Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 89
2005 02138/008
OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETA` COMUNALE SITI NELL`ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE S. DOMENICO, BELLEZIA, S.CHIARA, S. AGOSTINO (S. LIBORIO 1 E 2). COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE EX ART. 952 1° E 2° COMMA A FAVORE DELL`EDISU. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Tricarico.
L’intervento oggetto della presente deliberazione costituisce
il punto di arrivo di iniziative della Città volte a potenziare
le strutture di accoglienza per gli studenti universitari; nello
specifico, la destinazione a residenza universitaria del complesso
San Liborio costituisce una scelta dell’Amministrazione Comunale
che risale alla seconda metà degli anni novanta, come verrà
più in dettaglio illustrato nel prosieguo della premessa.
Dalla metà degli anni ’90 è in atto una profonda
trasformazione della nostra città: il sistema economico
torinese, da sempre basato sull’industria tradizionale, negli
ultimi tempi sta orientandosi verso una politica di sviluppo volta
a valorizzare l’innovazione, la ricerca e a stimolare le
attività culturali e la cultura in genere.
Già nel 2000, con la stesura del Piano strategico per la
promozione della Città, l’Amministrazione Comunale
ha sancito che lo sviluppo della formazione e della ricerca rappresentano
una risorsa fondamentale per Torino. Infatti, il primo obiettivo
di tale linea strategica è rappresentato dal potenziamento
del polo universitario cittadino, così da garantire al
medesimo un livello ed una attrattività internazionale.
Una delle azioni per raggiungere tale risultato è quella
di potenziare le strutture universitarie e le possibilità
residenziali per gli studenti che necessitano di una sistemazione
abitativa durante gli anni dell’università.
Al fine di dare una risposta a quest’ultima necessità,
l’Amministrazione Regionale ha attivato programmi di intervento
per la realizzazione di residenze universitarie da parte dell’EDISU
Piemonte - Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Allo stato attuale, la disponibilità offerta dall’EDISU
agli studenti iscritti agli Atenei torinesi nelle nove residenze
ubicate in Torino ammonta complessivamente a 942 posti letto,
così ripartiti:
- Residenza universitaria Verdi (via Verdi 15): 211 posti letto;
- Residenza universitaria Giulia di Barolo (via Verdi 26): 59
posti letto;
- Residenza universitaria Cavour (via Cavour 32): 174 posti letto;
- Residenza universitaria Madama Cristina (via Madama Cristina
83): 22 posti letto;
- Residenza universitaria Cappel Verde (via Cappel Verde 5): 156
posti letto;
- Residenza universitaria San Domenico (via San Domenico 34):
75 posti letto;
- Residenza universitaria Turati (corso Turati 6): 24 posti letto;
- Residenza universitaria Cercenasco (via Cercenasco 17): 92 posti
letto;
- Residenza universitaria Paoli (via Rosario Santa Fè 18):
129 posti letto.
A partire dall’a.a. 2006/07, si renderanno disponibili
ulteriori 1240 posti letto nei tre "Villaggi Media",
che durante i Giochi Olimpici Invernali del 2006 accoglieranno
i giornalisti e gli operatori dell’informazione e che successivamente
sono destinati a residenzialità universitaria. Nello specifico,
a Torino saranno disponibili 404 posti letto in via Boggio e 413
posti letto sull’area Italgas e a Grugliasco 423 posti letto,
nell’area di Villa Claretta.
Nell’ambito del proprio programma di interventi per lo sviluppo
della residenzialità universitaria, con nota prot. n. 18372/31.4,
in data 20 ottobre 1999 la Regione Piemonte ha chiesto alla Città
di Torino di prendere in considerazione la possibilità
di destinare a residenze universitarie il compendio di proprietà
comunale ubicato in via Bellezia 21, 23, 25, motivando tale richiesta
con l’opportunità di poter completare gli interventi
riguardanti la residenzialità universitaria già
precedentemente definiti e finanziati nel contiguo complesso immobiliare
di proprietà comunale di via Santa Chiara e via San Domenico
n. 10, di seguito denominato San Liborio 1, e di consentire nel
contempo un importante recupero urbanistico dell’intero isolato
di San Liborio, sito nel centro storico di Torino.
La scelta di destinare a residenzialità universitaria il
complesso San Liborio si inserisce nel piano regionale di interventi
mirante ad alloggiare gli studenti nel centro storico di Torino.
La collocazione dell’isolato San Liborio nel centro cittadino
offre allo studente la vicinanza con alcune sedi universitarie
e l’opportunità di fruire dei servizi delle maggiori
istituzioni culturali della Città, oltre a favorire occasioni
di aggregazione e a contribuire a riqualificare il contesto sociale
del centro storico.
Con deliberazione del 12 giugno 2000 (mecc. 2000 04229/12), esecutiva
dal 26 giugno 2000, il Consiglio Comunale ha accolto la richiesta
sopra citata, deliberando di destinare a residenza universitaria
anche l’immobile comunale di via Bellezia 21, 23, 25, di
seguito denominato San Liborio 2, richiedendo alla Regione Piemonte
di procedere, non appena definito il relativo progetto, ad un
provvedimento di intesa relativamente all’intero intervento
di edilizia residenziale universitaria, comprendente il già
avviato San Liborio 1.
In applicazione della Legge Regionale 29/99 recante "Interventi
per l’Università e il Diritto allo Studio universitario",
la Giunta Regionale del Piemonte, con propria deliberazione n.
18-1440 del 27 novembre 2000 ha approvato il piano di interventi
per la realizzazione da parte dell’EDISU di residenze universitarie,
inserendo tra gli altri l’intervento relativo a San Liborio
2.
Ai sensi della citata L.R. 29/1999 la Giunta Regionale del Piemonte
ha provveduto, in data 17 maggio 2001, a stipulare apposita convenzione
con l’EDISU, per la realizzazione di tale piano.
La Legge14 novembre 2000 n. 338 recante "Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari"
e l’art. 144 comma 18 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388
prevedono la possibilità che lo Stato cofinanzi interventi
per il recupero e la ristrutturazione di immobili da adibire ad
alloggi o residenze per gli studenti universitari: in particolare,
l’art. 1 comma 2 della Legge 338/2000 prevede un cofinanziamento
statale "attraverso un contributo non superiore al 50% del
costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili".
Il D.M. 9 maggio 2001 n. 116 stabilisce le procedure e le modalità
per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei
cofinanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze
per gli studenti universitari.
L’art. 2 di tale decreto individua, alla lettera C), tra
i soggetti che possono presentare richiesta, gli organismi regionali
di gestione del diritto allo studio universitario, istituiti secondo
quanto previsto dall’art. 25 della Legge n. 390/91; il comma
1, lett. B dell’art. 3 stabilisce che sono ammissibili al
cofinanziamento statale gli interventi di ampliamento di alloggi
o residenze per studenti universitari, mentre il comma 6 dello
stesso articolo detta una serie di obblighi che gravano sulle
strutture finanziate e che dovranno essere riportati nell’apposita
convenzione da sottoscrivere con i soggetti destinatari del finanziamento.
L’Assessore regionale competente, con propria nota del 18
settembre 2002, prot. n. 15590/31.4, ha quindi richiesto al Sindaco
della Città di Torino di voler favorire l’assunzione
da parte dell’Amministrazione Comunale degli atti necessari
a consentire all’EDISU - l’Ente Regionale di gestione
in Piemonte del diritto allo studio universitario, istituito con
L.R. 16/1992, ai sensi dell’art. 25 della citata Legge n.
390/1991 - la presentazione al M.I.U.R. della domanda di finanziamento
oltre che ad assicurare la sussistenza, ai sensi della Legge n.
338/2000 e del D.M. n. 116/2001, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità
al finanziamento dell’intervento relativo all’immobile
di via Bellezia 21, 23, 25 di proprietà comunale (San Liborio
2).
A seguito di tale richiesta la Giunta Comunale, con deliberazione
(mecc. 2002 07263/047) approvata in data 25 settembre 2002, ha
autorizzato l’EDISU a presentare domanda di cofinanziamento
per la ristrutturazione, quale residenza universitaria, dell’immobile
sito in via Bellezia 21, 23, 25 denominato San Liborio 2, demandando
ad un successivo provvedimento comunale l’approvazione dei
relativi adempimenti patrimoniali. Con il medesimo provvedimento
deliberativo la Giunta si è altresì impegnata a
concedere all’EDISU, in uso gratuito trentennale anche San
Liborio 1 - di cui San Liborio 2 costituisce ampliamento e completamento
- con decorrenza dalla conclusione dei lavori in corso di realizzazione
da parte del Comune di Torino. Viene inoltre precisato in detto
provvedimento che la Città non avrebbe dovuto sopportare
alcun ulteriore onere, peso, spesa per dar corso a tale operazione
e che la costituzione del diritto reale su San Liborio 1 sarebbe
decorsa dalla conclusione dei lavori in corso di realizzazione
da parte del Comune.
Con comunicazione prot. 235/R del 14 aprile 2004, il M.I.U.R.
ha informato l’EDISU che la Commissione, istituita con il
D.M. 9 maggio 2001 n. 117, ha ritenuto che il progetto relativo
al San Liborio 2 sia ammesso ad un cofinanziamento (nella tipologia
di intervento B), per un importo pari ad Euro 1.937.531,00.
Con nota prot. 245/R del 30 luglio 2004 il Direttore Generale
del M.I.U.R. ha quindi comunicato all’EDISU che per l’intervento
relativo al San Liborio 2 non è stata formulata alcuna
prescrizione da parte della Commissione; ha inoltre reso noto
che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha concesso il mutuo per
il cofinanziamento degli interventi ammessi.
L’intervento di San Liborio 2 che, come sopra indicato, rientra
nel piano di interventi approvato dalla Regione Piemonte, consente
di completare gli esistenti 78 posti letto di San Liborio 1 con
la realizzazione di ulteriori 26 posti letto, per un totale di
104 e, soprattutto, di allestire alcuni dei servizi comuni all’intero
complesso (palestra, lavanderia, sale studio ecc.), che sono stati
previsti in sede progettuale proprio all’interno di San Liborio
2.
La relazione illustrativa del progetto ha inoltre evidenziato
come l’intervento proposto rappresenti un importante investimento
per la Regione e per il Comune per il conseguimento di alcuni
ulteriori significativi obiettivi:
- completamento di un rilevante intervento di recupero e riqualificazione
di un’area degradata del centro storico di Torino;
- felice collocazione del compendio, ubicato in posizione strategica
rispetto alle facoltà umanistiche dell’Università
degli Studi di Torino collocate in via S. Ottavio nella sede denominata
"Palazzo Nuovo", e quindi facilmente raggiungibili a
piedi o in bicicletta. Per altro verso, anche il Politecnico,
sito in corso Duca degli Abruzzi, dista circa 2 km dalla residenza
in oggetto ed è facilmente raggiungibile grazie ad una
efficiente rete di mezzi pubblici di trasporto; lo stesso discorso
vale per la facoltà di Architettura, adiacente al centro
della Città e raggiungibile in 10 minuti di bus o di bicicletta;
- incremento della disponibilità complessiva di posti letto
per gli studenti delle università torinesi - in particolare
per gli aventi diritto ai sensi di legge, capaci e meritevoli
ancorché privi di mezzi – attualmente al di sotto
delle necessità.
Come si evince dai progetti riguardanti l’intero complesso immobiliare, oltre ai sopra citati posti letto, per ciò che concerne San Liborio 1 si prevede la realizzazione dei seguenti posti auto:
- 46 posti auto pubblici a rotazione (n. 22 al 1° piano
interrato e n. 24 al 2° piano interrato);
- 32 posti auto pertinenziali alla residenza universitaria,
salva diversa consistenza risultante a fine lavori.
Per quanto concerne San Liborio 2 è prevista, nella porzione entrostante il fabbricato oggetto di recupero e trasformazione di proprietà della Città, la realizzazione dell’asilo comunale e dei seguenti posti auto:
- 16 posti auto pertinenziali alla residenza universitaria;
- 6 posti auto pertinenziali all’asilo comunale.
Dei 32 posti auto in via di realizzazione sull’immobile
denominato San Liborio 1, 24 posti verranno assegnati al Comune
di Torino in comodato gratuito trentennale, mentre i restanti
8 posti saranno utilizzati quali parcheggi pertinenziali alla
residenza universitaria ed andranno a sommarsi ai 16 posti auto
di pertinenza alla residenza universitaria dell’immobile
San Liborio 2, garantendo così, al pari di quanto indicato
nella richiesta di finanziamento al MIUR, la disponibilità
complessiva, per la residenza San Liborio unitariamente considerata,
di 24 posti auto pertinenziali; infine, i restanti 6 posti auto
del San Liborio 2 dovranno essere considerati quali pertinenza
dell’asilo comunale.
L’area in cui è ricompreso l’intervento di San
Liborio 1 è destinata dal PRG a "Area da trasformare",
mentre l’area in cui verrà realizzato il complesso
San Liborio 2 è destinata dal PRG ad "Edifici di rilevante
interesse e tessuti ‘minori’ residui".
Fatto salvo l’intervento per la residenza universitaria,
oggetto di richiesta di cofinanziamento al MIUR da parte dell’EDISU,
gli altri interventi sull’area dell’isolato San Liborio
sono finanziati nel seguente modo:
- San Liborio 1 Euro 4.380.692,78 con fondi di cui alla Legge
179/1992, Euro 1.372.106,43 con fondi assegnati dall’EDISU,
Euro 864.597,14 con economie di mutui già perfezionati,
Euro 454.482,07 con fondi derivanti dal contributo ex Legge Tognoli
di cui alla L.R. 18/84;
- San Liborio 2 Euro 963.870,52 con finanziamento a medio/lungo
termine da richiedere ad Istituto da stabilire, da utilizzarsi
esclusivamente per la realizzazione dell’asilo comunale di
cui sopra.
Ai soli fini fiscali, al diritto di superficie trentennale
su San Liborio 1 viene attribuito il valore di Euro 597.517,00,
mentre a quello su San Liborio 2 il valore di Euro 342.957,00.
Secondo l’art. 6 del D.M. 116/2001, l’intervento oggetto
della domanda di cofinanziamento al MIUR deve rispondere ad una
serie di requisiti, richiesti a pena di esclusione, tra i quali:
- la presenza di un progetto allegato alla domanda di livello
esecutivo o definitivo da integrarsi entro il termine di cui all’art.
5 comma 2 del D.M. 116/2001;
- la piena disponibilità (proprietà o diritto reale
di godimento) da parte del richiedente dell’area e dell’immobile
oggetto dell’intervento;
- il mantenimento della proprietà o del diritto reale di
godimento e della destinazione d’uso almeno per i venti anni
successivi all’intervento.
Nel caso in esame, il soggetto richiedente il cofinanziamento
a valere sui fondi di cui alla Legge n. 338/2000 è l’EDISU,
che ha presentato al MIUR regolare domanda di finanziamento entro
la data scadenza prevista ex lege (settembre 2002).
L’intervento su San Liborio 2 comporta il recupero della
porzione di fabbricato ancora esistente e la ricostruzione della
volumetria demolita a cura dell’EDISU, mentre quello su San
Liborio 1 concerne la ricostruzione totale a seguito di precedente
demolizione dell’edificio a cura della Città, che
ha provveduto alla progettazione e alla realizzazione mediante
gara d’appalto e che ne sta ultimando l’edificazione.
Il progetto definitivo dell’intervento di ristrutturazione
dell’immobile di via Bellezia 21, 23, 25 (San Liborio 2)
è stato predisposto dagli uffici comunali competenti e,
con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2002 11550/047),
approvata in data 27 dicembre 2002 dal Settore Edilizia Residenziale
Pubblica, ed è stato dato in disponibilità all’EDISU,
per essere allegato alla domanda per la richiesta di finanziamento.
A tal proposito si precisa che, con nota prot. PS/12648 del 14
agosto 2002, la Soprintendenza per i Beni e le attività
culturali ha espresso parere positivo al progetto di recupero
e ricostruzione del fabbricato sito in via Bellezia 21, 23, 25.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. cron. 652
(mecc. 2004 12284/121) del 10 dicembre 2004, esecutiva dal 31
dicembre 2004, è stato approvato il progetto esecutivo.
La spesa è stata impegnata con la determinazione dirigenziale
del 10 dicembre 2003 (mecc. 2003 11994/031) esecutiva dal 31 dicembre
2003.
Per l’ammissione definitiva della richiesta di cofinanziamento
presentata dall’EDISU al MIUR, si rende ora necessario che
la Città di Torino conceda a favore dell’EDISU, in
quanto soggetto richiedente il cofinanziamento statale su San
Liborio 2, la piena disponibilità delle aree e degli immobili;
si intende quindi costituire sugli stessi, senza corrispettivo
in denaro, in luogo della concessione in uso gratuito trentennale
prevista dalla precedente deliberazione della Giunta Comunale
del 25 settembre 2002, (mecc. 2002 07263/047 ) un diritto di superficie
di pari durata che viene a configurarsi quale ius aedificandi
ai sensi e per gli effetti dell’art. 952, 1° comma, c.c.
per l’area e per l’immobile di San Liborio 2 e, quale
diritto di superficie nonché proprietà superficiaria
con decorrenza differita (a far tempo, cioè, dalla data
del collaudo), ai sensi e per gli effetti dell’art. 952 c.c.
per San Liborio 1.
Infatti, nell’ambito dei diritti reali di godimento che il
D.M. sopra citato prevede, l’Amministrazione Comunale ritiene
opportuno optare per il diritto di superficie in quanto in tal
modo, alla scadenza dello stesso, la Città potrà
acquisire gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti e le
migliorie apportate dal superficiario all’immobile senza
dover corrispondere alcun compenso o indennità di sorta.
Inoltre, a differenza dell’uso e dell’usufrutto, con
la costituzione di tale diritto, le spese di manutenzione straordinaria
sono a carico del superficiario medesimo che comunque sopporta
anche gli altri oneri afferenti la proprietà del fabbricato
(quali, ad esempio, le imposizioni fiscali).
Il diritto di superficie sarà esercitato secondo i principi
generali e le norme vigenti in materia. In particolare, per quanto
concerne l’isolato denominato San Liborio 1, la proprietà
superficiaria verrà costituita sui fabbricati insistenti
sull’area raffigurata nell’unita planimetria (allegato
1 bis) con perimetro azzurro ed attualmente censita al C.T. al
foglio 1245 particelle 1 parte, 2, 10 parte, 17 e 18 (salvo migliori
e più precisi dati catastali che verranno resi al rogito).
Occorre precisare, al riguardo, che, per quanto concerne le porzioni
immobiliari evidenziate con retino marrone nella planimetria costituente
l'allegato 1, la proprietà superficiaria verrà costituita
per il mantenimento dei pilastri d’appoggio e delle volte
dei fabbricati soprastanti (compresi all’interno del retino
marrone sopra citato) nonché, in altezza, a partire dalla
quota di 4 metri circa fuori terra, per il fabbricato di via San
Domenico e dalla quota di 7 metri circa fuori terra per l’edificio
di via Santa Chiara, in quanto il suolo sottostante è costituito
da camminamenti che conducono ai giardini pubblici adiacenti nonché
dalla piattaforma di accesso al parcheggio pubblico ed è,
pertanto, opportuno che rimanga di proprietà comunale.
Per il fabbricato che si sviluppa all’interno del fronte
di via San Domenico, inoltre, la proprietà superficiaria
non si estenderà al sottosuolo (diversamente dal fabbricato
che si attesta su via Santa Chiara, al di sotto del quale sono
ubicate cantine e locali tecnici), poiché, come si evince
dalla planimetria allegato 2, quest’ultimo è interessato
dalla realizzazione dell’autorimessa pubblica a rotazione.
L’autorimessa interrata di pertinenza alla residenza di San
Liborio 1, invece, verrà a collocarsi nel sottosuolo del
giardino pubblico posto tra via Santa Chiara e via San Domenico.
Di conseguenza, la proprietà superficiaria in favore dell’EDISU
dovrà essere costituita, a tal fine, esclusivamente sul
parcheggio sottostante all’area perimetrata con colore marrone
nella planimetria allegato 2.
Per quanto attiene al diritto di superficie sull’isolato
denominato San Liborio 2, lo stesso verrà costituito sul
soprassuolo e nel sottosuolo dell’area - con sovrastante
fabbricato oggetto di futura ristrutturazione - raffigurata con
colore giallo nelle planimetrie costituenti allegato 1 bis e 2
ed attualmente censita al C.T. al foglio 1245 particelle 3, 4,
6 parte e 7 (salvo migliori e più precisi dati catastali
che verranno resi al rogito); per la realizzazione della relativa
autorimessa interrata di pertinenza, infatti, è necessario
che il diritto venga esteso al sottosuolo dell’area suddetta.
Qualora, al termine dei lavori dell’asilo comunale (individuato
nell’allegato 1 bis con perimetro fucsia) venisse constatata
l’impossibilità di realizzare parte dei 6 parcheggi
ad esso pertinenziali al di sotto dell’area di insistenza
dell’asilo medesimo, è fatto obbligo all’EDISU.
di mettere a disposizione della Città, senza corrispettivo
in denaro, i posti auto non realizzati.
Tutti i fabbricati dovranno essere accatastati o catastalmente
ridenunciati nella consistenza definitiva a cura e spese dell’EDISU,
cui faranno altresì carico le spese per la definizione
congiunta delle parti comuni (quali, ad esempio, la rampa, i locali
tecnici e la scala di sicurezza) e delle servitù reciproche,
da farsi constare con apposito atto di regolamentazione.
La durata del diritto di superficie viene stabilita in 30 anni
con decorrenza dalla stipulazione del rogito notarile; poiché
peraltro si ritiene di dover equiparare la scadenza dei diritti
su entrambi gli isolati, si conviene che lo ius aedificandi su
San Liborio 2 decorra dalla data di stipulazione e si estingua
dopo 30 anni, data costituente termine finale anche per il diritto
di superficie e la proprietà superficiaria su San Liborio
1. Inoltre, alla scadenza del termine sopra indicato i diritti
si estingueranno e le aree torneranno in piena proprietà
della Città. Parimenti gli edifici di nuova costruzione,
gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti e le infrastrutture
apportate diverranno proprietà della Città senza
che da quest’ultima sia dovuto compenso, corrispettivo o
indennità di sorta.
La Città potrà rinnovare, nell’osservanza delle
norme che saranno allora vigenti, la convenzione costitutiva dei
diritti alla loro scadenza per pari periodo, previa richiesta
scritta dell’EDISU, che pervenga almeno un anno prima.
In ogni caso è fatto divieto all’EDISU, a pena di
risoluzione del contratto, non solo di modificare la destinazione
d’uso degli immobili per tutta la durata del diritto, ma
altresì di cedere il diritto di superficie/proprietà
superficiaria salvo, compatibilmente con i vincoli di cui al D.M.
116/2001, che si tratti di trasferimento a favore di soggetto
giuridico nel quale il precitato Ente si sia trasformato, incorporato,
fuso e scisso, che persegua i medesimi fini istituzionali e che
comunque configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione
della sua attività. Alla scadenza del diritto di superficie
il compendio dovrà essere riconsegnato alla Città
libero da pesi, pegni, ipoteche, obblighi contrattuali, privilegi
anche fiscali, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, liti
pendenti e vincoli di qualsiasi natura.
L’EDISU dovrà riconsegnare le aree e quanto realizzato
sulle stesse alla Città in buone condizioni di manutenzione.
A tal fine, due anni prima della riconsegna alla Città
lo stato degli immobili verrà accertato in contraddittorio
tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese:
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di approvare la costituzione senza corrispettivo in denaro,
a favore dell’EDISU, del diritto di superficie trentennale
su San Liborio 2, cioè sull’area compresa tra via
Bellezia 21, 23, 25 e via Santa Chiara con entrostante fabbricato
oggetto di recupero e trasformazione di proprietà della
Città, subordinatamente all’erogazione del finanziamento
statale quale indicato in premessa alle condizioni e con le modalità
indicate in narrativa che qui si danno per riportate e trascritte;
2) di approvare, analogamente, la cessione della proprietà
superficiaria con efficacia differita dalla data di fine lavori
(fatta constare con apposito verbale) e con scadenza della stessa
al termine del diritto di cui al punto 1 del presente dispositivo,
senza corrispettivo in denaro, sui fabbricati in corso di ultimazione
da parte della Città così come individuati nelle
planimetrie allegate (all. 1 bis e 2 - nn. ) e compresi all’interno
dell’isolato denominato San Liborio 1, alle condizioni e
con le modalità indicate in narrativa che qui si danno
per riportate e trascritte. Resta inteso che dalla data di fine
lavori alla data del collaudo la Città avrà diritto
di accesso agli immobili per l’esecuzione del collaudo stesso;
3) di rimandare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale
gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione,
compresa la sottoscrizione del contratto di comodato a favore
del Comune di Torino riguardante i 24 posti auto pertinenziali
di San Liborio 1, oltre ai posti auto di pertinenza dell'asilo
comunale non realizzabili al di sotto dello stesso;
4) di approvare che le spese relative e conseguenti alla costituzione
del diritto di superficie su San Liborio 2 e del diritto di superficie/proprietà
superficiaria su San Liborio 1, ivi comprese le pratiche catastali
ed igienico edilizie occorrenti, siano a carico dell’EDISU;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.