Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Bilanci e Rendiconti
n. ord. 63
2005 01966/024
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2005 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Peveraro, Bonino, Lepri, Pozzi e Viano.
Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art.
42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale
per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Lo Statuto della Città di Torino, all’articolo 36,
comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio
Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli
indirizzi per l’esercizio, in tema di tributi locali, tariffe,
rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare i seguenti indirizzi per l’esercizio 2005
in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:
- ADDIZIONALE IRE (già IRPEF)
Per effetto del disposto della Legge 30 dicembre 2004, n. 311,
art. 1, comma 51, l’addizionale IRE viene confermata nello
0,3%, misura applicata fin dal 2002.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Relativamente all’I.C.I. si stabilisce:
- di ricondurre al 6‰, quale aliquota ordinaria dell’imposta,
le unità immobiliari costituite da terreni agricoli, aree
fabbricabili e fabbricati delle categorie A 10;
- di confermare le rimanenti aliquote I.C.I. e la detrazione sull'abitazione
principale nelle misure in vigore nell'anno 2004;
- di adottare l’aliquota del 6‰, ovvero del 5,25‰
per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
per le annualità arretrate oggetto di definizione agevolata
avuto riferimento all’entrata in vigore dei commi 336 e 337
dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in combinato
disposto con l’art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- TARSU
Le tariffe TARSU per l’anno 2005 sono ancora interessate,
anche se in modo meno incisivo rispetto al passato, dal processo
di allineamento alla c.d. Tariffa Ronchi (art. 49 D.Lgs. 22/1997)
avviato nel 2002 e che entrerà in vigore dal 1° gennaio
2006, stante le disposizioni dell’art. 1, comma 523, della
Legge 30 dicembre 2004 n. 311, salvo indicazioni di legge.
Com’è noto il suo presupposto è la copertura
dei costi, determinati secondo l’art. 65 del D.Lgs. 507/1993
ed il metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999, con le entrate tariffarie.
Al riguardo, per il 2005, l’Amministrazione ha deciso di
contenere l’aumento della pressione fiscale in termini reali,
mantenendo per quanto possibile invariate le tariffe rispetto
al 2004; gli incrementi di gettito complessivo sono quindi da
imputarsi principalmente ad un aumento della base imponibile quale
risultato apprezzabile delle attività di recupero evasione
della tassa condotte nel passato.
Tenuto conto del suddetto processo di allineamento, gli aumenti
tariffari 2005 dovranno strutturarsi come segue, rispetto al 2004:
A) utenze domestiche = + 1,6% pari al tasso di inflazione programmato;
B) utenze non domestiche = + 5% per quelle categorie tariffarie
che, secondo gli indici quali/quantitativi, sono ancora ad una
soglia tariffaria lontana dal "Ronchi".
Il processo di cui ai precedenti punti si rende necessario in
seguito allo studio contestualizzato degli indici di produzione
commissionato all’AMIAT (deliberazione della Giunta Comunale
del 22 giugno 2004 - mecc. 2004 05179/064).
Nel suddetto contesto va collocata l’operazione di ridefinizione
delle categorie relative alle associazioni ed ai mercati all’ingrosso.
Le prime vengono ricollocate secondo indici di bassa produttività
che trova riscontro, peraltro, nel D.P.R. 158/1999, mentre i mercati
di cui sopra subiscono una ridefinizione che tiene conto della
diversa tipologia di rifiuti prodotti.
Per ciascuna fattispecie prevista nel Regolamento della TARSU,
si ritiene di dover applicare percentuali di riduzione sul carico
TARSU per l’anno 2005 secondo gli interventi agevolativi
di seguito descritti:
- Sgravi - TARSU su grandi cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell’art. 19 ter, 1°
comma, lett. a) e b). In attuazione del citato articolo si è
deciso di considerare i seguenti interventi:
1) il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) sul Corso
Francia, cui viene riconosciuta una riduzione pari al 50%;
2) il grande intervento sulla restante parte della linea 1 (Metropolitana)
e quello del Passante Ferroviario, ad entrambi viene riconosciuta
una riduzione del 100%;
3) la realizzazione dei parcheggi interrati e del rifacimento
di Piazza San Carlo, di Piazza Vittorio Veneto e "Torre Romana"
di Via Viotti, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
4) la realizzazione dei sottopassi di Corso Spezia e Piazza Rivoli,
cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
5) il rifacimento di Piazza della Repubblica, cui viene riconosciuta
una riduzione del 100%.
Le suddette agevolazioni si applicano alle attività commerciali
ed artigianali, dietro richiesta, i cui locali di esercizio sono
all’interno delle aree in argomento.
Si specifica che i riferimenti territoriali relativi alle aree
interessate dalle agevolazioni predette risultano definiti nelle
planimetrie di cui agli Allegati (nn. 1-2-3-4-5-6-7-9 - nn. )
facenti parte integrante del presente provvedimento.
- Riduzioni a favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di
utilità sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni
di cui alla Legge 383/2000.
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, 1°
comma, lett. c); la riduzione da attuarsi per il 2005 è
la stessa dello scorso anno, pari al 30% sul pagamento annualmente
dovuto dalle suddette. L’agevolazione del presente punto
si applica dietro richiesta.
- Riduzioni a favore di nuclei familiari con reddito certificato
da ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, 1°
comma, lett. d). Il testo regolamentare rimanda alla determinazione
annuale del valore ISEE che viene aggiornato, per l'anno 2005,
al tasso di inflazione programmato, in Euro 11.176,00 e la riduzione
rimane del 50% come lo scorso anno. La presentazione della certificazione
ISEE equivale a richiesta di agevolazione.
- Riduzione relativa a locali di culto riconosciuti dallo Stato
e loro pertinenze.
La fattispecie è descritta nell’art. 19 ter, 1°
comma, lett. e); la percentuale applicabile è del 30%.
L’agevolazione del presente punto si applica dietro richiesta.
- Temporanea riduzione per emissioni olfattive provenienti dalla
discarica di Basse di Stura.
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, 1°
comma, lett. f), del Regolamento. Nell’area si applica una
riduzione del 30% per le attività commerciali ed artigianali
e del 50% per le abitazioni. Le agevolazioni del presente punto
si applicano alle attività commerciali ed artigianali,
dietro richiesta, i cui locali di esercizio sono all’interno
dell’area in argomento, mentre per le abitazioni farà
fede l’iscrizione del nucleo familiare nei registri anagrafici
di residenza. L’area interessata risulta definita dalla planimetria
di cui all’Allegato 8 facente parte integrante del presente
provvedimento (all. 8 - n. ).
- COSAP
Per il 2005 la tariffa ordinaria per l’applicazione del canone
per l’occupazione spazi ed aree pubbliche va incrementata,
rispetto all’anno 2004, dell’1,6% pari al tasso di inflazione
programmato previsto dal DPEF 2005-2008. In riferimento alla determinazione
della tariffa relativa alle occupazioni temporanee con parcheggi
a pagamento (All. "A" del Regolamento, lettera B punto
9) il coefficiente moltiplicatore è pari allo 0,33 della
tariffa ordinaria 2005.
SGRAVI COSAP PER GRANDI CANTIERI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE
Per ciascuna fattispecie prevista nel Regolamento COSAP, si ritiene
di dover applicare le seguenti percentuali di riduzione sul carico
COSAP per l’anno 2005 per gli interventi agevolativi di seguito
descritti.
La fattispecie è descritta dall’art. 14, 2° comma
lettera B) del Regolamento COSAP. In attuazione del citato articolo
si è deciso di considerare i seguenti interventi:
- il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) sul Corso
Francia, cui viene riconosciuta una riduzione pari al 50%;
- il grande intervento sulla restante parte della linea 1 (Metropolitana)
e quello del Passante Ferroviario, ad entrambi viene riconosciuta
una riduzione del 100%;
- la realizzazione dei parcheggi interrati e del rifacimento di
Piazza San Carlo, di Piazza Vittorio Veneto e "Torre Romana"
di Via Viotti, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- la realizzazione dei sottopassi di Piazza Rivoli e Corso Spezia,
cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- il rifacimento di Piazza della Repubblica, cui viene riconosciuta
una riduzione del 100%.
Le agevolazioni di cui sopra si applicano, dietro richiesta, alle
attività commerciali ed artigianali i cui locali di esercizio
sono all’interno delle aree in argomento.
Si specifica che i riferimenti territoriali relativi alla aree
interessate dalle agevolazioni predette risultano definiti dalle
planimetrie di cui agli Allegati (nn. 1-2-3-4-5-6-7-9) facenti
parte integrante del presente provvedimento.
- CIMP
Nell'anno 2005 la tariffa ordinaria per l’applicazione del
canone sulle iniziative pubblicitarie viene aumentata, rispetto
all'anno 2004, dell’1,6% pari al tasso di inflazione programmato
previsto dal DPEF 2005-2008.
Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità
di cui al punto C dell’allegato "A" del Regolamento
per l’applicazione del canone per l’installazione di
mezzi pubblicitari vengono aumentate anch'esse, rispetto al 2004,
dell'1,6%.
L'importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all'art.
10, comma 10, lettera c) della Legge 68/93 e s.m.i., viene aumentato
dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato nel mese di dicembre
dell'anno precedente, nella misura del 75% della variazione, pari
a 1,275%, così come previsto dal comma 11 della legge su
citata.
SGRAVI CIMP SU GRANDI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE
La fattispecie è descritta nell'art. 20, comma 2, del Regolamento
per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.
In attuazione del citato articolo si è deciso di considerare
i seguenti interventi:
- il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) sul Corso
Francia, cui viene riconosciuta una riduzione pari al 50%;
- il grande intervento sulla restante parte della linea 1 (Metropolitana)
e quello del Passante Ferroviario, ad entrambi viene riconosciuta
una riduzione del 100%;
- la realizzazione dei parcheggi interrati e del rifacimento di
Piazza San Carlo, di Piazza Vittorio Veneto e "Torre Romana"
di Via Viotti, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- la realizzazione dei sottopassi di Piazza Rivoli e Corso Spezia,
cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- il rifacimento di Piazza della Repubblica, cui viene riconosciuta
una riduzione del 100%.
Le agevolazioni di cui sopra si applicano, dietro richiesta, alle
attività commerciali ed artigianali i cui locali di esercizio
sono all’interno delle aree in argomento.
Si specifica che i riferimenti territoriali relativi alla aree
interessate dalle agevolazioni predette risultano definiti dalle
planimetrie di cui agli Allegati (nn. 1-2-3-4-5-6-7-9) facenti
parte integrante del presente provvedimento.
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per l'anno 2005 vengono confermate le tariffe applicate nell'anno
2004, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 23
marzo 2004 (mecc. 2004 02183/013).
Si confermano anche le tariffe per la defissione del materiale
pubblicitario abusivamente affisso approvate con la delibera su
citata.
TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI
Nel 2005 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non
oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell'1,6%
pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2005-2008;
analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere
oggetto di un incremento dell'1,6% (pari al tasso di inflazione
programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.
Le tariffe relative all'uso della fototeca dell'Archivio Storico
vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6
del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi approvato
dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994.
In merito alle tariffe relative ai servizi erogati dagli Uffici
della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, non sono apportate
variazioni nel 2005 alle tariffe 2004 definite in relazione ai
costi effettivamente sostenuti con la deliberazione di indirizzi
del Consiglio Comunale (mecc. 2004 01224/024), mentre sono formulati
i seguenti indirizzi:
- è applicata la variazione dell’1,6% delle tariffe
relative ai canoni di precarietà pari al tasso di inflazione
programmato dal DPEF 2005-2008;
- il diritto fisso per l’istruttoria di esposti di Euro 30,00
introdotto nel 2004 a carico delle segnalazioni di presunte irregolarità
edilizie e rimborsabile in caso di positivo riscontro, in relazione
alla pressoché generale fondatezza delle segnalazioni,
è soppresso per ragioni di semplificazione amministrativa;
- si stabilisce inoltre che il pagamento dei diritti di segreteria
previsti dal tariffario comunale per istruttorie edilizie debba
essere corrisposto in linea generale all’atto della presentazione
delle pratiche.
Le tariffe dei Servizi Sociali, nelle more di un generale riordino
in conseguenza dell’emanazione della deliberazione che la
Giunta Regionale dovrà adottare ai sensi dell’art.
40, comma 3 della Legge Regionale n. 1 dell’8 gennaio 2004,
che indicherà i criteri per determinare il concorso da
parte degli utenti al costo delle prestazioni è necessario
che:
- nel caso di affidamento familiare residenziale o accoglienza
presso strutture residenziali per minori o per madri con figli
a seguito di un provvedimento del Servizio Sociale della Città
e/o dell’Autorità Giudiziaria a tutela del minore
e in applicazione della Legge 184/83 così come modificata
dalla Legge 149/2001 art. 4 commi 1 - 3 e 7 o dell’art. 403
c.c., i soli beneficiari dell’intervento siano tenuti a versare
al Comune l’importo dei propri redditi, secondo le specificazioni
di cui sotto, fino alla copertura del contributo, della tariffa
o della retta previsti per l’intervento attuato. Non sono
compresi tra i redditi le somme corrisposte a titolo di premio
per fini di addestramento professionale quali le borse formazione
dei tirocini formativi; le indennità di accompagnamento
e gli assegni di frequenza limitatamente agli inserimenti in affidamento
familiare residenziale in quanto gli stessi devono essere attribuiti
integralmente all’affidatario ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 79-11035 del 17 novembre 2003.
Per quanto riguarda il reddito da lavoro la contribuzione è
pari al 30% dello stesso.
Gli inserimenti di cui sopra possono essere, a tutela dei minori,
attivati e mantenuti anche in assenza di impegno alla contribuzione
da parte dei beneficiari e/o esercenti la potestà, fatta
salva l’azione di rivalsa verso gli stessi.
- per gli inserimenti di persone disabili in strutture gestite
sia direttamente sia da terzi è necessario dare attuazione
all’allegato B della DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M.
29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli
Essenziali di assistenza all’area dell’integrazione
socio sanitaria" ormai recepita anche mediante l’accordo
convenzionale con le ASL cittadine approvato con deliberazione
della Giunta Comunale del 1° marzo 2005 (mecc. 2005 01273/019).
Il punto 1 di tale documento divide le prestazioni a favore di
persone disabili in tre fasce di intensità e prevede ulteriormente,
all’interno di ciascuna fascia, tre livelli di complessità
delle prestazioni erogate: base, medio e alto. Il punto 2 stabilisce
che per il livello prestazionale alto l’incremento rispetto
al livello medio (all’interno di ogni fascia) è assunto
a carico del servizio sanitario.
La contribuzione a carico del cittadino, quindi, è stabilita
sulla base del livello di prestazione di cui usufruisce e comunque
entro il limite massimo della retta alberghiera riferita al livello
prestazionale medio.
Nello specifico per i presidi a gestione diretta va avviato l’adeguamento
progressivo delle tariffe, con un aumento per il 2005 del 2%,
a quelle previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del
5 agosto 2003 (mecc. 2003 06283/019), che definisce i requisiti
organizzativi, gestionali e strutturali dei presidi da inserire
nell’Albo prestatori di servizi socio sanitari sezione B
(Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità),
o validate in base alla stessa.
La tariffa giornaliera del soggiorno viene aggiornata in base
alla medesima percentuale.
- la contribuzione relativa alle strutture per adulti in difficoltà
definite convivenze guidate e comunità di accoglienza sia
pari alla contribuzione prevista per i mini alloggi per l’emarginazione
adulta (meglio definiti come alloggi di risocializzazione). L’obiettivo
primario di tutte le strutture residenziali rivolte agli adulti
in difficoltà e senza dimora è infatti quello di
favorire la massima autonomia della persona a rischio di grave
marginalità, anche e soprattutto attraverso la riacquisizione
delle autonomie gestionali relative ad una abitazione. Risulta
pertanto più funzionale perseguire il più possibile
il coinvolgimento diretto dell’utenza nella gestione delle
spese anziché ricorrere allo strumento della contribuzione.
- le rette relative ai presidi residenziali per anziani non autosufficienti,
permanendo il principio stabilito negli anni precedenti a partire
dal 2002 relativo alla necessità di un progressivo e graduale
adeguamento delle tariffe a quelle previste dalle deliberazioni
regionali vigenti ed in relazione al recente accordo in materia
di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, vengono
adeguate dell’8% circa per la tipologia RAF e del 10% circa
per la tipologia RSA, mentre il supplemento per la camera singola
richiesta dall’ospite viene fissato in modo uniforme nel
valore massimo attualmente praticato.
- nelle more del riordino degli interventi domiciliari, il meccanismo
di calcolo dell’eventuale integrazione retta per servizi
semiresidenziali per anziani sia analogo a quello degli inserimenti
in presidi residenziali, ma preveda una quota lasciata mensilmente
all’utente pari al reddito di mantenimento più le
spese per l’abitazione sino ad un massimo di 400,00 Euro.
- la quota base di piccole spese lasciata mensilmente agli ospiti
di strutture residenziali per adulti, anziani e disabili sia raddoppiata
nella sua entità nel mese di dicembre e di conseguenza
venga rivista la modalità di conteggio della tredicesima
mensilità, qualora percepita, nel calcolo della retta dovuta.
Le tariffe e le rette previste per tutte le altre prestazioni,
ad eccezione dei pasti a domicilio le cui tariffe sono state integralmente
ridefinite in corso 2003, vengano variate dell'1,6% per l’adeguamento
al tasso di inflazione programmata con arrotondamento allo 0,50
Euro superiore.
Le tariffe dei Servizi Educativi vengono aumentate dell'1,6%,
pari al tasso di inflazione programmata previsto dal DPEF 2005-2008
(con successivo arrotondamento ad 1 Euro).
Le variazioni decorrono dal 1° giugno 2005. Per la Ristorazione
scolastica e la frequenza ai Nidi d'infanzia la decorrenza è
prevista dal 1° settembre 2005.
A modificazione ed integrazione della deliberazione
n. 675 del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002, modificata
con deliberazione n.
38 del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2004 01224/024)
il punto "Nidi d’Infanzia. Tempi di frequenza"
viene così sostituito:
"- L’iscrizione prevede la scelta tra la frequenza a
"Tempo lungo" e quella a "Tempo breve".
- In caso di frequenza a "Tempo breve" la tariffa è
pari al 60% (arrotondata ad 1 Euro) della tariffa a "Tempo
Lungo".
- Nel caso in cui il "Tempo breve" abbia durata inferiore
alle cinque ore e trenta, la tariffa di frequenza è pari
al 45% (arrotondata ad 1 Euro) della tariffa a "Tempo Lungo".
Verranno inoltre realizzati in via sperimentale, nella fascia
pomeridiana, servizi integrativi.
Vista la sperimentalità di tali servizi la definizione
delle tariffe viene demandata alla Giunta Comunale."
Nella stessa deliberazione al Titolo "NORME PARTICOLARI"
- punto "Refezione scolastica Scuola d’Infanzia e Scuola
dell’obbligo"- dopo il primo capoverso viene aggiunta
la seguente frase: "Nelle scuole d’infanzia, laddove
si proceda ad addebitare il servizio di ristorazione a consumo
anzichè in modo forfettario, la tariffa per ogni pasto
prenotato corrisponde ad un importo pari ad un ventiduesimo della
tariffa forfettaria mensile reintegrata del 17% in considerazione
del numero medio di giorni in cui viene mensilmente erogato il
servizio (22) e della riduzione attuata nella tariffa forfettaria
per tenere conto dell’incidenza media delle assenze (17%).".
Resta per il resto invariata la normativa generale in tema di
riduzioni, esenzioni e altre agevolazioni tariffarie in analogia
a quanto previsto per il sistema di quote forfettarie dalla citata
deliberazione ad eccezione del punto "Refezione scolastica
Scuola d’infanzia e Scuola dell’obbligo –
Rimborsi", che viene così sostituito: "Nel caso
in cui si verifichino assenze superiori a 19 giorni consecutivi
di servizio, il mese successivo sarà gratuito. Tale disposizione
sarà disapplicata dal momento in cui viene introdotta la
tariffazione a consumo nei plessi scolastici interessati."
Si ritiene inoltre opportuno prevedere che il ricalcolo della
tariffa, derivante dalla variazione della condizione economica,
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio
2002 (mecc. 2002 03623/007) esecutiva dal 16 giugno 2002, abbia
effetto a partire dal mese dell'anno scolastico corrente in cui
è cessata l'attività lavorativa.
I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano
di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori
rispetto alla normale attività istituzionale, rimangono
oggetto delle tariffe già determinate per il 2004 senza
ulteriori variazioni.
Sono compresi fra detti servizi:
- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche,
spot pubblicitari, ecc.;
- interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente
pubblico;
- esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni
ed iniziative di cui ai punti precedenti.
Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico
e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le
seguenti iniziative:
- manifestazioni organizzate e promosse da Enti e soggetti pubblici
in generale;
- manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
- manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative
del Comune di Torino;
- manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti
ammessi dallo Stato);
- manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti
politici e sindacali;
- eventi di grande risonanza ed altre iniziative al quale venga
concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale;
- manifestazioni al quale sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni:
in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita
deliberazione.
ONERI DI URBANIZZAZIONE
I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la
determinazione della quota di contributo commisurato all’incidenza
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi
per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle
intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere
di urbanizzazione rispetto all’ultimo aggiornamento effettuato,
con l’identico metodo di calcolo richiamato nella citata
deliberazione consiliare.
CANONI PER LE LOCAZIONI
Relativamente ai contratti ad uso abitativo si è in presenza
di una pluralità di regimi contrattuali:
- alcuni contratti, rinnovati nel corso del 1997 - 1998, sono
disciplinati, fino alla loro naturale scadenza, dalla Legge n.
359/92 sui "patti in deroga", e la determinazione del
canone tiene conto di quanto previsto dalla "Circolare Cristofori";
- altri invece, sempre fino alla loro scadenza, sono tuttora assoggettati
alla normativa dell'equo canone, in base alla Legge n. 392/78;
- i contratti scaduti dal 1998 e quelli che verranno a scadere,
sono disciplinati sulla base della Legge n. 431/98, abrogativa
delle due precedenti citate, così come dalla deliberazione
della Giunta Comunale del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008),
esecutiva dal 3 luglio 2004 che recepisce il nuovo accordo territoriale.
Relativamente ai contratti ad uso commerciale, dopo l'entrata
in vigore della Legge n. 537/93, i canoni sono stati determinati
sulla base dei valori correnti di mercato, mediante apposite stime
analitiche.
Se ne conferma l'applicazione anche per l'anno 2005.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati
sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione
all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica
disciplina, confermata anche per il 2005, è contenuta nell’apposito
Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed
Associazioni in vigore da luglio 1995;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.