Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

       n. ord. 102
2005 03023/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GIUGNO 2005

(proposta dalla G.C. 3 maggio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8 LETTERA C) DELLA L.U.R. - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "SPINA 2" - AREA COMPRESA NELL'ISOLATO DELIMITATO DA C.SO FERRUCCI, C.SO VITTORIO EMANUELE II, VIA PAOLO BORSELLINO E VIA VOCHIERI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L’area oggetto del presente provvedimento è ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n. 3, in particolare tra C.so Ferrucci, C.so Vittorio Emanuele II, Via Paolo Borsellino e Via Vochieri.
Il Piano Regolatore Generale della Città approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 in data 21 aprile 1995, e pubblicato sul B.U.R. il 24 maggio 1995, destinava l’area in oggetto a Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 8.18 Spina 2".
In data 23 novembre 1998 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Città di Torino per l’approvazione del Programma Integrato di Intervento (art. 16, Legge 179/92; deliberazione CIPE 16 marzo 1994) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Spina 2 e Framtek.
L’accordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 399 in data 21 dicembre 1998 ed approvato con D.P.G.R. n. 5 in data 8 febbraio 1999.
Con tale accordo veniva individuato, tra l’altro, un sub-ambito di attuazione dell’"Ambito 8.18 Spina" , della dimensione di mq. 133.030 di superficie territoriale, posto a sud-ovest dell’ambito localizzato su C.so Ferrucci tra le Vie Vochieri, Paolo Borsellino ed il C.so Vittorio Emanuele II.
Il sub-ambito sopradescritto comprende aree di proprietà privata per mq. 51.625 di S.T. ed aree di proprietà comunale, con indice territoriale massimo di 0,7 mq./mq., pari a mq. 81.405 di ST che generano, rispettivamente, mq. 36.137 e mq. 56.984 di S.L.P.. Di tali diritti la quota pari alla ST x 0,1 mq./mq. è stata trasferita nell’ambito Spina 2, fuori dal perimetro del PR.IN, in linea con le indicazioni contenute nella deliberazione inerente gli "Indirizzi programmatici per la revisione delle indicazioni di P.R.G. relative alla Spina Centrale" (deliberazione del Consiglio Comunale 19 ottobre 1998 - mecc. 9808096/09), puntualmente recepiti nella Variante n. 35 relativa alla "Spina Centrale" approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2002 (mecc. 2001 11054/09).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2001 (mecc. 200105883/01), veniva approvato il piano delle localizzazioni degli impianti e delle infrastrutture olimpiche, ricadenti entro il territorio cittadino, tra i quali è compresa la previsione di realizzazione, nell’ambito Spina 2, di uno dei Villaggi Media per le Olimpiadi, destinato in fase post olimpica ad ospitare un insediamento di edilizia residenziale universitaria.
Nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 285/2000, per l’approvazione del progetto del Villaggio, si è evidenziata la necessità di variare la destinazione d’uso dell’area interessata all’intervento.
La variazione ha determinato l’individuazione di una nuova Unità di Intervento (n. 5) alla quale è stata attribuita una SLP pari a mq. 14.250 mentre è stata confermata nella porzione residua della nuova Unità di Intervento n. 2 la restante parte di SLP pari a mq. 4.593. La configurazione planovolumetrica dell’intervento olimpico ha comportato, inoltre, l’eliminazione di una modesta porzione di aree destinate a servizi pubblici (per mq. 556) che è stata reperita per la stessa superficie all’interno delle aree a servizi del PR.IN, già nella titolarità della Città.
L’intervento olimpico ha per dimensione una superficie fondiaria di mq. 5.876 su cui insistono mq. 12.670 di SLP destinati a residenza e mq. 1.580 di SLP destinati ad attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI). La relativa area a servizi di mq. 15.330 individuata all’interno delle aree a servizi del PR.IN vigente è già nella disponibilità nel patrimonio comunale.
La variazione stessa è stata approvata con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte in data 26 novembre 2003 n. 662 pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 4 dicembre 2003.
Le modifiche apportate con il provvedimento sopracitato comportano pertanto la presa d’atto delle variazioni urbanistiche approvate relative alle Unità di Intervento n. 2 e 5 e la conseguente rimodulazione dei lotti di concentrazione edificatoria e di parte delle aree a servizi, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 comma 8, lettera c) della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tali modifiche riguardano, in particolare, la riorganizzazione planivolumetrica riferita all'Unità di Intervento n. 2 ove è prevista la localizzazione della SLP di proprietà della Città, per la maggior parte già assegnata ad operatori pubblici e privati. La consistenza complessiva di tale SLP è pari a mq. 4.593 articolata nei seguenti interventi edilizi:
1. per mq. 2.217 già assegnati alla Società Edilgros S.p.A. con la deliberazione della Giunta Comunale in data 24 maggio 2001 (mecc. 2001 04384/12) ed in corso di realizzazione con destinazione a edilizia residenziale sovvenzionata in locazione temporanea;
2. per mq. 1.800 di SLP già assegnata all'Azienda Territoriale per la Casa (ATC) con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 luglio 2002 (mecc. 2002 04833/10), per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata in locazione permanente ed ancora da autorizzare come provvedimento edilizio;
per i rimanenti mq. 576 di SLP ancora da assegnare a soggetti pubblici o privati.
Conseguentemente, con la seguente variazione, viene eliminata nell’Unità di Intervento n. 2 la restante porzione di area destinata a pubblici servizi: tale area pari a mq. 356 sarà reperita all’interno del perimetro del programma integrato su aree a servizi, già di proprietà della Città.
Restano invariate le previsioni originarie riferite alle Unità di Intervento n. 1 - 3 (diritti edificatori privati) e n. 4 (diritti edificatori della Città).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare il provvedimento di variazione al PRG ai sensi dell’art. 17, comma 8, lettera c) della L.U.R. 56/77 e s.m.i. a seguito delle modificazioni descritte in narrativa e indicate in dettaglio nell'elaborato che fa parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.                 ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.