Consiglio Comunale
2005 00798/002
OGGETTO: ACCESSO A LOCARE DEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 18 DI "PROTEZIONE SOCIALE".
"Il Consiglio Comunale di Torino,
- il permesso di soggiorno per protezione sociale, previsto
dall'articolo18 del T.U. 286/1998, si pone come significativa
e rilevante novità nel panorama giuridico, non solo nazionale
ma anche europeo;
- lintroduzione di questo articolo nel nostro ordinamento
ha costituito un momento di svolta essenziale nellapproccio
al fenomeno, consentendo di porre laccento sullaiuto
nei confronti delle vittime e garantendo loro un maggiore sostegno
sul versante dellinserimento sociale;
- il contenuto dellarticolo 18, fra laltro, appare
essere in linea con le indicazioni più avanzate esistenti
in materia a livello internazionale, come, ad esempio, il Protocollo
delle Nazioni Unite contro il traffico di esseri umani, entrato
in vigore il 25 dicembre 2003;
- allarticolo 18 vanno poi correlate altre disposizioni
contenute nel Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394) del Testo Unico. Tra queste merita una menzione larticolo
27 che, insieme ad alcune circolari governative, ha contribuito
a sancire, con certezza, lavvenuto passaggio, allinterno
del nostro sistema, da una previsione premiale e che legava in
modo biunivoco il permesso di soggiorno alla collaborazione processuale,
ad una che ne prevede il rilascio sulla base di due distinti percorsi:
luno "giudiziario", caratterizzato da un ruolo
preminente del PM; laltro "sociale", dove sono
i servizi sociali, le associazioni e lEnte Locale a svolgerle
detto vincolo. I due percorsi, alla loro conclusione, consentono
di ottenere un titolo di soggiorno per motivi di studio o di lavoro
e quindi la permanenza in Italia;
- il Comune di Torino, titolare del progetto denominato Freedom
e partner del progetto Equal denominato Li.fe, ha in carico, direttamente
o in collaborazione con enti e associazioni accreditate, donne
vittime di tratta. Spesso anche se il loro inserimento si conclude
positivamente nellambito lavorativo però continuano
a essere ospitate in strutture di accoglienza per difficoltà
ad inserirsi nel mercato privato della locazione;
- le donne (monoreddito e spesso senza nessuna rete di sostegno),
in carico ai servizi hanno, nella quasi totalità dei casi,
solo il domicilio presso le strutture daccoglienza e non
la residenza;
- ciò costituisce un elemento di assoluta importanza
dal momento che, in tal modo, è possibile porre laccento
sulla protezione delle vittime, valorizzando i percorsi di uscita
dallo sfruttamento sessuale o lavorativo; e, dallaltro,
riuscendo a ottenere la fiducia della persona sfruttata (garantendole
lopportunità di una nuova vita nel nostro Paese e
aiutandola, così, a vincere la paura per le minacce di
ritorsioni da parte dei trafficanti, la diffidenza verso le istituzioni
e il timore di una possibile espulsione), contribuisce, in modo
decisivo, alla lotta nei confronti della criminalità organizzata;
- la concessione dello "speciale permesso di soggiorno"
è subordinata allaccettazione da parte dello straniero
di "un programma di assistenza e di integrazione sociale",
gestito dai servizi sociali di un Ente locale, direttamente o
avvalendosi della collaborazione di soggetti privati iscritti
in un apposito registro e convenzionati sotto la supervisione
e sulla base degli indirizzi fissati da unapposita "Commissione
Interministeriale per lattuazione dellarticolo 18
del Testo Unico composta dai rappresentanti dei Ministri per le
Pari Opportunità, per la Solidarietà Sociale, dellInterno,
e di Grazia e Giustizia";
Il Sindaco e la Giunta a concedere alle persone che si trovano
nelle condizioni sopra esposte, che sono in carico a progetti
della Città o di Enti accreditati, di poter accedere ai
contributi di Locare per affittare un appartamento anche con il
solo domicilio previa segnalazione dellente titolare della
presa in carico."