Atto n. 126
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^
convocazione, per la seduta ordinaria del
19 SETTEMBRE 2005
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO
Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI
BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria,
LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, PUGLISI Ettore, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo,
VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, POLLINI Alfredo,
GAI Giorgio, VIGNALE Gian Luca.
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (Art.43 e 44, Regolamento Decentramento) avente ad oggetto
“Riordino delle prestazioni domiciliari Sociali e Socio-Sanitarie
“
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE
AD OGGETTO "RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE".
Il
Presidente Guido Alunno di concerto con il Coordinatore alla IV Commissione,
Mauro Valle, riferisce.
Ai sensi degli art.43 e 44 del Regolamento del
Decentramento veniva comunicato con lettera n° prot.31394 del 18 luglio
2005 l’invito alla IV Circoscrizione ad esprimere parere relativamente
allo schema di deliberazione proposto il 12/7/2005 dalla Giunta comunale al
Consiglio Comunale avente come oggetto: “Riordino delle prestazioni
domiciliari sociali e socio sanitarie”.
Con tale proposta,
costruita coerentemente con quanto previsto dal Piano di Zona dei Servizi
Sociali, anche raccogliendo le richieste e proposte degli organismi sociali e
delle associazioni che hanno partecipato alla definizione del Piano stesso, si
intende riordinare il sistema di offerta dei servizi domiciliari, con la
contestuale revisione dei criteri d’accesso agli stessi.
In
particolare in considerazione degli obiettivi/azioni degli atti sopra indicati
è risultato necessario ricomporre il sistema dell’assistenza a
domicilio, attraverso un'identificazione più precisa dei ruoli da
attribuire/riconoscere ai vari attori interagenti nel sistema
attraverso:
- la promozione, il sostegno ed il riconoscimento del ruolo esercitato dalla
famiglia, distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali
doveri di solidarietà intrafamiliare, per le quali è necessario
sviluppare attività di sostegno e sollievo, dallo svolgimento di
prestazioni riconducibili al lavoro di cura, per le quali occorre prevedere un
riconoscimento anche economico mediante rimborsi spese forfettari eventualmente
utilizzabili, in caso di necessità, per versare contributi previdenziali
volontari;
- la promozione, il sostegno e il riconoscimento dell'assunzione di un ruolo
parafamigliare da parte di volontari singoli e il conseguente riordino della
prestazione dell'affidamento famigliare distinguendo, anche ai fini della
determinazione dell'entità del rimborso spese riconosciuto, tra
l'esercizio di funzioni tipiche della solidarietà di vicinato e lo
svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;
- la definizione del ruolo esercitato dagli operatori professionali di diversa
qualifica nel sistema della cura, in particolare assistenti domiciliari e
collaboratori familiari, in relazione allo specifico professionale e alla
necessità di ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
- la distinzione dei ruoli esercitati nel sistema dal servizio pubblico (
titolare della presa in carico, che deve garantire prioritariamente i compiti
della valutazione del bisogno e della verifica/monitoraggio sugli interventi in
atto) e dalle imprese sociali, cui va riconosciuta autonomia nella
progettazione operativa e nella gestione degli interventi, nonché la
responsabilità dell'esecuzione del progetto
assistenziale.
Perchè tale ricomposizione sia realizzabile
operativamente sul piano tecnico ed organizzativo, occorre però che
vengano definite nuove regole al fine di:
1) superare l’attuale
disomogeneità tra i criteri di accesso alle varie prestazioni
domiciliari, che troppo spesso finisce per condizionare, a scapito
dell’appropriatezza, la scelta di una rispetto all’altra. Si tratta
di adottare modalità di valutazione della condizione socio-economica e
procedure analoghe per l’accesso a tutte le prestazioni domiciliari, tali
da incentivare il ricorso a tali interventi rispetto a quelli residenziali,
senza peraltro penalizzare chi necessita di ricovero. Inoltre, in considerazione
della rilevante consistenza della offerta privata in quest’ambito, vanno
individuate le modalità attraverso le quali il servizio pubblico possa
garantire un servizio di segretariato sociale/valutazione/orientamento alla
popolazione che lo richiede e che necessita di queste prestazioni,
indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche e quindi anche nel caso
non siano dovuti interventi a carico parziale/totale
dell’Amministrazione.
Pertanto, nelle more dell’adozione da parte
della Regione Piemonte del provvedimento di cui all’art.40 della
l.r.1/2004 in materia di criteri per il concorso degli utenti al costo
delle prestazioni sociali, è necessario approvare le norme sui criteri di
accesso alle prestazioni domiciliari di cui all’allegato 1 della proposta
di deliberazione, facente parte integrante del provvedimento in
esame.
2) adeguare l’offerta pubblica alla evoluzione della domanda di
domiciliarità proveniente dalla popolazione torinese, che in particolare
riguarda l’utenza anziana: oltre ai dati demografici che vedono nella
nostra città, a fronte di una popolazione di circa 900.000 unità,
la presenza di oltre 89.000 anziani ultrasettantacinquenni (di cui 42.000
anagraficamente soli e circa 23.000 senza figli o con figli residenti fuori
Torino), con un indice di vecchiaia più alto del 60% di quello della
cintura e dell'11% di quello regionale, un’indagine condotta sugli
accessi ai servizi sociali della Città in corso 2003 evidenzia che il 50%
delle richieste di intervento riguardano persone anziane mentre i dati relativi
alla erogazione delle prestazioni domiciliari nell’ultimo triennio
segnalano un forte incremento assoluto e percentuale delle risposte a persone
anziane, che risultano beneficiarie nel 70 % dell’assistenza domiciliare,
nell’95 % del telesoccorso e a favore delle quali in corso 2004 sono stati
gestiti 1225 affidi familiari ( a fronte dei 712 del 2001) e 1570
assegni di cura ( a fronte degli 810 del 2001).
In particolare la recente
notevole crescita del ricorso a tali prestazioni e l’analisi qualitativa
dei casi che ne hanno beneficiato suggerisce la necessità di una
rivisitazione più complessiva degli strumenti a disposizione degli
operatori sociali nei confronti degli anziani, riconoscendo anche in ambito
sociale una specificità dei servizi loro offerti e declinando le forme
concrete della domiciliarità.
In quest’ambito da un lato
occorre promuovere, attraverso il coinvolgimento della comunità locale,
azioni di natura preventiva e di vigilanza attiva volte a ritardare il
più possibile la perdita dell’autonomia e la conseguente
necessità della presa in carico individuale: in tal senso si tratta di
ricondurre a sistema le azioni sperimentali realizzate con il progetto
“Domiciliarità leggera” avviato con deliberazione della
Giunta Comunale del 15 luglio 2003 n.mecc. 200305506/19 e implementato con
deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2004 n. mecc.200406313/19.
Dall’altro, quando invece la presa in carico diventi necessaria,
occorre attuare una progettazione individualizzata degli interventi e una scelta
appropriata delle prestazioni, distinguendo i percorsi degli utenti e le
modalità organizzative dei servizi in relazione alla condizione di
autosufficienza o meno dell’anziano richiedente/beneficiario delle
prestazioni.
Nel caso di non autosufficienza della persona infatti, in base
all’accordo sull’attuazione regionale dei Livelli Essenziali di
Assistenza, intervenuto con D.G.R. del 23 dicembre 2003 n.51, la
titolarità degli interventi domiciliari risulta in capo al Servizio
Sanitario Nazionale e le prestazioni assumono prevalente rilevanza
socio-sanitaria.
Conseguenza fondamentale di tale accordo è il
riconoscimento di rilevanza sanitaria alle prestazioni domiciliari fornite dalla
Città agli anziani non autosufficienti, ambito di intervento in
cui in collaborazione con le ASL cittadine si è avviato sperimentalmente
in materia sin dal gennaio 2003 il Progetto Torino Domiciliarità,
finanziato con l'art. 71 ex legge 448/98 (legge finanziaria per l'anno 1999) e
attuato con le modalità di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale
del 28 gennaio 2003( n. mecc. 200300445/19) e del 7 dicembre 2004 n. mecc.
200410460/19, realizzando un proficuo confronto sui contenuti .
Pertanto,
alla luce di quanto sopra, è necessario approvare il documento di
indirizzo, costruito al fine di orientare direttamente l’azione in materia
degli operatori sociali e sanitari, denominato Linee guida per
l’appropriatezza degli interventi domiciliari per gli anziani di cui
all’allegato 2 della rposta di deliberazione, facente parte integrante del
provvedimento in esame.
3) individuare le specifiche per l’utilizzo
delle prestazioni domiciliari così ridefinite in favore di altre
tipologie di utenza: minori e disabili. A tal proposito va sottolineato che
l’accordo regionale di cui alla succitata D.G.R. del 23 dicembre 2003 n.51
non consente ancora la definizione di un sistema globale ed integrato di
prestazioni domiciliari a favore di tutte le tipologie di utenza, rinviando in
particolare la regolamentazione degli interventi nei confronti di persone con
problemi psichiatrici, affette da dipendenze o da HIV o con malattie terminali,
nei cui confronti per altro il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 prevede che gli
interventi socio-sanitari di natura domiciliare siano totalmente a carico del
Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, nelle more di tali accordi con il
presente atto è possibile prevedere l’erogazione di prestazioni
domiciliari a eventuale carico dell’Amministrazione comunale, oltre che in
favore delle persone anziane di cui al punto precedente, solamente nei confronti
di minori e disabili. Pur nella generale unitarietà del sistema, le
prestazioni descritte nell’allegato 2 si applicano a tali tipologie di
utenza con le modalità descritte nell’allegato 3, facente parte
integrante del presente provvedimento, che individua gli obiettivi particolari
e i necessari adattamenti ai bisogni specifici, da perseguirsi in tali
casi;
4) stipulare un accordo di programma con le Aziende Sanitarie
Locali torinesi in materia di interventi domiciliari, da adottarsi con
successivo provvedimento della Giunta Comunale, che dovrà definire le
modalità organizzative per:
- garantire modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari che
favoriscano percorsi unitari per l’utenza, con particolare riferimento
alla continuità assistenziale tra la fase dell’acuzie/postacuzie, a
totale titolarità sanitaria, e la fase della lungoassistenza in cui, a
seconda delle condizioni socio-economiche del beneficiario,
l’Amministrazione può o meno essere chiamata a riconoscere una
integrazione di natura economica;
- realizzare la valutazione congiunta da parte dei servizi sociali e sanitari
circa l’assistibilità a domicilio in particolare degli anziani non
autosufficienti che avranno richiesto l’intervento dell’Unità
Valutativa Geriatrica delle ASL, attraverso il raccordo con gli interventi dei
Medici di Medicina Generale e dei Servizi di Cure Domiciliari delle Aziende
Sanitarie;
- giungere all’approvazione congiunta di progetti individualizzati di
massima applicabili alle varie tipologie di utenza standardizzabili in relazione
alle condizioni di autosufficienza e alla consistenza della rete sociale, sulla
base dei quali definire sin dalla fase valutativa l'ipotesi di mix di
prestazioni fino al massimale erogabile e l’entità del concorso
finanziario dei due enti e dell'utente, che dovranno costituire il riferimento
per le progettualità operative da mettere in atto;
- gestire le eventuali liste d’attesa per l’attivazione degli
interventi secondo criteri di omogeneità e di trasparenza e, mediante il
ricorso alle modalità ed agli strumenti di valutazione di cui alla
DGR 17-15226 del 30 marzo 2005, garantendo priorità alle situazioni
connotate da debolezza socio-economica, correlata al grado di limitazione
dell’autonomia personale;
- prevedere un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni che
consenta:
- la regolazione del mercato privato, ampiamente diffuso in questo settore e
sviluppatosi negli anni in modo non regolato, a tutela della qualità
delle prestazioni rese agli utenti e della regolarità dei rapporti di
lavoro degli operatori coinvolti;
- l’utilizzo non solo da parte dei servizi sociali della città ma
anche di tutti i suoi potenziali e diversificati “clienti” presenti
sul territorio cittadino: siano essi privati, qualora non intendano avvalersi o
per la parte per cui non hanno diritto ad usufruire dell’intervento
pubblico oppure altri enti pubblici, prime fra tutte le Aziende Sanitarie Locali
per la parte a loro totale/parziale carico a seconda delle fasi
dell’intervento o della tipologia di utenza in questione;
- l’espressione da parte del beneficiario e/o della sua famiglia,
qualora ne abbiano la capacità e se lo desiderano e nell’ambito di
regole predefinite di correttezza e trasparenza, le proprie preferenze in merito
alle modalità di erogazione della prestazione e nella scelta del
fornitore di fiducia.
A tali fini con il presente provvedimento
occorre pertanto introdurre progressivamente in quest’ambito e con
particolare ma non esclusivo riferimento alle prestazioni di assistenza
domiciliare qualificata, la modalità dei titoli per l’acquisto di
servizi sociali di cui all’art.17 della l.328/2000 a fianco di altri
sistemi di erogazione come il trasferimento monetario; prevedere
l’utilizzo di tali strumenti nell’ambito di una progettazione
individualizzata curata dai servizi pubblici dei due comparti. Pertanto occorre
demandare alla Giunta Comunale l’istituzione della sezione C
dell’Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie
relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di
caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo
modalità per il suo utilizzo che consentano una transizione graduale del
sistema nel tempo che tenga conto da un lato della necessaria continuità
degli interventi in atto sia sotto il profilo dei bisogni dei beneficiari che
delle garanzie occupazionali dei lavoratori impegnati e dall’altro delle
esigenze di informazione ed orientamento da garantire agli utenti perché
la possibilità di scelta di cui all’art.3 comma 4 della l.328/2000
possa essere esercitata con piena consapevolezza.
Il sistema che deriva
dall’approvazione del presente provvedimento, in forza del quale vengono
abrogate le succitate disposizioni istitutive delle singole prestazioni,
presenta caratteristiche fortemente innovative rispetto a quello attualmente in
essere e quindi risulta necessario normare in modo particolarmente
circostanziato la transizione, che, tenuto conto della particolare
fragilità dei destinatari, non potrà che essere realizzata in modo
graduale ed al contempo flessibile, in modo da non costituire un brusco ed
immotivato cambiamento dei singoli percorsi individuali.
In particolare dal
momento che il riordino comporta regole diverse sia in materia di criteri di
accesso sia in materia di indirizzi per l’utilizzo delle prestazioni si
prevede che il nuovo sistema si applichi in modo complessivo alle richieste
presentate dopo 45 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva
il primo elenco di fornitori accreditati, mentre, relativamente ai casi in
corso, al momento del rinnovo si applichino le seguenti regole:
- sul piano della valutazione della situazione economica, a meno che siano
intervenute variazioni che l’abbiano migliorata, è possibile
conservare nel tempo, senza quindi procedere al calcolo del massimale secondo i
nuovi criteri, il valore economico delle prestazioni in corso di erogazione al
momento del riordino: stante la diversa considerazione nei due sistemi
dell’indennità di accompagnamento, il beneficiario di tale
provvidenza e di un assegno di cura erogato per la prima volta dopo
l’aprile 2003 ha comunque facoltà di richiedere
l’applicazione del nuovo conteggio;
- sul piano invece della tipologia di prestazioni erogate, occorre procedere
ad una valutazione della loro appropriatezza alla luce dei nuovi indirizzi: i
servizi sociali che hanno in carico il caso, di concerto con i servizi sanitari
qualora si tratti di situazione rimessa alla competenza delle Unità
Valutative operanti presso le ASL, formulano una nuova ipotesi di progetto
assistenziale individualizzato e concordano con il beneficiario/la sua famiglia
il passaggio al nuovo sistema, che, qualora non siano intervenute modificazioni
nella situazione della persona che avrebbero comunque determinato la variazione
del progetto, può anche essere attuato per fasi in un arco di tempo
massimo di anni due dall’avvio del nuovo sistema.
Il sistema
di erogazioni ed interventi che deriva dall'applicazione del presente atto deve
essere necessariamente considerato come sperimentale, per i complessi effetti
che genera. Pertanto in fase di avvio del riordino attuato con il presente atto,
per un periodo di 24 mesi dalla sua esecutività, la Giunta, sentita la IV
Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti per introdurre
modalità correttive, al fine di adattare i criteri del presente atto alle
conseguenze che emergeranno nella sua applicazione, sia rispetto alla
compatibilità economica con le risorse disponibili per la Città,
sia rispetto agli effetti delle prestazioni sui cittadini. Tali provvedimenti
dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in
sede di predisposizione della deliberazione di indirizzi in tema di tariffe per
l'esercizio finanziario successivo alla loro adozione.
La proposta di
deliberazione di cui all’oggetto è stata discussa in sede di IV
Commissione circoscrizionale in data 8 settembre 2005.
A seguito delle
premesse sopra indicate, si esprimono le seguenti considerazioni.
Si
ritiene molto positivo:
- il superamento dell’attuale disomogeneità tra i criteri
d’accesso alle prestazioni domiciliari, prevedendo una peculiare
specificità alle tipologie d’intervento non condizionate dalla mera
erogazione in base alla condizione economica;
- l’adeguamento dell’offerta pubblica all’evoluzione della
domanda di domiciliarità;
- individuare le specifiche per l’utilizzo delle prestazioni domiciliari
non solo per anziani ma anche per minori e disabili;
- il richiamo relativo all’allungamento della speranza di vita e
all’andamento cronico di una sempre più variegata gamma di
patologie: neorolesioni post traumatiche, sindromi invalidanti,
disabilità psico motorie, disabilità neuropsichiche, tra cui
insufficienze mentali con disturbi della relazione e del comprotamento;
- l’incremento della franchigia a 70.000 euro del valore catastale degli
immobili di proprietà di prima abitazione del richiedente le
prestazioni,
- il riconoscimento di un contributo economico ai famigliari che si prendono
cura al domicilio dei congiunti non autosufficienti;
- l’indicazione alla stipula di un accordo di programma con le
Aziende Sanitarie Locali torinesi in materia di interventi domiciliari, con un
coinvolgimento, anche economico, più vincolante delle AASSLL
torinesi;
- l’indicazione che nel caso di non autosufficienza la titolarità
degli interventi domiciliari risulta in capo al Servizio Sanitario Nazionale e
che le prestazioni assumono prevalente rilevanza socio-sanitaria;
- la valutazione della situazione economica del solo beneficiario nel caso di
non autosufficienza e non dei suoi conviventi o famigliari;
- la regolazione del mercato privato, ampiamente diffuso in questo settore e
sviluppatosi negli anni in modo non regolato, a tutela della qualità
delle prestazioni rese agli utenti e della regolarità dei rapporti di
lavoro degli operatori coinvolti;
Accanto a queste
considerazioni positive, si esprimono tuttavia alcune
perplessità.
In particolare si esprimono riserve relativamente
a:
- La presa in considerazione delle risorse economiche dei famigliari stretti
anche non conviventi di persona richiedente prestazioni di domiciliarità
in situazione di auto sufficienza: tale disposizione è in contrasto con i
Dgls 109/98 e 130/2000 che indicano in modo inequivocabile che non possono
essere richiesti contributi ai congiunti non conviventi di beneficiari di
prestazioni sociali (inoltre si segnala che la Città non considera i
redditi dei non conviventi per altri servizi come le mense scolastiche);
- La non previsione di eventuali riduzione delle quote previste a carico del
beneficiario nel caso in cui lo stesso risulti con famigliari a carico;
- La considerazione della casa di abitazione, se di proprietà, tra le
risorse economiche da conteggiare tra le risorse economiche dei richiedenti: la
casa costituisce bene primario e non fonte di reddito;
- La mancanza di definizione di auto/non auto sufficienza: in nessuno degli
allegati si entra nel merito dei criteri e delle modalità per la
definizione dello stato di autosufficienza o meno.
Si tratta di
una questione non secondaria poiché determina modalità di diverse
per la valutazione delle situazione economica che dà diritto alla
prestazione;
- Le franchigie risultano le medesime sebbene le tipologie d’intervento
e quindi i costi sono diversi in base all’intensità (bassa, media,
alta) dello stesso: sarebbe preferibile introdurre franchigie diverse in base ai
costi preventivati relativamente all’intensità delle
prestazioni;
- La considerazione dell’indennità di accompagnamento fra le
risorse che rientrano tra i redditi dei soggetti richiedenti prestazioni di
domiciliarità: tale indennità infatti non è prevista come
sostegno al reddito, ma come risorsa per garantire alla persona disabile
mobilità ed autonomia (ad esempio la manutenzione di ausili,
l’adeguamento dell’abitazione, le spese in strutture alberghiere
dotate di servizi adeguati, ma spesso di categoria elevata così come i
trasporti ferroviari, ecc.);
- L’introduzione di titoli per l’acquisto di servizi sociali come
modalità per ottenere prestazioni di domiciliarità senza alcuna
indicazione sui criteri di accreditamento o di linea di indirizzo per
l’accreditamento dei fornitori (ad esempio cooperative sociali, enti for
profit, accreditamento individuale) e delle caratteristiche delle prestazioni
previste in accreditamento: tutto viene delegato alla Giunta comunale,
esautorando di fatto il Consiglio comunale e quindi le Circoscrizioni da
ulteriori interventi in merito.
Si evidenzia inoltre che, in un
momento in cui il lavoro è caratterizzato da situazioni di
precarietà e flessibilità, l’introduzione del cosiddetto
buono-servizio possa costituire un ulteriore rischio di incremento di incertezza
nei rapporti lavorativi tra fornitori e prestatori d’opera, con la
possibilità di situazioni occupazionali precarie di lavoratori che devono
effettuare prestazioni particolarmente delicate, come i servizi alla persona: se
la capacità di impresa dei fornitori deve essere incoraggiata ciò
non deve avvenire a scapito dei lavoratori.
Infine c’è il
rischio che l’utente, in un momento di necessità, non sia in grado
e/o non abbia gli strumenti per fare scelte realmente consapevoli e congruenti
al proprio bisogno;
- L’utilizzo del termine “clienti” (pag. 3 punto 5b)
riferito ad eventuali soggetti richiedenti prestazioni di domiciliarità:
si tratta in realtà di cittadini che intendono esercitare il diritto
all’assistenza sociale così come previsto dalla Costituzione della
Repubblica all’art.38.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 0980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.
1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità
PROPONE AL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione,
approvata dalla Giunta Comunale in data 12/7/2005, avente ad oggetto:
“Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie”,
condizionato all’accoglimento delle osservazioni indicate in
narrativa.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento del voto i Consiglieri
Bosso Quaglia e Puglisi per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del
voto sono 18.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 18
VOTANTI:
18
VOTI FAVOREVOLI: 18
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI://
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione,
approvata dalla Giunta Comunale in data 12/7/2005, avente ad oggetto:
“Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie”,
condizionato all’accoglimento delle osservazioni indicate in
narrativa.