Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Esercizio
n. ord. 17
2005 09598/119
OGGETTO: LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. (ORA G.T.T. S.P.A.). APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessora Sestero.
Premesso che:
- con deliberazione 23 luglio 1991 il Consiglio Comunale ha formalizzato
la determinazione della Civica Amministrazione di realizzare la
Linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo a Porta Nuova
con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli e oltre
Porta Nuova fino alla stazione di Torino - Lingotto ed al Comune
di Nichelino individuando quale sistema innovativo a totale automazione
di riferimento la tecnologia VAL, sulla base delle valutazioni
comparative effettuate dall'apposito gruppo di lavoro nominato
con deliberazione 20 marzo 1990;
- con deliberazione del CIPE del 20 novembre 1995 si è
proceduto al riparto delle risorse recate dall'art. 9 della Legge
n. 211/1992, assegnando al Comune di Torino un contributo trentennale
di Lire 33.918 milioni per il parziale finanziamento nella misura
del 29,94% del costo totale stimato dell'intervento come definito
nell'ambito del "piano d'intervento" trasmesso nei prescritti
termini al competente Ministero dei Trasporti;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 1996,
è stato approvato il progetto della Linea 1 della metropolitana
automatica nel tracciato Collegno - Porta Nuova (nel prosieguo
anche 1ª tratta) nei termini prescritti dall'art. 5 della
Legge n. 211/1992, ai fini degli adempimenti approvativi di cui
all'art. 2 della Legge n. 1042/1969;
- con Decreto M.C.T.C. prot. 365(55)/211 del 13 maggio 1997, è
stato approvato in linea tecnica ed economica - subordinatamente
alle prescrizioni impartite dalla Commissione Interministeriale
di cui alla Legge 1042/1969 come integrata dall'articolo 5 della
Legge 211/1992, espresse con Voto n. 115/211 TO del 25 marzo 1997,
parte integrante del Decreto - il progetto della Linea 1 della
Metropolitana Automatica di Torino, redatto secondo il sistema
VAL, per la tratta Campo Volo - Porta Nuova (1ª tratta),
per una spesa complessiva prevista di Lire 1.268 milioni, pari
a Euro 654,8 milioni al netto delle spese tecniche di progettazione
esecutiva e supporto tecnico amministrativo a carico dell'ente
appaltante;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998,
(mecc. 9809756/59), ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 211/1992,
è stata affidata alla SATTI S.p.A., interamente posseduta
dal Comune di Torino, la concessione di costruzione e gestione
della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, secondo
lo schema di convenzione allegato alla stessa deliberazione;
- la legittimità dell'affidamento a SATTI S.p.A. da parte
del Comune di Torino, è stata confermata anche a livello
comunitario, dato il provvedimento di archiviazione del 20 marzo
2002, con cui la Commissione Europea ha concluso il procedimento
che era stato avviato a seguito di alcuni reclami relativi alla
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9809756/59);
- con deliberazione del CIPE del 21 aprile 1999 il contributo
statale ex art. 9 della Legge n. 211/1992, a seguito dei provvedimenti
di rifinanziamento successivamente adottati (segnatamente: art.
1 del D.L. n. 199/1996 reiterato con il D.L. n. 517/1996, convertito
dalla Legge n. 611/1996; art.10 del D.L. 457, convertito dalla
Legge n. 30/1998; art. 3, comma 4, della Legge n. 194/1998; art.
50 della Legge n. 448/1998) è stato elevato al 60% del
costo complessivo degli interventi di realizzazione delle metropolitane
e dei sistemi di trasporto rapido di massa;
- con deliberazione del CIPE del 22 giugno 2000 è stata
ammessa a fruire del contributo statale ex Lege 211/1992 e s.m.i.
definito in Lire 366.004,20 milioni (Euro 189.025.394,20) pari
al 60% dell'intervento previsto di L. 610.007 milioni (Euro 315.042.323,70)
la realizzazione della seconda tratta Porta Nuova - Lingotto della
Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino;
- dal 1° gennaio 2003 il GTT S.p.A,. risultante dalla fusione
fra le società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A - a seguito di
atto di fusione stipulato in data 23 dicembre 2002 - è
subentrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis c.c.,
in ogni rapporto facente capo alle predette società contestualmente
cessate;
- con lettera del 15 luglio 2003 prot. SI/GPF/lon. 15.970 Met.
1520 GTT ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti istanza finalizzata all'unificazione dei finanziamenti
già assegnati per l'esecuzione della Linea 1 della Metropolitana
Automatica relativi alla tratta Collegno - Lingotto per costo
d'investimento complessivo pari a 958,5 milioni di Euro, al netto
dell'IVA di Legge;
- con deliberazione del 13 novembre 2003 il CIPE ha disposto l'unificazione
degli interventi e dei finanziamenti concernenti la M.A.T. - Linea
1, considerando un'unica tratta, le tratte Collegno - Porta Nuova,
Porta Nuova - Lingotto, e il materiale rotabile inerente la tratta
Porta Nuova - Lingotto rispettivamente per complessivi 958 milioni
di Euro circa e 574,8 milioni di Euro circa.
Considerato che la convenzione allegata alla deliberazione del
Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998 (mecc. 9809756/59), in
base alla quale si affidava alla SATTI S.p.A., ora GTT S.p.A.,
la costruzione e gestione della Linea 1 della metropolitana, all'art.
3, in cui si definisce l'ambito territoriale, recita:
"L'ambito territoriale cui si riferisce
la presente convenzione è quello indicato nel progetto
esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale della
Città di Torino del 21 maggio 1996 (mecc. 9603428/59) e
riguarda pertanto, oltre al Comune di Torino, anche parte del
territorio del Comune di Collegno, in quanto costituenti un unico
comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali
e sociali comuni e interdipendenti, ai sensi dell'art. 1, Legge
29 dicembre 1969, n. 1042.";
non comprendendo, pertanto, l'estensione della
linea da Porta Nuova al Lingotto, approvata e finanziata dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, nonché le eventuali estensioni,
che dovessero essere approvate in futuro, nell'ambito del territorio
comunale.
Considerato che già con la deliberazione
del 23 luglio 1991, l'Amministrazione ha inteso realizzare la
Linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo a Porta Nuova
con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli e oltre
Porta Nuova fino alla stazione di Torino - Lingotto ed al Comune
di Nichelino, intendendo, pertanto la linea come un'unica realizzazione,
e per la necessaria integrazione, come un'unica gestione.
Si ritiene pertanto necessario modificare l'art.
3, secondo il seguente testo:
"L'ambito territoriale cui si riferisce
la presente convenzione è quello indicato nel progetto
esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale della
Città di Torino del 21 maggio 1996 (mecc. 9603428/59),
e nei progetti approvati dall'Amministrazione Comunale, relativi
a successive prosecuzioni della linea nell'ambito del territorio
del Comune di Torino, e riguarda pertanto, oltre al Comune di
Torino, anche parte del territorio del Comune di Collegno, in
quanto costituenti un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti
urbani, industriali e sociali comuni e interdipendenti, ai sensi
dell'art. 1, Legge 29 dicembre 1969, n. 1042."
La modificazione è stata concordata tra
le parti.
Considerato, inoltre, la prossima messa in esercizio
della tratta Collegno - Stazione XVIII Dicembre, occorre approvare
le nuove modalità di gestione del servizio di trasporto
pubblico attuato con la linea di metropolitana.
In questa prima fase di avvio, e anche per la
concomitanza dello svolgimento del prossimo evento olimpico invernale,
essendo la metropolitana ricompresa nella rete urbana di Torino,
si propone di applicare le tariffe urbane di trasporto pubblico
relative a tutti i documenti di viaggio (biglietto di corsa semplice,
abbonamenti settimanali, abbonamenti mensili e plurimensili, ecc.):
in particolare, la tariffa di corsa semplice sarà pari
a quella della corsa semplice urbana del trasporto di superficie,
attualmente di Euro 0,90. Si utilizzeranno pertanto i biglietti
urbani con validità di 70 minuti. Il biglietto avrà
validità per una sola corsa. GTT dovrà immettere
in circolazione nuovi documenti di viaggio che permettano la necessaria
integrazione col trasporto pubblico di superficie. In relazione
all'introduzione delle nuove tecnologie per la bigliettazione
(elettronica e magnetica), dovranno cambiare le modalità
d'uso dei documenti di viaggio. Laddove siano presenti a bordo
i nuovi apparecchi per l'obliterazione, sarà obbligatoria
la timbratura del documento di viaggio ogni volta che si sale
a bordo del mezzo di trasporto.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa
che qui integralmente si richiamano, la modificazione dell'art.
3, della convenzione per l'affidamento a SATTI S.p.A., ora GTT
S.p.A., della costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana
Automatica di Torino, di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale del 14 dicembre 1998 (mecc. 9809756/59), sostituendolo
con il seguente testo:
"L'ambito territoriale cui si riferisce la presente convenzione
è quello indicato nel progetto esecutivo approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino
del 21 maggio 1996 (mecc. 9603428/59), e nei progetti, approvati
dall'Amministrazione Comunale, relativi a successive prosecuzioni
della linea nell'ambito del territorio del Comune di Torino, e
riguarda pertanto, oltre al Comune di Torino, anche parte del
territorio del Comune di Collegno, in quanto costituenti un unico
comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali
e sociali comuni e interdipendenti, ai sensi dell'art. 1, Legge
29 dicembre 1969, n. 1042."
La convenzione resta salva in ogni altra sua parte;
2) di approvare che in fase di avvio dell'esercizio della metropolitana,
essendo questa ricompresa nella rete urbana di Torino, siano ad
essa applicate le tariffe urbane di trasporto pubblico relative
a tutti i documenti di viaggio (biglietto di corsa semplice, abbonamenti
settimanali, abbonamenti mensili e plurimensili, ecc.): in particolare
la tariffa di corsa semplice sarà pari a quella della corsa
semplice urbana del trasporto di superficie, attualmente di Euro
0,90. Si utilizzeranno pertanto i biglietti urbani con validità
di 70 minuti. Il biglietto avrà validità per una
sola corsa. Sarà inoltre, obbligatoria la timbratura del
documento di viaggio ogni volta che si sale a bordo dei mezzi
di trasporto, laddove siano presenti i nuovi apparecchi per l'obliterazione;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.