OGGETTO: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ' PAESAGGISTICA E
RELATIVA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 37 DELLA LEGGE 15/12/2004
N. 308. INDIRIZZI APPLICATIVI
Proposta dell'Assessore
Viano.
La Legge 15 dicembre 2004, n. 308 in
materia di “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione” ha introdotto all’art. 1 comma 37 la
possibilità di richiedere l’accertamento di compatibilità
paesaggistica per lavori compiuti su beni soggetti al suindicato vincolo entro e
non oltre il 30 settembre 2004, ai fini dell’estinzione del reato di cui
all’art. 181 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio) e di ogni altro reato in materia paesaggistica, alle seguenti
condizioni:
a) che le tipologie edilizie
realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati
nell’eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti
dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti,
siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i
trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui
all’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla
metà;
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata
dall’autorità amministrativa competente all’applicazione
della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila Euro ed
un massimo di cinquantamila Euro.
Il comma 39 dell’art. 1 della Legge
n. 308 del 2004 stabilisce che: “Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati
all’intervento, presenta la domanda di accertamento di
compatibilità paesaggistica all’autorità preposta alla
gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere
della Soprintendenza”.
Il giudizio di compatibilità con il
contesto paesaggistico sarà formulato sulla base del suindicato parere
espresso dalla Soprintendenza e delle valutazioni della Commissione Edilizia
integrata, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della Legge Regionale 3 aprile
1989, n. 20, da un esperto eletto dal Consiglio Comunale avente specifica e
comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali. Detta Commissione si
esprimerà, tenuto conto del parere della Soprintendenza, sulla
compatibilità delle opere con il contesto paesaggistico e sulla
gravità del danno arrecato al paesaggio dall’intervento abusivo, ai
fini dell’applicazione e graduazione della sanzione amministrativa
prevista dall’art. 1 comma 37 lettera b) della Legge n. 308/04. Nel caso
in cui l’opera realizzata abbia causato un grado notevole di
compromissione del paesaggio, la Commissione esprimerà parere non
favorevole all’accertamento di compatibilità paesaggistica che
comporterà, in applicazione del principio di alternatività delle
sanzioni previsto dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004,
l’applicazione della rimessione in pristino a spese del trasgressore, in
quanto unico rimedio congruo per la salvaguardia dei valori
paesaggistico-ambientali.
Per quanto concerne i criteri di calcolo della
sanzione pecuniaria di cui all’art. 1 comma 37 lettera b) della Legge n.
308/2004 si osserva quanto segue.
La sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 consiste, secondo che
l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
ritenga più opportuno nell’interesse della protezione dei beni,
nella rimessione in pristino a spese del trasgressore o nel pagamento di una
somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione, determinata previa perizia di stima.
Il
suindicato art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha sostituito,
riproducendone il contenuto per quanto concerne il meccanismo sanzionatorio,
l’art. 15 della Legge 22 giugno 1939, n. 1497 e poi l’art. 164 del
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Con l’art. 82 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 sono state delegate dallo Stato alle Regioni le funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali per quanto
attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
Tale delega di competenza è stata confermata in seguito dalla Legge n.
59/97 e dal D.Lgs. n. 112/98, né la situazione è cambiata con
l’entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/01 e con la Legge 5
giugno 2003, n. 131.
Nell’esercizio di tale delega di competenza, la
Regione Piemonte, in attuazione del dettato legislativo di cui all’art. 7
del D.P.R. n. 616 del 1977, ha sub delegato ai Comuni, con gli artt. 13 e 14
della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, le funzioni amministrative
riguardanti il rilascio delle autorizzazioni in linea ambientale-paesaggistica e
con l’art. 16 comma 2, le funzioni in materia di vigilanza e di sanzioni
previste dall’art. 15 della Legge n. 1497 del 1939 (oggi sostituito, come
sopra detto, dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 che prevede lo stesso
meccanismo sanzionatorio).
Atteso che la Regione Piemonte non ha modificato
la Legge Regionale n. 20/89 dopo il nuovo Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, deve ritenersi che il suindicato art. 16 sia tuttora in
vigore.
L’art. 16 commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 20/89 disciplina
l’applicazione dell’indennità pecuniaria di cui
all’art. 15 della L. n. 1497/39 prevedendo il pagamento di una sanzione
pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque entro una misura minima
prescritta dai suindicati disposti normativi per le varie tipologie di opere.
Considerato che la suddetta sanzione pecuniaria è sostitutiva di
quelle previste prima dall’art. 15 Legge n. 1497/39 e poi dagli artt. 164
del D.Lgs. n. 490/99 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e che l’art. 1 comma 37
della L. n. 308/04 prevede un “aggravamento” della sanzione di cui
all’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e una
“sanzione aggiuntiva”, si evince che detto
“aggravamento” e “sanzione aggiuntiva” vadano applicate
in aggiunta a quelle dell’art. 16 della L.R. n. 20/89, tenuto conto del
principio costituzionale per il quale, qualora una legge statale sopravvenuta
regoli diversamente la materia abroga o integra le leggi regionali fino a quando
le Regioni non abbiano, a loro volta, legiferato secondo le loro specifiche
competenze.
Si ritiene pertanto che la sanzione pecuniaria di cui
all’art. 1 comma 37 lettera b) della legge 15 dicembre 2004, n. 308 debba
consistere, per il Piemonte, nella sanzione di cui all’art. 16 della L.R.
n. 20/89 maggiorata da un terzo alla metà, da cumularsi con la sanzione
pecuniaria aggiuntiva prevista tra un minimo di tremila e un massimo di
cinquantamila euro, da graduarsi a seconda della tipologia delle opere
realizzate.
Considerata inoltre, secondo un costante orientamento
giurisprudenziale, la natura “sanzionatoria” e non meramente
“riparatoria” o “ripristinatoria” della sanzione
pecuniaria di cui all’art. 16 della L.R. n. 20/89, essendone prevista
l’applicazione solo per la realizzazione di opere abusive prescindendo
dalla valutazione dell’esistenza di un danno paesaggistico, si ritiene che
detta sanzione dovrà essere applicata nella misura minima
legislativamente prevista anche in caso di “danno zero” e
“profitto zero”.
La suddetta sanzione pecuniaria di cui
all’art. 16 L.R. n. 20/89 maggiorata da un terzo alla metà
dovrà essere quantificata, previo parere favorevole alla
compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza e previo
parere della Commissione Edilizia integrata da esperto ambientale, sulla base di
computo metrico analitico di spesa, a cura di tecnico abilitato, debitamente
asseverato, relativo alle opere eseguite ed incidenti sul vincolo paesaggistico,
redatto sulla base del più recente prezziario della Regione
Piemonte.
Le sanzioni di cui sopra dovranno essere determinate sulla base
della tipologia dell’intervento edilizio abusivamente realizzato secondo i
seguenti criteri:
Maggiorazione da applicarsi alla sanzione determinata ai
sensi della L.R. 20/89:
Si ritiene infine che debba essere
effettuato l’accertamento di compatibilità paesaggistica anche per
le istanze, presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge n.
308 del 2004 e non ancora definite, relative ad opere realizzate in area
soggetta a vincolo paesaggistico, volte ad ottenere conservazione ai sensi degli
artt. 36 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), previa acquisizione dei pareri
favorevoli della Soprintendenza e della Commissione Edilizia integrata da un
esperto ambientale e previa comunicazione agli interessati di avvio del
procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. volto
all’applicazione della precitata disposizione legislativa.
Tutto
ciò premesso,