Gruppo Consiliare Comunisti Italiani
Consiglio Comunale

2004 12477/002

C I T T À  D I  T O R I N O

MOZIONE N. 50

Approvata dal Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004

OGGETTO: MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI - DELIBERA MECC. 2004 08783/064.

"Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- Con l’approvazione della Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24 sono state introdotte nell’ordinamento importanti previsioni in materia di rifiuti con la costruzione di un modello di ciclo integrato;
- Tale legge ha, tuttavia, notevolmente complicato i meccanismi di gestione ed erogazione, nonché di controllo, del settore dei rifiuti con la previsione di livelli diversi, spesso sovrapposti, di governo, non rispondendo alla logica comune di semplificazione delle procedure, trasparenza nello svolgimento e contenimento dei costi;
- La normativa nazionale di riferimento per la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali (TUEL) è ed è stata, anche successivamente all'approvazione della Legge Regionale 24/2002, oggetto di evoluzioni che hanno, di fatto, alterato una lineare applicazione del testo licenziato dal Consiglio Regionale;
- Nel dettato della norma regionale risulta ambiguo il ruolo delle associazioni dei consorzi di bacino chiamate a compiti contraddittori, senza sviluppare adeguatamente le funzioni di authority e di controllo;
- Resta centrale il controllo pubblico del settore e il ruolo che gli enti locali, direttamente o tramite soggetti pubblici da essi partecipati, svolgono;

RILEVATO INOLTRE CHE

- l’articolo 10 della legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Servizi di bacino e di ambito) afferma che nei bacini sono "svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:
a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche;
- il comma 2 del medesimo articolo contiene la previsione che "negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo 113, comma 13, D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Nei casi in cui l’attività di cui al comma 2 sia caratterizzata da tecnologia complessa, ovvero ove sussistano ragioni di sicurezza, o di osservanza degli standards di qualità del servizio, la stessa attività deve essere separata, con attribuzione a soggetti diversi, dall’attività di erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e c)
";
- debba essere salvaguardata la separazione tra gestione del ciclo integrato dei rifiuti dalla pianificazione e dal governo dello stesso, attribuendo agli enti locali le scelte sulla separazione tra erogazione dei servizi e gestione degli impianti;
- atti applicativi della suddetta legge hanno ulteriormente alterato il quadro applicativo introducendo ulteriori complessità;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta:

a concordare con la Regione e la Provincia un percorso di modifica della suddetta legge ispirata a criteri di autonomia, semplificazione, trasparenza, economicità."