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
4. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa,
l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario del bene,
attua una capillare attività di informazione affinché
i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio
Comunale e Circoscrizioni) ne comprendano motivazioni e scopi,
tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi
dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.
5. Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di
quelle storiche dell'area centrale della città trae origine
da alcune importanti considerazioni:
1) i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un
ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito
ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni
normali;
2) le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali
ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al
passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che
ne penalizza i parametri estetico-paesaggistici;
3) il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina
una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo,
una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi
danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente
una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica
e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
4) lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici
necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e
degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno
che deve sostenerli e alimentarli;
5) la scarsità dello spazio disponibile determina una
ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti,
visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari
crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare
l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie
ed ambientali.
6. Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della
sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono
le seguenti:
1) analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
2) analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
3) definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione
dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti
di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria
storica del sito;
4) scelta delle specie da impiantare;
5) pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante
contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili
restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro
crescita secondo le indicazioni di cui agli articoli 28 e 29 del
presente regolamento;
6) programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che
all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 40-45 ed
altezza non inferiore a 8-10 metri per le specie di 1^ e 2^ grandezza;
7) verifica della possibilità di utilizzo di soggetti
arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto
da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
8) valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento
in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del
filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora
i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.
Articolo 46 - La progettazione e la realizzazione di nuove alberate
1. La progettazione di una nuova alberata
coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione
di un'alberata senescente comporta inevitabilmente la ridefinizione
della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi,
coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione
congiunta.
2. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate
deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni
di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere
a dimora, a iniziare dal fattore spazio, secondo le indicazioni
di cui agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento creando
un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura,
preferibilmente in piena terra allo scopo di consentire una corretta
crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.
3. Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere
applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni,
nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni
secondo quanto stabilito nel successivo capitolo IV.
TITOLO VI: I TRAPIANTI ARBOREI
Articolo 47 - I trapianti arborei
1. L'ambiente urbano è un'entità
dinamica soggetta a frequenti trasformazioni connesse a esigenze
di varia natura. La modificazione della viabilità, la ridefinizione
dei trasporti pubblici, la destinazione d'uso delle aree urbane,
cambiano nel tempo la struttura della città. Ciò
va inevitabilmente ad interferire anche con il patrimonio verde
cittadino.
2. Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto "grande
trapianto" (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati
appunto nel trapianto di alberi di alto fusto adulti), è
una tecnica moderna sviluppata negli ultimi anni. Questa tecnica
comporta per gli alberi sottoposti ad essa, grande stress e serie
riduzioni delle capacità vegetative, in quanto sia l'apparato
radicale sia la chioma vengono sottoposti a tagli e potature drastiche
per agevolare il loro trasporto nel nuovo sito.
3. Tutto questo comporta, nel migliore dei casi, una perdita
sostanziale per diversi anni delle piene potenzialità di
apportare i benefici ambientali scientificamente riconosciuti
e utili per la collettività e, nel peggiore dei casi, la
morte dell'esemplare trapiantato, con conseguente eliminazione
delle sue potenzialità di produzione di benefici ambientali.
4. La decisione quindi di procedere all'utilizzo della tecnica
dei grandi trapianti non deve essere presa come semplice alternativa
progettuale, e tanto meno può essere considerata un'operazione
di immagine: prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei
adulti, quindi, dovranno obbligatoriamente essere ricercate tutte
le possibili soluzioni alternative che, modificando il progetto,
consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti, preservando
comunque la dignità e l'integrità delle piante in
tutte le loro parti senza sottoporle a mutilazioni drastiche (capitozzature)
della chioma o dell'apparato radicale che nel tempo possono indurre
lo sviluppo di fenomeni degradativi del legno e rendere il soggetto
instabile e quindi potenzialmente pericoloso.
5. Tali interventi dovranno essere sottoposti a parere preventivo
e vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), che dovrà
valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi
che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un
progetto pubblico.
6. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può
comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa
- da dettagliare con precisione durante le fasi successive (vedi
articolo 48: Attività e verifiche preliminari) - di ulteriori
piantumazioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto
che subiranno gli esemplari interessati (vedi articolo 37: Compensazione
ambientale), al fine di bilanciare la significativa riduzione
dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale
intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni
tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati.
Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il
valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario
e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni
e collocati nel nuovo sito di piantagione.
7. L'obiettivo dell'intervento è quello di trasferire
gli esemplari arborei individuati in modo da garantire, con le
migliori tecniche agronomiche, l'attecchimento dei soggetti trapiantati
in aree diverse.
8. Le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi
trapianti devono essere compiutamente definite, attuate e verificate
nel tempo dagli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
Articolo 48 - Attività e verifiche preliminari
1. Prima di assumere la decisione definitiva
in merito ai grandi trapianti, è necessario effettuare
le seguenti analisi e verifiche preliminari:
1) valutazione della specie arborea interessata e delle condizioni
statiche e sanitarie dei singoli soggetti arborei. Infatti, non
per tutte le specie e non per tutte le dimensioni è consigliabile
un grande trapianto;
2) valutazione delle dimensioni della banchina alberata sulla
quale si intende operare che devono essere tali da poter materialmente
asportare l'albero consentendo all'apposita macchina trapiantatrice
di poter effettuare il relativo intervento di rimozione (larghezza
della banchina alberata non inferiore a metri 2,50).
2. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire
secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione
e nei tempi vegetativi appropriati; si possono individuare tre
fasi principali nelle quali deve essere articolato l'intervento:
1) preparazione: su ciascun soggetto arboreo dovrà essere
effettuata una potatura strettamente funzionale allo spostamento
ed al successivo attecchimento; l'intervento di potatura dovrà
essere limitato alla riduzione minima della chioma in quanto integrato
quanto più possibile da una accurata legatura della stessa.
Sulle specie che lo richiedono dovrà essere prevista la
fasciatura del fusto con tela di juta.
Solitamente sono altresì compresi in questa fase operativa
tutti quegli interventi di rimozione siepi, movimenti terra, ripristino
cordoli e tappeti erbosi, ritenuti necessari prima, durante ed
al termine dell'intervento.
2) L'operazione di trapianto dovrà essere effettuata
in un'unica operazione con idoneo mezzo (trapiantatrice meccanica)
correttamente dimensionato in riferimento alle piante da espiantare
individuate.
Si dovranno prelevare i soggetti arborei individuati, formando
una zolla compatta che comprenda la maggior parte possibile dell'apparato
radicale e trasferirli nelle nuove sedi.
L'intervento si intende comprensivo degli oneri connessi alla
concimazione a lenta cessione, all'intasatura della zolla con
humus e terriccio, al tutoraggio del soggetto mediante pali di
conifera torniti e trattati, alla formazione del tornello nonché
al primo bagnamento.
3) Manutenzione: nel corso delle tre stagioni vegetative successive
al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà
la responsabilità manutentiva dei soggetti.
Ciò a meno di accordi diversi assunti con il Settore Gestione
Verde (o S.S.D.) che ne coordina le operazioni.
Egli dovrà pertanto porre in essere tempistiche, quantità
e qualità di bagnamento, interventi tempestivi qualora
le condizioni climatiche eccezionalmente secche lo richiedano,
diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli
danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni
intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti
trapiantati.
Di tali interventi dovrà essere anticipatamente informata
la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei lavori
nominato dall'Amministrazione Comunale che avrà così
modo di seguire le operazioni e redigere un verbale annuale degli
interventi realmente effettuati.
Al termine di ogni stagione manutentiva, l'affidatario, con ogni
onere a suo carico e su indicazione del Responsabile dei lavori,
provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano
gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari di circonferenza
non inferiore a cm 40-45 e a metri 8-10 di altezza.
L'Amministrazione Comunale, tramite il Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) o tramite altro Settore da questo delegato, può
ricorrere alla tecnica dei grandi trapianti per effettuare, ove
utile per la sopravvivenza degli alberi, diradamento di popolamenti
arborei piantati con sesto di impianto troppo fitto in parchi
e giardini allo scopo di riutilizzare esemplari idonei alla forestazione
di aree scarsamente alberate, che nei siti di impianto, a causa
della eccessiva densità del popolamento non potrebbero
convenientemente estrinsecare le loro potenzialità ecobiologiche.
In ogni caso l'Amministrazione Comunale, a mezzo degli Uffici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), provvederà a piantare
sul posto o in sito idoneo individuato, esemplari arborei in dimensioni
(minimo con circonferenza di 20-25 cm) e numero tali da compensare
la diminuzione del valore ornamentale dei soggetti trapiantati.
CAPITOLO QUARTO - PROGETTAZIONE DEL VERDE
TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO
Articolo 49 - Procedure e criteri generali
1. La progettazione del verde pubblico, sia
di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi
urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente
ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione,
deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente
Regolamento e del P.R.G.C. vigente.
2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento
deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita
nel progetto.
3. L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi
dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere
effettuate dal Richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità
del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti,
può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo
piano di manutenzione.
4. E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano
progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel
sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un
elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso
isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
5. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore
riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di
impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà
privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate (vedi allegato
n. 7), resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di
manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto,
limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale,
adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante
ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
6. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale
(aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe
ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità
diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione
del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento
paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli
strumenti di pianificazione territoriale esistenti (Piani d'Area
degli Enti Parco).
7. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti
i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione
che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti
o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere all'interno
del gruppo di progettazione e della direzione lavori un tecnico
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) o del Settore Grandi Opere
del Verde Pubblico (o S.S.D.).
8. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti
di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove
concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni
edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle
aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni
dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia
privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria,
viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti,
sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive
e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi
dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle
piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione
del verde redatto da un tecnico abilitato del settore (agronomo,
forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del
verde). In tutti i casi, in base alle peculiarità della
progettazione ed in base al prevalente interesse ambientale, urbanistico
o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno
essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento
di altre figure professionali.
Articolo 50 - Il progetto di sistemazione a verde
1. Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione alla Città non elaborati direttamente dai Settori del Verde Pubblico relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte di apposita Commissione, di cui all'Articolo 51, che esprime parere tecnico vincolante.
Articolo 51 - Costituzione della Commissione Aree Verdi (C.A.V.)
1. La Commissione Aree Verdi (in seguito
denominata C.A.V.), organo tecnico consultivo comunale in tema
di verde urbano, è costituita presso il Settore Gestione
Verde (o S.S.D.) ed è così composta:
1) il Dirigente del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) - (Presidente
della Commissione) - o di un suo delegato;
2) un Funzionario del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
3) un Funzionario del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico
(o S.S.D.);
4) un Funzionario del Settore proponente il progetto (di cui
all'articolo 50);
5) Un Funzionario della Circoscrizione competente per territorio.
2. Considerate le diverse tipologie di progetti che prevedono
la realizzazione di aree verdi, su richiesta del Presidente della
Commissione, del Sindaco, dell'Assessore delegato, dei Direttori
delle Divisioni interessate al singolo Progetto, la Commissione
di cui sopra può essere integrata, di volta in volta, da
esperti esterni designati dall'Amministrazione, per meglio esaminare
aspetti particolari dei vari progetti, soprattutto quando il verde
interferisce in modo rilevante con la viabilità, la rete
dei trasporti, i vari sottoservizi presenti in città e
interventi urbanistici complessi.
3. Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore
età, ammessi all'esercizio dei diritti politici.
4. I componenti di cui ai punti 2), 3), 4) vengono individuati
di volta in volta dai rispettivi Dirigenti sulla base del progetto
il cui esame viene sottoposto alla Commissione stessa.
5. Gli eventuali esperti vengono individuati di volta in volta
dal Presidente.
6. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive,
i componenti verranno sostituiti con altri Funzionari designati
dal Presidente della C.A.V..
7. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei
presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
8. I pareri espressi dalla Commissione sono vincolanti.
9. Il verbale delle riunioni della Commissioni deve indicare
il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei
presenti, il riferimento allo specifico progetto in fase di esame,
il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta
di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione.
Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente
della Commissione.
10. La Commissione esamina ed esprime il proprio parere tecnico
vincolante su progetti di nuove aree verdi, rifacimento di tali
aree, P.E.C. o similari.
11. Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito
dei P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), dei P.R.U. (Programmi
di Recupero Urbano), dei P.R.I.U. (Programmi di Riqualificazione
Urbana), dei P.I.S.L. (Programmi Integrati di Sviluppo Locale)
e similari, la cui realizzazione è coordinata da Settori
specifici dell'Amministrazione, il Presidente della C.A.V. o un
suo delegato parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta
dal Settore competente previa verifica del progetto ed espressione
del parere vincolante.
Articolo 52 - Elaborati progettuali
1. Gli elaborati costituenti il Progetto
tecnico-colturale di sistemazione a verde, da presentare alla
Commissione Aree Verdi completi ed approfonditi in ogni loro parte
secondo criterio del progettista, dovranno essere costituiti quanto
meno dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento
nel suo insieme (le analisi ambientali previste dall'articolo
49), le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche
che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente
individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione
dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù
aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze
arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto
meccanizzato (vedi articoli 47 e 48), tutti i particolari e gli
obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione;
b) capitolato tecnico: (i riferimenti puntuali possono essere
desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche delle Manutenzioni
Ordinarie del Verde Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione
del progetto o da quelli relativi a Nuove Opere a Verde Pubblico):
che deve contenere le qualità specifiche del materiale
vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende
impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che
per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la
descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle
strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;
c) valutazione previsionale di clima acustico: ex articolo 8,
comma 3 Legge 447/1995 e articolo 11, L.R. 52/2000, redatta secondo
i criteri indicati dalla DGR n. 46-14762 del 14 febbraio 2005
(BURP n. 8 del 24 febbraio 2005), qualora la quiete rappresenti
elemento di base per la fruizione dell'area verde. Tale documento
dovrà essere presentato dal progettista al Settore competente;
d) computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle
forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento
specifico all'Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore oppure
a specifica ricerca di mercato;
e) tavole di progetto: redatte nelle scale più opportune
per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento
del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari
costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili
previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti
i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati
con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma
a maturità;
f) documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di
fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
g) piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico
di gestione che deve essere uniformato alla tipologia gestionale
in vigore presso il Settore Gestione Verde - o S.S.D. (i riferimenti
puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni
tecniche della Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico in vigore
al momento dell'esecuzione del progetto).
Articolo 53 - Iter autorizzativo
1. Per ottenere l'autorizzazione su progetti di nuove aree verdi o rifacimento di parchi e giardini e per i P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata) o similari, occorre seguire l'iter di seguito indicato (vedi allegato n. 10):
A. NUOVI
PROGETTI O RIFACIMENTO DI AREE VERDI
- Incontri preliminari
Allo scopo di inquadrare le diverse problematiche, il progettista
incaricato, prima dell'invio del progetto alla Commissione Aree
Verdi, dovrà richiedere un incontro preliminare al tecnico
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) competente per territorio
compilando la relativa scheda di accompagnamento del progetto
(vedi allegato n. 11). Tale scheda, compilata nelle parti necessarie,
farà parte degli elaborati progettuali da presentare in
sede di C.A.V..
- Presentazione del progetto
Il progetto dell'opera da realizzare, completo degli elaborati
di cui all'articolo 52, deve essere trasmesso alla segreteria
della Commissione Aree Verdi che sarà istituita presso
la segreteria del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
- Verifica del progetto
Entro 30 giorni dalla data di presentazione la Commissione analizza
il progetto e rilascia il relativo parere tecnico vincolante (vedi
punto successivo: approvazione del progetto).
Prima di rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, qualora la
legge lo preveda, la Commissione trasmetterà il progetto
agli Enti preposti e/o ai Settori competenti per l'ottenimento
dei pareri di competenza e/o delle autorizzazioni necessarie dandone
contestuale comunicazione al progettista e, in tal caso, sospendendo
il decorso dei termini prescritti.
Analogamente, qualora la Commissione ritenga necessarie modifiche
al progetto, trasmetterà la relativa richiesta al progettista,
sospendendo anche in questo caso la decorrenza dei termini prescritti.
- Approvazione del progetto
Al termine dell'iter di valutazione del progetto la Commissione
rilascia il parere tecnico vincolante mediante la predisposizione
di uno specifico verbale, successivamente inviato al Richiedente
con lettera raccomandata.
B. P.E.C. -
P.R.U. - P.R.I.U. - P.I.S.L. E SIMILARI
Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito
dei P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), dei P.R.U. (Programmi
di Recupero Urbano), dei P.R.I.U. (Programmi di Riqualificazione
Urbana), dei P.I.S.L. (Programmi Integrati di Sviluppo Locale)
e similari, la cui realizzazione è coordinata da Settori
specifici dell'Amministrazione, il Presidente della C.A.V. o un
suo delegato parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta
dal Settore competente previa verifica del progetto ed espressione
del parere vincolante.
Articolo 54 - Realizzazione dei lavori
1. Una volta ottenuta l'approvazione del
progetto da parte delle istituzioni preposte al governo del territorio,
il Richiedente può procedere alla realizzazione della nuova
area verde previa presentazione al Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
dei seguenti documenti:
A. comunicazione di inizio lavori. Facendo riferimento agli
estremi dell'Autorizzazione, attraverso di essa il Richiedente
comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa
esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche,
e la data approssimativa di fine lavori;
B. polizza fidejussoria di garanzia per la regola d'arte e l'attecchimento
del materiale vivaistico. Salvo deroghe rilasciate dalla C.A.V.,
al momento della compilazione della Scheda di accompagnamento
progettuale, al fine di garantire da parte del Richiedente una
corretta esecuzione e continuativa manutenzione del verde realizzato
fino alla presa in carico definitiva di tali opere da parte del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.), il Richiedente stesso dovrà
provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione
bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società
di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge
10/6/1982, n. 348, ai sensi dell'articolo14 del vigente Capitolato
Generale degli Appalti Municipali. Le firme dei rappresentanti
degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione
dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica
e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La cauzione
dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) contestualmente alla comunicazione di
inizio lavori.
L'importo di detta cauzione dovrà essere non inferiore
al 20% del valore delle opere a verde riportate sul computo allegato
al progetto autorizzato.
La scadenza di tale polizza dovrà coincidere con il termine
della stagione agronomica (mesi di ottobre e novembre) successiva
alle opere di piantamento e/o semina.
Articolo 55 - Collaudo e assunzione in carico
1. Le realizzazioni a verde facenti parte
del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola
d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde
pubblico.
1) Varianti. Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità
riconosciuta dalla normativa vigente al direttore lavori, qualunque
variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere
necessariamente sottoposta in modo formale all'approvazione preventiva
da parte della Commissione Aree Verdi. In particolare, nel corso
della prima convocazione utile, la Commissione produce una specifica
integrazione del parere espresso in origine che verrà inviato
tempestivamente al Richiedente.
2) Comunicazione di fine lavori. Deve essere spedita dal Richiedente
tramite raccomandata, ed entro i 30 giorni successivi il Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) stabilisce un sopralluogo congiunto
per la presa in carico delle aree (vedi successivo punto 5).
3) Difformità esecutiva. Qualora nel corso del predetto
sopralluogo i tecnici e/o funzionari del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) accertino e documentino delle difformità non
sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e
documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica
degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere
tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio
carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione
degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza
delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze,
ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.
4) Collaudo. Dovrà essere effettuato da una figura professionale
competente (agronomo, forestale, architetto esperto nel settore
o paesaggista) che dovrà essere nominata dal Richiedente.
Per quanto concerne le aree verdi rientranti nei Piani di Edilizia
Convenzionata o similari il collaudo dovrà essere effettuato
da una figura professionale competente interna all'Amministrazione
(agronomo, forestale, architetto esperto nel settore o paesaggista).
5) Presa in carico da parte del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite
e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico
previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione
congiunta di un documento con il quale il Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) dichiara di prendere in carico da quel momento le opere
realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.
6) Svincolo della polizza fidejussoria. Successivamente alla
presa in carico e comunque entro 30 giorni da tale momento, il
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) provvede a trasmettere all'Istituto
erogante ed al Richiedente le lettere che autorizzano lo svincolo
della polizza fidejussoria.
Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave,
l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nell'autorizzazione,
l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza
formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori,
con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo
all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà
essere contemplata nell'atto di collaudo.
TITOLO II: LINEE GUIDA PROGETTUALI
1. Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.
Articolo 56 - Scelta delle specie
1. Nella scelta delle specie da impiantare
nelle aree verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone
(vedi elenco in allegato n. 7) nel rispetto dei vincoli urbanistici
e paesaggistici vigenti.
2. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi
impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle
preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché
dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti,
a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.
Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:
- almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda,
20% di terza di cui:
- almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee
all'ambiente;
- meno del 25% di associazioni botaniche naturalizzate nel territorio;
- meno del 25% non locali né naturalizzate;
- dimensione dei fusti: il 50% con circonferenza di 20/25 cm
ed il 50% con circonferenza di 35/40 cm.
3. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle
specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche
pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti
pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine,
elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte
tendenza a sviluppare radici superficiali;
- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta
con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali
ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei,
la vicinanza di edifici, ecc..
Articolo 57 - Scelta degli alberi in vivaio
1. Così come tutto il materiale vivaistico
messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione
di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni,
fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto
allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le
piante devono essere allevate con sesto 2,00 metri x 1,80-2,00
metri) supportato e completato da un adeguato numero di trapianti
(minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima)
nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio
e verificata sul cantiere d'impianto.
2. Per piante di dimensioni superiori il sesto di impianto deve
essere progressivamente adeguato al loro sviluppo, i trapianti
devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre
tre anni prima.
3. In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:
- un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente
distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici
assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo
la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a
cm. 2;
- un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni
di qualsiasi natura;
- una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione
delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate
da qualsiasi causa;
- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad
esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm,
l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri; per una pianta con
circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di
circa 8 - 10 metri.
4. Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato
da un responsabile del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) prima
in vivaio e quindi verificato sul cantiere d'impianto, al fine
di controllare che non vi siano stati danni durante la movimentazione
e il trasporto delle piante.
5. Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare
la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita
irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla
pianta, così come si dovrà accertare, in caso di
piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate
a quelle della pianta.
Articolo 58 - Caratteristiche delle piante all'impianto
1. In linea di principio sono da preferire
piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto
e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante
in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità
tipica delle piante in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi
legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio
come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa
nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.
2. Da tale principio si può derogare qualora l'impianto
richieda un pronto "effetto" (intendendosi per pronto
effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre
a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).
3. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante
sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta
più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto
tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più
rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
4. Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti
devono essere comprese preferibilmente tra 20-25 e 40-45 cm di
circonferenza del fusto.
5. Le caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli
esemplari arborei possono essere puntualmente desunte dalle prescrizioni
tecniche in vigore per la Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico
in corso al momento della scelta nel vivaio di origine.
Articolo 59 - Epoca e modalità d'impianto
1. Il periodo migliore per la messa a dimora
è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la
caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura
delle gemme).
2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è
necessario:
- scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore
di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
- preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio
nella buca;
- collocare la pianta alla giusta profondità e riempire
correttamente la buca;
- assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
- pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
- mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi
permanenti o temporanei;
- effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.
3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte,
al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare
le condizioni ideali per lo sviluppo.
Articolo 60 - Distanze d'impianto
Distanze dai confini
Fatto salvo per quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.
Tabella A: distanze dai confini
Classe di grandezza Distanza dai confini
1^ grandezza (altezza > 16 metri) 6 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri) 4 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri) 3 metri
Distanze dalle linee aeree
Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione
presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri,
come previsto dal D.M. 21 marzo 1988 n. 449 articolo 2.1.06,
dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto
per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.
Distanze dalle utenze sotterranee
Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.
Tabella B: distanze dalle utenze sotterranee
Classe di grandezza Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm >
di 5 metri
Platani con diametro > di 40 cm > di 5 metri
1^ grandezza (altezza > 16 metri) > di 4 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri) > di 3 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri) > di 2 metri
Distanze dalle linee ferroviarie
In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.
Tabella C: distanze dalle linee ferroviarie
Tipo di vegetazione Altezza Distanza minima
alberi > 4 metri Altezza massima della pianta a maturità
aumentata di 2 metri
arbusti e alberi < 4 metri 6 metri
siepi > 1,50 metri 6 metri
siepi < 1,50 metri 5 metri
Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.
Articolo 61 - Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni
A) Alberi
Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli
892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della
Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei
Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei
Fiumi , nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti
e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica,
sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per
gli alberi le seguenti distanze di impianto:
Tabella D: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei
Specie di 1^ grandezza Specie di 2^ grandezza
Specie di 3^ grandezza o di 1^ e 2^ grandezza, purchè con
chioma di forma piramidale stretta o colonnare
Distanza minima dagli edifici 8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati
6,00 m 4,00 m
Distanza minima dal marciapiede 2,00 m dal fusto al margine esterno
1,00 m 1,00 m
La densità di piantagione deve essere
almeno di un esemplare d'alto fusto ogni 150 mq di area verde.
Occorre inoltre rispettare le indicazioni fornite dagli articoli
28 e 29.
Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta
in base al contesto: palo singolo, triplo palo con smezzole, sotterraneo
(con ancorette, con pali in legno, ecc.).
B) Arbusti
- presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20
arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq),
da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15
(sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);
- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene
reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto
porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come
alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma,
contro muri o recinzioni, ecc.;
- impiego di rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5piante/mq)
piuttosto che di arbusti;
- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale
(cocco o similari) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare
l'uso di teli intrecciati in plastica).
C) Aree
mercatali
- cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione
dello spazio mercatale; mentre in corrispondenza degli stalli
mercatali riservati alla vendita di prodotti che rilasciano liquidi
e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (pesce,
ecc.), perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta
a raso che intercetti i liquami stessi;
- impianto d'irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche
tecniche adottate dagli Uffici competenti in materia di Verde
Pubblico;
- pavimentazione dello spazio-pianta con
quadrotti alveolari forati (cemento, plastica) e/o piastre forate
in ghisa posati a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con
misto stabilizzato;
- dissuasori metallici anti-parcheggio;
- protezione metallica al fusto anti-urto.
D) Aree
d'incrocio
In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione
di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare
alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso
di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti
da normativa vigente.
Articolo 62 - Verde pensile
1. Si definisce verde pensile la " tecnologia
per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con
il suolo naturale".
2. Oggetto d'inverdimento pensile possono essere, quindi, non
solo coperture, tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati,
gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano,
ecc..
3. In situazioni progettuali di questo tipo, tale tecnica è
da preferirsi al semplice ricarico (anche se abbondante) di terreno
vegetale in quanto il verde pensile assicura, attraverso una stratigrafia
estremamente contenuta e alleggerita, la costituzione di un insieme
"substrato - riserva d'acqua" ottimale e duraturo negli
anni per una più che soddisfacente crescita di specie arboree,
arbustive ed erbacee. In tale ottica esistono in commercio diverse
tipologie brevettate che si basano su alcune caratteristiche comuni:
- telo antiradice: resistenza all'azione meccanica delle radici
sulle guaine (ossia teli antiradice con resistenza alle azioni
chimiche e meccaniche quali, ad esempio, teli in PVC o poliolefine);
- strato drenante: comprensivo al suo interno di adeguata riserva
d'acqua sempre garantita e comunque proporzionale allo spessore
della stratigrafia sovrastante;
- tessuto divisorio: per dividere permanentemente lo strato
drenante e di accumulo dell'acqua dallo strato di coltivo;
- terriccio alleggerito permanente: con fattore di compattazione
basso e con scarsa o nulla presenza di particelle fini;
- l'altezza totale della stratigrafia: deve essere studiata
e proporzionata in funzione alla tipologia di verde che si intende
realizzare (verde estensivo, verde intensivo, ecc.).
4. In linea di massima gli interventi di manutenzione ed agronomici
di un giardino pensile non sono dissimili da quelli adottati per
il verde in piena terra. In aggiunta occorre però prevedere
interventi di manutenzione specialistica rivolti agli elementi
tecnici che compongono gli impianti di drenaggio e di irrigazione.
Articolo 63 - Il verde per parcheggi
1. Oltre alla documentazione richiesta all'articolo
52 (elaborati progettuali), in caso di realizzazione di parcheggi
pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali
il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché
le ulteriori prescrizioni di P.R.G..
Superfici e distanze
La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al
30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione
delle piazze auliche del centro storico cittadino o per particolari
progetti architettonici che prevedano soluzioni alternative per
l'ombreggiamento comunque approvate dalla C.A.V..
Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera
protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo
e non inferiore alle prescrizioni riportate negli articoli 28
e 29.
Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile,
intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla
superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno
essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento
agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle
piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e
dagli urti.
La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà
essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di m
5,5-6 per le specie di prima grandezza, di m 4-4,50 per quelle
di seconda grandezza e di m 3-3,50 per quelle di terza grandezza.
La chioma dovrà presentarsi omogenea ed armonica, esente
da capitozzature e ferite. In caso di mancato attecchimento il
proprietario è tenuto ad effettuare la sostituzione nella
prima stagione vegetativa idonea al piantamento.
Parcheggi sotterranei
I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente
ai disposti normativi del P.R.G., non possono in ogni caso interessare
superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto
degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all'articolo
32. Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e non
del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere
comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata. Eventuali
deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare
dal Consiglio Comunale.
Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto
nelle aree destinate a parcheggio
Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti
caratteristiche:
- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri
climi a inverno rigido;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli,
con conseguenti fastidiose -deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute
vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine.
Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus,
Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis,
la Quercus pyramidalis ecc. in quanto poco adatte al clima locale,
con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa
capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.
La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata
alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del
rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico.
A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere
prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile
con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.
Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento
dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore
disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.
In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio
di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la
superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata
attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di
piante rampicanti).
Articolo 64 - Viali alberati
Nel caso della realizzazione di nuove strade
dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde,
essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.
A) Criteri progettuali e gestionali
I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati,
anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi
unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal
punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.
Oltre alla documentazione prevista all'articolo 52 (elaborati
progettuali), il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo
viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione
(elaborata da un agronomo, forestale, architetto paesaggista o
esperto in progettazione del verde) attestante la possibilità
tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari,
alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun
danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.
Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere
di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro
alla posa delle utenze stesse. In tali casi, lungo i viali con
asse Est-Ovest dovrà essere privilegiato l'impianto sul
lato Sud per consentire un maggiore ombreggiamento, mentre lungo
i viali con asse Nord-Sud, l'impianto sul lato Est per ridurre
i pericoli di schianto sulla carreggiata causati dai venti che
spirano prevalentemente da Nord-Ovest.
La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate
di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza
alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato
radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento
dovuto ad urti o compattazione del suolo.
Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella
realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al
fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi
una minore incidenza di malattie e parassiti.
B) Ingombri e superfici a disposizione
In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare
il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:
a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m:
alberi di terza grandezza
b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m:
alberi di seconda grandezza
c) per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m: alberi
di prima grandezza
Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera
adeguata al suo sviluppo, non inferiore a quelle riportate negli
articoli 28e 29.
Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio
minimo sopra indicato, e quando l'alberata rivesta un'importanza
paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di
alberi sulla proprietà privata confinante con la strada,
da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra
Amministrazione Comunale e soggetti privati.
C) Realizzazione di banchine alberate
Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree
di sosta, con fermate del trasporto pubblico, con nuove piste
ciclabili, è possibile derogare alle norme del presente
Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa
vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità
dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus,
Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis,
la Quercus pyramidalis ecc. in quanto poco adatte al clima locale,
con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa
capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.
La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata
alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del
rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico.
A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere
prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile
con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.
Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento
dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore
disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.
In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio
di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la
superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata
attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di
piante rampicanti).
Articolo 65 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco
1. Per la progettazione
e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o
destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far
riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente
Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee
ed alle indicazioni espresse dal Piano Strategico per le Aree
Gioco della Città di Torino.
2. Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare
la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate
e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e
facilmente accessibili dalle zone abitative.
3. Obiettivo del Piano è quello di identificare le aree
della città più idonee alla realizzazione di aree
gioco e le tipologie ludiche più opportune in funzione
dei parametri identificati.
4. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco
sono i seguenti:
- adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle
aree destinate a fruizione intensa;
- installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e
dell'area gioco;
- facile e sicura raggiungibilità;
- sicura accessibilità;
- adeguato posizionamento e orientamento;
- dimensionamento complessivo come da tabella E (tabella orientativa);
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti,
alberi, erbacee, muri, ecc.;
- formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della
motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
- creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti
e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per
pattinaggio, pallavolo, ecc.);
- creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
- creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
- presenza di fontanella con acqua potabile;
- presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori
dimensioni);
- salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione,
realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione
di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza,
così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
- utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica,
gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area
di sicurezza delle attrezzature.
5. Nel caso in cui un'area gioco proposta nell'ambito di un
P.E.C. (Piano di Edilizia Convenzionata) non venga dichiarata
necessaria, il progettista può proporre di migliorare,
integrare, ingrandire un'area gioco limitrofa all'area interessata
dalla nuova realizzazione a verde.
Tabella E: dimensioni orientative dell'area gioco
Tipologia dello spazio verde Dimensioni dello
spazio verde (mq) Dimensioni dell'area gioco (mq)
giardino di isolato fino a 1.000 mq non inferiore a 350 mq
giardino di quartiere da 1.000 a 5.000 mq non inferiore a 500
mq
parco di circoscrizione/decentramento da 5.000 a 10.000 mq non
inferiore a 750 mq (*)
parco urbano maggiore di 10.000 mq non inferiore a 1.000 mq (**)
(*) Possibile presenza di più aree gioco
all'interno dello stesso spazio verde.
(**) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello
stesso spazio verde e/o piastre polivalenti.
Articolo 66 - Impianto di irrigazione
1. Generalmente deve sempre essere previsto,
salvo indicazione contraria da parte degli Uffici del Verde Pubblico.
In particolare, occorre prevedere la realizzazione di un impianto
di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di
una soletta (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o
ferroviari ecc.). Nella scelta delle varie tipologie di impianto
(irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione
ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia
le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che
le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione.
Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare
un impianto con caratteristiche di massima uniformità di
precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in
modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà
essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole
aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita
di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile;
occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso
della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine
stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua
sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori
dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in
caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).
2. Su aree verdi di elevate dimensioni ed in particolare su
quelle realizzate su soletta, dovrà essere adottato un
sistema di gestione dell'impianto di irrigazione di tipo centralizzato
compatibile con quello utilizzato dal Settore Gestione Verde (o
S.S.D.) per consentire il controllo a distanza della funzionalità
dell'impianto, il remotaggio dei comandi e, tramite l'utilizzo
di una stazione meteo, un'ottimizzazione dei tempi di irrigazione
con conseguente risparmio dei consumi idrici.
3. Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standarizzazione
nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione
di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità
di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per
il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.
4. Ogni impianto di irrigazione, realizzato nell'ambito di progetti
P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), P.R.U. (Piani di Recupero
Urbano), Pertinenziali ecc., dovrà essere dotato di allacciamenti
idrici, elettrici e telefonici esclusivamente dedicati ad esso
ed intestati a carico della Città e dovrà privilegiare
la realizzazione di bacini per l'approvvigionamento tramite captazione
da cisterna di raccolta di acque piovane. Nel caso non sia possibile
per la realizzazione di impianti a gestione centralizzata il cablaggio
con linee telefoniche dedicate, occorrerà ricorrere all'utilizzo
di modem GSM.
5. Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree
verdi si riscontrasse la necessità di installazione di
fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto
di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.
Si dovrà adottare la procedura a suo tempo stilata dal
Settore Ponti e Vie d'Acqua in modo che le stesse siano inserite
nella convenzione attualmente in essere con la S.M.A.T. per il
controllo e la manutenzione.
6. Per rendere possibile la presa in carico da parte del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) di un impianto, dovranno obbligatoriamente
essere forniti:
1) disegno esecutivo (ex built) dell'impianto realizzato, recante
l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie
dei settori;
2) un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto
elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla
Legge n. 46 del 1990 ed eventuali s.m.i.;
7. Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato
o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa
di riferimento UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4.
Articolo 67 - Identità visiva dei parchi e arredi
Segnaletica
Al fine di poter dotare di omogenea
segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da
parte dei cittadini dei grandi parchi esistenti, il Comune di
Torino ha approvato nel 2002 un progetto grafico finalizzato alla
realizzazione di manufatti per raggiungere la cosiddetta "identità
visiva nei parchi" consistente in cinque diverse tipologie
di supporti grafici: tre per contenuti informativi sulla realtà
dell'area verde in cui il cartello stesso viene inserito, due
per indicazioni di tipo direzionale .
Tale progetto, volto ad individuare una tipologia di cartellonistica
chiara ed omogenea da utilizzare come prototipo per i grandi parchi,
è stato successivamente esteso e applicato per l'elaborazione
dei cartelli da installare anche in giardini, aree verdi ed aree
gioco della nostra città.
Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda
la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica
in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far
riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica
scelte e progettate dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
Arredi
Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine,
fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate,
gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate
dalla Città di Torino secondo le linee guida definite dai
Settori Gestione Verde (o S.S.D.) ed Arredo e Immagine Urbana
(o S.S.D.).
CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA
TITOLO I: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA
Articolo 68 - Generalità
1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinchè esplichino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.
Articolo 69 - Criterio della prevenzione
1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio
verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa
vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione
delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle
principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono
diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o
privato.
2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate
le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le
condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni
di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale,
al sito e all'effettivo spazio disponibile;
b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente
Regolamento (vedi articolo 28) e la protezione delle stesse da
calpestio, ecc.;
4. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità
di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla
pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della
pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla
maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari
o condizioni avverse.
Articolo 70 - Salvaguardia fitosanitaria
1. Per ciò che riguarda tutti i nuovi
impianti arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni
a fallanze) è indispensabile produrre all'atto della fornitura
del materiale dichiarazione certificativa dell'esenza da malattie/patologie
al momento accertate, per specie (vedi cancro colorato: Platanus,
ecc.), se necessario, sarà cura del fornitore produrre
copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.
2. Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a distanza
di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria
effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria
bensì a patologia, la stazione appaltante si riserva di
interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata
dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale
dell'impianto.
a) In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi
parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà
pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando
quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione
Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre
l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento
delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con
onere a carico del proprietario.
b) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare,
avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore
Agronomo o Forestale, periodici controlli delle condizioni di
salute e della stabilità meccanica delle piante che si
trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere
tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale
richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così
possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi
all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
c) I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono
essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali,
alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla
tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica.
I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in
base ai principi della lotta integrata, evitando il più
possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile,
all'endoterapia . Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza
con sostanze, quantità e modalità di spargimento
tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo
e delle acque.
Articolo 71 - Misure di lotta obbligatoria
1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono
attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività
di:
- intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare
tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
- imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne
l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali,
attualmente riguardano le seguenti patologie:
- cancro colorato del platano (agente patogeno: Ceratocystis
fimbriata);
- colpo di fuoco batterico (agente patogeno: Erwinia amylovora);
- processionaria del pino (agente patogeno: Thaumetopoea pityocampa).
3. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste
dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario
Regionale.
Articolo 72 - Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano
1. La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" (vedi allegato n. 12) e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa (vedi allegato n. 12), nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.
Articolo 73 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico
1. La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica" (in allegato n.12) e s.m.i..
Articolo 74 - Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
1. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa" (vedi allegato n.12).
Articolo 75 - Lotta alla Cameraria ohridella
1. La Cameraria ohridella è un micro-lepidottero
che aggredisce le piante di ippocastano provocando la caduta anticipata
delle foglie in estate ed alterando l'equilibrio fisico-chimico
delle piante. Il danno provocato dall'insetto è ovvio in
quanto la caduta delle foglie, oltre ad alterare l'equilibrio
della pianta, provoca problemi nutrizionali anche se parrebbe
non portare la pianta alla morte.
2. Le tecniche utilizzate consistono in micro-iniezioni al fusto
con prodotti insetticidi specifici che consentono un assorbimento
rapido da parte della pianta, eliminando completamente il rischio
di una diffusione del prodotto nell'ambiente.
3. Per esemplari isolati posti all'interno di proprietà
private o pubbliche recintate può valere il ricorso a interventi
fitoiatrici tradizionali mediante irrorazione di prodotti quali
Imidacloprid, Abamectina, Acephate sulla chioma. In tutti i casi
l'intervento deve essere eseguito dopo la fioritura per evitare
danni alla entomofauna protetta (Apis mellifera).
Articolo 76 - Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi
1. Un numero molto limitato di insetti, oltre
ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali,
è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone,
in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più
importanti sono: tingide (Corythuca ciliata), metcalfa (Metcalfa
pruinosa), processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa),
processionaria della quercia (Thaumetopoea processionea), limantria
(Lymantria dispar), euproctis (Euproctis chrysorrhoea), ifantria
americana (Hyphantria cunea), litosia (Litosia caneola), vespe
(Vespa vulgaris) e calabroni (Vespa crabro), betilide (Scleroderma
domesticum), ecc..
2. Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti
di carattere generale:
- evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccoglierli
o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;
- le specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria
del pino, limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte
in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi),
perciò, una volta accertata la presenza di queste specie,
sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione
e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata
da personale specializzato.
3. Come metodo di lotta contro la diffusione della zanzara tigre
è importante che siano evitati tutti i ristagni di acqua
in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle informative
comunali a riguardo.
Occorre inoltre far riferimento alle indicazioni delle ASL.
Articolo 77 - Impiego di prodotti fitosanitari
1. Nelle azioni di difesa fitosanitaria,
allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto
obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente
usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento
non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci
di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle
norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione
e smaltimento dei fitofarmaci.
2. In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi
attivi che rispondano ai seguenti criteri:
- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale
e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata
la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti
utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per
le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti in materia: D.P.R.3/8/1968
n. 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R.
n. 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. n. 290/01 ed eventuali modifiche
e successive integrazioni di ognuno di questi decreti.
3. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione
dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei
principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti,
assenza di vento, ecc.).
4. E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti
le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti
ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle
ore di minore transito.
5. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare
trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e
tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali
trattamenti chimici o biologici.
6. Per il controllo di alcuni parassiti (come la Cameraria ohridella)
in ambiente urbano si suggerisce l'utilizzo dell'endoterapia.
7. Tale metodo si basa sul principio per cui, introducendo una
sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente
nel tronco e/o nelle radici superficiali questa, attraverso il
sistema vascolare della pianta, si ridistribuisce nella chioma.
8. Questa metodologia di trattamento presenta alcuni vantaggi:
- una prolungata persistenza d'azione, che in molti casi permette
di effettuare i trattamenti ad anni alterni;
- una riduzione delle dosi di applicazione dei fitofarmaci;
- una minore dispersione nell'ambiente, quindi un minore impatto
ambientale.
9. La metodologia endoterapica attualmente in vigore prevede
in genere due categorie differenti di applicazione:
- iniezione ad assorbimento naturale tramite infusione (flebo);
- iniezione a pressione, o micropressione, se il prodotto viene
introdotto in maniera più o meno forzata all'interno del
sistema vascolare dell'albero.
10. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme
alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai
cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo
utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche
che, potendo interferire negativamente sull'attività dello
stesso, dovranno essere vietate.
11. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni
che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà
debitamente sanzionata.
12. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di
fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe
tossicologica) all'interno del perimetro urbano (L.R 28/12/1989
n. 76 ). E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento
antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività
degli insetti pronubi.
CAPITOLO SESTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI
Articolo 78 - Finalità e ambito di applicazione
1. Le norme del presente Capitolo perseguono
il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica
che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti
gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando,
nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che
potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
2. Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde
pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione
Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione
a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi
private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono
nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte
dei cittadini.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di
predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi
e giardini (di cui al precedente paragrafo), come è avvenuto
per il Parco del Valentino (vedi allegato n. 13), che non sono
comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei
cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare,
mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela
e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità
dello stesso da parte della collettività.
5. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti
la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni
con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività
di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà
comunale.
Articolo 79 - Accesso ai parchi e giardini
1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a
tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente
Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco
delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni
e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al
riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più
in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o
ricreative.
2. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico,
sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita
determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai
rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. In particolare, per quanto riguarda i parchi storici, collinari
ed i giardini di particolare pregio, al fine di disincentivare
l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete
pubblica, la Città valuta l'opportunità di esporre,
mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura
degli stessi e di istallare idonei dispositivi di chiusura dei
cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a terzi il
compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura)
concertando le modalità di accesso con le forze dell'ordine
e con eventuali proprietari privati aventi diritto di accesso.
4. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche
sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da
esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà
a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le
realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento
e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
5. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime
di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile
secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza
a quanto previsto nella convenzione.
Articolo 80 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
A) Divieti comportamentali
A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche
sono vietati:
a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura
o consistenza se non specificatamente autorizzato;
b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
d) l'impermeabilizzazione del suolo;
e) gli scavi non autorizzati;
f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano
inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti
salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio
e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza
di alberi e arbusti o parte di essi;
h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della
chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti,
terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale
di terreno;
l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
m) calpestare le aiuole fiorite;
n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con
determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione
di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente
animali, nonché sottrarre uova e nidi;
p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente
la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le
aree a verde pubblico;
q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione
di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
r) circolare con veicoli a motore.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 87.
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle
singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico
è tassativamente vietato:
a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale
di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione
delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi
genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti
metallici;
c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare,
molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi,
siepi e aiuole;
e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione
Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali
spazi attrezzati;
f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare
i viali e i giardini;
g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale;
i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale.
Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione
dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi
possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente
vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato
da apposita cartellonistica collocata nell'area;
j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli
o parti di essi;
k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico
intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale;
l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni
non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente
richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare
danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o
turbino la quiete delle persone (vedi articolo 81 - Svolgimento
di manifestazioni e attività);
m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per
le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali
esistenti in materia).
E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante
in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della
possibilità di caduta di rami o di fulmini.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 87.
Articolo 81 - Svolgimento di manifestazioni e attività
1. All'interno di parchi, giardini e aree
verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni
a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione
di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.
Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di
spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente,
per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi
e periodi di utilizzo.
2. Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente autorizzate
dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) così come ogni loro
variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del
presente Regolamento.
3. In linea generale, è altresì consentito lo
svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di
partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area
verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione
pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature
esistenti.
4. Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente
autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
5. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati),
Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione
Comunale, previo parere vincolante del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.), può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito
delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:
- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti,
parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive,
socio-culturali e di vario tipo.
6. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle
iniziative è consentito:
- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni
autorizzate (carico e scarico materiali);
- l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni
di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come
indicato dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) nel parere vincolante;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante
(elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi
genere;
- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari),
la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione
di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività
produttive a carattere temporaneo o permanente;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi
commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa
all'interno delle strutture appositamente realizzate;
7. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative
non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento,
diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.
8. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio
delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio
competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno
30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa,
istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata
da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.
Il Settore Gestione del Verde (o S.S.D.), esaminata la documentazione,
rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.
9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico
dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta
dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire
qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete
pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio
occupato.
10. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le
spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa,
la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente,
al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine,
perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione,
ed in assenza entro le 24 ore successive.
11. A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia
dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare
polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dal
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in funzione della tipologia
e dimensione della manifestazione. L'importo della cauzione è
determinato in base a parametri tecnico-agronomici.
12. Il concessionario dovrà provvedere al versamento
della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria,
rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei
requisiti richiesti dalla Legge 10/6/1982, n. 348, ai sensi dell'articolo14
del vigente Capitolato Generale degli Appalti Municipali. La cauzione
dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.
13. La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) avranno eseguito un sopralluogo
di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare
danni al patrimonio pubblico.
14. Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino
dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà,
di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto
al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento
della cauzione.
15. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui
alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo
la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori
che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda
cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada,
il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli
stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali
competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito
di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i
cestini presenti nei parchi.
16. Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono
su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare
l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri
cittadini.
17. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà
porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico
per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi
di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine
della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo
dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non
idoneo a tale scopo.
18. Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa
area, il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) emetterà il
proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività
e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.
19. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere
esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti
al controllo e alla sorveglianza.
20. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile
di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio
di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo
di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.
21. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali,
sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi,
giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti
stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
22. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti
dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento acustico,
il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio
dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.
23. I concessionari di attività di noleggio biciclette,
tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata
pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva
ed ubicazione verrà stabilita dall'Amministrazione.
Articolo 82 - Chioschi e dehors
1. Per quanto riguarda l'installazione di
chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e
aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali
competenti previo parere vincolante del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.), limitatamente agli spazi consentiti dal Piano di localizzazione
dei chioschi nelle aree verdi e secondo quanto previsto dai Regolamenti
comunali vigenti.
2. In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri
dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a 1 metro
dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono
essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.
3. Essi non devono comportare in alcun modo danni o nocumenti
ad aree verdi, siepi e alberate.
Per le violazioni si rimanda agli appositi regolamenti comunali
esistenti.
Articolo 83 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi
1. In tutti gli spazi verdi è vietato
l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Per le relative sanzioni amministrative occorre far riferimento
all'articolo 80 (punto A) - Divieti comportamentali: lettera r).
3. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è
consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade
e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
a) motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
b) mezzi di soccorso;
c) mezzi di vigilanza in servizio;
d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture
e manufatti in esso inseriti;
e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano
abitazioni ubicate all'interno dell'area;
f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso
delle prescritte autorizzazioni;
g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione
di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle
prescritte autorizzazioni;
h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si
trovi all'interno dello spazio verde;
i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano
abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.
4. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno
esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito
per l'esclusiva area verde interessata.
Articolo 84 - Biciclette e velocipedi
1. Nei parchi e giardini è consentito
il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti
a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali
con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.
2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali
percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica,
è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per
evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli
per gli utenti.
3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini
e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità
di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti
veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi
a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà
apposta apposita segnaletica di divieto.
4. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
Articolo 85 - Giochi e attività sportive
1. Gli esercizi e i giochi, come pattini
e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta
o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione,
alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle
aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti
nei soli spazi predisposti per questi scopi.
2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo
l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione
interna o esterna.
3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni,
anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti
di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei
giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità
delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni
stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature
per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età
non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature
devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono
state predisposte.
5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera
non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
6. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza
di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature
da parte del minore.
7. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione
Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato
di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione
e/o sostituzione.
8. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. Per
eventuali sanzione occorre far riferimento al Regolamento di Polizia
Urbana.
9. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata
e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi
appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente
al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.
Articolo 86 - Aree destinate ai cani
1. In tutti i parchi, giardini e aree verdi
i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole
mordace devono inoltre essere muniti di museruola, secondo le
modalità previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
2. Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani
possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali
è fatto loro divieto di accesso.
3. In tutte le aree cani gestite dall'Amministrazione, i cani
possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché
in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori.
I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere
muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne
presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità
delle persone e degli animali. 4. In tutte le aree cani è
obbligatorio raccogliere gli escrementi, secondo le modalità
previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (articolo
35).
5. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua,
fontane e zone umide e laghetti.
6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo
per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento
dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare
ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
7. Per eventuali sanzione occorre far riferimento ai Regolamenti
Comunali esistenti.
TITOLO I: SANZIONI
Articolo 87 - Definizione delle sanzioni
1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti
comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di
atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati
dalle violazioni accertate (come previsto dall'articolo 19 comma
3 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative
del Comune di Torino).
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni
penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia,
ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del
presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della
Civica Amministrazione, in conformità della disciplina
generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689;
secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500
Euro.
3. Nella tabella allegata (vedi allegato n. 14), viene individuata
la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa
gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile
della violazione. 4. Inoltre, se del caso, con l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello
stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione
e dell'inosservanza.
TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 88 - Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme
del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative
e l'accertamento delle relative violazioni è affidato,
in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale,
nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di
specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed
Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende
Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste
dalla legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982 e s.m.i. (Norme
per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto dell'ambiente)
e, nell'ambito delle materie di loro competenza, alle Guardie
Zoofile Volontarie.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e
delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili
a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purchè
costituenti illecito amministrativo, può procedere anche
il personale del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) o delle Circoscrizioni
avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C"
e munito di apposito documento di riconoscimento.
3. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica
convenzione con la Città, l'Amministrazione comunale può
affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente
Regolamento a personale di altri Enti.
Articolo 89 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.
Articolo 90 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.