Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 170
2005 05077/010
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 OTTOBRE 2004 (MECC. 2004 03053/010) ESECUTIVA DAL 1° NOVEMBRE 2004. MODIFICA.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1°
novembre 2004, è stato approvato il nuovo Regolamento per
la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi
comunali.
L'articolo 3 del suddetto Regolamento, non prevede,
relativamente alla Commissione per gli impianti sportivi circoscrizionali,
la presenza del Direttore Sport e Tempo Libero.
Tenuto conto che è prevedibile, in alcuni
casi, l'opportunità, concordata con le Circoscrizioni,
della partecipazione della suindicata figura professionale, si
ritiene necessario integrare la composizione della Commissione
suddetta.
Il citato provvedimento definisce, tra l'altro,
all'art.13 per le diverse tipologie d'impianto i criteri di ripartizione,
tra la Città e il soggetto convenzionato, degli oneri relativi
alle utenze.
In particolare, il provvedimento prevede per
le bocciofile, gli impianti calcio, le piscine, le palestre e
i campi tennis, che sia posto a carico del concessionario il 20%
dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed
al riscaldamento, oltre a tutte le spese relative alle utenze
per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni, il restante
80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici
ed al riscaldamento, relativamente alle parti sportive, è
posto a carico della Città.
Per quanto concerne i bocciodromi, spetta invece
al soggetto convenzionato il 50% dei costi relativi all'energia
elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, oltre a tutte
le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante
e sale riunioni.
In fase di applicazione del nuovo regolamento
sono stati presi contatti con le realtà associative che
gestiscono, in qualità di concessionari, gli impianti sportivi
comunali e sono state effettuate verifiche sulle utenze e sui
relativi oneri.
Alla luce delle risultanze delle citate verifiche
sulle diverse tipologie d'impianto, sono stati riscontrati ingenti
oneri di gestione dei bocciodromi, in particolare per quanto riguarda
l'utenza elettrica ed il riscaldamento.
Si rileva in effetti l'impossibilità
per il soggetto convenzionato, che opera senza perseguire finalità
di lucro, di sostenere tali oneri di gestione non trascurabili.
Si rende pertanto necessario uniformare per
tutti gli impianti sportivi, compresi i bocciodromi, la suddivisione
del carico delle utenze tra la Città ed i soggetti convenzionati
prevedendo, anche per i bocciodromi, a carico della Città
l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici
ed al riscaldamento, relativamente alle parti sportive.
Inoltre, l'articolo 24 del citato Regolamento,
relativo alle "Assicurazioni", al punto 3 lettera a),
prevede che il concessionario sottoscriva un'adeguata polizza
"contro rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di
tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo
conto del valore di ricostruzione dell'immobile."
Da verifiche effettuate con la Divisione Patrimonio,
è emerso che per molti impianti sportivi esiste già
una copertura assicurativa globale fabbricati.
Pertanto, nel caso in cui l'impianto sportivo
assegnato in gestione sia già assicurato da detta "assicurazione
globale fabbricati" della Città, si ritiene sufficiente
che il concessionario stipuli una polizza "rischio locativo".
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni
ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa
una proroga fino a tutto il 30 settembre 2005.
Hanno espresso parere, entro il termine previsto,
le Circoscrizioni 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 (all. 1-7 - nn. ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni
2, 4 e 8.
Le Circoscrizioni 1, 3, 5, 6, 7 e 10 hanno espresso
parere favorevole.
La Circoscrizione 9 ha espresso parere negativo
relativamente ai punti:
1) lettera a)
Esprime parere negativo in quanto ritiene che
la Commissione composta da un numero di membri pari potrebbe comportare
difficoltà nelle gare per l'affidamento degli impianti
sportivi; infatti il Regolamento per la disciplina dei Contratti, come
anche previsto nel campo dei LL.PP., per evitare tali problemi,
prevede come ipotesi generale una composizione delle Commissioni
con numero dispari di componenti. Inoltre il mantenimento di un
numero di componenti della Circoscrizione superiore ai componenti
della Divisione Sport sembrerebbe maggiormente rispettoso del
decentramento e dell'autonomia circoscrizionale.
Si ritiene di non accettare in quanto la presenza
del sesto membro in Commissione era stata richiesta, informalmente,
da altre Circoscrizioni ed, inoltre, è prevista nei casi
di opportunità, concordati con la Circoscrizione;
1) lettera b)
Esprime parere negativo in quanto questa scelta,
pur se condivisa dalla Circoscrizione, aggraverebbe la discriminazione
già pesantemente esistente tra le Associazioni che hanno
avuto concessioni di impianti sportivi in data precedente all'approvazione
del Regolamento e quelle che le hanno avute dopo, per quanto riguarda
la ripartizione delle utenze.
Si ritiene di non accettare in quanto l'equiparazione
del trattamento tra i diversi soggetti convenzionati sul territorio
cittadino si otterrà man mano che le concessioni saranno
rinnovate.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse
in narrativa, le seguenti modifiche al Regolamento per la gestione
sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre
2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004:
a) integrare, per i motivi
di opportunità citati in narrativa e che si intendono integralmente
richiamati, a sei membri la composizione della Commissione per
gli impianti sportivi circoscrizionali, inserendo il Direttore
dello Sport e Tempo Libero;
b) sostituire all'art.13 -
"Utenze e tassa raccolta rifiuti", alla tipologia Bocciodromi,
le seguenti percentuali di suddivisione delle utenze:
"A carico del soggetto convenzionato:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- tutte le spese relative alle utenze per le
parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali
il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati
entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento, relativamente alle parti
sportive".
c) aggiungere all'articolo
24 - Assicurazioni - al punto 3, lettera a) il seguente capoverso:
"Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale
fabbricati della Città, competerà al concessionario
la stipula di polizza "rischio locativo";
2) di dare atto che il Regolamento per la gestione
sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre
2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004,
resta salvo in ogni altra sua parte;
3) di dare altresì atto che le modifiche
di cui alla lettera a) e b) di cui al presente provvedimento,
entreranno in vigore dall'approvazione del medesimo da parte del
Consiglio Comunale, mentre relativamente alla lettera c), per
non gravare sui concessionari con una polizza eccessivamente onerosa
rispetto alla reale necessità, le prescrizioni suddette
potranno essere applicate anche relativamente alle concessioni
precedentemente approvate;
4) di dare atto che il presente provvedimento
sarà sottoposto ai Consigli Circoscrizionali per l'espressione
del competente parere ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del
Decentramento;
5) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.