Atto
n. 92
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per
la seduta ordinaria del
13 MAGGIO 2005
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia,
BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE
Stefano, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria,
LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo,
VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: ENRICI
BELLOM Maura, GAI Giorgio, QUAGLIA Laura, VIGNALE Gian Luca.
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C. 4 PARERE- (artt.43 e 44 del Regolamento sul
Decentramento) avente ad oggetto “Piano di localizzazione dei punti di
vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l’inserimento di
punti vendita non esclusivi”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE
AD OGGETTO "PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E
PERIODICI E CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI"
Il Presidente Guido ALUNNO,
di concerto con la Coordinatrice della III Commissione Marianna DEL BIANCO,
riferisce.
Con nota del 9 maggio 2005, n.prot.5747, la Divisione
Commercio Settore Attività Economiche e di Servizio, ha richiesto alla
Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt.43 e 44
del Regolamento del Decentramento in merito al “Regolamento procedure
autorizzative e Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di
quotidiani e periodici e criteri per l’inserimento di punti vendita non
esclusivi”.
Il piano di localizzazione delle rivendite di giornali
e riviste della Città di Torino, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.184/94 del 04.10.1994, esecutiva dal 28.10.1994, è
stato adottato in attuazione della Legge 5.08.1981 n.416 e s.m.i., nonché
della normativa Regionale di riferimento.
Il suddetto piano di
localizzazione deve essere adeguato ai criteri indicati dalla nuova disciplina
sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica,
approvata con la Legge 13.04.1999 n.108 e con il Decreto Legislativo 24.04.2001
n.170.
La nuova disciplina normativa è stata adottata al fine di
potenziare la diffusione sul territorio dei punti di vendita di quotidiani e
periodici, ed invero la L.13.04.1999 n.108 ha concesso la possibilità ai
seguenti esercizi commerciali: rivendite di generi di monopolio, rivendite di
carburanti e di oli minerali con superficie fino a 1.500 mq, esercizi pubblici,
esercizi adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati fino a mq.120, le
strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e),
f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di
superficie di vendita pari a 700 mq. di effettuare in via sperimentale
l’attività di vendita di quotidiani e/o periodici, per mesi
18.
A tale sperimentazione sul territorio della Città di Torino
hanno partecipato 495 esercizi, tuttavia alla fine del periodo di
sperimentazione sono state rilasciate solo 48 autorizzazioni; invero la
procedura normativa, integrata con le disposizioni regionali, prevede che i
partecipanti, alla fine del periodo di sperimentazione, dovevano presentare una
apposita richiesta con l’attestazione di aver partecipato alla suddetta
sperimentazione, al fine di poter essere autorizzati in modo
definitivo.
La nuova disciplina normativa di riferimento ha introdotto
inoltre la differenziazione tra punti di vendita esclusivi, riferiti alle
attività che vendono solo quotidiani e periodici, e punti vendita non
esclusivi, riferiti alle attività che in aggiunta ad altre merci sono
autorizzati alla vendita di solo quotidiani o solo periodici.
Il Decreto
Legislativo 170/2001 ha inoltre attribuito alle regioni la competenza ad
adottare dei criteri e parametri di riferimento in base ai quali i Comuni devono
ridefinire i nuovi piani di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e
periodici.
La Regione Piemonte con deliberazione di Giunta del 28.04.2003
n.101-9183 ha approvato i criteri indicando in modo espresso che i punti non
esclusivi sono legittimati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici e
in modo complementare rispetto all’attività commerciale o
paracommerciale di presupposto.
Gli esercizi nei quali può essere
effettuata l’attività di vendita non esclusiva sono indicati
nell’art.2 comma 3 del D. L.vo 170/01, e tale indicazione è
ritenuta dalla Regione tassativa, tranne i casi in cui in un Comune non esistano
punti di vendita o non vi sia un piano di localizzazione.
La normativa
regionale indica i criteri a cui far riferimento precisando che i piani di
localizzazione debbano essere definiti suddividendo il territorio in zone
omogenee, tenendo conto:
- della densità della popolazione,
- del numero delle famiglie,
- delle caratteristiche sociali,
- delle caratteristiche urbanistiche,
- dell’entità delle vendite degli ultimi 2 anni,
- delle condizioni di accessibilità
- dell’esistenza di altri punti di vendita esclusivi e
non.
La normativa regionale precisa inoltre che nella
predisposizione dei piani di localizzazione bisogna fare riferimento anche alle
caratteristiche delle singole zone con particolare riferimento alla
densità della popolazione residente e dei nuclei familiari, alla presenza
di flussi di popolazione non residente ed alle caratteristiche urbanistiche e
sociali, fra le quali l’esistenza di insediamenti industriali produttivi,
commerciali e ricettivi.
Il Settore Urbanistica Commerciale sulla base
dei parametri indicato nella normativa regionale ha definito un nuovo piano di
localizzazione dei piani di vendita, utilizzando la suddivisione del territorio
cittadino come già definito per gli aspetti statistici, ovvero in 94
zone.
Tale articolazione appare più corretta della precedente, che
invece si basava sulla suddivisione del territorio secondo l’estensione
delle circoscrizioni, e quindi configurava dei macro raggruppamenti che
racchiudevano delle zone anche non omogenee. La completa analisi del territorio
secondo le zone del censimento è riportata nell’Allegato 1 e
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Unitamente al
nuovo piano di localizzazione è necessario adottare anche il regolamento
che disciplina le procedure autorizzative, e che recepisce le indicazioni
normative nazionali e regionali, in particolare il nuovo Regolamento distingue i
punti di vendita esclusivi da quelli non esclusivi e definisce, sulla base delle
risultanze del nuovo piano di localizzazione le distanze minime tra esercizi che
bisogna osservare nel rilascio di nuove autorizzazioni di punti di vendita
esclusivi o promiscui, o per il trasferimento di quelle esistenti;
all’art.4 sono previste distanze minime suddivise in base alle zone di
addensamento già definite dal Piano di localizzazione degli insediamenti
commerciali adottato dalla Città in attuazione del Decreto Legislativo
114/1998:
A1. centro storico,
A2. centri storici secondari,
A3.
addensamenti commerciali forti nelle zone periferiche,
A4. addensamenti
commerciali minori o interstiziali, aree non ricomprese nei buffer di
alcun addensamento commerciale.
In riferimento ai punti di vendita non
esclusivi, la normativa regionale precisa che gli stessi hanno una funzione di
completamento rispetto alla rete concretamente operante ed hanno la funzione di
integrare la medesima, per tale ragione la programmazione degli stessi non
può avvenire sulla base dei criteri relativi al fabbisogno
dell’utenza o propri dei piani di localizzazione quindi, come criterio per
il loro insediamento appare opportuno stabilire quello delle distanze; a tal
fine l’art.5 prevede che l’insediamento degli stessi sia subordinato
all’osservanza di una distanza minima pari al doppio di quella prevista
per i punti di vendita esclusivi.
Particolare rilevanza è da
attribuire alla norma regolamentare (art.9) che prevede l’istituzione di
una Commissione “Rivendite quotidiani e periodici”, composta
da:
- Presidente – Assessore o suo delegato;
- Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio;
- Comandante del Corpo di polizia Municipale o suo delegato;
- Rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;
- Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei rivenditori, degli editori e dei
distributori;
- Rappresentanti delle categorie interessate al rilascio delle autorizzazioni
delle rivendite non esclusive ai sensi del D.L.vo 170/2001, che ha la competenze
di esaminare le problematiche relative all’applicazione del Regolamento e
alla normativa vigente in materia;
- Il nuovo piano, valutato sotto l’aspetto dell’impatto sociale,
favorisce una migliore copertura del territorio e conseguentemente un miglior
servizio in favore dell’utenza; invero la suddivisione del territorio in
zone omogenee determinerà una distribuzione dei punti di vendita in
stretta correlazione alle peculiarità e alle caratteristiche di ogni
singola zona;
- Il nuovo regolamento, valutato sotto l’aspetto normativo, è
certamente qualificabile come un atto necessario in quanto recepisce i criteri
stabiliti dalla Regione e ne dispone l’applicazione; definisce gli iter
autorizzativi improntati ai criteri di semplificazione
dell’attività amministrativa recependo le procedure relative alla
denuncia di inizio attività e alle
comunicazioni.
Pur esprimendo parere favorevole
all’approvazione del piano di localizzazione dei punti di vendita di
quotidiani o periodici e al relativo regolamento con cui sono disciplinate le
procedure autorizzatorie, si ritiene opportuno mantenere in debito conto le
istanze presentate ed illustrate dai sindacati di settore in particolare
relativamente a quanto attiene le distanze minime dei punti vendita esclusivi
(articolo 4 del Regolamento) e circa i criteri per il rilascio delle nuove
autorizzazioni (articolo 6 del Regolamento)
Il parere in questione
è stato illustrato e discusso nel corso della seduta della III
Commissione tenutasi in data 10 giugno 2005.
Il parere favorevole viene però condizionato all’accoglimento
delle sottoelencate modifiche.
Art. 4-DISTANZA MINIME PUNTI VENDITA
ESCLUSIVI:
- Per favorire una corretta distribuzione territoriale del servizio .....
omissis, si chiede la modifica delle distanze come segue:
- Addensamento A1 (Centro Storico) da 150 a
200 mt.
- Addensamenti A2 (Centri Storici
secondari) da 200 a 350 mt.
- Addensamenti A3 (addensam. Comm. forti delle
aree Periferiche) da 200 a 350 mt.
- Addensamenti A4 (addensm. Comm. minori o
interstiziali) da 200 a 350 mt.
- Aree non ricomprese nei buffer di alcun
addensamento Commerciale da 300 a 400 mt.
Art. 5-DISTANZE
MINIME PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI
- Per favorire una corretta distribuzione territoriale del servizio
....omissis.
......le distanze minime per attivare nuovi punti
vendita non esclusivi sono il doppio di quelle previste per i punti vendita
esclusivi (vedi pagina 3).
Art. 6-CONSISTENZA E LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
- Per le stesse ragioni di corretta distribuzione .....omissis.
- ........... omissis.
- È possibile il rilascio di autorizzazioni in deroga a quanto previsto
dal co.1 del presente articolo, in ambiti ZUT o ATS, come definiti dal vigente
PRG, soggetti a programma di attuazione che verifichino almeno uno dei seguenti
criteri:
almeno 1500 mq. di superficie di vendita complessiva
organizzata in esercizi di superficie massima di 250 mq. e non più di due
di 400 mq. od uno di 900mq.
almeno 10 esercizi commerciali con superficie di
vendita inferiore a 250mq. la cui superficie totale di vendita sia di almeno
600mq.
almeno 60.000 mq. di SLP complessiva
almeno 25.000 mq. di SLP
destinata ad uso residenziale.
Tale articolo è in contrasto con le
risultanze del Piano, di esubero dei punti vendita, in base alla popolazione,
all’entità delle vendite, alla previsione di trasferimenti da zone
sature a zone dove sono in costruzione o in previsione grandi insediamenti
abitativi e/o commerciali. A realizzazione avvenuta di tali insediamenti
dovrebbero essere attivati i trasferimenti dei punti vendita previsti, che
potranno soddisfare le richieste sei nuovi residenti.
Il piano
avrà comunque una scadenza temporale, al cui termine potranno essere
valutate le nuove realtà sul territorio, inoltre la Regione Piemonte nel
frattempo dovrebbe emanare la legge regionale come da D.Lgvo 170 che potrebbe
dare ulteriori disposizioni sulla materia.
Art. 7.2 Erroneamente
è indicato:
...... e di cui all’art. 4 (anziché art. 5)
del presente regolamento.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.
9604113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità.
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto “Regolamento procedure autorizzative e
Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici
e criteri per l’inserimento di punti vendita non esclusivi”.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri
Bosso e Lavolta per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono
19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 13
VOTI
FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: 6 (Barbaro, Demarie,
Puglisi, Cacciapuoti, Dominese, Pollini)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto “Regolamento procedure autorizzative e
Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici
e criteri per l’inserimento di punti vendita non esclusivi”.