Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 108
2005 02811/002
OGGETTO: DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI CITTADINI STRANIERI NELLE ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI. MODIFICA DELLO STATUTO. ADEGUAMENTO DELL'ARTICOLO 47 COMMA 4 DELLO STATUTO ALLA DISCIPLINA DEI GIORNI DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI INTRODOTTA DALLA LEGGE STATALE 16 APRILE 2002 N. 62.
Proposta dei Consiglieri Comunali Giorgis, Borgogno, Cugusi, Altamura, Ferragatta, Orlandi, Passoni, Nigro, Fucini e Castronovo.
Poiché, riconoscere il diritto di voto a tutti coloro che stabilmente risiedono in un determinato territorio è, oltre che un atto di civiltà e di democrazia, uno dei modi più efficaci per promuovere coesione e pace sociale.
Chiamare gli individui a prendere parte alla vita politica significa, infatti, innanzitutto, chiamare gli individui a farsi carico dei problemi della convivenza e dello sviluppo della comunità nel suo insieme.
Il Consiglio di Stato - con parere n. 8007 emesso il 28 luglio 2004 - ha ritenuto compatibile con il quadro istituzionale e legislativo che gli Statuti comunali attribuiscano agli stranieri, che stabilmente risiedano nel territorio della Repubblica, il diritto di elettorato attivo e passivo per lelezione degli organi delle Circoscrizioni.
Si rileva inoltre che il comma 4 dell'articolo 47 dello Statuto prevede che "le elezioni per il Consiglio Circoscrizionale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 22,00", e che tale periodo di svolgimento, ai sensi della Legge 16 aprile 2002 n. 62, non corrisponde più al periodo previsto per le votazioni per l'elezione del Consiglio Comunale. Risulta quindi opportuno modificare anche tale disposizione statutaria, adeguandosi anche per le circoscrizioni allo stesso periodo di svolgimento previsto per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, al fine di evitare una disciplina irragionevolmente differenziata.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento è stato richiesto, in data 22 aprile 2005, prot. n. 673, il parere di competenza dei Consigli Circoscrizionali.
La Circoscrizione 2, con provvedimento n. 67 in data 13 giugno 2005 (mecc. 2005 04647/085) ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione "rimarcando che l'eleggibilità, sia attiva che passiva prevede le stesse incompatibilità ed interdizioni previste per i cittadini italiani. Sarebbe auspicabile, da parte dei candidati tutti (italiani e no) un impegno al rispetto della Costituzione italiana, nonché la conoscenza del territorio su cui cade la candidatura stessa" (all. 1 - n. ).
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3, 4, 5 e 6 (all. 2-5 - nn. ).
Hanno espresso parere sfavorevole le Circoscrizioni 1, 7, 8, 9 e 10 (all. 6-10 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
procede alla votazione per appello nominale.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Costa Gianluca, Dell'Utri, Gabri e Rosso.
Al termine della votazione, il Presidente proclama il seguente
risultato:
PRESENTI
E VOTANTI 45
VOTI
FAVOREVOLI 34
e precisamente, oltre al Presidente Altamura ed al Sindaco Chiamparino,
i Consiglieri Borgogno, Buronzo, Castronovo, Centillo, Cerutti,
Colace, Costa Rocco, Crosetto, Cugusi, Cuntrò, De Andreis,
Favaro, Ferragatta, Fucini, Gallo Domenico, Gallo Francesco, Giorgis,
Greco, Levi-Montalcini, Mangone, Marino, Monaci, Montagnana, Nigro,
Orlandi, Panero, Passoni, Riccardi, Rossomando, Sbriglio, Steffenino,
Tumolo.
VOTI
CONTRARI 11
e precisamente i Consiglieri Airola, Borsano, Chiavarino, Coppola,
Foschia, Ghiglia, Lospinuso, Mina, Tealdi, Troiano e Ventriglia.
Per l'esito della votazione che precede, essendosi raggiunta la prescritta maggioranza
1) linserimento, dopo il comma 1 dellarticolo
47 dello Statuto della Città di Torino, del comma 1bis,
avente il seguente contenuto:
"1bis. Sono titolari del diritto di
elettorato attivo e passivo anche gli stranieri che non sono cittadini
comunitari e che risiedono nella Città di Torino da almeno
6 anni, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che valgono
per i cittadini italiani."; (*)
2) di sostituire altresì il comma 4 dell'articolo 47 dello Statuto con il seguente: "L'elezione per il Consiglio Circoscrizionale si svolge nei giorni e con le modalità stabilite dalla legge.".
(*) Comma annullato dal seguente D.P.R.:
Visto l'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Visto l'articolo 2, comma 3, lettera p, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 47, comma 1 bis, dello Statuto del Comune di
Torino, introdotto con la deliberazione n. 108 in data 21 luglio
2005 del Consiglio comunale, che ha esteso il diritto di elettorato
attivo e passivo per le elezioni circoscrizionali agli stranieri
non cittadini comunitari residenti nella città di Torino
da almeno sei anni;
Udito il parere n. 4145/2005 del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della sezione I in data 1 marzo 2006, il cui testo
è allegato al presente decreto e le cui considerazioni
si intendono qui integralmente riprodotte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
E' disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità
e a tutela dell'unità dell'ordinamento, dell'articolo 47,
comma 1 bis, dello Statuto del Comune di Torino, introdotto con
la deliberazione del Consiglio comunale n. 108 in data 21 luglio
2005.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte
dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 20 marzo 2006
f.to Carlo Ciampi
Registrato Corte dei Conti il 27 marzo 2006 Reg. n. 3 Pag. n. 172