Atto n. 141
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 3 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO " ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE E
MUSEI"
Il Presidente
Guido Alunno di concerto con il Coordinatore alla V Commissione, Enzo Lavolta,
riferisce.
Ai sensi degli art.43 e 44 del Regolamento del Decentramento
veniva comunicato con lettera n° prot.11137 del 15 settembre 2005
l’invito alla IV Circoscrizione ad esprimere parere relativamente allo
schema di deliberazione proposto il 10/08/2005 dalla Giunta comunale al
Consiglio Comunale avente come oggetto: “Atto di indirizzo in materia di
patrimonio culturale e musei ”.
L’attuale quadro normativo
assegna agli Enti locali – e in modo particolare ai Comuni –
funzioni e compiti assai più ampi di quelli che essi hanno
tradizionalmente esercitato. L’assetto generale delle competenze della
Pubblica Amministrazione, così come è stato delineato dal nuovo
Titolo V della Parte II della Costituzione, è infatti caratterizzato da
un esplicito e paritario pluralismo istituzionale, dalla doppia
generalità di attribuzioni alle Regioni (sul piano legislativo) e ai
Comuni (su quello amministrativo), dalla fine del parallelismo tra competenze
legislative e amministrative, oltre che dai principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza nell’allocazione delle funzioni alle
diverse componenti della Repubblica.
In questo contesto, le
responsabilità dei Comuni si trovano ad essere estese, ben oltre la
gestione del proprio patrimonio e dei propri istituti culturali,
all’insieme delle funzioni amministrative “che riguardano la
popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzo del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze”, come prevede l’art. 13 del D.Lgs.
267/2000.
Alla luce del recente D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, inoltre, gli Enti
locali con lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e
ogni altro ente ed istituto pubblico “hanno l’obbligo di garantire
la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza”
(art. 30, comma 2), concorrono con lo Stato nell’opera di catalogazione
dei propri beni, e, previa intesa con gli enti proprietari, anche degli altri
beni culturali presenti nel loro territorio, sulla base delle metodologie
stabilite in cooperazione fra Stato e Regioni. Possono richiedere l’avvio
del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale; esercitare
il diritto di prelazione qualora lo Stato rinunci all’acquisto (artt.
60-62) e richiedere al Ministero l’espropriazione di beni mobili e
immobili d’interesse storico e artistico; (art. 95). Numerose competenze
vengono inoltre attribuite agli Enti locali in tema di valorizzazione, nel
quadro della legislazione regionale vigente e il cui coordinamento,
armonizzazione e integrazione delle attività è oggetto di accordi
su base regionale, tra Stato, Regione e Enti pubblici territoriali (art. 112
comma 4) al fine di definirne gli obiettivi, i tempi e le modalità
d’attuazione, oltre alle modalità di gestione.
L’attuale
quadro normativo consente dunque non solo di distinguere fra proprietà e
gestione dei beni, ma anche fra titolarità ed esercizio delle funzioni e
di aprire inedite forme di collaborazione fra le Pubbliche Amministrazioni per
una gestione integrata dei beni culturali a livello locale.
Va inoltre
considerato che l’attenzione crescente nei confronti dei musei, e la
rivalutazione del museo in quanto istituto e pubblico servizio non hanno
soltanto stimolato un suo maggior orientamento nei confronti del pubblico, il
riconoscimento della centralità della sua funzione educativa, lo sviluppo
di attività espositive e didattiche, ma hanno anche portato a
riconsiderare le forme e le modalità della loro gestione: scientifica,
culturale, finanziaria e organizzativa. Sulla base di queste premesse
nell’anno 2002, con la costituzione della Fondazione Torino Musei, la
Città ha realizzato la più rilevante distinzione fra le funzioni
di indirizzo e controllo e quelle di gestione dei musei, dalla creazione del
Museo civico, avvenuta nel 1863, sino ad oggi.
Preceduta nel 1998 dalla
creazione delle due Istituzioni, una per la Galleria Civica d’Arte Moderna
e l’altra (non resa operativa) per il Museo Civico d’Arte Antica, la
Fondazione Torino Musei è anche la prima ad essere stata realizzata in
Italia.
Questo modello di gestione dei Musei civici è fondato da un
lato sul riconoscimento della piena autonomia scientifica, culturale e operativa
della Fondazione e, dall’altro, sul mantenimento in capo alla Città
delle funzioni di indirizzo e controllo, sulla base di un rapporto regolato
dalla convenzione approvata con deliberazione n. 90 del Consiglio Comunale
dell’8 luglio 2002 (mecc. 2002 03802/45), che stabilisce gli impegni fra
le parti e affida alla Fondazione l’adozione degli atti che ne regolano
l’organizzazione e il funzionamento.
La profonda innovazione del ruolo
della Città nei confronti del proprio patrimonio culturale e dei suoi
musei ha implicazioni di carattere generale sulle sue politiche in campo museale
e, più in generale, in materia di patrimonio culturale cittadino.
Non
comporta soltanto una radicale revisione degli atti che hanno sin qui regolato
il funzionamento e l’organizzazione dei Musei, ma si estende alla
ridefinizione dei criteri e dei princìpi che improntano le politiche
della Città in materia di patrimonio culturale e di musei le quali,
peraltro, hanno variamente investito l’insieme dei musei presenti nel suo
territorio, estendendosi, in gradi e misure diverse nel tempo, al patrimonio
storico e artistico cittadino nel suo complesso.
Con lettera del 10 luglio
2003, inoltre, il Segretario Generale richiedeva una valutazione sui Regolamenti
vigenti e sulla loro eventuale revisione in forma di Testi unici che, in materia
di musei e patrimonio culturale interessavano in particolare il Regolamento n.
209 “Accesso ai musei civici e alle mostre temporanee” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 gennaio 1995 (mecc.
9409649/26).
Da un suo esame e alla luce del nuovo assetto di gestione dei
musei civici si rende pertanto necessario provvedere alla sua abrogazione,
adottare gli atti previsti dalla convenzione con la Fondazione Torino Musei e,
più in generale, dotare la Città di norme atte a regolare
l’intervento in ambito museale e di patrimonio culturale cittadino.
La
natura della materia ha suggerito, per le sue stesse caratteristiche, di
adottare, più che un regolamento di carattere prescrittivo, un
“atto d’indirizzo” che individuasse princìpi e criteri
guida nell’intervento museale: una sorta “carta dei musei e del
patrimonio culturale” che definisca gli obiettivi di qualità che la
Città intende perseguire in materia di musei e beni culturali. Esso si
propone al tempo stesso come riferimento per l’insieme dei musei
cittadini, indipendentemente dalla titolarità della loro
proprietà, così come è avvenuto – a livello nazionale
– con l’approvazione dell’“Atto di indirizzo sui criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei.
(Art. 150, comma 6, D.Lgs. 112/98)”, cui, peraltro, la Città si
è ispirata nella definizione della convenzione con la Fondazione Torino
Musei.
Il confronto fra la realtà europea e quella italiana, dopo
aver individuato – agli inizi degli anni Novanta – come essenziale
la questione dell’autonomia scientifica, culturale, finanziaria e
organizzativa dei musei, quale condizione basilare per un miglioramento della
loro gestione complessiva – dalla cura e gestione delle collezioni ai
servizi al pubblico – ha progressivamente orientato l’attenzione
degli operatori nei confronti della qualità globale del servizio
museale.
Un documento elaborato da ANCI, UPI e Coordinamento delle Regioni
nel 1999 è stato assunto come base per l’elaborazione di standard
museali da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e
approvato con D.M. 10 maggio 2001 in forma di “Atto di indirizzo sui
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei
musei”.
L’Atto d’indirizzo, la cui struttura s’ispira
al Codice deontologico dell’ICOM, l’International Council of
Museums, propone un approccio globale alla qualità dei musei e dei loro
servizi, individuando gli standard minimi di dotazione e di prestazione
necessari a garantire l’esistenza e il buon funzionamento dei
musei.
L’abrogazione dell’art. 150 del D.Lgs. 112/98, a cui sensi
era stato adottato l’Atto di indirizzo, non ha investito l’Atto, in
un momento in cui molte Regioni l’hanno fatto proprio e si avviano o
stanno per avviarsi a basare su di esso la normativa regionale sui musei e lo
stesso Ministero ha avviato la sua sperimentazione all’interno dei Poli
museali. Il Codice ha tuttavia espunto il termine standard, sostituendolo con la
nuova formula di “livelli di qualità della valorizzazione”
che il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali
“fissano”, anche con il concorso delle università, curandone
il periodico aggiornamento (art. 114).
Considerato che:
- alla creazione
del Museo Civico, nel 1863, la Città di Torino ha affiancato un
intervento più esteso in ambito museale, che infatti si è
tradotto, in forme e gradi diversi nel tempo, in molteplici forme di sostegno e
di collaborazione con i musei torinesi, i cui esiti sono peraltro rintracciabili
nelle attuali, molteplici forme di partecipazione alla realtà museale
cittadina (ved. all. 2 “La Città e i musei: un quadro
storico”) (all. 2
- );
- questo
impegno ha portato a una presenza fortemente diramata, che – in tempi e
con gradi diversi – ha finito per interessare l’insieme dei musei
cittadini con poche eccezioni, limitate ad alcuni musei privati – con
molti dei quali, peraltro, la Città ha stipulato convenzioni e accordi
volti a sostenerne l’attività e a definire un rapporto di
collaborazione stabile nel tempo – e ai musei statali, anch’essi
oggetto di contributi e interventi e ultimamente – in attuazione del nuovo
quadro normativo venutosi a determinare nel corso degli ultimi anni – di
collaborazione e di partecipazione alla gestione, a partire dalla Fondazione del
Museo Egizio, di cui – come è noto – la Città è
socio fondatore;
- a
differenza del passato questa responsabilità trova fondamento, oltre che
nel ruolo che hanno avuto e hanno gli Enti locali nella tutela, valorizzazione e
gestione del patrimonio storico e artistico e dei musei, in un quadro normativo
che lo individua in forma esplicita e positiva;
- la Città ha
continuato e continua dunque a svolgere una funzione estesa al complesso del
patrimonio culturale e museale cittadino sia attraverso gli interventi che attua
direttamente sul proprio patrimonio storico e museale, sia attraverso la
collaborazione e la partecipazione al funzionamento e allo sviluppo dei musei e
il loro sostegno finanziario e in servizi.
Attraverso l’approvazione di
un proprio Atto di indirizzo la Città si propone di dare attuazione ai
criteri tecnico-scientifici e agli standard di funzionamento e di sviluppo dei
musei su base locale, tenendo conto della concreta situazione dei musei
cittadini, delle loro capacità e potenzialità, orientando
l’azione della Città in direzione di un miglioramento della
qualità dei musei e dello sviluppo di una cultura della qualità
nella gestione del patrimonio e dei servizi museali.
Esso costituisce in
primo luogo un punto di riferimento per l’Amministrazione comunale, al
fine di stabilire princìpi e criteri nella gestione del proprio
patrimonio museale e culturale, indipendentemente dalla forma di gestione
attuata, e di orientarne, a diversi gradi di prescrittività,
l’azione, diretta o indiretta.
Oltre a questo obiettivo, che si propone
di normare l’attività comunale nell’ambito dei musei e dei
beni culturali di sua proprietà, l’Atto di indirizzo intende porre
le basi per la definizione degli impegni della Città nei confronti dei
beni culturali e dei musei appartenenti ad enti di cui essa fa parte e degli
standard di gestione delle collezioni e dei servizi al pubblico che si richiede
loro di rispettare in ragione della partecipazione finanziaria e/o in servizi da
parte della Città.
In terzo luogo esso si caratterizza come documento
rivolto all’insieme del patrimonio culturale e dei musei presenti nel
territorio cittadino, come proposta di “linee guida” da attuare
nella tutela e fruizione di un patrimonio il cui carattere
“pubblico” costituisce in ogni caso una condizione determinata dalle
finalità e dalle modalità di funzionamento di tutti i musei che,
indipendentemente dalla loro proprietà e appartenenza, rispondono alla
definizione dell’ICOM, che la Città prende a proprio
riferimento.
Per questa ragione i princìpi proposti, ripresi
dall’ “Atto d’indirizzo” nazionale, hanno carattere
generale e sono declinati differentemente a seconda delle diverse tipologie di
museo e di rapporto che la Città ha con essi.
L’Atto
d’indirizzo viene proposto mentre è in fase di definizione da parte
della Regione Piemonte l’adozione di standard su scala regionale, nella
piena convinzione che non vi sia contrasto fra atti assunti non solo a partire
da un comune punto di riferimento, ma anche la cui applicazione si riferisce a
realtà di diversa dimensione territoriale.
Esso rappresenta comunque
un atto assunto dalla Città nell’ambito della sua autonomia
statutaria e comunque modificabile se risulterà necessaria
un’armonizzazione fra le sue indicazioni e quelle previste dalla Regione
Piemonte nell’esercizio della sua potestà legislativa in materia di
valorizzazione dei beni culturali. Questa, peraltro, non costituisce al momento
oggetto di una normativa specifica di settore, ma risulta soltanto enunciata in
forma di declaratoria di funzioni nella L.R. 44/2000 di attuazione al D.Lgs.
112/98, che conferma peraltro la competenza dei Comuni ad esercitare tutte le
funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla
promozione dello sviluppo culturale della comunità di riferimento (L.R.
44/2000 art. 127, comma 1).In apertura dell’Atto di indirizzo, nel
Preambolo, sono richiamati gli atti a valenza pluriennale che individuano gli
obiettivi a medio e lungo termine dell’Amministrazione civica in ambito
museale e gli organi che ne hanno la responsabilità e gli organi e le
strutture incaricate di vigilare sull’applicazione dell’Atto stesso
e di dare attuazione alle sue previsioni.
Segue un articolo dedicato alle
definizioni e ai princìpi generali, desunti dalla Costituzione e dalla
legislazione vigente in materia di beni culturali e musei, con particolare
riferimento al D.Lgs. 42/2004, il “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”.
Successivamente l’Atto di indirizzo della
Città di Torino riprende contenuti e struttura dell’“Atto di
indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei” approvato con D.M. 10 maggio 2001, recependone in
sintesi le indicazioni di carattere generale e le affermazioni di principio
basilari, adeguandole alla realtà museale cittadina.
L’Atto di
indirizzo risulta pertanto suddiviso in otto parti o ambiti, relativi
rispettivamente a:
Status giuridico
Assetto finanziario
Strutture del
museo
Personale
Sicurezza
Gestione e cura delle collezioni
Rapporti
del museo con il pubblico e relativi servizi
Rapporti con il
territorio.
Per ciascuno degli otto ambiti sono enunciati i
princìpi basilari e gli indirizzi di carattere generale e le forme
attraverso cui la Città di Torino può attuarne, promuoverne,
sostenerne l’applicazione nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali.
In tutti i casi in cui vi siano standard e atti di carattere
più generale già assunti da parte della Città aventi
rilevanza per i musei e i beni culturali, essi sono stati ripresi ed evidenziati
dall’Atto d’indirizzo, in corrispondenza del relativo
ambito.
Sono demandate a successivi atti sia la descrizione di “linee
guida” più specifiche sia le applicazioni di carattere
regolamentare eventualmente previste dall’Atto stesso.
Per la sua
stessa natura, l’Atto di indirizzo della Città ha, al pari
dell’Atto d’indirizzo ministeriale, validità limitata nel
tempo e vengono pertanto indicate in conclusione le modalità e le forme
per il suo periodico aggiornamento, previsto di norma ogni cinque anni, fatta
salva la necessità di modifiche rese necessarie dalla modificazione del
quadro normativo statale e/o regionale o dalla volontà
dell’Amministrazione comunale.
Tutto ciò
premesso,