Atto
n.46
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per
la seduta ordinaria del
26 APRILE 2005
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia,
BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE
Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio,
FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore,
QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI
Rocco.
In totale n. 24 Consiglieri
Risultano assenti per giustificati
motivi i Consiglieri: GAI Giorgio.
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (Artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento) avente ad
oggetto “Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento del
classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore
dei commi 336 e 337 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311:
integrazione del regolamento dell’imposta comunale sugli
immobili.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 (ARTT. 43 E 44 REG. DEC.) "AGEVOLAZIONI ICI IN MATERIA DI
ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEUITO E CON RIFERIMENTO
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1, LEGGE 30 DICEMBRE 2004,
N.311: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Il Presidente Guido Alunno, di
concerto con il Coordinatore della I Commissione Giorgio Ferrari,
riferisce.
Con nota del 24 marzo 2005 n.prot.5158 la Direzione Servizi
Tributari invita la Circoscrizione ad esprimere parere in merito alla proposta
di deliberazione avente per oggetto “Agevolazioni ICI in materia di
attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento
dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’articolo 1, legge 30
dicembre 2004, n.311: integrazione del regolamento dell’imposta comunale
sugli immobili”.
La I Commissione permanente di lavoro, riunitasi il 18
aprile 2005, ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto.
La
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), all’art.13,
prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi propri, possano stabilire, con
le forme previste dalla legislazione vigente per 1’adozione dei propri
atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione
dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché
l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le
ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente non
inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i
contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
non adempiuti.
Il Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento per le politiche fiscali, in sede di commento della norma sopra
citata, con nota del 14 maggio 2004, ha tra l’altro precisato:
- il Comune ha facoltà di definire i propri rapporti tributari e
disciplinare autonomamente termini, proroghe, forme e modalità di
attuazione della norma di cui al citato articolo 13 della Legge Finanziaria
2003;
- per i Comuni “la forma prevista dalla legislazione vigente per
l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi
stessi” è il regolamento;
- tale regolamento deve essere emanato, ai sensi dell’articolo 52, del
D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, e deve essere adottato entro la data fissata per
il bilancio di previsione;
- non si ravvisa alcuna ragione ostativa alla possibilità di prevedere
nuove definizioni agevolate per quei contribuenti che ancora non si sono avvalsi
di tale facoltà.
A maggior chiarimento di
quest’ultimo punto, la stessa fonte (Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento per le politiche fiscali) con successiva nota
(8/6/2004), ha precisato che non sussistono ragioni di diritto e di fatto che
precludano agli enti territoriali la facoltà di deliberare in merito
anche in anni successivi al 2003.
Detta facoltà potrà
esplicarsi sia prorogando provvedimenti già in essere, in quanto a
suo
tempo deliberati, in fase di prima attuazione dell’articolo 13
della legge n. 289/2002, sia varando, ex novo, definizioni agevolate per
incentivare il maggior numero di contribuenti a fruire di tali favorevoli
opportunità.
La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria
2005), all’articolo 1 ha previsto:
- al comma 336 (Aggiornamento del classamento catastale per intervenute
variazioni edilizie) – “I Comuni, constatata la presenza di
immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la
sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti
reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di
aggiornamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora
accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli
estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del
Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia
del Territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla
iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica
del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le
risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni
previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto- legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, e successive modificazioni”;
- al comma 337 (Decorrenza degli effetti fiscali delle variazioni catastali)
– “Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito
della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla data cui far riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal
Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio
dell’anno di notifica della richiesta del Comune”.
Il Direttore dell’Agenzia del Territorio, con provvedimento del 16
febbraio 2005 (in G.U. n. 40 del 18/02/2005), emanato ai sensi del comma 339
dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha fissato le
modalità tecniche e operative per l’attuazione dell’articolo
1, comma 336 di detta legge.
In base alle norme citate:
- il Comune, individuate le unità immobiliari di proprietà
privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto
non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni
edilizie richiedono ai soggetti interessati la produzione degli atti di
aggiornamento catastale (si osserva al riguardo che le unita immobiliari censite
a Torino sono n.758.055, di cui n. 78.194 nelle categorie A4 e
A5);
- i soggetti interessati hanno l’obbligo di presentare all’Agenzia
del Territorio, entro 90 giorni dalla richiesta del Comune, gli atti di
aggiornamento necessari redatti da un professionista tecnico abilitato a norma
di legge;
- in mancanza di tale adempimento gli uffici provinciali dell’Agenzia
del Territorio provvedono d’ufficio all’aggiornamento ponendo a
carico dell’inadempiente gli oneri per l’attività svolta
dalle proprie strutture;
- gli atti attributivi delle nuove rendite sono notificati dall’Agenzia
del Territorio ai soggetti interessati;
- in deroga alle disposizioni vigenti, a norma del comma 337, le nuove rendite
catastali dichiarate o comunque attribuite hanno effetto fiscale retroattivo nel
senso che la loro decorrenza è fissata al 1° gennaio
dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale ovvero, in mancanza, al 1° gennaio dell’anno di
notifica della richiesta del Comune;
- sono posti a carico dei contribuenti che non avevano a tempo debito
adempiuto all’obbligo di dichiarare al Catasto le nuove edificazioni e/o
le intervenute variazioni edilizie i tributi dovuti e le relative
sanzioni.
Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
Titolo 1 (imposte comunali), Capo 1 (imposta comunali sug1i immobili). articolo
10 (versamenti e dichiarazioni), comma 4), stabilisce che:
- i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio
dello Stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio;
- la dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato
è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni
intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno in cui le modificazioni si sono
verificate.
Il successivo articolo 14 del Decreto legislativo
in commento dispone:
- al comma 1. – “per 1’omessa presentazione della
dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila”;
- al comma 2. – “se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli
si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
maggiore imposta dovuta”.
Dove il tributo dovuto
ovvero la maggiore imposta dovuta sono calcolati in base alle aliquote ICI
in vigore nei singoli anni di riferimento;
- e al comma 6 – “sulle somme dovute per imposta si applicano gli
interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre
compiuto”.
Nel complesso il provvedimento in esame si
presenta come norma di equità fiscale nel senso e nella misura in cui
è volta a riallineare il classamento catastale e la conseguente rendita
alle situazioni di fatto esistenti. Non è fuor di luogo ricordare al
riguardo che in base alle procedure di accatastamento si considerano nella
categoria A5 – Abitazioni di tipo ultra-popolare – (ne risultano n.
14.953 unità nel catasto torinese) le unità immobiliari di 2 o 3
vani con strutture ordinarie, non sempre ben conservate, situate in fabbricati a
caratteristiche infime ed in pessimo stato di conservazione con assenza di tutti
gli impianti e gabinetto esterno genera1mente in comunione e nella categoria
A4 – Abitazioni di tipo popolare – (ne
risultano n. 63.241 unità nel catasto torinese) le unità
immobiliari di 3 o 4 vani simili a quelle della categoria di cui sopra, non
sempre ben conservate, con opere esterne semplici, vani di dimensioni medie
quasi sempre non disimpegnati con accesso a volte sul ballatoio su cortile, per
lo più sprovvisti di impianti di riscaldamento e bagno interno, ma con
gabinetto esterno e, laddove esistenti, sempre molto semplici e di tipo
comunissimo.
L’operazione avviata dal comma 336 della Finanziaria
2005 porterà dunque ad una sostanziale bonifica delle banche dati
catastali e comunali con effetti, anche fiscali, di lunga durata e,
prevedibilmente, di non irrilevante peso.
Il tutto a conclusione delle
complesse procedure previste dal Direttore dell’Agenzia del Territorio con
il citato provvedimento del 16/02/2005 che prevedono, a valle
dell’individuazione da parte dei Comuni delle unità immobiliari
passibili di riclassamento, onerosi adempimenti a carico sia di questi ultimi
sia dell’Agenzia del Territorio.
D’altro lato è
necessario evidenziare che tale operazione comporterà gravami non
indifferenti per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del
fisco comunale in specie per l’efficacia retroattiva della norma.
Valutato tutto quanto precede si ritiene opportuno proporre, in via
eccezionale e per un arco di tempo limitato, un provvedimento che agevoli la
definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità di imposta
arretrate conseguenti agli obblighi posti a carico dei contribuenti
dall’articolo 1, commi 336 e 337 della legge n. 311/2004 cit..
In
sintesi il provvedimento prevede per i soggetti passivi ICI che prima della
richiesta del Comune presentino spontaneamente all’Agenzia del territorio
gli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994:
- relativamente alle annualità di imposta arretrate con decorrenza
dalla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e
limitatamente al periodo in cui risultano essere soggetti passivi
d’imposta, trova applicazione l’aliquota agevolata del 6°/oo,
ovvero del 5,25%o per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, sull’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della
rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della
rendita preesistente, con l’esclusione, in entrambi i casi, da sanzioni ed
interessi;
- il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento in
autoliquidazione a mezzo conto corrente postale su apposito modulo predisposto
dall’Ufficio Tributi delle somme dovute entro 30 giorni dalla
comunicazione dell’accettazione da parte dell’Agenzia del Territorio
degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994 da presentarsi
entro il termine perentorio de1 31 ottobre 2005;
- viene fatta salva la possibilità, da parte dell’Ufficio
Tributi, di verificare l’esatta indicazione della data cui far riferire la
mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti
eseguiti, provvedendo in caso di versamento insufficiente alla liquidazione
delle maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui
all’articolo. 13 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471, nonché, in
caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento,
all’attivazione della procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge
311/2004.
Si propone di inserire questo provvedimento nel
Regolamento dell’Imposta comunale sugli immobili con un nuovo articolo
numerato 4 ter e denominato “Agevolazioni in materia di atti di
aggiornamento/attribuzione del classamento catastale a seguito e con riferimento
dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’articolo 1, della L.
30. 12/2004, n. 311”.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.
1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità
PROPONE AL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole per l’approvazione
“Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento del classamento
catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336
e 337 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione del
regolamento dell’imposta comunale sugli
immobili.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Durante la discussione escono dall’aula i Consiglieri Quaglia,
Barbaro, Demarie per cui i Consiglieri presenti in aula al momento della
votazione sono 21
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI:
21
VOTI FAVOREVOLI: 21
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole per l’approvazione
“Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento del classamento
catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336
e 337 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione del
regolamento dell’imposta comunale sugli immobili.