Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
17 GENNAIO 2005
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia,
DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FERRARI
Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI
Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale n
.18 Consiglieri
Risultano assenti per giustificati motivi i
Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, FAZZONE
Davide, GAI Giorgio, QUAGLIA Laura ,VIGNALE Gian Luca.
Con
l'assistenza del Segretario Stefano GELLATO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C. 4 PARERE - (artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente
ad oggetto “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani –
Modifiche”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 DEL REGLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI". MODIFICHE.
Il Presidente Guido ALUNNO,
di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Ferdinando CARTELLA,
riferisce:
Con nota del 15 dicembre 2004, n.prot.5663, la Divisione
Ambiente e Verde – Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti ha
richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi
degli artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di
deliberazione di iniziativa popolare avente per oggetto “Regolamento per
la gestione dei rifiuti urbani – Modifiche”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2001-12136/21 adottata
nella seduta del 10 giugno 2002 è stato approvato il Regolamento per la
Gestione dei Rifiuti Urbani della Città di Torino in ottemperanza
all’art.21 comma 1 del D.Lgs.22/97 (“Decreto Ronchi”). Tale
Regolamento ha successivamente ottenuto l’omologazione da parte
dell’ASL competente con provvedimento assunto in data 9 ottobre 2002;
l’adozione di detto provvedimento di omologazione, previsto per legge, ha
consentito la legittima applicabilità delle norme regolamentari in
argomento.
A due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, a
fronte dell’introduzione di nuove normative di Settore, la
necessità di conformare il contenuto normativo del Regolamento alle nuove
metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e
Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti, di meglio definire i criteri
di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti urbani speciali non pericolosi,
nonché di modificare alcune norme in funzione di una più precisa e
funzionale applicabilità delle stesse anche alla luce
dell’esperienza maturata nel corso dei due anni di vigenza del
Regolamento, si ritiene opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni
di seguito dettagliate.
In particolare si intende variare gli indicati
nella bozza allegata (All. 1) nella quale le parti modificate vengono
evidenziate con sottolineatura a fronte del testo ad oggi vigente e qui di
seguito brevemente indicate:
- articolo 2 comma 1 lettera l): aggiunta della definizione di gestore del
servizio in relazione alla possibilità di avere più soggetti che
rivestono tale ruolo, anche considerando le diverse tipologie di servizi di
gestione dei rifiuti e di igiene del suolo;
- articolo 4 comma 1 lettera f): aggiunta della possibilità di
promuovere accordi relativamente a forme di destinazione e reimpiego di beni o
prodotti prima della loro dismissione, in relazione a nuove disposizioni di
legge;
- articolo 6 comma 1: eliminazione di alcuni rifiuti dalla definizione di
rifiuti urbani, in relazione a nuove disposizione di legge;
- articolo 7 commi 1b), 2a), 2b), 3, 6, 7 e 8: modificazioni in base a nuove
disposizioni di legge in particolare relative ai rifiuti animali e ai rifiuti
sanitari; incremento dei limiti quantitativi per l’assimilazione dei
rifiuti in relazione ai risultati degli accertamenti analitici effettuati nel
2002,2003,2004 dall’Ufficio Tecnico di Omologazione (UTO) dell’AMIAT
sulle utenze non domestiche;
- articolo 8 comma 3: specificazione della definizione dei sistemi domiciliari
di raccolta differenziata in base a alle nuove metodologie di raccolta dei
rifiuti previste dai Programmi Regionali e Provinciali sulla gestione integrata
dei rifiuti;
- articolo 9 comma 11: aggiunta del divieto di utilizzare trituratori di
rifiuti atti al conferimento del triturato in fognatura, in relazione
all’applicazione del principio di diritto dell’ambiente
“precauzionale” contenuto nel VI Programma per l’Ambiente
dell’UE;
- articolo 10 commi 3, 4, 7 e 12: disposizioni modificative ed integrative per
il posizionamento e l’esposizione dei contenitori di raccolta, in
relazione alle nuove metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi
Regionali e Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti e alle
necessità di attuare tali metodologie nell’ambito del territorio
comunale come previsto dalla D.C.C n. 2001 05648/02 e come specificato nel nuovo
Progetto di raccolta e di raccolta differenziata con D.G.C n. 2004 01168/112 del
24 febbraio 2004 ;
- articolo 11 comma 3: semplificazione delle definizioni degli orari di
raccolta dei rifiuti;
- articolo 13 commi 2, 7 e 9: specificazione della definizione di raccolte
stradali e raccolte domiciliari e dei conferimenti alle stazioni di
conferimento, in relazione alle nuove metodologie di raccolta dei rifiuti
previste dai Programmi Regionali e Provinciali sulla gestione integrata dei
rifiuti e alle necessità di attuare tali metodologie nell’ambito
del territorio comunale come previsto dalla D.C.C n. 2001 05648/02 e come
specificato nel nuovo Progetto di raccolta e di raccolta differenziata con D.G.C
n. 2004 01168/112 del 24 febbraio 2004;
- articolo 14 commi 1, 2 e 3: specificazione delle modalità di raccolta
delle frazioni cartacee per i motivi già indicati per le modifiche
dell’articolo 13;
- articolo 15 commi 1 e 4: specificazione delle modalità di raccolta
delle frazioni vetro e lattine per i motivi già indicati per le modifiche
dell’articolo 13;
- articolo 16 commi 1, 6 e 7: specificazione delle modalità di raccolta
degli imballaggi in plastica per i motivi già indicati per le modifiche
dell’articolo 13;
- articolo 17 commi 1, 2, 6, 8 e 9: individuazione di modalità
più specifiche di raccolta della frazione verde con possibilità di
raccolte su chiamata e a titolo oneroso, in dipendenza della possibilità
di avere produzioni di frazione verde più elevate conseguenti
all’attivazione dei nuovi sistemi di raccolta domiciliare soprattutto in
zone collinari;
- articolo 18 commi 3, 4 e 7 : specificazione delle modalità di
raccolta della frazione organica per i motivi già indicati per le
modifiche dell’articolo 13;
- articolo 19 comma 1: integrazione delle tipologie di pile soggette a
raccolta, in dipendenza dell’utilizzo di nuovi beni di consumo;
- articolo 22 comma 5: specificazione della definizione di centri di raccolta
incustoditi;
- articolo 23 comma 1: aggiunta di sistemi di raccolta con cadenza fissa dei
rifiuti ingombranti cartacee per i motivi già indicati per le modifiche
dell’articolo 13;
- articolo 24 comma 1: trasposizione della parola “conferite”
(riguardo le macerie) per una migliore definizione delle responsabilità
dei produttori;
- articolo 25 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6: modifiche effettuate in relazione alle
nuove disposizioni di legge sui rifiuti cimiteriali;
- articolo 28 commi 2 e 3: migliore definizione dei servizi di igiene del
suolo e individuazione degli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli
utenti quando previsto dagli strumenti urbanistici;
- articolo 29 commi 2, 4 e 5: modifiche dell’articolo in relazione alle
nuove disposizioni di legge in materia di abbandono dei rifiuti;
- articolo 30 commi 3, 4, 5, 6 e 8:specifiche disposizioni relative agli
obblighi degli utenti in merito alla pulizia dei marciapiedi, in considerazione
delle esigenze di fare chiarezza sulle responsabilità degli utenti e del
gestore del servizio e delle accresciute necessità di pulizia della
Città; ulteriore motivazione della modifiche è la necessità
di contenere i costi del servizio mediante la definizione di regole
comportamentali dell’utenza;
- articolo 31 comma 6: integrazione dell’articolo relativa alla
necessità di omogeneità delle tipologie di contenitori
portarifiuti sul territorio cittadino;
- articolo 32 comma 4: integrazione relativa alla necessità di
individuare il soggetto responsabile dell’infrazione per quanto riguarda i
rifiuti derivanti dal volantinaggio;
- articolo 34 comma 3: imputazione degli oneri per le attività di
spazzamento conseguenti a manifestazioni a carico degli organizzatori, senza
esclusioni;
- articolo 35 comma 5: modifiche effettuate in dipendenza di nuove
disposizioni di legge in materia di rifiuti animali;
- articolo 37 commi 1 e 3: migliore definizione dei soggetti obbligati e degli
obblighi per quanto riguarda i rifiuti derivanti dai cantieri;
- articolo 47: sono state aggiornate tutte le sanzioni in relazione alle
modificazioni degli articoli suesposte; sono poi stati previsti aumenti in
alcuni casi per omogeneità di trattamento per infrazioni di analoga
gravità;
Contemporaneamente è stata indetta ai
sensi dell’articolo 14 della L. 241/90 e s.m.i. una Conferenza dei Servizi
svoltasi in data 9 novembre 2004 cui sono state invitate a partecipare le
Divisioni interessate all’adozione delle modifiche al Regolamento dei
Rifiuti; a tale Conferenza sono intervenuti:
- la Divisione Ambiente (Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti, il
Settore Tutela Ambiente e il Settore Gestione Verde)
- il Comando del Corpo di Polizia Municipale
- la Divisione Servizi Cimiteriali
- la Divisione Patrimonio Tecnico
- la Divisione Infrastrutture e Mobilità
- la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata.
I
rappresentanti delle Divisioni intervenute hanno sostanzialmente espresso parere
favorevole all’adozione delle modifiche al Regolamento dei Rifiuti come da
verbale allegato alla presente deliberazione (All. 2)
Parallelamente
è stata convocata una riunione, svoltasi il 10 novembre 2004, cui sono
stati invitati i Presidenti di: AMIAT, C.G.I.L., U.I.L., C.I.S.L., ASCOM,
CONFESERCENTI, MOVIMENTO CONSUMATORI, ADICONSUMATORI, ASSOCIAZIONE CONSUMATORI
UTENTI, FEDERCONSUMATORI, LEGAMBIENTE, WWF e PRO-NATURA. Alla riunione sono
intervenuti:
- ADICONSUM
- C.I.S.L.
- U.I.L.
- FEDERCONSUMATORI
- PRO-NATURA
- LEGAMBIENTE
- ASCOM
I rappresentanti delle Associazioni intervenute hanno
sostanzialmente espresso parere favorevole all’adozione delle modifiche al
Regolamento dei Rifiuti. Per le altre Divisioni e Associazioni non intervenute
alla suddetta Conferenza dei Servizi o alla riunione e che non hanno trasmesso
eventuali osservazioni o proposte di modifica, si considera acquisito
l’assenso delle stesse ai sensi del comma 3 della succitata Legge. Per
quanto riguarda le osservazioni contenute nell’allegato verbale sopra
richiamato, le stesse sono state recepite.
Ad approvazione avvenuta il
presente Regolamento dovrà essere inviato all’Autorità
Sanitaria competente secondo quanto previsto dalla L.R. n. 5 del 13.03.2001, al
fine di ottenere l’omologazione; qualora la stessa Autorità
ritenesse, nell’esprimere il proprio parere, necessario richiedere
integrazioni o modifiche al testo normativo, tali richieste dovranno essere
recepite con nuovo provvedimento deliberativo da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale.
Sulla base di quanto emerso
nella seduta della VI Commissione permanente di lavoro, riunitasi l’11
gennaio 2005, ed in cui si è esaminata la proposta di deliberazione di
cui all'oggetto e i relativi allegati, si evidenzia quanto segue:
- l’importanza che, con l’estendersi delle raccolte differenziate
domiciliari ( art. 13 c.2), l’Amministrazione Comunale promuova le
Stazioni di conferimento (art. 13 c.7);
- la necessità di volgere maggiore attenzione alla pulizia del suolo
pubblico valutando così favorevolmente le modifiche apportate negli
articoli 28, 29, 30. E’ però urgente addivenire ad una soluzione
per i casi di mancata collaborazione con il Comune di alcune proprietà
per la pulizia dei marciapiedi di competenza, prevista nel comma 4
dell’articolo 30 del regolamento;
- nell’aggiornamento del sistema sanzionatorio, disciplinato
all’articolo 47 del regolamento in questione, cercando di uniformarlo in
maniera coerente ai diversi soggetti potenzialmente passibili di sanzione
amministrativa , si rilevano poco le diverse responsabilità tra gestore
del servizio e cittadini utenti
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.
1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità.
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- di esprimere parere favorevole in merito al progetto preliminare
avente per oggetto “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani –
Modifiche”.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:18
VOTANTI:15
VOTI FAVOREVOLI:15
VOTI
CONTRARI:
ASTENUTI: 3 (Pollini Puglisi Demarie)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito al progetto preliminare
avente per oggetto “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani –
Modifiche”.