Divisione Servizi Tributari e
Catasto
Direzione Divisione
n. ord. 179
2005 08731/013
OGGETTO: ART. 4 TER DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 - MODIFICAZIONE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Con atto deliberativo
n. 60 del 28 aprile 2005 (mecc. 2005 01961/013) il Consiglio Comunale
ha approvato, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997
n. 446, l'integrazione del vigente Regolamento dell'Imposta Comunale
sugli Immobili con l'inserimento del seguente articolo:
"Art. 4 ter": Agevolazioni in materia di atti
di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito
e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art.
1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.
1) I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli
Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle
unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate
in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto
non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato
alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il
Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento
redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data
cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
a pena di inammissibilità della definizione agevolata,
e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall'Agenzia
del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti
tributari relativi alle annualità di imposta arretrate
di loro competenza riferite agli anni 2000-2001-2002-2003 e 2004
con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore
imposta dovuta, calcolata con l'applicazione dell'aliquota del
6, ovvero del 5,25 per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, all'intero imponibile nel caso
di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile
adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente
con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni
amministrative dovuti, mentre per le annualità 2005 e seguenti
si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote
determinate per ogni anno.
2) La definizione agevolata delle annualità
arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento
in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione
dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti
di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, i quali atti
sono da presentarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre
2005. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità
della definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su
apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.
3) L'Ufficio Tributi provvede alla verifica dell'indicazione
della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute
a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza
del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole
alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data
cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale
e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da
comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la
procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004,
n. 311."
Con l'approssimarsi della scadenza del prossimo 31 ottobre sono pervenute a questo Assessorato ai Tributi in merito alla procedura di cui all'art. 4 ter Regolamento ICI ripetute segnalazioni finalizzate a richiedere la modifica del termine di presentazione degli atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale presso la competente Agenzia del Territorio, in quanto il sopra citato termine di scadenza coincide con quello legato alla presentazione degli atti di cui al condono edilizio ter, e quest'ultimo ha causato presso gli uffici del Territorio una soverchia attività ricettiva e di controllo catastale tale da non consentire la tempestiva disamina delle pratiche di regolarizzazione ai fini ICI.
Tra le segnalazioni pervenute meritano di essere evidenziate quella del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e quella dell'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), rilevanti in quanto la prima è espressa dalla più rappresentativa categoria dei professionisti coinvolti nelle procedure di regolarizzazione e la seconda in quanto formulata dagli amministratori di stabili nell'interesse delle proprietà condominiali.
Per quanto sino ad ora esposto, si ritiene opportuno provvedere alla modifica della data riportata nel sopraccitato art. 4 ter sostituendo la scadenza del 31 ottobre p.v. con quella del 31 dicembre c.a..
Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Regolamento del Decentramento, ravvisando carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni, la presente non è stata inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle stesse, in quanto la modifica regolamentare è effettuata ai soli fini di ovviare all'inconveniente tecnico verificatosi presso gli Uffici del Territorio.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Dato atto che
i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per le motivazioni di cui in premessa, la modifica dell'art. 4 ter del vigente Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili con la sostituzione del termine di scadenza del 31 ottobre 2005, riportato nel comma 2, con quello del 31 dicembre 2005 (all. 1 - n. );
2) di dare atto che il Regolamento ICI, così modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e della Circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
3) di dare atto che, infine, ravvisando carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni, non sono stati richiesti i pareri delle stesse in ossequio all'art. 44, comma 3, del Regolamento del Decentramento;
4) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.