Gruppo Consiliare Comunisti Italiani
Consiglio Comunale
2004 12477/002
OGGETTO: MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI - DELIBERA MECC. 2004 08783/064.
"Il Consiglio Comunale di Torino,
- Con lapprovazione della Legge Regionale 24 ottobre
2002, n. 24 sono state introdotte nellordinamento importanti
previsioni in materia di rifiuti con la costruzione di un modello
di ciclo integrato;
- Tale legge ha, tuttavia, notevolmente complicato i meccanismi
di gestione ed erogazione, nonché di controllo, del settore
dei rifiuti con la previsione di livelli diversi, spesso sovrapposti,
di governo, non rispondendo alla logica comune di semplificazione
delle procedure, trasparenza nello svolgimento e contenimento
dei costi;
- La normativa nazionale di riferimento per la gestione delle
reti ed erogazione dei servizi pubblici locali (TUEL) è
ed è stata, anche successivamente all'approvazione della
Legge Regionale 24/2002, oggetto di evoluzioni che hanno, di fatto,
alterato una lineare applicazione del testo licenziato dal Consiglio
Regionale;
- Nel dettato della norma regionale risulta ambiguo il ruolo delle
associazioni dei consorzi di bacino chiamate a compiti contraddittori,
senza sviluppare adeguatamente le funzioni di authority e di controllo;
- Resta centrale il controllo pubblico del settore e il ruolo
che gli enti locali, direttamente o tramite soggetti pubblici
da essi partecipati, svolgono;
- larticolo 10 della legge Regionale 24 ottobre
2002, n. 24 (Servizi di bacino e di ambito) afferma che nei bacini
sono "svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia,
efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai
costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:
a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della
raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della
raccolta differenziata;
c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche;
- il comma 2 del medesimo articolo contiene la previsione che
"negli ambiti territoriali ottimali sono svolte
secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed
economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali,
le attività di realizzazione e gestione degli impianti
tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese
le discariche, fermo restando leventuale compito di espletare
le gare previsto dallarticolo 113, comma 13, D.Lgs. 267/2000
come modificato dallarticolo 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
Nei casi in cui lattività di cui al comma 2 sia caratterizzata
da tecnologia complessa, ovvero ove sussistano ragioni di sicurezza,
o di osservanza degli standards di qualità del servizio,
la stessa attività deve essere separata, con attribuzione
a soggetti diversi, dallattività di erogazione dei
servizi di cui al comma 1, lettere a) e c) ";
- debba essere salvaguardata la separazione tra gestione del ciclo
integrato dei rifiuti dalla pianificazione e dal governo dello
stesso, attribuendo agli enti locali le scelte sulla separazione
tra erogazione dei servizi e gestione degli impianti;
- atti applicativi della suddetta legge hanno ulteriormente alterato
il quadro applicativo introducendo ulteriori complessità;
Il Sindaco e la Giunta:
a concordare con la Regione e la Provincia un percorso di modifica
della suddetta legge ispirata a criteri di autonomia, semplificazione,
trasparenza, economicità."