Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
17 GENNAIO 2005
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia,
DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FERRARI Giorgio, FRA Laura
Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, VALLE
Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale n. 16 Consiglieri
Risultano
assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, DEMARIE Stefania, FAZZONE Davide, GAI Giorgio, QUAGLIA
Laura , RABELLINO Renzo, VIGNALE Gian Luca.
Con l'assistenza del
Segretario Stefano GELLATO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C. 4 PARERE- (artt.43 e 44 del Regolamento sul
Decentramento) avente ad oggetto: Gestione
dei servizi pubblici locali
cimiteriali: costituzione Società per azioni unipersonale “Cimiteri
Torino s.p.a.” – erogazione del servizio ai sensi
dell’art.113, comma 5, lettera c) del d.lgs.267/2000 e s.m.i. –
concessione in uso dei beni strumentali e gestione del patrimonio.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4(ARTT. 43 E 44 REG DEC) GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI CIMITERIALI: COSTITUZIONE S.P.A. UNIPERSONALE "CIMITERI TORINO
S.P.A."EROGAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 5, LETTERA C) DEL
D.LGS 267/2000 E S.M.I. CONCESSIONE IN USO DEI BENI STRUMENTALI E GESTIONE DEL
PATRIMONIO
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Giorgio
Ferrari, riferisce.
Con nota del 20 dicembre 2004 n.prot.3578 la
Direzione Generale – Direzione Servizi Cimiteriali ha chiesto a questa
Circoscrizione di esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto “Gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali:
costituzione Società per azioni unipersonale “Cimiteri Torino
s.p.a.” – erogazione del servizio ai sensi dell’art.113, comma
5, lettera c) del d.lgs.267/2000 e s.m.i. – concessione in uso dei beni
strumentali e gestione del patrimonio”.
Il Comune di Torino
è titolare del servizio pubblico locale cimiteriale che è
disciplinato dalla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia,
dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285 e dal Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999
(mecc.1999 06143/40).
Il settore è protetto dal legislatore non
solo con riguardo ai cimiteri (che costituiscono demanio comunale ai sensi
dell’art.824 del codice civile) dove sono interdetti, nelle concessioni di
aree, il lucro e la speculazione, ma anche con riguardo alla parte funebre, nel
quale il sistema di garanzie è affidato ai Comuni.
Dal punto di
vista dell’assetto gestionale delle varie attività si rilevano
altresì situazioni differenziate:
- il trasporto funebre è oggi svolto in regime di libero mercato ed
è sottoposto, così come l’esercizio di attività di
impresa di onoranze funebri, alla vigilanza del Comune che provvede
direttamente tramite gli uffici della Direzione Servizi Cimiteriali alle
attività amministrative di autorizzazione, mentre sono gestiti in
economia tramite appalti i servizi di trasporto funebre istituzionale e la
gestione dell'obitorio;
- i servizi di illuminazione elettrica votiva e di gestione del crematorio
sono affidati in concessione a terzi;
- il servizio cimiteriale è attualmente svolto dal Comune in economia
tramite la Direzione Servizi Cimiteriali per le componenti amministrative,
mentre tramite appalti viene assicurata l’operatività che permette
di fornire alla collettività la sepoltura dei defunti e la vigilanza nei
sei cimiteri cittadini (Monumentale, Parco, Abbadia di Stura, Cavoretto, Sassi e
Mirafiori).
A tale ultimo riguardo, si specifica che tale
servizio richiede, per la sua stessa natura, sia competenze di carattere
amministrativo per le pianificazioni urbanistiche ed i procedimenti di
concessione delle sepolture private, sia attività di gestione delle
infrastrutture, di pianificazione degli utilizzi delle aree e di esecuzione
(costruzioni manutenzioni, scavi, inumazioni, esumazioni, tumulazioni,
estumulazioni ecc......). Mentre le prime rientrano tra le attività
istituzionali dell’ente locale e non sono trasferibili, le seconde sono
state, via via nel tempo, sempre meno erogabili con sufficiente efficacia ed
efficienza. Anzi, gli eventi dei mesi scorsi che hanno interessato i cimiteri
cittadini, hanno ulteriormente attualizzato la necessità di rifondare
radicalmente il modello gestionale delle operazioni cimiteriali.
La
configurazione delle attività gestionali ed esecutive cimiteriali
è infatti apparsa inadeguata su alcuni fronti strategici di
erogazione:
- troppo volta all’assolvimento di procedimenti burocratici di
funzionamento;
- poco finalizzata al concreto soddisfacimento dei bisogni della
comunità;
- impersonale ed opaca nella capacità di interazione con i singoli
cittadini.
In conseguenza dei gravi disservizi verificatisi,
della conseguente situazione di allarme sociale che comprometteva il regolare
svolgimento del servizio pubblico e per ricostituire un clima consono al
regolare svolgimento delle attività, con determinazione dirigenziale n.
196 dell’8 luglio 2004 (n. mecc. 2004 05782/003) si procedeva a revocare
l’affidamento dell’operatività cimiteriale alla I.C.S.
– Imprese Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. appaltatrice e, con successiva
determinazione del 27 luglio 2004 (n. mecc. 2004 06490/040) che prendeva atto
delle intese tra le Amministrazioni comunali di Torino e di Roma, la
prosecuzione dell’appalto fino al 31 dicembre 2004, oltre ad alcuni
interventi urgenti per superare la fase di emergenza nell’interesse della
collettività cittadina, sono stati affidati direttamente alla AMA S.p.A,
gestore dei cimiteri romani, società che garantiva esperienza e
capacità dimensionale adeguate rispetto alla realtà torinese ed
era in grado di assicurare in tempi celeri la non interruzione di servizi
pubblici essenziali.
Sui problemi scaturiti dalla vicenda il Consiglio
comunale si è poi recentemente espresso con gli indirizzi contenuti nel
provvedimento n.2004/08469/40, assunto in data 8 novembre 2004, che istituiscono
per i servizi cimiteriali nuovi criteri di governo con caratteri di maggiore
attenzione e presa in carico dei bisogni espressi dalle famiglie dei defunti,
nonché nuove modalità di esercizio delle attività che
prevedono l’integrazione a più livelli di tutte le funzioni
operative e di gestione delle strutture.
Tutto ciò induce a
ritenere che l’attuale forma di gestione non solo risulta, come si
vedrà più avanti, impropria normativamente per le dimensioni e le
caratteristiche che i servizi cimiteriali esprimono, ma appare concretamente
inadeguata a far fronte alle complessità di erogazione e di
attività così articolate e socialmente così rilevanti.
Né l’attuale esternalizzazione dell’attività tramite
appalto semplifica le funzioni di governo e controllo in capo al Comune o
può esimere completamente l’ente da responsabilità circa
eventuali disservizi.
Date queste premesse, la soluzione più adeguata
non può quindi essere la rimodulazione delle attività in
più appalti di servizi, ma la costituzione ex novo di una struttura
organizzativa per il complesso dei servizi cimiteriali in grado di munirsi e
via via di incrementare le competenze e professionalità necessarie per
agire efficacemente in un ambito particolare e delicato, dove attività e
prestazioni sono indirizzati a cittadini colpiti da lutto e devono integrarsi
con le esigenze di tutela della salute pubblica in un contesto di efficienza
della gestione.
A questa struttura potrà essere conferito il
compito di rimuovere gli elementi negativi del passato andando verso una
concezione di rapporto con gli utenti nel quale le funzioni cimiteriali,
individuate dall’ordinamento mortuario, e l’articolazione stessa
delle procedure vanno integrate in un percorso più ampio che comprende,
come elementi essenziali, la partecipazione del cittadino, la presa in carico
dei suoi bisogni, il rinvenimento di soluzioni condivise, le modalità di
accoglienza.
Valutate le peculiarità della materia e
l’evoluzione del sistema dei servizi pubblici locali, che va verso la
separazione della titolarità della funzione pubblica rispetto alla
concreta produzione del servizio, e considerato al tempo stesso che il Comune
deve poter mantenere controlli adeguati sull’attività per
scongiurare il rischio che il contenuto sociale del servizio cimiteriale venga
penalizzato da comportamenti e scelte non finalizzate agli interessi generali
della comunità cittadina ed ai concreti bisogni delle famiglie, la scelta
di una società totalmente pubblica, nella formula in house, pare
quella più adeguata per superare le rigidità dell’attuale
modello gestionale e per perseguire obiettivi di efficacia qualitativa e
quantitativa, nonché di efficienza.
Una struttura societaria
esclusivamente dedicata ai servizi cimiteriali consente infatti di rendere
più flessibili i processi decisionali, la gestione del personale e la
connessa erogazione del servizio, e di migliorare i tempi di effettuazione degli
interventi di manutenzione e di costruzione di manufatti cimiteriali.
La
scelta di tale forma gestionale ha inoltre specifici riflessi in termini di
indirizzi, trasparenza e controlli. La Città di Torino infatti, nei
confronti della comunità locale, potrà mantenere in quadro certo e
definito di rapporti il suo ruolo di indirizzo del servizio pubblico del quale
ha istituzionalmente la responsabilità della funzione, sia tramite il
controllo azionario, proprio perché la società è
interamente pubblica e, con il nuovo diritto societario, unipersonale, sia
attraverso una pregnante funzione di monitoraggio della gestione consentita dal
contratto di servizio che verrà stipulato con la nuova società
cimiteriale.
Tutto quanto sinteticamente detto trova riscontro
nell’istruttoria svolta dagli uffici e segnatamente nel documento
“Trasformazione in Società a capitale pubblico locale dei servizi
cimiteriali nel Comune di Torino ”, conservato agli atti della Direzione
Generale. Questa analisi, dalla quale scaturisce poi coerentemente tutto
l’impianto degli atti proposti all’approvazione, fa emergere la
necessità che i servizi cimiteriali siano effettuati in forma coordinata
con la gestione delle strutture. Si tratta di immettere in queste
attività, principi e metodi atti ad eliminare le diseconomie strutturali
derivanti dalla parcellizzazione di competenze, con un reale riallineamento
dell'intero ciclo dei servizi a parametri di qualità totale.
Lo
studio si prefigura la gestione delle attività cimiteriali affidata ad
una Società dedicata, finanziariamente autonoma, in grado di agire con
efficaci leve su fattori decisivi quali la possibilità di dotarsi di
proprio personale amministrativo, tecnico ed operativo, di creare profili di
carriera collegati agli obiettivi aziendali, di mantenere l’attenzione ai
destinatari dell'attività di servizio (cittadino, famiglia,
comunità), di incentivare negli addetti il senso di appartenenza e
l’interiorizzazione del valore etico del ruolo ricoperto nello svolgimento
delle funzioni affidate.
Nonostante le esternalizzazioni dei servizi
siano fortemente penalizzate dal punto di vista fiscale, basti solo pensare alla
necessità di scorporare l’IVA riguardo a prestazioni che, erogate
direttamente dal Comune, sono fuori campo d’imposta (con conseguente
diminuzione dei ricavi netti a parità di prestazione erogata), lo studio
dà conto delle misure di buona amministrazione introdotte nel Contratto
di Servizio che regolerà i rapporti tra il Comune e la Società.
In questo documento si sono precisate le modalità di regolazione
dei rapporti tra la Città e il nuovo concessionario, che sostanzialmente
consentono di non squilibrare i saldi finanziari comunali, introducendo anzi,
nelle varie componenti del canone di concessione, valide dinamiche di
compensazione del debito e dei connessi oneri finanziari maturati negli anni
precedenti e che mantengono sotto controllo l’indebitamento futuro,
prevedendone attente metodologie di calcolo e di remunerazione.
A questo
proposito va ricordato come in materia di costituzione di una società
pubblica di servizi cimiteriali, già nell’anno 2001, la Giunta
Comunale con deliberazione in data 9 gennaio 2001 (mecc. 2001 00005/40) aveva
permesso di avviare una istruttoria tecnica per l’individuazione della
forma di gestione ritenuta più idonea, in considerazione della natura e
dimensione del servizio e volta alla riorganizzazione dell’intero comparto
cimiteriale.
Ciò anche perché il legislatore, al fine di
incentivare il passaggio a forme societarie di gestione dei servizi, era
intervenuto con una disciplina di snellimento che, a partire dalla legge 142/90,
poi con legge 15 maggio 1997 n.127 e ancora con testo unico degli enti locali 18
agosto 2000 n.267 aveva introdotto la previsione che gli Enti Locali potessero
costituire o partecipare a società, anche a capitale totalmente pubblico
per la gestione dei servizi pubblici locali. Questa materia in questi anni
è stata oggetto di una costante revisione normativa che ha indotto gli
uffici incaricati dell’istruttoria a continui rifacimenti
dell’analisi tecnica. Infatti, gli articoli 113 e 113-bis del testo unico
degli enti locali, che disciplinano le modalità di gestione dei servizi
pubblici locali, prima sono stati novellati dall’articolo 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto la nozione dei servizi pubblici
locali dotati di rilevanza industriale, poi nuovamente modificati dal
decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003 n. 326, nonché dall’art.4, comma 234, della legge
24 dicembre 2003 n. 350.
Tra le significative innovazioni contenute in
quest’ultima modificazione vanno annoverate la sostituzione della nozione
di rilevanza industriale con quella di rilevanza economica - maggiormente
aderente alla distinzione di fonte comunitaria fra “servizi di interesse
generale” e “servizi di interesse economico generale” - e la
possibilità di erogazione anche di questi ultimi servizi con affidamento
diretto a società a capitale interamente pubblico (così detta
gestione “in house”).
Si tratta di previsioni normative che,
pur in assenza di una definizione o di una compiuta elencazione dei settori
interessati, possono essere applicate anche alle attività cimiteriali
comunali, in quanto esse sono svolte nell’ambito di un servizio pubblico
locale di interesse generale, in considerazione delle rilevanti finalità
sociali cui risponde, nonché risultano “di rilevanza economica
” proprio perché gestiti con regole di economicità e
cioè secondo un regime di congruità tra risorse e
obiettivi.
La conferma della natura economica di detti servizi si ravvisa
inoltre nel provvedimento di adozione di un nuovo sistema tariffario da parte
del Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo
2001, n. mecc. 2001 02496/40, dove le tariffe comunali per i servizi cimiteriali
sono state definite secondo i disposti e i principi dell’articolo 117
T.U.E.L, e cioè, in misura tale da assicurare l’equilibrio
economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione mediante
la corrispondenza tra costi e ricavi finalizzata a garantire l’integrale
copertura dei costi
(ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico-finanziario); l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti
ed il capitale investito; la valutazione circa l’entità dei costi
di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della
qualità del servizio; l’adeguatezza della remunerazione del
capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. Tali
indirizzi generali sono stati successivamente confermati dalla deliberazione del
Consiglio Comunale in data 18 marzo 2003, n. mecc. 2003 01929/40.
Con
l’attuale proposta di costituzione di una S.p.A. pubblica per la gestione
dei servizi cimiteriali e delle dotazioni patrimoniali strumentali, si formula
quindi una positiva e organica risposta alle esigenze di miglioramento in
termini di impianto giuridico, di disciplina contrattuale e di soluzioni
organizzative ed economiche.
Si ritiene pertanto necessario ed opportuno
proporre la costituzione di una società per azioni a capitale interamente
pubblico, cui affidare l’erogazione del servizio ai sensi
dell’art.113, comma 5, lettera c) del d.Lgs.267/2000, alla condizione
prevista dalla norma “che l’ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte
più importante della propria attività con l'ente o con gli enti
pubblici che la controllano”.
Detta società con sede a
Torino, denominata “CIMITERI TORINO SPA”, capitale sociale iniziale
Euro 1.000.000,00 (Euro un milione) interamente sottoscritto dal Comune quale
socio unico, sarà retta dallo Statuto che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
L’erogazione del servizio sarà disciplinata dal Contratto
di servizio allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (allegato 2), che definisce anche la gestione del complesso
immobiliare dei civici cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali
a tal fine concessi in uso alla società, che prevede i livelli dei
servizi da garantire e che dispone infine adeguati strumenti di verifica, come
in linea generale è previsto dall’art.113 comma 11 del D. Lgs.
267/2000.
Quanto alla disciplina contenuta negli allegati, si evidenzia
quanto segue:
- la società è unipersonale e, per non creare squilibri nel
totale controllo esercitato dalla Città sui propri cimiteri
(caratteristica peculiare della formula di società in house),
l’eventuale ingresso di nuovi soci potrà essere realizzato anche
mediante l’emissione di azioni correlate ai risultati del settore
costituito dai servizi e dalle gestioni affidate dal socio che entra nella
compagine sociale. Tale soluzione pare la più idonea ad agevolare il
perseguimento del fine congiunto del mantenimento delle condizioni di cui al
citato art.113, comma 5, lettera c) e di una tutela particolarmente accentuata
degli interessi di ciascuna collettività locale di riferimento che
volesse avvalersi della Società medesima;
- la società viene contratta a tempo indeterminato, ai sensi
dell’art.2328, comma 2, numero 13 del C.C. , come modificato dal
D.Lgs.6/2003 portante la riforma del diritto societario, ciò anche in
considerazione del fatto che essa viene costituita per l’erogazione del
servizio pubblico cimiteriale e rappresenta quindi una modalità di
gestione ed affidamento di un servizio locale effettuata dall’Ente locale
fino ad eventuale nuova organizzazione;
- la durata dell’affidamento alla costituenda società dei servizi
cimiteriali, nonché della gestione dei civici cimiteri e delle altre
dotazioni patrimoniali strumentali è anch’essa a tempo
indeterminato, trattandosi di forma organizzativa caratterizzata dalla gestione
diretta, tramite un ente soggetto ad un controllo analogo a quello che
l’Amministrazione comunale esercita sui propri
servizi.
Tale soluzione è suggerita da una serie di
fattori che caratterizzano l’affidamento di specie con connotati di
marcata peculiarità e, segnatamente, dal rilievo preminente che assume la
messa a disposizione della collettività del patrimonio immobiliare
cimiteriale e la considerevole durata che siffatto utilizzo può
raggiungere (fino a novantanove anni), donde discende la necessità che la
società possa programmare sia l’organizzazione delle
attività di servizio, sia i cospicui investimenti richiesti dalla
gestione dei complessi cimiteriali con riferimento a periodi di lunga
durata.
Naturalmente resta salva la potestà amministrativa del
Comune di modificare o revocare in qualunque momento l’affidamento a
favore della società, qualora ragioni di pubblico interesse conducano
alla scelta di una diversa modalità di gestione dei servizi e delle
attività in oggetto, in forza dei principi generali in materia di
organizzazione amministrativa e dell’espressa previsione del contratto di
servizio.
Risulta dunque garantito il rispetto dei principi di
proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa, cui
risponde anche il necessario collegamento fra l’affidamento dei servizi
cimiteriali e della gestione dei civici cimiteri e la concessione in uso dei
relativi beni demaniali e patrimoniali indisponibili.
Si aggiunga inoltre
che:
- sia da un punto di vista civilistico che amministrativo, la durata non
costituisce elemento essenziale del contratto, e che tuttavia, sempre a
salvaguardia dei predetti principi, il contratto di servizio sarà oggetto
di revisione ogni 7 anni;
- ai fini dell’espletamento del servizio pubblico in oggetto, la
Città concede in uso alla società i complessi cimiteriali indicati
nel contratto di servizio, e precisamente i sei complessi cimiteriali denominati
"Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco", "Cimitero Abbadia di Stura", "Cimitero
di Cavoretto", "Cimitero di Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché
tutti i beni immobili e mobili, gli impianti necessari allo svolgimento dei
servizi e delle attività di gestione affidate alla società, nei
limiti e con le modalità indicate nel predetto contratto di servizio;
- in particolare, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di
servizio il Comune e la Società predisporranno un verbale di consistenza
dei beni ed un inventario dei beni immobili e mobili oggetto della concessione,
evidenziandone la consistenza e lo stato di manutenzione;
- la concessione in uso è funzionalmente e temporalmente connessa al
predetto affidamento e prevede il pagamento di un canone determinato con
riferimento alla redditività del complesso dell’attività
conferita;
- tale canone annuale è stato previsto in maniera correlata
all’andamento delle attività in capo alla società e si
compone: di una parte fissa pari a 1.045.000 euro calcolata come remunerazione
del valore dell’infrastruttura cimiteriale concessa in uso all’atto
della costituzione, di una parte variabile riferita alla remunerazione del
valore di eventuali lavori di manutenzione straordinaria ad incremento
dell’infrastruttura effettuati dalla società al fine di assicurare
la qualità del servizio e finanziati dal Comune, di una parte variabile
calcolata in relazione alle sub-concessioni su manufatti liberi o nuovi che la
società riceve in uso dal Comune e di una parte variabile calcolata in
relazione alle sub-concessioni su manufatti che si rendessero liberi
successivamente alla costituzione della società e che il Comune si
impegna a concedere in uso;
- quanto alle tariffe, si precisa che a fronte dell’espletamento delle
attività cimiteriali, la società ha il diritto di percepire dagli
utenti le tariffe allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2003
01929/40 del 14.03.2003 e successive modificazioni adottate preliminarmente alla
costituzione. Dette tariffe, in linea generale, sono aggiornate al primo
febbraio di ogni anno secondo la variazione dell’indice generale ISTAT dei
costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Altri
corrispettivi, la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere
generale al Comune o ad altra Autorità, possono essere autorizzati dalla
Assemblea dei soci della società.
In ultimo, ai fini
della concreta attuazione dei presupposti dell’affidamento in house, come
sopra delineato, si dà atto che sussistono:
- gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, che saranno
trasfusi nella carta dei servizi;
- la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e
dell’organo di controllo;
- i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;
- gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il
coinvolgimento dell’azionista comune di Torino per il tramite dei
rispettivi legali rappresentanti.
In particolare, le
attività della Società avverranno sotto il controllo e la
vigilanza del Comune, che eserciterà tutte le funzioni di
regolamentazione previste dalla normativa vigente in materia cimiteriale. Il
Comune altresì controllerà che la qualità del servizio reso
agli utenti sia conforme agli indirizzi espressi nell’allegato sub 2
“ Finalità e indirizzi di erogazione del servizio” e che gli
stati di avanzamento del processo di certificazione di qualità siano
coerenti con il termine previsto dai citati indirizzi.
Per favorire le
attività di controllo e vigilanza, la Società avrà
l’obbligo di consentire agli Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la
documentazione in proprio possesso e a rispondere ai quesiti posti con
documentate e motivate relazioni scritte, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta. La Società dovrà tenere una
contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi
ai servizi affidati, articolati per centri di costo, e idonee scritture che
consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni
realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, nonché
l’ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto
economico.
Le funzioni di controllo sui servizi potranno essere espletate
anche dall’Agenzia per i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto
del Consiglio Comunale costituito ai sensi dell’art.72 dello Statuto della
Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni nei modi ritenuti
più idonei, salva l’autonomia imprenditoriale della
società.
Si precisa infine, che la ricollocazione del personale in
servizio è stata regolata da un accordo con le organizzazioni sindacali
aziendali siglato il 27.03.2002 e che la spesa per la sottoscrizione e
versamento del capitale iniziale di euro 1.000.000 è stata individuata
tra gli investimenti da finanziare con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI
S.p.A. (capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. – Banca Intesa S.p.A., in
relazione ai quali a quest’ultima è stato richiesto
dall’Amministrazione comunale il “Formale impegno 2004”
(deliberazione Giunta Comunale in data 14 settembre 2004, - mecc. 2004
07275/024), assunto dal predetto Istituto finanziatore in data 20 settembre 2004
– posizione 2004100– per il triennio 2004/2006: l’erogazione
della spesa è subordinata alla concessione del mutuo.
La I
Commissione permanente di lavoro, riunitasi l’11 gennaio 2005, ha
esaminato la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e relativi
allegati.
Una approfondita discussione svolta con l’aiuto del Dott.
Dieni, Direttore dei Servizi Cimiteriali, ha evidenziato i seguenti
punti.
- Opzione di società tipo “in house”. Questa tipologia di
società sembra essere la più adatta a consentire il maggior
controllo possibile da parte dell’Ente Pubblico sull’operato della
stessa. E’ una delle tipologie di società previste dal Diritto
Societario ed è quella che più si avvicina alle caratteristiche
delle vecchie municipalizzate.
- E’ stato ribadito che la nuova società dovrà gestire in
proprio le attività in questione.
- Controlli. La discussione ha evidenziato questo aspetto come uno dei
più importanti, se non addirittura il principale. La nuova struttura di
gestione dei Servizi Cimiteriali dovrà assolutamente permettere un
controllo maggiore rispetto al passato così da evitare i gravi problemi
incontrati. Lo strumento che permetterà di svolgere il controllo è
stato identificato principalmente nella Carta dei Servizi. La nuova
Società dovrà dotarsi di tale strumento e inoltre sarà
sottoposta a certificazione di qualità. Dalla discussione su questo punto
è emersa la richiesta di inserire nei dispositivi della delibera comunale
una maggiore capacità di controllo sull’operato di detta
società da parte del Consiglio Comunale. Per esempio si potrebbe
prevedere che la nomina dei Revisori dei Conti sia competenza del Consiglio
Comunale.
- Tariffe. E’ emersa la preoccupazione che la nuova tipologia di
gestione possa portare ad un aumento delle tariffe. L’allegato 2
(Contratto Di Servizio Per L’erogazione Dei Servizi Cimiteriali E Per La
Gestione Dei Relativi Beni) fornisce le tariffe e chiarisce che le tariffe in
questione sono state considerate IVA inclusa proprio allo scopo di non causare
aggravio agli utenti dalla trasformazione della forma di gestione.
L’affidamento alla Società non deve determinare un incremento delle
tariffe comunali vigenti in quanto è finalizzato a produrre un
miglioramento della efficienza dell’impiego delle risorse umane e
strumentali necessarie alla erogazione dei servizi.
- I lavoratori attualmente in forza ai Servizi Cimiteriali coinvolti da questa
delibera sono circa una cinquantina. Potranno scegliere se convergere nella
nuova società oppure essere ricollocati all’interno della struttura
comunale.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133 (n.mecc.1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.
mecc.1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione avente
ad oggetto “Gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali: costituzione
Società per azioni unipersonale “Cimiteri Torino s.p.a.”
– erogazione del servizio ai sensi dell’art.113, comma 5, lettera c)
del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. – concessione in uso dei beni strumentali e
gestione del patrimonio”, richiedendo di emendare il Titolo V, articolo
26, comma 2 dello Statuto della Società “Cimiteri Torino
S.P.A.” sostituendo “Comune di Torino” con “Consiglio
Comunale del Comune di Torino” e di inserire nei dispositivi la
possibilità di reintegro dei lavoratori che sceglieranno di confluire
nella nuova società in caso di scioglimento della stessa entro un lasso
di tempo ragionevole e compatibilmente con le leggi
vigenti.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:16
VOTANTI:15
VOTI FAVOREVOLI:12
VOTI
CONTRARI:3 (Valle, Puglisi, Molinaro)
ASTENUTI: 1 (Pollini)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione avente
ad oggetto “Gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali: costituzione
Società per azioni unipersonale “Cimiteri Torino s.p.a.”
– erogazione del servizio ai sensi dell’art.113, comma 5, lettera c)
del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. – concessione in uso dei beni strumentali e
gestione del patrimonio”, richiedendo di emendare il Titolo V, articolo
26, comma 2 dello Statuto della Società “Cimiteri Torino
S.P.A.” sostituendo “Comune di Torino” con “Consiglio
Comunale del Comune di Torino” e di inserire nei dispositivi la
possibilità di reintegro dei lavoratori che sceglieranno di confluire
nella nuova società in caso di scioglimento della stessa entro un lasso
di tempo ragionevole e compatibilmente con le leggi
vigenti.