Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Minori
n. ord. 74
2005 02495/019
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA MATERNITA' ED INFANZIA E DELLE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI GESTANTI E MADRI, AI SENSI DELLA LEGGE 67/93. PRESA D'ATTO PROROGA ANNO 2005. ENTRATA PRESUNTA EURO 2.019.348,00.
Proposta dell'Assessore Lepri.
La "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali" 8 novembre 2000 n. 328,
allart. 8 comma 5, ha previsto che con Legge Regionale venga
disciplinato il trasferimento ai Comuni, o agli Enti Locali delle
funzioni indicate dal Regio Decreto Legge 8 marzo 1927, n. 798,
convertito dalla Legge 6 dicembre 1928 n. 2838, e dal D.L. 18
gennaio 1993 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge
18 marzo 1993, n. 67 relative allassistenza alla maternità
ed infanzia e ai disabili sensoriali, già esercitate dalle
Province.
Con Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 2001, recante modificazioni
ed integrazioni alla Legge Regionale del 26 aprile 2000, n. 44,
allart. 116 c.1b, vengono trasferite ai Comuni le funzioni
in materia di servizi sociali già di competenza delle Province,
ai sensi dellart. 8, comma 5, della Legge 328/2000, facendo
però rinvio a quanto sarà previsto da una specifica
Legge Regionale in materia.
Nelle more della Legge Regionale di cui sopra le funzioni assistenziali
relative ai servizi di maternità ed infanzia vengono gestite
indirettamente dalla Provincia di Torino in virtù di apposita
convenzione fra Provincia e Comune di Torino scaduta il 31 dicembre
2002 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 2
luglio 2002 (mecc. 2002 03401/019), esecutiva dal 17 luglio 2002.
La Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 31041/2003 adottata in data 6 maggio 2003, esecutiva in data
7 giugno 2003, ha autorizzato in via transitoria in attesa dell'emanazione
da parte della Regione Piemonte delle disposizioni attuative della
Legge 328/2000, la prosecuzione delle attività per la gestione
delle funzioni sociali a favore della maternità e dell'infanzia,
secondo le modalità, le procedure ed i costi già
in atto nell'anno 2002 e nello specifico la proroga della convenzione
con il Comune di Torino per la gestione delle attività
assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle
comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al
31 dicembre 2003.
L'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale
del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 09433/019) esecutiva dal 22 dicembre
2003 ha preso atto della suddetta deliberazione e approvato la
proroga di convenzione fra la Città di Torino e l'Amministrazione
Provinciale per la gestione delle attività assistenziali
in favore della maternità ed infanzia e delle comunità
alloggio per minori, gestanti e madri, fino al 31 dicembre 2003,
secondo le modalità, le procedure e i costi già
in atto nell'anno 2002.
La Legge Regionale n. 1 dell8 gennaio 2004, attuativa della
Legge 328/2000, stabilisce allart. 5, comma 4, che le competenze
in capo alle Province nellambito materno infantile debbano
essere trasferite agli enti gestori delle funzioni sociali entro
i termini e sulla base di indicazioni individuate dalla Giunta
Regionale.
Nelle more delle deliberazioni della Giunta Regionale di cui sopra,
la Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 347-319273/2003 adottata in data 20 gennaio 2004, esecutiva
in data 17 febbraio 2004, ha autorizzato in via transitoria, la
proroga di convenzione con il Comune di Torino per la gestione
delle attività assistenziali in favore della maternità
ed infanzia e delle comunità alloggio per minori, gestanti
e madri fino al 31 dicembre 2004, secondo le modalità,
le procedure e i costi già in atto nell'anno 2003, fatte
salve diverse disposizioni regionali.
LAmministrazione comunale con deliberazione del Consiglio
Comunale del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 05550/019) esecutiva dal
9 agosto 2004 ha preso atto della suddetta deliberazione e approvato
la proroga di convenzione fra la Città di Torino e lAmministrazione
provinciale per la gestione delle attività assistenziali
in favore della maternità ed infanzia e delle comunità
alloggio per minori, gestanti e madri, fino al 31 dicembre 2004,
secondo le modalità, le procedure e i costi già
in atto nell'anno 2003.
In attesa a tuttoggi delle determinazioni della Giunta Regionale
la Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 60-438104/2004 adottata in data 8 febbraio 2005, esecutiva
in data 4 marzo 2005, di cui ha trasmesso copia in data 22 marzo
2005, ha autorizzato in via transitoria, la proroga di convenzione
con il Comune di Torino per la gestione delle attività
assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle
comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al
31 dicembre 2005, secondo le modalità, le procedure e i
costi già in atto nell'anno 2004, fatte salve diverse disposizioni
regionali.
LAmministrazione Comunale prende atto della suddetta deliberazione
e approva la proroga di convenzione tra la Città di Torino
e lAmministrazione provinciale per la gestione delle attività
assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle
comunità alloggio per minori, gestanti e madri, sino al
31 dicembre 2005, secondo le modalità, le procedure e i
costi già in atto nellanno 2004.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di prendere atto che la Provincia di Torino con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 438104/2004 adottata in data 8 febbraio
2005, esecutiva in data 4 marzo 2005 ha autorizzato la proroga
di convenzione con il Comune di Torino per la gestione delle attività
assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle
comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al
31 dicembre 2005, secondo le modalità, le procedure e i
costi già in atto nell'anno 2004, che prevede un trasferimento
di Euro 2.019.348,00;
2) di autorizzare la proroga di convenzione fra la Provincia di
Torino e il Comune di Torino per la gestione delle attività
assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle
comunità alloggio per minori, gestanti e madri, fino al
31 dicembre 2005, secondo le modalità, le procedure e i
costi già in atto nell'anno 2004 e comunque fino allemanazione
da parte della Regione Piemonte delle disposizioni attuative della
Legge 328/2000.
Di riservare a successivi atti attuativi del Settore competente
l'adozione di quanto necessario per la realizzazione della proroga
della convenzione;
3) di dichiarare attesa lurgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo
Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.