Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
2005 04214/038
Dirigenza di Coordinamento Edilizia Privata
/SC
0/A




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

14 giugno 2005


OGGETTO: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ' PAESAGGISTICA E RELATIVA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 37 DELLA LEGGE 15/12/2004 N. 308. INDIRIZZI APPLICATIVI

Proposta dell'Assessore Viano.

La Legge 15 dicembre 2004, n. 308 in materia di “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” ha introdotto all’art. 1 comma 37 la possibilità di richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni soggetti al suindicato vincolo entro e non oltre il 30 settembre 2004, ai fini dell’estinzione del reato di cui all’art. 181 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e di ogni altro reato in materia paesaggistica, alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata dall’autorità amministrativa competente all’applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila Euro ed un massimo di cinquantamila Euro.
Il comma 39 dell’art. 1 della Legge n. 308 del 2004 stabilisce che: “Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati all’intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all’autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della Soprintendenza”.
Il giudizio di compatibilità con il contesto paesaggistico sarà formulato sulla base del suindicato parere espresso dalla Soprintendenza e delle valutazioni della Commissione Edilizia integrata, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, da un esperto eletto dal Consiglio Comunale avente specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali. Detta Commissione si esprimerà, tenuto conto del parere della Soprintendenza, sulla compatibilità delle opere con il contesto paesaggistico e sulla gravità del danno arrecato al paesaggio dall’intervento abusivo, ai fini dell’applicazione e graduazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 1 comma 37 lettera b) della Legge n. 308/04. Nel caso in cui l’opera realizzata abbia causato un grado notevole di compromissione del paesaggio, la Commissione esprimerà parere non favorevole all’accertamento di compatibilità paesaggistica che comporterà, in applicazione del principio di alternatività delle sanzioni previsto dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, l’applicazione della rimessione in pristino a spese del trasgressore, in quanto unico rimedio congruo per la salvaguardia dei valori paesaggistico-ambientali.
Per quanto concerne i criteri di calcolo della sanzione pecuniaria di cui all’art. 1 comma 37 lettera b) della Legge n. 308/2004 si osserva quanto segue.
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 consiste, secondo che l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell’interesse della protezione dei beni, nella rimessione in pristino a spese del trasgressore o nel pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, determinata previa perizia di stima.
Il suindicato art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha sostituito, riproducendone il contenuto per quanto concerne il meccanismo sanzionatorio, l’art. 15 della Legge 22 giugno 1939, n. 1497 e poi l’art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Con l’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state delegate dallo Stato alle Regioni le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. Tale delega di competenza è stata confermata in seguito dalla Legge n. 59/97 e dal D.Lgs. n. 112/98, né la situazione è cambiata con l’entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/01 e con la Legge 5 giugno 2003, n. 131.
Nell’esercizio di tale delega di competenza, la Regione Piemonte, in attuazione del dettato legislativo di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 616 del 1977, ha sub delegato ai Comuni, con gli artt. 13 e 14 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni in linea ambientale-paesaggistica e con l’art. 16 comma 2, le funzioni in materia di vigilanza e di sanzioni previste dall’art. 15 della Legge n. 1497 del 1939 (oggi sostituito, come sopra detto, dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 che prevede lo stesso meccanismo sanzionatorio).
Atteso che la Regione Piemonte non ha modificato la Legge Regionale n. 20/89 dopo il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, deve ritenersi che il suindicato art. 16 sia tuttora in vigore.
L’art. 16 commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 20/89 disciplina l’applicazione dell’indennità pecuniaria di cui all’art. 15 della L. n. 1497/39 prevedendo il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque entro una misura minima prescritta dai suindicati disposti normativi per le varie tipologie di opere.
Considerato che la suddetta sanzione pecuniaria è sostitutiva di quelle previste prima dall’art. 15 Legge n. 1497/39 e poi dagli artt. 164 del D.Lgs. n. 490/99 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e che l’art. 1 comma 37 della L. n. 308/04 prevede un “aggravamento” della sanzione di cui all’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e una “sanzione aggiuntiva”, si evince che detto “aggravamento” e “sanzione aggiuntiva” vadano applicate in aggiunta a quelle dell’art. 16 della L.R. n. 20/89, tenuto conto del principio costituzionale per il quale, qualora una legge statale sopravvenuta regoli diversamente la materia abroga o integra le leggi regionali fino a quando le Regioni non abbiano, a loro volta, legiferato secondo le loro specifiche competenze.
Si ritiene pertanto che la sanzione pecuniaria di cui all’art. 1 comma 37 lettera b) della legge 15 dicembre 2004, n. 308 debba consistere, per il Piemonte, nella sanzione di cui all’art. 16 della L.R. n. 20/89 maggiorata da un terzo alla metà, da cumularsi con la sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista tra un minimo di tremila e un massimo di cinquantamila euro, da graduarsi a seconda della tipologia delle opere realizzate.
Considerata inoltre, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la natura “sanzionatoria” e non meramente “riparatoria” o “ripristinatoria” della sanzione pecuniaria di cui all’art. 16 della L.R. n. 20/89, essendone prevista l’applicazione solo per la realizzazione di opere abusive prescindendo dalla valutazione dell’esistenza di un danno paesaggistico, si ritiene che detta sanzione dovrà essere applicata nella misura minima legislativamente prevista anche in caso di “danno zero” e “profitto zero”.
La suddetta sanzione pecuniaria di cui all’art. 16 L.R. n. 20/89 maggiorata da un terzo alla metà dovrà essere quantificata, previo parere favorevole alla compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza e previo parere della Commissione Edilizia integrata da esperto ambientale, sulla base di computo metrico analitico di spesa, a cura di tecnico abilitato, debitamente asseverato, relativo alle opere eseguite ed incidenti sul vincolo paesaggistico, redatto sulla base del più recente prezziario della Regione Piemonte.
Le sanzioni di cui sopra dovranno essere determinate sulla base della tipologia dell’intervento edilizio abusivamente realizzato secondo i seguenti criteri:
Maggiorazione da applicarsi alla sanzione determinata ai sensi della L.R. 20/89:
Sanzione aggiuntiva:
Si ritiene infine che debba essere effettuato l’accertamento di compatibilità paesaggistica anche per le istanze, presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 308 del 2004 e non ancora definite, relative ad opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico, volte ad ottenere conservazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), previa acquisizione dei pareri favorevoli della Soprintendenza e della Commissione Edilizia integrata da un esperto ambientale e previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. volto all’applicazione della precitata disposizione legislativa.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano, di approvare l’indirizzo applicativo secondo cui:


2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
___________________________________________________________________________