Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 40
2005 00232/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 9 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLE ZONE URBANE DI TRASFORMAZIONE AMBITO "12.29 FILADELFIA" E AMBITO "12.14 DOGANA (PARTE)", LOCALIZZATE TRA LE VIE GIORDANO BRUNO, MONTEVIDEO, TAGGIA, FILADELFIA, TUNISI E SPANO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con lAssessore Peveraro.
Le aree interessate dal Piano Esecutivo Convenzionato sono classificate nel P.R.G. vigente come Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.) la cui attuazione è regolata dalle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 15 delle N.U.E.A. del P.R.G..
In particolare, lambito di trasformazione "12.29 Filadelfia" è localizzato allinterno dellisolato compreso tra le vie Filadelfia, Tunisi, Spano e Giordano Bruno, mentre lambito "12.14 Dogana (parte)" è compreso tra le vie Taggia, Filadelfia, Giordano Bruno e Montevideo.
Con deliberazione n. 269 della Giunta Comunale del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01436/066), esecutiva dal 19 marzo 2003 la Città di Torino ha approvato un protocollo dintesa con la Società Torino Calcio S.p.A. volto a disciplinare il complesso intervento di recupero delle aree dello Stadio Comunale e dello Stadio Filadelfia.
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04189/066), esecutiva dall8 luglio 2003 la Città di Torino ha disposto, tra laltro, che la Società Torino Calcio S.p.A. assuma impegno formale di realizzare nellarea dello stadio Filadelfia un impianto sportivo che includa un regolamentare campo di calcio, dotato dei necessari servizi, di una adeguata tribuna spettatori, e un Museo della storia del Torino Calcio.
Con deliberazioni n. 120 del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009), esecutiva dall11 agosto 2003 (adozione) e n. 176 del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 09051/009), esecutiva dal 12 dicembre 2003 (approvazione) il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dellart. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 59 al P.R.G. inerente gli ambiti sopra indicati "12.29 Filadelfia" e "12.14 Dogana (parte)".
La predetta variante n. 59 al PRG, in sintesi,
ha:
- individuato un nuovo ambito di trasformazione
denominato "12.29 Filadelfia";
- adeguato l'adiacente ambito "12.14 Dogana",
prevedendo il trasferimento dei diritti edificatori generati dall'area
ex Chinino sulla parte di ambito 12.14 posta a est di via G. Bruno,
al fine di consentire il trasferimento di mq. 10.000 di SLP generati
dall'ambito "12.29 Filadelfia" e destinati ad ASPI sull'area
dell'ex Chinino.
La realizzazione degli interventi, da attuarsi mediante strumento urbanistico esecutivo (SUE) di iniziativa pubblica o privata, vede la formazione del presente Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.), disciplinato dalla variante n. 59 al P.R.G., in particolare per lambito "12.29 Filadelfia" la previsione di due edifici di nuovo impianto a prevalente destinazione residenziale, la ricostruzione ed il recupero dellex Campo Filadelfia, e per lambito "12.14 Dogane (parte)" linsediamento di attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI) in area ex Chinino.
Si rileva che, al fine di consentire lapprovazione
del presente provvedimento, sono stati altresì predisposti
ed approvati dagli organi competenti dellAmministrazione
i seguenti atti:
- con deliberazione n. 50 del Consiglio Comunale
in data 17 maggio 2004 (mecc. 2004 03250/008), esecutiva dal 31
maggio 2004 lacquisizione a titolo gratuito, dal Torino
Calcio S.p.A. alla Città, della proprietà dellarea
denominata "Impianto Sportivo Filadelfia" di superficie
di circa 13.000 mq. e la contestuale costituzione, senza corrispettivo
in denaro, di un diritto di superficie novantanovennale, con decorrenza
dalla stipulazione del rogito notarile, a favore del Torino Calcio
S.p.A. sullarea di cui sopra "Impianto Sportivo Filadelfia"
di superficie pari a circa 13.000 mq., nonché sulle residue
porzioni di fabbricati;
- con deliberazione n. 1452 della Giunta Comunale
in data 1° ottobre 2004 (mecc. 2004 07921/009), esecutiva
dal 19 ottobre 2004 è stato approvato il progetto relativo
agli interventi a carico della Società Torino Calcio S.p.A.
da realizzare presso lo Stadio Filadelfia;
- con deliberazione n. 174 del Consiglio Comunale
in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 10587/009), esecutiva dal
3 gennaio 2005 è stato approvato, ai sensi dellart.
17 comma 8 lettera g) della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., in particolare,
ladeguamento della scheda normativa dellambito "12.29
Filadelfia" precisando che nel nuovo impianto sportivo si
potrà prevedere linsediamento di attività
connesse allimpianto quali museo storico-tematico, sede
sociale del Torino Calcio nonché relativi servizi di supporto.
A seguito di tali provvedimenti, in data
17 dicembre 2004, a rogito notaio Mazzucco repertorio n. 27829
raccolta n. 13944, registrato in data 22 dicembre 2004, è
stata stipulata tra la Città di Torino e la società
Torino Calcio S.p.A. la seguente permuta:
- la Città di Torino ha acquisito dalla
società Torino Calcio S.p.A. la proprietà dellarea
denominata "Impianto Sportivo Filadelfia" sita in Torino
nellambito "12.29 Filadelfia" allinterno
dellisolato compreso tra via G. Bruno, via Spano e via Tunisi,
avente una superficie pari a mq. 13.000 individuata al Nuovo Catasto
Terreni al Foglio 1400 part. 47 ed ha costituito a favore della
stessa società Torino Calcio S.p.A. un diritto di superficie
novantanovennale su tale medesima area. Tale area concorre a determinare
i servizi pubblici afferenti la trasformazione urbanistica dellambito
"12.14 Dogana";
- la società Torino Calcio S.p.A. ha acquisito
dalla Città di Torino un diritto di superficie novantanovennale
sullarea denominata "ex Chinino di Stato" sita
in Torino nellambito "12.14 Dogana (parte)" allinterno
dellisolato compreso tra via G. Bruno, via Montevideo e
via Taggia, avente una superficie pari a mq. 13.000 individuata
al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1422 part. 170 e foglio 1400
part. 108 e 109.
Le capacità edificatorie generate da questultima area rimangono di proprietà della Città e verranno utilizzate nella futura attuazione dellambito "12.14 Dogana".
Il presente P.E.C., pertanto, propone di
articolare l'attuazione degli interventi in 4 lotti come sotto
specificato:
Lotto 1: area dell'ex Chinino
(mq. 13.000), destinata ad accogliere mq. 10.000 di SLP- ASPI,
generata dall'ambito "12.29 Filadelfia";
Lotti 2 e 3: due aree di concentrazione
delledificato attestate su Via Tunisi destinate prevalentemente
alla residenza per un totale di mq. 10.678 di SLP (di cui mq.
739 ASPI);
Lotto 4: area Stadio Filadelfia
destinata alla realizzazione di un impianto sportivo per lo svolgimento
dell'attività calcistica e relative attività di
servizio, con salvaguardia e conservazione di alcune residue emergenze
architettoniche dell'edificio storico.
I dati tecnici fondamentali dellintervento,
che troveranno attuazione mediante il rilascio di n. 4 permessi
a costruire, sono i seguenti:
Superficie territoriale (ST) mq.
42.540
Sup. Fondiaria mq.
17.480
Superficie Lorda di Pavimento (SLP) totale mq.
20.678
di
cui:
SLP
Residenziale mq.
9.939
SLP
ASPI mq.
10.739
Superficie aree servizi totale mq.
25.877
di
cui:
Sup.
aree da cedere mq.
10.080
Sup.
aree da assoggettare alluso pubblico mq.
15.797
Abitanti insediabili n.
292
Superficie alloggi edilizia convenzionata mq.
994
Per lindividuazione esatta delle proprietà e della titolarità dei diritti di superficie, si rimanda agli allegati della presente deliberazione: relazione illustrativa-norme tecniche di attuazione (all. 1) e progetto planovolumetrico (all. 2).
In particolare la presente proposta di PEC al fine di consentire la realizzazione del progetto dellimpianto sportivo Filadelfia, assentito con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° ottobre 2004, già citata, prevede agli articoli 5 e 6 dello schema di convenzione la cessione di aree a servizi pubblici a raso pari a mq. 3.722 per impianti sportivi sullambito Filadelfia.
Sulla suddetta area di mq. 3.722 si costituisce un diritto di superficie a favore della Società Torino Calcio S.p.A. della durata di novantanove anni ed alle stesse condizioni previste per il diritto di superficie costituito a favore della medesima società con latto di permuta in data 17 dicembre 2004 sullarea denominata Impianto sportivo Filadelfia.
Il progetto relativo al lotto 1 prevede di realizzare un centro commerciale (mq. 10.000 di SLP) organizzato su tre livelli: il piano terreno dell'edificio è attraversato da una galleria pedonale, che unisce gli accessi principali posti sulle vie Taggia e Giordano Bruno, sulla quale affacciano una grande struttura di vendita alimentare e una media struttura extra-alimentare; il piano interrato è destinato a parcheggio, assoggettato all'uso pubblico, con accesso carraio dalla via Giordano Bruno; il piano copertura, destinato a parcheggio privato, risulta accessibile dalla corte interna con ingresso da via Taggia.
Il progetto relativo ai lotti d'intervento 2 e 3 prevede la realizzazione, nelle aree di concentrazione dell'edificato poste sull'asse di simmetria dello Stadio Filadelfia, di due distinti blocchi edilizi con tipologia a corte chiusa e numero dei piani dei fabbricati variabili fra 3 e 5 f.t., con possibilità di aumentare o diminuire di una unità.
Il sottosuolo ospita le rispettive dotazioni di parcheggi pertinenziali.
Il fabbisogno di parcheggi pubblici relativi alla struttura commerciale prevista nell'area ex Chinino deve assolvere ai requisiti di cui all'art. 25 DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i. secondo le quantità derivate dalle tipologie commerciali di vendita.
La relativa Conferenza di Servizi Regionale ha definito una quantità di servizi pari a mq. 11.732, mentre il progetto di P.E.C. ne propone mq. 12.487, assoggettati all'uso pubblico ed ubicati nel sottosuolo del centro commerciale.
Nellambito "12.29 Filadelfia" la dotazione di servizi pubblici è inoltre di mq. 12.060, di cui mq. 8.750 da cedere gratuitamente alla Città e mq. 3.310 da assoggettare all'uso pubblico. In eccedenza al fabbisogno di servizi pubblici verrà realizzato e ceduto alla Città un parcheggio interrato di mq. 1.330, posto in fregio a via G. Bruno e gestito dalla Società Torino Calcio S.p.A. secondo le modalità previste dalla Convenzione.
L'area corrispondente allex Stadio Filadelfia di mq. 13.000 soddisfa, come già sopra indicato, una parte di aree a servizi anticipate rispetto alla futura attuazione dell'ambito "12.14 Dogana".
Le opere di urbanizzazione proposte dai soggetti attuatori riguardano realizzazioni in parte a totale cura e spese dei proponenti e in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti. Le prime sono relative alla sistemazione di tutte le aree da assoggettare all'uso pubblico, mentre le opere a scomputo sono relative alla realizzazione di opere sulle aree a servizi pubblici da cedere alla Città nelle aree comprese nel P.E.C. nonché su aree limitrofe.
Queste ultime in particolare consistono nella realizzazione di un bocciodromo sull'area SMAT (in sostituzione di quello preesistente sull'ex Chinino) e nella sistemazione delle corti di pertinenza degli edifici pubblici esistenti facenti parte del complesso ex Chinino.
Pertanto il progetto di massima delle opere
di urbanizzazione previste, parte integrante del P.E.C. e della
relativa convenzione attuativa, è articolato in tre settori:
- Settore 1: opere a scomputo previste all'interno
dell'area di intervento soggetta a PEC e corrispondente alla realizzazione
dell'area verde/piazza, del parcheggio a raso, del parcheggio
interrato su via G. Bruno;
- Settore 2: opere a scomputo previste esternamente
all'area oggetto di PEC relative alla realizzazione di un bocciodromo,
alla sistemazione delle aree a cortile ex Chinino e al ripristino
dei marciapiedi perimetrali;
- Settore 3: opere a cura e spese dei Proponenti,
interne ed esterne all'area d'intervento del P.E.C. corrispondenti
alla realizzazione di tutte le opere relative alle aree da assoggettare
all'uso pubblico, alle sistemazioni afferenti la viabilità,
nonché dell'impianto semaforico all'intersezione con via
Filadelfia.
La stima del costo complessivo delle opere soggette a scomputo degli oneri ammonta a Euro 2.487.480,00, mentre le opere a cura e spese dei proponenti a circa Euro 5.025.620,00.
L'importo delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti e al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), è di Euro 2.487.480,00 salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti. In tale sede verrà altresì adeguato il computo metrico estimativo, facente parte del progetto di massima delle opere di urbanizzazione allegato al presente provvedimento, ai nuovi prezzi unitari di cui allElenco Prezzi in vigore al momento della stipula della convenzione.
I Proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti da valutare al momento del rilascio del permesso a costruire che ammontano oggi a Euro 2.481.282,72 di cui Euro 1.697.125,68 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 784.157,04 per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione (circa) Euro
2.481.282,72
- costo totale opere di urbanizzazione da realizzare
a scomputo (circa) Euro 2.487.480,00
- differenza da versare in sede di permesso a costruire
(circa ) Euro
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Il quadro economico sarà redatto ai sensi del Collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, che prevede allart. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione.
Il costo di costruzione previsto dal D.P.R. n. 380/2001 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planovolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc..) per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio dei permessi di costruire.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento (all. 3).
Secondo quanto previsto nello schema di convenzione i Proponenti il presente P.E.C. si impegnano, inoltre, a garantire la quantità di edilizia convenzionata, per mq. 994 di S.L.P., ai sensi dellart. 7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, con proposte di vendita di unità immobiliari allinterno o allesterno dellambito di intervento, da presentarsi da parte della società Dasit (mq. 424 riferiti alla SLP del Lotto 2) e da parte della società Torino Calcio (mq. 570 riferiti alla SLP del Lotto 3) entro la presentazione della domanda del permesso di costruire degli edifici.
Qualora la Città non esercitasse nel termine fissato il diritto allacquisto, gli stessi soggetti Proponenti si impegnano a dare in locazione per un periodo di otto anni, allinterno o allesterno dellambito di intervento, ai sensi dellart. 32 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità allart. 7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G., un numero di alloggi, corrispondente alla medesima quantità di S.L.P. suddetta. In sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario si fornirà il quadro riepilogativo dello stato di attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 delle NUEA in materia di quote minime di edilizia convenzionata negli interventi di completamento e di trasformazione. In particolare, in sede di bilancio di previsione si indicherà, per gli interventi di cui si prevede la conclusione nellesercizio di riferimento, se si intenda procedere allacquisto degli alloggi convenzionati.
Il progetto del Piano Esecutivo Convenzionato è stato sottoposto allesame della Commissione Edilizia, che, in data 9 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione (all. 4) è stato valutato in sede di conferenza dei servizi presso il Settore Urbanizzazioni, in data 20 dicembre 2004, ottenendo un parere complessivamente favorevole, condizionato alle prescrizioni indicate dai Settori ed Enti competenti, da perfezionare nelle successive fasi progettuali.
Il Settore Tutela Ambiente, vista la classificazione acustica attribuita agli Ambiti "12.29 Filadelfia" e "12.14 Dogana (parte)", in data 3 agosto 2004 ha espresso il parere di coerenza del presente Piano Esecutivo Convenzionato con il Piano di Zonizzazione Acustica.
Dato atto che all'Albo Pretorio della Città di Torino, cui la documentazione completa del Piano Esecutivo Convenzionato è stata inviata in data 20 gennaio 2005, e pubblicata per affissione dal 24 gennaio 2005 al 22 febbraio 2005, non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nei termini prescritti.
Rilevato che la Circoscrizione n. 9, cui il Piano Esecutivo Convenzionato unitamente alla relazione illustrativa - norme tecniche di attuazione, allo schema di convenzione ed al progetto di massima delle opere di urbanizzazione sono stati inviati in data 24 gennaio 2005, nella seduta del 21 febbraio 2005, con deliberazione consiliare n. 17/2005 - mecc. 2005 01144/092, ha espresso parere sfavorevole (all. 5 - n. ), evidenziando come il progetto preveda la costruzione di un centro commerciale che relegherà il "glorioso" Campo Filadelfia ad un'importanza di assoluto secondo piano, che non terrà conto della richiesta di creazione di un centro diurno per anziani, che contribuirà alla chiusura di molteplici attività al piccolo dettaglio e che diminuirà le aree verdi ed alberate preesistenti. Inoltre, il progetto di insediamento residenziale su via Tunisi andrà ad incrementare ulteriormente l'edificazione della zona già interessata dai cantieri olimpici.
A tali richieste si controdeduce quanto segue.
Il P.E.C, oggetto del presente provvedimento è meramente attuativo delle previsioni urbanistiche già approvate con la variante parziale al P.R.G. n. 59, deliberata in data 9 dicembre 2003 dal Consiglio Comunale. Le considerazioni sfavorevoli del Consiglio Circoscrizionale n. 9 sono sostanzialmente quelle già formulate in sede di adozione ed approvazione della suddetta variante, pertanto, si richiamano le controdeduzioni già in allora espresse, in particolare, si osserva che per quanto concerne il soddisfacimento di servizi pubblici (centro diurno per anziani e bocciodromo) si conferma la volontà di realizzarli in aree limitrofe, tali da soddisfare le esigenze della Circoscrizione.
Si evidenzia, altresì, che il P.E.C, dovrà essere attuato con la cura del "verde" e nel pieno rispetto della memoria storica del complesso sportivo stadio Filadelfia, conservandone le parti di valore storico.
Infine, in osservanza dellart. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, si prende atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R. n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere favorevole sul progetto di massima delle opere di urbanizzazione espresso in data 20 dicembre 2004;
Visto il parere di conformità al Piano di zonizzazione acustica espresso in data 3 agosto 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) il Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi
dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo alle zone
urbane di trasformazione del P.R.G. denominate "Ambito 12.29
Filadelfia", e "Ambito 12.14 Dogana (parte)" che
si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione Illustrativa - Norme Tecniche di
Attuazione (all. 1 - n. );
- Progetto Planovolumetrico
(all.
2 - n. );
- Schema di Convenzione (all.
3 - n. );
- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione
(all. 4 - n. );
2) prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico;
3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima ad Euro 2.487.480,00 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo. Leventuale entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico dei Proponenti verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
4) di impegnare la Giunta Comunale a fornire, in sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, il quadro riepilogativo dello stato di attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 delle NUEA in materia di quote minime di edilizia convenzionata negli interventi di completamento e di trasformazione. In particolare, in sede di bilancio di previsione si dovrà indicare, per gli interventi di cui si prevede la conclusione nellesercizio di riferimento, se si intenda procedere allacquisto degli alloggi convenzionati;
5) di approvare il trasferimento alla Società Torino Calcio S.p.A. del diritto di superficie sullarea a servizi pubblici a raso pari a mq. 3.722 per la durata di anni novantanove nei termini e modi previsti agli artt. 5 e 6 dello schema di Convenzione allegato;
6) di approvare l'attuazione della presente
deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico
della convenzione stessa, entro il termine di 1 anno dalla data
di esecutività della presente deliberazione, a norma del
Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra
il Comune di Torino e:
- la Società "Torino Calcio S.p.A."
con sede in Torino, via del Carmine n. 29/E, cod. fiscale 01721390019,
nella persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
ed Amministratore Delegato, sig. Cimminelli Francesco nato a Montegiordano
(CS) il 20 luglio 1936, C.F. CMN FNC 36L20 F519S, domiciliato
per la carica presso la sede della società di cui infra;
- la Società "Dasit s.s." con
sede in Torino, via San Secondo n. 15, cod. fiscale 80173140015,
nella persona del legale rappresentante, sig.ra Emanuela Recchi
nata a Torino il 3 febbraio 1957, C.F. RCC MNL 57B43 L219X, domiciliata
per la carica presso la sede della società di cui infra;
- la Società "Bennet S.p.A."
con sede in Milano, via Carlo Goldoni n. 11, C.F. 07071700152,
nella persona del legale rappresentante, sig. Luigi Erba nato
a Monza il 18 settembre 1929, domiciliato per la carica in Montano
Lucino (CO) via Enzo Ratti n. 2, presso la sede operativa della
società di cui infra;
con l'autorizzazione allufficiale rogante, nonché
al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
comunque dirette ad una migliore redazione dellatto;
7) di prendere atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 3 - Schema di convenzione - al provvedimento:
Pagina 19, articolo 19, prima riga del primo capoverso, le parole: "10 anni", sono sostituite dalle seguenti: "8 anni".
Pagina 19, articolo 19, quinta riga del primo capoverso, dopo le parole "della presente convenzione", inserire il seguente testo: ", mentre la realizzazione dell'Impianto Sportivo Filadelfia e delle opere di urbanizzazione ad esso connesse, anche esterne all'area concessa in diritto di superficie, dovrà avvenire entro il termine di 18 mesi dal rilascio, da parte della Città, delle licenze edilizie commerciali, secondo quanto convenuto all'articolo 16 dell'atto di cessione di proprietà e diritti superficiari di cui al punto 6) delle premesse".