Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore C.O.S.A.P.
n. ord. 35
2005 00223/013
OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.
Proposta dell'Assessore Bonino,
Larticolato relativo al Regolamento del Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche è ormai consolidato da tempo, più
che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni,
precisazioni e specificazioni delle relative norme.
Per facilità di comprensione è allegato alla presente
deliberazione il testo degli articoli dellattuale regolamento
(colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello
dei quali si propone lapprovazione: in questultimo
caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire (in aggiunta
o modifica), mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono
con diversa impostazione grafica (corsivo).
Si riportano di seguito le modificazioni proposte.
Allart. 2, 4° comma si specifica che lassoggettamento
a C.O.S.A.P. per i passi carrai a raso è possibile solo
quando questi sono identificati con segnale di divieto di sosta.
Allart. 10, è soppresso il comma 5° che disciplina
lapprovazione della tariffa ordinaria C.O.S.A.P.. Tale soppressione
è motivata dal fatto che lapprovazione della citata
tariffa da parte del Consiglio Comunale è già contemplata
nel Regolamento C.O.S.A.P. allart. 14, comma 2°.
Di conseguenza è soppressa anche la nota n. 5 relativa
allarticolo citato.
Lart. 13, 1° comma, lettera C include, per analogia
a quelle già contemplate nel citato articolo, fra le occupazioni
oggettivamente escluse dal C.O.S.A.P. anche le rampe e gli scivoli
daccesso per disabili.
Lart. 13, 2° comma, lettera B prevede la soppressione
delle aziende speciali fra gli enti soggettivamente esclusi dallapplicazione
del canone. Leliminazione di tali enti risulta giustificata
dalla circostanza che gli stessi non sono più esistenti
come tipologia di ente strumentale del Comune di Torino avendo
assunto un diversa natura giuridica.
Lart. 14, 10° comma rimanda per la determinazione del
canone relativo alloccupazione per dehors a quanto approvato
dal nuovo Regolamento per loccupazione di suolo pubblico
mediante lallestimento di dehors stagionali e continuativi.
Viene introdotta la nota n. 9 contenente lapprovazione del
Regolamento citato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15
marzo 2004.
Lart. 17 contempla lapplicazione nella misura massima
prevista dalla legge anche delle indennità da applicarsi
in caso di sanzionamento delle occupazioni abusive di suolo pubblico.
Lart. 20, 1° comma è stato soppresso in quanto
il suo contenuto risulta superfluo.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono
stati richiesti, in data 18 gennaio 2005, i pareri alle Circoscrizioni,
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3 e 7
(all. 2-4 - nn. );
- hanno espresso parere favorevole pervenuto fuori termine le
Circoscrizioni 2, 6, 10 e 9 (all. 5-8 - nn. );
- le Circoscrizioni 4, 5 e 8 non hanno
espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n. 314 pubblicato in G.U.
n. 306 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione
del bilancio degli Enti Locali per lanno 2005;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa,
lallegato testo contenente le modifiche agli articoli del
Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio allart. 43 lett. e) e allart. 44 del Regolamento
del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate dal 1° gennaio 2005;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
1. Il canone previsto dal presente regolamento è il
corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte
di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione
emesso dal Comune di Torino che gli consente di occupare un determinato
spazio od area pubblica.
2. Loggetto del canone è qualsiasi occupazione per
lutilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti
e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone
i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche
se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione,
delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse
sono di norma aperte alluso pubblico.
3. Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi
privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano
esclusi i passaggi privati a fondo cieco.
4. E ugualmente presupposto del canone lutilizzo del
suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché
lautorizzazione concessa al proprietario frontista avente
per oggetto la libera disponibilità dellarea antistante
al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun
manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di
sosta.
1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle
strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata
larea, al valore economico della disponibilità dellarea
stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato
il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa
è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate,
ed è fissata su base giornaliera e per unità di
superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle
tariffe ordinarie, della disponibilità dellarea,
del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e
del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
dellarea alluso pubblico è effettuata utilizzando
predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo allapplicazione
dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati
nellallegato A del presente regolamento.
5. (soppresso)
6. Lomesso aggiornamento annuale delle tariffe
ordinarie comporta lapplicazione delle tariffe già
in vigore.
1. Sono oggettivamente escluse dallapplicazione del canone,
nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie
di occupazione:
A) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni
infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto
nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione
precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi
e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
B) le occupazioni di aree cimiteriali;
C) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli daccesso
e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti
portatori di handicap;
D) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati
e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
E) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi
pubblici;
F) fossa biologica, cavalcafosso e/o ponticello, dissuasore, serie
di dissuasori, paracarro;
G) bocca di lupo, copertura bealera;
H) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente
necessario per tale operazione;
I) le occupazioni per lesercizio di mestieri girovaghi nei
limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
L) (soppresso);
M) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi,
zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere,
specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
N) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi,
tende e loro proiezione al suolo;
O) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di
veicoli a due ruote;
P) (soppresso);
Q) le attrezzature necessarie per leffettuazione del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lorganizzazione
della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga
svolto da azienda su concessione del Comune;
R) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento
sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con
sporgenza non superiore a cm. 4.
2. Sono soggettivamente escluse dallapplicazione del canone:
A) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti
religiosi per lesercizio dei culti ammessi dallo Stato,
da Enti Pubblici di cui allart. 87, c. 1 lettera c del D.P.R.
917/1986 nonché da Enti registrati dallanagrafe istituita
presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti
previsti dai rispettivi statuti. Lesenzione non si estende
alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere
economico nonché agli interventi edilizi attuati per la
costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà
o in uso a tali Enti;
B) tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento
di attività o iniziative direttamente riconducibili al
Comune di Torino ed alle sue istituzioni nonché ad associazioni,
consorzi e comitati in cui la Città di Torino figuri tra
i soci fondatori;
C) (soppresso);
D) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le
aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero
strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo
alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione
avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, lesenzione
è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo
pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
E) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative,
per le quali non sia previsto lingresso a pagamento, aventi
carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico,
religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione
delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per
attività economiche per le quali il canone è applicato,
per il periodo in cui viene svolta lattività, in
base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali.
Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal
6° giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
F) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di
iniziative di carattere politico o sindacale, purché larea
non superi i 10 metri quadrati;
G) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il
cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
H) le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello
Stato o della Regione prevedevano lesenzione dalla TOSAP
per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico
è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento.
1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune
può, con deliberazione della Giunta Comunale:
A) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può
essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico
interesse o utilità il cui valore è determinato
nella convenzione stessa;
B) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante
interesse turistico per la città e per la realizzazione
di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante
interesse culturale e produttivo per la città, determinare
specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie
occupata e della tipologia delloccupazione;
C) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per
occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è
destinato a scopi benefici o umanitari;
D) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso
luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza
amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza
pubblica determinando il canone sulla base dellofferta più
vantaggiosa.
1.bis Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone
onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, limporto
relativo al canone per loccupazione di spazi ed aree pubbliche
verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione
allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione
Tributi;
2. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale
con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e
canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione
ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per
la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare
le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
A) attività commerciali ed artigianali insediate in zone
della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica
utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale
per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato
dalla predetta limitazione;
B) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi
cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di
lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti
ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate
oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale,
di cui alla precedente lettera A), anche nelle vie trasversali,
a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano lincremento
del traffico derivante dalla diminuzione dellaccessibilità
dellarea preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione
riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite
con la deliberazione di cui allarticolo 172 lett. e) del
D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe).
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione
urbana ovvero nellambito di programmi di sostegno per nuove
attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può
deliberare una riduzione del canone dovuto per lattivazione
di nuove attività commerciali per un periodo massimo di
2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana
la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino allesenzione,
il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per
il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
4. Per limpianto e lesercizio di distributori di carburanti
il canone è commisurato allintera superficie del
suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni
del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali
accessi allarea con passi carrabili o svasi di profondità
minima di mt. 2,80. Per i distributori di carburante siti nella
prima categoria viaria, tenuto conto delle limitazioni al traffico
previste nella zona centrale, si applica la tariffa relativa alla
2a categoria viaria.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa
ordinaria del canone è aumentata:
- del 20% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
- del 40% se viene interrotto un senso di marcia;
- del 60% se loccupazione comporta la chiusura della strada;
- del 50% per lavori edili a carattere durgenza.
6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:
- se larea è recintata il canone dovuto è
quello previsto nellatto di concessione;
- se larea concessa è quella stradale il canone è
corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato
alla intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni
giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente
dello 0,0365. La particolare tariffa prevista nellallegato
A è applicata in base a 12 ore giornaliere e per 365 giorni
allanno. Il pagamento del canone avviene sulla base di conteggi
mensili che tengono conto del variare della superficie e dellapplicazione
eventuale del coefficiente giornaliero. Il variare della tariffa
in corso danno o negli anni successivi, determina lapplicazione
di coefficienti di maggiorazione determinati in base al peso dellincidenza
della variazione sul gettito complessivo del canone.
7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base
ai mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa
è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono
differenti coefficienti moltiplicatori ed è applicata prendendo
a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria del viario
cittadino.
8. Il canone per passi carrabili è determinato in base
alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel
caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal
caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione
del canone per lintero importo nei confronti di uno qualsiasi
dei condebitori.
9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori
agricoli nelle aree mercatali e per le aree adibite al deposito
dei banchi e delle attrezzature la tariffa è determinata
prendendo a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria
del viario cittadino.
10. Il canone relativo alloccupazione con dehors è
determinato secondo quanto previsto dal Regolamento per loccupazione
del suolo pubblico mediante lallestimento di dehors stagionali
e continuativi (9). La tariffa prevista per i dehors è
maggiorata del 50 per cento qualora questi siano verandati.
11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata
prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree
pubbliche per uso privato" prevista per la III categoria
viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per
tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando
per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati
occupati nelle località di carico e di scarico e dà
diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore
a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che
prevedono unoccupazione superiore alle 16 ore nello stesso
giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la
tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni,
nei giorni successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa
oraria. Gli uffici competenti al rilascio dellautorizzazione
stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata
la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal
termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza
del canone deve essere esibita al momento del rilascio dellautorizzazione
ed essa è valida per le due località interessate
dal trasloco. LAmministrazione potrà stabilire per
le Aziende di trasloco iscritte allapposito Albo, dimensioni
forfettarie di occupazione con possibilità deccedenza
non superiore al 25 per cento e modalità particolari di
pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni.
12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano
carattere durgenza, rilasciate dalle Sezioni del C.P.M.
fino ad un massimo di 2 giorni, la tariffa è determinata
aumentando del 50% la tariffa prevista per ciascuna categoria
viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento
del canone deve essere esibita al momento del rilascio dellautorizzazione
e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. Leventuale
proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa
con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
13. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia
e altri interventi effettuate da Ditte operative nel Settore iscritte
in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione
alle vigenti norme sulla sicurezza, di durata non superiore a
sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario
di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non
festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un
canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e in osservanza
delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione. Ladesione
alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto allUfficio
occupazione suolo pubblico su apposito modulo.
14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali
e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dallart.
32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori
del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle
previste dal punto 7/bis dellallegato "A" del
presente Regolamento.
15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle
tariffe in ore, è ammessa soltanto per le occupazioni di
cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dellallegato tariffario.
16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa
e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio
di calcolo: tariffa cantieri di cui allall. A lett. b punto
4) del presente Regolamento - Euro mq./g. x lunghezza intervento
bolla x larghezza ripristino definitivo (valore medio scritto
nella bolla) x giorni bolla x 20%; comunque viene fissato il valore
minimo di Euro 50,00. Nel caso in cui nella bolla siano presenti
più vie appartenenti a diverse categorie viarie, si applica
il coefficiente viario della categoria più alta. Sono escluse
dallapplicazione del suddetto criterio le aree occupate
con mezzi e strutture di supporto allattività di
scavo, per le quali necessita apposita autorizzazione per occupazione
temporanea.
1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nellosservanza
delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981.(7).
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dellart.
3 del presente Regolamento si applicano, nella misura massima,
le sanzioni e le indennità previste dalla legge (D.Lgs.
n. 446/1997 e s.m.i.) e precisamente: art.63 c.2 D.Lgs 446/1997
lett. g) applicazione alle occupazioni abusive di unindennità
pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti
le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data
del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
lett. g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie
di importo non inferiore allammontare della somma di cui
al punto g) né superiore al doppio della stessa, ferme
restando quelle stabilite dallart. 20, commi 4 e 5, del
D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche
nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dellattività,
prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte
di soggetti autorizzati alloccupazione, il canone non corrisposto
viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione
amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro, con
contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del Concessionario
o altro preposto. (8)
1. (soppresso).
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti.
3. E disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata
dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente
Regolamento.
4. Fino allapprovazione delle nuove tariffe, alloccupazione
temporanea si applicano quelle in vigore nellanno precedente.
Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione,
lUfficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla
base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono
entrate in vigore.
NOTE:
(5) (soppressa)
(9) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
1 marzo 2004 (mecc. 2003 08479/16) esecutiva dal 15 marzo 2004.