Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 126
2005 04094/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2005

(proposta dalla G.C. 31 maggio 2005)

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'AREA DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITA IN VIA PERRONCITO N. 0 AL GRUPPO "BOCCIOFILA PARELLA". RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 13 settembre 1999 (mecc. 9904903/10), esecutiva dal 27 settembre 1999, il Consiglio Comunale affidava al Gruppo "Bocciofila Parella" per la durata di quattro anni, la gestione dell'area municipale, di complessivi mq. 500 circa di cui 36 mq. coperti oltre a mq. 22,5 verandati comprendente un fabbricato ad un piano fuori terra amovibile e n. 2 campi bocce illuminati, sita in Torino – via Perroncito n. 0 (n. ord. 158 pratica patrim. 2201).
La convenzione, scaduta il 15 marzo 2004, prevedeva un canone annuo pari a Euro 206,58 e poneva le utenze, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario.
Con lettera assunta agli atti della Circoscrizione n. 4 in data 30 aprile 2004 il concessionario ne ha chiesto il rinnovo e il Consiglio Circoscrizionale n. 4, con deliberazione del 15 marzo 2005 (mecc. 2005 01693/087), tenuto altresì conto che il concessionario ha ottemperato a quanto previsto dalla precedente convenzione ed ha corrisposto l'indennità di occupazione relativa all'anno 2004, ha proposto il rinnovo della concessione, a favore del predetto Gruppo "Bocciofila Parella", per la durata di anni 5 e ad un canone annuo pari ad Euro 209,06 I.V.A. compresa, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.         ).
Esaminata la proposta della Circoscrizione n. 4, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l’impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, pare opportuno provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, al rinnovo della concessione dell’area in oggetto, per la durata di anni cinque e ad canone annuo di Euro 230,99 I.V.A. compresa, al Gruppo "Bocciofila Parella", alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il canone è stato stabilito considerando lo stato di fatto dell'impianto nonché lo stato di manutenzione e conservazione dello stesso e tenendo conto della rivalutazione secondo gli aumenti I.S.T.A.T.
Le utenze saranno così ripartite:
a carico del convenzionato:
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il convenzionato dovrà installare contatori separati;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l'area municipale sita in via Perroncito n. 0, al Gruppo "Bocciofila Parella", per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento che approva la convenzione allegata. L'impianto, della superficie complessiva di mq. 500 circa di cui mq. 36 coperti (metri cubi 100,80) e mq 22,50 verandati, è costituito da una struttura in muratura di tipo amovibile e n. 2 campi bocce illuminati ed è censito nel catasto terreni al foglio 75 particella n. 70;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.        ) con il Gruppo "Bocciofila Parella" alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo, determinato in Euro 230,99 I.V.A. compresa, da pagarsi in rate trimestrali anticipate, dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione n. 4. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi .
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Le utenze saranno così ripartite:
a carico del convenzionato:
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 dell’allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.