Atto n.17
Il Consiglio di Circoscrizione n.
4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^
convocazione, per la seduta ordinaria del
24 GENNAIO 2005
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO
Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI
BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria,
GAI Giorgio, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale n. 22
Consiglieri
Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri:
BARBARO Grazia, QUAGLIA Laura, VIGNALE Gian Luca.
Con l'assistenza
del Segretario Stefano GELLATO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 .PARERE (Artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento) avente ad
oggetto “Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza
economica”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE ( ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO " MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA)
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Mauro Valle,
riferisce:
Con richiesta pervenuta il 13 dicembre 2004, prot. n.
7166/1-8-5, la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
chiede alla IV Circoscrizione, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento sul
Decentramento della Città di Torino, l’espressione del parere in
merito alla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7
dicembre 2004 n. mecc. 411557/19 avente per oggetto “Modifiche alla
disciplina degli interventi di assistenza economica”; tale proposta
intende migliorare i vigenti criteri di erogazione dell’assistenza
economica, sulla scorta dell’esperienza dei servizi sociali cittadini
degli ultimi anni ed è stata costruita, coerentemente con quanto previsto
dal Piano di Zona dei servizi sociali, anche raccogliendo le richieste e
proposte degli organismi sociali e delle associazioni che hanno partecipato alla
definizione del Piano di Zona.
Quella che segue è una sintesi delle
modifiche alla vigente deliberazione sull’assistenza economica: i punti
sotto riportati seguono la numerazione dei punti della proposta di
deliberazione.
Sono altresì evidenziati gli articoli della
deliberazione vigente, nei punti che si propone di modificare:
- La vigente deliberazione prevede che i contributi si possano erogare solo a
persone in possesso del permesso di soggiorno. Si propone di poterli erogare
anche ai rifugiati politici che siano in attesa del rinnovo del permesso di
soggiorno, poiché tale rinnovo è automatico e non è
soggetto ad alcuna valutazione da parte degli organi statali. (Cfr. art. 2,
comma 1, seconda frase);
- Poter erogare tutti gli interventi (e non solo quelli per “esigenze
specifiche”, come attualmente previsto) alle persone senza fissa dimora
che risiedono presso la residenza fittizia “Casa Comunale”: subito
se la loro precedente residenza era in Torino, solo dopo 6 mesi di residenza in
“Casa Comunale” se la loro precedente residenza era fuori Torino. Si
eviterebbe così di non poter intervenire per i torinesi che diventano
senza fissa dimora proprio nel momento di maggior necessità di sostegno,
mantenendo tuttavia la scelta originaria del C.C. di non incentivare una
“immigrazione forzosa” di senza fissa dimora da fuori Torino. (Cfr.
art. 2, comma1, ultima frase);
- Non considerare per un massimo di sei mesi tra i redditi del nucleo del
richiedente i redditi di terze persone (non parenti o affini) che lo ospitano
temporaneamente. Poiché vi sono persone fragili e senza casa che sono
ospitate da amici per brevi periodi, ma senza che essi li aiutino anche
economicamente, si propone che siano valutati i redditi di questo intero
“nucleo di fatto” soltanto dopo almeno 3 mesi di convivenza. Tale
condizione opera una volta sola per ogni nucleo che ospita chi richiede i
contributi. (Cfr. art. 2, comma 6, terzo trattino)
- Non considerare tra i redditi che si valutano nel nucleo i lasciti,
donazioni, somme arretrate ricevute, nella misura che è stata già
usata dal nucleo prima della richiesta di contributo: oltre che per spese
sanitarie, fallimenti ed usura (come è già ora previsto), anche
per pagare l’affitto, sanare morosità di affitto od utenze, tasse
di successione, spese funerarie, ripristino dell’agibilità
dell’abitazione principale a seguito dichiarazione di inagibilità,
eliminazione di barriere architettoniche in conformità con le norme che
regolano la materia. Stante anche la possibilità di agevolazioni previste
dalle vigenti norme fiscali, queste deduzioni possono essere concesse nella
misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta a favore dei componenti del
nucleo. Le spese elencate si considerano tra i redditi se si dimostra di averle
sostenute dopo il percepimento delle somme dai suddetti lasciti e redditi,
esibendo fatture o documentazione della spesa. (Cfr. art. 2, comma 11, lettera
b, ultimo trattino);
- Modificare le modalità con le quali ora si considerano tra i redditi
i valori delle donazioni od intestazioni a terzi di beni mobili ed immobili a
titolo gratuito: prevedendo che se componenti del nucleo hanno intestato o
donato a terzi, senza ricavarne proventi, beni mobili od immobili nei tre anni
precedenti la richiesta di contributo, il valore di tali beni all’atto
dell’intestazione non si considera interamente (come avviene ora), ma si
considera esclusivamente se superiore a 2.500 Euro, se beni mobili e qualora la
quota della base imponibile ai fini del versamento dell’ICI intestata o
alienata dal nucleo sia superiore a Euro 2.500, se beni immobili (Cfr. art. 2,
comma 11 lettera b);
- Includere tra le entrate da non considerare come redditi anche le
indennità di frequenza erogate dall’INPS ai minori disabili, in
analogia a quanto è già previsto per l’indennità di
accompagnamento e le rendite INAIL (Cfr. art. 2, comma 11, lettera e).
- Prevedere la revisione delle modalità di erogazione del Reddito di
Mantenimento, coerentemente con i principi sanciti dalla deliberazione in
materia di armonizzazione con le leggi statali a sostegno del reddito, anche al
fine di evitare che l'INPS riduca o non conceda le prestazioni di sua competenza
ai percettori di Reddito di Mantenimento. Per tale motivo è necessario
inoltre formalizzare che una quota del Reddito di Mantenimento è
finalizzata al pagamento di utenze domestiche, e come tale riconosciuta anche
dalla Magistratura in occasione di sentenze che ha condannato l’INPS ad
erogare l’Assegno sociale. Ciò al fine di evitare che l’INPS
consideri l’intera quota del Reddito di Mantenimento tra i redditi dei
pensionati, e quindi riduca loro gli assegni sociali e le maggiorazioni INPS.
(Cfr. art.3, comma 3);
- Per i beneficiari di Reddito di Mantenimento ridurre l’attuale vincolo
che considera motivo ostativo all’erogazione degli interventi a sostegno
del reddito la titolarità di qualunque diritto reale su qualunque bene
immobiliare (salvo la casa di abitazione), prevedendo misure che dipendono dal
tipo di diritto sui patrimoni che è in capo a persone del nucleo nel modo
di seguito descritto:
- Se titolari di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che
non abita per motivi documentabili:
- se il nucleo vive in un alloggio in locazione, fino alla data di effettiva
fruizione di tale diritto, dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra
pari all’importo massimo erogabile per le spese di affitto (attualmente
137 Euro mensili);
- se invece il nucleo è proprietario
dell’alloggio in cui vive, deve rinunciare a questo diritto. In attesa
della rinuncia, il contributo può essere erogato per un periodo di tre
mesi rinnovabili una volta, e dal contributo totale erogabile si sottrae una
cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di
affitto.)
- Se titolari di diritti reali inerenti la casa che il nucleo abita
(proprietà, nuda proprietà, usufrutto):
- In caso di nuclei composti esclusivamente da persone non abili al lavoro il
contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di
diritti di proprietà ed usufrutto di fabbricati di qualsiasi categoria
catastale;
- In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al
lavoro, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà ed usufrutto
inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa
è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6.
- In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al
lavoro, il contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà ed usufrutto inerenti alla
proprietà dell’abitazione principale se questa è
classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10.
La
titolarità del diritto di proprietà sull’abitazione
principale non costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per
effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria,
essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del
richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota
del diritto di proprietà
c) Se titolari di diritti di
proprietà o usufrutto inerenti case diverse da quella che il nucleo
abita:
Qualora il nucleo viva in un alloggio in locazione, sia titolare
di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi
documentabili, fino alla data di effettiva fruizione di tale diritto dal
contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo
erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo
trattino della presente deliberazione.
Qualora invece il nucleo sia
proprietario dell’alloggio in cui vive e sia titolare di un diritto di
abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili,
deve rinunciare a tale diritto. In attesa di tale rinuncia, il contributo
può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una sola volta
e dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo
massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma
2, primo trattino, della presente deliberazione.
Diritti reali inerenti
alla casa principale
In caso di nuclei composti esclusivamente da
persone non abili al lavoro come definite all’art. 2, comma 7, il
contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di
diritti di proprietà o usufrutto di fabbricati di qualsiasi categoria
catastale che ne costituiscano l’abitazione principale.
In caso di
nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il
contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di
diritti di proprietà, nuda proprietà o usufrutto inerenti alla
proprietà dell’abitazione principale, se questa è
classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 con riserva di
successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante
atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei composti sia da persone non
abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo non può essere
erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o
usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale se
questa è classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10
con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori
catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
La titolarità del
diritto di proprietà sull’abitazione principale non costituisce
comunque motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è
disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal
caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di
proprietà secondo le modalità previste dal presente atto. Sono
fatte salve le disposizioni previste all'art. 22.
Diritti reali non
inerenti alla casa principale
In caso di titolarità di diritti di
proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati di categorie
catastali A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in qualsiasi località e
non utilizzati come abitazione principale, nonché a fabbricati di
categoria catastale “C”,
il contributo può essere erogato
qualora la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di
tali immobili detenuta complessivamente dal nucleo non sia superiore a Euro
5.000. Il valore dei proventi generati dall’eventuale usufrutto su tali
cespiti immobiliari concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo
quanto disposto dal presente atto.
Ai nuclei composti esclusivamente dalle
persone descritte all’art. 2, comma 7, lettere a), b), c), h), le quali
non abbiano parenti in Torino, e intendano cedere a titolo gratuito beni
immobili sui quali siano titolari di diritti reali, poiché questi ultimi
costituiscono l’unico motivo ostativo per fruire dei contributi del
presente atto, la Città può erogare un importo per far fronte alle
spese notarili, sino ad un massimo di Euro 2.000. A tale proposito, previa la
presentazione del documento fiscale relativo all’avvenuto pagamento delle
spese di cessione redatto da un notaio, nonché del consenso manifestato
in forma scritta, dal Reddito di Mantenimento erogabile ai suddetti nuclei
sarà detratto un importo non superiore al 30% a titolo di recupero della
somma eventualmente versata dalla Città per la quietanza
dell’onorario notarile. Esclusivamente in materia di onorari notarili, al
presente comma sono applicabili gli artt. 10 comma 5 e 19 comma 2 in materia di
effettuazione di spese per servizi acquistabili da più fornitori e di
pagamento diretto di fatture, conti od obbligazioni da parte della
Città.
Il Reddito di Mantenimento non può essere erogato
qualora il nucleo sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto
inerenti a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi località che non
siano utilizzati come abitazione principale e la cui quota di base imponibile ai
fini del versamento dell’ICI detenuta complessivamente dal nucleo sia
superiore a Euro 30.000.
Indipendentemente dalla quota proprietaria del
nucleo, il Reddito di Mantenimento può essere erogato senza le suddette
decurtazioni qualora alienazione onerosa o rinuncia o donazione si siano
dimostrate non effettuabili a causa di emissioni di ordinanze di sgombero,
dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti di sequestro, ordinanze di
esproprio.
Qualora il nucleo abbia intestato o donato a terzi beni immobili,
il valore di tali beni all’atto della rispettiva donazione o intestazione
concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare secondo le
modalità descritte all’art. 2, comma 11, lettera b) esclusivamente
per l’importo eccedente la quota di base imponibile ai fini del versamento
dell’ICI di Euro 2.500. (Cfr. art. 4, comma 1, lettera b).
I criteri
sopra descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di
proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su patrimoni
immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati il valore
convenzionale di Euro 250 per metro quadrato. (Cfr. art. 4, comma 1, lettera
b);
9. Differenziare la riduzione che si applica al contributo erogabile per
il possesso di veicoli, dimezzandola a 39 Euro mensili (rispetto a quanto ora in
vigore) per il possesso di ciclomotori inferiori ai 150 cc (Cfr. art. 4, comma
1, lettera c, e art. 6, comma 3, lettera a).
10. Prevedere l’aumento ad
Euro 2.500 per una persona che vive sola, nonché l’incremento di
tale cifra di Euro 500 per ogni componente successivo, relativi alla
disponibilità massima di patrimoni mobiliari e altre attività
finanziarie, al fine di accedere ai contributi (Cfr. art. 4, comma 1 lettera d)
e art. 6, comma 3, lettera b).
11.Aumentare la prima quota del Reddito di
Inserimento da 155,68 a 165 Euro (quota per la prima persona del nucleo) e
contemporaneamente modificare la scala di equivalenza delle quote per gli altri
componenti del nucleo, mantenendo gli importi attuali per i nuclei fino a tre
componenti e modificando la scala attuale da quattro componenti in poi nel
seguente modo. Ciò al fine sia di aumentare i contributi possibili per le
persone sole, sia di evitare sia quelli per nuclei numerosi disincentivino dalla
ricerca di attività lavorative. (Cfr. art.5, comma 3)
N. componenti
|
Reddito di Inserimento del nucleo = quota base moltiplicata per le seguenti
percentuali
|
1
|
1
|
2
|
1,80
|
3
|
2,60
|
4
|
3,40
|
>=5
|
Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni ulteriore
componente
|
12. Prevedere che non concorrano alla formazione del reddito dei
richiedenti i contributi parte degli incentivi monetari percepiti
nell’ambito dei percorsi formativi che prevedano tirocini aziendali
finalizzati all’inserimento lavorativo (cfr. art. 5 comma 6);
13. Per
i beneficiari di Reddito di Inserimento ridurre l’attuale vincolo che
considera motivo ostativo all’erogazione degli interventi a sostegno del
reddito la titolarità di qualunque diritto reale su qualunque bene
immobiliare (salvo la casa di abitazione), prevedendo misure che dipendono dal
tipo di diritto sui patrimoni che è in capo a persone del nucleo nel modo
di seguito descritto. Inoltre ridurre le vigenti decurtazioni al Reddito di
Inserimento dall’attuale importo di 109,34 Euro mensili all’importo
di Euro 50 mensili se vi è possesso dell’abitazione propria, al
fine di non penalizzare gli adulti abili al lavoro che vivono in abitazioni di
proprietà di scarso valore;
- Se titolari di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che
non abita per documentati motivi:
- se il nucleo vive in un alloggio in locazione, fino alla data di effettiva
fruizione di tale diritto, dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra
pari all’importo massimo erogabile per le spese di affitto (attualmente
137 Euro mensili);
- se invece il nucleo è proprietario dell’alloggio in cui vive,
deve rinunciare a questo diritto. In attesa della rinuncia, il contributo
può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una volta, e
dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo
massimo erogabile per le spese di affitto.
- Se titolari di diritti di proprietà o usufrutto inerenti la casa
che il nucleo abita
- In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al
lavoro, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà di diritti di proprietà, nuda
proprietà o usufrutto inerenti alla all’abitazione principale, se
questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;
- In caso di nuclei composti esclusivamente da persone abili al lavoro, il
Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato e l’importo
totale erogabile è decurtato della somma di 50 Euro, qualora almeno un
componente sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla
proprietà dell’abitazione principale, se questa è
classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A/6;
- In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al
lavoro, il contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà ed usufrutto inerenti alla
proprietà dell’abitazione principale se questa è
classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10.
La titolarità del diritto di proprietà
sull’abitazione principale non costituisce comunque motivo di esclusione
dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile
perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi
deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di
proprietà.
c) Diritti reali non inerenti alla casa principale
(proprietà, nuda proprietà, usufrutto
In caso di
titolarità di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni
o fabbricati di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in
qualsiasi località e non utilizzati come abitazione principale,
nonché a fabbricati di categoria catastale “C”, contributo
può essere erogato, qualora la quota di base imponibile ai fini del
versamento dell’ICI di tali immobili detenuta complessivamente dal nucleo
non sia superiore a Euro 5.000. Il valore dei proventi generati
dall’eventuale usufrutto su tali cespiti immobiliari concorre alla
formazione del reddito del nucleo secondo quanto disposto dal presente atto.
Qualora invece la suddetta quota sia superiore a 5.000 Euro e non superiore
a 30.000 Euro, il nucleo deve esperire tutti i tentativi di alienazione di tali
beni o della relativa rinuncia. In attesa di tali esiti, il Reddito di
Inserimento Sociale può essere erogato per un periodo di tre mesi ed
è decurtato nella misura del 50%. Previa la verifica ed il controllo
delle suddette iniziative, ed in attesa dell’alienazione del bene, il
Reddito di Inserimento Sociale, con le decurtazioni descritte, può essere
erogato per un ulteriore periodo di 6 mesi non prorogabile.
Il contributo non
può essere erogato qualora il nucleo sia titolare di diritti di
proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati ubicati in
qualsiasi località che non siano utilizzati come abitazione principale e
la cui quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI detenuta
complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro 30.000.
Indipendentemente
dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito di Inserimento Sociale
può essere erogato senza le suddette decurtazioni qualora alienazione
onerosa o rinuncia o donazione si siano dimostrate non effettuabili a causa di
emissioni di ordinanze di sgombero, dichiarazioni di inagibilità,
provvedimenti di sequestro, ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo abbia
intestato o donato a terzi beni immobili, il valore di tali beni all’atto
della rispettiva donazione o intestazione concorre alla formazione del reddito
del nucleo familiare secondo le modalità descritte all’art. 2,
comma 11, lettera b) esclusivamente per l’importo eccedente la quota di
base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di Euro 2.500.
I
criteri sopra descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di
proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su patrimoni
immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati il valore
convenzionale di Euro 250 per metro quadrato.” (Cfr. art. 6, comma 3,
lettera d).
- Per i beneficiari di Reddito di Inserimento (cioè adulti abili)
rimodulare l’erogazione di alcuni contributi per esigenze specifiche di
minore importanza, quali l’acquisto di mobili ed elettrodomestici,
manutenzione ordinaria dell’abitazione, perché possono essere
acquistati o riparati in economia. Prevedere che l’erogazione per la
riparazione di tali mobili o elettrodomestici sia erogabile una volta sola
l’acquisto per la dotazione della medesima abitazione Questo limite non
opera per le persone “non abili”, cioè beneficiarie di
Reddito di Mantenimento (Cfr. art. 9, comma 1, lettere “d” ed
“f”).
- Non considerare i contributi analoghi al Reddito di Mantenimento o di
Inserimento Sociale entro l’ammontare delle Esigenze specifiche nel caso
in cui coloro che ne usufruiscano sia collocati in strutture residenziali, anche
al fine di permettere loro di beneficiare dell’intero ammontare dei
contributi per le Esigenze specifiche, in base al disposto dell'art. 10, comma 2
(Cfr. art. 10, comma 3).
- Alzare la soglia di reddito che consente l’accesso alle esigenze
specifiche, includendo nel Reddito di Mantenimento anche il massimale per
l’affitto, poiché attualmente questo intervento risulta poco
fruibile dalle persone più deboli, cioè anziani ed invalidi. (Cfr.
art. 10, comma 1)
- Introdurre limitazioni nell’erogare contributi che risarciscono
perdite subite in seguito a delitti, perché la richiesta di tali
contributi si è dimostrata presentabile con motivazioni opportunistiche;
prevedere pertanto che sia erogabile a ultrasessantacinquenni o invalidi al
100/%, che vivano soli, siano privi di parenti in Torino. Prevedere
altresì che tale contributo non debba venire detratto dal massimale
erogabile per le “esigenze specifiche”. (Cfr. art. 9, comma 11,
lettera h)
- La Città è impegnata nell’attività di riordino
delle prestazioni di domiciliarità e dei relativi criteri di accesso in
cui saranno ricompresi anche i contributi per le cure domiciliari previste
all’art. 12. A riordino ultimato tali prestazioni non saranno più
disciplinate dalla deliberazione, poiché esse non mirano a sostenere i
redditi insufficienti, ma costituiscono prestazioni strutturali per la
permanenza al domicilio dei cittadini in condizioni di ridotta autosufficienza.
In attesa di tale riordino, è tuttavia necessario prevedere la permanenza
degli attuali motivi di esclusione, al fine di non ingenerare repentini cambi di
regime applicabili alle suddette prestazioni, nonché incertezza del
diritto in materia di cure domiciliari. Quindi si propone di escludere i nuclei
in cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni
immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della
proprietà dell’abitazione principale, se questa è
classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5. Se il nucleo è
composto esclusivamente da persone non abili, l’immobile di loro
proprietà non è soggetto ad alcun limite catastale a condizione
che costituisca l’abitazione in cui esse risiedono. (Cfr. art. 13, comma
1)
19) Non considerare motivo ostativo all’erogazione del
contributo per l’affitto il non aver presentato domanda per il Fondo
affitto ex L. 431 se ciò è accaduto per documentati motivi
indipendenti dalla propria volontà e da parte di persone invalide o in
età avanzata. (Cfr. art. 14, comma 2).
20) Non considerare motivo
ostativo all’erogazione del contributo dedicato all’affitto il non
averlo usato per risanare morosità di affitto, a condizione che dalla
concessione in poi si dimostri che lo si utilizza a tal fine. (Cfr. art. 14,
comma 2, terza frase del secondo capoverso)
21) Come al punto
precedente, relativamente al contributo per il pagamento delle utenze
domestiche, ed alle morosità nel loro pagamento (Cfr. art. 14, comma 3,
seconda frase).
22 e 23 ) Prevedere che nella collocazione in albergo di
minori si eroghi un contributo anche ad un maggiorenne, affinché possa
essere ospite in albergo con il minore, nella misura dell’80% del
contributo concesso al minore (Cfr. art. 14, comma 4, lettera “a”, e
comma 6)
- Nell’ottica di riduzione dei termini di istruttoria per la concessione
dei contributi alle persone anziane e disabili, prevedere che gli Assegni di
cura siano concessi per un periodo massimo di dodici mesi, invece di sei mesi,
come avviene attualmente. Al fine di ridurre i termini di istruttoria ed
accelerare l'erogazione del contributo per ulteriori dodici mesi, prevedere
procedure semplificate nei confronti dei richiedenti l'eventuale rinnovo del
Reddito di Mantenimento (Cfr. art. 18, comma 5)
- Prevedere che i contributi indebitamente erogati e che devono essere
restituiti alla Città siano considerati secondo i criteri più
favorevoli previsti dal nuovo testo della deliberazione (Cfr. art. 18, comma
7)
- Prevedere che tutti i criteri di erogazione e gli importi dei contributi
oggetto di modificazione del presente atto ed in corso alla data di entrata in
vigore dello stesso, proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che
li hanno generati. A decorrere dalla data dell’eventuale rinnovo, essi
saranno rinnovati in base ai criteri ed agli importi previsti dal presente atto.
Ai contributi oggetto di modificazione richiesti per la prima volta a decorrere
dalla data di entrata in vigore, si applicano tutti i criteri del presente
atto”(Cfr. art.24).
La proposta di deliberazione
“Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza economica”
è stata discussa nel corso della IV Commissione del 20/1/2004.
A seguito di quanto premesso, si ritiene di dare parere favorevole
alle modifiche proposte alla vigente deliberazione sull’assistenza
economica in quanto tendono a favorire il più possibile le categorie
sociali maggiormente disagiate (stranieri, invalidi, anziani e senza fissa
dimora), soprattutto nei momenti di cambiamento, quali l’allontanamento
dal nucleo d’origine (separazioni) e il momento in cui devono predisporre
l’allestimento di una nuova abitazione.
In
particolare:
• Si riconosce ai rifugiati politici la
possibilità di aver rinnovato il contributo di assistenza economica anche
con la semplice richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, in quanto questo
è soggetto a rinnovo automatico
• Si introduce la
possibilità di erogare, sin dall’inizio della nuova residenza come
senza fissa dimora, tutti i tipi di contributi a coloro che, pur già
residenti in Torino, prendano residenza in Via Casa Comunale, senza dover far
trascorrere i primi 6 mesi, periodo nel quale, vista la difficoltà del
nuovo stato di senza fissa dimora, necessitano di maggior supporto anche di tipo
economico
• La possibilità per chi ospita temporaneamente un
conoscente, di non vedere calcolati i propri redditi per i primi 6 mesi di
ospitalità, al fine del conteggio di un eventuale contributo economico a
favore della persona ospitata, affinché venga favorito questo tipo di
aiuto tra persone amiche/conoscenti
• Ampliare la
possibilità di utilizzare i redditi da donazioni, lasciti o somme
arretrate al fine di sanare morosità di affitto e/o utenze, spese
funerarie, ecc.
• Istituire una franchigia di 2500 euro per chi avesse
fatto donazioni di beni mobili e/o immobili, essendo valori di modesta
entità
• Includere tra le entrate da non considerare,
l’indennità di frequenza erogata dall’INPS a favore di minori
disabili, analogamente a quanto avviene per l’Indennità di
Accompagnamento
• Scorporare dal Reddito di Mantenimento la quota
relativa alle utenze, affinché l’INPS non la consideri come
reddito, come stabilito da recenti sentenze della
Magistratura
• Introdurre dei correttivi al vincolo che impedisce
l’erogazione di un qualsiasi contributo economico quando ci sia la
proprietà, l’usufrutto, la nuda proprietà o il diritto di
abitazione su un immobile (o porzione di esso) anche se non abitato dal
richiedente. Nel caso di anziani o disabili si introduce anche la
possibilità di avere un contributo come anticipo per una parte delle
spese notarili per redigere l’atto che formalizzi la donazione
dell’immobile, se il valore di questo è superiore ai 5000
euro
• Ridurre la quota di penalità sul contributo per chi
possieda un ciclomotore fino a 150 cc alla metà della quota di
penalità per il possesso auto
• Favorire il risparmio personale
e familiare portando a 2500 euro la quota di franchigia concessa come
disponibilità massima di patrimonio mobiliare , più 500 euro per
ogni ulteriore componente il nucleo, al fine dell’accesso ai
contributi
• Non conteggiare nella formazione del reddito parte dei
contributi erogati nei tirocini lavorativi, incentivando quindi il ricorso a
questo tipo di formazione lavorativa
• Ridurre per i titolari di
Reddito di Inserimento, la quota da detrarre in caso di possesso di abitazione
propria, a 50 euro mensili
• Introdurre la possibilità di aver
accesso ai contributi economici anche per i nuclei aventi titolo ad un
contributo al Reddito di Inserimento, anche se proprietari di un immobile in cui
non abitano per documentati motivi, con regole ben definite.
• Limitare
per i nuclei beneficiari di Reddito di Inserimento, l’acquisto di
elettrodomestici o mobili di prima necessità, ad una sola dotazione per
la medesima abitazione
• Non considerare i contributi erogati in
sostituzione del Reddito di Mantenimento o Inserimento per le persone inserite
in strutture residenziali (Case di Ospitalità o Comunità
Alloggio), per permettere loro di utilizzare l’intero ammontare del
massimale annuo nel momento in cui venissero avviati in un processo di
autonomia, e avessero quindi maggiore necessità di denaro per allestire
un’abitazione
• Ridurre la possibilità di avere contributi
a titolo di risarcimento come vittime del delitto solo per anziani e disabili,
che non abbiano parenti in Torino, più facilmente vittime di
raggiro
• Non penalizzare le persone invalide o in età avanzata
nel caso non abbiano presentato domanda per il Fondo Affitto ex L. 431,
perché risulta un onere difficilmente affrontabile da queste categorie
particolarmente deboli
• Consentire l’erogazione del contributo
affitto e utenze anche per le persone morose, a condizione che dimostrino di
pagare le suddette spese, dopo aver ricevuto il contributo per questo scopo
erogato
• Prevedere il pagamento di una quota per una persona
maggiorenne che dorma in albergo insieme al minore ospitato a nostre spese, pari
all’80% di quanto erogato al minore stesso, in quanto strideva la
normativa che indicava la permanenza di un minore solo in albergo, rispetto a
quella che vede prioritaria la tutela del minore stesso.
Si ritiene tuttavia necessario aggiungere ulteriori variazioni alla
delibera in oggetto:
- art. 2 comma 1: riga 5, tra “...rifugiati
politici” e “ai sensi...” aggiungere “o
che abbiano fatto richiesta di riconoscimento di tale status
giuridico”: si ritiene che il cittadino straniero in attesa di
riconoscimento di status di rifugiato politico sia quello in cui si può
verificare lo stato di maggiore necessità, con il rischio che persone
assistibili si espongano a marginalizzazione e sfruttamento;
- art. 2 comma 11: si propone di aggiungere, tra le entrate che
NON concorrono alla formazione del reddito familiare, le somme elargite da terzi
(familiari non conviventi, amici, volontari) nell'ambito di relazioni di tipo
solidaristico e finalizzate al pagamento delle spese di abitazione. Si ritiene
infatti che la possibilità di mantenere la casa, in quanto elemento
basilare di stabilità per le famiglie, debba essere salvaguardata con
ogni strumento e che non possa essere penalizzata la dimensione di
prossimità solidale nei confronti dei nuclei più deprivati, stante
anche l'attuale situazione del mercato degli affitti e la riduzione progressiva
dei fondi a favore del sostegno alla locazione.
- art. 9, lettera h: interventi per fronteggiare mutamenti delle
condizioni economiche derivanti da sopravvenuta perdita del reddito da lavoro
dipendente a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà e
dal comportamento del lavoratore. Con tali interventi si intende evitare di
assistere con contributi economici continuativi i nuclei che invece possono
trovare adeguata autonomia, e non possono essere concessi in caso di presenza di
altri ammortizzatori sociali. Poiché si verifica che può
intercorrere un lasso di tempo consistente tra la concessione di tali
ammortizzatori e l'effettiva erogazione, mentre le famiglie di coloro che hanno
perso il lavoro necessitano di aiuto immediato per fronteggiare la situazione di
emergenza, si propone di erogare comunque un contributo parametrato sul numero
dei componenti e sulle spese sostenute per l'abitazione. Si propone
altresì di rivalutare in futuro la misura contenuta nel presente articolo
al fine di coordinarla con le altre misure attivate o attivabili nei diversi
ambiti delle Pubbliche amministrazioni e di renderla il più possibile
applicabile alle situazioni che si stanno con sempre maggiore frequenza
verificando nel territorio cittadino.
- art. 18, comma 7: si propone di non utilizzare i criteri più
favorevoli previsti dal testo della nuova deliberazione per coloro che hanno
ricevuto indebitamente dei contributi relativi all’assegno di mantenimento
ed inserimento, ma che la restituzione alla Città debba avvenire secondo
i parametri in vigore al momento della presentazione della domanda di erogazione
del contributo. Si ritiene cioè che i criteri più favorevoli
debbano avere decorrenza non retroattiva, in quanto dalla lettura della proposta
si evince che l’eventuale contributo erogato indebitamente per mancanza di
requisiti non sia più causa ostativa e consenta di sanare la propria
situazione indebita nei confronti della Città.
Si
sottolinea infine che le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni per
l’erogazione dei contributi di mantenimento e di inserimento, effettuati
ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed in ottemperanza al T.U. delle Norme
Regolamentari, il Referendum d’Accesso, il Procedimento, la Documentazione
Amministrativa ed il Difensore Civico, approvato dal Consiglio Comunale in data
25 ottobre 2004, avvengano con rigorosità non più a campione e
sulle dichiarazioni dubbie, ma sulla totalità delle domande e che i
cittadini cui viene riconosciuto un beneficio di assistenza economica, essendo
costoro in situazione di grave necessità, possano usufruire di tale
contribuzione nel più breve tempo possibile.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc.
9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l’altro all’art. 43
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione
del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all’art. 44 ne
stabilisce i termini e le modalità
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta dalla Giunta
Comunale del 7 dicembre 2004 n. mecc. 411557/19, avente per oggetto
“Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza economica
”, subordinandolo all’accoglimento delle proposte di modifica
esplicitate nella parte narrativa del presente provvedimento.
- Il presente provvedimento non comporta spesa.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Giorgio Gai per
cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 17
VOTI
CONTRARI: //
ASTENUTI 4 (Bosso Demarie Puglisi Pollini)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
- Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta dalla Giunta
Comunale del 7 dicembre 2004 n. mecc. 411557/19, avente per oggetto
“Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza economica
”, subordinandolo all’accoglimento delle proposte di modifica
esplicitate nella parte narrativa del presente provvedimento.
- Il presente provvedimento non comporta spesa.